TRIB
Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/03/2025, n. 986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 986 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 4921 del 2021 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. LI SACCHI GIUSEPPE ricorrente
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2
[...]
Con l'avv. MONTEROSSO GIUSEPPINA resistenti
E NEI CONFRONTI DI
CP_3
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: differenze retributive all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 24/02/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso, condanna al pagamento delle seguenti somme: € 83.138,80 a titolo di CP_1
indennità per lavoro supplementare, inclusi interessi e rivalutazione monetaria fino al 31.08.2024; € 87.042,78 a titolo di indennità per lavoro straordinario inclusi interessi e rivalutazione monetaria fino al 31.08.2024; € 11.996,14 per differenze sul
1 TFR, inclusi interessi e rivalutazione monetaria fino al 31.08.2024; € 2.168,48 per indennità per ferie non godute inclusi interessi e rivalutazione monetaria fino al
31.08.2024, e così in totale € 184.346,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria successivi come per legge fino al saldo;
- condanna al versamento all' ed in favore di CP_1 CP_3 Parte_1
dei contributi non versati, nei limiti della prescrizione;
- liquida con separato decreto gli onorari del procuratore di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
- condanna a rifondere allo Stato le spese di lite così liquidate;
CP_1
- pone definitivamente a carico di le spese di consulenza già liquidata CP_1
in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 26/05/2021 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere svolto, ininterrottamente dal 14.03.2014 al 4.08.2020, attività di lavoro subordinato in favore prima della ditta Alfa Carburanti di Alfa Sandro e, dal 4.10.2019, in favore della Controparte_2 Controparte_2
entrambe facenti capo al medesimo titolare, con la mansione di CP_1 addetto alla pompa livello 6 ex CCNL “Commercio-Confcommercio e Terziario”; che - contrariamente a quanto stabilito nei contratti di lavoro - per tutto il periodo l'attività era stata prestata dal lunedì al venerdì dalle ore 6,30 alle ore 20,00 ed il sabato dalle ore 6,30 alle ore 14,00, cui si aggiungeva una domenica al mese dalle ore 6,30 alle ore 20,00; di essere stato collocato in cassa integrazione dall'1 marzo
2020 al 31 maggio 2020, di essere rimasto assente per malattia nei mesi di giugno e luglio 20202 e di avere rassegnato le proprie dimissioni in data 04.08.2020.
Deduceva di essere rimasto creditore della complessiva somma di € 154.868,07 a titolo di differenze retributive, indennità per lavoro straordinario, indennità per ferie non godute, indennità per festività non godute, recupero ammanchi di cassa, tredicesima e quattordicesima mensilità, t.f.r, indennità sostitutiva di preavviso.
Concludeva con la domanda di condanna al pagamento nei termini indicati;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
-premesso che l' , parimenti costituitosi in giudizio, in caso di Controparte_4 accertamento positivo del ricorso, chiedeva di accogliere la domanda del lavoratore di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi non versati all' nei limiti della prescrizione quinquennale;
CP_3
- premesso che, esperita l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi e
2 l'effettuazione di consulenza contabile, all'udienza di trattazione scritta del
24.02.2025, la causa veniva decisa;
- rilevato che all'esito dell'attività istruttoria espletata deve ritenersi provato che il ricorrente abbia sempre prestato la propria attività in favore di , anche CP_1
quando è stato formalmente assunto dalla sas facente capo allo stesso;
- rilevato altresì che deve ritenersi provato che il ricorrente abbia prestato la propria attività con gli orari indicati in ricorso, godendo di sole due settimane di ferie in ragione d'anno.
Conducono a tali conclusioni le dichiarazioni rese dal teste : “ io Testimone_1 ho lavorato per da ottobre 2010 fino al 31.7.2020… Sono stato chiamato dal CP_1
signore alfa per dare una valutazione in ordine alla possibile assunzione del ricorrente nel marzo 2014, assunzione che poi si è verificata. Adr il ricorrente ha lavorato fino al 2020 e anche lui era addetto alle pompe. Adr in ogni caso tutti lavoravamo a turno sulle varie pompe. Adr il ricorrente lavorava come tutti dalle 6.30 alle 20.00 con 2 ore di pausa pranzo, tutti i giorni dal lunedì al sabato e una domenica al mese con il medesimo orario.
Adr avevamo tutti 2 settimane di ferie all'anno, che venivano distribuite in base alle esigenze aziendali. Fuori da queste due settimane, ogni ora o giornata non lavorata ci veniva trattenuta. Adr era che stabiliva la turnazione e che dava le direttive. CP_1
Adr è sempre stato a gestire tutto, a darci le direttive, a dire chi doveva stare CP_1
presso quale pompa, sia quando l'attività era gestita in suo nome, sia quando c'è stata la CP_ Alfa gestione e servizio. ….Adr a marzo 2020 il signor ha deciso di avvalersi degli ammortizzatori sociali, ma in ogni caso indipendentemente da quanto riconosciuto da questi strumenti, noi lavoravamo con l'orario già precisato. Adr poi tra maggio e giugno
2020 io mi sono ammalato e pure il mio collega e il signor alfa non ci ha pagato quindi ad agosto abbiamo rassegnato le dimissioni per giusta causa, perché per 3 mesi non ci aveva pagato lo stipendio. Adr come ho già detto il lavoro era organizzato per tutti così e comunque noi ci sentivamo ogni giorno e ci vedevamo, come ho già spiegato, per la consegna delle scorte. Quindi le circostanze le riferisco per conoscenza mia diretta”;
- rilevato che la circostanza che il teste sia stato collega di lavoro del ricorrente ed abbia proposto causa analoga non lo rende incapace a testimoniare, mentre la sua attendibilità deriva dal fatto che anche gli altri testi hanno reso dichiarazioni di analogo tenore (ed in particolare, il teste , totalmente estraneo, ha Testimone_2 affermato che “negli ultimi 8 o 9 anni, siamo andati a fare rifornimento quasi sempre al
Q8 di Viale regione siciliana e lì ho conosciuto il ricorrente. Adr io posso dire che ogni volta che ci sono andato, mattina o pomeriggio che fosse, ho visto il ricorrente, ma ovviamente non posso dire con precisione gli orari”).
3 Tali affermazioni devono ritenersi idonee a corroborare le dichiarazioni rese dal teste (cfr. Cass. 20731/2007); Tes_1
- rilevato che, per quanto concerne la quantificazione delle somme, può senz'altro farsi riferimento alla consulenza tecnica in atti, correttamente e congruamente motivata ed immune da vizi logici;
- rilevato, dunque, che deve essere condannato al pagamento delle CP_1 seguenti somme: € 83.138,80 a titolo di indennità per lavoro supplementare, inclusi interessi e rivalutazione fino al 31.08.2024; € 87.042,78 a titolo di indennità per lavoro straordinario inclusi interessi e rivalutazione fino al 31.08.2024; € 11.996,14 per differenze sul TFR, inclusi interessi e rivalutazione fino al 31.08.2024; €
2.168,48 per indennità per ferie non godute inclusi interessi e rivalutazione fino al
31.08.2024, e così in totale € 184.346,20, oltre interessi e rivalutazione successivi come per legge fino al saldo.
A tali somme devono poi aggiungersi i contributi non versati nei limiti della prescrizione (determinati dal CTU in € 47.501,28 per tutto il rapporto), da corrispondersi all' CP_3
- rilevato che alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi non raggiunta la prova per le ulteriori voci retributive richieste;
- rilevato che si procede con separato decreto alla liquidazione degli onorari dal procuratore di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con onere a carico di parte resistente di procedere al rimborso nei confronti dello Stato;
- rilevato che le spese di consulenza vanno poste a carico di parte resistente e vengono liquidate con decreto separato.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 24/02/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 4921 del 2021 R.G.L. promossa
DA
Parte_1
Con l'avv. LI SACCHI GIUSEPPE ricorrente
CONTRO
, Controparte_1 Controparte_2
[...]
Con l'avv. MONTEROSSO GIUSEPPINA resistenti
E NEI CONFRONTI DI
CP_3
Con l'avv. CIANCIMINO ROSARIA resistente
Avente ad oggetto: differenze retributive all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 24/02/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, in accoglimento del proposto ricorso, condanna al pagamento delle seguenti somme: € 83.138,80 a titolo di CP_1
indennità per lavoro supplementare, inclusi interessi e rivalutazione monetaria fino al 31.08.2024; € 87.042,78 a titolo di indennità per lavoro straordinario inclusi interessi e rivalutazione monetaria fino al 31.08.2024; € 11.996,14 per differenze sul
1 TFR, inclusi interessi e rivalutazione monetaria fino al 31.08.2024; € 2.168,48 per indennità per ferie non godute inclusi interessi e rivalutazione monetaria fino al
31.08.2024, e così in totale € 184.346,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria successivi come per legge fino al saldo;
- condanna al versamento all' ed in favore di CP_1 CP_3 Parte_1
dei contributi non versati, nei limiti della prescrizione;
- liquida con separato decreto gli onorari del procuratore di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
- condanna a rifondere allo Stato le spese di lite così liquidate;
CP_1
- pone definitivamente a carico di le spese di consulenza già liquidata CP_1
in corso di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 26/05/2021 il ricorrente in epigrafe deduceva di avere svolto, ininterrottamente dal 14.03.2014 al 4.08.2020, attività di lavoro subordinato in favore prima della ditta Alfa Carburanti di Alfa Sandro e, dal 4.10.2019, in favore della Controparte_2 Controparte_2
entrambe facenti capo al medesimo titolare, con la mansione di CP_1 addetto alla pompa livello 6 ex CCNL “Commercio-Confcommercio e Terziario”; che - contrariamente a quanto stabilito nei contratti di lavoro - per tutto il periodo l'attività era stata prestata dal lunedì al venerdì dalle ore 6,30 alle ore 20,00 ed il sabato dalle ore 6,30 alle ore 14,00, cui si aggiungeva una domenica al mese dalle ore 6,30 alle ore 20,00; di essere stato collocato in cassa integrazione dall'1 marzo
2020 al 31 maggio 2020, di essere rimasto assente per malattia nei mesi di giugno e luglio 20202 e di avere rassegnato le proprie dimissioni in data 04.08.2020.
Deduceva di essere rimasto creditore della complessiva somma di € 154.868,07 a titolo di differenze retributive, indennità per lavoro straordinario, indennità per ferie non godute, indennità per festività non godute, recupero ammanchi di cassa, tredicesima e quattordicesima mensilità, t.f.r, indennità sostitutiva di preavviso.
Concludeva con la domanda di condanna al pagamento nei termini indicati;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente che contestava la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
-premesso che l' , parimenti costituitosi in giudizio, in caso di Controparte_4 accertamento positivo del ricorso, chiedeva di accogliere la domanda del lavoratore di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi non versati all' nei limiti della prescrizione quinquennale;
CP_3
- premesso che, esperita l'attività istruttoria con l'escussione dei testi ammessi e
2 l'effettuazione di consulenza contabile, all'udienza di trattazione scritta del
24.02.2025, la causa veniva decisa;
- rilevato che all'esito dell'attività istruttoria espletata deve ritenersi provato che il ricorrente abbia sempre prestato la propria attività in favore di , anche CP_1
quando è stato formalmente assunto dalla sas facente capo allo stesso;
- rilevato altresì che deve ritenersi provato che il ricorrente abbia prestato la propria attività con gli orari indicati in ricorso, godendo di sole due settimane di ferie in ragione d'anno.
Conducono a tali conclusioni le dichiarazioni rese dal teste : “ io Testimone_1 ho lavorato per da ottobre 2010 fino al 31.7.2020… Sono stato chiamato dal CP_1
signore alfa per dare una valutazione in ordine alla possibile assunzione del ricorrente nel marzo 2014, assunzione che poi si è verificata. Adr il ricorrente ha lavorato fino al 2020 e anche lui era addetto alle pompe. Adr in ogni caso tutti lavoravamo a turno sulle varie pompe. Adr il ricorrente lavorava come tutti dalle 6.30 alle 20.00 con 2 ore di pausa pranzo, tutti i giorni dal lunedì al sabato e una domenica al mese con il medesimo orario.
Adr avevamo tutti 2 settimane di ferie all'anno, che venivano distribuite in base alle esigenze aziendali. Fuori da queste due settimane, ogni ora o giornata non lavorata ci veniva trattenuta. Adr era che stabiliva la turnazione e che dava le direttive. CP_1
Adr è sempre stato a gestire tutto, a darci le direttive, a dire chi doveva stare CP_1
presso quale pompa, sia quando l'attività era gestita in suo nome, sia quando c'è stata la CP_ Alfa gestione e servizio. ….Adr a marzo 2020 il signor ha deciso di avvalersi degli ammortizzatori sociali, ma in ogni caso indipendentemente da quanto riconosciuto da questi strumenti, noi lavoravamo con l'orario già precisato. Adr poi tra maggio e giugno
2020 io mi sono ammalato e pure il mio collega e il signor alfa non ci ha pagato quindi ad agosto abbiamo rassegnato le dimissioni per giusta causa, perché per 3 mesi non ci aveva pagato lo stipendio. Adr come ho già detto il lavoro era organizzato per tutti così e comunque noi ci sentivamo ogni giorno e ci vedevamo, come ho già spiegato, per la consegna delle scorte. Quindi le circostanze le riferisco per conoscenza mia diretta”;
- rilevato che la circostanza che il teste sia stato collega di lavoro del ricorrente ed abbia proposto causa analoga non lo rende incapace a testimoniare, mentre la sua attendibilità deriva dal fatto che anche gli altri testi hanno reso dichiarazioni di analogo tenore (ed in particolare, il teste , totalmente estraneo, ha Testimone_2 affermato che “negli ultimi 8 o 9 anni, siamo andati a fare rifornimento quasi sempre al
Q8 di Viale regione siciliana e lì ho conosciuto il ricorrente. Adr io posso dire che ogni volta che ci sono andato, mattina o pomeriggio che fosse, ho visto il ricorrente, ma ovviamente non posso dire con precisione gli orari”).
3 Tali affermazioni devono ritenersi idonee a corroborare le dichiarazioni rese dal teste (cfr. Cass. 20731/2007); Tes_1
- rilevato che, per quanto concerne la quantificazione delle somme, può senz'altro farsi riferimento alla consulenza tecnica in atti, correttamente e congruamente motivata ed immune da vizi logici;
- rilevato, dunque, che deve essere condannato al pagamento delle CP_1 seguenti somme: € 83.138,80 a titolo di indennità per lavoro supplementare, inclusi interessi e rivalutazione fino al 31.08.2024; € 87.042,78 a titolo di indennità per lavoro straordinario inclusi interessi e rivalutazione fino al 31.08.2024; € 11.996,14 per differenze sul TFR, inclusi interessi e rivalutazione fino al 31.08.2024; €
2.168,48 per indennità per ferie non godute inclusi interessi e rivalutazione fino al
31.08.2024, e così in totale € 184.346,20, oltre interessi e rivalutazione successivi come per legge fino al saldo.
A tali somme devono poi aggiungersi i contributi non versati nei limiti della prescrizione (determinati dal CTU in € 47.501,28 per tutto il rapporto), da corrispondersi all' CP_3
- rilevato che alla luce delle superiori considerazioni deve ritenersi non raggiunta la prova per le ulteriori voci retributive richieste;
- rilevato che si procede con separato decreto alla liquidazione degli onorari dal procuratore di parte ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con onere a carico di parte resistente di procedere al rimborso nei confronti dello Stato;
- rilevato che le spese di consulenza vanno poste a carico di parte resistente e vengono liquidate con decreto separato.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 24/02/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
4