TRIB
Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 13/06/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 673/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 673/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresento e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Lariana Sagrini, elettivamente domiciliato in Chiari (BS), via San Sebastiano n. 70, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
-, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 09.12.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 10.12.2024, ha chiesto: in via preliminare, di accertare e dichiarare l'intervenuta Parte_1 prescrizione delle pretese contributive e sanzionatorie avanzate dall' con la comunicazione CP_1
protocollo n. 6100.24/03/2023.0058665, avente ad oggetto una comunicazione di debito nei confronti della Gestione SE, e dalla disposizione n° 610000-24- 0100 del 15.04.2024, avente ad oggetto un provvedimento di rettifica in autotutela del provvedimento, notificato in data 08.05.2023, in materia di
"Contributi - ISCRIZIONE D UFFICIO PROFESSIONISTI", con il quale era richiesto il versamento di contributi e sanzioni relativamente all'anno 2016; in via principale, di accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' . A riguardo, deduceva che: CP_1
- era un ingegnere iscritto al relativo a far data dall'11.06.2001;
- era titolare di partita Iva;
- in data 08.05.2023, gli perveniva, da parte dell' di Piacenza, un invito a pagare la somma di € CP_1
34.575,48, di cui € 24.078,00 a titolo di contributi e € 10.497,48 a titolo di sanzioni, per omesso versamento contributi alla Gestione SE di cui all'art.2, comma 26, della L. n. 335/1995 in relazione all'anno di imposta 2016;
- l'Ente riferiva che tale richiesta veniva avanzata in seguito alla verifica dei dati della dichiarazione fiscale, liquidata dagli uffici finanziari;
- nel 2016, veniva assunto, con un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con la mansione di Responsabile Tecnico, presso la Euro Pipeline Equipment S.p.a.;
- fino alla data del 26.04.2016 svolgeva l'attività di ingegnere libero professionista e chiedeva, quindi, la cancellazione da Inarcassa con decorrenza dal 26.04.2016;
- per l'anno in questione, presentava inizialmente la dichiarazione dei redditi con quadro RR per la parte relativa al periodo di contribuzione in cui era dipendente;
- al momento di presentare la dichiarazione di Inarcassa, si trovava però a dichiarare l'intero reddito a quest'ultimo Ente seguendo le istruzioni dallo stesso fornite;
- provvedeva, quindi, all'integrale pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2016 ad Inarcassa, sia in relazione al contributo soggettivo che al contributo integrativo, oltre che per il contributo maternità/paternità, versando la complessiva somma di € 19.772,25;
- nel marzo del 2023, riceveva dall' una comunicazione di debito per l'omesso versamento di CP_1 contributi alla Gestione SE per l'anno 2016;
- in data 07.06.2023 presentava tempestivamente ricorso amministrativo;
2/9 - veniva a sapere che l' aveva inoltrato una serie di comunicazioni pec ad Inarcassa indicando CP_1
l''IBAN dove quest'ultimo Ente avrebbe dovuto versare l'importo di € 24.078,00, a titolo di trasferimento contribuzione fra enti previdenziali;
- l' emetteva, quindi, un provvedimento di rettifica in autotutela del provvedimento notificato in CP_1
data 08.05.2023 (Disposizione n° 610000-24-0100 del 15.04.2024), ricalcolando l'importo dovuto residuo in € 23.192,19, di cui € 15.767,04 a titolo contributi ed € 7.425,15 a titolo sanzioni.
Deduceva, da un lato, l'estinzione del diritto di riscuotere i contributi e le sanzioni per intervenuta prescrizione (laddove: i contributi pretesi si riferivano al reddito professionale conseguito nell'anno
2016; il versamento dei medesimi doveva essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'IR , ossia il 30.06.2017, prorogato al 20.07.2017; la richiesta di pagamento era pervenuta solo in data 08.05.2023); dall'altro, di aver assolto compiutamente gli obblighi previsti dalla propria cassa previdenziale, con l'esonero dall'obbligo del versamento ad altre forme di contribuzione;
dall'altro lato ancora, che le sanzioni applicate non erano dovute (stante la totale mancanza di trasparenza da parte dell'Ente, che aveva fornito informazioni sommarie sulla sanzione in concreto applicata), ovvero erano dovute in misura inferiore a quella applicata.
1.1) Costituendosi in giudizio, l' contestava le doglianze del ricorrente, chiedendone il rigetto. CP_1
1.2) Con ordinanza del 14.03.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.03.2025
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del 29.05.2025 (anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), decideva il giudizio come da sentenza contestuale depositata nel fascicolo telematico.
2) Tanto premesso, il ricorso non è fondato per i motivi che seguono.
Nel ricorso introduttivo, il ricorrente ha sostenuto l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'iscrizione alla Gestione SE di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995, così come interpretati dall'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, come convertito dalla L. n. 111 del 2011, mentre, in via subordinata, ha dedotto l'illegittimità delle sanzioni civili applicate dall'ente previdenziale e l'erronea quantificazione delle stesse ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b); ha, inoltre, eccepito la prescrizione della pretesa contributiva vantata dall' . CP_1
L'Ente previdenziale ha, dal canto suo, rilevato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente e, nel merito, ha evidenziato, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, la fondatezza della pretesa creditoria da esso avanzata stante la sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione di alla Gestione SE , nonché la correttezza del Parte_1 CP_1
regime sanzionatorio applicato alla fattispecie in esame.
3/9 In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
Com'è noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “il principio fissato dall'art. 2935 cod. civ., per cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce alla possibilità legale, e non a quella materiale, di esercitare il diritto” (Cass. civ., sez. VI, 20.04.2016, n. 7836; Cass. civ., sez. lav., sent. 07.05.2004, n. 8720).
È agevole rilevare come, nel caso in cui l'iscritto ad una determinata gestione previdenziale ometta di pagare gli importi dovuti a titolo contributivo, l'Ente previdenziale si trovi nella condizione di verificare il mancato adempimento da parte dell'iscritto alle obbligazioni su di lui gravanti e di agire per il recupero di tali somme mentre, qualora il soggetto non sia iscritto alla gestione previdenziale,
l' venga posto nella condizione di accertare la sussistenza del credito contributivo solo al CP_1
momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dello stesso, attivando all'uopo accertamenti ispettivi d'ufficio al fine di verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione ad una determinata gestione previdenziale.
La Suprema Corte ha, anche di recente, confermato tale principio, statuendo che: “in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”
(Cass. civ., sez. lav., sent. 31.10.2018, n. 27950).
Recentemente, la Corte di Cassazione ha ulteriormente suffragato tale orientamento statuendo che ricorre l'operatività dalla causa di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2941, comma 8, c.c., ossia: “tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto” quando “sia posta in essere, dal debitore, una condotta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e dunque quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare, al creditore, l'esistenza dell'obbligazione” e che tale ipotesi ricorre quando nella dichiarazione dei redditi non venga compilato il quadro RR, ossia la denuncia reddituale specificatamente volta a far conoscere all'ente previdenziale la sussistenza di un reddito da assoggettare a contribuzione (Cass. civ., sez. lav., sent. 07.03.2019, n. 6677).
Relativamente all'anno d'imposta 2016, è pacifico che, con D.P.C.M. 03.08.2017 è stato disposto il differimento del previsto termine di scadenza del versamento dei relativi contributi previdenziali alla data del 20.07.2017, da individuare come dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale.
4/9 Vanno, quindi, esaminate le due sospensione del corso della prescrizione come stabilite dalla normativa emergenziale in tema di diffusione del virus Sars Covid-19.
Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È, poi, intervenuta ulteriore sospensione dal 31.12.2020 al 30.06.2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del d.l. n. 183 del 31.12.2020, convertito dalla L. n. 21 del 26.02.2021, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Alla luce di tutto quanto innanzi illustrato, va osservato che, in considerazione della sospensione della prescrizione disposta dalla normativa di emergenza, al momento della notifica della richiesta di pagamento dei contributi oggetto di causa, (notifica avvenuta appunto il 08.05.2023) questi ultimi non erano ancora prescritti (in quanto il relativo termine estintivo si sarebbe completato in data
26.05.2023).
2.1) Nel merito, al fine di valutare la fondatezza delle domande proposte dalla parte ricorrente, è necessario analizzare quali siano i presupposti di legge per l'iscrizione alla gestione separata . CP_1
L'art. 2, comma 26, della L. n. 336/1995 prevede che: “(a) decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione CP_1
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”.
Tale disposizione è stata oggetto di un intervento di interpretazione autentica ad opera dell'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011, che ha stabilito quanto segue:
5/9 “l'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335 si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti
CP_ all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti ed ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11”.
Questione assai dibattuta nella giurisprudenza di merito, fino all'intervento chiarificatore della Suprema
Corte, sezione lavoro, con le sentenze nn. 30344/2017 e 30345/2017, era quella attinente alla corretta qualificazione del “versamento contributivo agli enti di cui al comma 11” che, ai sensi della norma sopra citata, esclude l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione SE . CP_1
Secondo una prima tesi giurisprudenziale, il versamento del contributo integrativo alla propria cassa professionale integrerebbe quel versamento contributivo di cui all'art. 18, comma 12, del D.L. N.
98/2011 che escluderebbe in radice il sorgere dell'obbligo contributivo alla Gestione
SE mentre, secondo un'ulteriore interpretazione giurisprudenziale, patrocinata dall' , la CP_1 CP_1
corresponsione del solo contributo integrativo alla cassa professionale di riferimento, e non di quello soggettivo, determinerebbe l'assoggettabilità al regime della Gestione de qua in quanto, malgrado la denominazione utilizzata, il contributo integrativo non avrebbe natura contributiva, in quanto non costituisce un versamento idoneo ad attribuire al soggetto contribuente alcun diritto o posizione previdenziale, bensì esclusivamente natura solidaristica.
Orbene, in relazione a tale contrasto, la Corte di Cassazione ha assunto una chiara posizione, stabilendo quanto segue: “tenuto conto del rinvio operato dal D.L. n. 98 del 2011, cit., art. 18, comma 12, agli enti previdenziali di cui al precedente comma 11, vale a dire agli enti previdenziali gestori delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi e professionisti di cui al D.Lgs. n. 509 del 1994 e D.Lgs. n. 103 del 1996, tale precetto unitario, per quanto qui rileva, può essere agevolmente ricostruito nel senso che
l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 (ora 53), comma 1. t.u. n. 917 del
1986, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento che, come si è detto, collega l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica oppure
6/9 complementare a seconda l'iscritto svolga o meno un'ulteriore attività lavorativa (cfr. Cass. S.U. n.
3240 del 2010, già cit.). Così ricostruito il combinato disposto dell'art. 2, comma 26, L. n. 335 del
1995, e dell'art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, giova ricordare, con riguardo al caso di specie, che l'iscrizione all'Inarcassa è preclusa agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata (art. 2 L. n. 1046 del 1971, la cui disposizione è stata reiterata dall'art. 21, comma
5, L. n. 6 del 1981, e da ultimo, dall'art. 7, comma 5, dello statuto Inarcassa, approvato giusta le disposizioni del D.Lgs. n. 509 del 1994). Costoro, conseguentemente, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, indipendentemente dall'iscrizione all'Inarcassa, nella forma di una maggiorazione percentuale che dev'essere applicata dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume d'affari e versata alla indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne Pt_2
abbia eseguito il debitore, salva ripetizione nei confronti di quest'ultimo (L. n. 6 del 1981, art.
10 riprodotto negli stessi termini dall'art. 5 del Regolamento di previdenza Inarcassa). Ora, non è revocabile in dubbio che il versamento di tale contributo, in difetto di iscrizione all'Inarcassa, non possa mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo: la cassa di previdenza eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti (art. 3, St. Inarcassa) e chi è iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria non può esserlo (cfr. da ult. Cass. n. 23687 del 2015). Ma se è così, è inevitabile concludere che il suo versamento non può esonerare il professionista dall'iscrizione alla gestione separata la regola generale conseguente all'istituzione di quest'ultima è che CP_1 all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni (così ancora Cass.
S.U. n. 3240 del 2010, cit.). Né ciò comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista, giacché il contributo integrativo, la cui istituzione si giustifica esclusivamente in relazione alla necessità dell'Inarcassa di disporre di un'ulteriore fonte di entrate con cui sopperire alle prestazioni cui è tenuta, è ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione professionale e dunque è in realtà posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui l'Inarcassa è ente esponenziale ( v. in tal senso Corte cost. n. 132 del 1984)”
(Cass. civ., sez. lav., 18.12.2017, n. 30344; parimenti Cass. civ., sez. lav., 18.12.2017, n. 30345).
Al fine di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione SE, non rileva nemmeno la circostanza che l'attività libero professionale svolta non abbia carattere prevalente.
7/9 La Suprema Corte ha statuito chiaramente che: “il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nel D.L. n. 269 del 2003, art.
44, comma 2) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione” (Cass. civ., sez. lav., 12.12.2018, n. 32167)
Alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, che viene qui condivisa integralmente, la pretesa contributiva avanzata dall' nei confronti dell'ingegnere è fondata. CP_1 Parte_1
Nella fattispecie in esame, è incontestato che il ricorrente, nel corso dell'anno 2016, abbia svolto attività di ingegnere libero professionista (in relazione alla quale ha emesso le fatture in atti) ed ha chiesto, ed ottenuto, la cancellazione da Inarcassa dal 26.04.2016, alla quale, per il periodo successivo, non è stato più dovuto il pagamento del contributo soggettivo. Poiché, tuttavia, i contributi relativi all'anno 2016 sono stati versati interamente presso Inarcassa, l'Ufficio amministrativo competente dell' ha provveduto a richiedere alla stessa il versamento all' dell'importo di € 24.078,00, a CP_1 CP_1 titolo di trasferimento contribuzione fra Enti, come previsto dall'art. 116, comma 20, della L. n.
388/2000. In data 02.02.2024, Inarcassa ha comunicato di aver trasferito all' la somma di € CP_1
8.310,96, a titolo di contribuzione versata eccedente rispetto a quanto dovuto alla stessa per il periodo
01.01.2016 – 26.04.2016 relativamente al reddito di € 64.283,00, corrispondente a quanto dichiarato nel quadro RR CODICE 5 dell'originaria dichiarazione fiscale anno d'imposta 2016. L'importo di €
8.310,96 è stato accreditato sulla posizione di presso la Gestione SE, ma tale Parte_1
importo è risultato sufficiente a coprire interamente il debito originario (come da quadro RR originario), il quale, pertanto, è stato ricalcolato per differenza, quanto al contributo. L' ha CP_1
provveduto, pertanto, in autotutela, alla rettifica della comunicazione di debito prot.
.6100.24/03/2023.0058665 e ad oggi l'importo dovuto dal ricorrente è pari ad € 23.192,19, di cui CP_1
€ 15.767,04 a titolo contributi ed € 7.425,15 a titolo sanzioni.
La domanda proposta in via principale da parte ricorrente deve, quindi, essere rigettata.
2.2) Quanto alla domanda svolta in via subordinata di annullamento, ovvero di rideterminazione delle sanzioni comminate dall' , si osserva che, essendo la giurisprudenza, anche di legittimità, riguardo CP_1 alla doverosità dell'iscrizione alla Gestione SE in casi quali quello che ci occupa uniforme e consolidata da parecchi anni, l'applicazione da parte dell' delle sanzioni previste per le ipotesi c.d. CP_1
di evasione contributiva dall'art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000 risulta corretta.
8/9 3) In relazione alle spese di lite, reputa il Giudice di disporre la compensazione delle stesse in ragione della complessità delle questioni giuridiche oggetto di trattazione nella presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande proposte dal ricorrente nei confronti dell' ; CP_1
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 13.06.2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
9/9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 673/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresento e difeso, nel presente giudizio, Parte_1 C.F._1 dall'avv. Lariana Sagrini, elettivamente domiciliato in Chiari (BS), via San Sebastiano n. 70, presso lo studio del suddetto difensore;
RICORRENTE contro
-, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'avv. Maria Maddalena Berloco e dall'avv. Oreste Manzi, elettivamente domiciliato in Piacenza, Piazza Cavalli n. 62, presso l'Ufficio Legale dell'Ente.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, da aversi qui interamente ritrascritti.
1/9 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con ricorso depositato in data 09.12.2024, notificato con pedissequo decreto di fissazione di udienza del 10.12.2024, ha chiesto: in via preliminare, di accertare e dichiarare l'intervenuta Parte_1 prescrizione delle pretese contributive e sanzionatorie avanzate dall' con la comunicazione CP_1
protocollo n. 6100.24/03/2023.0058665, avente ad oggetto una comunicazione di debito nei confronti della Gestione SE, e dalla disposizione n° 610000-24- 0100 del 15.04.2024, avente ad oggetto un provvedimento di rettifica in autotutela del provvedimento, notificato in data 08.05.2023, in materia di
"Contributi - ISCRIZIONE D UFFICIO PROFESSIONISTI", con il quale era richiesto il versamento di contributi e sanzioni relativamente all'anno 2016; in via principale, di accertare e dichiarare non dovute le somme pretese dall' . A riguardo, deduceva che: CP_1
- era un ingegnere iscritto al relativo a far data dall'11.06.2001;
- era titolare di partita Iva;
- in data 08.05.2023, gli perveniva, da parte dell' di Piacenza, un invito a pagare la somma di € CP_1
34.575,48, di cui € 24.078,00 a titolo di contributi e € 10.497,48 a titolo di sanzioni, per omesso versamento contributi alla Gestione SE di cui all'art.2, comma 26, della L. n. 335/1995 in relazione all'anno di imposta 2016;
- l'Ente riferiva che tale richiesta veniva avanzata in seguito alla verifica dei dati della dichiarazione fiscale, liquidata dagli uffici finanziari;
- nel 2016, veniva assunto, con un contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con la mansione di Responsabile Tecnico, presso la Euro Pipeline Equipment S.p.a.;
- fino alla data del 26.04.2016 svolgeva l'attività di ingegnere libero professionista e chiedeva, quindi, la cancellazione da Inarcassa con decorrenza dal 26.04.2016;
- per l'anno in questione, presentava inizialmente la dichiarazione dei redditi con quadro RR per la parte relativa al periodo di contribuzione in cui era dipendente;
- al momento di presentare la dichiarazione di Inarcassa, si trovava però a dichiarare l'intero reddito a quest'ultimo Ente seguendo le istruzioni dallo stesso fornite;
- provvedeva, quindi, all'integrale pagamento dei contributi dovuti per l'anno 2016 ad Inarcassa, sia in relazione al contributo soggettivo che al contributo integrativo, oltre che per il contributo maternità/paternità, versando la complessiva somma di € 19.772,25;
- nel marzo del 2023, riceveva dall' una comunicazione di debito per l'omesso versamento di CP_1 contributi alla Gestione SE per l'anno 2016;
- in data 07.06.2023 presentava tempestivamente ricorso amministrativo;
2/9 - veniva a sapere che l' aveva inoltrato una serie di comunicazioni pec ad Inarcassa indicando CP_1
l''IBAN dove quest'ultimo Ente avrebbe dovuto versare l'importo di € 24.078,00, a titolo di trasferimento contribuzione fra enti previdenziali;
- l' emetteva, quindi, un provvedimento di rettifica in autotutela del provvedimento notificato in CP_1
data 08.05.2023 (Disposizione n° 610000-24-0100 del 15.04.2024), ricalcolando l'importo dovuto residuo in € 23.192,19, di cui € 15.767,04 a titolo contributi ed € 7.425,15 a titolo sanzioni.
Deduceva, da un lato, l'estinzione del diritto di riscuotere i contributi e le sanzioni per intervenuta prescrizione (laddove: i contributi pretesi si riferivano al reddito professionale conseguito nell'anno
2016; il versamento dei medesimi doveva essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell'IR , ossia il 30.06.2017, prorogato al 20.07.2017; la richiesta di pagamento era pervenuta solo in data 08.05.2023); dall'altro, di aver assolto compiutamente gli obblighi previsti dalla propria cassa previdenziale, con l'esonero dall'obbligo del versamento ad altre forme di contribuzione;
dall'altro lato ancora, che le sanzioni applicate non erano dovute (stante la totale mancanza di trasparenza da parte dell'Ente, che aveva fornito informazioni sommarie sulla sanzione in concreto applicata), ovvero erano dovute in misura inferiore a quella applicata.
1.1) Costituendosi in giudizio, l' contestava le doglianze del ricorrente, chiedendone il rigetto. CP_1
1.2) Con ordinanza del 14.03.2025, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.03.2025
(trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di discussione. Alla successiva udienza del 29.05.2025 (anch'essa trattata ai sensi e nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), decideva il giudizio come da sentenza contestuale depositata nel fascicolo telematico.
2) Tanto premesso, il ricorso non è fondato per i motivi che seguono.
Nel ricorso introduttivo, il ricorrente ha sostenuto l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'iscrizione alla Gestione SE di cui all'art. 2, comma 26, della L. n. 335/1995, così come interpretati dall'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, come convertito dalla L. n. 111 del 2011, mentre, in via subordinata, ha dedotto l'illegittimità delle sanzioni civili applicate dall'ente previdenziale e l'erronea quantificazione delle stesse ai sensi dell'art. 116, comma 8, lett. b); ha, inoltre, eccepito la prescrizione della pretesa contributiva vantata dall' . CP_1
L'Ente previdenziale ha, dal canto suo, rilevato l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla parte ricorrente e, nel merito, ha evidenziato, anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, la fondatezza della pretesa creditoria da esso avanzata stante la sussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione di alla Gestione SE , nonché la correttezza del Parte_1 CP_1
regime sanzionatorio applicato alla fattispecie in esame.
3/9 In via preliminare, deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
Com'è noto, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, “il principio fissato dall'art. 2935 cod. civ., per cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, si riferisce alla possibilità legale, e non a quella materiale, di esercitare il diritto” (Cass. civ., sez. VI, 20.04.2016, n. 7836; Cass. civ., sez. lav., sent. 07.05.2004, n. 8720).
È agevole rilevare come, nel caso in cui l'iscritto ad una determinata gestione previdenziale ometta di pagare gli importi dovuti a titolo contributivo, l'Ente previdenziale si trovi nella condizione di verificare il mancato adempimento da parte dell'iscritto alle obbligazioni su di lui gravanti e di agire per il recupero di tali somme mentre, qualora il soggetto non sia iscritto alla gestione previdenziale,
l' venga posto nella condizione di accertare la sussistenza del credito contributivo solo al CP_1
momento della presentazione della dichiarazione dei redditi da parte dello stesso, attivando all'uopo accertamenti ispettivi d'ufficio al fine di verificare la sussistenza dei presupposti legittimanti l'iscrizione ad una determinata gestione previdenziale.
La Suprema Corte ha, anche di recente, confermato tale principio, statuendo che: “in materia previdenziale, la prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa, in quanto la dichiarazione in questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo”
(Cass. civ., sez. lav., sent. 31.10.2018, n. 27950).
Recentemente, la Corte di Cassazione ha ulteriormente suffragato tale orientamento statuendo che ricorre l'operatività dalla causa di sospensione della prescrizione prevista dall'art. 2941, comma 8, c.c., ossia: “tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato scoperto” quando “sia posta in essere, dal debitore, una condotta tale da comportare, per il creditore, una vera e propria impossibilità di agire, e non una mera difficoltà di accertamento del credito, e dunque quando sia posto in essere dal debitore un comportamento intenzionalmente diretto ad occultare, al creditore, l'esistenza dell'obbligazione” e che tale ipotesi ricorre quando nella dichiarazione dei redditi non venga compilato il quadro RR, ossia la denuncia reddituale specificatamente volta a far conoscere all'ente previdenziale la sussistenza di un reddito da assoggettare a contribuzione (Cass. civ., sez. lav., sent. 07.03.2019, n. 6677).
Relativamente all'anno d'imposta 2016, è pacifico che, con D.P.C.M. 03.08.2017 è stato disposto il differimento del previsto termine di scadenza del versamento dei relativi contributi previdenziali alla data del 20.07.2017, da individuare come dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale.
4/9 Vanno, quindi, esaminate le due sospensione del corso della prescrizione come stabilite dalla normativa emergenziale in tema di diffusione del virus Sars Covid-19.
Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni.
È, poi, intervenuta ulteriore sospensione dal 31.12.2020 al 30.06.2021, cioè per 182 giorni.
Invero, l'art. 11 del d.l. n. 183 del 31.12.2020, convertito dalla L. n. 21 del 26.02.2021, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Alla luce di tutto quanto innanzi illustrato, va osservato che, in considerazione della sospensione della prescrizione disposta dalla normativa di emergenza, al momento della notifica della richiesta di pagamento dei contributi oggetto di causa, (notifica avvenuta appunto il 08.05.2023) questi ultimi non erano ancora prescritti (in quanto il relativo termine estintivo si sarebbe completato in data
26.05.2023).
2.1) Nel merito, al fine di valutare la fondatezza delle domande proposte dalla parte ricorrente, è necessario analizzare quali siano i presupposti di legge per l'iscrizione alla gestione separata . CP_1
L'art. 2, comma 26, della L. n. 336/1995 prevede che: “(a) decorrere dal 1 gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l' e finalizzata all'estensione CP_1
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della L. 11 giugno 1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”.
Tale disposizione è stata oggetto di un intervento di interpretazione autentica ad opera dell'art. 18, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito dalla L. n. 111/2011, che ha stabilito quanto segue:
5/9 “l'articolo 2, comma 26, della L. 8 agosto 1995, n. 335 si interpreta nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo tenuti
CP_ all'iscrizione presso l'apposita gestione separata sono esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di cui al comma 11, in base ai rispettivi statuti ed ordinamenti, con esclusione dei soggetti di cui al comma 11”.
Questione assai dibattuta nella giurisprudenza di merito, fino all'intervento chiarificatore della Suprema
Corte, sezione lavoro, con le sentenze nn. 30344/2017 e 30345/2017, era quella attinente alla corretta qualificazione del “versamento contributivo agli enti di cui al comma 11” che, ai sensi della norma sopra citata, esclude l'insorgenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione SE . CP_1
Secondo una prima tesi giurisprudenziale, il versamento del contributo integrativo alla propria cassa professionale integrerebbe quel versamento contributivo di cui all'art. 18, comma 12, del D.L. N.
98/2011 che escluderebbe in radice il sorgere dell'obbligo contributivo alla Gestione
SE mentre, secondo un'ulteriore interpretazione giurisprudenziale, patrocinata dall' , la CP_1 CP_1
corresponsione del solo contributo integrativo alla cassa professionale di riferimento, e non di quello soggettivo, determinerebbe l'assoggettabilità al regime della Gestione de qua in quanto, malgrado la denominazione utilizzata, il contributo integrativo non avrebbe natura contributiva, in quanto non costituisce un versamento idoneo ad attribuire al soggetto contribuente alcun diritto o posizione previdenziale, bensì esclusivamente natura solidaristica.
Orbene, in relazione a tale contrasto, la Corte di Cassazione ha assunto una chiara posizione, stabilendo quanto segue: “tenuto conto del rinvio operato dal D.L. n. 98 del 2011, cit., art. 18, comma 12, agli enti previdenziali di cui al precedente comma 11, vale a dire agli enti previdenziali gestori delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi e professionisti di cui al D.Lgs. n. 509 del 1994 e D.Lgs. n. 103 del 1996, tale precetto unitario, per quanto qui rileva, può essere agevolmente ricostruito nel senso che
l'iscrizione alla gestione separata è obbligatoria per i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui all'art. 49 (ora 53), comma 1. t.u. n. 917 del
1986, l'esercizio della quale non sia subordinato all'iscrizione ad appositi albi professionali ovvero, se subordinato all'iscrizione ad un albo, non sia soggetto ad un versamento contributivo agli enti previdenziali di riferimento che sia suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale. Una diversa interpretazione, infatti, finirebbe per tradire la finalità universalistica dell'istituzione della gestione separata e si porrebbe in contrasto con la sua tipica modalità di funzionamento che, come si è detto, collega l'obbligazione contributiva alla mera percezione di un reddito e mette capo ad una posizione previdenziale che può essere unica oppure
6/9 complementare a seconda l'iscritto svolga o meno un'ulteriore attività lavorativa (cfr. Cass. S.U. n.
3240 del 2010, già cit.). Così ricostruito il combinato disposto dell'art. 2, comma 26, L. n. 335 del
1995, e dell'art. 18, comma 12, D.L. n. 98 del 2011, giova ricordare, con riguardo al caso di specie, che l'iscrizione all'Inarcassa è preclusa agli ingegneri e agli architetti che siano iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque di altra attività esercitata (art. 2 L. n. 1046 del 1971, la cui disposizione è stata reiterata dall'art. 21, comma
5, L. n. 6 del 1981, e da ultimo, dall'art. 7, comma 5, dello statuto Inarcassa, approvato giusta le disposizioni del D.Lgs. n. 509 del 1994). Costoro, conseguentemente, non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo, bensì unicamente al versamento del contributo integrativo, dovuto da tutti gli iscritti agli albi di ingegnere e architetto, indipendentemente dall'iscrizione all'Inarcassa, nella forma di una maggiorazione percentuale che dev'essere applicata dal professionista su tutti i compensi rientranti nel volume d'affari e versata alla indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne Pt_2
abbia eseguito il debitore, salva ripetizione nei confronti di quest'ultimo (L. n. 6 del 1981, art.
10 riprodotto negli stessi termini dall'art. 5 del Regolamento di previdenza Inarcassa). Ora, non è revocabile in dubbio che il versamento di tale contributo, in difetto di iscrizione all'Inarcassa, non possa mettere capo alla costituzione di alcuna posizione previdenziale a beneficio del professionista che è tenuto a corrisponderlo: la cassa di previdenza eroga le prestazioni previdenziali esclusivamente agli iscritti (art. 3, St. Inarcassa) e chi è iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria non può esserlo (cfr. da ult. Cass. n. 23687 del 2015). Ma se è così, è inevitabile concludere che il suo versamento non può esonerare il professionista dall'iscrizione alla gestione separata la regola generale conseguente all'istituzione di quest'ultima è che CP_1 all'espletamento di una duplice attività lavorativa, quando per entrambe è prevista una tutela assicurativa, deve corrispondere una duplicità di iscrizione alle diverse gestioni (così ancora Cass.
S.U. n. 3240 del 2010, cit.). Né ciò comporta alcuna duplicazione di contribuzione a carico del professionista, giacché il contributo integrativo, la cui istituzione si giustifica esclusivamente in relazione alla necessità dell'Inarcassa di disporre di un'ulteriore fonte di entrate con cui sopperire alle prestazioni cui è tenuta, è ripetibile nei confronti del beneficiario della prestazione professionale e dunque è in realtà posto a carico di terzi estranei alla categoria professionale cui appartiene il professionista e di cui l'Inarcassa è ente esponenziale ( v. in tal senso Corte cost. n. 132 del 1984)”
(Cass. civ., sez. lav., 18.12.2017, n. 30344; parimenti Cass. civ., sez. lav., 18.12.2017, n. 30345).
Al fine di escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione SE, non rileva nemmeno la circostanza che l'attività libero professionale svolta non abbia carattere prevalente.
7/9 La Suprema Corte ha statuito chiaramente che: “il principio di universalizzazione soggettivo ed oggettivo della copertura assicurativa obbligatoria si traduce operativamente nella regola secondo la quale l'obbligo (L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26) di iscrizione alla gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (anche se non esclusivo), ma anche occasionale (entro il limite monetario indicato nel D.L. n. 269 del 2003, art.
44, comma 2) di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco, anche se il medesimo soggetto svolge anche altre diverse attività per cui risulta già iscritto ad altra gestione” (Cass. civ., sez. lav., 12.12.2018, n. 32167)
Alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di Cassazione, che viene qui condivisa integralmente, la pretesa contributiva avanzata dall' nei confronti dell'ingegnere è fondata. CP_1 Parte_1
Nella fattispecie in esame, è incontestato che il ricorrente, nel corso dell'anno 2016, abbia svolto attività di ingegnere libero professionista (in relazione alla quale ha emesso le fatture in atti) ed ha chiesto, ed ottenuto, la cancellazione da Inarcassa dal 26.04.2016, alla quale, per il periodo successivo, non è stato più dovuto il pagamento del contributo soggettivo. Poiché, tuttavia, i contributi relativi all'anno 2016 sono stati versati interamente presso Inarcassa, l'Ufficio amministrativo competente dell' ha provveduto a richiedere alla stessa il versamento all' dell'importo di € 24.078,00, a CP_1 CP_1 titolo di trasferimento contribuzione fra Enti, come previsto dall'art. 116, comma 20, della L. n.
388/2000. In data 02.02.2024, Inarcassa ha comunicato di aver trasferito all' la somma di € CP_1
8.310,96, a titolo di contribuzione versata eccedente rispetto a quanto dovuto alla stessa per il periodo
01.01.2016 – 26.04.2016 relativamente al reddito di € 64.283,00, corrispondente a quanto dichiarato nel quadro RR CODICE 5 dell'originaria dichiarazione fiscale anno d'imposta 2016. L'importo di €
8.310,96 è stato accreditato sulla posizione di presso la Gestione SE, ma tale Parte_1
importo è risultato sufficiente a coprire interamente il debito originario (come da quadro RR originario), il quale, pertanto, è stato ricalcolato per differenza, quanto al contributo. L' ha CP_1
provveduto, pertanto, in autotutela, alla rettifica della comunicazione di debito prot.
.6100.24/03/2023.0058665 e ad oggi l'importo dovuto dal ricorrente è pari ad € 23.192,19, di cui CP_1
€ 15.767,04 a titolo contributi ed € 7.425,15 a titolo sanzioni.
La domanda proposta in via principale da parte ricorrente deve, quindi, essere rigettata.
2.2) Quanto alla domanda svolta in via subordinata di annullamento, ovvero di rideterminazione delle sanzioni comminate dall' , si osserva che, essendo la giurisprudenza, anche di legittimità, riguardo CP_1 alla doverosità dell'iscrizione alla Gestione SE in casi quali quello che ci occupa uniforme e consolidata da parecchi anni, l'applicazione da parte dell' delle sanzioni previste per le ipotesi c.d. CP_1
di evasione contributiva dall'art. 116, comma 8, lett. b), L. n. 388/2000 risulta corretta.
8/9 3) In relazione alle spese di lite, reputa il Giudice di disporre la compensazione delle stesse in ragione della complessità delle questioni giuridiche oggetto di trattazione nella presente controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta le domande proposte dal ricorrente nei confronti dell' ; CP_1
2. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Piacenza, 13.06.2025
Il Giudice dott.ssa Maddalena Ghisolfi
9/9