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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/04/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Adele Ferraro Presidente
Dott.ssa Song Damiani Giudice
Dott.ssa Carmen Ranieli Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti iscritti al n. 4538/2018 e al n. 514/2019 R.G.A.C.
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Roggiano Parte_1 C.F._1
Gravina, Via Che Guevara n. 3, presso lo studio dell'Avv. Flavio Greco che lo rappresentata e difende, giusta procura in atti;
- opponente nel giudizio n. 4538/2018 e opposto nel giudizio n. 514/2019 -
E
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via S. Anna II Tronco, n. 101/B, presso lo studio dell'Avv. Francesco Guglielmo Azzarà, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- opposta nel giudizio n. 4538/2018 e opponente nel giudizio n. 514/2019 -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - compenso sindaco di s.p.a.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 3 ottobre 2024, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al giudice istruttore che ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Giudizio n. 4538/2018 r.g.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 527/2018, emesso il Parte_1
21.06.2018 e notificato l'11.07.2018, con il quale il Tribunale di Catanzaro gli aveva ingiunto
1 il pagamento della somma di € 17.700,00, oltre interessi come richiesti in ricorso e spese del monitorio, in favore di a titolo di indebito sui maggiori compensi percepiti Controparte_1 dal 2013 fino al 31.10.2016 quale componente del Collegio Sindacale, liquidati senza applicare la riduzione del 20% stabilita dall'art. 15, comma 1, lett. e) della legge regionale n.
69/2012.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto di avere svolto per la la funzione Controparte_1 di componente del Collegio Sindacale e revisore dei conti dal mese di ottobre 2010 al mese di ottobre 2016 e che con delibera della erano stati determinati gli emolumenti per i CP_1
Sindaci in base alle tariffe professionali di cui al D.M. n. 169 del 2.09.2010. Secondo la tesi di parte opponente, la pretesa di pagamento formulata nei suoi confronti è illegittima per i seguenti motivi: 1) avrebbe conteggiato, per determinare l'indebito, anche gli CP_1 importi percepiti da prima della legge regionale di cui sopra;
2) la normativa regionale Pt_1 stabilisce l'obbligo degli amministratori di provvedere all'applicazione della legge prima del pagamento, ma non dice nulla sull'obbligo di restituzione, che quindi non sussiste;
semmai è
l'amministratore che, in ipotesi di inadempimento, è l'unico responsabile verso l'Erario
(argomentando ex art. 2 della legge regionale cit.); 3) la ha goduto del vantaggio CP_1 fiscale sull'importo di cui ora chiede la restituzione;
4) essendo la una società in CP_1 house totalmente partecipata dalla Regione Calabria, questa è parte sostanziale del rapporto e dunque l'intervenuta modifica disposta con legge regionale sarebbe unilaterale e arbitraria, dunque inammissibile, e costituirebbe violazione dei principi di buona fede e correttezza in costanza di prestazione;
5) la riduzione dei compensi statuita dalla normativa de qua non potrebbe operare, attesa l'esistenza della delibera societaria del 15.12.2009, in cui sarebbero stati fissati i compensi dei sindaci nel minimo delle tariffe professionali all'epoca vigenti.
Al contempo l'opponente ha formulato, in via riconvenzionale, domanda di pagamento dell'importo, maggiore, che la avrebbe dovuto a lui corrispondere, sulla base Controparte_1 della normativa che disciplina gli importi di spettanza dei professionisti per le attività svolte in favore dei committenti ovvero, in mancanza, proprio dal Tribunale quale organo a ciò deputato.
Si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza dell'avversa Controparte_1 opposizione, stante l'automatica riduzione del compenso imposta dalla legge regionale n.
69/2012 e l'inconsistenza di tutti i motivi di opposizione, nonché della domanda riconvenzionale spiegata;
in subordine, ha eccepito comunque la prescrizione del presunto credito per asseriti maggiori compensi non corrisposti;
sempre in via subordinata, ha chiesto al Giudice adito di procedere alla compensazione dei crediti professionali, laddove e limitatamente a quelli riconosciuti, con il credito ingiunto dalla società opposta.
2
2. Giudizio n. 514/2019
La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1154/2018, emesso il 11.12.2018, con il quale il Tribunale di Catanzaro le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 19.666,40, oltre interessi come richiesti in ricorso e spese del monitorio, in favore di , a titolo di compensi professionali per l'incarico Parte_1 professionale svolto in qualità di sindaco effettivo nell'anno 2016.
A fondamento dell'opposizione la società ha dedotto l'insussistenza del credito ingiunto per avvenuta compensazione in forza di un preesistente e maggiore credito della nei CP_1 confronti del dott. giusta decreto ingiuntivo n. 527/2018 già ottenuto dall'opponente Pt_1 per il residuo (oggetto del giudizio di opposizione n. 4538/2018): in sostanza, la somma complessiva di € 17.700,00 richiesta da con il d.i. n. 527/2018 corrisponde al CP_1 risultato delle maggiori somme corrisposte nel periodo 2013/2016, con compensazione degli importi indicati nelle fatture relative all'anno 2016 e oggetto del decreto ingiuntivo ottenuto da e qui opposto. Pt_1
Si è costituito invocando la legittimità del decreto ingiuntivo ottenuto e Parte_1 chiedendone la conferma con conseguente rigetto dell'opposizione avversaria.
3. Disposta la riunione dei due procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo a parti contrapposte, è stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
4. Tanto premesso, le domande oggetto dei due giudizi riuniti possono essere esaminate congiuntamente, osservando sin da subito che l'opposizione proposta da è Parte_1 infondata, mentre è fondata e va accolta l'opposizione proposta dalla Controparte_1
Pertanto, revocato il decreto ingiuntivo n. 1154/2018 emesso nei confronti della , CP_1 va confermato solo il decreto ingiuntivo n. 527/2018, accertando che è Parte_1 debitore di esattamente della somma ingiunta. CP_1
Partendo dall'analisi dei motivi dell'opposizione proposta da , osserva il Parte_1
Collegio che il credito per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 527/2018 trae fondamento dalla legge regionale n. 69/2012 che, con finalità di contenimento della spesa pubblica, all'art. 15, comma 1, lettera e) prevede espressamente che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i compensi, gettoni, le indennità, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti agli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo, sono automaticamente ridotti del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 novembre 2012 o, se inferiore, alla data del 30 aprile 2010 e, in ogni caso, non possono essere cumulativamente superiori al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione in conformità all'art. 3 del DPCM del 23 marzo 2012.
3 La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Le somme di cui alla presente lettera si intendono omnicomprensive anche del rimborso spese”.
Applicando, dunque, al compenso spettante a per la carica di componente effettivo del Pt_1
Collegio Sindacale di la riduzione prevista dalla legge a decorrere dal Controparte_1 gennaio 2013 e fino al mese di ottobre 2016, deriva il diritto della società di ottenere la restituzione del maggior importo corrisposto, pari ad € 17.700,00, atteso che in virtù della riduzione del 20% dei compensi stabilita dalla legge regionale de qua, avrebbe dovuto Pt_1 percepire dalla società per il periodo medesimo un compenso totale di € 118.800,00, in luogo dei 136.500,00 invece effettivamente percepiti.
Tale disposizione normativa, avente carattere cogente ed applicazione automatica, vale di certo a superare le determinazioni stabilite nella delibera del 15.12.2009, invocata dal sindaco, con la quale la società aveva fissato l'indennità per i componenti del Controparte_1
Collegio Sindacale con riferimento alle tariffe professionali.
Prive di pregio sono le contestazioni attinenti all'arbitrarietà della modifica unilaterale dei compensi disposta in corso di esercizio, atteso che la Regione Calabria ha legittimamente esercitato il proprio potere legislativo garantitole dalla Costituzione, operando, peraltro, nel caso di specie, un atteso e doveroso intervento di spendig review di consulenze ed incarichi.
L'eventuale responsabilità erariale del funzionario/amministratore per la mancata riduzione dei compensi prevista dalla legge regionale in questione non inficia la legittimità del credito di sorto in forza della normativa regionale, il cui contenuto precettivo ha una CP_1 valenza erga omnes.
Ugualmente, le eccezioni attinenti ai vantaggi fiscali di cui la avrebbe comunque CP_1 goduto rappresentano argomentazioni in questa sede irrilevanti ed aventi mere finalità dilatorie, che esulano dal presente giudizio ed attinenti, semmai, ai rapporti tra ed CP_1 il Fisco.
Quanto alla asserita erroneità dei conteggi per aver fatto decorrere la riduzione sin dalla nomina del dott. a sindaco, la contestazione è totalmente pretestuosa: è sufficiente, Pt_1 infatti, leggere il ricorso ed il pedissequo decreto ingiuntivo, nonché visionare la documentazione agli atti per rilevare come il credito ingiunto sia, specificamente, il risultato dei maggiori e non dovuti compensi percepiti dal professionista, a decorrere dall'anno 2013, ovvero dall'entrata in vigore della legge regionale.
Venendo all'esame della domanda riconvenzionale proposta da nel giudizio Parte_1
n. 4538/2018, v'è da rilevare che essa non è stata quantificata in un importo preciso, essendosi l'opponente limitato ad evidenziare che, con riferimento al solo anno 2016, vanterebbe un credito di € 19.666,40 come da decreto ingiuntivo richiesto separatamente, mentre per
4 eventuali maggiori importi dovuti sin dal conferimento dell'incarico ha chiesto che alla corretta quantificazione dei compensi dovuti si procedesse mediante c.t.u. contabile.
Orbene, sotto tale ultimo profilo, la domanda è assolutamente generica, tant'è che la c.t.u. invocata non è stata disposta perché totalmente esplorativa.
Per quanto concerne i compensi asseritamente vantati per l'anno 2016, essendovi coincidenza con il petitum oggetto del giudizio riunito n. 514/2019, basterà esaminare la domanda di pagamento sottesa a quel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Orbene, a tale riguardo, l'opposizione proposta dalla è invece fondata. CP_1
Essa ha compiutamente allegato e dimostrato con la documentazione contabile prodotta che, con diffida ad adempiere del 10.04.2017, aveva invitato a provvedere al Parte_1 pagamento dell'importo di euro 17.700,00, corrispondente al risultato delle maggiori somme corrisposte nel periodo 2013/2016 con compensazione degli importi indicati nelle fatture per l'anno 2016 e oggetto del decreto ingiuntivo n. 1154/2018. Nella medesima diffida veniva, difatti, allegato apposito prospetto dei maggiori e non dovuti compensi corrisposti al professionista, dei quali si richiedeva la restituzione, con, appunto, storno delle fatture de quibus.
E' di conseguenza, evidentemente, illegittimo il decreto ingiuntivo ottenuto dal dott. Pt_1 per delle fatture già pagate per compensazione, in presenza di un maggior credito di
, il cui residuo è portato dal decreto ingiuntivo n. 527/2018, che va pertanto CP_1 confermato e dichiarato esecutivo.
5. Con riguardo alle spese di lite, esse vanno regolate tenendo conto dell'esito di ciascun giudizio riunito e liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 147/2022 (scaglione di riferimento per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), ai valori minimi tenuto conto della semplicità degli accertamenti e della comunanza delle questioni di fatto e di diritto affrontate per la decisione di ciascuno di essi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sez. Spec. Impr., definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) rigetta l'opposizione e la contestuale domanda riconvenzionale proposte da
[...]
e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 527/2018 che dichiara esecutivo;
Pt_1
2) accoglie l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, revoca il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1154/2018;
3) condanna alla rifusione in favore della in persona del Parte_1 Controparte_1
l.r.p.t., delle spese del giudizio r,g, n. 4538/2018, che liquida in € 2.538,50 per compensi prof., oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
5 4) condanna alla rifusione in favore della in persona del Parte_1 Controparte_1
l.r.p.t., delle spese del giudizio r,g, n. 514/2019, che liquida in € 145,50 per spese ed in €
2.538,50 per compensi prof., oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 8 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Carmen Ranieli dott.ssa Adele Ferraro
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Sezione Specializzata in materia di Impresa, riunito in camera di consiglio e così composto:
Dott.ssa Adele Ferraro Presidente
Dott.ssa Song Damiani Giudice
Dott.ssa Carmen Ranieli Giudice rel. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nei giudizi riuniti iscritti al n. 4538/2018 e al n. 514/2019 R.G.A.C.
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Roggiano Parte_1 C.F._1
Gravina, Via Che Guevara n. 3, presso lo studio dell'Avv. Flavio Greco che lo rappresentata e difende, giusta procura in atti;
- opponente nel giudizio n. 4538/2018 e opposto nel giudizio n. 514/2019 -
E
c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria, Via S. Anna II Tronco, n. 101/B, presso lo studio dell'Avv. Francesco Guglielmo Azzarà, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti;
- opposta nel giudizio n. 4538/2018 e opponente nel giudizio n. 514/2019 -
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo - compenso sindaco di s.p.a.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 3 ottobre 2024, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al giudice istruttore che ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Giudizio n. 4538/2018 r.g.
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 527/2018, emesso il Parte_1
21.06.2018 e notificato l'11.07.2018, con il quale il Tribunale di Catanzaro gli aveva ingiunto
1 il pagamento della somma di € 17.700,00, oltre interessi come richiesti in ricorso e spese del monitorio, in favore di a titolo di indebito sui maggiori compensi percepiti Controparte_1 dal 2013 fino al 31.10.2016 quale componente del Collegio Sindacale, liquidati senza applicare la riduzione del 20% stabilita dall'art. 15, comma 1, lett. e) della legge regionale n.
69/2012.
A fondamento dell'opposizione ha dedotto di avere svolto per la la funzione Controparte_1 di componente del Collegio Sindacale e revisore dei conti dal mese di ottobre 2010 al mese di ottobre 2016 e che con delibera della erano stati determinati gli emolumenti per i CP_1
Sindaci in base alle tariffe professionali di cui al D.M. n. 169 del 2.09.2010. Secondo la tesi di parte opponente, la pretesa di pagamento formulata nei suoi confronti è illegittima per i seguenti motivi: 1) avrebbe conteggiato, per determinare l'indebito, anche gli CP_1 importi percepiti da prima della legge regionale di cui sopra;
2) la normativa regionale Pt_1 stabilisce l'obbligo degli amministratori di provvedere all'applicazione della legge prima del pagamento, ma non dice nulla sull'obbligo di restituzione, che quindi non sussiste;
semmai è
l'amministratore che, in ipotesi di inadempimento, è l'unico responsabile verso l'Erario
(argomentando ex art. 2 della legge regionale cit.); 3) la ha goduto del vantaggio CP_1 fiscale sull'importo di cui ora chiede la restituzione;
4) essendo la una società in CP_1 house totalmente partecipata dalla Regione Calabria, questa è parte sostanziale del rapporto e dunque l'intervenuta modifica disposta con legge regionale sarebbe unilaterale e arbitraria, dunque inammissibile, e costituirebbe violazione dei principi di buona fede e correttezza in costanza di prestazione;
5) la riduzione dei compensi statuita dalla normativa de qua non potrebbe operare, attesa l'esistenza della delibera societaria del 15.12.2009, in cui sarebbero stati fissati i compensi dei sindaci nel minimo delle tariffe professionali all'epoca vigenti.
Al contempo l'opponente ha formulato, in via riconvenzionale, domanda di pagamento dell'importo, maggiore, che la avrebbe dovuto a lui corrispondere, sulla base Controparte_1 della normativa che disciplina gli importi di spettanza dei professionisti per le attività svolte in favore dei committenti ovvero, in mancanza, proprio dal Tribunale quale organo a ciò deputato.
Si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza dell'avversa Controparte_1 opposizione, stante l'automatica riduzione del compenso imposta dalla legge regionale n.
69/2012 e l'inconsistenza di tutti i motivi di opposizione, nonché della domanda riconvenzionale spiegata;
in subordine, ha eccepito comunque la prescrizione del presunto credito per asseriti maggiori compensi non corrisposti;
sempre in via subordinata, ha chiesto al Giudice adito di procedere alla compensazione dei crediti professionali, laddove e limitatamente a quelli riconosciuti, con il credito ingiunto dalla società opposta.
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2. Giudizio n. 514/2019
La società ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1154/2018, emesso il 11.12.2018, con il quale il Tribunale di Catanzaro le aveva ingiunto il pagamento della somma di € 19.666,40, oltre interessi come richiesti in ricorso e spese del monitorio, in favore di , a titolo di compensi professionali per l'incarico Parte_1 professionale svolto in qualità di sindaco effettivo nell'anno 2016.
A fondamento dell'opposizione la società ha dedotto l'insussistenza del credito ingiunto per avvenuta compensazione in forza di un preesistente e maggiore credito della nei CP_1 confronti del dott. giusta decreto ingiuntivo n. 527/2018 già ottenuto dall'opponente Pt_1 per il residuo (oggetto del giudizio di opposizione n. 4538/2018): in sostanza, la somma complessiva di € 17.700,00 richiesta da con il d.i. n. 527/2018 corrisponde al CP_1 risultato delle maggiori somme corrisposte nel periodo 2013/2016, con compensazione degli importi indicati nelle fatture relative all'anno 2016 e oggetto del decreto ingiuntivo ottenuto da e qui opposto. Pt_1
Si è costituito invocando la legittimità del decreto ingiuntivo ottenuto e Parte_1 chiedendone la conferma con conseguente rigetto dell'opposizione avversaria.
3. Disposta la riunione dei due procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo a parti contrapposte, è stato disposto il rinvio per la precisazione delle conclusioni.
4. Tanto premesso, le domande oggetto dei due giudizi riuniti possono essere esaminate congiuntamente, osservando sin da subito che l'opposizione proposta da è Parte_1 infondata, mentre è fondata e va accolta l'opposizione proposta dalla Controparte_1
Pertanto, revocato il decreto ingiuntivo n. 1154/2018 emesso nei confronti della , CP_1 va confermato solo il decreto ingiuntivo n. 527/2018, accertando che è Parte_1 debitore di esattamente della somma ingiunta. CP_1
Partendo dall'analisi dei motivi dell'opposizione proposta da , osserva il Parte_1
Collegio che il credito per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo n. 527/2018 trae fondamento dalla legge regionale n. 69/2012 che, con finalità di contenimento della spesa pubblica, all'art. 15, comma 1, lettera e) prevede espressamente che: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i compensi, gettoni, le indennità, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti agli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo, sono automaticamente ridotti del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 novembre 2012 o, se inferiore, alla data del 30 aprile 2010 e, in ogni caso, non possono essere cumulativamente superiori al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione in conformità all'art. 3 del DPCM del 23 marzo 2012.
3 La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Le somme di cui alla presente lettera si intendono omnicomprensive anche del rimborso spese”.
Applicando, dunque, al compenso spettante a per la carica di componente effettivo del Pt_1
Collegio Sindacale di la riduzione prevista dalla legge a decorrere dal Controparte_1 gennaio 2013 e fino al mese di ottobre 2016, deriva il diritto della società di ottenere la restituzione del maggior importo corrisposto, pari ad € 17.700,00, atteso che in virtù della riduzione del 20% dei compensi stabilita dalla legge regionale de qua, avrebbe dovuto Pt_1 percepire dalla società per il periodo medesimo un compenso totale di € 118.800,00, in luogo dei 136.500,00 invece effettivamente percepiti.
Tale disposizione normativa, avente carattere cogente ed applicazione automatica, vale di certo a superare le determinazioni stabilite nella delibera del 15.12.2009, invocata dal sindaco, con la quale la società aveva fissato l'indennità per i componenti del Controparte_1
Collegio Sindacale con riferimento alle tariffe professionali.
Prive di pregio sono le contestazioni attinenti all'arbitrarietà della modifica unilaterale dei compensi disposta in corso di esercizio, atteso che la Regione Calabria ha legittimamente esercitato il proprio potere legislativo garantitole dalla Costituzione, operando, peraltro, nel caso di specie, un atteso e doveroso intervento di spendig review di consulenze ed incarichi.
L'eventuale responsabilità erariale del funzionario/amministratore per la mancata riduzione dei compensi prevista dalla legge regionale in questione non inficia la legittimità del credito di sorto in forza della normativa regionale, il cui contenuto precettivo ha una CP_1 valenza erga omnes.
Ugualmente, le eccezioni attinenti ai vantaggi fiscali di cui la avrebbe comunque CP_1 goduto rappresentano argomentazioni in questa sede irrilevanti ed aventi mere finalità dilatorie, che esulano dal presente giudizio ed attinenti, semmai, ai rapporti tra ed CP_1 il Fisco.
Quanto alla asserita erroneità dei conteggi per aver fatto decorrere la riduzione sin dalla nomina del dott. a sindaco, la contestazione è totalmente pretestuosa: è sufficiente, Pt_1 infatti, leggere il ricorso ed il pedissequo decreto ingiuntivo, nonché visionare la documentazione agli atti per rilevare come il credito ingiunto sia, specificamente, il risultato dei maggiori e non dovuti compensi percepiti dal professionista, a decorrere dall'anno 2013, ovvero dall'entrata in vigore della legge regionale.
Venendo all'esame della domanda riconvenzionale proposta da nel giudizio Parte_1
n. 4538/2018, v'è da rilevare che essa non è stata quantificata in un importo preciso, essendosi l'opponente limitato ad evidenziare che, con riferimento al solo anno 2016, vanterebbe un credito di € 19.666,40 come da decreto ingiuntivo richiesto separatamente, mentre per
4 eventuali maggiori importi dovuti sin dal conferimento dell'incarico ha chiesto che alla corretta quantificazione dei compensi dovuti si procedesse mediante c.t.u. contabile.
Orbene, sotto tale ultimo profilo, la domanda è assolutamente generica, tant'è che la c.t.u. invocata non è stata disposta perché totalmente esplorativa.
Per quanto concerne i compensi asseritamente vantati per l'anno 2016, essendovi coincidenza con il petitum oggetto del giudizio riunito n. 514/2019, basterà esaminare la domanda di pagamento sottesa a quel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Orbene, a tale riguardo, l'opposizione proposta dalla è invece fondata. CP_1
Essa ha compiutamente allegato e dimostrato con la documentazione contabile prodotta che, con diffida ad adempiere del 10.04.2017, aveva invitato a provvedere al Parte_1 pagamento dell'importo di euro 17.700,00, corrispondente al risultato delle maggiori somme corrisposte nel periodo 2013/2016 con compensazione degli importi indicati nelle fatture per l'anno 2016 e oggetto del decreto ingiuntivo n. 1154/2018. Nella medesima diffida veniva, difatti, allegato apposito prospetto dei maggiori e non dovuti compensi corrisposti al professionista, dei quali si richiedeva la restituzione, con, appunto, storno delle fatture de quibus.
E' di conseguenza, evidentemente, illegittimo il decreto ingiuntivo ottenuto dal dott. Pt_1 per delle fatture già pagate per compensazione, in presenza di un maggior credito di
, il cui residuo è portato dal decreto ingiuntivo n. 527/2018, che va pertanto CP_1 confermato e dichiarato esecutivo.
5. Con riguardo alle spese di lite, esse vanno regolate tenendo conto dell'esito di ciascun giudizio riunito e liquidate come da dispositivo, sulla base del D.M. n. 147/2022 (scaglione di riferimento per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00), ai valori minimi tenuto conto della semplicità degli accertamenti e della comunanza delle questioni di fatto e di diritto affrontate per la decisione di ciascuno di essi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Sez. Spec. Impr., definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
1) rigetta l'opposizione e la contestuale domanda riconvenzionale proposte da
[...]
e per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 527/2018 che dichiara esecutivo;
Pt_1
2) accoglie l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, revoca il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1154/2018;
3) condanna alla rifusione in favore della in persona del Parte_1 Controparte_1
l.r.p.t., delle spese del giudizio r,g, n. 4538/2018, che liquida in € 2.538,50 per compensi prof., oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
5 4) condanna alla rifusione in favore della in persona del Parte_1 Controparte_1
l.r.p.t., delle spese del giudizio r,g, n. 514/2019, che liquida in € 145,50 per spese ed in €
2.538,50 per compensi prof., oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 8 aprile 2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Carmen Ranieli dott.ssa Adele Ferraro
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