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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2896/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. V.G. 2869/2025 promossa con ricorso congiunto da (C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con gli Avv.ti Diletta Saramin e Roberto Tumiotto con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Jesolo (VE) in data 02.07.2022 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2022, parte I, n. 25; che dalla loro unione è nato il figlio (n. il 21.08.2019); Per_1
che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
che le condizioni della separazione di seguito riportate, e precisate con il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza, appaiono conformi alla legge;
pagina 1 di 5 “1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa;
essi si impegnano a mantenere il necessario reciproco rispetto. Il signor provvederà a trasferirsi presso altra Parte_1 abitazione per il 30.06.2025, come da intese tra le parti, portando con sé tutti i propri beni ed effetti personali.
2. è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale in via disgiunta per quanto attiene alle questioni ordinarie e routinarie, ed in via congiunta per quanto attiene alle decisioni di maggior e preminente interesse per il minore. come detto, continuerà ad abitare con la mamma, presso la Per_1 di lei residenza e presso la quale il minore avrà la propria.
3 . I ricorrenti, tenuto conto dell'età di (di nemmeno 6 anni), e del fatto che, proprio Per_1 in ragione dell'età, sarà necessario che il bambino si abitui gradualmente alla nuova situazione della famiglia, convengono di modulare il diritto di visita del padre, come segue. Il signor potrà vedere e stare con lui, presso l'abitazione di Via Parte_1 Per_1
Donizzetti, quando vorrà, previo accordo da prendersi con la madre con opportuno preavviso. Egli, inoltre, sin da subito, potrà tenere con sé un pomeriggio durante la
Per_1 settimana, compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e con gli impegni del bambino, dalle ore 16.30 circa alle ore 20.30 circa, quando il papà, dopo cena, lo riporterà a casa dalla mamma. starà, poi, con il papà anche per uno o due giorni, a week end
Per_1 alternati, compatibilmente con i riposi dal lavoro, atteso che il signor lavora Parte_1 anche il sabato e/o la domenica. Per consentire tale frequentazione tra e il papà, i
Per_1 genitori si impegnano a collaborare e ad accordarsi nel miglior modo possibile. Durante le vacanze natalizie trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore la Vigilia di Natale e
Per_1 con l'altro il giorno di Natale. Anche il giorno di Capodanno verrà trascorso dal bambino ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore, così come l'Epifania. inoltre,
Per_1 trascorrerà alcuni giorni nel periodo delle vacanze natalizie con il papà, secondo le modalità e nei tempi che di volta in volta i genitori concorderanno. Le vacanze di Carnevale verranno trascorse in parte con l'uno ed in parte con l'altro genitore, ovvero alternativamente con il papà o con la mamma, secondo le modalità che i ricorrenti stabiliranno di volta in volta. Durante le vacanze di Pasqua trascorrerà ad anni
Per_1 alterni con l'uno o con l'altro genitore il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta nonché tre giorni di vacanza con la madre e tre giorni con il padre, secondo le modalità e nei tempi che di volta in volta i genitori concorderanno sempre tenendo conto degli impegni lavorativi di ciascuno. Le festività infrannuali saranno trascorse da
Per_1 alternativamente con l'uno o con l'altro genitore. Anche i giorni di vacanza da scuola collegati alle suddette festività - cioè i “ponti" determinati secondo il calendario scolastico
- verranno trascorsi dal bambino alternativamente con l'uno o con l'altro genitore. A partire dall'anno 2026, durante le vacanze estive trascorrerà 2 settimane di Per_1 vacanza non consecutive con il papà, ed altrettanto con la mamma. I genitori si comunicheranno i periodi di vacanza che trascorreranno con il figlio (solo con lui e senza la presenza di eventuali compagne/i per tutto l'anno 2026 – come infra meglio precisato -) entro il 30 giugno di ogni anno tenendo conto degli impegni lavorativi di ciascuno;
nella circostanza essi si comunicheranno altresì i luoghi esatti in cui soggiorneranno, i relativi pagina 2 di 5 indirizzi e recapiti. Tutti i costi e le spese sostenute per le vacanze e durante le stesse graveranno in via esclusiva sul genitore che le disporrà. E' fatta salva la facoltà, per i genitori, di regolare diversamente la “gestione” delle festività, del periodo di vacanza estivo, ed in generale dei tempi in cui rimarrà con l'uno o con l'altri genitore Per_1 purché ciò avvenga incontestabilmente in accordo tra loro. Nel caso in cui insorgano contestazioni, dovranno ritenersi efficaci nonché prevalenti gli accordi di cui al presente atto. I genitori si impegnano a far frequentare a eventuali nuove/i compagne/i Per_1 soltanto quando la loro nuova relazione avrà assunto carattere di stabilità ed affidabilità, risultando rispondente ad un concreto progetto di vita e non abbia quindi il carattere della temporaneità. Di conseguenza essi si impegnano a far entrare dette persone nella vita di con la dovuta sensibilità e gradualità, rispettando i tempi di cui necessiterà il Per_1 bambino e senza alcuna imposizione. Per tale ragione, a tutela esclusiva e preminente di sino al 31.12.2026 i genitori si impegnano ed obbligano a non far pernottare nelle Per_1 proprie rispettive residenze i loro nuovi compagni quando sarà in casa con Per_1 ciascuno di loro. Questo tempo, da un lato, consentirà al piccolo di abituarsi alla separazione e alla sua nuova quotidianità, nonché gli permetterà di conoscere ed accogliere gradualmente e senza imposizione le nuove figure con cui i genitori avranno scelto di intraprendere un nuovo progetto familiare, e dall'altro sarà utile ai genitori per valutare la profondità e la stabilità del nuovo rapporto.
4. La ex casa coniugale, gli accessori e lo scoperto ad essa pertinenziali, sita in Jesolo (VE) alla Via Donizzetti n.19, di proprietà per l'intero del signor immobili Parte_1 catastalmente censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Jesolo, Foglio 40:
- particella 444, sub. 9, cat. A/7, cl.3, vani 10, R.C.Euro 1.032,91, abitazione;
- particella 444, sub. 8, cat. C/6, cl.6, mq. 20, R.C.Euro 70,24, garage;
- partecella 444, sub. 7, cat. C/6, cl.6, mq. 24, R.C. Euro 84,29, garage;
(immobili meglio individuati nella visura allegata quale doc. 4), vengono assegnati in diritto di abitazione ex art. 1022 c.c. alla signora , con arredi e Pt_2 corredi ivi presenti ed esistenti, la quale continuerà ad abitarvi con il figlio Per_1 mantenendo ivi la loro residenza. Le spese e competenze inerenti e conseguenti alla formalizzazione della costituzione di detto diritto graveranno sui signori e Pt_2 Parte_1 nella misura del 50% ciascuno. Il signor in quanto proprietario dell'immobile suddetto, provvederà a sostenere Parte_1 tutte le spese straordinarie che necessiteranno per l'immobile e per il giardino;
egli inoltre sosterrà anche la quota del 50% delle spese per la manutenzione ordinaria del giardino (sfalcio dell'erba, potatura siepi ed alberi, ecc..). La signora , invece, si farà carico Pt_2 delle spese ordinarie e delle utenze relative all'immobile, nonché all'accudimento del cane Oliver, che resterà nell'abitazione di cui trattasi”
5. I genitori convengono di comune accordo che il signor verserà mensilmente Parte_1 alla signora l'importo di euro 550,00, quale contribuzione al mantenimento ordinario Pt_2 di mediante bonifico bancario da disporsi entro il giorno 15 di ogni mese alle Per_1 coordinate Iban IT61U07O8436140000000991232 del conto corrente intestato alla signora pagina 3 di 5 , in essere presso Banca Della Marca, Credito Cooperativo Filiale di Jesolo, importo Pt_2 soggetto a rivalutazione annuale Istat, come per legge, a far tempo dal mese di luglio 2026.
6. Quanto alle spese straordinarie per – per la cui individuazione i ricorrenti fanno Per_1 espresso riferimento al Protocollo in essere presso il Tribunale di Venezia siglato in data 20.09.2019, che essi dichiarano di ben conoscere ed accettare (doc. 17 - Protocollo Tribunale di Venezia) – i ricorrenti convengono di comparteciparvi come segue: il signor nella misura del 65% e la signora nella misura del 35%. Dette spese Parte_1 Pt_2 dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la spesa.
7 . L'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, erogato da Inps, verrà percepito nella misura del 100% dalla signora . A tal fine, nel rilasciare consenso ad un tanto sin da Pt_2 ora, il signor laddove necessitasse, si impegna a sottoscrivere la necessaria Parte_1 documentazione atta a perfezionare tale posizione.
8. I ricorrenti convengono che le detrazioni relative alle spese per verranno godute Per_1 dagli stessi nella misura del 50% ciascuno.
9.Relativamente alle detrazioni conseguenti al Bonus ristrutturazione relativo ai lavori eseguiti sull'immobile di Via Donizzetti n. 19, nell'anno 2023, le parti convengono di goderne nella misura del 50% ciascuno.
10. I ricorrenti convengono che il signor rimanga definitivamente proprietario Parte_1 della Vespa Piaggio targata DK26572 e della Ford Fiesta targata EC366PM, mentre essi convengono che, nell'ottica di sistemazione degli assetti patrimoniali dei coniugi in sede di separazione, la vettura Nissan Qashqaui targata GK110ZH, già utilizzata dalla signora
, venga alla stessa intestata per l'intera piena proprietà. Le spese per la trascrizione e Pt_2 volturazione del relativo atto saranno a carico delle parti nella misura del 50%.
11. In forza di quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver regolato, tra di loro, tutti i rapporti patrimoniali tra gli stessi insorti e derivanti dal matrimonio e dalla loro unione ed al riguardo dichiarano di essere reciprocamente tacitati e soddisfatti. Essi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e di rinunciare reciprocamente alla richiesta di contribuzione al mantenimento per sé stessi.
12. I ricorrenti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
13. I ricorrenti dichiarano che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo esprimendo parere favorevole;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ., pagina 4 di 5 OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e precisate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Jesolo (VE) (N. 25 Parte I dell'anno 2022).
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente dott. Alessandro Cabianca Giudice dott.ssa Federica Benvenuti Giudice rel./est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa n. V.G. 2869/2025 promossa con ricorso congiunto da (C.F. Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con gli Avv.ti Diletta Saramin e Roberto Tumiotto con l'intervento del Pubblio Ministero in sede in punto: separazione consensuale rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in Jesolo (VE) in data 02.07.2022 trascritto presso il Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune anno 2022, parte I, n. 25; che dalla loro unione è nato il figlio (n. il 21.08.2019); Per_1
che si sono avvalsi della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte ex art. 473bis. 51 c.p.c. dichiarando di non volersi riconciliare;
che le condizioni della separazione di seguito riportate, e precisate con il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza, appaiono conformi alla legge;
pagina 1 di 5 “1. I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa;
essi si impegnano a mantenere il necessario reciproco rispetto. Il signor provvederà a trasferirsi presso altra Parte_1 abitazione per il 30.06.2025, come da intese tra le parti, portando con sé tutti i propri beni ed effetti personali.
2. è affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno la Per_1 responsabilità genitoriale in via disgiunta per quanto attiene alle questioni ordinarie e routinarie, ed in via congiunta per quanto attiene alle decisioni di maggior e preminente interesse per il minore. come detto, continuerà ad abitare con la mamma, presso la Per_1 di lei residenza e presso la quale il minore avrà la propria.
3 . I ricorrenti, tenuto conto dell'età di (di nemmeno 6 anni), e del fatto che, proprio Per_1 in ragione dell'età, sarà necessario che il bambino si abitui gradualmente alla nuova situazione della famiglia, convengono di modulare il diritto di visita del padre, come segue. Il signor potrà vedere e stare con lui, presso l'abitazione di Via Parte_1 Per_1
Donizzetti, quando vorrà, previo accordo da prendersi con la madre con opportuno preavviso. Egli, inoltre, sin da subito, potrà tenere con sé un pomeriggio durante la
Per_1 settimana, compatibilmente con gli impegni di lavoro dei genitori e con gli impegni del bambino, dalle ore 16.30 circa alle ore 20.30 circa, quando il papà, dopo cena, lo riporterà a casa dalla mamma. starà, poi, con il papà anche per uno o due giorni, a week end
Per_1 alternati, compatibilmente con i riposi dal lavoro, atteso che il signor lavora Parte_1 anche il sabato e/o la domenica. Per consentire tale frequentazione tra e il papà, i
Per_1 genitori si impegnano a collaborare e ad accordarsi nel miglior modo possibile. Durante le vacanze natalizie trascorrerà, ad anni alterni, con un genitore la Vigilia di Natale e
Per_1 con l'altro il giorno di Natale. Anche il giorno di Capodanno verrà trascorso dal bambino ad anni alterni con l'uno e con l'altro genitore, così come l'Epifania. inoltre,
Per_1 trascorrerà alcuni giorni nel periodo delle vacanze natalizie con il papà, secondo le modalità e nei tempi che di volta in volta i genitori concorderanno. Le vacanze di Carnevale verranno trascorse in parte con l'uno ed in parte con l'altro genitore, ovvero alternativamente con il papà o con la mamma, secondo le modalità che i ricorrenti stabiliranno di volta in volta. Durante le vacanze di Pasqua trascorrerà ad anni
Per_1 alterni con l'uno o con l'altro genitore il giorno di Pasqua ed il giorno di Pasquetta nonché tre giorni di vacanza con la madre e tre giorni con il padre, secondo le modalità e nei tempi che di volta in volta i genitori concorderanno sempre tenendo conto degli impegni lavorativi di ciascuno. Le festività infrannuali saranno trascorse da
Per_1 alternativamente con l'uno o con l'altro genitore. Anche i giorni di vacanza da scuola collegati alle suddette festività - cioè i “ponti" determinati secondo il calendario scolastico
- verranno trascorsi dal bambino alternativamente con l'uno o con l'altro genitore. A partire dall'anno 2026, durante le vacanze estive trascorrerà 2 settimane di Per_1 vacanza non consecutive con il papà, ed altrettanto con la mamma. I genitori si comunicheranno i periodi di vacanza che trascorreranno con il figlio (solo con lui e senza la presenza di eventuali compagne/i per tutto l'anno 2026 – come infra meglio precisato -) entro il 30 giugno di ogni anno tenendo conto degli impegni lavorativi di ciascuno;
nella circostanza essi si comunicheranno altresì i luoghi esatti in cui soggiorneranno, i relativi pagina 2 di 5 indirizzi e recapiti. Tutti i costi e le spese sostenute per le vacanze e durante le stesse graveranno in via esclusiva sul genitore che le disporrà. E' fatta salva la facoltà, per i genitori, di regolare diversamente la “gestione” delle festività, del periodo di vacanza estivo, ed in generale dei tempi in cui rimarrà con l'uno o con l'altri genitore Per_1 purché ciò avvenga incontestabilmente in accordo tra loro. Nel caso in cui insorgano contestazioni, dovranno ritenersi efficaci nonché prevalenti gli accordi di cui al presente atto. I genitori si impegnano a far frequentare a eventuali nuove/i compagne/i Per_1 soltanto quando la loro nuova relazione avrà assunto carattere di stabilità ed affidabilità, risultando rispondente ad un concreto progetto di vita e non abbia quindi il carattere della temporaneità. Di conseguenza essi si impegnano a far entrare dette persone nella vita di con la dovuta sensibilità e gradualità, rispettando i tempi di cui necessiterà il Per_1 bambino e senza alcuna imposizione. Per tale ragione, a tutela esclusiva e preminente di sino al 31.12.2026 i genitori si impegnano ed obbligano a non far pernottare nelle Per_1 proprie rispettive residenze i loro nuovi compagni quando sarà in casa con Per_1 ciascuno di loro. Questo tempo, da un lato, consentirà al piccolo di abituarsi alla separazione e alla sua nuova quotidianità, nonché gli permetterà di conoscere ed accogliere gradualmente e senza imposizione le nuove figure con cui i genitori avranno scelto di intraprendere un nuovo progetto familiare, e dall'altro sarà utile ai genitori per valutare la profondità e la stabilità del nuovo rapporto.
4. La ex casa coniugale, gli accessori e lo scoperto ad essa pertinenziali, sita in Jesolo (VE) alla Via Donizzetti n.19, di proprietà per l'intero del signor immobili Parte_1 catastalmente censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Jesolo, Foglio 40:
- particella 444, sub. 9, cat. A/7, cl.3, vani 10, R.C.Euro 1.032,91, abitazione;
- particella 444, sub. 8, cat. C/6, cl.6, mq. 20, R.C.Euro 70,24, garage;
- partecella 444, sub. 7, cat. C/6, cl.6, mq. 24, R.C. Euro 84,29, garage;
(immobili meglio individuati nella visura allegata quale doc. 4), vengono assegnati in diritto di abitazione ex art. 1022 c.c. alla signora , con arredi e Pt_2 corredi ivi presenti ed esistenti, la quale continuerà ad abitarvi con il figlio Per_1 mantenendo ivi la loro residenza. Le spese e competenze inerenti e conseguenti alla formalizzazione della costituzione di detto diritto graveranno sui signori e Pt_2 Parte_1 nella misura del 50% ciascuno. Il signor in quanto proprietario dell'immobile suddetto, provvederà a sostenere Parte_1 tutte le spese straordinarie che necessiteranno per l'immobile e per il giardino;
egli inoltre sosterrà anche la quota del 50% delle spese per la manutenzione ordinaria del giardino (sfalcio dell'erba, potatura siepi ed alberi, ecc..). La signora , invece, si farà carico Pt_2 delle spese ordinarie e delle utenze relative all'immobile, nonché all'accudimento del cane Oliver, che resterà nell'abitazione di cui trattasi”
5. I genitori convengono di comune accordo che il signor verserà mensilmente Parte_1 alla signora l'importo di euro 550,00, quale contribuzione al mantenimento ordinario Pt_2 di mediante bonifico bancario da disporsi entro il giorno 15 di ogni mese alle Per_1 coordinate Iban IT61U07O8436140000000991232 del conto corrente intestato alla signora pagina 3 di 5 , in essere presso Banca Della Marca, Credito Cooperativo Filiale di Jesolo, importo Pt_2 soggetto a rivalutazione annuale Istat, come per legge, a far tempo dal mese di luglio 2026.
6. Quanto alle spese straordinarie per – per la cui individuazione i ricorrenti fanno Per_1 espresso riferimento al Protocollo in essere presso il Tribunale di Venezia siglato in data 20.09.2019, che essi dichiarano di ben conoscere ed accettare (doc. 17 - Protocollo Tribunale di Venezia) – i ricorrenti convengono di comparteciparvi come segue: il signor nella misura del 65% e la signora nella misura del 35%. Dette spese Parte_1 Pt_2 dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la spesa.
7 . L'Assegno Unico e Universale per i figli a carico, erogato da Inps, verrà percepito nella misura del 100% dalla signora . A tal fine, nel rilasciare consenso ad un tanto sin da Pt_2 ora, il signor laddove necessitasse, si impegna a sottoscrivere la necessaria Parte_1 documentazione atta a perfezionare tale posizione.
8. I ricorrenti convengono che le detrazioni relative alle spese per verranno godute Per_1 dagli stessi nella misura del 50% ciascuno.
9.Relativamente alle detrazioni conseguenti al Bonus ristrutturazione relativo ai lavori eseguiti sull'immobile di Via Donizzetti n. 19, nell'anno 2023, le parti convengono di goderne nella misura del 50% ciascuno.
10. I ricorrenti convengono che il signor rimanga definitivamente proprietario Parte_1 della Vespa Piaggio targata DK26572 e della Ford Fiesta targata EC366PM, mentre essi convengono che, nell'ottica di sistemazione degli assetti patrimoniali dei coniugi in sede di separazione, la vettura Nissan Qashqaui targata GK110ZH, già utilizzata dalla signora
, venga alla stessa intestata per l'intera piena proprietà. Le spese per la trascrizione e Pt_2 volturazione del relativo atto saranno a carico delle parti nella misura del 50%.
11. In forza di quanto sopra, i coniugi dichiarano di aver regolato, tra di loro, tutti i rapporti patrimoniali tra gli stessi insorti e derivanti dal matrimonio e dalla loro unione ed al riguardo dichiarano di essere reciprocamente tacitati e soddisfatti. Essi dichiarano di essere economicamente indipendenti ed autosufficienti e di rinunciare reciprocamente alla richiesta di contribuzione al mantenimento per sé stessi.
12. I ricorrenti dichiarano sin d'ora di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di separazione.
13. I ricorrenti dichiarano che non sussistono altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse.”.
Il Pubblico Ministero è intervenuto nel processo esprimendo parere favorevole;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis. 51 cod. proc. civ., pagina 4 di 5 OMOLOGA la separazione consensuale dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e precisate con le note di udienza citate e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r. 3/11/2000 n. 396 Ordinamento dello Stato Civile all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Jesolo (VE) (N. 25 Parte I dell'anno 2022).
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio del 4.12.2025
Il Giudice rel./est. dott.ssa Federica Benvenuti
Il Presidente dott.ssa Tania Vettore
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