Ordinanza cautelare 2 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, ordinanza cautelare 02/12/2022, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/12/2022
N. 01220/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1220 del 2022, proposto da
-OMISSIS-e -OMISSIS-, in qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato Marianna Depasquale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, Liceo Classico -OMISSIS- -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
della delibera di non ammissione alla classe successiva IV BS Scientifico del Liceo -OMISSIS- avente sede in -OMISSIS- alla via -OMISSIS-, adottata nei confronti della alunna -OMISSIS- nella riunione del Consiglio della classe 3^ BS Scientifico del Liceo -OMISSIS-, comunicata in data 05.09.2022 prot. -OMISSIS-;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi compreso il verbale di ripresa dello scrutinio del 31.08.2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e Liceo Classico -OMISSIS- -OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 la dott.ssa Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori avv.to M. Depasquale;
Considerato che, ad un sommario esame, il ricorso non appare assistito dal prescritto fumus boni iuris , tenuto conto - in particolare – che le ragioni della non ammissione alla classe successiva della studentessa -OMISSIS- sono costituite da un dato oggettivo e concreto e, segnatamente, dalla gravità delle insufficienze “emerse nelle prove, scritte ed orali, svolte nella sessione di esami per lo scioglimento della sospensione del giudizio” (indicate nel conseguimento per le materie di “matematica” e “fisica” del punteggio di tre e tre “all’unanimità”, nonostante, tra l’altro, l’organizzazione dei corsi di recupero), non adeguatamente confutato;
Ritenuto, pertanto, che non sussistano le condizioni richieste dalla legge per l’accoglimento della sospensiva;
Ritenuto, peraltro, che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Seconda respinge la domanda cautelare.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente, Estensore
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.