Articolo 1 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 2
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18 dicembre 1942
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15 gennaio 1993
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16 giugno 1999
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8 agosto 2023
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10 ottobre 2025
Art. 1.

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno ((umano)) di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione ((, anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purche' costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore)) .

Sono altresi' protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399 , nonche' le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore.
Entrata in vigore il 10 ottobre 2025
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