Articolo 355 del Codice di procedura civile
Articolo 316Articolo 318
Versione
21 aprile 1942
Art. 355.
(Provvedimenti sulla querela di falso).

Se nel giudizio d'appello e' proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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