Articolo 13 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 12Articolo 12 ter
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18 dicembre 1942
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29 aprile 2003
Art. 13. (( 1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione. ))
Entrata in vigore il 29 aprile 2003
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