Sentenza 26 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 26/07/2023, n. 1968 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1968 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/07/2023
N. 01968/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01327/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1327 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Alessandro Garlatti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Milano, via Freguglia, 1 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- del decreto n. 2412/18 del 11.4.2018 del Direttore di amministrazione del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emesso ai sensi dell’art. 14 comma 1 del regolamento approvato con DPR 461/2001 e del parere del Comitato di Verifica n. 107762017 Posizione 41154/F che ne costituisce il presupposto, recante il rigetto della domanda presentata dall’appuntato scelto -OMISSIS- in data 19.11.2017, con la quale ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità e la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità: “ipoacusia pantonale destro di grado severo e lieve deficit neurosensoriale sinistro sugli acuti”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2023 il dott. Fabrizio Fornataro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Con il provvedimento impugnato, il Ministero resistente ha respinto la domanda presentata in data 19.11.2017 dall’appuntato scelto -OMISSIS-, volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, con attribuzione dell’equo indennizzo, in relazione all’infermità consistente in “ipoacusia pantonale destro di grado severo e lieve deficit neurosensoriale sinistro sugli acuti”.
Il provvedimento, oltre a riferire dell’istanza presentata, si limita sul piano motivazionale a richiamare il parere del Comitato di verifica.
Tale parere esclude la dipendenza dell’infermità da causa di servizio sulla base delle seguenti considerazioni: a) si tratta di una riduzione dell’udito “per interessamento dell’organo del Corti, riscontrabile, per lo più, come conseguenza di traumi cranici, di traumi acustici (spesso unilaterali), di assunzione di sostanze tossiche otolesive (particolari medicamenti)”; 2) in assenza di tali situazioni, la menomazione va attribuita ad involuzione naturale dovuta al progredire dell’età; 3) la patologia non può ricollegarsi al servizio, “neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, in quanto dagli atti non risulta alcun interessamento dell’organo dell’udito in conseguenza del fatto accaduto in data 11/06/1991. Infatti lo stesso giorno veniva visitato presso l’ospedale Fatebenefratelli in Milano e otteneva giorni cinque di riposo medico per schiacciamento dello stomaco per spostamento d’aria da esplosione”.
2) Con più censure, da trattare congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, il ricorrente lamenta il difetto di istruttoria e la carenza motivazionale.
Le censure sono fondate.
In particolare, il Tribunale osserva che:
- l’istanza presentata dal ricorrente evidenziava più accadimenti verificatisi nel corso del servizio idonei a determinare, quanto meno in termini di concausalità, l’insorgenza della patologia denunciata;
- in particolare si evidenziava: a) il 12 giugno 1991 in servizio di pattuglia presso il Comando Provinciale Carabinieri Nucleo Radiomobile di Milano, alle ore 03,20 circa rinveniva una bomba presso gli uffici della Linee Aeree Iberia in Via Albricci 8 Milano, dove, a seguito dell’improvvisa violenta esplosione, veniva sbalzato a terra rimanendo ferito in più parti del corpo; b) nel corso degli anni partecipava ad esercitazioni di tiro a segno all’aperto senza utilizzo delle cuffie in provincia di Bergamo; c) restava ferito in occasione di incidenti stradali gravi avvenuti in servizio, con riconoscimento anche di altra infermità come dipendente da causa di servizio;
- a fronte della pluralità di accadimenti posti dal ricorrente in correlazione eziologica con la menomazione riportata, l’Amministrazione, richiamando il parere del Comitato, si è limitata a prendere in considerazione quello legato all’esplosione di un ordigno, senza valutare l’incidenza degli altri fatti parimenti accaduti nel corso del servizio;
- del resto, seppure l’esplosione dell’ordigno si è verificata nel 1991, a fronte di una patologia accertata a distanza di anni, l’amministrazione non ha evidenziato circostanze ostative alla sussistenza della relazione causale, limitandosi ad affermare che gli accertamenti clinici compiuti nell’immediatezza del fatto hanno evidenziato lo schiacciamento dello stomaco in conseguenza dello spostamento d’aria dovuto alla deflagrazione;
- va osservato che l’esplosione della bomba si è sostanziata in un evento di particolare violenza, tanto da sbalzare a terra il militare, provocandogli lo schiacciamento dello stomaco;
- si tratta di un accadimento astrattamente significativo sul piano dell’efficienza causale, quanto meno nell’ambito del criterio del “più probabile che non”, ma l’amministrazione non lo ha esaminato da questo punto di vista, limitandosi a considerare che gli accertamenti compiuti nell’immediatezza hanno registrato lo schiacciamento dello stomaco;
- è evidente che ciò che è stato accertato subito dopo l’esplosione non vale di per sé ad escludere l’efficienza causale dell’accadimento rispetto alla patologia di cui soffre il ricorrente - documentata sul piano clinico - specie a fronte delle relazioni mediche di parte in cui si afferma la sussistenza del nesso eziologico;
- resta fermo che è viziata la decisione dell’amministrazione che esclude la dipendenza da causa di servizio sulla base di motivazioni insufficienti o apparenti (cfr. ex multis T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. I, 09/01/2023, n. 22), senza verificare realmente la sussistenza del rapporto eziologico e senza prendere in esame tutte le vicende verificatesi nel corso del servizio e poste dall’interessato a fondamento della domanda;
- nel caso di specie, l’amministrazione, da un lato, non ha preso in considerazione né gli incidenti stradali in cui il ricorrente si è trovato coinvolto nel corso del servizio, né la sua documentata partecipazione a numerose esercitazioni di tiro a segno all’aperto senza utilizzo delle cuffie, dall’altro, non ha effettivamente valutato l’incidenza causale dell’esplosione dell’ordigno sulla genesi della patologia denunciata;
- pertanto, il provvedimento risulta viziato sia sul piano istruttorio, sia su quello motivazionale, con conseguente fondatezza delle censure proposte.
3) In definitiva, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando:
1) accoglie il ricorso e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato, indicato in epigrafe;
2) condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 3.000,00 (tremila) oltre accessori di legge.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 luglio 2023 con l’intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere, Estensore
Anna Corrado, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabrizio Fornataro | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.