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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 26/05/2025, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2539/2021 R.G.A.C.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, in persona del G.M., dott. Maria Grazia Savastano, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2539/2021 R.G.A.C. assegnata in decisione all'esito della scadenza delle note scritte ex art. 127 ter cpc fissata per il 06.02.2025 con assegnazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, c.p.c.,
TRA
(c.f.: , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t.,, elettivamente domiciliata in Avellino alla Piazza Perugini n.4 presso lo studio dell'Avv. Francesco Iannaccone c.f.: dal quale è C.F._1
rappresentata e difesa
OPPONENTE
E
(c.f./ Controparte_1
p.i. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in P.IVA_2
Napoli alla Via Vittorio Veneto, 288/A, presso lo studio dell'Avv. DELLA CORTE
SALVATORE (c.f.: ) dal quale è rappresentata e difesa C.F._2
OPPOSTA
Oggetto: Vendita di cose mobili.
Conclusioni: Come da atti introduttivi e comparse conclusionali
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte Con atto notificato in data 22.02.2021 la proponeva opposizione Controparte_2
avverso il decreto ingiuntivo n. 4549/2020, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data
26.12.2020 con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di euro 18.795,05 a titolo di fornitura di materiale ferroso di cui alla fattura n. 1234 del 16.05.2013 oltre interessi di mora e spese.
L'opponente deduceva la carenza di prova scritta del ricorso monitorio e l'infondatezza della pretesa, negando di aver concluso alcun contratto relativo alla fornitura di materiale ferroso di cui alla fattura indicata e di aver ricevuto la relativa fornitura ed evidenziando al riguardo che nel maggio 2013 non aveva alcun cantiere in Monteforte
Irpino via Piano Alvanella. Contestava altresì la conformità all'originale della fattura, non riportata nella propria contabilità, e dei DDT prodotti e non sottoscritti da legale rappresentante della società opponente.
L'opposta- ritualmente costituita – contestava le avverse eccezioni ed evidenziando che la parte opponente aveva provveduto in realtà al pagamento di un acconto di euro
2000,00, non indicato nel ricorso monitorio per errore materiale, concludeva chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo nella misura ridotta, tenuto conto dell' acconto ricevuto, e in subordine per la condanna della opponente al pagamento della somma di euro 16.795,05.
Espletata l'istruttoria testimoniale, la causa veniva assegnata in decisione alla scadenza del termine per note ex art 127 ter cpc fissata per il 06.02.2025 con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 cpc.
Preliminarmente va rilevato che l''opposizione a decreto ingiuntivo, quale fase ulteriore del procedimento già iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo così soggette ai rispettivi oneri probatori. A seguito dell'opposizione, difatti, si verifica una trasformazione del giudizio da sommario a cognizione piena, nel quale il Giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa legittimamente, ma procedere altresì all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed assunti nel corso del giudizio. In questo senso, allora, si verifica un'inversione logica, ma non processuale, in quanto il creditore assume in tale giudizio la veste di convenuto, pur conservando la
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posizione sostanziale di attore/istante, con la conseguenza che egli ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato (cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311;
Cass. 14.4.1999, n. 3671; Cass. 25.5.1999, n. 5055; Cass.
7.9.1977 n. 3902; Cass.
11.7.1983 n. 4689; Cass.
9.4.1975 n. 1304; Cass.
8.5.1976 n. 1629). Dall'altra parte, invece, il debitore figura quale attore in senso formale, con la conseguenza che l'onere su di esso incombente concerne gli eventuali fatti estintivi del diritto (costituiti, ad esempio, dall'adempimento della prestazione), ovvero la prova del fatto modificativo o impeditivo del proprio adempimento (cfr. Cassazione, SS.UU., 06.04/30.10.2001 n.
13533; Cassazione civile SS.UU., 7 luglio 1993, n. 7448). Il creditore, pertanto, è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, ossia l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria.
Nel caso di specie la pretesa creditoria è fondata sulla fornitura del materiale ferroso da parte della riportata specificamente nella fattura 1234 del Controparte_1
16.05.2013, che trova riscontro dell'estratto della documentazione contabile della società, libro IVA Vendite autenticato dal notaio che ne attesta altresì la Persona_1
regolare tenuta, e la recezione è provata con la produzione dei DDT n. 2378 e 2379 del 03.05.2013 sottoscritti dal vettore e da incaricato alla recezione nonchè dagli esiti della prova testimoniale espletata . La società opposta ha altresì prodotto sollecito di pagamento a mezzo mail del 04.05.2017 e pec del 06.12.2019 nonché diffida a mezzo pec del 15.4.2020 alle quali non risulta sollevata alcuna contestazione da parte dell'opponente prima dell'opposizione avanzata nel presente giudizio.
Infatti parte opponente solo nella presente fase di opposizione ha sollevato la contestazione circa la mancata ricezione della fattura inviatale dalla Controparte_1
e ha proceduto a disconoscere la sottoscrizione del legale rappresentante sui documenti di trasporto attestanti il ritiro della merce mentre dalla distinta allegata dall'opposta risulta che in data 28.07.2016 pure aveva provveduto al versamento di un acconto di euro 2.000,00.
I documenti di trasporto specificano la tipologia del materiale consegnato, la data e il luogo di consegna e recano la sottoscrizione di un soggetto incaricato dalla società
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opponente di ricevere la merce. La sottoscrizione dei documenti di trasporto da parte di un soggetto riferibile al destinatario (come confermato dai testi di parte opposta) lascia quindi presumere, in modo univoco la sussistenza dell'accordo in ordine alla vendita del materiale alle condizioni di cui al documento di trasporto e prova altresì la consegna della merce.
In particolare, parte opposta ha prodotto, a sostegno della propria pretesa anche i DDT regolarmente sottoscritti;
la circostanza che parte opponente abbia “disconosciuto” le firme sui d.d.t. poiché non apposte dal legale rappresentante non inficia la validità della pretesa di parte opposta.
Il disconoscimento delle sottoscrizioni dei documenti di trasporto, non può, infatti, considerarsi idoneo a privare, in mancanza di prova contraria, tali scritture della loro efficacia probatoria. Il disconoscimento della scrittura privata da parte di una persona giuridica, per essere validamente effettuato e idoneo a onerare l'avversario che insista ad avvalersi dello scritto di richiedere la verificazione, necessita di un'articolata dichiarazione di diversità della firma risultante sul documento rispetto alle sottoscrizioni di tutti gli organi rappresentativi, specificamente identificati o identificabili (cfr. Cass.
Civ. 3620/10). Parte opponente ha affermato che il legale rappresentante dell'epoca non avrebbe mai sottoscritto i DDT ricognitivi della ricezione della merce, senza tuttavia indicare i soggetti preposti al ritiro della merce.
Ad ogni modo, il disconoscimento relativo alle sottoscrizioni che compaiono sui documenti di trasporto appare irrilevante ai fini del decidere, atteso che la merce può essere consegnata anche a soggetti diversi dal legale rappresentante della società ordinante, sussistendo la prova dell'adempimento dell'obbligazione anche qualora la merce venga ritirata da soggetti a tal fine preposti. Di conseguenza, il disconoscimento effettuato dalla parte opponente, fondato sulla mera non riconducibilità al suo legale rappresentante, non è rilevante.
L'avvenuta consegna è inoltre provata dalle dichiarazioni rese all'udienza del
27.10.2022 dal teste di parte opposta , di professione autista, che ha Testimone_1
confermato di aver curato personalmente il trasporto del materiale ferroso scaricandolo nel luogo indicato da un soggetto qualificatosi delegato alla consegna per conto della che provvedeva alla firma dei relativi DDT. Il teste ha confermato la propria Parte_1
sottoscrizione in calce ai documenti di trasporto allegati. Anche il teste Tes_2
, responsabile amministrativo della ha confermato la
[...] Controparte_1
commissione da parte della della fornitura oggetto di causa Parte_1
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tramite l'agente di zona ( nelle more deceduto ) ed ha Persona_2
espressamente confermato la regolare consegna della merce come registrata nei DDT predisposti dalla società. Il teste ha altresì confermato che il sig. per Testimone_3
la iustificava il ritardo nel pagamento per mancanza di liquidità e che la società Pt_1
aveva effettuato solo il pagamento di un acconto.
Tali risultante non trovano idonea smentita nella deposizione dei testi di parte opponente che si sono limitati a dichiarare la non risultanza di alcuna fornitura di
Par tondini nei confronti della CP_2
A fronte della conferma circa la sussistenza del rapporto tra le parti, delle fatture, dell'esistenza del debito e dell'avvenuta esecuzione della prestazione provata per testi,
l'opponente non ha fornito, pertanto, nessun serio elemento di contrario riscontro .
Anche a fronte della distinta che riporta il bonifico di euro 2000,00 effettuato in data
27.7.2016 dalla ad ulteriore conferma del rapporto di fornitura , l'opponente Parte_1
si è limitata ad una generica contestazione, non risultando l'imputabilità a diverso rapporto.
Significativo è, infine, anche il comportamento della dalla che nessuna Parte_1
contestazione ha avanzato nella corrispondenza allegata, in risposta ai solleciti di pagamento documentati che pure indicavano la fornitura di cui alla fattura n. 1234 del
16.05.2013.
L'opposizione va tuttavia parzialmente accolta in relazione all'acconto che è stato riconosciuto dalla stessa parte opposta, versato dall'opponente già prima del ricorso monitorio.
Infatti , tenuto conto dell'acconto già corrisposto, il credito della Controparte_1
in amministrazione giudiziaria va riconosciuto solo nella minore misura di euro
16.795,05 oltre interessi come richiesti nel ricorso monitorio, ex D.Lgs. 231/2022, calcolati dal novantesimo giorno fine mese dalla data della fattura n. 1234 del
16.05.2013.
Poiché il decreto ingiuntivo opposto è stato richiesto e concesso per la maggiore somma di euro 18.795,05, non avendo la parte ricorrente detratto l'acconto pure ricevuto, il decreto ingiuntivo va revocato.
L'opponente va, invece, condannata al pagamento in favore dell'opposta della minor somma di euro 16.795,05 oltre interessi come sopra indicati.
Le spese di lite seguono la soccombenza del tutto prevalente dell'opponente e si liquidano come da dispositivo e con applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/14,
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in relazione al minore importo riconosciuto dovuto e tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata.
PQM
Il Giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord, II sezione civile, definitivamente
Parte pronunciando sulla opposizione avanzata dalla avverso il decreto ingiuntivo n. CP_2
4549/2020 emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 26.12.2020, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto revoca l'opposto decreto ingiuntivo;
- condanna la al pagamento in favore della Parte_1 [...]
in Amministrazione Giudiziaria della somma di euro16.795,05 oltre CP_1
interessi come richiesti, ex D.Lgs . 231/2022, calcolati dal novantesimo giorno fine mese dalla data della fattura n. 1234 del 16.05.2013;
- condanna la al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro Parte_1
3500,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, con attribuzione all'Avv. Salvatore Della Corte antistatario.
Così deciso in Aversa, 26/05/2025
IL GIUDICE
dott. Maria Grazia Savastano
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