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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/06/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 26/2024 P.U.CCI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
V SEZIONE CIVILE – CONCORSUALE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente
dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice
dott. Cristian Soscia Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE
di CONCORDATO PREVENTIVO
Premesso che
Con ricorso depositato in data 5.3.2024 la società in liquidazione in Parte_1
persona del liquidatore e legale rappresentante sig.ra con sede in BE Tavarnelle Parte_2
(FI), località Sambuca, Via San Gallo n. 21, n. REA FI – 278986, C.F./P.IVA , ha proposto P.IVA_1
domanda di accesso a uno strumento di risoluzione della crisi, riservandosi di presentare una proposta di concordato preventivo ai sensi dell'art. 84 CCII, il piano e la documentazione di cui all'art.
pagina 1 di 23 Previa concessione di termine per modifiche e integrazioni della proposta, con decreto del 2.10.2024 il tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo e ha confermato la nomina a commissario giudiziale del dott. fissando i termini per le votazioni. Persona_1
Nelle relazioni di cui agli artt. 105 e 107 CCII il commissario giudiziale ha ricostruito le cause del dissesto della società e la condotta del debitore;
ha poi esaminato la proposta e le garanzie offerte ai creditori, verificando ciascuna posta dell'attivo e del passivo concordatario e rettificando i relativi valori.
Svoltesi le operazioni di voto e acquisita la relazione del commissario ai sensi dell'art. 110 CCII, la società ha chiesto l'omologazione del concordato preventivo.
Con decreto ex art. 48 CCII depositato il 25.3.2025 il tribunale ha fissato l'udienza del 21.5.2025 per la composizione delle parti e del commissario, disponendo l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo dove la procedura è stata aperta, nonché la notificazione, a cura del debitore, al commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti.
Con atto depositato il 18.4.2025 è stata proposta opposizione all'omologazione da parte del creditore
. Controparte_1
La società ha depositato memoria il 19.5.2025.
Il commissario giudiziale ha depositato il proprio motivato parere ai sensi dell'art. 48, comma 2, CCII
esprimendosi in senso favorevole all'omologazione del concordato preventivo.
Rilevato che
La proposta di ai creditori, depositata il 3.7.2024 e integrata l'1.8.2024, è basata su un Parte_1
piano continuità aziendale indiretta in vista della cessione dell'azienda, nonché sull'apporto di finanza terza derivante dalla vendita di un bene immobile sito in BE Tavarnelle di proprietà
delle sig.re e per 1/3 ciascuna, finanza in parte Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
considerata “endogena”, e cioè rientrante nel valore di liquidazione (in quanto rappresenterebbe il retratto di una eventuale azione di responsabilità nei confronti delle socie già amministratrici sig.re
, in parte considerata esterna, in quanto proveniente dalla sig.ra Pt_2 CP_3
In particolare, come già rilevato nel decreto di ammissione, società che operava Parte_1
nell'ambito del commercio di prodotti dolciari, posta in liquidazione con verbale del 27.9.2023 a rogiti del Notaio , ha presentato una proposta di concordato preventivo prevedente: Persona_2
pagina 2 di 23 i. la prosecuzione indiretta dell'attività di impresa ai sensi dell'art. 84, comma 2, CCII da parte di un soggetto diverso dal debitore in forza di contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato anteriormente alla presentazione del ricorso e in funzione dello stesso. Più
precisamente, in data 4.3.2024, con atto a rogiti Notaio dott.ssa , ha Persona_2 Pt_1
concesso in affitto l'azienda alla società soggetto che ha inoltre Controparte_4
formulato un'offerta di acquisto dell'azienda stessa (doc. 10 ricorso);
ii. l'intervento di finanza aggiuntiva, terza rispetto al valore di liquidazione del patrimonio della , che la società propone di distribuire secondo la relative priority rule Parte_1
(RPR) a norma dell'art. 112, comma 2, lett. b), CCII.
Le risorse aggiuntive proverrebbero dalla vendita di una porzione di complesso immobiliare a suo produttivo, sito in BE ER (FI), frazione Sambuca, Via Sangallo n. 21 (individuato al CF
del medesimo Comune al foglio 19, part. 111), di proprietà delle socie sig.re e Parte_2 CP_2
e della di loro madre sig.ra L'immobile in questione è stato oggetto di
[...] Controparte_3
proposta di acquisto da parte della società già accettata dalle proprietarie;
in virtù della CP_5
predetta accettazione, sarò stipulato dalle proprietarie e la società un contratto preliminare di compravendita per scrittura privata autenticata, soggetto alle seguenti condizioni:
➢ omologazione del concordato preventivo della con provvedimento Parte_1
passato in giudicato;
➢ aggiudicazione definitiva della titolarità dell'azienda da parte di Controparte_4
attuale affittuaria.
Contr Con il contratto in questione si impegna a corrispondere a titolo di prezzo della compravendita l'importo complessivo di € 1.300.000,00, che le proprietarie destineranno alla soddisfazione dei creditori di . Parte_1
In particolare, secondo la società, rispetto alle sig.re l'apporto di finanza è ricompreso nel Pt_2
valore di liquidazione, posto che le stesse hanno ricoperto la carica di amministratrici della società,
con conseguenti possibili responsabilità, mentre con riguarda alla sig.ra l'intervento CP_3
finanziario costituirebbe finanza aggiuntiva o terza;
iii. la vendita dell'azienda in esercizio, posto che il piano comprende un'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda da parte di con applicazione della procedura CP_4
competitiva prevista dall'art. 91 CCII. pagina 3 di 23 In virtù delle predette operazioni, il concordato consentirà di effettuare i seguenti pagamenti:
a. il pagamento integrale di tutti i creditori prededucibili e dei privilegiati generali ex art. 2751-
bis n. 1), c.c., con cui è cessato il rapporto di lavoro dipendente, che verranno pagati, in deroga al termine di cui all'art. 109, co. 5, CCII, e, quindi, oltre 30 gg. dall'omologa;
b. il pagamento integrale degli altri creditori privilegiati post art. 2751-bis n. 1), c.c., tutti integralmente capienti sul valore di liquidazione (comprensiva della massa mobiliare e immobiliare), alla stregua dei principi di cui alla absolute priority rule (APR), suddivisi in apposite classi di creditori:
I. Classe 1, composta dai seguenti Creditori ex art. 2751-bis n. 1), c.c. per complessivi €
426.706,00:
− quelli che proseguiranno il rapporto di lavoro dipendente senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 c.c., con la società affittuaria e, successivamente,
cessionaria dell'azienda, (o con il soggetto aggiudicatario diverso e CP_4
concorrente rispetto all'offerente), con riferimento al TFR, seppur inesigibile,
maturato prima dell'accesso al concordato con riserva;
− quelli che NON proseguiranno il rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 2112 c.c., con la società affittuaria e, successivamente, cessionaria dell'azienda,
[o con il soggetto aggiudicatario diverso e concorrente rispetto CP_4
all'offerente], con riferimento al TFR esigibile e maturato prima dell'accesso al concordato con riserva.
L'atto di accollo liberatorio, relativo ai soli dipendenti che hanno proseguito il rapporto di lavoro,
dovrà essere perfezionato entro il termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata per
l'omologazione del concordato preventivo, a norma dell'art. 48, comma 1, CCII, e rimarrà
subordinato alla condizione dell'omologazione del concordato preventivo con provvedimento definitivo e non più soggetto a gravame, liberando, subordinatamente a tale condizione, la società
concordataria da ogni debenza derivante dal credito stesso.
I creditori appartenenti a questa classe saranno pagati integralmente (100%), ex art. 109 comma 5
CCII, ma oltre 30 gg. Dal provvedimento di omologa del concordato preventivo e, pertanto, SONO
VOTANTI.
pagina 4 di 23 II. Classe 2, composta dai Creditori ex art. 2751-bis n. 2) c.c., per € 225.894,00,
comprendente anche la quota parte del 25% del compenso dei professionisti
“funzionali”. Include anche i Creditori ex art. 2751-bis n. 3), c.c., per € 109.211,00;
pertanto tale classe ammonta a complessivi € 335.105,00.
I creditori inseriti in questa classe integrano la fattispecie del pagamento integrale (100%) ma oltre
180 gg., previsto dall'art. 109 co. 5 CCII, e, conseguentemente, SONO VOTANTI;
III. Classe 3, composta dai Creditori ex art. 2751-bis n. 5), n. 5-bis) e n. 5-ter), c.c., per complessivi € 15.454,00.
I creditori inseriti in questa classe integrano la fattispecie del pagamento integrale (100%) ma oltre
180 gg., previsto dall'art. 109 comma 5, CCII, e, conseguentemente, SONO VOTANTI;
IV. Classe 4, composta dai Creditori ex art. 2758, comma 2, c.c., per complessivi € 5.174,00.
I creditori inseriti in questa classe integrano la fattispecie del pagamento integrale (100%) ma oltre
180 gg., previsto dall'art. 109, comma 5, CCII, e, conseguentemente, SONO VOTANTI;
V. Classe 5, composta da Banco BPM. per complessivi € 660.286,00, a fronte del credito ipotecario di primo grado sull'immobile di proprietà della società ricorrente.
Il creditore inserito in questa classe integra la fattispecie del pagamento integrale (100%) entro 180
gg., previsto dall'art. 109, comma 5, CCII, e, conseguentemente, NON È VOTANTE;
c. il pagamento degli altri creditori che saranno soddisfatti con l'eccedenza rispetto al valore di liquidazione, tramite l'apporto di finanza aggiuntiva, suddivisi in ulteriori 7 classi votanti:
I. Classe 6, composta dai creditori bancari per finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), della L. 662/1996 e all'art. 1, co. 1, del D.L. 23/2020 (implementato con il D.L. “Sostegni” 73/2021), privilegiati ex art. 9, co. 5, del D.Lgs. 123/1998 e art.
8-bis, co. 3, L. 33/2015, per l'importo di complessivi € 1.943.880,00 e soddisfatti per l'importo di € 213.827,00, pari alla percentuale dell'11,00% (undici per cento).
I creditori inseriti in questa classe subiscono la falcidia concordataria e, conseguentemente, SONO
VOTANTI;
II. Classe 7, composta dai Creditori indicati e soddisfatti alla stregua dell'iter
procedimentale di cui all'art. 88 CCII (per contributi previdenziali ex artt. 2753 e 2754
Codice civile - INPS e INAIL – per € 74.881,00 ai quali viene assicurato un pagina 5 di 23 soddisfacimento del credito complessivamente vantato in denaro, pari al 10,50% (dieci virgola cinquanta per cento), soddisfatto per € 7.863,00;
I creditori inseriti in questa classe saranno pagati in maniera ridotta, nel rispetto del disposto
dell'art. 88 CCII.
Questi creditori SONO VOTANTI;
III. Classe 8, composta dai Creditori indicati e soddisfatti alla stregua dell'iter di cui all'art.
CP 88 CCII per tributi Irpef, IVA, ed altro ex art. 2752 commi 1 e 3 e 2758 comma 1 c.c.
– , nonché per gli oneri di riscossione di cui all'art. 17 del D.lgs. Controparte_1
112/99 - per € 894.589,00, ai quali viene assicurato un Controparte_7
soddisfacimento in denaro pari al 10,00% (dieci per cento) del credito complessivamente vantato in denaro, soddisfatto per € 89.459,00).
I creditori inseriti in questa classe saranno pagati in maniera ridotta, nel rispetto del disposto
dell'art. 88 CCII. L'odierna classe accoglie il credito tributario in quanto ha un grado di privilegio
inferiore rispetto alla classe precedente.
Questi creditori SONO VOTANTI;
IV. Classe 9, composta dai Creditori per tributi locali ex art. 2752 comma 4, c.c., nonché per gli oneri di riscossione di cui all'art. 17 del D.lgs. 112/99 - CP_1 CP_7
per € 35.040,00, ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari
[...]
al 9,50% (nove virgola cinquanta per cento) del credito complessivamente vantato in denaro, soddisfatto per € 3.329,00.
Questi creditori SONO VOTANTI;
V. Classe 10, composta dai creditori fornitori e diversi chirografari, al netto del credito di rivalsa, ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 6,00% (sei per cento) del credito complessivamente vantato pari ad € 1.301.484,00 e, quindi, per €
78.089,00.
I creditori inseriti in questa classe subiscono la falcidia concordataria e, conseguentemente, SONO
VOTANTI;
VI. Classe 11, composta da creditori chirografari bancari assistiti da garanzia rilasciata da terzi, ai sensi dell'art. 85 co. 2 CCII, ai quali viene assicurato un pagamento in pagina 6 di 23 percentuale pari al 6,00% (sei per cento) a fronte d'un credito complessivo di €
459.157,00 e quindi per € 27.549,00.
I creditori inseriti in questa classe subiscono la falcidia concordataria e, conseguentemente, SONO
VOTANTI;
VII. Classe 12, composta da creditori chirografari bancari NON assistiti da garanzia statale e/o rilasciata da terzi e, quindi, non rientranti nelle classi precedenti, ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari al 6,00% (sei per cento) a fronte d'un credito complessivo di € 1.914.879,00 e, quindi, per € 114.893,00.
I creditori inseriti in questa classe subiscono la falcidia concordataria e, conseguentemente, SONO
VOTANTI.
Il piano proposto prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante l'intervento di attualmente affittuaria dell'azienda di proprietà di , Controparte_4 Parte_1
con le seguenti modalità:
1) perfezionamento dell'accollo con effetto liberatorio di del debito di cui alla Parte_1
Classe 1 nei confronti dei dipendenti attualmente impiegati;
2) Subentro nei contratti di locazione finanziaria con tutte le società di leasing dei beni mobili strumentali che fanno parte del complesso di beni mobili organizzato in azienda.
Le obbligazioni di sarebbero garantite dall'apporto finanziario del socio che CP_4 CP_5
con verbale di assemblea del 13.6.2024 (doc. 18 ricorso) ha deliberato di concedere alla partecipata un apporto di € 1.800.000,00 per il completamento dell'acquisto dell'azienda di Pt_1
Inoltre, le risorse finanziarie, a titolo di finanza aggiuntiva, provengono dalla vendita dell'immobile sito in BE Tavarnelle, di proprietà delle sig.re e Parte_2 Controparte_2 [...]
per 1/3 ciascuna, in relazione al quale sarà stipulato entro il 30.9.2024 (come precisato nelle CP_3
integrazioni dalla società) un contratto preliminare di compravendita con con cui la CP_5
promittente acquirente si impegna ad acquistare il bene per € 1.300.000,00, somma che le socie si sono impegnate a destinare alla soddisfazione dei creditori di (doc. 9 ricorso) nei tempi e Parte_1
nelle modalità previste nel piano di concordato.
Rispetto alle sig.re l'apporto è ricompreso nel valore di liquidazione, tenuto conto che le Pt_2
stesse sono state amministratrici della società, con conseguenti possibili responsabilità; l'apporto della sig.ra è invece considerato come finanza aggiuntiva o terza, residua rispetto al valore di CP_3
pagina 7 di 23 liquidazione, che andrà a soddisfare le obbligazioni concordatarie, ed è quantificata nell'importo di €
450.000,00.
Quanto all'azione di responsabilità, il valore della stessa è stato quantificato in € 850.000,00.
Inoltre, le socie si sono obbligate ad acquistare, contestualmente all'acquisto dell'azienda e con l'autorizzazione degli organi della procedura concorsuale, tutto il magazzino che alla scadenza del
contratto estimatorio non risulterà essere stato acquistato dalla CP_4
Nella versione definitiva della proposta e del piano, l'attivo realizzabile da destinare alla soddisfazione del passivo concordatario, pari a € 8.620.295,74 è stato quantificato in € 2.546.285,00.
Il surplus concordatario è stato indiato dalla società in complessivi € 550.000,00, come da tabella che segue (pag. 9 del parare ex art. 47 CCII del commissario); lo stesso deriverebbe – secondo la prospettazione della ricorrente – dal miglior realizzo dell'azienda, comprensiva dell'immobile – in sede di concordato (€ 100.000,00) e dall'apporto di finanza esterna (€ 450.000,00):
ATTIVO piano concordato liquidazione giudiziale
Azienda e beni strumentali 300.000 270.000
Immobile 700.000 630.000
Immobilizzazioni finanziarie 3.700 3.700
Rimanenze di magazzino 58.000 58.000
Crediti erario Crediti verso clienti 30.000 30.000
disponibilità liquide 115.685 115.685
Affitto di azienda 39.000 39.000
Azione di responsabilità 850.000 850.000
TOTALE 2.096.385 1.996.385
Finanza esterna 450.000
TOTALE COMPLESSIVO 2.546.385 1.996.385
Il surplus concordatario per la parte eccedente il valore di liquidazione è distribuito a partire dalla
Classe 6 in poi.
È stato attivato il procedimento previsto dall'art 88 CCII con riferimento ai crediti tributari e contributivi.
Infine, la società ha integrato la proposta a seguito del rilievo del tribunale in merito allo scenario che si realizzerebbe nel caso di aggiudicazione del complesso aziendale da parte di un soggetto diverso da posto che il preliminare di compravendita dell'immobile di proprietà delle socie è stato CP_4
risolutivamente condizionato all'avverarsi di tale circostanza. pagina 8 di 23 Sul punto la società, ribadendo che le sig.re e si sono impegnate a versare il retratto Pt_2 CP_3
della vendita dell'immobile, ha precisato che le stesse provvederanno, qualora perdesse efficacia il
Contr contratto preliminare di compravendita con a seguito della mancata aggiudicazione dell'azienda a entro 30 giorni dall'avveramento di quest'ultima condizione, a formalizzare vincolo CP_4
di destinazione, ex art. 2645-ter c.c., incaricando, quale attuatore il liquidatore giudiziale, ove sia nominato, o, nell'ipotesi in cui non sia stato ancora nominato, il commissario giudiziale. Il vincolo sarà
trascritto sul bene immobile e l'attuatore avrà l'incarico espresso di vendere il bene immobile e di mettere a disposizione l'intero prezzo, sino ad € 1.300.000,00 a favore della procedura di concordato preventivo della , per la soddisfazione dell'onere concordatario. Parte_1
Il tribunale ha valutato corretta la formazione delle diverse classi di creditori previste dal piano concordatario, ritenendo che le classi soddisfino i criteri previsti dall'art. 85 CCII.
Essendo stato previsto il pagamento non integrale dei crediti tributari e contributivi, è stato esperito procedimento ai sensi dell'art. 88 CCII con trasmissione della proposta, del piano e della relativa documentazione agli uffici competenti.
Tutto ciò premesso si osserva quanto segue.
Il giudizio di omologazione ha per oggetto la domanda, proposta dall'imprenditore fin dal ricorso introduttivo, di regolare il proprio stato di crisi o di insolvenza attraverso lo strumento del concordato preventivo.
Pertanto, analogamente a quanto avviene al momento dell'ammissione a tale procedura, il Tribunale
deve valutare la sussistenza delle condizioni che legittimano l'imprenditore a richiedere che la propria crisi sia regolata attraverso l'istituto del concordato.
Il piano di concordato prevede, come detto, la continuità indiretta, con la conduzione dell'azienda in affitto, ai fini della sua successiva vendita (già avvenuta, v.infra), oltre l'apporto di finanza esterna.
Con riferimento all'aspetto temporale, la società ha proposto un cronoprogramma dei pagamenti come sotto riportato:
− 1° piano di riparto parziale con pagamento di parte delle spese in prededuzione e del creditore ipotecario (Banco BPM) entro il 31.10.2025;
− 2° piano di riparto finale con pagamento delle restanti spese in prededuzione e degli altri creditori privilegiati e di tutti i creditori chirografari presumibilmente entro il 30.6.2026. pagina 9 di 23 Il valore eccedente quello di liquidazione, come determinato dalla società, è distribuito a partire dalla classe 6, mentre le classi da 1 a 5 sono soddisfatte con il valore di liquidazione seguendo la regola della priorità assoluta.
Occorre in primo luogo dar conto delle variazioni dei valori dell'attivo e del passivo e, in generale,
delle vicende intervenute in corso di procedura, come risultanti dalla documentazione in atti e dalle relazioni ai sensi degli artt. 105 e 107 CCII depositate dal commissario.
In particolare, tra gli eventi più rilevanti, occorre segnalare:
➢ che il 20.12.2024, con atto a rogiti del Notaio , le sig.re e Persona_2 Controparte_2
e la loro madre Sig.ra hanno sottoscritto con la società Parte_2 Controparte_3 [...]
CP_ il contratto preliminare di vendita dell'immobile sito in BE Tavarnelle, stabilendo il periodo per sottoscrivere l'atto di compravendita entro 90 giorni dall'atto di avveramento delle condizioni sospensive previste, le quali si dovranno verificare entro il 31.10.2025;
➢ che è stata esperita procedura ex art. 91 CCII per la vendita competitiva dell'azienda, a seguito della quale, con atto a rogiti del Notaio del 26.3.2025, l'azienda, Persona_2
comprensiva degli immobili della società, è stata ceduta alla già Controparte_4
affittuaria, come previsto dal piano concordatario, al prezzo di € 1.000.000,00, di cui €
700.000,00 per gli immobili ed € 300.000,00 per le altre attività, importi già incassati dalla procedura per € 829.798,00 al netto del TFR comunque dovuto;
All'esito delle verifiche del commissario e delle conseguenti rettifiche, tutte illustrate nelle relazioni ex artt. 107 CCII e nel parere ex art. 48 CCII, l'attivo concordatario è stato indicato in € 2.526.277,00 e il complessivo fabbisogno concordatario in € 8.892.296,00.
Di seguito la tabella delle classi e dei pagamenti come stimati dal commissario (pag. 20 parere ex art. 48 CCII):
pagina 10 di 23 DESCRIZIONE STIMA DEL
IMPORTI
COMMISSARIO
% SODDISFAZIONE SODDISFATTI
GIUDIZIALE
SPESE 537.021 100,00% 537.021
PREDEDUCIBILI
CLASSE 1 426.706 100,00% 426.706
CLASSE 2 330.390 100,00% 330.390
CLASSE 3 15.454 100,00% 15.454
CLASSE 4 5.174 100,00% 5.174
CLASSE 5 660.286 100,00% 660.286
TOTALE 1.438.010 1.438.010
PRIVILEGIATI
CLASSI 1 - 5
Fondo rischi 60.197 100,00% 60.197
TOTALE FONDO 60.197 60.197
RISCHI
CLASSE 6 2.363.791 11,00% 260.017
CLASSE 7 80.000 10,50% 8.400
CLASSE 8 900.000 10,00% 90.000
CLASSE 9 35.257 9,50% 3.349
TOTALE
PRIVILEGIATI 3.379.048 361.766
CLASSI 6 - 9
CLASSE 10 1.334.835 3,72% 49.618
CLASSE 11 459.156 3,72% 17.067
CLASSE 12 1.684.029 3,72% 62.598
TOTALE 3.478.020 129.283
Parte_4 TOTALE 8.892.296 2.526.277
In sintesi, secondo le stime del commissario giudiziale, al netto del pagamento dei crediti privilegiati,
sia capienti che degradati, tenuto conto che il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito a partire dalla CLASSE 6, la somma residuale di € 129.283,00 è in grado di soddisfare i crediti chirografari nella misura del 3,72% anziché del 6,00% come prevista nella proposta concordataria.
Con riferimento alla tempistica dei pagamenti, il commissario ha rilevato che, per quanto riguarda il pagamento delle spese in prededuzione, dei creditori privilegiati e chirografari, la stessa potrà essere ragionevolmente rispettata, tenuto conto che la cessione dell'azienda è stata effettuata in data
26/03/2025 e la cessione dell'immobile personale dal quale ritrarre le somme per creare la finanza esterna potrà avvenire entro 90 giorni dall'omologa.
Alla luce delle predette considerazioni, secondo il commissario la possibile l'esecuzione del concordato potrà avvenire nel termine di circa un anno dall' omologazione.
Le condizioni per l'omologazione
pagina 11 di 23 Occorre verificare la sussistenza dei presupposti per l'omologazione del concordato preventivo ai sensi degli artt. 109 e 112 CCII.
1) La regolarità della procedura – art. 112, comma 1, lett. a), CCII
La procedura concordataria si è svolta in maniera regolare, sotto il profilo formale e sostanziale.
Quanto al profilo formale, sono state seguite le scansioni procedimentali codicistiche ed eseguite le comunicazioni di legge;
il commissario ha depositato nei termini le relazioni e i pareri;
stesso è a dirsi con riferimento alla regolarità delle operazioni di voto.
L'udienza per la verifica delle condizioni di omologazione del concordato, stabilita con decreto emesso ai sensi dell'art. 48 CCII, si è svolta in data 21.5.2025.
Il decreto ex art. 48 CCII è stato notificato ai creditori dissenzienti e al commissario, e l CP_1
ha proposto opposizione all'omologazione (sulla quale, v. infra).
[...]
2) L'esito della votazione – art. 112, comma 1, lett. b), CCII
Il Tribunale ha stabilito per l'espressione di voto da parte dei creditori la data iniziale del 10.2.2025 e la data finale del 10.3.2025.
Sono state ammesse al voto 11 classi su 12, con l'esclusione della CLASSE 5, composta dal creditore ipotecario di primo grado, in quanto per la stessa è prevista la soddisfazione entro 180 giorni dall'omologazione ai sensi dell'art. 109, comma 5, CCII.
All'esito delle operazioni di voto, sono risultate:
• favorevoli sette classi su undici, precisamente le classi n. 1, 2, 4, 6, 9, 11 e 12;
• dissenzienti quattro classi su undici, precisamente le classi n. 3, 7, 8 e 10.
Il commissario dunque dato atto che i voti favorevoli risultano essere la maggioranza dei crediti ammessi, il tutto secondo la seguente tabella:
pagina 12 di 23 Classi Esito Votazione
CLASSE 1 Maggioranza raggiunta
Privilegiati generali - Dipendenti
CLASSE 2 Maggioranza raggiunta
Privilegiati generali – Professionisti e rappresentanti
CLASSE 3 Maggioranza non raggiunta
Privilegiati generali – Cooperative e interinali
CLASSE 4 Maggioranza raggiunta
Privilegiati generali – IVA di rivalsa
CLASSE 6 Maggioranza raggiunta
Privilegiati Generali – banche assistite da garanzie pubbliche
CLASSE 7 Maggioranza non raggiunta
Privilegiati generali – Contributi previdenziali
CLASSE 8 Maggioranza non raggiunta
Privilegiati Generali – tributi
CLASSE 9 Maggioranza raggiunta
Privilegiati generali – tributi locali
CLASSE 10 Maggioranza non raggiunta
Chirografari – fornitori e diversi chirografari
CLASSE 11 Maggioranza raggiunta
Chirografari – Banche assistite da garanzie di terzi
CLASSE 12 Maggioranza raggiunta
Chirografari – Banche non assistite da garanzie
3) L'ammissibilità della proposta – art. 112, comma 1, lett. c), CCII
Devono ritenersi ricorrenti i requisiti di ammissibilità della proposta, già valutati in sede di apertura,
risultando rispettate le relative disposizioni di legge che li prevedono.
a) Va sin d'ora esaminato il profilo della natura del concordato, tenuto conto dell'opposizione all'omologazione da parte dell . Controparte_1
Infatti, la prima delle doglianze espresse dal creditore opponente riguarda proprio tale aspetto.
Cont Secondo l la qualificazione del concordato sarebbe erronea e, per tale via, sarebbe stato violato l'art. 84 CCII: il concordato in questione, infatti, non sarebbe in continuità, ma avrebbe una natura meramente liquidatoria.
Secondo l'opponente:
• la continuità aziendale sarebbe solo figurativa e non basata su solidi fondamentali economici, ma sulla mera volontà di limitare, per quanto possibile, la dispersione dei valori dell'attivo;
pagina 13 di 23 • con l'operazione in questione si concluderebbe un percorso liquidatorio di un intero gruppo societario (formato da e dalle società dalla stessa acquisite), iniziato ben prima Parte_1
della stipula del contratto di affitto d'azienda;
• in caso di omologazione del concordato fittiziamente qualificato come in continuità, cedente e cessionaria potrebbero ottenere – evitando la disciplina della coobbligazione di cui all'art. 14,
Cont d.lgs. 472/1997 un'esdebitazione pari a circa € 800.000,00 essendo il credito dell pari a €
900.000,00 e pagato solo per € 90.000,00 (10%);
• vi sarebbe quindi un abuso della disciplina di favore del concordato in continuità, in quanto la soddisfazione dei creditori si realizzerebbe semplicemente con l'incasso del corrispettivo della cessione d'azienda e della finanza esterna, con conseguente emersione della vera natura liquidatoria del concordato;
• trovandoci di fronte a una procedura di concordato liquidatorio dissimulato, non sarebbero rispettati i requisiti di cui all'art. 84 CCII, e cioè l'apporto di risorse esterne che incrementino l'attivo di almeno il 10% e la garanzia del pagamento del 20% dei crediti chirografari.
Le doglianze non colgono nel segno.
Come è noto, nel concordato in continuità aziendale è prevista la prosecuzione o la ripresa dell'attività
aziendale, che può essere diretta o indiretta. Ai sensi dell'art. 84, comma 2, CCII, la continuità è diretta
(o soggettiva) quando avviene in capo al debitore, mentre è indiretta (od oggettiva) quando avviene in capo ad un soggetto diverso, che gestisce l'azienda o riprende l'attività in forza di cessione, usufrutto,
conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, affitto, stipulato anche anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo.
Ulteriore principio ricavabile dalla lettura delle norme è quello secondo cui l'applicazione della disciplina del concordato in continuità prescinde dalla dimensione quantitativa delle risorse da destinare ai creditori, che possono essere soddisfatti, ai sensi dell'art. 84, comma 3, CCII, in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale;
dunque, seppur le risorse della continuità siano inferiori a quelle conseguite dalla liquidazione, ciononostante dovrà applicarsi il regime del concordato in continuità.
Ovviamente, è compito del Tribunale indagare se, in concreto, la proposta e il piano concordatario rientrino nel modello legale della continuità, o se, come afferma l'opponente con riferimento alla fattispecie in oggetto, la continuità sia solo figurativa o simulata, e in realtà celi una mera liquidazione pagina 14 di 23 del patrimonio nelle forme concordatarie, al fine di eludere la più stringente disciplina di cui all'art. 84, comma 4, CCII in punto di risorse esterne e percentuali di soddisfacimento.
Orbene, ritiene il Tribunale che il concordato oggi in discussione possa definirsi “in continuità”,
rispettandone tutti i canoni normativi.
Come afferma attenta dottrina, infatti, non si dubita certo che il trasferimento dell'azienda sia un atto di liquidazione del patrimonio del debitore;
tuttavia il legislatore, disciplinando lo strumento concordatario, ha voluto ribaltare la prospettiva, stabilendo che del trasferimento d'azienda non si debba guardare il profilo soggettivo, ma quello oggettivo della prosecuzione dell'impresa. Ciò che rileva è la continuità in senso oggettivo, ossia la circostanza che l'attività di impresa continui anche dopo la conclusione della procedura, a prescindere dall'identità dell'imprenditore. Che il legislatore abbia posto attenzione, nel concordato, alla continuità indiretta e non al mero trasferimento del complesso aziendale (come invece accade nel concordato semplificato, strumento tipicamente liquidatorio) si evince anche dalle disposizioni di cui all'art. 87, comma 1, lett. f), CCII, che richiedono l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura non solo nell'ipotesi di continuità diretta, ma anche quando l'attività d'impresa prosegue in capo al cessionario dell'azienda.
La continuità, pur godendo di un particolare favor – evincibile da varie disposizioni nel corpo del codice – deve tuttavia essere considerata pur sempre un valore-mezzo e non un valore-fine, poiché il fine del concordato non è il risanamento aziendale (che è comunque un risultato indiretto e auspicabile, tenuto conto dei benefici indiretti come la tutela dell'occupazione e il mantenimento dei rapporti commerciali), bensì la massimizzazione dell'interesse dei creditori (espressamente menzionato dall'art. 84, comma 2, CCII), con le previsioni secondo cui:
➢ il soddisfacimento dei creditori deve essere realizzato in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale (art. 84, comma 1, CCII);
➢ il trattamento dei creditori deve essere non deteriore rispetto a quello che riceverebbero nella liquidazione giudiziale (art. 87, comma 3, CCII);
➢ ciascun creditore deve ricevere un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile (art. 84, comma 3, CCII).
Nel caso di specie, a prescindere dal precedente stato di liquidazione della società e/o del gruppo, si è
attuata in pieno la continuità nella sua forma indiretta, in quanto l'attività è stata ripresa attraverso la pagina 15 di 23 stipula di un contratto di affitto di azienda tra la ricorrente (affittante) e la società Parte_1
(affittuaria) in funzione della presentazione del ricorso;
l'azienda è stata dunque Controparte_4
condotta dalla fino alla sua cessione a seguito di procedura ex art. 91 CCII, come CP_4
previsto dalla proposta.
È stato dunque pienamente e concretamente attuato uno dei modelli di continuità previsti dall'art. 84
CCII.; il motivo di opposizione va dunque rigettato.
b) Con riferimento al pagamento non integrale dei creditori privilegiali e al disposto dell'art. 84,
comma 5, CCII, è stata allegata la relazione di attestazione del professionista indipendente dott.
secondo la quale i predetti creditori sono soddisfatti in misura non inferiore a Persona_3
quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione,
al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte di spese generali.
Il professionista ha inoltre rilasciato attestazione ai sensi dell'art. 88, comma 2, CCII, rilevando che in relazione ai crediti erariali e previdenziali inseriti nelle Classi 7, 8 e 9, la proposta prevede un trattamento non deteriore (ma anzi, più conveniente) rispetto alla liquidazione giudiziale.
Risulta altresì rispettato il disposto di cui all'art. 84 commi 6 e 7, CCII.
Secondo la disposizione citata, nel concordato in continuità aziendale:
1) il valore di liquidazione, oggi meglio definito dall'art. 97, comma 1, lett. c), CCII, come modificato dal d.lgs. 136/2024, come quel valore «corrispondente al valore realizzabile, in sede di
liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior
valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle
ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese» deve essere distribuito secondo la regola della priorità assoluta (APR - absolute priority rule), e cioè nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, con la conseguenza che è impedito il soddisfacimento del creditore di grado successivo ove non sia stato integralmente soddisfatto quello di grado precedente;
2) il valore eccedente quello di liquidazione segue invece la regola della priorità relativa (RPR -
relative priority rule), secondo cui è sufficiente, per una corretta distribuzione di tale valore, che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. È pagina 16 di 23 consentita dunque una distribuzione per i creditori successivi anche in caso di soddisfazione non integrale della classe superiore, nel rispetto di quanto i primi riceverebbero dalla liquidazione giudiziale dei beni, con la unica eccezione dei creditori assistiti da privilegio generale ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 1), c.c., per i quali il principio della priorità assoluta va in ogni caso rispettato.
Ritiene il Tribunale che il valore eccedente quello di liquidazione sia stato correttamente individuato in € 550.000,00.
Tale valore, in particolare, deriva:
1) dal maggior retratto ottenibile – e ottenuto, a seguito di procedura ex art. 91 CCII – dalla vendita dell'azienda in esercizio, pari € 100.000,00, tenuto conto che l'offerta di CP_4
era condizionata all'omologazione del concordato e che l'azienda, secondo le valutazioni in atti, sarebbe stata venduta nell'ambito della liquidazione giudiziale a un prezzo di €
900.000,00, anziché di € 1.000.000,00 come da offerta di CP_4
2) dall'immissione di finanza terza per € 450.000,00, proveniente dalla sig.ra a Controparte_3
seguito della vendita dell'immobile di proprietà della stessa e delle figlie sig.re sito in Pt_2
BE Tavarnelle.
Chiarito quanto sopra, il surplus concordatario risulta correttamente distribuito secondo la RPR, a partire dalla CLASSE 6 in poi, secondo la regola di cui all'art. 84, comma 6, CCII: i crediti inseriti in una classe ricevono un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più
favorevole rispetto a quello delle classi inferiori.
c) La proposta affronta altresì il profilo di cui all'art. 87, lett. h), CCII, con riferimento in particolare all'azione di responsabilità nei confronti delle ex amministraci e (quest'ultima CP_9 Parte_2
oggi liquidatrice) e del revisore unico.
Tale questione è sviscerata sia nell'attestazione del professionista indipendente che nelle relazioni del commissario.
In particolare, l'attestatore, nell'esaminare i dati di bilancio, ha rilevato come la partecipazione nella società GH OL s.r.l. (attraverso la quale acquistò da un fallimento il ramo Parte_1
d'azienda denominato “La sirena cioccolato”) avrebbe dovuto essere oggetto di svalutazione a far data dalla redazione del bilancio 2019, sussistendo il presupposto della “perdita durevole di valore”,
in quanto a quella data emergeva lo stato di crisi della società partecipata. pagina 17 di 23 Altro punto critico rilevato dall'attestatore è quello della valutazione del credito per finanziamento a
GH OL, che la ricorrente ha svalutato integralmente solo al 31.12.2022, mentre nei precedenti bilanci (2019-2021) era stato valutato al valore nominale. In particolare, negli anni 2016-
2023 ha erogato a GH OL, al netto dei rimborsi, oltre 3 milioni di euro a Parte_1
copertura di perdite, somme che la ricorrente non potrà recuperare in quanto è stata Persona_4
posta in liquidazione e il liquidatore (sig.ra ha deliberato di voler condurre la società Parte_2
all'accesso di una procedura concorsuale.
Il commissario giudiziale ha focalizzato la propria attenzione sui medesimi aspetti, ritenendo che l'operazione di acquisizione de “La sirena cioccolato” attraverso la società GH OL sia stata imprudente e azzardata, avendo determinato una perdita di oltre 3 milioni di euro.
La società ha comunque quantificato il retratto dell'azione di responsabilità in € 850.000,00, e ha inserito tale importo nel valore di liquidazione;
l'importo in questione, come detto, è stato messo a disposizione delle sig.re che, nel corso della procedura concordataria e all'esito Pt_2
dell'aggiudicazione dell'azienda a hanno stipulato insieme alla madre, come previsto CP_4
dalla proposta, il contratto preliminare di vendita dell'immobile di loro proprietà con CP_5
4) La corretta formazione delle classi e la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna
classe
Sul punto va rilevato che le classi risultano state formate in modo corretto e, all'interno di ciascuna classe vi è assoluta parità di trattamento dei creditori.
La suddivisione dei creditori in classi rispetta i criteri di cui all'art. 85 CCII e il trattamento stabilito per ciascuna classe non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione, come prescritto dal comma 4
della medesima disposizione, fermo quanto previsto dall'art. 84, commi 5, 6 e 7, CCII, con riferimento alle regole di distribuzione del valore di liquidazione e del valore eccedente quello di liquidazione.
5) Il rispetto del combinato disposto dei commi 1, lett. f) e 2, art. 112 CCII
Deve osservarsi che non tutte le classi hanno votato favorevolmente, bensì 7 su 11 votanti, e che dunque non si rientra nell'ipotesi contemplata dalla lett. f) dell'art. 112 CCII.
Viene in rilievo, dunque il disposto dell'art. 112, comma 2, CCII, che nel caso di specie risulta rispettato. In particolare:
a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
pagina 18 di 23 b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7, CCII;
c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
d) come risulta dalla relazione del commissario ex art. 110 CCII, la proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi, di cui almeno una è formata da creditori titolari di diritti di prelazione (classi 1, 2, 4, 6 e 9).
6) Le ragionevoli prospettive di superamento dell'insolvenza e la fattibilità del piano - art. 112,
comma 1, lett. f) e g), CCII.
Dalla documentazione in atti e dallo sviluppo delle vicende concordatarie è ragionevole ritenere che sussista il presupposto in esame.
Nell'attestazione il professionista ha evidenziato che le cause dell'insolvenza di sono Parte_1
da rinvenirsi principalmente nell'operazione GH OL, oltre che nella diminuzione del fatturato dal 2020 in poi a causa del Covid-19, e che tali cause potranno essere superate da
[...]
con una nuova gestione. CP_4
In particolare, l'attestatore ha dato atto che «A tal fine ha redatto un piano industriale Controparte_4
2024-2027, allegato al piano, i cui punti salienti sono i seguenti:
- investimenti necessari nel 2024 per un importo compreso tra euro 500/800.000 per riavviare l'azienda una
volta acquisita al prezzo di euro 1.000.000;
- inserimento di nuove figure nel personale da aggiungersi alle otto unità attualmente in essere, che porteranno
il costo annuo a circa euro 550.000;
- conseguimento di perdite di esercizio nel biennio 2024/2025 per circa euro 660.000, mentre nell'anno 2026
raggiungimento di un sostanziale pareggio;
- anno 2027 conseguimento di un utile di circa euro 165.000;
- esborso di cassa complessivo per il periodo 2024/2027 di circa euro 500.000.
La garanzia che possa acquisire l'azienda e conseguire il piano, risiede principalmente nelle Controparte_4
capacità finanziarie del gruppo di appartenenza tramite il socio (socio al 40% di , CP_5 Controparte_4
il cui socio di riferimento è a sua volta l'imprenditore fiorentino tramite la società CP_10 CP_11
società i cui dati patrimoniali sono già stati precedentemente esposti. pagina 19 di 23 I soci di hanno deliberato di apportare finanza alla società per euro 1.800.000 al CP_5 Controparte_4
fine di acquistare l'azienda (prezzo euro 1.000.000) ed effettuare investimenti per il suo rilancio (euro 800.000).
Ad oggi risultano versati € 420.000.a da parte di . CP_4 CP_5
Il professionista ha inoltre attestato ai sensi dell'art. 87, comma 5, CCII la veridicità dei dati aziendali fattibilità del piano in presenza di omologa del concordato e di avveramento delle altre condizioni per
Contr l'acquisto da parte di dell'immobile personale delle sig.re Parte_5
Orbene, in punto di valutazione di fattibilità, va rilevato che le previsioni concordatarie sono state già
parzialmente adempiute, posto che nelle more della procedura è stata venduta l'azienda e riscosso il prezzo, ed è stato stipulato il contratto preliminare di vendita dell'immobile personale delle socie.
All'esito dell'omologa, dovrà stipularsi il contratto definitivo, con conseguente messa a disposizione dell'ulteriore somma di € 1.300.000,00, come previsto dalla proposta.
All'esito dell'incasso di tale importo, circostanza ragionevolmente plausibile, essendo stato stipulato il preliminare, il concordato potrà dirsi, di fatto, già eseguito nelle sue previsioni.
In definitiva, deve ritenersi che il piano – che, come detto, è stato già parzialmente attuato – sia idoneo a realizzare la causa concreta della procedura, consentendo all'imprenditore il superamento della situazione di crisi/insolvenza ed assicurando ai creditori un soddisfacimento, sia pure parziale.
Le opposizioni dei creditori e il giudizio definitivo sull'omologazione
Come già sopra rilevato, ha proposto opposizione all'omologazione, il cui Controparte_1
primo motivo è stato già esaminato – e superato – nell'ambito dell'esame dei presupposti di ammissibilità della procedura.
Resta da esaminare il secondo motivo di opposizione, concernente il profilo della non sufficiente soddisfazione del creditore, pari solamente al 10% del proprio credito.
Cont Secondo l' a fronte delle condotte delle amministratrici con riferimento all'acquisto dell'azienda
“La sirena cioccolato”, alla mancata svalutazione della partecipazione a GH OL s.r.l. e del credito da finanziamento verso tale società, non sarebbe stata correttamente valorizzata l'azione di responsabilità, che potrebbe portare un soddisfacimento maggiore al creditore in ipotesi di liquidazione giudiziale, tenuto conto del patrimonio immobiliare delle sig.re (che sarebbero Pt_2
proprietarie di quote di immobili ulteriori rispetto a quello messo a disposizione).
Anche tale doglianza non può essere accolta.
pagina 20 di 23 Invero, l'opponente nel ricorso ripercorre le analisi del commissario in ordine alle condotte potenzialmente pregiudizievoli delle socie, ma non quantifica esattamente né valorizza l'eventuale retratto di un'azione di responsabilità, in modo da consentire al Tribunale di effettuare un paragone con la quantificazione effettuata dalla ricorrente (€ 850.000,00, che le ex amministratrici metteranno a disposizione dei creditori).
D'altro canto, l'accertamento e la quantificazione della responsabilità si pone un piano diverso, seppur collegato, rispetto alla capienza patrimoniale delle debitrici, occorrendo pur sempre accertare in capo alle stesse l'an e il quantum di responsabilità, che potrebbe essere anche di entità inferiore rispetto al complessivo patrimonio delle stesse;
in altre parole, il patrimonio dell'amministratore non è un parametro per l'accertamento della responsabilità, ma è un elemento per la valutazione della convenienza economica dell'azione.
Detto questo, deve rilevarsi che l'art. 112, comma 3 CCII prevede che, in caso di opposizione di un creditore dissenziente che eccepisca il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto al valore di liquidazione come definito dall'art. 87, comma 1, lett. c), CCII.
Nel caso di specie sussiste tale evenienza.
Sul punto occorre richiamare le puntuali analisi del commissario esposte nella relazione ex art. 105
CCII (pagg. 79 e ss.) e nel parere ex art. 48 CCII (pagg. 12 e ss.).
In primo luogo, il commissario fornisce gli elementi per una ragionevole quantificazione di un'azione di responsabilità, valorizzando correttamente il disposto dell'art. 2486 c.c.
Dagli atti in questione emerge:
• che il patrimonio netto rettificato (cioè correttamente svalutando i valori della partecipazione e dei crediti verso GH TA) al 31.12.2019 era pari a € 136.248,00,
mentre al 31.12.2023 ammontava a - € 2.039.758,00;
• che dunque la differenza tra netti patrimoniali ammonta a circa 2,1 milioni di euro, peraltro al lordo delle spese di gestione;
• che tuttavia le socie hanno finanziato la società per € 905.858,00;
• che, sulla base di un eventuale danno di circa 1,1 milioni di euro, la somma di € 850.000,00 messa a disposizione dalle ex amministratrici rappresenta, come riferito dal commissario,
un risultato difficilmente ottenibile attraverso un giudizio di responsabilità, tenuto conto pagina 21 di 23 delle inevitabili spese legali e dei tempi del procedimento, oltre che degli eventuali costi di un'esecuzione individuale, i cui esiti non sono nemmeno certi (dovendosi aggredire quote di proprietà di vari beni).
In secondo luogo, il commissario ha evidenziato che in caso di liquidazione giudiziale le classi da 6 a 9
Cont (compresa dunque la CLASSE 8, ove è inserita l' avrebbero a disposizione la somma di €
41.049,00, mentre il concordato consente di soddisfare tali classi per € 491.089,00.
In altre parole, il creditore opponente riceverebbe soddisfazione per molto meno che del 10%
promesso.
L'opposizione dunque non può essere accolta nemmeno sotto questo profilo.
Tanto premesso, ravvisandone i presupposti di legge, il concordato deve essere omologato.
Disposizioni esecutive
Trattandosi di concordato in continuità aziendale, non si ritiene necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale e un comitato di creditori, in quanto il principale asset è stato già realizzato con la cessione dell'azienda effettuata ai sensi dell'art. 91 CCII, mentre la finanza esterna sarà fornita dalle sig.re e all'esito della vendita dell'immobile di loro proprietà. Pt_2 CP_3
P.Q.M.
Visti gli artt. 48 e 112 CCII,
OMOLOGA
il concordato preventivo proposto dalla società in liquidazione in Parte_1
persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., con sede in BE Tavarnelle (FI), località
Sambuca, Via San Gallo n. 21, n. REA FI – 278986, C.F./P.IVA ; P.IVA_1
CONFERMA
la nomina a commissario giudiziale del dott. con l'incarico di sorvegliare Persona_1
l'adempimento del concordato e con applicazione delle disposizioni richiamate dall'art. 118 CCII
in tema di esecuzione del concordato.
Quanto alle modalità di esecuzione dovranno osservarsi le seguenti disposizioni:
a) le somme riscosse in esecuzione della proposta saranno immediatamente versate su di un conto corrente bancario acceso presso la presso la quale è stata versata anche la CP_12
cauzione; sul medesimo conto verranno eseguiti i pagamenti in esecuzione dei riparti;
pagina 22 di 23 b) una copia dell'estratto conto dovrà essere trasmessa semestralmente al commissario giudiziale;
c) i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successivo immediato invio di distinta dei bonifici eseguiti o degli assegni circolari inviati sia al commissario giudiziale che al giudice delegato;
d) le somme spettanti ai creditori che non si presentano o che risulteranno irreperibili saranno depositate, a cura del commissario, su un conto o libretto postale;
le somme ove non reclamate dagli aventi diritto nel termine di 5 anni dal deposito saranno versate a favore del Fondo unico di giustizia (Fug) con i relativi interessi;
e) il commissario giudiziale dovrà riferire al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori e ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105, comma 1, CCII, redigerà un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CCII e lo trasmetterà ai creditori;
f) conclusa l'esecuzione del concordato il commissario giudiziale depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 130, comma
9, CCII;
g) nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, dovrà senza indugio riferirne al tribunale che, sentito il debitore, potrà
attribuire al commissario i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti;
h) per quanto non espressamente previsto nella presente sentenza, provvederà il giudice delegato.
Manda alla Cancelleria per pubblicazione, la notificazione e l'iscrizione al registro delle imprese a norma dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Cristian Soscia Maria Novella Legnaioli
pagina 23 di 23 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
39 commi primo e secondo, CCII.
Nel termine concesso dal tribunale, come prorogato (a seguito della rinuncia all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale da parte del creditore , la società ha depositato la Parte_3
proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FIRENZE
V SEZIONE CIVILE – CONCORSUALE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Maria Novella Legnaioli Presidente
dott.ssa Rosa Selvarolo Giudice
dott. Cristian Soscia Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI OMOLOGAZIONE
di CONCORDATO PREVENTIVO
Premesso che
Con ricorso depositato in data 5.3.2024 la società in liquidazione in Parte_1
persona del liquidatore e legale rappresentante sig.ra con sede in BE Tavarnelle Parte_2
(FI), località Sambuca, Via San Gallo n. 21, n. REA FI – 278986, C.F./P.IVA , ha proposto P.IVA_1
domanda di accesso a uno strumento di risoluzione della crisi, riservandosi di presentare una proposta di concordato preventivo ai sensi dell'art. 84 CCII, il piano e la documentazione di cui all'art.
pagina 1 di 23 Previa concessione di termine per modifiche e integrazioni della proposta, con decreto del 2.10.2024 il tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo e ha confermato la nomina a commissario giudiziale del dott. fissando i termini per le votazioni. Persona_1
Nelle relazioni di cui agli artt. 105 e 107 CCII il commissario giudiziale ha ricostruito le cause del dissesto della società e la condotta del debitore;
ha poi esaminato la proposta e le garanzie offerte ai creditori, verificando ciascuna posta dell'attivo e del passivo concordatario e rettificando i relativi valori.
Svoltesi le operazioni di voto e acquisita la relazione del commissario ai sensi dell'art. 110 CCII, la società ha chiesto l'omologazione del concordato preventivo.
Con decreto ex art. 48 CCII depositato il 25.3.2025 il tribunale ha fissato l'udienza del 21.5.2025 per la composizione delle parti e del commissario, disponendo l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo dove la procedura è stata aperta, nonché la notificazione, a cura del debitore, al commissario giudiziale e ai creditori dissenzienti.
Con atto depositato il 18.4.2025 è stata proposta opposizione all'omologazione da parte del creditore
. Controparte_1
La società ha depositato memoria il 19.5.2025.
Il commissario giudiziale ha depositato il proprio motivato parere ai sensi dell'art. 48, comma 2, CCII
esprimendosi in senso favorevole all'omologazione del concordato preventivo.
Rilevato che
La proposta di ai creditori, depositata il 3.7.2024 e integrata l'1.8.2024, è basata su un Parte_1
piano continuità aziendale indiretta in vista della cessione dell'azienda, nonché sull'apporto di finanza terza derivante dalla vendita di un bene immobile sito in BE Tavarnelle di proprietà
delle sig.re e per 1/3 ciascuna, finanza in parte Parte_2 Controparte_2 Controparte_3
considerata “endogena”, e cioè rientrante nel valore di liquidazione (in quanto rappresenterebbe il retratto di una eventuale azione di responsabilità nei confronti delle socie già amministratrici sig.re
, in parte considerata esterna, in quanto proveniente dalla sig.ra Pt_2 CP_3
In particolare, come già rilevato nel decreto di ammissione, società che operava Parte_1
nell'ambito del commercio di prodotti dolciari, posta in liquidazione con verbale del 27.9.2023 a rogiti del Notaio , ha presentato una proposta di concordato preventivo prevedente: Persona_2
pagina 2 di 23 i. la prosecuzione indiretta dell'attività di impresa ai sensi dell'art. 84, comma 2, CCII da parte di un soggetto diverso dal debitore in forza di contratto di affitto di ramo d'azienda stipulato anteriormente alla presentazione del ricorso e in funzione dello stesso. Più
precisamente, in data 4.3.2024, con atto a rogiti Notaio dott.ssa , ha Persona_2 Pt_1
concesso in affitto l'azienda alla società soggetto che ha inoltre Controparte_4
formulato un'offerta di acquisto dell'azienda stessa (doc. 10 ricorso);
ii. l'intervento di finanza aggiuntiva, terza rispetto al valore di liquidazione del patrimonio della , che la società propone di distribuire secondo la relative priority rule Parte_1
(RPR) a norma dell'art. 112, comma 2, lett. b), CCII.
Le risorse aggiuntive proverrebbero dalla vendita di una porzione di complesso immobiliare a suo produttivo, sito in BE ER (FI), frazione Sambuca, Via Sangallo n. 21 (individuato al CF
del medesimo Comune al foglio 19, part. 111), di proprietà delle socie sig.re e Parte_2 CP_2
e della di loro madre sig.ra L'immobile in questione è stato oggetto di
[...] Controparte_3
proposta di acquisto da parte della società già accettata dalle proprietarie;
in virtù della CP_5
predetta accettazione, sarò stipulato dalle proprietarie e la società un contratto preliminare di compravendita per scrittura privata autenticata, soggetto alle seguenti condizioni:
➢ omologazione del concordato preventivo della con provvedimento Parte_1
passato in giudicato;
➢ aggiudicazione definitiva della titolarità dell'azienda da parte di Controparte_4
attuale affittuaria.
Contr Con il contratto in questione si impegna a corrispondere a titolo di prezzo della compravendita l'importo complessivo di € 1.300.000,00, che le proprietarie destineranno alla soddisfazione dei creditori di . Parte_1
In particolare, secondo la società, rispetto alle sig.re l'apporto di finanza è ricompreso nel Pt_2
valore di liquidazione, posto che le stesse hanno ricoperto la carica di amministratrici della società,
con conseguenti possibili responsabilità, mentre con riguarda alla sig.ra l'intervento CP_3
finanziario costituirebbe finanza aggiuntiva o terza;
iii. la vendita dell'azienda in esercizio, posto che il piano comprende un'offerta irrevocabile di acquisto dell'azienda da parte di con applicazione della procedura CP_4
competitiva prevista dall'art. 91 CCII. pagina 3 di 23 In virtù delle predette operazioni, il concordato consentirà di effettuare i seguenti pagamenti:
a. il pagamento integrale di tutti i creditori prededucibili e dei privilegiati generali ex art. 2751-
bis n. 1), c.c., con cui è cessato il rapporto di lavoro dipendente, che verranno pagati, in deroga al termine di cui all'art. 109, co. 5, CCII, e, quindi, oltre 30 gg. dall'omologa;
b. il pagamento integrale degli altri creditori privilegiati post art. 2751-bis n. 1), c.c., tutti integralmente capienti sul valore di liquidazione (comprensiva della massa mobiliare e immobiliare), alla stregua dei principi di cui alla absolute priority rule (APR), suddivisi in apposite classi di creditori:
I. Classe 1, composta dai seguenti Creditori ex art. 2751-bis n. 1), c.c. per complessivi €
426.706,00:
− quelli che proseguiranno il rapporto di lavoro dipendente senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 c.c., con la società affittuaria e, successivamente,
cessionaria dell'azienda, (o con il soggetto aggiudicatario diverso e CP_4
concorrente rispetto all'offerente), con riferimento al TFR, seppur inesigibile,
maturato prima dell'accesso al concordato con riserva;
− quelli che NON proseguiranno il rapporto di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 2112 c.c., con la società affittuaria e, successivamente, cessionaria dell'azienda,
[o con il soggetto aggiudicatario diverso e concorrente rispetto CP_4
all'offerente], con riferimento al TFR esigibile e maturato prima dell'accesso al concordato con riserva.
L'atto di accollo liberatorio, relativo ai soli dipendenti che hanno proseguito il rapporto di lavoro,
dovrà essere perfezionato entro il termine di 20 giorni prima dell'udienza fissata per
l'omologazione del concordato preventivo, a norma dell'art. 48, comma 1, CCII, e rimarrà
subordinato alla condizione dell'omologazione del concordato preventivo con provvedimento definitivo e non più soggetto a gravame, liberando, subordinatamente a tale condizione, la società
concordataria da ogni debenza derivante dal credito stesso.
I creditori appartenenti a questa classe saranno pagati integralmente (100%), ex art. 109 comma 5
CCII, ma oltre 30 gg. Dal provvedimento di omologa del concordato preventivo e, pertanto, SONO
VOTANTI.
pagina 4 di 23 II. Classe 2, composta dai Creditori ex art. 2751-bis n. 2) c.c., per € 225.894,00,
comprendente anche la quota parte del 25% del compenso dei professionisti
“funzionali”. Include anche i Creditori ex art. 2751-bis n. 3), c.c., per € 109.211,00;
pertanto tale classe ammonta a complessivi € 335.105,00.
I creditori inseriti in questa classe integrano la fattispecie del pagamento integrale (100%) ma oltre
180 gg., previsto dall'art. 109 co. 5 CCII, e, conseguentemente, SONO VOTANTI;
III. Classe 3, composta dai Creditori ex art. 2751-bis n. 5), n. 5-bis) e n. 5-ter), c.c., per complessivi € 15.454,00.
I creditori inseriti in questa classe integrano la fattispecie del pagamento integrale (100%) ma oltre
180 gg., previsto dall'art. 109 comma 5, CCII, e, conseguentemente, SONO VOTANTI;
IV. Classe 4, composta dai Creditori ex art. 2758, comma 2, c.c., per complessivi € 5.174,00.
I creditori inseriti in questa classe integrano la fattispecie del pagamento integrale (100%) ma oltre
180 gg., previsto dall'art. 109, comma 5, CCII, e, conseguentemente, SONO VOTANTI;
V. Classe 5, composta da Banco BPM. per complessivi € 660.286,00, a fronte del credito ipotecario di primo grado sull'immobile di proprietà della società ricorrente.
Il creditore inserito in questa classe integra la fattispecie del pagamento integrale (100%) entro 180
gg., previsto dall'art. 109, comma 5, CCII, e, conseguentemente, NON È VOTANTE;
c. il pagamento degli altri creditori che saranno soddisfatti con l'eccedenza rispetto al valore di liquidazione, tramite l'apporto di finanza aggiuntiva, suddivisi in ulteriori 7 classi votanti:
I. Classe 6, composta dai creditori bancari per finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo di cui all'art. 2, co. 100, lett. a), della L. 662/1996 e all'art. 1, co. 1, del D.L. 23/2020 (implementato con il D.L. “Sostegni” 73/2021), privilegiati ex art. 9, co. 5, del D.Lgs. 123/1998 e art.
8-bis, co. 3, L. 33/2015, per l'importo di complessivi € 1.943.880,00 e soddisfatti per l'importo di € 213.827,00, pari alla percentuale dell'11,00% (undici per cento).
I creditori inseriti in questa classe subiscono la falcidia concordataria e, conseguentemente, SONO
VOTANTI;
II. Classe 7, composta dai Creditori indicati e soddisfatti alla stregua dell'iter
procedimentale di cui all'art. 88 CCII (per contributi previdenziali ex artt. 2753 e 2754
Codice civile - INPS e INAIL – per € 74.881,00 ai quali viene assicurato un pagina 5 di 23 soddisfacimento del credito complessivamente vantato in denaro, pari al 10,50% (dieci virgola cinquanta per cento), soddisfatto per € 7.863,00;
I creditori inseriti in questa classe saranno pagati in maniera ridotta, nel rispetto del disposto
dell'art. 88 CCII.
Questi creditori SONO VOTANTI;
III. Classe 8, composta dai Creditori indicati e soddisfatti alla stregua dell'iter di cui all'art.
CP 88 CCII per tributi Irpef, IVA, ed altro ex art. 2752 commi 1 e 3 e 2758 comma 1 c.c.
– , nonché per gli oneri di riscossione di cui all'art. 17 del D.lgs. Controparte_1
112/99 - per € 894.589,00, ai quali viene assicurato un Controparte_7
soddisfacimento in denaro pari al 10,00% (dieci per cento) del credito complessivamente vantato in denaro, soddisfatto per € 89.459,00).
I creditori inseriti in questa classe saranno pagati in maniera ridotta, nel rispetto del disposto
dell'art. 88 CCII. L'odierna classe accoglie il credito tributario in quanto ha un grado di privilegio
inferiore rispetto alla classe precedente.
Questi creditori SONO VOTANTI;
IV. Classe 9, composta dai Creditori per tributi locali ex art. 2752 comma 4, c.c., nonché per gli oneri di riscossione di cui all'art. 17 del D.lgs. 112/99 - CP_1 CP_7
per € 35.040,00, ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari
[...]
al 9,50% (nove virgola cinquanta per cento) del credito complessivamente vantato in denaro, soddisfatto per € 3.329,00.
Questi creditori SONO VOTANTI;
V. Classe 10, composta dai creditori fornitori e diversi chirografari, al netto del credito di rivalsa, ai quali viene assicurato un soddisfacimento in denaro pari al 6,00% (sei per cento) del credito complessivamente vantato pari ad € 1.301.484,00 e, quindi, per €
78.089,00.
I creditori inseriti in questa classe subiscono la falcidia concordataria e, conseguentemente, SONO
VOTANTI;
VI. Classe 11, composta da creditori chirografari bancari assistiti da garanzia rilasciata da terzi, ai sensi dell'art. 85 co. 2 CCII, ai quali viene assicurato un pagamento in pagina 6 di 23 percentuale pari al 6,00% (sei per cento) a fronte d'un credito complessivo di €
459.157,00 e quindi per € 27.549,00.
I creditori inseriti in questa classe subiscono la falcidia concordataria e, conseguentemente, SONO
VOTANTI;
VII. Classe 12, composta da creditori chirografari bancari NON assistiti da garanzia statale e/o rilasciata da terzi e, quindi, non rientranti nelle classi precedenti, ai quali viene assicurato un pagamento in percentuale pari al 6,00% (sei per cento) a fronte d'un credito complessivo di € 1.914.879,00 e, quindi, per € 114.893,00.
I creditori inseriti in questa classe subiscono la falcidia concordataria e, conseguentemente, SONO
VOTANTI.
Il piano proposto prevede la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti mediante l'intervento di attualmente affittuaria dell'azienda di proprietà di , Controparte_4 Parte_1
con le seguenti modalità:
1) perfezionamento dell'accollo con effetto liberatorio di del debito di cui alla Parte_1
Classe 1 nei confronti dei dipendenti attualmente impiegati;
2) Subentro nei contratti di locazione finanziaria con tutte le società di leasing dei beni mobili strumentali che fanno parte del complesso di beni mobili organizzato in azienda.
Le obbligazioni di sarebbero garantite dall'apporto finanziario del socio che CP_4 CP_5
con verbale di assemblea del 13.6.2024 (doc. 18 ricorso) ha deliberato di concedere alla partecipata un apporto di € 1.800.000,00 per il completamento dell'acquisto dell'azienda di Pt_1
Inoltre, le risorse finanziarie, a titolo di finanza aggiuntiva, provengono dalla vendita dell'immobile sito in BE Tavarnelle, di proprietà delle sig.re e Parte_2 Controparte_2 [...]
per 1/3 ciascuna, in relazione al quale sarà stipulato entro il 30.9.2024 (come precisato nelle CP_3
integrazioni dalla società) un contratto preliminare di compravendita con con cui la CP_5
promittente acquirente si impegna ad acquistare il bene per € 1.300.000,00, somma che le socie si sono impegnate a destinare alla soddisfazione dei creditori di (doc. 9 ricorso) nei tempi e Parte_1
nelle modalità previste nel piano di concordato.
Rispetto alle sig.re l'apporto è ricompreso nel valore di liquidazione, tenuto conto che le Pt_2
stesse sono state amministratrici della società, con conseguenti possibili responsabilità; l'apporto della sig.ra è invece considerato come finanza aggiuntiva o terza, residua rispetto al valore di CP_3
pagina 7 di 23 liquidazione, che andrà a soddisfare le obbligazioni concordatarie, ed è quantificata nell'importo di €
450.000,00.
Quanto all'azione di responsabilità, il valore della stessa è stato quantificato in € 850.000,00.
Inoltre, le socie si sono obbligate ad acquistare, contestualmente all'acquisto dell'azienda e con l'autorizzazione degli organi della procedura concorsuale, tutto il magazzino che alla scadenza del
contratto estimatorio non risulterà essere stato acquistato dalla CP_4
Nella versione definitiva della proposta e del piano, l'attivo realizzabile da destinare alla soddisfazione del passivo concordatario, pari a € 8.620.295,74 è stato quantificato in € 2.546.285,00.
Il surplus concordatario è stato indiato dalla società in complessivi € 550.000,00, come da tabella che segue (pag. 9 del parare ex art. 47 CCII del commissario); lo stesso deriverebbe – secondo la prospettazione della ricorrente – dal miglior realizzo dell'azienda, comprensiva dell'immobile – in sede di concordato (€ 100.000,00) e dall'apporto di finanza esterna (€ 450.000,00):
ATTIVO piano concordato liquidazione giudiziale
Azienda e beni strumentali 300.000 270.000
Immobile 700.000 630.000
Immobilizzazioni finanziarie 3.700 3.700
Rimanenze di magazzino 58.000 58.000
Crediti erario Crediti verso clienti 30.000 30.000
disponibilità liquide 115.685 115.685
Affitto di azienda 39.000 39.000
Azione di responsabilità 850.000 850.000
TOTALE 2.096.385 1.996.385
Finanza esterna 450.000
TOTALE COMPLESSIVO 2.546.385 1.996.385
Il surplus concordatario per la parte eccedente il valore di liquidazione è distribuito a partire dalla
Classe 6 in poi.
È stato attivato il procedimento previsto dall'art 88 CCII con riferimento ai crediti tributari e contributivi.
Infine, la società ha integrato la proposta a seguito del rilievo del tribunale in merito allo scenario che si realizzerebbe nel caso di aggiudicazione del complesso aziendale da parte di un soggetto diverso da posto che il preliminare di compravendita dell'immobile di proprietà delle socie è stato CP_4
risolutivamente condizionato all'avverarsi di tale circostanza. pagina 8 di 23 Sul punto la società, ribadendo che le sig.re e si sono impegnate a versare il retratto Pt_2 CP_3
della vendita dell'immobile, ha precisato che le stesse provvederanno, qualora perdesse efficacia il
Contr contratto preliminare di compravendita con a seguito della mancata aggiudicazione dell'azienda a entro 30 giorni dall'avveramento di quest'ultima condizione, a formalizzare vincolo CP_4
di destinazione, ex art. 2645-ter c.c., incaricando, quale attuatore il liquidatore giudiziale, ove sia nominato, o, nell'ipotesi in cui non sia stato ancora nominato, il commissario giudiziale. Il vincolo sarà
trascritto sul bene immobile e l'attuatore avrà l'incarico espresso di vendere il bene immobile e di mettere a disposizione l'intero prezzo, sino ad € 1.300.000,00 a favore della procedura di concordato preventivo della , per la soddisfazione dell'onere concordatario. Parte_1
Il tribunale ha valutato corretta la formazione delle diverse classi di creditori previste dal piano concordatario, ritenendo che le classi soddisfino i criteri previsti dall'art. 85 CCII.
Essendo stato previsto il pagamento non integrale dei crediti tributari e contributivi, è stato esperito procedimento ai sensi dell'art. 88 CCII con trasmissione della proposta, del piano e della relativa documentazione agli uffici competenti.
Tutto ciò premesso si osserva quanto segue.
Il giudizio di omologazione ha per oggetto la domanda, proposta dall'imprenditore fin dal ricorso introduttivo, di regolare il proprio stato di crisi o di insolvenza attraverso lo strumento del concordato preventivo.
Pertanto, analogamente a quanto avviene al momento dell'ammissione a tale procedura, il Tribunale
deve valutare la sussistenza delle condizioni che legittimano l'imprenditore a richiedere che la propria crisi sia regolata attraverso l'istituto del concordato.
Il piano di concordato prevede, come detto, la continuità indiretta, con la conduzione dell'azienda in affitto, ai fini della sua successiva vendita (già avvenuta, v.infra), oltre l'apporto di finanza esterna.
Con riferimento all'aspetto temporale, la società ha proposto un cronoprogramma dei pagamenti come sotto riportato:
− 1° piano di riparto parziale con pagamento di parte delle spese in prededuzione e del creditore ipotecario (Banco BPM) entro il 31.10.2025;
− 2° piano di riparto finale con pagamento delle restanti spese in prededuzione e degli altri creditori privilegiati e di tutti i creditori chirografari presumibilmente entro il 30.6.2026. pagina 9 di 23 Il valore eccedente quello di liquidazione, come determinato dalla società, è distribuito a partire dalla classe 6, mentre le classi da 1 a 5 sono soddisfatte con il valore di liquidazione seguendo la regola della priorità assoluta.
Occorre in primo luogo dar conto delle variazioni dei valori dell'attivo e del passivo e, in generale,
delle vicende intervenute in corso di procedura, come risultanti dalla documentazione in atti e dalle relazioni ai sensi degli artt. 105 e 107 CCII depositate dal commissario.
In particolare, tra gli eventi più rilevanti, occorre segnalare:
➢ che il 20.12.2024, con atto a rogiti del Notaio , le sig.re e Persona_2 Controparte_2
e la loro madre Sig.ra hanno sottoscritto con la società Parte_2 Controparte_3 [...]
CP_ il contratto preliminare di vendita dell'immobile sito in BE Tavarnelle, stabilendo il periodo per sottoscrivere l'atto di compravendita entro 90 giorni dall'atto di avveramento delle condizioni sospensive previste, le quali si dovranno verificare entro il 31.10.2025;
➢ che è stata esperita procedura ex art. 91 CCII per la vendita competitiva dell'azienda, a seguito della quale, con atto a rogiti del Notaio del 26.3.2025, l'azienda, Persona_2
comprensiva degli immobili della società, è stata ceduta alla già Controparte_4
affittuaria, come previsto dal piano concordatario, al prezzo di € 1.000.000,00, di cui €
700.000,00 per gli immobili ed € 300.000,00 per le altre attività, importi già incassati dalla procedura per € 829.798,00 al netto del TFR comunque dovuto;
All'esito delle verifiche del commissario e delle conseguenti rettifiche, tutte illustrate nelle relazioni ex artt. 107 CCII e nel parere ex art. 48 CCII, l'attivo concordatario è stato indicato in € 2.526.277,00 e il complessivo fabbisogno concordatario in € 8.892.296,00.
Di seguito la tabella delle classi e dei pagamenti come stimati dal commissario (pag. 20 parere ex art. 48 CCII):
pagina 10 di 23 DESCRIZIONE STIMA DEL
IMPORTI
COMMISSARIO
% SODDISFAZIONE SODDISFATTI
GIUDIZIALE
SPESE 537.021 100,00% 537.021
PREDEDUCIBILI
CLASSE 1 426.706 100,00% 426.706
CLASSE 2 330.390 100,00% 330.390
CLASSE 3 15.454 100,00% 15.454
CLASSE 4 5.174 100,00% 5.174
CLASSE 5 660.286 100,00% 660.286
TOTALE 1.438.010 1.438.010
PRIVILEGIATI
CLASSI 1 - 5
Fondo rischi 60.197 100,00% 60.197
TOTALE FONDO 60.197 60.197
RISCHI
CLASSE 6 2.363.791 11,00% 260.017
CLASSE 7 80.000 10,50% 8.400
CLASSE 8 900.000 10,00% 90.000
CLASSE 9 35.257 9,50% 3.349
TOTALE
PRIVILEGIATI 3.379.048 361.766
CLASSI 6 - 9
CLASSE 10 1.334.835 3,72% 49.618
CLASSE 11 459.156 3,72% 17.067
CLASSE 12 1.684.029 3,72% 62.598
TOTALE 3.478.020 129.283
Parte_4 TOTALE 8.892.296 2.526.277
In sintesi, secondo le stime del commissario giudiziale, al netto del pagamento dei crediti privilegiati,
sia capienti che degradati, tenuto conto che il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito a partire dalla CLASSE 6, la somma residuale di € 129.283,00 è in grado di soddisfare i crediti chirografari nella misura del 3,72% anziché del 6,00% come prevista nella proposta concordataria.
Con riferimento alla tempistica dei pagamenti, il commissario ha rilevato che, per quanto riguarda il pagamento delle spese in prededuzione, dei creditori privilegiati e chirografari, la stessa potrà essere ragionevolmente rispettata, tenuto conto che la cessione dell'azienda è stata effettuata in data
26/03/2025 e la cessione dell'immobile personale dal quale ritrarre le somme per creare la finanza esterna potrà avvenire entro 90 giorni dall'omologa.
Alla luce delle predette considerazioni, secondo il commissario la possibile l'esecuzione del concordato potrà avvenire nel termine di circa un anno dall' omologazione.
Le condizioni per l'omologazione
pagina 11 di 23 Occorre verificare la sussistenza dei presupposti per l'omologazione del concordato preventivo ai sensi degli artt. 109 e 112 CCII.
1) La regolarità della procedura – art. 112, comma 1, lett. a), CCII
La procedura concordataria si è svolta in maniera regolare, sotto il profilo formale e sostanziale.
Quanto al profilo formale, sono state seguite le scansioni procedimentali codicistiche ed eseguite le comunicazioni di legge;
il commissario ha depositato nei termini le relazioni e i pareri;
stesso è a dirsi con riferimento alla regolarità delle operazioni di voto.
L'udienza per la verifica delle condizioni di omologazione del concordato, stabilita con decreto emesso ai sensi dell'art. 48 CCII, si è svolta in data 21.5.2025.
Il decreto ex art. 48 CCII è stato notificato ai creditori dissenzienti e al commissario, e l CP_1
ha proposto opposizione all'omologazione (sulla quale, v. infra).
[...]
2) L'esito della votazione – art. 112, comma 1, lett. b), CCII
Il Tribunale ha stabilito per l'espressione di voto da parte dei creditori la data iniziale del 10.2.2025 e la data finale del 10.3.2025.
Sono state ammesse al voto 11 classi su 12, con l'esclusione della CLASSE 5, composta dal creditore ipotecario di primo grado, in quanto per la stessa è prevista la soddisfazione entro 180 giorni dall'omologazione ai sensi dell'art. 109, comma 5, CCII.
All'esito delle operazioni di voto, sono risultate:
• favorevoli sette classi su undici, precisamente le classi n. 1, 2, 4, 6, 9, 11 e 12;
• dissenzienti quattro classi su undici, precisamente le classi n. 3, 7, 8 e 10.
Il commissario dunque dato atto che i voti favorevoli risultano essere la maggioranza dei crediti ammessi, il tutto secondo la seguente tabella:
pagina 12 di 23 Classi Esito Votazione
CLASSE 1 Maggioranza raggiunta
Privilegiati generali - Dipendenti
CLASSE 2 Maggioranza raggiunta
Privilegiati generali – Professionisti e rappresentanti
CLASSE 3 Maggioranza non raggiunta
Privilegiati generali – Cooperative e interinali
CLASSE 4 Maggioranza raggiunta
Privilegiati generali – IVA di rivalsa
CLASSE 6 Maggioranza raggiunta
Privilegiati Generali – banche assistite da garanzie pubbliche
CLASSE 7 Maggioranza non raggiunta
Privilegiati generali – Contributi previdenziali
CLASSE 8 Maggioranza non raggiunta
Privilegiati Generali – tributi
CLASSE 9 Maggioranza raggiunta
Privilegiati generali – tributi locali
CLASSE 10 Maggioranza non raggiunta
Chirografari – fornitori e diversi chirografari
CLASSE 11 Maggioranza raggiunta
Chirografari – Banche assistite da garanzie di terzi
CLASSE 12 Maggioranza raggiunta
Chirografari – Banche non assistite da garanzie
3) L'ammissibilità della proposta – art. 112, comma 1, lett. c), CCII
Devono ritenersi ricorrenti i requisiti di ammissibilità della proposta, già valutati in sede di apertura,
risultando rispettate le relative disposizioni di legge che li prevedono.
a) Va sin d'ora esaminato il profilo della natura del concordato, tenuto conto dell'opposizione all'omologazione da parte dell . Controparte_1
Infatti, la prima delle doglianze espresse dal creditore opponente riguarda proprio tale aspetto.
Cont Secondo l la qualificazione del concordato sarebbe erronea e, per tale via, sarebbe stato violato l'art. 84 CCII: il concordato in questione, infatti, non sarebbe in continuità, ma avrebbe una natura meramente liquidatoria.
Secondo l'opponente:
• la continuità aziendale sarebbe solo figurativa e non basata su solidi fondamentali economici, ma sulla mera volontà di limitare, per quanto possibile, la dispersione dei valori dell'attivo;
pagina 13 di 23 • con l'operazione in questione si concluderebbe un percorso liquidatorio di un intero gruppo societario (formato da e dalle società dalla stessa acquisite), iniziato ben prima Parte_1
della stipula del contratto di affitto d'azienda;
• in caso di omologazione del concordato fittiziamente qualificato come in continuità, cedente e cessionaria potrebbero ottenere – evitando la disciplina della coobbligazione di cui all'art. 14,
Cont d.lgs. 472/1997 un'esdebitazione pari a circa € 800.000,00 essendo il credito dell pari a €
900.000,00 e pagato solo per € 90.000,00 (10%);
• vi sarebbe quindi un abuso della disciplina di favore del concordato in continuità, in quanto la soddisfazione dei creditori si realizzerebbe semplicemente con l'incasso del corrispettivo della cessione d'azienda e della finanza esterna, con conseguente emersione della vera natura liquidatoria del concordato;
• trovandoci di fronte a una procedura di concordato liquidatorio dissimulato, non sarebbero rispettati i requisiti di cui all'art. 84 CCII, e cioè l'apporto di risorse esterne che incrementino l'attivo di almeno il 10% e la garanzia del pagamento del 20% dei crediti chirografari.
Le doglianze non colgono nel segno.
Come è noto, nel concordato in continuità aziendale è prevista la prosecuzione o la ripresa dell'attività
aziendale, che può essere diretta o indiretta. Ai sensi dell'art. 84, comma 2, CCII, la continuità è diretta
(o soggettiva) quando avviene in capo al debitore, mentre è indiretta (od oggettiva) quando avviene in capo ad un soggetto diverso, che gestisce l'azienda o riprende l'attività in forza di cessione, usufrutto,
conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, affitto, stipulato anche anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo.
Ulteriore principio ricavabile dalla lettura delle norme è quello secondo cui l'applicazione della disciplina del concordato in continuità prescinde dalla dimensione quantitativa delle risorse da destinare ai creditori, che possono essere soddisfatti, ai sensi dell'art. 84, comma 3, CCII, in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale;
dunque, seppur le risorse della continuità siano inferiori a quelle conseguite dalla liquidazione, ciononostante dovrà applicarsi il regime del concordato in continuità.
Ovviamente, è compito del Tribunale indagare se, in concreto, la proposta e il piano concordatario rientrino nel modello legale della continuità, o se, come afferma l'opponente con riferimento alla fattispecie in oggetto, la continuità sia solo figurativa o simulata, e in realtà celi una mera liquidazione pagina 14 di 23 del patrimonio nelle forme concordatarie, al fine di eludere la più stringente disciplina di cui all'art. 84, comma 4, CCII in punto di risorse esterne e percentuali di soddisfacimento.
Orbene, ritiene il Tribunale che il concordato oggi in discussione possa definirsi “in continuità”,
rispettandone tutti i canoni normativi.
Come afferma attenta dottrina, infatti, non si dubita certo che il trasferimento dell'azienda sia un atto di liquidazione del patrimonio del debitore;
tuttavia il legislatore, disciplinando lo strumento concordatario, ha voluto ribaltare la prospettiva, stabilendo che del trasferimento d'azienda non si debba guardare il profilo soggettivo, ma quello oggettivo della prosecuzione dell'impresa. Ciò che rileva è la continuità in senso oggettivo, ossia la circostanza che l'attività di impresa continui anche dopo la conclusione della procedura, a prescindere dall'identità dell'imprenditore. Che il legislatore abbia posto attenzione, nel concordato, alla continuità indiretta e non al mero trasferimento del complesso aziendale (come invece accade nel concordato semplificato, strumento tipicamente liquidatorio) si evince anche dalle disposizioni di cui all'art. 87, comma 1, lett. f), CCII, che richiedono l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura non solo nell'ipotesi di continuità diretta, ma anche quando l'attività d'impresa prosegue in capo al cessionario dell'azienda.
La continuità, pur godendo di un particolare favor – evincibile da varie disposizioni nel corpo del codice – deve tuttavia essere considerata pur sempre un valore-mezzo e non un valore-fine, poiché il fine del concordato non è il risanamento aziendale (che è comunque un risultato indiretto e auspicabile, tenuto conto dei benefici indiretti come la tutela dell'occupazione e il mantenimento dei rapporti commerciali), bensì la massimizzazione dell'interesse dei creditori (espressamente menzionato dall'art. 84, comma 2, CCII), con le previsioni secondo cui:
➢ il soddisfacimento dei creditori deve essere realizzato in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale (art. 84, comma 1, CCII);
➢ il trattamento dei creditori deve essere non deteriore rispetto a quello che riceverebbero nella liquidazione giudiziale (art. 87, comma 3, CCII);
➢ ciascun creditore deve ricevere un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile (art. 84, comma 3, CCII).
Nel caso di specie, a prescindere dal precedente stato di liquidazione della società e/o del gruppo, si è
attuata in pieno la continuità nella sua forma indiretta, in quanto l'attività è stata ripresa attraverso la pagina 15 di 23 stipula di un contratto di affitto di azienda tra la ricorrente (affittante) e la società Parte_1
(affittuaria) in funzione della presentazione del ricorso;
l'azienda è stata dunque Controparte_4
condotta dalla fino alla sua cessione a seguito di procedura ex art. 91 CCII, come CP_4
previsto dalla proposta.
È stato dunque pienamente e concretamente attuato uno dei modelli di continuità previsti dall'art. 84
CCII.; il motivo di opposizione va dunque rigettato.
b) Con riferimento al pagamento non integrale dei creditori privilegiali e al disposto dell'art. 84,
comma 5, CCII, è stata allegata la relazione di attestazione del professionista indipendente dott.
secondo la quale i predetti creditori sono soddisfatti in misura non inferiore a Persona_3
quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione,
al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte di spese generali.
Il professionista ha inoltre rilasciato attestazione ai sensi dell'art. 88, comma 2, CCII, rilevando che in relazione ai crediti erariali e previdenziali inseriti nelle Classi 7, 8 e 9, la proposta prevede un trattamento non deteriore (ma anzi, più conveniente) rispetto alla liquidazione giudiziale.
Risulta altresì rispettato il disposto di cui all'art. 84 commi 6 e 7, CCII.
Secondo la disposizione citata, nel concordato in continuità aziendale:
1) il valore di liquidazione, oggi meglio definito dall'art. 97, comma 1, lett. c), CCII, come modificato dal d.lgs. 136/2024, come quel valore «corrispondente al valore realizzabile, in sede di
liquidazione giudiziale, dalla liquidazione dei beni e dei diritti, comprensivo dell'eventuale maggior
valore economico realizzabile nella medesima sede dalla cessione dell'azienda in esercizio nonché delle
ragionevoli prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese» deve essere distribuito secondo la regola della priorità assoluta (APR - absolute priority rule), e cioè nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione, con la conseguenza che è impedito il soddisfacimento del creditore di grado successivo ove non sia stato integralmente soddisfatto quello di grado precedente;
2) il valore eccedente quello di liquidazione segue invece la regola della priorità relativa (RPR -
relative priority rule), secondo cui è sufficiente, per una corretta distribuzione di tale valore, che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. È pagina 16 di 23 consentita dunque una distribuzione per i creditori successivi anche in caso di soddisfazione non integrale della classe superiore, nel rispetto di quanto i primi riceverebbero dalla liquidazione giudiziale dei beni, con la unica eccezione dei creditori assistiti da privilegio generale ai sensi dell'art. 2751-bis, n. 1), c.c., per i quali il principio della priorità assoluta va in ogni caso rispettato.
Ritiene il Tribunale che il valore eccedente quello di liquidazione sia stato correttamente individuato in € 550.000,00.
Tale valore, in particolare, deriva:
1) dal maggior retratto ottenibile – e ottenuto, a seguito di procedura ex art. 91 CCII – dalla vendita dell'azienda in esercizio, pari € 100.000,00, tenuto conto che l'offerta di CP_4
era condizionata all'omologazione del concordato e che l'azienda, secondo le valutazioni in atti, sarebbe stata venduta nell'ambito della liquidazione giudiziale a un prezzo di €
900.000,00, anziché di € 1.000.000,00 come da offerta di CP_4
2) dall'immissione di finanza terza per € 450.000,00, proveniente dalla sig.ra a Controparte_3
seguito della vendita dell'immobile di proprietà della stessa e delle figlie sig.re sito in Pt_2
BE Tavarnelle.
Chiarito quanto sopra, il surplus concordatario risulta correttamente distribuito secondo la RPR, a partire dalla CLASSE 6 in poi, secondo la regola di cui all'art. 84, comma 6, CCII: i crediti inseriti in una classe ricevono un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più
favorevole rispetto a quello delle classi inferiori.
c) La proposta affronta altresì il profilo di cui all'art. 87, lett. h), CCII, con riferimento in particolare all'azione di responsabilità nei confronti delle ex amministraci e (quest'ultima CP_9 Parte_2
oggi liquidatrice) e del revisore unico.
Tale questione è sviscerata sia nell'attestazione del professionista indipendente che nelle relazioni del commissario.
In particolare, l'attestatore, nell'esaminare i dati di bilancio, ha rilevato come la partecipazione nella società GH OL s.r.l. (attraverso la quale acquistò da un fallimento il ramo Parte_1
d'azienda denominato “La sirena cioccolato”) avrebbe dovuto essere oggetto di svalutazione a far data dalla redazione del bilancio 2019, sussistendo il presupposto della “perdita durevole di valore”,
in quanto a quella data emergeva lo stato di crisi della società partecipata. pagina 17 di 23 Altro punto critico rilevato dall'attestatore è quello della valutazione del credito per finanziamento a
GH OL, che la ricorrente ha svalutato integralmente solo al 31.12.2022, mentre nei precedenti bilanci (2019-2021) era stato valutato al valore nominale. In particolare, negli anni 2016-
2023 ha erogato a GH OL, al netto dei rimborsi, oltre 3 milioni di euro a Parte_1
copertura di perdite, somme che la ricorrente non potrà recuperare in quanto è stata Persona_4
posta in liquidazione e il liquidatore (sig.ra ha deliberato di voler condurre la società Parte_2
all'accesso di una procedura concorsuale.
Il commissario giudiziale ha focalizzato la propria attenzione sui medesimi aspetti, ritenendo che l'operazione di acquisizione de “La sirena cioccolato” attraverso la società GH OL sia stata imprudente e azzardata, avendo determinato una perdita di oltre 3 milioni di euro.
La società ha comunque quantificato il retratto dell'azione di responsabilità in € 850.000,00, e ha inserito tale importo nel valore di liquidazione;
l'importo in questione, come detto, è stato messo a disposizione delle sig.re che, nel corso della procedura concordataria e all'esito Pt_2
dell'aggiudicazione dell'azienda a hanno stipulato insieme alla madre, come previsto CP_4
dalla proposta, il contratto preliminare di vendita dell'immobile di loro proprietà con CP_5
4) La corretta formazione delle classi e la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna
classe
Sul punto va rilevato che le classi risultano state formate in modo corretto e, all'interno di ciascuna classe vi è assoluta parità di trattamento dei creditori.
La suddivisione dei creditori in classi rispetta i criteri di cui all'art. 85 CCII e il trattamento stabilito per ciascuna classe non altera l'ordine delle cause legittime di prelazione, come prescritto dal comma 4
della medesima disposizione, fermo quanto previsto dall'art. 84, commi 5, 6 e 7, CCII, con riferimento alle regole di distribuzione del valore di liquidazione e del valore eccedente quello di liquidazione.
5) Il rispetto del combinato disposto dei commi 1, lett. f) e 2, art. 112 CCII
Deve osservarsi che non tutte le classi hanno votato favorevolmente, bensì 7 su 11 votanti, e che dunque non si rientra nell'ipotesi contemplata dalla lett. f) dell'art. 112 CCII.
Viene in rilievo, dunque il disposto dell'art. 112, comma 2, CCII, che nel caso di specie risulta rispettato. In particolare:
a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;
pagina 18 di 23 b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7, CCII;
c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;
d) come risulta dalla relazione del commissario ex art. 110 CCII, la proposta è stata approvata dalla maggioranza delle classi, di cui almeno una è formata da creditori titolari di diritti di prelazione (classi 1, 2, 4, 6 e 9).
6) Le ragionevoli prospettive di superamento dell'insolvenza e la fattibilità del piano - art. 112,
comma 1, lett. f) e g), CCII.
Dalla documentazione in atti e dallo sviluppo delle vicende concordatarie è ragionevole ritenere che sussista il presupposto in esame.
Nell'attestazione il professionista ha evidenziato che le cause dell'insolvenza di sono Parte_1
da rinvenirsi principalmente nell'operazione GH OL, oltre che nella diminuzione del fatturato dal 2020 in poi a causa del Covid-19, e che tali cause potranno essere superate da
[...]
con una nuova gestione. CP_4
In particolare, l'attestatore ha dato atto che «A tal fine ha redatto un piano industriale Controparte_4
2024-2027, allegato al piano, i cui punti salienti sono i seguenti:
- investimenti necessari nel 2024 per un importo compreso tra euro 500/800.000 per riavviare l'azienda una
volta acquisita al prezzo di euro 1.000.000;
- inserimento di nuove figure nel personale da aggiungersi alle otto unità attualmente in essere, che porteranno
il costo annuo a circa euro 550.000;
- conseguimento di perdite di esercizio nel biennio 2024/2025 per circa euro 660.000, mentre nell'anno 2026
raggiungimento di un sostanziale pareggio;
- anno 2027 conseguimento di un utile di circa euro 165.000;
- esborso di cassa complessivo per il periodo 2024/2027 di circa euro 500.000.
La garanzia che possa acquisire l'azienda e conseguire il piano, risiede principalmente nelle Controparte_4
capacità finanziarie del gruppo di appartenenza tramite il socio (socio al 40% di , CP_5 Controparte_4
il cui socio di riferimento è a sua volta l'imprenditore fiorentino tramite la società CP_10 CP_11
società i cui dati patrimoniali sono già stati precedentemente esposti. pagina 19 di 23 I soci di hanno deliberato di apportare finanza alla società per euro 1.800.000 al CP_5 Controparte_4
fine di acquistare l'azienda (prezzo euro 1.000.000) ed effettuare investimenti per il suo rilancio (euro 800.000).
Ad oggi risultano versati € 420.000.a da parte di . CP_4 CP_5
Il professionista ha inoltre attestato ai sensi dell'art. 87, comma 5, CCII la veridicità dei dati aziendali fattibilità del piano in presenza di omologa del concordato e di avveramento delle altre condizioni per
Contr l'acquisto da parte di dell'immobile personale delle sig.re Parte_5
Orbene, in punto di valutazione di fattibilità, va rilevato che le previsioni concordatarie sono state già
parzialmente adempiute, posto che nelle more della procedura è stata venduta l'azienda e riscosso il prezzo, ed è stato stipulato il contratto preliminare di vendita dell'immobile personale delle socie.
All'esito dell'omologa, dovrà stipularsi il contratto definitivo, con conseguente messa a disposizione dell'ulteriore somma di € 1.300.000,00, come previsto dalla proposta.
All'esito dell'incasso di tale importo, circostanza ragionevolmente plausibile, essendo stato stipulato il preliminare, il concordato potrà dirsi, di fatto, già eseguito nelle sue previsioni.
In definitiva, deve ritenersi che il piano – che, come detto, è stato già parzialmente attuato – sia idoneo a realizzare la causa concreta della procedura, consentendo all'imprenditore il superamento della situazione di crisi/insolvenza ed assicurando ai creditori un soddisfacimento, sia pure parziale.
Le opposizioni dei creditori e il giudizio definitivo sull'omologazione
Come già sopra rilevato, ha proposto opposizione all'omologazione, il cui Controparte_1
primo motivo è stato già esaminato – e superato – nell'ambito dell'esame dei presupposti di ammissibilità della procedura.
Resta da esaminare il secondo motivo di opposizione, concernente il profilo della non sufficiente soddisfazione del creditore, pari solamente al 10% del proprio credito.
Cont Secondo l' a fronte delle condotte delle amministratrici con riferimento all'acquisto dell'azienda
“La sirena cioccolato”, alla mancata svalutazione della partecipazione a GH OL s.r.l. e del credito da finanziamento verso tale società, non sarebbe stata correttamente valorizzata l'azione di responsabilità, che potrebbe portare un soddisfacimento maggiore al creditore in ipotesi di liquidazione giudiziale, tenuto conto del patrimonio immobiliare delle sig.re (che sarebbero Pt_2
proprietarie di quote di immobili ulteriori rispetto a quello messo a disposizione).
Anche tale doglianza non può essere accolta.
pagina 20 di 23 Invero, l'opponente nel ricorso ripercorre le analisi del commissario in ordine alle condotte potenzialmente pregiudizievoli delle socie, ma non quantifica esattamente né valorizza l'eventuale retratto di un'azione di responsabilità, in modo da consentire al Tribunale di effettuare un paragone con la quantificazione effettuata dalla ricorrente (€ 850.000,00, che le ex amministratrici metteranno a disposizione dei creditori).
D'altro canto, l'accertamento e la quantificazione della responsabilità si pone un piano diverso, seppur collegato, rispetto alla capienza patrimoniale delle debitrici, occorrendo pur sempre accertare in capo alle stesse l'an e il quantum di responsabilità, che potrebbe essere anche di entità inferiore rispetto al complessivo patrimonio delle stesse;
in altre parole, il patrimonio dell'amministratore non è un parametro per l'accertamento della responsabilità, ma è un elemento per la valutazione della convenienza economica dell'azione.
Detto questo, deve rilevarsi che l'art. 112, comma 3 CCII prevede che, in caso di opposizione di un creditore dissenziente che eccepisca il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto al valore di liquidazione come definito dall'art. 87, comma 1, lett. c), CCII.
Nel caso di specie sussiste tale evenienza.
Sul punto occorre richiamare le puntuali analisi del commissario esposte nella relazione ex art. 105
CCII (pagg. 79 e ss.) e nel parere ex art. 48 CCII (pagg. 12 e ss.).
In primo luogo, il commissario fornisce gli elementi per una ragionevole quantificazione di un'azione di responsabilità, valorizzando correttamente il disposto dell'art. 2486 c.c.
Dagli atti in questione emerge:
• che il patrimonio netto rettificato (cioè correttamente svalutando i valori della partecipazione e dei crediti verso GH TA) al 31.12.2019 era pari a € 136.248,00,
mentre al 31.12.2023 ammontava a - € 2.039.758,00;
• che dunque la differenza tra netti patrimoniali ammonta a circa 2,1 milioni di euro, peraltro al lordo delle spese di gestione;
• che tuttavia le socie hanno finanziato la società per € 905.858,00;
• che, sulla base di un eventuale danno di circa 1,1 milioni di euro, la somma di € 850.000,00 messa a disposizione dalle ex amministratrici rappresenta, come riferito dal commissario,
un risultato difficilmente ottenibile attraverso un giudizio di responsabilità, tenuto conto pagina 21 di 23 delle inevitabili spese legali e dei tempi del procedimento, oltre che degli eventuali costi di un'esecuzione individuale, i cui esiti non sono nemmeno certi (dovendosi aggredire quote di proprietà di vari beni).
In secondo luogo, il commissario ha evidenziato che in caso di liquidazione giudiziale le classi da 6 a 9
Cont (compresa dunque la CLASSE 8, ove è inserita l' avrebbero a disposizione la somma di €
41.049,00, mentre il concordato consente di soddisfare tali classi per € 491.089,00.
In altre parole, il creditore opponente riceverebbe soddisfazione per molto meno che del 10%
promesso.
L'opposizione dunque non può essere accolta nemmeno sotto questo profilo.
Tanto premesso, ravvisandone i presupposti di legge, il concordato deve essere omologato.
Disposizioni esecutive
Trattandosi di concordato in continuità aziendale, non si ritiene necessaria la nomina di un liquidatore giudiziale e un comitato di creditori, in quanto il principale asset è stato già realizzato con la cessione dell'azienda effettuata ai sensi dell'art. 91 CCII, mentre la finanza esterna sarà fornita dalle sig.re e all'esito della vendita dell'immobile di loro proprietà. Pt_2 CP_3
P.Q.M.
Visti gli artt. 48 e 112 CCII,
OMOLOGA
il concordato preventivo proposto dalla società in liquidazione in Parte_1
persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., con sede in BE Tavarnelle (FI), località
Sambuca, Via San Gallo n. 21, n. REA FI – 278986, C.F./P.IVA ; P.IVA_1
CONFERMA
la nomina a commissario giudiziale del dott. con l'incarico di sorvegliare Persona_1
l'adempimento del concordato e con applicazione delle disposizioni richiamate dall'art. 118 CCII
in tema di esecuzione del concordato.
Quanto alle modalità di esecuzione dovranno osservarsi le seguenti disposizioni:
a) le somme riscosse in esecuzione della proposta saranno immediatamente versate su di un conto corrente bancario acceso presso la presso la quale è stata versata anche la CP_12
cauzione; sul medesimo conto verranno eseguiti i pagamenti in esecuzione dei riparti;
pagina 22 di 23 b) una copia dell'estratto conto dovrà essere trasmessa semestralmente al commissario giudiziale;
c) i pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante bonifico bancario o assegno circolare, con successivo immediato invio di distinta dei bonifici eseguiti o degli assegni circolari inviati sia al commissario giudiziale che al giudice delegato;
d) le somme spettanti ai creditori che non si presentano o che risulteranno irreperibili saranno depositate, a cura del commissario, su un conto o libretto postale;
le somme ove non reclamate dagli aventi diritto nel termine di 5 anni dal deposito saranno versate a favore del Fondo unico di giustizia (Fug) con i relativi interessi;
e) il commissario giudiziale dovrà riferire al giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori e ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105, comma 1, CCII, redigerà un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CCII e lo trasmetterà ai creditori;
f) conclusa l'esecuzione del concordato il commissario giudiziale depositerà un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 130, comma
9, CCII;
g) nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, dovrà senza indugio riferirne al tribunale che, sentito il debitore, potrà
attribuire al commissario i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti;
h) per quanto non espressamente previsto nella presente sentenza, provvederà il giudice delegato.
Manda alla Cancelleria per pubblicazione, la notificazione e l'iscrizione al registro delle imprese a norma dell'art. 45 CCII.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 21 maggio 2025
IL RELATORE ED ESTENSORE LA PRESIDENTE
Cristian Soscia Maria Novella Legnaioli
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39 commi primo e secondo, CCII.
Nel termine concesso dal tribunale, come prorogato (a seguito della rinuncia all'istanza di apertura della liquidazione giudiziale da parte del creditore , la società ha depositato la Parte_3
proposta, il piano e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2, CCII.