Articolo 166 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 102 octiesArticolo 102 decies
Versione
18 dicembre 1942
Art. 166.

Sull'istanza della parte interessata, o di ufficio, il giudice puo' ordinare che la sentenza venga pubblicata per la sola parte dispositiva in uno o piu' giornali ed anche ripetutamente a spese della parte soccombente.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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