TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 05/03/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 87 / 2025 promossa congiuntamente da:
c.f. con l'avv. Paolo Breschi, presso il cui Studio ha Parte_1 C.F._1
eletto domicilio e
, c.f.: , con l'Avv. Serena Bini, presso il cui Parte_2 C.F._2
Studio ha eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: Separazione consensuale.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 29.01.2025, e , Parte_1 Parte_2 sposati con matrimonio concordatario in data 08.09.2018 a Prato (PO) – atto trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato (PO), nel Registro atti di matrimonio dell'anno
2018, Parte II, Serie A, atto n. 106 -, hanno proposto domanda congiunta di separazione personale.
I coniugi hanno dedotto: (1) che antecedentemente al matrimonio sono nate, in data
11.05.2017, le figlie e (2) che la famiglia ha fissato la propria residenza in Prato, ER1 ER2
1 Via Andrea Costa, 32 in comproprietà indivisa dei coniugi;
(3) che fa parte del nucleo familiare anche nato il [...] dal precedente matrimonio di Persona_3 [...]
con (4) che i coniugi sono entrambi occupati ed Parte_2 Controparte_1 economicamente indipendenti;
(5) che la comunione spirituale e materiale tra i medesimi è venuta progressivamente meno per incompatibilità caratteriali.
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza di comparizione delle parti, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso e quindi rassegnato conclusioni congiunte insistendo nella pronuncia di separazione personale dei coniugi alle condizioni che di seguito si riportano: “1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto. 2) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto dichiarano di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo per il proprio mantenimento. 3) Responsabilità genitoriale: I coniugi concordano l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle due figlie minori ER e con collocazione prevalente delle medesime presso la madre, con la quale continueranno ER2 ad abitare nella casa coniugale posta in Prato, via Andrea Costa 32. In virtù dell'affidamento condiviso, i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale, prendendo di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, istruzione ed educazione delle figlie, tenuto conto anche delle loro attitudini e dei loro interessi. 4) Tempi di permanenza: il padre potrà vedere e ER tenere con sé le figlie minori e con le seguenti modalità: • A fine settimana alterni, dal ER2 sabato mattina fino al lunedì mattina, quando le accompagnerà a scuola, nonché almeno un giorno a settimana, quando il padre lo desidererà e/o lo vorrà e/o lo chiederanno le figlie, compatibilmente con
i turni di lavoro dello stesso, e comunque sempre dall'uscita della scuola al mattino successivo, previo preavviso, anche telefonico, alla madre;
• le festività civili e religiose verranno trascorse dalle figlie con ciascun genitore secondo il criterio della alternanza;
• per le ferie estive ciascun genitore starà con le figlie 15 giorni, anche non consecutivi, precisando che i coniugi avranno cura di comunicarsi
e concordare i rispettivi piani per le ferie entro il 1° giugno di ogni anno. 5) Assegnazione della casa coniugale: l'abitazione coniugale posta in Prato, via Andrea Costa 32, in comproprietà tra i coniugi, resta assegnata in via esclusiva alla IG.ra , con tutti gli arredi e suppellettili che la Parte_2 compongono. I coniugi si danno reciprocamente atto e riconoscono che il mutuo fondiario ipotecario acceso contestualmente all'acquisto dell'abitazione coniugale di Prato, via A. Costa 32 è stato fino ad oggi rimborsato al 50% da entrambi i coniugi. I coniugi si impegnano e si obbligano altresì a continuare a rimborsare detto mutuo fondiario in pari misura (50% ciascuno), ed a tal fine concordano e si obbligano a lasciare aperto il conto corrente cointestato presso banca BCC Area
2 Pratese, sul quale viene addebitata la rata mensile del mutuo e sul quale si obbligano ad effettuare i relativi versamenti. I coniugi inoltre si danno reciprocamente atto di aver contribuito in pari misura
(50% ciascuno) a sostenere la spesa per la ristrutturazione dell'abitazione coniugale, detraibile in misura pari al 50%, e ripartita in 10 quote annuali che, per quanto attiene alle quote future, le parti concordano vengano versate sul conto comune, e destinate al pagamento del mutuo. I coniugi concordano altresì che l'impegno di pagamento della quota parte della rata di mutuo da parte del IG. verrà meno e cesserà definitivamente: - con il raggiungimento dell'indipendenza economica Pt_1 delle figlie minori;
- con l'allontanamento delle figlie (per qualsivoglia ragione) dall'abitazione coniugale;
- con l'avvenuta occupazione della stessa abitazione da terze persone. In caso di cessazione del pagamento della sua quota parte di mutuo da parte del IG. quest'ultimo si impegna e si Pt_1 obbliga fin da ora a trasferire a titolo gratuito la sua quota indivisa del 50% dell'abitazione familiare ER (ad esclusione della pertinenza descritta al successivo punto 6) alle figlie e previo ER2 ottenimento della necessaria autorizzazione da parte del Giudice Tutelare e/o comunque dall'Autorità competente, qualora al momento dell'avverarsi della condizione per il trasferimento immobiliare, le figlie fossero ancora minorenni. 6) Le parti si danno reciprocamente atto, che la pertinenza dell'abitazione coniugale ad uso deposito/autorimessa/magazzino (di circa mq. 52), posta in Prato Via
A. Costa al n. 43 rimarrà, sin dalla sottoscrizione del presente atto, nella piena ed esclusiva disponibilità del IG. non essendo destinata a soddisfare le esigenze abitative delle Parte_1 minori ed essendo stata acquistata con denaro appartenente ai genitori del IG. Stante Pt_1
l'avvenuto acquisto della pertinenza suddetta con denaro appartenente ai genitori del poi, la Pt_1
IG.ra si impegna e si obbliga, entro il termine essenziale di 60 (sessanta) giorni Parte_2 dall'omologazione del presente accordo, a trasferire al IG. la quota di sua proprietà Parte_1
(50% del deposito/autorimessa/magazzino posto in Prato, località Galciana, Via A. Costa n. 43, della superficie di circa mq. 52, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Prato nel foglio di mappa 42, dalla particella 297 sub. 504 (ex sub. 501) – categ C/2, classe 8, consistenza mq. 53. Le parti si danno reciprocamente atto che detta obbligazione di trasferimento rientra nell'ambito delle pattuizioni essenziali e funzionali ai fini della soluzione della crisi, per la quale pertanto le parti invocano fin da ora l'applicazione dei benefici di cui all'art. 19 della legge n. 74 del 06.05.1987, estesi in forza della sentenza della Corte Costituzionale del 29 aprile e 10 maggio 1999 n. 154. Saranno a carico del IG. tutte le spese per il suddetto atto di trasferimento (imposte, tasse, spese tecniche e Parte_1 notarili e tutte le eventuali ulteriori e accessorie necessitate dal trasferimento di proprietà). 7) Il IG. si impegna e si obbliga, entro e non oltre 10 giorni dal deposito del presente ricorso, a Parte_1
3 lasciare l'abitazione familiare nell'esclusiva disponibilità della IG.ra ed a trasferire Parte_2 altrove la propria residenza. 8) Contribuzione degli oneri di mantenimento e delle spese: a) in considerazione delle attuali situazioni reddituali di ciascun coniuge, di quanto concordato al precedente punto 5., di quanto concordato in merito alla corresponsione dell'assegno unico familiare
e dei tempi di permanenza delle figlie presso entrambi i genitori, i medesimi concordano e si obbligano ER al mantenimento diretto delle figlie minori e nel senso che ciascuno provvederà a ER2 soddisfare le esigenze di vita quotidiana delle minori per il periodo durante il quale le terrà con sé, e dunque provvedendo alla spesa alimentare, e ad ogni altra spesa riconducibile al mantenimento ordinario. Il IG. conferma il consenso già prestato in precedenza, a che l'assegno unico Parte_1 familiare – attualmente ammontante a circa € 260,00 mensili per ciascuna figlia - venga percepito interamente dalla IG.ra ; i coniugi si danno reciprocamente atto e concordano che Parte_2 la corresponsione dell'assegno unico a favore esclusivo della IG.ra deve essere considerato Parte_2
ER quale contributo, da parte del IG. al mantenimento delle figlie minori e b) le spese Pt_1 ER2 straordinarie per le figlie, ivi compresa la mensa scolastica, verranno sostenute da ciascun genitore per la quota del 50% ciascuno, con facoltà per colui che le avesse anticipate per intero di chiedere all'altro il rimborso della metà (rimborso che i coniugi si obbligano ad effettuare l'un l'altro, entro e non oltre il termine di 15 giorni, dalla richiesta scritta, corredata dai relativi giustificativi di spesa); per la corretta distinzione fra spese ordinarie e straordinarie i coniugi faranno riferimento al
Protocollo del Tribunale di Prato allegato al presente accordo. 9) Le parti prestano fin da ora il reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per le figlie minori. Saranno a carico del IG. tutte le spese per il suddetto atto di Parte_1 trasferimento (imposte, tasse, spese tecniche e notarili e tutte le eventuali ulteriori e accessorie necessitate dal trasferimento di proprietà). 7) Il IG. si impegna e si obbliga, entro e non Parte_1 oltre 10 giorni dal deposito del presente ricorso, a lasciare l'abitazione familiare nell'esclusiva disponibilità della IG.ra ed a trasferire altrove la propria residenza. 8) Parte_2
Contribuzione degli oneri di mantenimento e delle spese: a) in considerazione delle attuali situazioni reddituali di ciascun coniuge, di quanto concordato al precedente punto 5., di quanto concordato in merito alla corresponsione dell'assegno unico familiare e dei tempi di permanenza delle figlie presso entrambi i genitori, i medesimi concordano e si obbligano al mantenimento diretto delle figlie minori ER e nel senso che ciascuno provvederà a soddisfare le esigenze di vita quotidiana delle ER2 minori per il periodo durante il quale le terrà con sé, e dunque provvedendo alla spesa alimentare, e ad ogni altra spesa riconducibile al mantenimento ordinario. Il IG. conferma il Parte_1
4 consenso già prestato in precedenza, a che l'assegno unico familiare – attualmente ammontante a circa € 260,00 mensili per ciascuna figlia - venga percepito interamente dalla IG.ra
[...]
; i coniugi si danno reciprocamente atto e concordano che la corresponsione dell'assegno Parte_2 unico a favore esclusivo della IG.ra deve essere considerato quale contributo, da parte del Parte_2
ER IG. al mantenimento delle figlie minori e b) le spese straordinarie per le figlie, ivi Pt_1 ER2 compresa la mensa scolastica, verranno sostenute da ciascun genitore per la quota del 50% ciascuno, con facoltà per colui che le avesse anticipate per intero di chiedere all'altro il rimborso della metà
(rimborso che i coniugi si obbligano ad effettuare l'un l'altro, entro e non oltre il termine di 15 giorni, dalla richiesta scritta, corredata dai relativi giustificativi di spesa); per la corretta distinzione fra spese ordinarie e straordinarie i coniugi faranno riferimento al Protocollo del Tribunale di Prato allegato al presente accordo. 9) Le parti prestano fin da ora il reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per le figlie minori. 10) I coniugi danno atto di avere già provveduto a dividere i propri effetti personali. 11) I coniugi si danno reciprocamente atto, altresì, che la Fiat 500 X, intestata e di proprietà della IG.ra , rimane nella disponibilità esclusiva Parte_2 della stessa , mentre la Fiat 500 Abarth, intestata e di proprietà del IG. rimane nella Parte_2 Pt_1 disponibilità esclusiva dello stesso IG. 12) Le spese ed i compensi del procedimento saranno Pt_1 integralmente compensate tra i coniugi”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
Pronuncia di separazione - Sussistono tutti i presupposti legali e fattuali per pronunciare sentenza di separazione tra i coniugi. Dalla data di udienza fissata per la comparizione delle parti innanzi al Giudice relatore ai sensi dell'art. 473bis.51 c.p.c., sostituita dal deposito di note scritte in cui le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare, queste hanno condotto vite autonome. Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.
Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo entrambi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma.
Affidamento, collocamento e mantenimento della prole – I coniugi hanno chiesto che il
Tribunale disponga l'affidamento condiviso delle figlie minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre. Il Tribunale rileva l'insussistenza di ostacoli al
5 recepimento delle condizioni concordate;
queste ultime, in conformità dell'art. 337-ter c.c., appaiono anzi confacenti al superiore interesse delle figlie a conservare un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascuno dei genitori e a ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi, nonché al soddisfacimento dei bisogni morali e materiali delle stesse, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi e del tempo trascorso con ciascun genitore.
Lo stesso deve dirsi in ordine al diritto di visita da parte del genitore non collocatario ed alla previsione dell'assegnazione della casa coniugale alla madre.
Tale accordo può essere pertanto omologato, senza necessità di procedere all'ascolto delle bambine, che appare manifestamente superfluo e contrario al loro interesse.
Ulteriori pattuizioni – il Tribunale prende infine atto delle ulteriori pattuizioni raggiunte dalle parti specificando che sulle stesse non vi sarà alcuna pronuncia giurisdizionale, trattandosi di accordi di natura privata rientranti nella libertà negoziale delle parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione personale tra e , sposati Parte_1 Parte_2
in data 08.09.2018 con rito concordatario nel Comune di Prato, trascritto nei registri di Stato civile del predetto Comune al n. 106 parte II anno 2018; omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che di seguito si riportano:
1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e pertanto dichiarano di non aver nulla da pretendere l'uno dall'altra a titolo di contributo per il proprio mantenimento.
3) Responsabilità genitoriale: I coniugi concordano l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle due figlie minori e con collocazione prevalente ER1 ER2
delle medesime presso la madre, con la quale continueranno ad abitare nella casa coniugale posta in Prato, via Andrea Costa 32. In virtù dell'affidamento condiviso, i genitori continueranno ad esercitare congiuntamente la potestà genitoriale, prendendo di comune accordo tutte le decisioni relative alla crescita, istruzione ed educazione delle figlie, tenuto conto anche delle loro attitudini e dei loro interessi.
6 4) Tempi di permanenza: il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie minori e ER1
con le seguenti modalità: ER2
• A fine settimana alterni, dal sabato mattina fino al lunedì mattina, quando le accompagnerà a scuola, nonché almeno un giorno a settimana, quando il padre lo desidererà e/o lo vorrà e/o lo chiederanno le figlie, compatibilmente con i turni di lavoro dello stesso, e comunque sempre dall'uscita della scuola al mattino successivo, previo preavviso, anche telefonico, alla madre;
• le festività civili e religiose verranno trascorse dalle figlie con ciascun genitore secondo il criterio della alternanza;
• per le ferie estive ciascun genitore starà con le figlie 15 giorni, anche non consecutivi, precisando che i coniugi avranno cura di comunicarsi e concordare i rispettivi piani per le ferie entro il 1° giugno di ogni anno.
5) Assegnazione della casa coniugale: l'abitazione coniugale posta in Prato, via Andrea
Costa 32, in comproprietà tra i coniugi, resta assegnata in via esclusiva alla IG.ra
, con tutti gli arredi e suppellettili che la compongono. Parte_2
6) Contribuzione degli oneri di mantenimento e delle spese: a) in considerazione delle attuali situazioni reddituali di ciascun coniuge, di quanto concordato al precedente punto 5, di quanto concordato in merito alla corresponsione dell'assegno unico familiare e dei tempi di permanenza delle figlie presso entrambi i genitori, i medesimi concordano e si obbligano al mantenimento diretto delle figlie minori ER1
e nel senso che ciascuno provvederà a soddisfare le esigenze di vita ER2
quotidiana delle minori per il periodo durante il quale le terrà con sé, e dunque provvedendo alla spesa alimentare, e ad ogni altra spesa riconducibile al mantenimento ordinario. Il IG. conferma il consenso già prestato in Parte_1
precedenza, a che l'assegno unico familiare – attualmente ammontante a circa €
260,00 mensili per ciascuna figlia - venga percepito interamente dalla IG.ra
[...]
; i coniugi si danno reciprocamente atto e concordano che la corresponsione Parte_2
dell'assegno unico a favore esclusivo della IG.ra deve essere considerato Parte_2 quale contributo, da parte del IG. al mantenimento delle figlie minori e Pt_1 ER1
b) le spese straordinarie per le figlie, ivi compresa la mensa scolastica, ER2
verranno sostenute da ciascun genitore per la quota del 50% ciascuno, con facoltà
7 per colui che le avesse anticipate per intero di chiedere all'altro il rimborso della metà
(rimborso che i coniugi si obbligano ad effettuare l'un l'altro, entro e non oltre il termine di 15 giorni, dalla richiesta scritta, corredata dai relativi giustificativi di spesa); per la corretta distinzione fra spese ordinarie e straordinarie i coniugi faranno riferimento al Protocollo del Tribunale di Prato allegato al presente accordo.
Prende atto delle seguenti pattuizioni:
7) i coniugi si danno reciprocamente atto e riconoscono che il mutuo fondiario ipotecario acceso contestualmente all'acquisto dell'abitazione coniugale di Prato, via
A. Costa 32 è stato fino ad oggi rimborsato al 50% da entrambi i coniugi. I coniugi si impegnano e si obbligano altresì a continuare a rimborsare detto mutuo fondiario in pari misura (50% ciascuno), ed a tal fine concordano e si obbligano a lasciare aperto il conto corrente cointestato presso banca BCC Area Pratese, sul quale viene addebitata la rata mensile del mutuo e sul quale si obbligano ad effettuare i relativi versamenti. I coniugi, inoltre, si danno reciprocamente atto di aver contribuito in pari misura (50% ciascuno) a sostenere la spesa per la ristrutturazione dell'abitazione coniugale, detraibile in misura pari al 50%, e ripartita in 10 quote annuali che, per quanto attiene alle quote future, le parti concordano vengano versate sul conto comune, e destinate al pagamento del mutuo. I coniugi concordano altresì che l'impegno di pagamento della quota parte della rata di mutuo da parte del IG. Pt_1 verrà meno e cesserà definitivamente: - con il raggiungimento dell'indipendenza economica delle figlie minori;
- con l'allontanamento delle figlie (per qualsivoglia ragione) dall'abitazione coniugale;
- con l'avvenuta occupazione della stessa abitazione da terze persone. In caso di cessazione del pagamento della sua quota parte di mutuo da parte del IG. quest'ultimo si impegna e si obbliga fin da ora Pt_1
a trasferire a titolo gratuito la sua quota indivisa del 50% dell'abitazione familiare
(ad esclusione della pertinenza descritta al successivo punto 6) alle figlie e ER1
previo ottenimento della necessaria autorizzazione da parte del Giudice ER2
Tutelare e/o comunque dall'Autorità competente, qualora al momento dell'avverarsi della condizione per il trasferimento immobiliare, le figlie fossero ancora minorenni.
8) Le parti si danno reciprocamente atto, che la pertinenza dell'abitazione coniugale ad uso deposito/autorimessa/magazzino (di circa mq. 52), posta in Prato Via A. 8 Costa al n. 43 rimarrà, sin dalla sottoscrizione del presente atto, nella piena ed esclusiva disponibilità del IG. non essendo destinata a soddisfare le Parte_1
esigenze abitative delle minori ed essendo stata acquistata con denaro appartenente ai genitori del IG. Stante l'avvenuto acquisto della pertinenza suddetta con Pt_1
denaro appartenente ai genitori del poi, la IG.ra si impegna Pt_1 Parte_2
e si obbliga, entro il termine essenziale di 60 (sessanta) giorni dall'omologazione del presente accordo, a trasferire al IG. la quota di sua proprietà (50% del Parte_1
deposito/autorimessa/magazzino posto in Prato, località Galciana, Via A. Costa n.
43, della superficie di circa mq. 52, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Prato nel foglio di mappa 42, dalla particella 297 sub. 504 (ex sub. 501) – categ C/2, classe
8, consistenza mq. 53.
Le parti si danno reciprocamente atto che detta obbligazione di trasferimento rientra nell'ambito delle pattuizioni essenziali e funzionali ai fini della soluzione della crisi, per la quale pertanto le parti invocano fin da ora l'applicazione dei benefici di cui all'art. 19 della legge n. 74 del 06.05.1987, estesi in forza della sentenza della Corte
Costituzionale del 29 aprile e 10 maggio 1999 n. 154. Saranno a carico del IG. Pt_1 tutte le spese per il suddetto atto di trasferimento (imposte, tasse, spese tecniche
[...]
e notarili e tutte le eventuali ulteriori e accessorie necessitate dal trasferimento di proprietà).
9) Il IG. si impegna e si obbliga, entro e non oltre 10 giorni dal deposito Parte_1
del presente ricorso, a lasciare l'abitazione familiare nell'esclusiva disponibilità della
IG.ra ed a trasferire altrove la propria residenza. Parte_2
10) le parti prestano fin da ora il reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per loro stessi e per le figlie minori.
11) i coniugi danno atto di avere già provveduto a dividere i propri effetti personali.
12) i coniugi si danno reciprocamente atto, altresì, che la Fiat 500 X, intestata e di proprietà della IG.ra , rimane nella disponibilità esclusiva della stessa Parte_2
, mentre la Fiat 500 Abarth, intestata e di proprietà del IG. rimane Parte_2 Pt_1
nella disponibilità esclusiva dello stesso IG. Pt_1
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato (PO) e di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Spese integralmente compensate tra le parti. 9 Così deciso in Prato nella camera di consiglio del 5.3.2025
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice est. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
10