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19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1125.
(Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai).
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
(Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai).
Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.
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- 1. Solaio - Pagina 2https://www.brocardi.it/ · 285.2923
Consulenza legale Q202129500 (Articolo 1125 Codice Civile - Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, […] Ho chiesto l'autorizzazione all'assemblea per poter coibentare a mie spese attraverso dei...» Consulenza legale Q202128782 (Articolo 1125 Codice Civile - Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai) «La suddivisione proposta e l'applicazione dell'art. 1125 del c.c. è assolutamente corretta. […] nello stabilimento di...» Consulenza legale Q202127384 (Articolo 1125 Codice Civile - Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai) «Nel caso descritto pare trovare applicazione l'art.1125 del c.c. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Roma, sentenza 05/02/2024, n. 2022Provvedimento: […] CP_7dello stabile posti a parziale copertura dell'autorimessa di sua proprietà; il criterio da adottare era quindi quello previsto ex art. 1125 c.c., e non ex art. 1126 c.c., come avvenuto, […] Parte_1 lamentava la mancata applicazione della ripartizione delle spese secondo il criterio ex art.1125 c.c., evidenziando che alcune specifiche voci di spesa erano state erroneamente poste anche a suo carico, […] con utilità ed uso uguale per entrambi e correlativa inutilità per gli altri condomini, sicchè le spese per la loro manutenzione e ricostruzione competono in parti eguali ai rispettivi proprietari, come previsto dall'art. 1125 c.c. (C.C. 24266/18).Leggi di più...
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