Articolo 78 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 85 quaterArticolo 100
Versione
18 dicembre 1942
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Versione
29 aprile 2003
Art. 78. (( 1. Il produttore di fonogrammi e' la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilita' della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.

2. E' considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale. ))
Entrata in vigore il 29 aprile 2003
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