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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/05/2025, n. 2641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2641 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4575 dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Raffaele Poziello Miraglia e Raffaele Maione, giusta procura in atti.
CP_1
E
P.IVA ), in persona del procuratore speciale Controparte_2 P.IVA_1 dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napolitano, giusta delega in Controparte_3
atti.
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 840/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 16.03.2022.
CONCLUSIONI: Per l'appellante, in parziale riforma della sentenza impugnata: “1.1.1. accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente è liquidabile, come accertato e stimato, dal nominato collegio arbitrale mediante processo verbale conclusivo di perizia, in euro 34.843,93 oltre interessi dovuti per legge e rivalutazione monetaria - così come previsto dall'art. 1284 c.c. secondo la sentenza della
Cassazione nr. 1712 del 1955 -, riconducibile alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti dalla compagnia assicurativa e per l'effetto condannare Controparte_2 quest'ultima al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, subito dal ricorrente nella somma che l'Ill.mo Giudicante valuterà oltre interessi e rivalutazione monetaria;
1.1.2. accogliere la domanda di risarcimento dei danni da ritardato adempimento;
1.1.3. accogliere la domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria e condannare la per Controparte_2 responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 1.1.4. condannare quest'ultima alla refusione delle spese del presente giudizio, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15% maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari;
Per l'appellata: “1. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. Parte_1
ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. come esposto nel corpo del presente atto;
2. Con
[...] vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado:
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord la Parte_1 [...]
, esponendo: 1) che aveva stipulato con la predetta compagnia due polizze, Controparte_2
aventi numero 9524637 e 9542972, con decorrenza 22/11/2013, assicurando contro il rischio incendio, eventi socio-politici, danni d'acqua e altre garanzie, l'immobile sito in Giugliano CP_4
in Campania (NA) - 80014 - alla via Selicelle, 4, di sua proprietà; 2) che, in data 01.10.2016 ore
13.30 circa, all'interno del suddetto immobile, si verificava un incendio che recava danni alla struttura e al relativo contenuto;
3) che, edotta tempestivamente la compagnia, le parti ricorrevano ad un collegio arbitrale in aderenza alle Condizioni di Assicurazione delle polizze;
4) che, con il
“Processo Verbale Conclusivo di Perizia”, il suddetto collegio, all'unanimità, stimava e liquidava il danno patito dall'assicurato nella somma complessiva di € 34.843,93; 5) che, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali, la avrebbe dovuto effettuare il Controparte_2
pagamento del suddetto importo, entro giorni 30 dalla sottoscrizione del verbale conclusivo di perizia;
6) che, nonostante la diffida ad adempiere, la Compagnia Assicurativa non aveva effettuato alcun pagamento in suo favore;
7) che pertanto, egli chiedeva che si accertasse e dichiarasse che il danno subito fosse liquidabile nella misura stimata dal collegio arbitrale, e che per l'effetto si condannasse la al pagamento del predetto importo, con interessi Controparte_2
legali e rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal ricorrente, ed a quello da ritardato adempimento e per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
Costituitasi, la convenuta eccepiva: l'inammissibilità del ricorso ex Controparte_2 art. 702 bis c.p.c. per assenza dei presupposti previsti ex lege;
la nullità dell'atto introduttivo per carenza dei requisiti di cui all'art. 163, co. 3, n. 3, 4 e 5, c.p.c.; la mancanza di qualsivoglia prova del fatto storico e del nesso di causalità; l'esistenza di precedenti sinistri relativi anche al medesimo immobile con sovrapponibilità dei danni;
la perdita del diritto all'indennizzo per violazione degli obblighi gravanti in capo all'assicurato ex artt. 1913-1915 c.c.; l'esagerazione dolosa del danno;
proponeva altresì domanda riconvenzionale tesa a far dichiarare la nullità del processo verbale di perizia.
Con sentenza n. 840/2022, pubblicata il 16.03.2022, il Tribunale di Napoli Nord accoglieva la domanda così come proposta. Invero, tenuto conto delle condizioni della polizza, il giudice di prime cure qualificava l'attività svolta dai periti come una perizia contrattuale, e ciò sulla scorta di unanime giurisprudenza secondo cui: “La clausola di un contratto di Assicurazione che preveda la devoluzione a due periti, nominati dalle parti, della liquidazione del danno, in mancanza di accordo diretto sull'entità del danno stesso e sulla misura degli indennizzi, concreta la previsione di una perizia contrattuale, la quale ricorre quando le parti deferiscano ad uno o più terzi, scelti per la loro particolare Competenza tecnica, il compito, non di risolvere una controversia giuridica, bensì di formulare un apprezzamento tecnico che esse parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale.” (Cass. n. 5544/1981). Valutate le risultanze della perizia, il Tribunale riteneva infondate tutte le doglianze sollevate dalla convenuta, in quanto tutti elementi in fatto che i periti avevano dimostrato di aver tenuto in debita considerazione, nonché le eccezioni di perdita del diritto all'indennizzo ex artt. 1913 e 1915 c.c. e di esagerazione dolosa del danno, poiché genericamente sollevate dalla convenuta. Pertanto, ritenuta la perizia contrattuale espletata, pienamente valida e vincolante tra le parti, il Tribunale accoglieva la domanda proposta e per l'effetto condannava la al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_2 somma di € 34.843,93, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, rigettando la domanda ex art. 96
c.p.c., e condannando la compagnia al pagamento delle spese di lite. 2. Il giudizio di appello e l'analisi dei relativi motivi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1
predetta sentenza, deducendo: 1) la mancata pronuncia sulla richiesta di risarcimento danni da ritardato pagamento;
2) la mancata qualificazione degli interessi liquidati in sentenza e il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria, così come previsto dall'art. 1284 c.c., ovvero secondo la sentenza della Cassazione nr. 1712 del 1955, essendosi il giudice limitato a riconoscere i soli
“interessi dalla domanda al soddisfo”; 3) la mancata applicazione dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, determinata, secondo parte appellante, dalla mancata partecipazione dell'assicurazione al procedimento di mediazione con consequenziale abuso del processo, nonché dall'aver resistito in giudizio formulando richieste astratte e generiche, volte al semplice procrastinamento della naturale risoluzione della controversia;
4) la mancata motivazione nonché
l'errata determinazione nella liquidazione delle competenze professionali;
5) la mancata menzione in sentenza del procuratore Raffaele Poziello Miraglia, pur se regolarmente costituito in giudizio.
Costituitasi, l'appellata si è opposta ai motivi di appello, formulando Controparte_2 una serie di argomentazioni contrarie alla verifica concreta nell'an del sinistro denunciato, ma senza proporre appello incidentale, e svolgendo dunque una difesa di mero stile se non inammissibile.
Alla udienza del 19.02.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il percorso logico e argomentativo necessario ai fini della decisione impone in via prioritaria la trattazione del secondo motivo di gravame, rubricato “mancata qualificazione degli interessi liquidati in sentenza di primo grado”, in cui parte appellante lamenta la omessa determinazione degli interessi ed il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria - così come invece previsto dall'art. 1284 c.c. e secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla sentenza della Cassazione nr.
1712 del 1955 - sulla somma di € 34.843,93, riconosciutagli a titolo di indennizzo. In proposito, si osserva che in tema di assicurazione contro i danni, il debito dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato costituisce un debito di valore e come tale sia soggetto ad automatica rivalutazione monetaria. Tale affermazione, che trae origine direttamente dal dettato degli artt. 1905 e 1908 c.c., è stata ribadita più volte dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore” (Cass. n. 16229/2023; Cass. n. 7216/2025). Dunque, la funzione dell'indennizzo assicurativo è quella di reintegrare la perdita arrecata al patrimonio del danneggiato, consentendogli di pervenire ad una condizione patrimoniale analoga a quella che vi sarebbe stata se il danno non si fosse verificato. Qualora il danno consista nella perdita di un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino di tale condizione avverrà surrogando la perdita con un importo monetario pari al controvalore del bene perso. Tale controvalore deve essere espresso non avendo riguardo al momento in cui si è verificato il danno ma a quello in cui avviene la liquidazione, con la conseguenza che, qualora questa non avvenga con valori monetari correnti, sarà necessario attualizzare il valore che il bene aveva all'epoca del danno.
Tanto premesso, è evidente l'errore in cui è incorso il Tribunale, che nel caso di specie, condannando l'assicurazione alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di €
34.843,93, a titolo di indennizzo - così come determinata nel quantum dalla perizia contrattuale sul valore dei beni al momento del sinistro (cfr. pag. 7 del Processo verbale conclusivo di perizia) - non ha tenuto conto della svalutazione monetaria intervenuta dalla data del sinistro, verificatosi il
01.10.2016, alla data della liquidazione effettuata in sentenza. Ciò posto, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di indennizzo, rivalutata dalla data del sinistro, al fine di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione del sinistro (danno emergente), dovranno essere riconosciuti anche gli interessi legali, al fine di ristorare il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta, che avrebbe potuto essere investita al fine di trarne un ulteriore vantaggio. Tanto premesso, in accoglimento del motivo di appello, gli interessi legali dovranno essere calcolati sulla somma annualmente rivalutata secondo indici ISTAT-FOI, dalla data del sinistro sino alla pronuncia di primo grado, e successivamente andranno nuovamente calcolati dalla data della pronuncia sino al soddisfo, senza più il meccanismo della rivalutazione, atteso che con la pronuncia di condanna, la somma diviene debito di valuta.
In riferimento, invece, alla mancata determinazione degli interessi liquidati in sentenza, come previsto dall'art. 1284 c.c., deve essere richiamata la recente sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024 delle SS.UU., con la quale si è enunciato il principio di diritto secondo cui: "Quando il giudice ordina il pagamento degli «interessi legali» senza specificazioni, si presume che la misura degli interessi, a partire dalla proposizione della domanda giudiziale, corrisponda al tasso previsto dall'articolo 1284, comma 1, del codice civile, se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base della sola motivazione, una specifica valutazione della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali". Inoltre, con l'ordinanza n. 3499 dell'11 febbraio 2025 la Cassazione, più di recente, richiamando le citate SS.UU., ha affermato il principio per cui, la condanna al pagamento degli interessi "maggiorati", previsti dall'art 1284 comma 4 c.c., vada chiesta espressamente, e solo in tal caso, vada espressamente dichiarata in sentenza. Di conseguenza, in mancanza di espressa domanda, come nel caso di specie, il giudice non ha l'obbligo di provvedere. Pertanto, in considerazione di quanto premesso, ed avendo il ricorrente nell'atto introduttivo richiesto genericamente “gli interessi dovuti per legge”, nel caso de quo non sussiste la lamentata mancanza di qualificazione degli interessi liquidati in sentenza, in quanto in assenza di espressa domanda, gli interessi calcolati sulla somma liquidata, non potevano che essere riconosciuti unicamente al tasso legale previsto dall'articolo 1284, comma 1.
Le condanne accessorie al pagamento della somma liquidata come indennizzo vanno dunque in tali termini disposte, a parziale modifica della pronuncia impugnata, e sulla scorta di quanto lamentato nei primi due motivi di appello.
Non merita invece accoglimento il terzo motivo di gravame relativo alla mancata condanna di parte appellata per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel non ritenere sussistenti i presupposti del dolo o della colpa grave della compagnia assicurativa, che si fonderebbero invece, a suo dire, sull'immotivata mancata partecipazione della società al procedimento di mediazione con consequenziale abuso del processo, nonché sull'aver resistito in base a presunzioni ritenute dal
Giudice astratte e generiche. Giova rammentare che "la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost." (Cass. civ., sez. III,
12/07/2023, n.19948). Nella specie, non sussistono elementi tali da indurre a ritenere che la compagnia in primo grado abbia resistito nel presente giudizio con la malafede o la colpa grave, caratterizzanti tale contegno illecito. Difatti, l'attività difensiva della compagnia in primo grado, non si è caratterizzata, anche in ragione della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, per la manifesta inconsistenza giuridica delle censure, considerate, anzi, dal Tribunale come circostanze già rilevate ed esaminate dai periti e pertanto argomenti validi e pertinenti, ma assorbiti, secondo il
Giudice, dal valore delle risultanze della perizia contrattuale, e non di certo ritenuti manifestamente infondati. Né, infine, può desumersi dall'ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione, la consapevolezza della convenuta di agire slealmente o di abusare del diritto di difesa, non integrando, la mancata partecipazione, di per sé un comportamento volto ad alterare la normale applicazione del principio del contraddittorio al fine di ottenere effetti vantaggiosi, né sostanziandosi necessariamente, in assenza di ulteriori elementi, in una dinamica sleale, volta a soli fini defatigatori e pretestuosi ex art. 88 c.p.c.
Il motivo di appello è dunque infondato.
Con il quarto motivo di gravame, parte appellante lamenta l'errata determinazione nella liquidazione delle competenze professionali effettuata in sentenza, avendo il Tribunale liquidato il compenso in misura inferiore a quella domandata, in assenza di adeguata motivazione sul punto.
Deve essere premesso che la determinazione del valore della causa, che individua lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese di lite, può ritenersi implicita e corrispondente a quella indicata dalle parti, ove il giudice non ritenga di discostarsi da essa, ma, nel caso in cui non concordi con tale dichiarazione, egli è chiamato a motivare la scelta operata, non essendo altrimenti comprensibile il criterio di valutazione in concreto adottato. Nella specie, il ricorrente, nell'atto introduttivo di primo grado dichiarava che il valore della causa era ricompreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00. Nella statuizione in questa sede impugnata si legge quanto segue: "Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri minimi per la semplicità della controversia ed esclusione della fase istruttoria”. Come lamentato dall'appellante, le somme liquidate a titolo di compenso per il difensore della parte vincitrice in primo grado, pari ad euro 1.618,00, risultano inferiori agli importi minimi, con esclusione della fase istruttoria, previsti dal D.M. n. 37 del 2018, per le cause di valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00, essendo invece, la somma liquidata corrispondente agli importi minimi, con esclusione della fase istruttoria, dello scaglione inferiore con valore ricompreso tra Euro 5.201,00 e
Euro 26.000,00, la cui applicazione è dunque priva di giustificazione.
Sul punto la Cassazione ha precisato che: “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass. n. 18497/2024). Tanto premesso, nel caso di specie, la motivazione sul punto, si presenta del tutto apparente, perché è fatto richiamo ai "parametri minimi", senza però
l'indicazione di quali siano stati tali parametri, né le ragioni della scelta di uno scaglione diverso da quello risultante dalla dichiarazione di valore delle parti. In considerazione di quanto esposto, il motivo di appello merita accoglimento, con conseguente rideterminazione delle spese di lite in misura di euro 3.972,00, comprensivi di fase istruttoria, in applicazione dello scaglione di riferimento per le cause di valore tra € 26.000,01 ed € 52.000,00.
Deve essere, infine, rilevato l'errore materiale commesso dal Tribunale, costituito dalla mancata citazione in sentenza dell'Avv. Raffaele Poziello Miraglia, pur se regolarmente costituito in giudizio, in virtù di procura ad litem rilasciata dall'istante in data 25.02.2019 e prodotta in atti.
Le spese di lite
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n.
34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M.
n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione per le cause di valore indeterminato a bassa complessità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4575/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto avverso la sentenza n. 840/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord e per l'effetto condanna la al Controparte_2
pagamento in favore di , di euro 34.843,93, oltre interessi legali Parte_1
sulla somma annualmente rivalutata secondo indici ISTAT-FOI dalla data del sinistro sino alla pronuncia di primo grado, oltre interessi legali sulla somma rivalutata, dalla sentenza di primo grado sino al soddisfo;
ridetermina in euro 3.972,00 le spese di lite liquidate in favore della parte attrice in primo grado, ferme le restanti statuizioni accessorie
2. Condanna l'appellata, al pagamento in favore della parte appellante dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.550,00 il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 21.5.2025 Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Stefano Celentano Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 4575 dell'anno 2022, vertente tra
(C.F. , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Raffaele Poziello Miraglia e Raffaele Maione, giusta procura in atti.
CP_1
E
P.IVA ), in persona del procuratore speciale Controparte_2 P.IVA_1 dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Napolitano, giusta delega in Controparte_3
atti.
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 840/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, pubblicata il 16.03.2022.
CONCLUSIONI: Per l'appellante, in parziale riforma della sentenza impugnata: “1.1.1. accertare e dichiarare che il danno subito dal ricorrente è liquidabile, come accertato e stimato, dal nominato collegio arbitrale mediante processo verbale conclusivo di perizia, in euro 34.843,93 oltre interessi dovuti per legge e rivalutazione monetaria - così come previsto dall'art. 1284 c.c. secondo la sentenza della
Cassazione nr. 1712 del 1955 -, riconducibile alla violazione degli obblighi contrattualmente assunti dalla compagnia assicurativa e per l'effetto condannare Controparte_2 quest'ultima al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, subito dal ricorrente nella somma che l'Ill.mo Giudicante valuterà oltre interessi e rivalutazione monetaria;
1.1.2. accogliere la domanda di risarcimento dei danni da ritardato adempimento;
1.1.3. accogliere la domanda di risarcimento dei danni da lite temeraria e condannare la per Controparte_2 responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; 1.1.4. condannare quest'ultima alla refusione delle spese del presente giudizio, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15% maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi anticipatari;
Per l'appellata: “1. Dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto dal sig. Parte_1
ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. come esposto nel corpo del presente atto;
2. Con
[...] vittoria di spese e competenze professionali del doppio grado di giudizio.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado:
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Nord la Parte_1 [...]
, esponendo: 1) che aveva stipulato con la predetta compagnia due polizze, Controparte_2
aventi numero 9524637 e 9542972, con decorrenza 22/11/2013, assicurando contro il rischio incendio, eventi socio-politici, danni d'acqua e altre garanzie, l'immobile sito in Giugliano CP_4
in Campania (NA) - 80014 - alla via Selicelle, 4, di sua proprietà; 2) che, in data 01.10.2016 ore
13.30 circa, all'interno del suddetto immobile, si verificava un incendio che recava danni alla struttura e al relativo contenuto;
3) che, edotta tempestivamente la compagnia, le parti ricorrevano ad un collegio arbitrale in aderenza alle Condizioni di Assicurazione delle polizze;
4) che, con il
“Processo Verbale Conclusivo di Perizia”, il suddetto collegio, all'unanimità, stimava e liquidava il danno patito dall'assicurato nella somma complessiva di € 34.843,93; 5) che, secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali, la avrebbe dovuto effettuare il Controparte_2
pagamento del suddetto importo, entro giorni 30 dalla sottoscrizione del verbale conclusivo di perizia;
6) che, nonostante la diffida ad adempiere, la Compagnia Assicurativa non aveva effettuato alcun pagamento in suo favore;
7) che pertanto, egli chiedeva che si accertasse e dichiarasse che il danno subito fosse liquidabile nella misura stimata dal collegio arbitrale, e che per l'effetto si condannasse la al pagamento del predetto importo, con interessi Controparte_2
legali e rivalutazione monetaria, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito dal ricorrente, ed a quello da ritardato adempimento e per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.;
Costituitasi, la convenuta eccepiva: l'inammissibilità del ricorso ex Controparte_2 art. 702 bis c.p.c. per assenza dei presupposti previsti ex lege;
la nullità dell'atto introduttivo per carenza dei requisiti di cui all'art. 163, co. 3, n. 3, 4 e 5, c.p.c.; la mancanza di qualsivoglia prova del fatto storico e del nesso di causalità; l'esistenza di precedenti sinistri relativi anche al medesimo immobile con sovrapponibilità dei danni;
la perdita del diritto all'indennizzo per violazione degli obblighi gravanti in capo all'assicurato ex artt. 1913-1915 c.c.; l'esagerazione dolosa del danno;
proponeva altresì domanda riconvenzionale tesa a far dichiarare la nullità del processo verbale di perizia.
Con sentenza n. 840/2022, pubblicata il 16.03.2022, il Tribunale di Napoli Nord accoglieva la domanda così come proposta. Invero, tenuto conto delle condizioni della polizza, il giudice di prime cure qualificava l'attività svolta dai periti come una perizia contrattuale, e ciò sulla scorta di unanime giurisprudenza secondo cui: “La clausola di un contratto di Assicurazione che preveda la devoluzione a due periti, nominati dalle parti, della liquidazione del danno, in mancanza di accordo diretto sull'entità del danno stesso e sulla misura degli indennizzi, concreta la previsione di una perizia contrattuale, la quale ricorre quando le parti deferiscano ad uno o più terzi, scelti per la loro particolare Competenza tecnica, il compito, non di risolvere una controversia giuridica, bensì di formulare un apprezzamento tecnico che esse parti si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà negoziale.” (Cass. n. 5544/1981). Valutate le risultanze della perizia, il Tribunale riteneva infondate tutte le doglianze sollevate dalla convenuta, in quanto tutti elementi in fatto che i periti avevano dimostrato di aver tenuto in debita considerazione, nonché le eccezioni di perdita del diritto all'indennizzo ex artt. 1913 e 1915 c.c. e di esagerazione dolosa del danno, poiché genericamente sollevate dalla convenuta. Pertanto, ritenuta la perizia contrattuale espletata, pienamente valida e vincolante tra le parti, il Tribunale accoglieva la domanda proposta e per l'effetto condannava la al pagamento in favore del ricorrente della Controparte_2 somma di € 34.843,93, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, rigettando la domanda ex art. 96
c.p.c., e condannando la compagnia al pagamento delle spese di lite. 2. Il giudizio di appello e l'analisi dei relativi motivi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto appello avverso la Parte_1
predetta sentenza, deducendo: 1) la mancata pronuncia sulla richiesta di risarcimento danni da ritardato pagamento;
2) la mancata qualificazione degli interessi liquidati in sentenza e il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria, così come previsto dall'art. 1284 c.c., ovvero secondo la sentenza della Cassazione nr. 1712 del 1955, essendosi il giudice limitato a riconoscere i soli
“interessi dalla domanda al soddisfo”; 3) la mancata applicazione dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata, determinata, secondo parte appellante, dalla mancata partecipazione dell'assicurazione al procedimento di mediazione con consequenziale abuso del processo, nonché dall'aver resistito in giudizio formulando richieste astratte e generiche, volte al semplice procrastinamento della naturale risoluzione della controversia;
4) la mancata motivazione nonché
l'errata determinazione nella liquidazione delle competenze professionali;
5) la mancata menzione in sentenza del procuratore Raffaele Poziello Miraglia, pur se regolarmente costituito in giudizio.
Costituitasi, l'appellata si è opposta ai motivi di appello, formulando Controparte_2 una serie di argomentazioni contrarie alla verifica concreta nell'an del sinistro denunciato, ma senza proporre appello incidentale, e svolgendo dunque una difesa di mero stile se non inammissibile.
Alla udienza del 19.02.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il percorso logico e argomentativo necessario ai fini della decisione impone in via prioritaria la trattazione del secondo motivo di gravame, rubricato “mancata qualificazione degli interessi liquidati in sentenza di primo grado”, in cui parte appellante lamenta la omessa determinazione degli interessi ed il mancato riconoscimento della rivalutazione monetaria - così come invece previsto dall'art. 1284 c.c. e secondo i criteri di calcolo stabiliti dalla sentenza della Cassazione nr.
1712 del 1955 - sulla somma di € 34.843,93, riconosciutagli a titolo di indennizzo. In proposito, si osserva che in tema di assicurazione contro i danni, il debito dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato costituisce un debito di valore e come tale sia soggetto ad automatica rivalutazione monetaria. Tale affermazione, che trae origine direttamente dal dettato degli artt. 1905 e 1908 c.c., è stata ribadita più volte dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “In tema di assicurazione contro i danni, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore poiché assolve ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato, sicché è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che abbia rilevanza l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore” (Cass. n. 16229/2023; Cass. n. 7216/2025). Dunque, la funzione dell'indennizzo assicurativo è quella di reintegrare la perdita arrecata al patrimonio del danneggiato, consentendogli di pervenire ad una condizione patrimoniale analoga a quella che vi sarebbe stata se il danno non si fosse verificato. Qualora il danno consista nella perdita di un bene suscettibile di valutazione economica, il ripristino di tale condizione avverrà surrogando la perdita con un importo monetario pari al controvalore del bene perso. Tale controvalore deve essere espresso non avendo riguardo al momento in cui si è verificato il danno ma a quello in cui avviene la liquidazione, con la conseguenza che, qualora questa non avvenga con valori monetari correnti, sarà necessario attualizzare il valore che il bene aveva all'epoca del danno.
Tanto premesso, è evidente l'errore in cui è incorso il Tribunale, che nel caso di specie, condannando l'assicurazione alla corresponsione, in favore del ricorrente, della somma di €
34.843,93, a titolo di indennizzo - così come determinata nel quantum dalla perizia contrattuale sul valore dei beni al momento del sinistro (cfr. pag. 7 del Processo verbale conclusivo di perizia) - non ha tenuto conto della svalutazione monetaria intervenuta dalla data del sinistro, verificatosi il
01.10.2016, alla data della liquidazione effettuata in sentenza. Ciò posto, sulla somma riconosciuta al danneggiato a titolo di indennizzo, rivalutata dalla data del sinistro, al fine di ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato antecedente alla consumazione del sinistro (danno emergente), dovranno essere riconosciuti anche gli interessi legali, al fine di ristorare il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta, che avrebbe potuto essere investita al fine di trarne un ulteriore vantaggio. Tanto premesso, in accoglimento del motivo di appello, gli interessi legali dovranno essere calcolati sulla somma annualmente rivalutata secondo indici ISTAT-FOI, dalla data del sinistro sino alla pronuncia di primo grado, e successivamente andranno nuovamente calcolati dalla data della pronuncia sino al soddisfo, senza più il meccanismo della rivalutazione, atteso che con la pronuncia di condanna, la somma diviene debito di valuta.
In riferimento, invece, alla mancata determinazione degli interessi liquidati in sentenza, come previsto dall'art. 1284 c.c., deve essere richiamata la recente sentenza n. 12449 del 7 maggio 2024 delle SS.UU., con la quale si è enunciato il principio di diritto secondo cui: "Quando il giudice ordina il pagamento degli «interessi legali» senza specificazioni, si presume che la misura degli interessi, a partire dalla proposizione della domanda giudiziale, corrisponda al tasso previsto dall'articolo 1284, comma 1, del codice civile, se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base della sola motivazione, una specifica valutazione della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali". Inoltre, con l'ordinanza n. 3499 dell'11 febbraio 2025 la Cassazione, più di recente, richiamando le citate SS.UU., ha affermato il principio per cui, la condanna al pagamento degli interessi "maggiorati", previsti dall'art 1284 comma 4 c.c., vada chiesta espressamente, e solo in tal caso, vada espressamente dichiarata in sentenza. Di conseguenza, in mancanza di espressa domanda, come nel caso di specie, il giudice non ha l'obbligo di provvedere. Pertanto, in considerazione di quanto premesso, ed avendo il ricorrente nell'atto introduttivo richiesto genericamente “gli interessi dovuti per legge”, nel caso de quo non sussiste la lamentata mancanza di qualificazione degli interessi liquidati in sentenza, in quanto in assenza di espressa domanda, gli interessi calcolati sulla somma liquidata, non potevano che essere riconosciuti unicamente al tasso legale previsto dall'articolo 1284, comma 1.
Le condanne accessorie al pagamento della somma liquidata come indennizzo vanno dunque in tali termini disposte, a parziale modifica della pronuncia impugnata, e sulla scorta di quanto lamentato nei primi due motivi di appello.
Non merita invece accoglimento il terzo motivo di gravame relativo alla mancata condanna di parte appellata per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Secondo l'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe errato nel non ritenere sussistenti i presupposti del dolo o della colpa grave della compagnia assicurativa, che si fonderebbero invece, a suo dire, sull'immotivata mancata partecipazione della società al procedimento di mediazione con consequenziale abuso del processo, nonché sull'aver resistito in base a presunzioni ritenute dal
Giudice astratte e generiche. Giova rammentare che "la responsabilità processuale aggravata per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., presuppone, sotto il profilo soggettivo, una concreta presenza di malafede o colpa grave della parte soccombente, perché agire in giudizio per far valere una pretesa non è di per sé condotta rimproverabile, anche se questa si riveli infondata, dovendosi attribuire a tale figura carattere eccezionale e/o residuale, al pari del correlato istituto dell'abuso del processo, giacché una sua interpretazione lata o addirittura automaticamente aggiunta alla sconfitta processuale verrebbe a contrastare con i principi dell'art. 24 Cost." (Cass. civ., sez. III,
12/07/2023, n.19948). Nella specie, non sussistono elementi tali da indurre a ritenere che la compagnia in primo grado abbia resistito nel presente giudizio con la malafede o la colpa grave, caratterizzanti tale contegno illecito. Difatti, l'attività difensiva della compagnia in primo grado, non si è caratterizzata, anche in ragione della pronuncia emessa dal giudice di primo grado, per la manifesta inconsistenza giuridica delle censure, considerate, anzi, dal Tribunale come circostanze già rilevate ed esaminate dai periti e pertanto argomenti validi e pertinenti, ma assorbiti, secondo il
Giudice, dal valore delle risultanze della perizia contrattuale, e non di certo ritenuti manifestamente infondati. Né, infine, può desumersi dall'ingiustificata mancata partecipazione al procedimento di mediazione, la consapevolezza della convenuta di agire slealmente o di abusare del diritto di difesa, non integrando, la mancata partecipazione, di per sé un comportamento volto ad alterare la normale applicazione del principio del contraddittorio al fine di ottenere effetti vantaggiosi, né sostanziandosi necessariamente, in assenza di ulteriori elementi, in una dinamica sleale, volta a soli fini defatigatori e pretestuosi ex art. 88 c.p.c.
Il motivo di appello è dunque infondato.
Con il quarto motivo di gravame, parte appellante lamenta l'errata determinazione nella liquidazione delle competenze professionali effettuata in sentenza, avendo il Tribunale liquidato il compenso in misura inferiore a quella domandata, in assenza di adeguata motivazione sul punto.
Deve essere premesso che la determinazione del valore della causa, che individua lo scaglione di riferimento ai fini della liquidazione delle spese di lite, può ritenersi implicita e corrispondente a quella indicata dalle parti, ove il giudice non ritenga di discostarsi da essa, ma, nel caso in cui non concordi con tale dichiarazione, egli è chiamato a motivare la scelta operata, non essendo altrimenti comprensibile il criterio di valutazione in concreto adottato. Nella specie, il ricorrente, nell'atto introduttivo di primo grado dichiarava che il valore della causa era ricompreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00. Nella statuizione in questa sede impugnata si legge quanto segue: "Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri minimi per la semplicità della controversia ed esclusione della fase istruttoria”. Come lamentato dall'appellante, le somme liquidate a titolo di compenso per il difensore della parte vincitrice in primo grado, pari ad euro 1.618,00, risultano inferiori agli importi minimi, con esclusione della fase istruttoria, previsti dal D.M. n. 37 del 2018, per le cause di valore compreso tra euro 26.000,00 ed euro 52.000,00, essendo invece, la somma liquidata corrispondente agli importi minimi, con esclusione della fase istruttoria, dello scaglione inferiore con valore ricompreso tra Euro 5.201,00 e
Euro 26.000,00, la cui applicazione è dunque priva di giustificazione.
Sul punto la Cassazione ha precisato che: “In tema di liquidazione delle spese processuali ai sensi del decreto ministeriale n. 55 del 2014, l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti, non è soggetto al controllo di legittimità, attenendo pur sempre a parametri indicati tabellarmente, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo in tal caso necessario che siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di esso” (Cass. n. 18497/2024). Tanto premesso, nel caso di specie, la motivazione sul punto, si presenta del tutto apparente, perché è fatto richiamo ai "parametri minimi", senza però
l'indicazione di quali siano stati tali parametri, né le ragioni della scelta di uno scaglione diverso da quello risultante dalla dichiarazione di valore delle parti. In considerazione di quanto esposto, il motivo di appello merita accoglimento, con conseguente rideterminazione delle spese di lite in misura di euro 3.972,00, comprensivi di fase istruttoria, in applicazione dello scaglione di riferimento per le cause di valore tra € 26.000,01 ed € 52.000,00.
Deve essere, infine, rilevato l'errore materiale commesso dal Tribunale, costituito dalla mancata citazione in sentenza dell'Avv. Raffaele Poziello Miraglia, pur se regolarmente costituito in giudizio, in virtù di procura ad litem rilasciata dall'istante in data 25.02.2019 e prodotta in atti.
Le spese di lite
Le spese di lite del secondo grado di giudizio seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
In particolare, i compensi professionali spettanti al difensore vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per le fasi di studio, introduttiva e decisoria (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n.
34575 del 16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325) di cui al D.M.
n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione per le cause di valore indeterminato a bassa complessità.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli - 3^ sezione civile - definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 4575/2024 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto avverso la sentenza n. 840/2022 emessa dal Tribunale di Napoli Nord e per l'effetto condanna la al Controparte_2
pagamento in favore di , di euro 34.843,93, oltre interessi legali Parte_1
sulla somma annualmente rivalutata secondo indici ISTAT-FOI dalla data del sinistro sino alla pronuncia di primo grado, oltre interessi legali sulla somma rivalutata, dalla sentenza di primo grado sino al soddisfo;
ridetermina in euro 3.972,00 le spese di lite liquidate in favore della parte attrice in primo grado, ferme le restanti statuizioni accessorie
2. Condanna l'appellata, al pagamento in favore della parte appellante dei compensi professionali del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 4.550,00 il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
Napoli, 21.5.2025 Il Consigliere est.
Dott. Stefano Celentano
Il Presidente
Dott. Giulio Cataldi