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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 07/04/2025, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
Rg 1089/2023
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa ERNESTA TARANTINO Presidente dott.ssa ELVIRA PALMA Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1089 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Mariamichela Lombardi
-Appellante-
e
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. Anna Casareale
-Appellato-
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 910/2023 del 27.03.2023, il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro ha così statuito sulla domanda proposta dall'odierno appellato, dipendente della società in epigrafe indicata con qualifica di “capo treno”, parametro 158, sino a novembre
2019, e di “ausiliario”, parametro 110, da dicembre 2019: “1) accoglie la domanda e, per
l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente a percepire per i periodi di ferie usufruiti una retribuzione inclusiva di diarie e trasferte, indennità di presenza, indennità fuori nastro, indennità di disponibilità, indennità interruzione turno e indennità di semaforizzazione;
2) condanna la al pagamento in favore del ricorrente Parte_1 delle differenze retributive per i predetti titoli, oltre accessori come per legge;
3) condanna la soccombente resistente al pagamento delle spese di lite, già liquidate in € 1.000,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.a.p., con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario”.
1 Con ricorso ex art. 414 c.p.c., difatti, il lavoratore aveva chiesto che fosse accertato il suo diritto all'inclusione nella retribuzione ordinaria dovuta per le ferie annuali anche dei compensi – calcolati sulla media dell'anno precedente oppure dell'altro periodo di riferimento ritenuto di giustizia – maturati a titolo di indennità di diarie e trasferte, indennità di presenza, indennità di disponibilità, indennità interruzione turno, indennità fuori nastro e indennità di semaforizzazione, previa ove necessario disapplicazione di eventuali norme di legge e/o di contratti collettivi nazionali e aziendali in contrasto con la
Direttiva Comunitaria Europea del 04 novembre 2003 n. 88/2003, così come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea, con la conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate per i predetti titoli, da quantificarsi in separato giudizio in caso di mancata spontanea ottemperanza da parte della convenuta, oltre a quelle successivamente maturate per i medesimi titoli.
Avverso detta sentenza la società ha interposto appello, dolendosi della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo che, in riforma della stessa, la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio venga integralmente rigettata.
Con apposita memoria il lavoratore ha resistito al gravame, contestando la fondatezza dell'avversa impugnazione.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, nonché disposta l'acquisizione delle buste paga relative al periodo dal
2007 al 2015, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 07.04.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è solo in minima parte fondato e va perciò accolto per quanto di ragione, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata nei termini di seguito esposti.
Con il primo motivo d'appello la società denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 cost. VI c., degli artt. 112 e 132, 2 c. n. 4 c.p.c., avendo il ricorrente formulato una domanda generica, limitandosi a chiedere il riconoscimento dell'an ma non del quantum, e avendo il Tribunale omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità di detta domanda sollevata dalla difesa della resistente nelle note difensive del 17.03.2023.
Sostiene che la domanda generica, postulando un successivo giudizio per la determinazione del quantum, viola il disposto dell'art. 111 cost. quanto all'immanente principio di celerità del processo e al generale divieto di illegittima moltiplicazione delle azioni giudiziarie di un soggetto in danno di un altro.
Con il secondo motivo di impugnazione censura la sentenza per aver riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie una retribuzione inclusiva delle voci indicate in atti, senza alcuna precisazione in ordine alla decorrenza;
aggiunge che il
Tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità sollevata dalla
2 società a fronte della nuova domanda formulata in corso di causa dal ricorrente, che aveva chiesto riconoscersi le differenze retributive dal 18.07.2007, a fronte di un atto introduttivo del giudizio che non faceva riferimento a questa data e al quale erano allegate solo le buste paga dal 2016 al 2020; ancora, addebita al primo giudice di essere incorso in error in procedendo laddove debba ritenersi che abbia inteso accogliere la nuova domanda tardivamente proposta.
Con il terzo motivo parte appellante deduce quale ulteriore error in procedendo la mancata pronuncia e ammissione della richiesta ctu volta a quantificare le pretese differenze retributive e a verificare se le indennità richieste presentavano effettivamente i caratteri della continuità e fissità.
Con il quarto motivo la società si duole che il Tribunale, sia nella parte motiva che nel dispositivo della sentenza, non abbia fornito utili indicazioni in ordine ai criteri che si dovrebbero porre alla base del calcolo del dovuto.
Assume, inoltre, che il primo giudice non abbia compiuto una analisi specifica e un'attenta disamina della documentazione prodotta che avrebbe invece consentito di accertare che le indennità richieste e riconosciute non erano affatto corrisposte con continuità, costanza e uniformità.
Con il quinto motivo l'appellante sostiene che devono essere escluse dal computo della retribuzione feriale le indennità correlate alle modalità logistiche e temporali della prestazione lavorativa in quanto non peculiari della professionalità conseguita dal lavoratore. Deduce che le indennità rivendicate in ricorso sono indubbiamente correlate all'articolazione temporale della prestazione lavorativa e all'organizzazione dei turni, non a particolari capacità e competenze professionali o che rappresentano voci della retribuzione dirette esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, come in particolare la diaria e trasferta che a detta dell'appellante hanno pacificamente natura di rimborso spese.
Con il sesto motivo di gravame la società denuncia l'errata applicazione Parte_2 dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003 nonché dell'art. 2109 Cod. Civ. e dell'art. 10 del
D.Lgs n. 66/2003, osservando che la direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto;
inoltre, a dire dell'appellante, il concetto di retribuzione non risulta previsto e disciplinato nel diritto comunitario ma, anzi, è espressamente escluso, né tantomeno è prevista una disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 cit. si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno.
Ancora, le disposizioni dei CCNL applicabili alla fattispecie e, in particolare, l'art. 6 del CCNL Autoferrotranvieri 23.7.1976, in base al quale durante i periodi di ferie al lavoratore spetta la retribuzione normale di cui all'art. 6 dello stesso CCNL e successive
3 modifiche, oggettivamente consentono al lavoratore in ferie di percepire, non già una retribuzione “appena sufficiente”, bensì una retribuzione comprendente tutte le voci c.d. fisse previste dalla contrattazione nazionale, con esclusione soltanto delle voci variabili.
La normativa contrattuale di settore inerente al calcolo della retribuzione feriale indiscutibilmente assicura quindi ai lavoratori una retribuzione del tutto equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sicché nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE sarebbe in concreto ravvisabile.
Lamenta altresì che, nel caso di specie, il complessivo ammontare degli emolumenti aggiuntivi indicati in ricorso rappresenterebbe una percentuale del tutto inidonea a dissuadere il dipendente dal fruire delle ferie, rinunciando al riposo annualmente spettategli, potendo comunque percepire nel periodo feriale tutti gli emolumenti che costituiscono la retribuzione normale, individuati dal CCNL, sicché il trattamento retributivo assicurato nei periodi feriali non può considerarsi affatto peggiorativo rispetto a quello ordinario.
Con il settimo motivo la società appellante passa in rassegna le varie indennità riconosciute dal primo giudice, evidenziandone, da un lato, la non continuità della relativa percezione e la scarsa apprezzabilità dei relativi importi, dall'altro l'insussistenza del prospettato nesso intrinseco con le mansioni svolte dall'instante e, ancora, la natura di mero rimborso spese delle indennità di diaria e trasferta.
Con l'ottavo e ultimo motivo lamenta la violazione dell'art. 2948 c.c. in tema di prescrizione, sostenendo, in estrema sintesi, che sulla stabilità del rapporto di lavoro non abbia inciso la riforma dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970.
Orbene, ritiene questa Corte che le doglianze che sorreggono il gravame siano per la gran parte infondate, potendo trovare accoglimento limitatamente al quarto motivo d'appello concernente i criteri di quantificazione, per le ragioni di seguito esposte.
Va respinto il primo motivo di impugnazione, concernente la presunta inammissibilità della domanda di condanna generica.
Va infatti affermata l'ammissibilità, a onta delle censure della società ferroviaria, di siffatta impostazione del contenzioso sulla quale si è di recente pronunciata Cass. S.U. n.
29862 del 2022, la quale ricorda che la Corte EDU ha precisato che è impedito ai giudici degli Stati membri interpretare le norme processuali in modo che conducano all'inammissibilità d'una domanda giudiziale, quando tali interpretazioni siano "troppo formalistiche", adottate "a sorpresa" e niente affatto chiare e univoche (Corte EDU, sez. I,
15.9.2016, Trevisanato c. Italia, in causa n. 32610/07, §§ 42-44; Corte EDU, sez. II,
18.10.2016, c. Belgio, in causa n. 31517/12, §§ 71-73). Per_1
In particolare, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che costituisce violazione dell'art. 6
CEDU l'adozione d'una interpretazione della norma processuale che comporti per l'individuo la perdita della possibilità di adire un Tribunale, senza che tale effetto potesse
4 essere previsto ex ante (ex multis, Corte EDU, 20 dicembre 2016, Ljaskaj c. Croazia, in causa n. 58630/11); che la legge processuale "deve essere accessibile ai giustiziabili e da loro prevedibile quanto agli effetti" (Corte EDU 27.1.2017, Paradiso e Campanelli c. Italia, in causa n. 25358/12, § 169); che ogni soggetto deve essere in grado di prevedere le conseguenze che possono derivare da un determinato atto (così Corte EDU 7.6.2012,
Centro e Di Stefano c. Italia, in causa n. 38433/09, § 140; nello stesso senso Controparte_2
Corte EDU 17.5.2016, ed al. c. Ungheria, in cause nn. 42641/13 e 44357/13); Per_2 che non possono imporsi cause di inammissibilità non previste dalla legge, se non indispensabili (Corte EDU, sez. I, 24.4.2008, Kemp c. Lussemburgo, in causa n.
17140/05); che, infine, i giudizi degli Stati membri devono osservare per quanto possibile orientamenti stabili, sicché non è loro consentito esercitare nel corso del tempo le loro competenze in modo da ledere imprevedibilmente situazioni e rapporti giuridici soggettivi
(Corte giust. UE, 15 Febbraio 1986, Duff, in causa C-63/93).
Alla luce di tali principi le Sezioni Unite hanno dunque concluso che la regola di diritto invocata dall'odierna appellante ("non è ammissibile una domanda ab origine limitata all'an debeatur") non può essere seguita perché non espressamente prevista dalla legge, imprevedibile dai litiganti e non indispensabile.
Hanno infatti definitivamente chiarito: “…infondata, in primo luogo, è l'allegazione secondo cui il codice di rito non consentirebbe la proposizione di domande di condanna limitate all'an debeatur. Tale questione è stata già affrontata e risolta da queste Sezioni
Unite, con orientamento dal quale non v'è motivo di discostarsi - ed al quale, anzi, si intende qui dare continuità -, secondo cui la domanda di danno può essere legittimamente rivolta ab origine ad ottenere una condanna generica, senza che sia necessario il consenso del convenuto. Tale facoltà costituisce infatti espressione del principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall'ordinamento. Spetterà poi al convenuto, ove lo ritenga, formulare domanda riconvenzionale di accertamento dell'insussistenza del danno: domanda che, se proposta, ribalterà sull'attore l'onere di provare l'esistenza e
l'ammontare del danno. Questo principio è stato più volte affermato sia da queste Sezioni
Unite (in particolare da Sez. U, Sentenza n. 12103 del 23/11/1995, che rappresentò la sentenza capostipite, e poi da Sez. U, Sentenza n. 390 del 2.6.2000; Sez. U, Sentenza n. 390 del 2.6.2000; Sez. U, Sentenza n. 108 del 10.4.2000); sia da tutte le sezioni semplici di questa Corte: dalla Prima Sezione (ex multis, Sez. 1, Ordinanza n. 16776 del 24.5.2022); dalla Seconda Sezione (ex multis, Sez. 2, Ordinanza n. 19873 del 20.6.2022; Sez. 2,
Ordinanza n. 10323 del 29.5.2020; Sez. 2, Sentenza n. 4962 del 04/04/2001); dalla Terza
Sezione (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 4653 del 22.2.2021; Sez. 3, Sentenza n. 25113 del
24.10.2017); dalla Sezione Lavoro (ex multis, Sez. L, Sentenza n. 2262 del 16.2.2012; Sez.
L, Sentenza n. 15154 del 5.7.2007”.
Il rigetto di tale censura comporta anche l'infondatezza della doglianza di cui al terzo motivo sulla mancata ammissione di ctu volta a quantificare le differenze retributive
5 rivendicate, dovendosi ribadire che la domanda del ricorrente era di accertamento del diritto e condanna generica, pienamente ammissibile alla stregua dei principi innanzi esposti.
Del pari infondata è la doglianza espressa con il secondo motivo d'appello.
Non sussiste la pretesa genericità del decisum, poiché la lettura della motivazione della sentenza impugnata consente di affermare con assoluta certezza quale sia stato il contenuto essenziale della statuizione, che appare inequivoco, avendo il Tribunale rigettato l'eccezione di prescrizione formulata dalla società sostenendo che “la prescrizione non decorre nel corso del rapporto di lavoro anche nel caso di applicazione dell'art. 18
Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla c.d. legge Fornero”.
Si legge in particolare nella impugnata sentenza: “La prescrizione di tali crediti, dunque, decorre dalla cessazione del rapporto e non in costanza di esso …
Ne deriva che per i diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 (18/07/2012) e nel quinquennio anteriore (a decorrere dal
18/07/2007) il dies a quo ai fini prescrizionali va individuato nella data di cessazione del rapporto, nel caso di specie tuttora in corso”.
Non è pertanto revocabile in dubbio che il Tribunale abbia riconosciuto in favore del lavoratore le differenze retributive, derivanti dal ricalcolo della retribuzione feriale, con decorrenza dal 18.07.2007; la mancanza di detto riferimento temporale nel dispositivo della sentenza non è rilevante nel senso auspicato dall'appellante, poiché, come appena esposto, la lettura della motivazione rende palese il significato della statuizione, che ha inteso condannare la società al pagamento delle differenze retributive maturate a partire dal
18.07.2007.
Con riguardo alla presunta novità e inammissibilità di tale decorrenza, va evidenziato che nel ricorso introduttivo il lavoratore aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “A)
Accerti e dichiari, per tutte le motivazioni sovraestese che si abbiano qui per riportate, il diritto del sig. alla inclusione nella retribuzione ordinaria dovuta per le CP_1 ferie annuali anche dei compensi, - calcolati sulla media dell'anno precedente, o dell'altro periodo di riferimento che si riterrà di giustizia -, maturati a titolo di indennità di diarie e trasferte, indennità di presenza, indennità di disponibilità, indennità interruzione turno, indennità di fuori nastro, indennità di semaforizzazione, previa ove necessario disapplicazione di eventuali norme di legge e/o di contratti collettivi nazionali e aziendali in contrasto con la Direttiva Comunitaria Europea del 04 novembre 2003 n. 88/2003, così come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze del 2011 e del 2014 summenzionate.
B) Condanni, per l'effetto, la - in persona del suo Controparte_3 legale rappresentante pro tempore- con sede legale in Bari al Corso Italia n. 8, al pagamento in favore del sig. per le causali di cui in narrativa, delle CP_1 differenze retributive maturate per i predetti titoli, da quantificarsi in separato giudizio in
6 caso di mancata spontanea ottemperanza da parte della Società convenuta, oltre alle somme successivamente maturate e/o a maturarsi per i medesimi titoli”.
Dunque, il ricorrente aveva chiesto tutte le differenze retributive maturate nel corso del rapporto, pacificamente iniziato il 01.12.1987; non si ravvisa, nell'atto introduttivo, alcuna diversa limitazione temporale, non avendo il lavoratore contenuto le proprie pretese entro un determinato periodo o con una determinata decorrenza.
A seguito dell'eccezione di prescrizione avanzata da nella propria memoria Pt_1 di costituzione, il difensore del lavoratore alla prima udienza del 21 novembre 2022 aveva replicato a tale eccezione richiamando l'orientamento in materia di prescrizione della
Suprema Corte (Cass. n. 2653/2022) e chiesto specificamente il pagamento delle differenze retributive maturate “quantomeno a far data dal 18.07.2007” (quinquennio antecedente all'entrata in vigore della c.d. legge Fornero), sicché nessun mutamento della originaria domanda risulta effettuato, poiché la indicazione temporale del pagamento effettuata alla prima udienza di discussione ha costituito una mera precisazione resasi necessaria a confutazione dell'eccezione di prescrizione avanzata da controparte;
a ben vedere, non un ampliamento della originaria domanda si è verificato, come infondatamente eccepito dall'odierna appellante, bensì, al contrario, una limitazione, in quanto, a fronte della richiesta di cui al ricorso introduttivo, relativa all'intero periodo di lavoro, il dipendente ha circoscritto le pretese a quelle decorrenti quantomeno dal 18.07.2007.
Coglie invece nel segno la censura dell'appellante nella parte in cui lamenta il difetto di prova della domanda relativa al periodo di lavoro precedente al 2016, avendo la controparte depositato solo le buste paga a partire appunto dal gennaio 2016.
Ebbene, con ordinanza del 21.10.2024 questa Corte ha disposto la produzione, a cura dell'appellato, delle buste paga relative al periodo di lavoro dal luglio 2007 al dicembre
2015; il lavoratore ha ottemperato, versando in atti i relativi cedolini con deposito telematico effettuato in data 19.03.2025, così colmando la lacuna probatoria evidenziata dall'appellante.
In ordine all'ammissibilità di detta produzione documentale nel presente grado, va osservato che, da un lato, le relative emergenze (riferibili alla sistematica erogazione delle indennità rivendicate) non hanno mai formato oggetto di una specifica contestazione sotto il profilo contabile, dall'altro, tale documentazione si presta a essere acquisita ufficiosamente ai sensi dell'art. 437 c.p.c., ove si consideri che nel rito del lavoro è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche d'ufficio, nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, facendosi riferimento per
"indispensabilità" delle nuove prove a una loro "influenza causale più incisiva" rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto "rilevanti", ovvero a prove che sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale, per essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro
7 collegamento con altri elementi e da altre indagini, conducano a un esito "necessario" della controversia (Cass. n. 13353/2012; in termini Cass. n. 13432 del 2013 e da ultimo Cass. n.
410/2023); ciò a maggior ragione nel caso di specie, laddove le buste paga degli anni dal
2007 si inscrivono nel solco della pista probatoria già tracciata dalle (sostanzialmente conformi) buste paga ritualmente prodotte quanto al successivo periodo 2016/2020 (Cass.
n. 26597/2020: nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, ove sussistano i presupposti di una "semiplena probatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria).
Parimenti infondati sono i motivi d'appello quinto, sesto e settimo.
Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7,
n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Persona_3
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 e Per_4 anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del
13/01/2022 nella causa C-514/20).
Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario
8 che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
«…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011).
Su questa scia, Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha, per esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il
9 cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base».
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e Persona_5 Persona_3
a., EU:C:2009:18, punto 60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua Per_ retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock (punti
29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti
Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi.
e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni a esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate e applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE.
Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – e in particolare a
10 talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come l'indennità mensile e l'indennità giornaliera di cui all'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, l'indennità per turni avvicendati) – non ha in questa sede alcuna rilevanza.
E infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di
Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, e hanno perciò «valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 e ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Parimenti, a poco rileva la circostanza che il lavoratore abbia o meno formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del CCNL di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso, sin dall'inizio, dedotto, come causa petendi, la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, dell'art. 4 della
Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì
Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi
“connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
Applicando i riferiti principi al caso di specie, con riferimento all'indennità di diarie e trasferte (giova rimarcare, presenti in maniera continuativa anche se non uniforme nelle buste paga allegate in primo grado dal ricorrente) va evidenziato che il fatto che l'indennità di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio e l'indennità di trasferta prevista dall'art. 20 relativo con riferimento, invece, al personale degli impianti, possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che
11 rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante peraltro giammai in questo giudizio allegate, anche solo genericamente, né tanto meno comprovate).
Neppure giova - al fine di accreditarne la natura di rimborso spese – quanto previsto dall'art. 51 del TUIR n. 917/1986, come modificato dal D.Lgs. 314/1997 e la previsione di esenzione delle indennità per trasferte “da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48”. Tale disposizione, infatti, riguarda, al più, solo la modalità di tassazione ma non è idonea a mutare la natura della indennità in questione.
Quanto all'indennità di presenza, essa è disciplinata dall'Accordo Nazionale del
21.05.1981 e dall'Accordo Aziendale del 5 ottobre 1988 ed è riconosciuta – sotto la voce
“miglioramenti economici” – a tutto il personale in servizio in ragione di un importo medio annuo di 1.914.000 lire, con esclusione degli agenti in malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettative o congedi o assenze non retribuiti.
È del tutto evidente che anche questa indennità costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale, a eccezione di quello che non ha diritto a essere retribuito.
Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dal calcolo della retribuzione feriale dovuta al lavoratore.
L'indennità di disponibilità, regolata dall'accordo aziendale del 23 ottobre 2000, spetta al personale di macchina (di qui il collegamento intrinseco con la mansione) che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi «di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti», per cui trattasi di compenso dovuto in favore «degli agenti interessati alla disponibilità».
È vero, dunque, che si tratta di compenso che dipende dal verificarsi (solo eventuale) di talune condizioni;
ma è anche vero che dalle buste-paga emerge in modo evidente che tale emolumento (indicato nei prospetti esibiti con la voce 180) è stato corrisposto in maniera continuativa, come peraltro affermato anche dal primo giudice senza che sul punto vi siano state censure specifiche da parte dell'appellante.
Non si vede per quale ragione, dunque, detto emolumento non debba essere incluso nella base di calcolo della retribuzione feriale, giacché esso, da un lato, è strettamente connesso ad attività di norma previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame, e, dall'altro, ha concorso a determinare la retribuzione normale percepita dai lavoratori nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie.
A non dissimili conclusioni deve pervenirsi con riferimento:
12 - all'indennità di interruzione turno prevista dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, posto che tale indennità viene corrisposta indipendentemente dall'interruzione del turno ed
è diretta a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo, per cui risulta strettamente correlata, anche in questo caso, alla particolare tipologia della mansione lavorativa secondo turni avvicendati, in concreto espletata, tant'è vero che essa (riportata in busta-paga con il codice 246) risulta corrisposta al dipendente in maniera continuativa;
- all'indennità fuori nastro (per prima, seconda o terza ora), prevista dall'accordo dell'1.8.1997, la quale viene corrisposta nella (eventuale) ipotesi di lavoro oltre l'ordinario nastro lavorativo (pari a 10 ore e comunque senza eccedere, appunto, le 13 ore) e indipendentemente dal superamento dell'orario normale;
- all'indennità di semaforizzazione prevista dall'accordo aziendale del 12.5.1965, pag. 2, in relazione al disagio conseguente ai nuovi sistemi di segnalamento ferroviario istituiti nel 1965, in favore (e in funzione) delle mansioni di macchina (2% della retribuzione minima) e di scorta (1%) dei treni.
E infatti, se è vero che trattasi, in qualche modo di compensi che dipendono dal verificarsi (solo eventuale) di talune condizioni (v. sopra), è anche vero che dalle buste paga – le cui risultanze non sono state mai specificamente contestate dall'azienda – emerge in modo evidente che (anche) i suddetti emolumenti - tenuto conto, in sintonia con l'insegnamento della Corte di Giustizia, di una media rapportata a “un periodo di riferimento giudicato rappresentativo” – risultano corrisposti in modo pressoché stabile e continuativo;
del resto, tanto è stato pure accertato dal primo giudice (“trattasi di indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate al ricorrente, al suo stato e alla qualifica professionale rivestita, stabilmente riconosciute a livello economico e dirette a compensare uno specifico incomodo derivante dal loro espletamento.
E infatti, dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo di causa, emerge con chiarezza che tali emolumenti sono percepiti dai ricorrenti con uniformità, netta continuità
e in modo non occasionale, non possedendo dunque carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale-quantitativo. Il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa, con la conseguenza che le indennità richieste siano tutte da includere nella retribuzione dovuta durante il periodo feriale, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa”), con apposita statuizione che qui, sintomaticamente, non risulta oggetto di alcuna espressa censura.
Per cui detti emolumenti, di fatto, da un lato risultano connessi, come visto sopra, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame (l'indennità di disponibilità è espressamente riservata al personale di macchina;
l'indennità di fuori nastro è riservata al “settore esercizio – personale turnista viaggiante”,
v. pag. 1 accordo 1.8.1997, ecc.); dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione
“normale” - o se vogliamo - “ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno
13 precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali.
Occorre a questo punto considerare l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle indennità invocate dal dipendente e sinora passate in rassegna, che costituisce presupposto imprescindibile affinché possa essere apprezzata la potenziale dissuasione dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie, che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare.
In proposito è opportuno rimarcare che rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie. Pertanto, il fatto che il datore di lavoro sia esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo. Sul punto deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
Nella specie, non v'è dubbio che l'omessa inclusione nella retribuzione relativa al periodo feriale di tutte le indennità sopra indicate abbia un'effettiva potenzialità dissuasiva, come può facilmente desumersi dalla più volte rimarcata continuità della loro erogazione in busta-paga e dalla loro stretta correlazione alla natura e tipologia dell'attività prestata dagli appellati. Tali elementi costituiscono indici fortemente sintomatici della natura retributiva delle citate voci, con la conseguenza che ben difficilmente ne potrebbe essere escluso il computo ai fini della determinazione della retribuzione feriale e, soprattutto, potrebbe essere negata la (potenziale) idoneità a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, perché la loro esclusione fa sì che la retribuzione percepita durante il periodo feriale si discosti in maniera sensibile da quella ordinariamente ricevuta.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado il lavoratore ha dedotto che l'incidenza sulla retribuzione feriale degli emolumenti rivendicati incide in misura pari a circa il 25% della retribuzione ordinaria (pag. 6 e 7: «Dall'esame delle buste paga prodotte agli atti emerge con evidenza che la mancata inclusione nella base retributiva utile ai fini del calcolo della retribuzione feriale di tutti gli elementi variabili specificati al punto 2 della narrativa che precede, incide in misura pari a circa il 25 % della retribuzione mensile.
14 Evidente, pertanto, che la loro mancata inclusione nella retribuzione corrisposta durante il periodo di congedo feriale abbia una notevole potenzialità dissuasiva della fruizione dello stesso»).
In ordine a tale circostanza l'azienda ha replicato, in verità solo nel presente grado, osservando che in realtà la differenza sarebbe davvero minima e quindi inidonea a dispiegare efficacia dissuasiva (v. pag. 14 dell'atto di gravame: «secondo un conteggio elaborato dalla società appellante sulla scorta delle buste paga prodotte da controparte dal gennaio 2016 al dicembre 2020, lamenta una perdita di € 710 c.a e dunque di c.a €
11,00 mensili.
Peraltro, tali importi, essendo indicati al lordo, devono essere altresì epurati delle trattenute previdenziali e fiscali, riducendosi così a ben poca cosa»).
Si tratta, tuttavia, di un'obiezione smentita dalla documentazione in atti, giacché gli importi delle indennità oggetto di domanda sono sensibilmente più elevati e, dunque, paiono senza ombra di dubbio capaci di incidere, almeno in via potenziale, sulle scelte del dipendente.
Deve pertanto ritenersi che, con valutazione ex ante, la differenza tra la retribuzione relativa al periodo ordinario e quella relativa al periodo feriale ha efficacia potenzialmente dissuasiva rispetto all'esercizio del diritto alle ferie.
In tale ottica occorre osservare che risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità̀ conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
In particolare, la perdita della retribuzione è ancora più evidente quando il lavoratore fruisce di più giorni di ferie consecutivi nello stesso mese, tanto che, se in un mese gode per esempio di 15 giorni di ferie, la retribuzione percepita in quel mese è quasi la metà rispetto agli altri mesi.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo e in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte
Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023).
E' invece parzialmente fondato il quarto motivo nella parte in cui la società si duole che il Tribunale, sia nella parte motiva che nel dispositivo della sentenza, non abbia fornito
15 specifiche indicazioni in ordine ai criteri che si dovrebbero porre alla base del calcolo del dovuto.
Al riguardo deve rammentarsi, con riferimento al numero totale di ferie da considerare, che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così, Cass. civ., sez. lav., 23 giugno
2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie.
Ebbene, il valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero (24) di ferie
“minime”, va ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio “rappresentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute), per il divisore contrattuale (30) previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 luglio 1976 da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art. 14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale): tutti infatti si determinano (al pari della retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto inadeguato) “dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”, per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza.
In tal senso la impugnata sentenza va rettificata.
Tanto basta per soddisfare l'esigenza di chiarezza in ordine alle concrete modalità di calcolo delle indennità per cui è causa, tenuto conto che la pronuncia del Tribunale si è concretizzata in una statuizione dichiarativa e di condanna generica.
Da ultimo, va respinto l'ottavo motivo di gravame concernente la prescrizione.
Sul punto la Suprema Corte (Cass. n. 2431/2024) ha recentemente ribadito - proprio in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro – che per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012
e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246 del 2022).
Sulla scorta di tutte le precedenti argomentazioni l'appello deve essere accolto solo in parte, con conseguente parziale riforma della sentenza gravata e con accertamento del diritto dell'odierno appellato all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione goduta nei periodi di ferie delle indennità di diarie e trasferte, indennità di presenza, indennità di disponibilità, indennità interruzione turno, indennità fuori nastro e indennità di semaforizzazione, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute e nei limiti di 24 giorni di ferie annui, nonché
16 con la condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate a decorrere dal 18.07.2007, oltre accessori.
Considerato l'esito finale della lite che vede comunque soccombente sostanziale la società, può essere confermata la regolamentazione delle spese di lite disposta dal primo giudice.
Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza nettamente prevalente della società appellante e sono liquidate come da dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 27.09.2023 dalla Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 910/2023 resa dal
[...] CP_1
Tribunale di Bari il 27.03.2023, così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di all'inclusione CP_1 nella base di calcolo della retribuzione goduta nei periodi di ferie delle indennità di diarie e trasferte, indennità di presenza, indennità di disponibilità, indennità interruzione turno, indennità fuori nastro e indennità di semaforizzazione, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute e nei limiti di 24 giorni di ferie annui;
- condanna la società appellante al pagamento in favore della controparte delle conseguenti differenze retributive per i predetti titoli maturate a far data dal 18 luglio 2007, oltre accessori come per legge sino al soddisfo;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna la società appellante al pagamento in favore della controparte delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Anna Casareale dichiaratasi anticipante.
Così deciso in Bari, il 07.04.2025
Il Presidente dott.ssa Ernesta Tarantino
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
17
CORTE DI APPELLO DI BARI
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa ERNESTA TARANTINO Presidente dott.ssa ELVIRA PALMA Consigliere dott.ssa ISABELLA CALIA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1089 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
Parte_1 rappr. e dif. dall'avv. Mariamichela Lombardi
-Appellante-
e
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. Anna Casareale
-Appellato-
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 910/2023 del 27.03.2023, il Tribunale di Bari in funzione di giudice del lavoro ha così statuito sulla domanda proposta dall'odierno appellato, dipendente della società in epigrafe indicata con qualifica di “capo treno”, parametro 158, sino a novembre
2019, e di “ausiliario”, parametro 110, da dicembre 2019: “1) accoglie la domanda e, per
l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente a percepire per i periodi di ferie usufruiti una retribuzione inclusiva di diarie e trasferte, indennità di presenza, indennità fuori nastro, indennità di disponibilità, indennità interruzione turno e indennità di semaforizzazione;
2) condanna la al pagamento in favore del ricorrente Parte_1 delle differenze retributive per i predetti titoli, oltre accessori come per legge;
3) condanna la soccombente resistente al pagamento delle spese di lite, già liquidate in € 1.000,00 per compenso, oltre r.f., i.v.a. e c.a.p., con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario”.
1 Con ricorso ex art. 414 c.p.c., difatti, il lavoratore aveva chiesto che fosse accertato il suo diritto all'inclusione nella retribuzione ordinaria dovuta per le ferie annuali anche dei compensi – calcolati sulla media dell'anno precedente oppure dell'altro periodo di riferimento ritenuto di giustizia – maturati a titolo di indennità di diarie e trasferte, indennità di presenza, indennità di disponibilità, indennità interruzione turno, indennità fuori nastro e indennità di semaforizzazione, previa ove necessario disapplicazione di eventuali norme di legge e/o di contratti collettivi nazionali e aziendali in contrasto con la
Direttiva Comunitaria Europea del 04 novembre 2003 n. 88/2003, così come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea, con la conseguente condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate per i predetti titoli, da quantificarsi in separato giudizio in caso di mancata spontanea ottemperanza da parte della convenuta, oltre a quelle successivamente maturate per i medesimi titoli.
Avverso detta sentenza la società ha interposto appello, dolendosi della sua erroneità per i motivi che di seguito si riepilogano e si valutano e chiedendo che, in riforma della stessa, la domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio venga integralmente rigettata.
Con apposita memoria il lavoratore ha resistito al gravame, contestando la fondatezza dell'avversa impugnazione.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo d'ufficio relativo al primo grado di giudizio, nonché disposta l'acquisizione delle buste paga relative al periodo dal
2007 al 2015, all'esito della discussione orale svolta all'udienza del 07.04.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo in calce trascritto.
L'appello è solo in minima parte fondato e va perciò accolto per quanto di ragione, con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata nei termini di seguito esposti.
Con il primo motivo d'appello la società denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 cost. VI c., degli artt. 112 e 132, 2 c. n. 4 c.p.c., avendo il ricorrente formulato una domanda generica, limitandosi a chiedere il riconoscimento dell'an ma non del quantum, e avendo il Tribunale omesso di pronunciarsi sull'eccezione di nullità di detta domanda sollevata dalla difesa della resistente nelle note difensive del 17.03.2023.
Sostiene che la domanda generica, postulando un successivo giudizio per la determinazione del quantum, viola il disposto dell'art. 111 cost. quanto all'immanente principio di celerità del processo e al generale divieto di illegittima moltiplicazione delle azioni giudiziarie di un soggetto in danno di un altro.
Con il secondo motivo di impugnazione censura la sentenza per aver riconosciuto il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie una retribuzione inclusiva delle voci indicate in atti, senza alcuna precisazione in ordine alla decorrenza;
aggiunge che il
Tribunale ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità sollevata dalla
2 società a fronte della nuova domanda formulata in corso di causa dal ricorrente, che aveva chiesto riconoscersi le differenze retributive dal 18.07.2007, a fronte di un atto introduttivo del giudizio che non faceva riferimento a questa data e al quale erano allegate solo le buste paga dal 2016 al 2020; ancora, addebita al primo giudice di essere incorso in error in procedendo laddove debba ritenersi che abbia inteso accogliere la nuova domanda tardivamente proposta.
Con il terzo motivo parte appellante deduce quale ulteriore error in procedendo la mancata pronuncia e ammissione della richiesta ctu volta a quantificare le pretese differenze retributive e a verificare se le indennità richieste presentavano effettivamente i caratteri della continuità e fissità.
Con il quarto motivo la società si duole che il Tribunale, sia nella parte motiva che nel dispositivo della sentenza, non abbia fornito utili indicazioni in ordine ai criteri che si dovrebbero porre alla base del calcolo del dovuto.
Assume, inoltre, che il primo giudice non abbia compiuto una analisi specifica e un'attenta disamina della documentazione prodotta che avrebbe invece consentito di accertare che le indennità richieste e riconosciute non erano affatto corrisposte con continuità, costanza e uniformità.
Con il quinto motivo l'appellante sostiene che devono essere escluse dal computo della retribuzione feriale le indennità correlate alle modalità logistiche e temporali della prestazione lavorativa in quanto non peculiari della professionalità conseguita dal lavoratore. Deduce che le indennità rivendicate in ricorso sono indubbiamente correlate all'articolazione temporale della prestazione lavorativa e all'organizzazione dei turni, non a particolari capacità e competenze professionali o che rappresentano voci della retribuzione dirette esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie, come in particolare la diaria e trasferta che a detta dell'appellante hanno pacificamente natura di rimborso spese.
Con il sesto motivo di gravame la società denuncia l'errata applicazione Parte_2 dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003 nonché dell'art. 2109 Cod. Civ. e dell'art. 10 del
D.Lgs n. 66/2003, osservando che la direttiva citata si limita a stabilire il diritto alla retribuzione delle ferie, senza in alcun modo imporre agli Stati membri criteri prestabiliti per la relativa determinazione e tantomeno prevedendo il concetto di retribuzione omnicomprensiva o globale di fatto;
inoltre, a dire dell'appellante, il concetto di retribuzione non risulta previsto e disciplinato nel diritto comunitario ma, anzi, è espressamente escluso, né tantomeno è prevista una disposizione specifica che disciplini la retribuzione dovuta durante le ferie, posto che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 cit. si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti delle quattro settimane all'anno.
Ancora, le disposizioni dei CCNL applicabili alla fattispecie e, in particolare, l'art. 6 del CCNL Autoferrotranvieri 23.7.1976, in base al quale durante i periodi di ferie al lavoratore spetta la retribuzione normale di cui all'art. 6 dello stesso CCNL e successive
3 modifiche, oggettivamente consentono al lavoratore in ferie di percepire, non già una retribuzione “appena sufficiente”, bensì una retribuzione comprendente tutte le voci c.d. fisse previste dalla contrattazione nazionale, con esclusione soltanto delle voci variabili.
La normativa contrattuale di settore inerente al calcolo della retribuzione feriale indiscutibilmente assicura quindi ai lavoratori una retribuzione del tutto equivalente a quella percepita durante i periodi di effettivo svolgimento della prestazione lavorativa, sicché nessun contrasto con la disposizione di cui all'art. 7 della direttiva n. 2003/88/CE sarebbe in concreto ravvisabile.
Lamenta altresì che, nel caso di specie, il complessivo ammontare degli emolumenti aggiuntivi indicati in ricorso rappresenterebbe una percentuale del tutto inidonea a dissuadere il dipendente dal fruire delle ferie, rinunciando al riposo annualmente spettategli, potendo comunque percepire nel periodo feriale tutti gli emolumenti che costituiscono la retribuzione normale, individuati dal CCNL, sicché il trattamento retributivo assicurato nei periodi feriali non può considerarsi affatto peggiorativo rispetto a quello ordinario.
Con il settimo motivo la società appellante passa in rassegna le varie indennità riconosciute dal primo giudice, evidenziandone, da un lato, la non continuità della relativa percezione e la scarsa apprezzabilità dei relativi importi, dall'altro l'insussistenza del prospettato nesso intrinseco con le mansioni svolte dall'instante e, ancora, la natura di mero rimborso spese delle indennità di diaria e trasferta.
Con l'ottavo e ultimo motivo lamenta la violazione dell'art. 2948 c.c. in tema di prescrizione, sostenendo, in estrema sintesi, che sulla stabilità del rapporto di lavoro non abbia inciso la riforma dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970.
Orbene, ritiene questa Corte che le doglianze che sorreggono il gravame siano per la gran parte infondate, potendo trovare accoglimento limitatamente al quarto motivo d'appello concernente i criteri di quantificazione, per le ragioni di seguito esposte.
Va respinto il primo motivo di impugnazione, concernente la presunta inammissibilità della domanda di condanna generica.
Va infatti affermata l'ammissibilità, a onta delle censure della società ferroviaria, di siffatta impostazione del contenzioso sulla quale si è di recente pronunciata Cass. S.U. n.
29862 del 2022, la quale ricorda che la Corte EDU ha precisato che è impedito ai giudici degli Stati membri interpretare le norme processuali in modo che conducano all'inammissibilità d'una domanda giudiziale, quando tali interpretazioni siano "troppo formalistiche", adottate "a sorpresa" e niente affatto chiare e univoche (Corte EDU, sez. I,
15.9.2016, Trevisanato c. Italia, in causa n. 32610/07, §§ 42-44; Corte EDU, sez. II,
18.10.2016, c. Belgio, in causa n. 31517/12, §§ 71-73). Per_1
In particolare, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che costituisce violazione dell'art. 6
CEDU l'adozione d'una interpretazione della norma processuale che comporti per l'individuo la perdita della possibilità di adire un Tribunale, senza che tale effetto potesse
4 essere previsto ex ante (ex multis, Corte EDU, 20 dicembre 2016, Ljaskaj c. Croazia, in causa n. 58630/11); che la legge processuale "deve essere accessibile ai giustiziabili e da loro prevedibile quanto agli effetti" (Corte EDU 27.1.2017, Paradiso e Campanelli c. Italia, in causa n. 25358/12, § 169); che ogni soggetto deve essere in grado di prevedere le conseguenze che possono derivare da un determinato atto (così Corte EDU 7.6.2012,
Centro e Di Stefano c. Italia, in causa n. 38433/09, § 140; nello stesso senso Controparte_2
Corte EDU 17.5.2016, ed al. c. Ungheria, in cause nn. 42641/13 e 44357/13); Per_2 che non possono imporsi cause di inammissibilità non previste dalla legge, se non indispensabili (Corte EDU, sez. I, 24.4.2008, Kemp c. Lussemburgo, in causa n.
17140/05); che, infine, i giudizi degli Stati membri devono osservare per quanto possibile orientamenti stabili, sicché non è loro consentito esercitare nel corso del tempo le loro competenze in modo da ledere imprevedibilmente situazioni e rapporti giuridici soggettivi
(Corte giust. UE, 15 Febbraio 1986, Duff, in causa C-63/93).
Alla luce di tali principi le Sezioni Unite hanno dunque concluso che la regola di diritto invocata dall'odierna appellante ("non è ammissibile una domanda ab origine limitata all'an debeatur") non può essere seguita perché non espressamente prevista dalla legge, imprevedibile dai litiganti e non indispensabile.
Hanno infatti definitivamente chiarito: “…infondata, in primo luogo, è l'allegazione secondo cui il codice di rito non consentirebbe la proposizione di domande di condanna limitate all'an debeatur. Tale questione è stata già affrontata e risolta da queste Sezioni
Unite, con orientamento dal quale non v'è motivo di discostarsi - ed al quale, anzi, si intende qui dare continuità -, secondo cui la domanda di danno può essere legittimamente rivolta ab origine ad ottenere una condanna generica, senza che sia necessario il consenso del convenuto. Tale facoltà costituisce infatti espressione del principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall'ordinamento. Spetterà poi al convenuto, ove lo ritenga, formulare domanda riconvenzionale di accertamento dell'insussistenza del danno: domanda che, se proposta, ribalterà sull'attore l'onere di provare l'esistenza e
l'ammontare del danno. Questo principio è stato più volte affermato sia da queste Sezioni
Unite (in particolare da Sez. U, Sentenza n. 12103 del 23/11/1995, che rappresentò la sentenza capostipite, e poi da Sez. U, Sentenza n. 390 del 2.6.2000; Sez. U, Sentenza n. 390 del 2.6.2000; Sez. U, Sentenza n. 108 del 10.4.2000); sia da tutte le sezioni semplici di questa Corte: dalla Prima Sezione (ex multis, Sez. 1, Ordinanza n. 16776 del 24.5.2022); dalla Seconda Sezione (ex multis, Sez. 2, Ordinanza n. 19873 del 20.6.2022; Sez. 2,
Ordinanza n. 10323 del 29.5.2020; Sez. 2, Sentenza n. 4962 del 04/04/2001); dalla Terza
Sezione (ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 4653 del 22.2.2021; Sez. 3, Sentenza n. 25113 del
24.10.2017); dalla Sezione Lavoro (ex multis, Sez. L, Sentenza n. 2262 del 16.2.2012; Sez.
L, Sentenza n. 15154 del 5.7.2007”.
Il rigetto di tale censura comporta anche l'infondatezza della doglianza di cui al terzo motivo sulla mancata ammissione di ctu volta a quantificare le differenze retributive
5 rivendicate, dovendosi ribadire che la domanda del ricorrente era di accertamento del diritto e condanna generica, pienamente ammissibile alla stregua dei principi innanzi esposti.
Del pari infondata è la doglianza espressa con il secondo motivo d'appello.
Non sussiste la pretesa genericità del decisum, poiché la lettura della motivazione della sentenza impugnata consente di affermare con assoluta certezza quale sia stato il contenuto essenziale della statuizione, che appare inequivoco, avendo il Tribunale rigettato l'eccezione di prescrizione formulata dalla società sostenendo che “la prescrizione non decorre nel corso del rapporto di lavoro anche nel caso di applicazione dell'art. 18
Statuto dei Lavoratori, come modificato dalla c.d. legge Fornero”.
Si legge in particolare nella impugnata sentenza: “La prescrizione di tali crediti, dunque, decorre dalla cessazione del rapporto e non in costanza di esso …
Ne deriva che per i diritti retributivi sorti a far data dall'entrata in vigore della legge n. 92 del 2012 (18/07/2012) e nel quinquennio anteriore (a decorrere dal
18/07/2007) il dies a quo ai fini prescrizionali va individuato nella data di cessazione del rapporto, nel caso di specie tuttora in corso”.
Non è pertanto revocabile in dubbio che il Tribunale abbia riconosciuto in favore del lavoratore le differenze retributive, derivanti dal ricalcolo della retribuzione feriale, con decorrenza dal 18.07.2007; la mancanza di detto riferimento temporale nel dispositivo della sentenza non è rilevante nel senso auspicato dall'appellante, poiché, come appena esposto, la lettura della motivazione rende palese il significato della statuizione, che ha inteso condannare la società al pagamento delle differenze retributive maturate a partire dal
18.07.2007.
Con riguardo alla presunta novità e inammissibilità di tale decorrenza, va evidenziato che nel ricorso introduttivo il lavoratore aveva rassegnato le seguenti conclusioni: “A)
Accerti e dichiari, per tutte le motivazioni sovraestese che si abbiano qui per riportate, il diritto del sig. alla inclusione nella retribuzione ordinaria dovuta per le CP_1 ferie annuali anche dei compensi, - calcolati sulla media dell'anno precedente, o dell'altro periodo di riferimento che si riterrà di giustizia -, maturati a titolo di indennità di diarie e trasferte, indennità di presenza, indennità di disponibilità, indennità interruzione turno, indennità di fuori nastro, indennità di semaforizzazione, previa ove necessario disapplicazione di eventuali norme di legge e/o di contratti collettivi nazionali e aziendali in contrasto con la Direttiva Comunitaria Europea del 04 novembre 2003 n. 88/2003, così come interpretata dalla Corte di Giustizia Europea con le sentenze del 2011 e del 2014 summenzionate.
B) Condanni, per l'effetto, la - in persona del suo Controparte_3 legale rappresentante pro tempore- con sede legale in Bari al Corso Italia n. 8, al pagamento in favore del sig. per le causali di cui in narrativa, delle CP_1 differenze retributive maturate per i predetti titoli, da quantificarsi in separato giudizio in
6 caso di mancata spontanea ottemperanza da parte della Società convenuta, oltre alle somme successivamente maturate e/o a maturarsi per i medesimi titoli”.
Dunque, il ricorrente aveva chiesto tutte le differenze retributive maturate nel corso del rapporto, pacificamente iniziato il 01.12.1987; non si ravvisa, nell'atto introduttivo, alcuna diversa limitazione temporale, non avendo il lavoratore contenuto le proprie pretese entro un determinato periodo o con una determinata decorrenza.
A seguito dell'eccezione di prescrizione avanzata da nella propria memoria Pt_1 di costituzione, il difensore del lavoratore alla prima udienza del 21 novembre 2022 aveva replicato a tale eccezione richiamando l'orientamento in materia di prescrizione della
Suprema Corte (Cass. n. 2653/2022) e chiesto specificamente il pagamento delle differenze retributive maturate “quantomeno a far data dal 18.07.2007” (quinquennio antecedente all'entrata in vigore della c.d. legge Fornero), sicché nessun mutamento della originaria domanda risulta effettuato, poiché la indicazione temporale del pagamento effettuata alla prima udienza di discussione ha costituito una mera precisazione resasi necessaria a confutazione dell'eccezione di prescrizione avanzata da controparte;
a ben vedere, non un ampliamento della originaria domanda si è verificato, come infondatamente eccepito dall'odierna appellante, bensì, al contrario, una limitazione, in quanto, a fronte della richiesta di cui al ricorso introduttivo, relativa all'intero periodo di lavoro, il dipendente ha circoscritto le pretese a quelle decorrenti quantomeno dal 18.07.2007.
Coglie invece nel segno la censura dell'appellante nella parte in cui lamenta il difetto di prova della domanda relativa al periodo di lavoro precedente al 2016, avendo la controparte depositato solo le buste paga a partire appunto dal gennaio 2016.
Ebbene, con ordinanza del 21.10.2024 questa Corte ha disposto la produzione, a cura dell'appellato, delle buste paga relative al periodo di lavoro dal luglio 2007 al dicembre
2015; il lavoratore ha ottemperato, versando in atti i relativi cedolini con deposito telematico effettuato in data 19.03.2025, così colmando la lacuna probatoria evidenziata dall'appellante.
In ordine all'ammissibilità di detta produzione documentale nel presente grado, va osservato che, da un lato, le relative emergenze (riferibili alla sistematica erogazione delle indennità rivendicate) non hanno mai formato oggetto di una specifica contestazione sotto il profilo contabile, dall'altro, tale documentazione si presta a essere acquisita ufficiosamente ai sensi dell'art. 437 c.p.c., ove si consideri che nel rito del lavoro è possibile l'ammissione di nuovi documenti, su richiesta di parte o anche d'ufficio, nel caso in cui essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, facendosi riferimento per
"indispensabilità" delle nuove prove a una loro "influenza causale più incisiva" rispetto alle prove in genere ammissibili in quanto "rilevanti", ovvero a prove che sono idonee a fornire un contributo decisivo all'accertamento della verità materiale, per essere dotate di un grado di decisività e certezza tale che da sole considerate, e quindi a prescindere dal loro
7 collegamento con altri elementi e da altre indagini, conducano a un esito "necessario" della controversia (Cass. n. 13353/2012; in termini Cass. n. 13432 del 2013 e da ultimo Cass. n.
410/2023); ciò a maggior ragione nel caso di specie, laddove le buste paga degli anni dal
2007 si inscrivono nel solco della pista probatoria già tracciata dalle (sostanzialmente conformi) buste paga ritualmente prodotte quanto al successivo periodo 2016/2020 (Cass.
n. 26597/2020: nel rito del lavoro, l'esercizio dei poteri istruttori del giudice, può essere utilizzato a prescindere dalla maturazione di preclusioni probatorie in capo alle parti, ove sussistano i presupposti di una "semiplena probatio" e l'individuazione "ex actis" di una pista probatoria).
Parimenti infondati sono i motivi d'appello quinto, sesto e settimo.
Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7,
n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere mantenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, e altri). Persona_3
Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 e Per_4 anche la causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto a indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del
13/01/2022 nella causa C-514/20).
Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria, la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 17/05/2019 n. 13425).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostitutiva assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario
8 che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. 30/11/2021 n. 37589).
Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo minimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale periodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del 2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in ferie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavorativa (cfr. Cass. 23/06/2022 n. 20216).
«…Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali. All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare durante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa valutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia C- 155/10 del 15.9.2011).
Su questa scia, Corte Giustizia 22.5.2014 n. 539, confermando il suddetto orientamento, ha, per esempio, statuito che «l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva
2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui retribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il
9 cui importo è fissato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dalle vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base».
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., EU:C:2006:177, punto 58, nonché e Persona_5 Persona_3
a., EU:C:2009:18, punto 60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua Per_ retribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, , C-385/17, EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali, è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa C539/12, Z.J.R. Lock (punti
29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli elementi correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali possono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti
Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi.
e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato (sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situazione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sentenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia compito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni a esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate e applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo e incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva
2003/88/CE.
Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante, nella specie, si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feriale – e in particolare a
10 talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del servizio (come l'indennità mensile e l'indennità giornaliera di cui all'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981, l'indennità per turni avvicendati) – non ha in questa sede alcuna rilevanza.
E infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di
Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, e hanno perciò «valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 e ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Parimenti, a poco rileva la circostanza che il lavoratore abbia o meno formalmente invocato in sede di ricorso introduttivo la nullità del CCNL di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso, sin dall'inizio, dedotto, come causa petendi, la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra indicate e in particolare, dell'art. 4 della
Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti “esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “feriale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di lavoro (cfr. altresì
Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi
“connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
Applicando i riferiti principi al caso di specie, con riferimento all'indennità di diarie e trasferte (giova rimarcare, presenti in maniera continuativa anche se non uniforme nelle buste paga allegate in primo grado dal ricorrente) va evidenziato che il fatto che l'indennità di diaria ridotta, prevista dall'art. 21 del c.c.n.l. 23 luglio 1976, spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio e l'indennità di trasferta prevista dall'art. 20 relativo con riferimento, invece, al personale degli impianti, possa rivestire, per l'appunto, natura indennitaria, non vale, di per sé, a negarne la computabilità negli elementi della retribuzione da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del personale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che
11 rappresenta evidentemente la “normalità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavoratore, rimborsate o rimborsabili dall'appellante peraltro giammai in questo giudizio allegate, anche solo genericamente, né tanto meno comprovate).
Neppure giova - al fine di accreditarne la natura di rimborso spese – quanto previsto dall'art. 51 del TUIR n. 917/1986, come modificato dal D.Lgs. 314/1997 e la previsione di esenzione delle indennità per trasferte “da ritenute fiscali e contributive sino al limite giornaliero di € 46,48”. Tale disposizione, infatti, riguarda, al più, solo la modalità di tassazione ma non è idonea a mutare la natura della indennità in questione.
Quanto all'indennità di presenza, essa è disciplinata dall'Accordo Nazionale del
21.05.1981 e dall'Accordo Aziendale del 5 ottobre 1988 ed è riconosciuta – sotto la voce
“miglioramenti economici” – a tutto il personale in servizio in ragione di un importo medio annuo di 1.914.000 lire, con esclusione degli agenti in malattia, infortunio, aspettativa per motivi di salute, aspettative o congedi o assenze non retribuiti.
È del tutto evidente che anche questa indennità costituisce elemento proprio della retribuzione ordinaria del lavoratore, tant'è che essa è attribuita indistintamente a tutto il personale, a eccezione di quello che non ha diritto a essere retribuito.
Non vi è alcun motivo, quindi, che possa giustificarne l'esclusione dal calcolo della retribuzione feriale dovuta al lavoratore.
L'indennità di disponibilità, regolata dall'accordo aziendale del 23 ottobre 2000, spetta al personale di macchina (di qui il collegamento intrinseco con la mansione) che manifesta la propria disponibilità a coprire esigenze di servizio anche dopo la pubblicazione del turno di servizio giornaliero nella ipotesi «di effettivo utilizzo in disponibilità degli agenti», per cui trattasi di compenso dovuto in favore «degli agenti interessati alla disponibilità».
È vero, dunque, che si tratta di compenso che dipende dal verificarsi (solo eventuale) di talune condizioni;
ma è anche vero che dalle buste-paga emerge in modo evidente che tale emolumento (indicato nei prospetti esibiti con la voce 180) è stato corrisposto in maniera continuativa, come peraltro affermato anche dal primo giudice senza che sul punto vi siano state censure specifiche da parte dell'appellante.
Non si vede per quale ragione, dunque, detto emolumento non debba essere incluso nella base di calcolo della retribuzione feriale, giacché esso, da un lato, è strettamente connesso ad attività di norma previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame, e, dall'altro, ha concorso a determinare la retribuzione normale percepita dai lavoratori nell'anno precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie.
A non dissimili conclusioni deve pervenirsi con riferimento:
12 - all'indennità di interruzione turno prevista dall'accordo aziendale dell'1.8.1997, posto che tale indennità viene corrisposta indipendentemente dall'interruzione del turno ed
è diretta a “risarcire” il lavoratore per il tempo di attesa non lavorato all'interno del nastro lavorativo, per cui risulta strettamente correlata, anche in questo caso, alla particolare tipologia della mansione lavorativa secondo turni avvicendati, in concreto espletata, tant'è vero che essa (riportata in busta-paga con il codice 246) risulta corrisposta al dipendente in maniera continuativa;
- all'indennità fuori nastro (per prima, seconda o terza ora), prevista dall'accordo dell'1.8.1997, la quale viene corrisposta nella (eventuale) ipotesi di lavoro oltre l'ordinario nastro lavorativo (pari a 10 ore e comunque senza eccedere, appunto, le 13 ore) e indipendentemente dal superamento dell'orario normale;
- all'indennità di semaforizzazione prevista dall'accordo aziendale del 12.5.1965, pag. 2, in relazione al disagio conseguente ai nuovi sistemi di segnalamento ferroviario istituiti nel 1965, in favore (e in funzione) delle mansioni di macchina (2% della retribuzione minima) e di scorta (1%) dei treni.
E infatti, se è vero che trattasi, in qualche modo di compensi che dipendono dal verificarsi (solo eventuale) di talune condizioni (v. sopra), è anche vero che dalle buste paga – le cui risultanze non sono state mai specificamente contestate dall'azienda – emerge in modo evidente che (anche) i suddetti emolumenti - tenuto conto, in sintonia con l'insegnamento della Corte di Giustizia, di una media rapportata a “un periodo di riferimento giudicato rappresentativo” – risultano corrisposti in modo pressoché stabile e continuativo;
del resto, tanto è stato pure accertato dal primo giudice (“trattasi di indennità intrinsecamente collegate all'esecuzione delle mansioni assegnate al ricorrente, al suo stato e alla qualifica professionale rivestita, stabilmente riconosciute a livello economico e dirette a compensare uno specifico incomodo derivante dal loro espletamento.
E infatti, dall'analisi dei prospetti paga prodotti per il periodo di causa, emerge con chiarezza che tali emolumenti sono percepiti dai ricorrenti con uniformità, netta continuità
e in modo non occasionale, non possedendo dunque carattere di eccezionalità e discontinuità sotto il profilo temporale-quantitativo. Il relativo corrispettivo è presente in misura congrua, consistente e continuativa, con la conseguenza che le indennità richieste siano tutte da includere nella retribuzione dovuta durante il periodo feriale, in quanto legate intrinsecamente allo svolgimento della prestazione lavorativa”), con apposita statuizione che qui, sintomaticamente, non risulta oggetto di alcuna espressa censura.
Per cui detti emolumenti, di fatto, da un lato risultano connessi, come visto sopra, ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame (l'indennità di disponibilità è espressamente riservata al personale di macchina;
l'indennità di fuori nastro è riservata al “settore esercizio – personale turnista viaggiante”,
v. pag. 1 accordo 1.8.1997, ecc.); dall'altro, hanno concorso a determinare la retribuzione
“normale” - o se vogliamo - “ordinariamente” percepita dal lavoratore nell'anno
13 precedente alla fruizione di ciascuna annualità di ferie, sebbene poi non abbiano, al contempo, concorso altresì a rappresentare la base di calcolo della retribuzione in concreto erogata durante i cennati periodi feriali.
Occorre a questo punto considerare l'incidenza che dispiega sulla retribuzione mensile l'esclusione delle indennità invocate dal dipendente e sinora passate in rassegna, che costituisce presupposto imprescindibile affinché possa essere apprezzata la potenziale dissuasione dall'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto alle ferie, che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evitare.
In proposito è opportuno rimarcare che rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trattamento retributivo durante il periodo di ferie. Pertanto, il fatto che il datore di lavoro sia esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circostanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
Il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poiché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la perdita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo periodo. Sul punto deve rammentarsi (cfr. CGUE 15 settembre 2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra, «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le prescrizioni del diritto dell'Unione».
Nella specie, non v'è dubbio che l'omessa inclusione nella retribuzione relativa al periodo feriale di tutte le indennità sopra indicate abbia un'effettiva potenzialità dissuasiva, come può facilmente desumersi dalla più volte rimarcata continuità della loro erogazione in busta-paga e dalla loro stretta correlazione alla natura e tipologia dell'attività prestata dagli appellati. Tali elementi costituiscono indici fortemente sintomatici della natura retributiva delle citate voci, con la conseguenza che ben difficilmente ne potrebbe essere escluso il computo ai fini della determinazione della retribuzione feriale e, soprattutto, potrebbe essere negata la (potenziale) idoneità a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, perché la loro esclusione fa sì che la retribuzione percepita durante il periodo feriale si discosti in maniera sensibile da quella ordinariamente ricevuta.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado il lavoratore ha dedotto che l'incidenza sulla retribuzione feriale degli emolumenti rivendicati incide in misura pari a circa il 25% della retribuzione ordinaria (pag. 6 e 7: «Dall'esame delle buste paga prodotte agli atti emerge con evidenza che la mancata inclusione nella base retributiva utile ai fini del calcolo della retribuzione feriale di tutti gli elementi variabili specificati al punto 2 della narrativa che precede, incide in misura pari a circa il 25 % della retribuzione mensile.
14 Evidente, pertanto, che la loro mancata inclusione nella retribuzione corrisposta durante il periodo di congedo feriale abbia una notevole potenzialità dissuasiva della fruizione dello stesso»).
In ordine a tale circostanza l'azienda ha replicato, in verità solo nel presente grado, osservando che in realtà la differenza sarebbe davvero minima e quindi inidonea a dispiegare efficacia dissuasiva (v. pag. 14 dell'atto di gravame: «secondo un conteggio elaborato dalla società appellante sulla scorta delle buste paga prodotte da controparte dal gennaio 2016 al dicembre 2020, lamenta una perdita di € 710 c.a e dunque di c.a €
11,00 mensili.
Peraltro, tali importi, essendo indicati al lordo, devono essere altresì epurati delle trattenute previdenziali e fiscali, riducendosi così a ben poca cosa»).
Si tratta, tuttavia, di un'obiezione smentita dalla documentazione in atti, giacché gli importi delle indennità oggetto di domanda sono sensibilmente più elevati e, dunque, paiono senza ombra di dubbio capaci di incidere, almeno in via potenziale, sulle scelte del dipendente.
Deve pertanto ritenersi che, con valutazione ex ante, la differenza tra la retribuzione relativa al periodo ordinario e quella relativa al periodo feriale ha efficacia potenzialmente dissuasiva rispetto all'esercizio del diritto alle ferie.
In tale ottica occorre osservare che risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito.
Il rapporto rilevante non è, quindi, quello fra la quota di indennità̀ conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva.
In particolare, la perdita della retribuzione è ancora più evidente quando il lavoratore fruisce di più giorni di ferie consecutivi nello stesso mese, tanto che, se in un mese gode per esempio di 15 giorni di ferie, la retribuzione percepita in quel mese è quasi la metà rispetto agli altri mesi.
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, pacifica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo e in relazione alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte
Appello Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023).
E' invece parzialmente fondato il quarto motivo nella parte in cui la società si duole che il Tribunale, sia nella parte motiva che nel dispositivo della sentenza, non abbia fornito
15 specifiche indicazioni in ordine ai criteri che si dovrebbero porre alla base del calcolo del dovuto.
Al riguardo deve rammentarsi, con riferimento al numero totale di ferie da considerare, che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024) i giorni eccedenti le quattro settimane ricadono “in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, invece, alle parti collettive” (così, Cass. civ., sez. lav., 23 giugno
2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni del lavoratore non possono eccedere i 24 giorni di ferie.
Ebbene, il valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero (24) di ferie
“minime”, va ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio “rappresentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute), per il divisore contrattuale (30) previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 luglio 1976 da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art. 14” (il quale riguarda espressamente anche la retribuzione feriale): tutti infatti si determinano (al pari della retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto inadeguato) “dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”, per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza.
In tal senso la impugnata sentenza va rettificata.
Tanto basta per soddisfare l'esigenza di chiarezza in ordine alle concrete modalità di calcolo delle indennità per cui è causa, tenuto conto che la pronuncia del Tribunale si è concretizzata in una statuizione dichiarativa e di condanna generica.
Da ultimo, va respinto l'ottavo motivo di gravame concernente la prescrizione.
Sul punto la Suprema Corte (Cass. n. 2431/2024) ha recentemente ribadito - proprio in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro – che per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92 del 2012
e poi dal d.lgs. n. 23 del 2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246 del 2022).
Sulla scorta di tutte le precedenti argomentazioni l'appello deve essere accolto solo in parte, con conseguente parziale riforma della sentenza gravata e con accertamento del diritto dell'odierno appellato all'inclusione nella base di calcolo della retribuzione goduta nei periodi di ferie delle indennità di diarie e trasferte, indennità di presenza, indennità di disponibilità, indennità interruzione turno, indennità fuori nastro e indennità di semaforizzazione, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute e nei limiti di 24 giorni di ferie annui, nonché
16 con la condanna della società al pagamento delle differenze retributive maturate a decorrere dal 18.07.2007, oltre accessori.
Considerato l'esito finale della lite che vede comunque soccombente sostanziale la società, può essere confermata la regolamentazione delle spese di lite disposta dal primo giudice.
Anche le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza nettamente prevalente della società appellante e sono liquidate come da dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n. 147 del 2022, tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 27.09.2023 dalla Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 910/2023 resa dal
[...] CP_1
Tribunale di Bari il 27.03.2023, così provvede:
- accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di all'inclusione CP_1 nella base di calcolo della retribuzione goduta nei periodi di ferie delle indennità di diarie e trasferte, indennità di presenza, indennità di disponibilità, indennità interruzione turno, indennità fuori nastro e indennità di semaforizzazione, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute e nei limiti di 24 giorni di ferie annui;
- condanna la società appellante al pagamento in favore della controparte delle conseguenti differenze retributive per i predetti titoli maturate a far data dal 18 luglio 2007, oltre accessori come per legge sino al soddisfo;
- conferma nel resto l'impugnata sentenza;
- condanna la società appellante al pagamento in favore della controparte delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 1.000,00, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Anna Casareale dichiaratasi anticipante.
Così deciso in Bari, il 07.04.2025
Il Presidente dott.ssa Ernesta Tarantino
Il Consigliere estensore dott.ssa Isabella Calia
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