Articolo 12 della Legge 22 aprile 1941, n. 633
Articolo 11Articolo 13
Versione
18 dicembre 1942
Art. 12.

L'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera.

Ha altresi' il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti.

E' considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1942
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