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18 dicembre 1942
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3 novembre 1974
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31 dicembre 1994
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25 febbraio 1996
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14 giugno 1997
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29 aprile 2003
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14 dicembre 2021
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Art. 79. 1. Senza pregiudizio dei diritti sanciti da questa legge a favore degli autori, dei produttori di fonogrammi, dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, degli artisti interpreti e degli artisti esecutori, coloro che esercitano l'attivita' di emissione radiofonica o televisiva hanno il diritto esclusivo:
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore ((...)) qualora ritrasmetta semplicemente ((...)) le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;
b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonche' la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere;
e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunita' europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro;
f) i diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresi' il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.
4. L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma 1 e' di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.
--------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 6 febbraio 1996, n. 52 , ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "E' inoltre elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti di coloro che esercitano l'attivita' di emissione radiofonica o televisiva di cui al titolo II, capo II, della legge citata, previsto all'articolo 79 della legge stessa."
a) di autorizzare la fissazione delle proprie emissioni effettuate su filo o via etere: il diritto non spetta al distributore ((...)) qualora ritrasmetta semplicemente ((...)) le emissioni di altri organismi di radiodiffusione;
b) di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte, delle fissazioni delle proprie emissioni;
c) di autorizzare la ritrasmissione su filo o via etere delle proprie emissioni, nonche' la loro comunicazione al pubblico, se questa avviene in luoghi accessibili mediante pagamento di un diritto di ingresso;
d) di autorizzare la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso nel luogo o nel momento scelti individualmente, delle fissazioni delle proprie emissioni, siano esse effettuate su filo o via etere;
e) di autorizzare la distribuzione delle fissazioni delle proprie emissioni. Il diritto di distribuzione non si esaurisce nel territorio della Comunita' europea, se non nel caso di prima vendita effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro;
f) i diritti di cui alle lettere c) e d) non si esauriscono con alcun atto di comunicazione al pubblico o di messa a disposizione del pubblico.
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresi' il diritto esclusivo di utilizzare la fissazione delle proprie emissioni per nuove trasmissioni o ritrasmissioni o per nuove registrazioni.
3. L'espressione radio-diffusione ha riguardo all'emissione radiofonica e televisiva.
4. L'espressione su filo o via etere include le emissioni via cavo e via satellite.
5. La durata dei diritti di cui al comma 1 e' di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.
--------------- AGGIORNAMENTO (14)
La L. 6 febbraio 1996, n. 52 , ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "E' inoltre elevato a 50 anni il termine di durata di protezione dei diritti di coloro che esercitano l'attivita' di emissione radiofonica o televisiva di cui al titolo II, capo II, della legge citata, previsto all'articolo 79 della legge stessa."
Commentari • 5
- 1. Il caso RTI vs. Vimeo e la responsabilità civile dell’hosting provider attivo: sentenza n. 693/2019 del Tribunale di RomaRedazione Dimt · https://www.dimt.it/ · 25 febbraio 2019 · 2.3539214
[…] mediante l'indicazione dei titoli dei programmi da cui erano estratti e non avendo la convenuta agito secondo la diligenza che può essere ragionevolmente richiesta all'hosting provider, deve concludersi per l'accertamento della responsabilità di Vimeo a titolo di cooperazione colposa mediante omissione, per la violazione dei diritti di cui agli artt. 78-ter e 79 della legge 633/1941 spettanti a RTI in relazione ai contenuti audiovisivi estratti dai programmi menzionati nella diffida e nelle relazioni allegate all'atto di citazione e alla prima memoria istruttoria. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 26
- 1. Cass. civ., sez. I, ordinanza 07/08/2023, n. 23922Provvedimento: […] gli art. 16 e 79 legge 633/1941 ) da applicarsi alla fattispecie descritta nell'atto introduttivo stesso, […] anche l'art. 79 lett. d) della legge 633/1941 , […] Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: omessa applicazione dell'art. 79 Legge 633/1941 , […] e che la comunicazione al pubblico di opere protette da queste 21 ultime effettuata non troverebbe una sua tutela nella lett. c) dell'art. 79 della Legge n. 633/1941 . 3.4 Secondo la ricorrente, […] secondo il noto principio iura novit curia. 3.6 Si contesta inoltre “L'esclusione di una tutela dei […]Leggi di più...
- diritti connessi·
- Direttiva 2001/29/CE·
- diritto d'autore·
- art. 16 l.aut.·
- giudicato interno·
- Direttiva 2006/115/CE·
- art. 79 l.aut.·
- onere della prova·
- appello incidentale·
- comunicazione al pubblico