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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 21/07/2025, n. 1255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1255 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1285 R.G.A.C. dell'anno 2023 riservata alla decisione collegiale con ordinanza del 21.07.2025, vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.11.1974, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv.
Ignazio Pagano, presso il cui studio sito in Bova Marina (RC), alla via Traversa
I n. 22, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
24.04.1972, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Rosella Tassone, presso il cui studio in Marina di Palizzi (RC) alla Via Pezza del Fondaco 06/A, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
NONCHE'
1 PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA
-interveniente-
* * * * *
-vista l'istanza depositata il 28/04/2025 con la quale le parti, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei Parte_1
confronti di , hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per Controparte_1 addivenire ad una separazione consensuale, chiedendo, pertanto, la conversione del rito e la trattazione con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del procedimento;
-rilevato che con istanza del 15.05.2025 le parti hanno chiesto un'anticipazione dell'udienza già fissata per il 10.12.2025;
-preso atto che con decreto del 26.05.2025 il Giudice delegato, rilevato che era stata già pronunciata sentenza parziale in punto status e che, pertanto, il procedimento non poteva essere trasformato da giudiziale in consensuale, pur potendosi prendere atto degli accordi raggiunti dalle parti, e ritenuta accoglibile l'istanza di anticipazione, disponeva che l'udienza fissata per il giorno
10/12/2025 fosse anticipata al 09/07/2025 e che la stessa si svolgesse ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine sino a 09/07/2025 per il deposito telematico delle note scritte;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
Tradate (VA) l'8/04/2022, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Tradate (VA), Atto N. 5 parte I, u.
1- anno 2022; b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) con sentenza parziale n. 1315/2023, pubblicata il 13/10/2023, è stata dichiarata la separazione giudiziale tra e;
Parte_1 Controparte_1
2 -preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
5.05.2023, che ha espresso parere positivo in data 15.05.2023;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., richiamata la sentenza parziale n. 1315/2023, pubblicata il 13/10/2023, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale formulata con istanza del 28.04.2024 da Parte_1
e , così provvede alle condizioni concordemente
[...] Controparte_1
stabilite dalle parti:
- I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti di residenza o di domicilio;
- nulla deve essere reciprocamente assegnato, attesa l'inesistenza di beni sia mobili che immobili, non esistendo neppure casa coniugale da assegnare;
- le parti rinunciano reciprocamente al mantenimento, essendo ambedue prive di occupazione e comunque non essendo nati figli dalla loro unione coniugale e quindi non essendoci prole da mantenere.
- spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 21.07.2025
Il Giudice rel.est.
Dott.ssa Elena M.A. Luppino
Il Presidente dott. Giuseppe Campagna
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1285 R.G.A.C. dell'anno 2023 riservata alla decisione collegiale con ordinanza del 21.07.2025, vertente
TRA
(C.F.: ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
21.11.1974, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv.
Ignazio Pagano, presso il cui studio sito in Bova Marina (RC), alla via Traversa
I n. 22, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
24.04.1972, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Rosella Tassone, presso il cui studio in Marina di Palizzi (RC) alla Via Pezza del Fondaco 06/A, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
NONCHE'
1 PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
REGGIO CALABRIA
-interveniente-
* * * * *
-vista l'istanza depositata il 28/04/2025 con la quale le parti, nell'ambito del procedimento giudiziale inizialmente promosso da nei Parte_1
confronti di , hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per Controparte_1 addivenire ad una separazione consensuale, chiedendo, pertanto, la conversione del rito e la trattazione con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. del procedimento;
-rilevato che con istanza del 15.05.2025 le parti hanno chiesto un'anticipazione dell'udienza già fissata per il 10.12.2025;
-preso atto che con decreto del 26.05.2025 il Giudice delegato, rilevato che era stata già pronunciata sentenza parziale in punto status e che, pertanto, il procedimento non poteva essere trasformato da giudiziale in consensuale, pur potendosi prendere atto degli accordi raggiunti dalle parti, e ritenuta accoglibile l'istanza di anticipazione, disponeva che l'udienza fissata per il giorno
10/12/2025 fosse anticipata al 09/07/2025 e che la stessa si svolgesse ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnando alle parti termine sino a 09/07/2025 per il deposito telematico delle note scritte;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in
Tradate (VA) l'8/04/2022, regolarmente trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Tradate (VA), Atto N. 5 parte I, u.
1- anno 2022; b) dal matrimonio non sono nati figli;
c) con sentenza parziale n. 1315/2023, pubblicata il 13/10/2023, è stata dichiarata la separazione giudiziale tra e;
Parte_1 Controparte_1
2 -preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data
5.05.2023, che ha espresso parere positivo in data 15.05.2023;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., richiamata la sentenza parziale n. 1315/2023, pubblicata il 13/10/2023, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione personale formulata con istanza del 28.04.2024 da Parte_1
e , così provvede alle condizioni concordemente
[...] Controparte_1
stabilite dalle parti:
- I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, con l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti di residenza o di domicilio;
- nulla deve essere reciprocamente assegnato, attesa l'inesistenza di beni sia mobili che immobili, non esistendo neppure casa coniugale da assegnare;
- le parti rinunciano reciprocamente al mantenimento, essendo ambedue prive di occupazione e comunque non essendo nati figli dalla loro unione coniugale e quindi non essendoci prole da mantenere.
- spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 21.07.2025
Il Giudice rel.est.
Dott.ssa Elena M.A. Luppino
Il Presidente dott. Giuseppe Campagna
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