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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'Appello di L'Aquila
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Barbara del Bono Presidente
Dott.ssa. Francesca Coccoli Consigliere
Dott.ssa Mariangela Fuina Consigliere est. e rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N. 651 del Ruolo generale dell'anno 2023, promossa da:
codice fiscale , nato a [...] il giorno Parte_1 CodiceFiscale_1
02.03.1967, quivi residente, in proprio e quale ex liquidatore e legale rappresentante pro tempore della cessata “ , partita I.V.A. Controparte_1
, avente sede legale in Pescara alla Via Ravenna n. 99 nonché la società P.IVA_1
“ , partita I.V.A. , avente Controparte_2 P.IVA_2
sede legale in Silvi (TE) alla Via Roma n. 308/A, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro tempore, dott. tutti rappresentati e difesi Controparte_3 come in atti dall'Avv. Gianluca Giordano del Foro di Pescara -il quale dichiara di voler ricevere gli avvisi ed i provvedimenti emessi fuori udienza ai sensi del D.L. n.
35/05 (convertito nella L. n. 80/05 e successive modificazioni ed integrazioni) al seguente numero di fax 085.694810 ovvero al seguente indirizzo e-mail:
- ed elettivamente domiciliati presso il suo studio Email_1 professionale in Pescara al C.so Vittorio Emanuele II n. 406 e presso il suo domicilio digitale pec: “ ; Email_1
-Appellanti-
Contro
nata a [...] il [...], quivi residente a[...] n.7, (Cod. Fisc. , rappresentata e difesa come in atti C.F._2 dall'avv. Anna Maria Paolucci (fax 085/4213249-085/4210374 ed indirizzo di posta elettronica certificata , presso cui devono essere Email_2
eseguite le comunicazioni e le notificazioni), elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto legale alla piazza IX Martiri n.27, L'Aquila;
-Appellata e appellante incidentale-
E
nato a [...] il [...], codice fiscale Controparte_5
e , nata a [...] C.F._3 Controparte_6
il 27.11.1950, codice fiscale , entrambi residenti in [...]C.F._4
alla via Ravenna n. 109 ed elettivamente domiciliati presso lo studio del Prof. Avv.
Valerio Speziale in Pescara, Via Marrucini n. 21 che li rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Mauro Cirone, come in atti e che dichiarano di voler ricevere ogni notificazione e comunicazione presso gli indirizzi
P.E.C. e Email_3 Email_4
-Altri Appellati-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 669/2023 emessa dal Tribunale di
Pescara e pubblicata in data 09.05.2023.
CONCLUSIONI:
Per l'appellante in proprio e nella qualità:
L'Ecc.ma Corte di Appello adita, nel reiterare preliminarmente l'ammissione dei mezzi istruttori articolati nell'atto di appello e non ammessi nel giudizio di prime cure, Voglia, contrariis reiectis, ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e per l'effetto, in totale riforma della Sentenza di primo grado impugnata n. 669/2023, pubblicata mediante deposito in Cancelleria in data il 09/05/2023, resa in pari data dal Tribunale di Pescara in persona del G.U., Dott.ssa Stefania Ursoleo, all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 4992/2019 di
R.G., notificata in data 12.05.2023, con espresso richiamo e riproposizione di tutte le domande, eccezioni, istanze, anche istruttorie, deduzioni, argomentazioni, difese e tesi, dedotti a verbale e/o negli scritti difensivi relativi al primo grado di giudizio:
In Via Istruttoria:
1) Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie, non ammesse e rigettate in primo grado, per tutte le ragioni esposte nella parte motiva dell'atto di appello e, nello specifico, della prova per interpello dei Sigg. e Controparte_5 [...]
, nonché della dott.ssa nonché, all'esito, della prova Controparte_6 CP
per testimoni con i testimoni indicati sulle circostanze formulate nei capitoli separati nell'atto di appello e che qui si richiamano;
2) Si insiste per l'ammissione di idonea C.T.U., volta ad accertare l'esecuzione delle opere di ristrutturazione degli immobili in Pescara alla Via Ragazzi del 99 e Via
Ravenna ed a quantificare i costi sostenuti dalle società e V.L. Soc. Parte_2
Coop., rappresentate dal dott. per la ristrutturazione degli immobili Parte_1
oggetto di causa e per le migliorie, opere straordinarie e dotazioni apportate.
Nel Merito:
3) accogliere per tutte le ragioni ed i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma totale della Sentenza di primo grado impugnata n.
669/2023, pubblicata mediante deposito in Cancelleria in data il 09/05/2023, resa in pari data dal Tribunale di Pescara in persona del G.U., Dott.ssa Stefania Ursoleo, all'esito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al n. 4992/2019 di
R.G., notificata in data 12.05.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
- in accoglimento della opposizione proposta, previo accertamento e declaratoria del collegamento negoziale attuato dalle parti, legati da rapporti familiari tra loro, con la pluralità di atti e negozi tra loro avvinti teleologicamente nel perseguimento della causa concreta di far acquistare la proprietà esclusiva dei due immobili in Pescara alla Via Ragazzi del 99 nn. 5 e 7 in capo alla dott.ssa con reciproca CP
compensazione dei prezzi degli atti compiuti e delle spese di ristrutturazione dei medesimi immobili sostenute dal dott. per tutte le motivazioni indicate Parte_1
nella precedente espositiva, accertare e dichiarare illegittimo, inammissibile,
improponibile, improcedibile e comunque revocare, annullare, dichiarare nullo e privo di qualsiasi efficacia il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Pescara rubricato ai nn.
1362/2019 D.I. - 3601/2019 di R.G. del 03.09.2019 ed il pedissequo atto di precetto, in uno con la pretesa azionata, e comunque, per infondatezza del credito azionato nell'an e nel quantum per sorte capitale, interessi, competenze, spese ed oneri accessori, per mancanza di causa e per indebito a seguito di avvenuto pagamento in danaro ed anche a mezzo di delegazione di pagamento e di compensazioni di reciproche partite di debito/credito tra le parti in causa e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il dott.
[...] non è debitore di alcuna somma nei confronti dei coniugi Sigg. Parte_1 CP_5
e in virtù dei titoli azionati in monitorio e che, pertanto,
[...] Controparte_6
non è tenuto al pagamento delle somme ingiunte per tutte le causali addotte nell'espositiva, con condanna per l'effetto degli ingiungenti e della terza chiamata, in solido tra loro, alla restituzione in favore del dott. delle somme che Parte_1 dovessero risultare a credito dell'opponente all'esito delle operate documentate compensazioni;
- condannarsi la dott.ssa residente in [...] n. 5, CP
a garantire, manlevare e tenere indenne il dott. da tutte le conseguenze Parte_1
patrimoniali, incluse le eventuali spese e competenze legali, anche del sottoscritto procuratore, eventualmente derivanti da una scongiurata sentenza di condanna emessa a suo carico per tutte le somme richieste dagli ingiungenti opposti di cui al decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Pescara rubricato ai nn. 1362/2019 D.I. - 3601/2019
di R.G. del 03.09.2019 ed al pedissequo atto di precetto per tutte le motivazioni indicate ed anche nell'atto di opposizione e con condanna, in solido con gli ingiungenti opposti ed in caso di richiesta compensazione dei crediti vantati dal dott. con il prezzo Parte_1
di acquisto azionato in monitorio, alla restituzione in favore del dott. in Parte_1
proprio e nella qualità di liquidatore e legale rappresentante delle società “
[...]
” e “ ” delle somme in Controparte_2 Controparte_1 esubero che dovessero risultare a credito di questi ultimo all'esito delle operate documentate compensazioni per le motivazioni indicate nell'atto di opposizione e con condanna, in caso di mancata compensazione dei crediti vantati dal dott. in Parte_1 proprio e nella qualità liquidatore e legale rappresentante delle società “
[...]
” e “ ”, con il prezzo di Controparte_2 Controparte_1
acquisto azionato in monitorio e previo accertamento della mancanza di causa sottostante al trasferimento di danaro, alla restituzione in solido con gli ingiungenti opposti in favore dell'opponente della somma di € 65.500,00 bonificata in data 05.06.2019 senza alcuna valida giustificazione causale per tutte le motivazioni indicate nell'atto di opposizione;
- accertare e dichiarare illegittimo, inammissibile, improponibile, improcedibile e comunque revocare, annullare, dichiarare nullo e privo di qualsiasi efficacia il decreto ingiuntivo opposto del Tribunale di Pescara rubricato ai nn. 1362/2019 D.I. - 3601/2019 di R.G. del 03.09.2019 ed il pedissequo atto di precetto, in uno con la pretesa azionata per sorte capitale, interessi, competenze, spese ed oneri accessori, per difetto dei requisiti e presupposti di cui agli artt. 633 e 636 c.p.c. per tutte le causali esposte nell'espositiva;
Conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati dinanzi il Tribunale di prime cure per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In tutti i casi con vittoria di spese esenti e competenze del doppio grado di giudizio, oltre rimborso spese generali forfetarie e C.P.A. come per legge.
Per l'appellata : CP la Corte d'Appello de L'Aquila, “contrariis reiectis”, provveda come appresso:
A) dichiari l'inammissibilità, “in parte qua” dell'appello principale avversario e, comunque, lo RIGETTI integralmente nel merito;
B) dichiari, inoltre, l'inammissibilità dell'intervento, spiegato in prime cure, della
” e della Controparte_7 Controparte_1
”;
[...]
C) condanni queste ultime, anche in solido, al pagamento delle spese e dei compensi relativi al primo grado del presente giudizio;
D) condanni gli appellanti principali, anche in solido, al pagamento delle spese, anche di carattere forfetario, e dei compensi relativi al presente grado del giudizio;
E) in via istruttoria, ammetta, per quanto di bisogno, la produzione della comparsa di risposta della e del dott. contenente la richiesta di chiamata CP_2 Parte_1 della Dott.ssa nel giudizio, davanti al Tribunale di Pescara, distinto CP
con il n.3767/2021 R.G., nonché dell'estratto dal “polisweb” relativo al primo grado del presente giudizio;
F) dichiari l'inammissibilità e/o l'irrilevanza dei capitoli dedotti dal dott. Parte_1 dalla ” e dalla Controparte_8 Controparte_1
”, mediante il loro atto;
[...]
G) ammetta, in estremo subordine, la prova contraria sugli stessi capitoli e sugli stessi testi “ex adverso” indicati, nonché su quelli menzionati dalla Dott.ssa CP
nella sua memoria ex art.183 n.3 c.p.c.;
H) sempre in estremo subordine e senza inversione dell'onere probatorio, ammetta anche la prova testimoniale contraria, con i testi indicati.
Per gli appellati e : Controparte_5 Controparte_6
Voglia il Collegio della Corte d'Appello di L'Aquila: Nel merito, in via principale:
- respingere tutte le domande proposte dal Dott. con l'atto di Parte_1
citazione in appello notificato il 12 giugno 2023, in quanto inammissibili, illegittime e comunque infondate in “Fatto” e “Diritto” e, conseguentemente,
- confermare integralmente la sentenza n. 669/2023 emessa dal Tribunale civile di
Pescara in data 9 maggio 2023, in relazione ai capi della decisione impugnati dal
Dott. e dalle società e Parte_1 CP_2 Parte_3
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore.
[...]
Nel merito, in ogni caso:
1. confermare il decreto ingiuntivo n. 1362/2019 del 3 settembre 2019 reso inter partes dal Tribunale civile di di Pescara;
2. respingere, in ogni caso, ogni domanda, eccezione e deduzione del Dott.
[...]
e delle società intervenute in quanto inammissibile e, comunque, Parte_1
irrilevante e infondata per tutte le eccezioni e deduzioni svolte nel corso del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Pescara e in quelle contenute nella presente comparsa di costituzione e risposta in appello (ivi comprese, a titolo di mera esemplificazione, quelle concernenti: l'insussistenza degli asseriti crediti indicati dal
Dott. l'insussistenza del collegamento negoziale da questi esposto;
il Parte_1 difetto di legittimazione passiva e attiva delle odierne parti;
l'estraneità degli opposti alle posizioni sostanziali dedotte dall'opponente; l'estraneità di quest'ultimo alle stesse situazioni sostanziali oggetto della sua citazione;
l'eccepita prescrizione;
e così via);
3. condannare, anche d'ufficio, il Dott. e le due società appellanti al Parte_1
pagamento a favore dei Sig.ri e di quanto Controparte_5 Controparte_6 previsto dall'art. 96, comma 3, c.p.c. nella misura che riterrà di giustizia da determinarsi equitativamente, ciò anche in relazione alla richiesta di condanna degli odierni appellati, in solido con la Dr.ssa parimenti manifestamente CP
temeraria e pretestuosa;
4. ad ogni buon conto, respingere le istanze istruttorie così come reiterate in grado di appello dal Dott. per tutte le ragioni già esposte negli scritti difensivi Parte_1
dinanzi al Tribunale di Pescara ed accogliere le istanze istruttorie formulate nella comparsa di costituzione e risposta e nelle memorie autorizzate ai sensi dell'art. 183, comma 6, c.p.c. depositate dagli odierni appellati nel corso del processo di primo grado, da intendersi in questa sede integralmente trascritte e riportate ad ogni effetto di legge.
Con vittoria di spese e compensi professionali da liquidarsi secondo i parametri previsti D.M. n. 147/2022 e successive modifiche ed integrazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza pubblicata in data 09.05.2023 il Tribunale di Pescara, pronunciandosi sulla domanda proposta da di opposizione a decreto Parte_1
ingiuntivo n. 1362/2019 emesso dal Tribunale di Pescara in data 10.06.2020, con cui era stato ingiunto il pagamento nei confronti di e Controparte_5 Controparte_6
della complessiva somma di € 125.000,00 oltre interessi e spese, quale
[...]
residuo, rimasto impagato, del corrispettivo pattuito per la vendita di due unità immobiliari site in Pescara, alla Via Ravenna n. 99, rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente alla rifusione delle spese di lite. 1.1 A sostegno della domanda, l'attore eccepiva, in via preliminare, il difetto di certezza ed esigibilità degli interessi di cui al credito azionato con il provvedimento monitorio e contestava, nel merito, l'insussistenza del credito, deducendo di aver già provveduto al pagamento del dovuto ed affermando essere la somma pretesa priva di causa e, dunque, indebita ex art. 2033 c.c. Rappresentava di aver precedentemente contratto matrimonio con la figlia dei convenuti, e di essere pendente CP
giudizio di separazione nei confronti della medesima, evidenziando che la vendita oggetto di controversia si sarebbe inserita nell'ambito di una complessa serie di operazioni immobiliari, posta in essere dagli ingiungenti, unitamente alla loro figlia, mediante la stipulazione di una pluralità di atti in evidente collegamento negoziale tra di loro e che il pagamento del prezzo richiesto sarebbe stato, in realtà, già saldato in virtù delle compensazioni operate dalle parti. Chiedeva, da ultimo, di essere autorizzato alla chiamata in causa dell'ex coniuge, per essere CP garantito, manlevato e tenuto indenne da quest'ultima nonché, per il caso di mancata compensazione con il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, per la condanna della stessa alla restituzione, in solido con gli ingiungenti, dell'importo di €
65.500,00, corrisposto loro a mezzo bonifico in assenza di valida giustificazione causale.
1.2 Si costituivano in giudizio e Controparte_5 Controparte_6
evidenziando, in via preliminare, la debenza degli interessi relativi al credito di cui al decreto ingiuntivo e contestando, nel merito, la fondatezza della ricostruzione attorea, deducendo non esservi alcun collegamento negoziale tra i contratti invocati dall'opponente. Rappresentavano non essere intervenuta alcuna compensazione tra i prezzi e le spese sostenute relativamente ai contratti invocati, eccependo, al riguardo, il difetto di legittimazione dell'opponente per non essere quest'ultimo titolare di alcuna posizione attiva nei loro confronti e, in ogni caso, l'avvenuta prescrizione dei crediti vantati dal medesimo. Chiedevano, quindi, il rigetto dell'istanza di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo nonché la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed il rigetto di ogni altra domanda, eccezione e deduzione dell'opponente, con condanna, altresì, di quest'ultimo ex art. 96 comma 3 c.p.c. 1.3 Autorizzata la chiamata in causa con ordinanza del 04.03.2020, si costituiva in giudizio evidenziando l'infondatezza della domanda attorea, CP deducendo l'insussistenza del collegamento negoziale invocato dall'opponente ed eccependo, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva dello stesso, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte dall'attore nei propri confronti.
1.4 Intervenivano in giudizio la e la Controparte_2 [...]
, quali società amministrate dall'opponente, aderendo Controparte_1
integralmente alle domande attoree e chiedendone l'accoglimento.
1.5 Acquisite le prove documentali, la causa veniva trattenuta a decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
1.6 A fondamento della decisione di rigetto il primo giudice, dopo aver richiamato gli orientamenti giurisprudenziali in materia, osservava che nel caso di specie difettavano i presupposti del collegamento negoziale tra i contratti invocati e che l'opponente non aveva concretamente specificato in base a quali elementi era evincibile detto collegamento, rilevando che nel testo dei contratti invocati non si rinvenivano clausole atte ad esprimere la dedotta interdipendenza funzionale tra i contratti in questione né atte ad esplicitare che il legame fosse noto, condiviso e fatto proprio anche dagli altri contraenti e che la maggior parte dei contratti neppure era stata stipulata tra le parti in causa, ma tra una parte ed un terzo. Riferiva, inoltre, che all'opponente non era consentito ovviare al riscontrato difetto di prova del collegamento negoziale a mezzo dell'espletamento della prova per testi, in quanto le circostanze formulate erano del tutto inammissibili, non solo in quanto meramente valutative e genericamente formulate, ma anche perché confliggenti con i principi consolidatisi sull'argomento richiedenti la necessaria oggettivizzazione nel regolamento contrattuale della volontà soggettiva delle parti dei contratti asseritamente collegati.
Il primo giudica rigettava parimenti l'eccezione di compensazione del credito ingiunto sollevata dall'opponente rilevando che, nel caso di specie, non era certamente configurabile il requisito indefettibile richiesto per l'operatività dell'istituto della compensazione, ovvero quello della reciprocità dei rispettivi rapporti di debito-credito intercorrenti tra i medesimi soggetti. In ordine all'eccezione di difetto di esigibilità degli interessi, sollevata dall'opponente sulla base dell'art. 10 del contratto, evidenziava l'inconferenza del richiamo all'art. 1282
c.c. e osservava che con la previsione contrattuale in oggetto, le parti avevano inteso riferirsi agli interessi compensativi, escludendone espressamente la decorrenza sul prezzo di vendita ancora da versare e che, nella vicenda in esame, venivano in rilievo altri interessi aventi un diverso presupposto ed una correlata diversa finalità rispetto a quelli compensativi, vale a dire quelli moratori, per cui essendo stato provato l'inadempimento all'obbligazione contrattuale di pagamento del prezzo di vendita, tali interessi erano senz'altro dovuti.
Da ultimo, rigettava anche la domanda attorea proposta nei confronti della terza chiamata rilevando, oltre alla non compensabilità del credito ingiunto, che l'opponente non aveva provato la dedotta mancanza di una causa di giustificazione del pagamento in contestazione.
2. Nel proprio atto di impugnazione in proprio e quale ex Parte_1
liquidatore e legale rappresentante pro tempore della Controparte_9
, nonché ha contestato la
[...] Controparte_2
decisione chiedendone la riforma sulla base dei motivi di seguito sintetizzati:
2.1 Violazione e falsa applicazione degli art. 1361 e ss. c.c. – violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in materia di interpretazione del contratto e di ogni norma e principio in materia di collegamento negoziale.
Con il primo motivo, gli appellanti hanno contestato la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto insussistente il collegamento negoziale esistente tra una pluralità di atti posti in essere dal nucleo familiare e non ha individuato l'ulteriore causa concreta perseguita dalle parti per statuita carenza dei requisiti soggettivo e oggettivo sottesi al collegamento negoziale. In particolare, hanno argomentato che il primo giudice avrebbe erroneamente ricostruito la fattispecie facendo un cattivo uso dei canoni interpretativi previsti dall'art. 1362 c.c., limitandosi ad una valutazione parziale e incompleta del materiale probatorio offerto dalle parti in contrasto con le disposizioni contenute negli artt. 112 e 116 c.p.c. e avrebbe arbitrariamente omesso di valorizzare i plurimi elementi, anche di carattere indiziario, che avrebbero consentito l'accoglimento dei motivi di opposizione formulati in primo grado, alla luce del collegamento negoziale esistente.
2.2 Violazione e falsa applicazione degli artt. 2722 e segg. c.c. e 115 e 116 c.p.c. – reiterazione dell'ammissione dei mezzi istruttori ai fini dell'individuazione del collegamento negoziale esistente - violazione e falsa applicazione di ogni norma e principio in materia di collegamento negoziale.
Con il secondo motivo, hanno censurato la decisione nella parte in cui il giudice di primo grado avrebbe riscontrato un difetto di prova del collegamento negoziale dichiarando lo stesso non provabile a mezzo di prova orale e così inammissibile ex art. 2772 c.c., precludendo l'esercizio del diritto di difesa. A tal fine, hanno chiesto l'ammissione delle prove invocate in primo grado ed articolate nella seconda memoria istruttoria, come pure la C.T.U. già richiesta e reiterata anche in sede di trattazione precisazione delle conclusioni nel giudizio di prime cure.
2.3 Violazione e falsa applicazione degli art. 1361 e ss. c.c. – omessa valutazione di risultanze istruttorie – violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.- non debenza di interessi.
Al riguardo, hanno contestato la statuizione in ordine alla rilevata insussistenza della compensazione dei rapporti di debito-credito sollevata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo inoltre l'omessa, parziale e/o insufficiente valutazione dei documenti prodotti in giudizio al fine di comprovare l'avvenuta estinzione del debito, nonché la non debenza degli interessi a fronte dell'inesistenza del preteso credito residuo in favore dei coniugi CP
2.4 Violazione e falsa applicazione degli art. 1361 e ss. c.c. – omessa valutazione di risultanze istruttorie – violazione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.
Con tale motivo, hanno censurato la decisione in relazione all'erronea dichiarazione di non compensabilità con quanto ingiunto, per mancanza di collegamento negoziale, del bonifico bancario effettuato dalla terza chiamata pur partecipe e CP
beneficiaria degli accordi assunti, a seguito della rottura del rapporto coniugale, dal conto cointestato, in favore dei propri genitori per la somma di € 63.500,00 in data 05.06.2019 con la causale di una asserita restituzione di un prestito, invero inesistente, mai effettuato dai genitori. Hanno eccepito l'incongrua ed erronea valutazione delle risultanze probatorie, deducendo che dall'istruzione documentale emergeva chiaramente la prova dell'operazione compiuta dalla peraltro CP
dalla medesima non contestata, e la mancanza di causa giustificativa di trasferimento non avendo i suoceri effettuato alcun prestito tale da giustificare la causale di bonifico ma una disposizione gratuita ad entrambi i coniugi, tanto è vero che dette somme erano rimaste giacenti sul conto cointestato acceso presso la banca Caripe
S.p.a.
2.5 Capo della sentenza oggetto dell'impugnazione afferente alla condanna alle spese di lite per mancata individuazione del collegamento negoziale e compensazione delle somme e dei prezzi - censure proposte alla ricostruzione del giudice.
Con l'ultimo motivo di gravame, hanno contestato la gravata decisione in relazione alla condanna al pagamento delle spese di lite di primo grado disposta sia in favore degli odierni appellati sia a favore della terza chiamata chiedendo alla Corte CP
la riforma, sul punto, del capo della sentenza nel caso di riforma in sede di gravame.
3. Si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta CP
contestando quanto dedotto ed eccepito da controparte, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c. e chiedendone, nel merito, il rigetto, chiedendo dichiararsi inoltre l'inammissibilità dell'intervento, spiegato in prime cure, della e CP_2 Controparte_7 [...]
, con condanna di queste ultime, anche in solido, al Parte_4
pagamento delle spese e dei compensi relativi al primo grado e con condanna degli appellanti, anche in solido, al pagamento delle spese, anche di carattere forfetario, e dei compensi relativi al presente grado del giudizio. Spiegava altresì, in tal senso, appello incidentale sulla base di tre motivi:
3.1 Violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c., vizio di motivazione.
Con il primo motivo ha contestato la decisione eccependo la mancata pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'intervento spiegato, in prime cure, dalla
[...] ” e dalla ” Controparte_7 Controparte_1
;
3.2 Violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell'art.112 c.p.c., vizio di motivazione
Con il secondo motivo, ha contestato la sentenza deducendo la mancata pronuncia sull'eccezione di difetto di legittimazione attiva del circa la richiesta di Parte_1
rimborso delle spese asseritamente sostenute dalle due predette società, attesa la diversa soggettività giuridica di quest'ultime rispetto a lui.
3.3 Violazione e falsa applicazione, sotto profili diversi, degli artt. 91 e 112 c.p.c., vizio di motivazione.
Al riguardo ha eccepito l'omessa pronuncia sulla domanda di condanna alle spese delle due società, formulata da essa appellata in sede di precisazione delle conclusioni in prime cure, la violazione e falsa applicazione, in ogni caso, dell'art. 91
c.p.c. per la mancata condanna alle spese di dette società nonostante la loro totale soccombenza nei suoi confronti, nonché il vizio di motivazione rappresentato dal fatto che la detta sentenza aveva ricostruito i fatti di causa commettendo l'errore di escludere che le due società avessero proposto domande nei suoi confronti.
4. Si costituivano in giudizio e Controparte_5 Controparte_6
contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto di tutte le domande in quanto inammissibili, illegittime e comunque infondate in fatto e diritto e, per l'effetto, la conferma integrale della sentenza impugnata, con condanna degli appellanti al pagamento di quanto previsto dall'art. 96 comma 3 c.p.c. nella misura ritenuta di giustizia da determinarsi equitativamente e con vittoria di spese e compensi professionali.
4. Rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza gravata con ordinanza del 26.10.2023, la causa è stata trattenuta a decisione all'udienza del
22.10.2024, tenuta con le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nelle rispettive note depositate telematicamente, previa assegnazione dei termini ex art. 352 c.p.c.
5. L'appello principale è infondato per i motivi di seguito indicati. 5.1 In via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di inammissibilità, sollevata dagli appellanti nelle note di trattazione scritta del 23.10.2023, delle comparse di costituzione di parti appellate, asseritamente del tutto ridondanti e prolisse, redatte in violazione dei criteri di sinteticità e chiarezza in violazione dell'art. 121 c.p.c. Al riguardo, si evidenzia l'inapplicabilità al presente giudizio della censura relativa alla violazione delle disposizioni generali di chiarezza e sinteticità degli atti processuali prevista dalla Riforma del Processo Civile (Decreto n. 110/23 del Ministero della
Giustizia), in quanto le nuove disposizioni riguardano i procedimenti introdotti dopo il 01.09.2023 e l'inosservanza delle stesse non comporta la nullità o irricevibilità degli atti, potendo il Giudice semmai tenerne conto nel regolare le spese di lite a prescindere dalla soccombenza o meno della parte che ha commesso la violazione.
5.2 Sempre in via preliminare, infondata appare essere l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 345 c.p.c., sollevata da parti appellate, in quanto asseritamente contenente nuova eccezione e nuova domanda inammissibili in quanto formulate per la prima volta in tale sede.
Al riguardo si rammenta che “si ha domanda nuova, inammissibile in appello per modificazione della causa petendi, quando il diverso titolo giuridico della pretesa, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi e alteri i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa” (cfr. Cass. n. 1684/12; negli stessi termini Cass. n. 2201/2012). Nel caso di specie, si ritiene non vi sia l'introduzione di nuova eccezione, atteso che la deduzione dell'appellante in ordine al pagamento delle spese di ristrutturazione degli immobili della moglie siti CP
in via Ragazzi 99, con relativa compensazione delle spese, risulta essere già stata formulata nel corso del primo grado di giudizio, come può evincersi chiaramente fin dall'atto introduttivo del giudizio e dai successivi scritti difensivi.
Parimenti, contrariamente a quanto dedotto dall'appellata la richiesta delle CP
due società appellanti e Controparte_1 Controparte_2
di condanna nei suoi confronti a garantire, manlevare e tenere
[...] indenne l'appellante da tutte le conseguenze patrimoniali eventualmente Parte_1 derivanti da una sentenza di condanna, non risulta essere domanda nuova inammissibile in quanto formulata per la prima volta in appello, atteso che le predette società hanno spiegato intervento in adesione alla posizione ed in dipendenza alle domande ed eccezioni formulate dal il quale, nelle sue conclusioni, Parte_1
formulava chiaramente richiesta in tal senso.
5.3 Passando all'esame della fattispecie concreta, la prima censura, relativa all'asserita mancata qualificazione dell'operazione contrattuale in oggetto in termini di collegamento negoziale, è infondata e deve essere rigettata.
Al riguardo, si rammenta che il collegamento negoziale si qualifica come un fenomeno incidente direttamente sulla causa dell'operazione contrattuale posta in essere, risolvendosi in una interdipendenza funzionale dei diversi atti negoziali volta a realizzare una finalità pratica unitaria (cfr. Cass. n. 3645/2007), tale per cui ciascun negozio, pur conservando una causa autonoma, è finalizzato ad un unico regolamento di interessi (cfr. Cass. n. 20726/2014). Al fine di distinguere tra contratto unico e contratti collegati, non si può fare riferimento ad elementi formali, quali l'unità o la pluralità dei documenti contrattuali o la mera contestualità delle stipulazioni (cfr.
Cass. n. 11240/2003).
Come noto, la fattispecie del collegamento negoziale è configurabile anche quando i singoli atti siano stati stipulati tra soggetti diversi, purché essi risultino concepiti e voluti come funzionalmente connessi e tra loro interdipendenti, onde consentire il raggiungimento dello scopo divisato dalle parti. Ciò premesso si rileva che, come desumibile dai principi espressi dalla giurisprudenza che si è pronunciata sul punto, il collegamento negoziale - espressione dell'autonomia contrattuale prevista dall'art. 1322 c.c., - è un meccanismo attraverso il quale le parti perseguono un risultato economico complesso che viene realizzato attraverso una pluralità coordinata di contratti che conservano la loro causa autonoma, anche se ciascuno è concepito, funzionalmente e teleologicamente, come collegato con gli altri poiché finalizzati ad un unico regolamento di reciproci interessi, cosicché le vicende che investono un contratto possono ripercuotersi sull'altro. Pertanto, come già evidenziato dal giudice di prime cure, perché possa configurarsi un collegamento negoziale in senso tecnico - che impone la considerazione unitaria della fattispecie - è necessario invece che ricorrano sia il requisito oggettivo, costituito dal nesso teleologico tra i negozi, sia il requisito soggettivo, costituito dal comune intento pratico delle parti di volere, non solo l'effetto tipico dei singoli negozi posti in essere, ma anche il coordinamento tra di essi per la realizzazione di un fine ulteriore, che ne trascende gli effetti tipici e che assume una propria autonomia anche dal punto di vista causale (cfr. Cass. n.
11974/2010; Cass. n. 5851/2006). Il riscontro circa la sussistenza di un collegamento negoziale può avvenire in forza dell'interpretazione del contratto, svolta sulla base dei canoni ermeneutici di cui al codice civile e di indici rivelatori. La valutazione della prova dell'esistenza di un collegamento negoziale è rimessa al prudente apprezzamento del giudice che deve indicare gli elementi di fatto da cui dedurre il coordinamento tra i negozi per una finalità diversa e comune alle parti.
Ciò detto, parte appellante assume l'erroneità della decisione per non aver il primo giudice ravvisato il collegamento negoziale tra il contratto di compravendita del
25.01.2011, sulla scorta del quale è stato originariamente azionata la pretesa in sede monitoria, e le seguenti tipologie contrattuali: 1) contratto preliminare di vendita del
24.10.2008, con cui il aveva promesso di acquistare da tale Parte_1 [...]
la proprietà di un appartamento sito in Pescara alla Via Ragazzi del 99 n. 7 Per_1 al prezzo di € 255.000,00; 2) contratto definitivo di vendita del 26.01.2009 con cui coniuge del e odierna appellata, ha acquistato dal CP Parte_1
la proprietà dell'appartamento, già promesso in vendita con il predetto Per_1 preliminare al prezzo di € 255.000,00; 3) contratto del 26.01.2011 con cui gli appellati hanno donato alla loro figlia, la somma di € 230.000,00; 4) CP
contratto di vendita del 27.01.2011 con cui ha acquistato dalla madre CP
del coniuge, tale , altra unità immobiliare, confinante con quella già Persona_2
acquistata con il contratto sub 2 e, precisamente: unità immobiliare sita in Pescara alla Via Ragazzi del 99 n. 5 al prezzo complessivo di € 260.000,00.
Orbene, nel caso di specie si rileva che nel contratto che ci occupa, stipulato in data
25.01.2011 a rogito del Notaio di Pescara, rep. n. 17140, racc. n. Persona_3
10.660, con il quale gli appellati e hanno Controparte_5 Controparte_6 venduto al due unità immobiliari site in Pescara alla Via Ravenna n. 99 al Parte_1 prezzo complessivo di € 330.000,00, di cui € 200.000,00, corrisposti all'atto della stipula e quietanzati nell'atto medesimo e la residua somma di € 130.000,00 da pagarsi, senza interessi, entro sette anni in rate annuali, di cui la prima con scadenza al 31 gennaio 2012, non si rinviene alcun riferimento ai contratti precedentemente stipulati né alcuna previsione di eventuali stipulazioni di futuri contratti;
parimenti, nei contratti asseritamente collegati funzionalmente con il contratto del
25.01.2001non si rinvengono clausole e/o pattuizioni idonee a manifestare il dedotto collegamento negoziale, né atte ad evidenziare che il legame tra i negozi invocato dall'appellante era conosciuto e condiviso anche dagli altri contraenti.
Ulteriore elemento di fatto sintomatico della insussistenza dell'asserito collegamento negoziale può chiaramente desumersi dalla circostanza per cui, in data 19.08.2019, in seguito all'intimazione scritta inviata a mezzo raccomandata a/r dagli appellati e , l'appellante ha effettuato un pagamento parziale, CP CP_6 Parte_1 versando l'importo di € 5.000,00 “a titolo di acconto su quanto richiesto con Vs. del
7.8.2019”.
Al riguardo, come di recente riaffermato dalla Suprema Corte con l'ordinanza n.
1082 del 17.01.2019, “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il pagamento parziale del debito può costituire atto interruttivo della prescrizione, dovendo attribuirsi tale effetto a qualsiasi atto che presupponga l'esistenza del debito e che sia incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore
(Cass. n. 926 del 03/02/1996). Si è aggiunto che il pagamento parziale, ove accompagnato dalla precisazione della sua effettuazione in acconto, può valere come riconoscimento del diritto, e che il riconoscimento idoneo ad interrompere la prescrizione non deve necessariamente concretarsi in uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di volontà consapevolmente diretta all'intento pratico di riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito e rinvenibile in un comportamento obiettivamente incompatibile con la volontà di disconoscere la pretesa del creditore (v. Cass. n. 7820 del 27/03/2017)”. Pertanto, atteso il pagamento effettuato in acconto, sussiste il riconoscimento del debito e, quindi, il riconoscimento del credito vantato ed azionato in sede monitoria;
in altri termini, se l'appellante ha corrisposto un pagamento in acconto non è revocabile in dubbio che intendesse corrispondere il saldo successivamente, riconoscendo dunque per come dovuta l'intera somma come pattuita in contratto.
Gli elementi desumibili dal materiale probatorio in atti, pertanto, evidenziano una situazione di fatto priva di alcun indice rilevatore in termini di collegamento negoziale tra i richiamati contratti, mentre quanto esposto dall'appellante rappresenta una ipotesi, o al più un motivo personale non esplicitato negli atti. Ed infatti, le asserzioni in ordine ai pagamenti, acconti e caparre asseritamente effettuati dall'appellata e corrisposti dal al pari delle dedotte sostituzioni CP Parte_1 nell'attività contrattuale effettuata dalla medesima appaiono essere mere allegazioni prive di alcun riscontro probatorio, né evincibili dal materiale probatorio in atti.
5.4 Quanto alle doglianze di parte appellante circa la mancata ammissione di prove testimoniali volte proprio a dimostrare il collegamento negoziale, asseritamente preclusiva all'esercizio del suo diritto di difesa, la Corte condivide il rigetto statuito dal primo giudice nella parte in cui ha ritenuto le circostanze formulate nella seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. del tutto inammissibili, non solo in quanto meramente valutative e genericamente formulate ( e su tale statuizione, idonea di per sé a sorreggere la motivazione del rigetto, non vi è specifica censura), ma anche perché confliggenti con il disposto dell'art. 2722 c.c. in quanto tendenti a superare, tramite le prove orali, la necessaria esplicazione e oggettivazione nel testo contrattuale della volontà soggettiva delle parti dei contratti asseritamente collegati.
Ed invero, posto che “il divieto, previsto dall'art. 2722 c.c., di dimostrare con testi la conclusione di accordi anteriori o contemporanei rispetto ad un contratto stipulato in forma scritta opera quando la prova si riferisce alla contrarietà tra ciò che si sostiene essere pattuito e quello che risulta documentato, ma non ove tenda solo a fornire elementi idonei a chiarire o interpretare il contenuto del documento” (Cass.
n. 28407/2018), tuttavia la Corte rileva che le istanze istruttorie formulate dall'appellante in primo grado fossero dirette non a fornire chiarimenti o integrazioni della volontà delle parti ma a provare, seppure in termini generici e valutativi, la reale portata dell'oggetto del contratto di compravendita, ovvero l'esistenza del collegamento negoziale asseritamente esistente tra i richiamati contratti. La richiesta di espletamento di prova testimoniale, infatti, è finalizzata a superare la volontà negoziale chiaramente esplicitata dalle parti contraenti in un regolamento contrattuale (atto pubblico notarile) per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, come previsto dall'art. 2722 c.c. e, come tale, risulta inammissibile.
Parimenti inconcludente risulta la richiesta di ammissione dell'interrogatorio formale delle parti opposte e della terza chiamata in causa.
Invero, premesso che per costante giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 20104/09)
“In tema di interrogatorio formale, la parte richiedente può soltanto invocare il potere discrezionale del giudice di merito di ammettere tale mezzo di prova in relazione alla sua indispensabilità ai fini della decisione” e che (cfr. Cass8544/2000)
“l'interrogatorio formale essendo diretto a provocare la confessione della parte alla quale è deferito è sempre ammissibile, purché concludente e non in contrasto con gli elementi probatori già acquisiti, sì da apparire dilatorio e defatigatorio” precisandosi ulteriormente che (cfr. Cass.3188/06) esso “ ben può non essere ammesso qualora il giudice ritenga che l'esistenza del fatti oggetto dell'interrogatorio sia già esclusa dalle prove raccolte, sì da apparire l'interrogatorio stesso meramente dilatorio o defatigatorio” rileva la Corte in primo luogo che i capitoli sui quali è stato deferito o sono a conferma di documenti prodotti (dai quali tuttavia come sopra esposto, non è dato evincere il dedotto collegamento negoziale) o vertono su circostanze dalle quali non è possibile verificare l'effettiva modalità ed i termini concreti di regolamentazione e realizzazione degli interessi delle parti in relazione alla supposta intenzione degli opposti di soddisfare “l'intento distributivo tra i figli delle loro proprietà” ed in secondo luogo che ricorrono elementi di prova di segno contrario in favore del riconoscimenti della debenza dell'importo ingiunto, come specificato nel superiore punto 5.3, consistenti nel versamento dell'importo di € 5.000,00 “a titolo di acconto su quanto richiesto con Vs. del 7.8.2019”.
5.5 Anche il terzo motivo di appello, inerente alla mancata individuazione della compensazione dei rapporti di debito-credito, all'omessa valutazione delle risultanze istruttorie e alla non debenza degli interessi a fronte dell'inesistenza del credito ingiunto, è infondato e deve essere rigettato. Assumono, in primo luogo, gli appellanti che il credito azionato in sede monitoria si sarebbe estinto per compensazione con le somme asseritamente sostenute per l'acquisto e la ristrutturazione degli immobili della coniuge, siti in Pescara alla via CP
Ragazzi del 99, eccependo a tal fine l'omessa valutazione delle risultanze istruttorie.
Al riguardo, si osserva che l'invocata compensazione non è pertinente, non solo per la rilavata insussistenza, nella vicenda in esame, del collegamento negoziale tra i contratti sopra citati, ma anche in considerazione del fatto che la stessa presuppone
(anche quando volontaria) la reciprocità dei crediti, non ravvisabile nel caso di specie in quanto il credito azionato in sede monitoria ha come protagonisti l'appellante ed i suoceri appellati, mentre i pagamenti asseritamente effettuati e dedotti Parte_1
in compensazione, come correttamente rilevato dal primo giudice, riguardano obbligazioni intercorse tra altri soggetti, ovvero, rispettivamente, tra il e Parte_1
, tra e il e tra la e Persona_1 CP Per_1 CP Per_2
, al pari delle spese di ristrutturazione, pure eccepite in compensazione, e che
[...]
il asserisce aver sostenuto nei confronti della sola coniuge, in relazione ai Parte_1 due immobili di proprietà della medesima. Ed invero, “presupposto necessario affinché operi la compensazione è che vi sia reciprocità di posizione creditoria e debitoria fra le medesime parti” (Cass. n. 20874 del 11.09.2013; Cass. n.
10140/2008).
Conseguentemente, anche la doglianza relativa all'asserita non debenza degli interessi deve essere disattesa atteso che, esclusa la compensazione, il credito ingiunto, in quanto non soddisfatto alla luce del pacifico inadempimento del all'obbligazione contrattuale di pagamento del prezzo di vendita, come Parte_1 prevista all'art. 10 del contratto del 25.01.2011, risulta ancora sussistente, con conseguente debenza ed esigibilità dei relativi interessi moratori ai sensi dell'art. 1224 c.c.
Parimenti priva di pregio risulta essere la dedotta omessa valutazione delle risultanze istruttorie. Ed invero, la valutazione delle prove raccolte e degli elementi istruttori costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili. Rimane, pertanto, estranea a tale vizio qualsiasi censura volta a criticare il "convincimento" che il giudice si è formato, a norma dell'art. 116 c.p.c., commi 1 e 2, in esito all'esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova (Cass. n. 1234/2019; Cass.
n. 11176/2017). Nel quadro del principio, espresso nell'art. 116 c.p.c., di libera valutazione delle prove (salvo che non abbiano natura di prova legale), del resto, il giudice civile ben può apprezzare discrezionalmente gli elementi probatori acquisiti e ritenerli sufficienti per la decisione, attribuendo ad essi valore preminente e così escludendo implicitamente altri mezzi istruttori richiesti dalle parti: il relativo apprezzamento è insindacabile in sede di legittimità, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, agli elementi utilizzati. (Cass.
n. 11176/2017). Spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, fra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova
(cfr., ex pluribus, Cass. n. 828 e n. 2272 del 2007).
Nel caso di specie, alcuna doglianza può essere ravvisata nell'impugnata sentenza in ordine alla valutazione delle prove documentali e agli esiti istruttori, atteso che il
Tribunale, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante, ha rigettato la domanda attorea proprio sulla base della valutazione del materiale probatorio versato in atti, unitamente alle rilevate carenze probatorie in relazione all'asserito collegamento negoziale.
5.6 Le considerazioni su esposte in ordine alla non compensabilità del credito ingiunto, consentono alla Corte di disattendere anche il quarto motivo di gravame inerente all'eccepita mancata compensazione del bonifico di € 63.500,00 asseritamente effettuato, dal conto della , dal coniuge il Controparte_2 CP 05.06.2019 in favore dei propri genitori, privo di valida giustificazione causale e, dunque, da compensare e detrarre dal credito residuo.
Rileva la Corte come il pagamento in parola sia sorretto da una valida giustificazione causale, ovvero la restituzione di quanto ricevuto a titolo di prestito dal genitore, atteso che, dal materiale probatorio in atti, si evince che in data 13.12.2016
l'appellato effettuava un prestito personale a favore dei coniugi Controparte_5
, versando la predetta somma di 63.500,00 sul loro conto Controparte_10
cointestato, che con email del 03.06.2019 il richiedeva alla figlia e Controparte_5
al genero la restituzione della somma in questione, adducendo a tal fine Parte_1
“le precarie condizioni di salute” proprie e della moglie Controparte_6 necessitante di “urgenti cure mediche molto costose” e che in data 05.06.2019, dal conto dei coniugi e (e non, dunque, contrariamente a CP Parte_1 quanto asserito dall'appellante, da quello della veniva Controparte_2 accreditato l'importo sopra indicato sul conto cointestato dei coniugi e CP
, con la precisazione “restituzione prestito”. Le deduzioni e le CP_6 argomentazioni dell'appellante al riguardo risultano, dunque, mere asserzioni prive di supporto probatorio e smentite dalla documentazione in atti.
5.7 Alla luce di quanto illustrato, appaiono del tutto infondati i motivi di impugnazione affrontati e conseguentemente anche quello relativo alle spese di lite, che appaiono correttamente liquidate dal primo giudice sulla base del principio della soccombenza.
6. Infondato si appalesa essere anche l'appello incidentale proposto da CP
[...]
6.1 In particolare, infondato è il primo motivo con il quale l'appellante incidentale eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. e il vizio di motivazione, deducendo che il primo giudice non si è pronunciato sull'eccezione di inammissibilità dell'intervento spiegato in primo grado dalle società
[...]
. Parte_5
Al riguardo, giova rammentare che il vizio di omessa pronuncia si verifica nell'ipotesi in cui manchi completamente il provvedimento del giudice che risolva la questione portata alla sua attenzione;
quindi, tale vizio si configura in tutte quelle ipotesi in cui manchi una decisione in ordine alla domanda delle parti che rendeva necessaria l'emissione di una pronuncia di accoglimento o di rigetto. Del resto, la
Suprema Corte, in continuità con il proprio consolidato orientamento dal quale questo collegio non intende discostarsi, ha ancora di recente ribadito i confini del vizio di omessa pronuncia affermando che “per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non è sufficiente la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Al contrario, deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando l'accoglimento della pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione” (Cass. n. 11319/2022; Cass. n.
2151/2021; Cass. n. 15255/2019; Cass. n. 20718/2018). In senso conforme, “non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto, dovendosi considerare adeguata la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi” (Cass. Civ. Sez. V n. 2153/2020). Ed ancora, è pacifico che “il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni” ((in tal senso Cass. nn.
33764/2019, 28995/2018 e 28663/2013). Nel caso di specie, l'impugnata sentenza è pervenuta evidentemente ad una pronuncia di rigetto implicito nella parte in cui, rigettando complessivamente la domanda attorea cui le società intervenute avevano integralmente aderito chiedendone l'accoglimento, ha implicitamente disatteso l'eccezione di inammissibilità sollevata dalle opposte, ritenendo pertanto irrilevante o superfluo pronunciarsi espressamente al riguardo. Deve pertanto escludersi la dedotta omessa pronuncia.
6.2 Le medesime considerazioni di cui sopra consentono di ritenere infondato anche il secondo motivo con il quale l'appellante incidentale ha eccepito, sotto altro profilo, la violazione e falsa applicazione dell'art.112 c.p.c. e il vizio di motivazione, deducendo l'omessa pronuncia in ordine all'eccezione di mancanza di legittimazione attiva dell'opponente in caso di eventuale accoglimento della richiesta di rimborso del costo della ristrutturazione degli appartamenti di via Ragazzi sostenuto dalle due società intervenute.
Ed invero, anche sotto tale aspetto, dalla lettura della sentenza impugnata, non può certamente affermarsi che il Giudice di primo grado non abbia esaminato e pronunciato su tutte le domande proposte, incorrendo nel dedotto vizio di omessa pronuncia e dunque nella violazione della disposizione codicistica invocata, atteso che il rigetto integrale della domanda attorea ha evidentemente comportato l'assorbimento dell'eccezione sollevata al riguardo.
Infatti, in tema di omessa pronuncia su una domanda e assorbimento, è pacifico che
“il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo con riguardo alla mancanza di una decisione da parte del giudice in ordine ad una domanda che richieda una pronuncia di accoglimento o di rigetto e va escluso ove ricorrano gli estremi di una reiezione implicita o di un suo assorbimento in altre statuizioni. In particolare, la figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande, cosicché l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa”(in tal senso Cass. nn. 33764/2019, 28995/2018 e
28663/2013, già citate).
6.3 Parimenti infondato risulta essere anche l'ultimo motivo relativo alla dedotta violazione e falsa applicazione dell'art. 91c.p.c., con il quale l'appellante incidentale ha contestato la decisione nella parte in cui non ha condannato alle spese le due società intervenute, nonostante la loro totale soccombenza nei confronti della terza chiamata in causa dovendosi rilevare che le società CP Parte_5
e si sono limitate a prestare
[...] Controparte_1
intervento adesivo alle doglianze formulate in primo grado dall'opponente, senza far valere un autonomo diritto, con conseguente correttezza della statuizione del primo giudice sul punto.
7. Le considerazioni su esposte inducono, inoltre, la Corte a disattendere le richieste istruttorie formulate dagli appellanti non ammesse e rigettate in primo grado, con particolare riferimento alla prova per testi e all'espletamento della Ctu.
8. Da ultimo deve rigettarsi la domanda di condanna degli appellanti per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. avanzata dagli appellati e CP
, in quanto non se ne ravvisano i presupposti. Deve al riguardo osservarsi che, CP_6
per costante indirizzo giurisprudenziale e come chiarito dalla Suprema Corte a
Sezioni Unite “la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con l'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte, né la prova del danno, essendo tuttavia necessario
l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione
a titolo esemplificativo la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass. S.U. n. 22405 del 13 settembre 2018). Nel caso di specie non emerge l'abuso del diritto e la colpa grave invocata dall'appellante, né la citazione in giudizio per fini diversi da quello per il quale la lite è preordinata, non potendosi argomentare in senso diverso unicamente in base all'infondatezza della domanda azionata.
9. Conclusivamente devono essere rigettati sia l'appello principale che quello incidentale, ritenuta assorbita ogni altra questione.
10. Le spese del presente grado di lite, in ragione del rigetto sia dell'appello principale che di quello incidentale, si prestano ad essere interamente compensate tra gli appellanti e Parte_1 CP_1 Controparte_1 [...]
e l'appellata mentre nei rapporti tra gli Controparte_2 CP
appellanti principali e gli appellati e Controparte_5 Controparte_6
seguono la soccombenza e vengono poste a carico dei primi appellanti secondo la liquidazione di cui in dispositivo, fatta esclusione della fase istruttoria, non svolta in secondo grado.
11. Rinviene, altresì, applicazione la disposizione di cui all'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (si veda da ultimo Cass. S.U. n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte d'Appello definitivamente pronunciando,
1) rigetta l'appello principale;
2) rigetta l'appello incidentale spiegato da CP 3) condanna gli appellanti e Parte_1 Controparte_1 [...]
alla rifusione delle spese del presente grado di Controparte_2
giudizio sostenute da parti appellate e che Controparte_5 Controparte_6 liquida in complessivi € 8.470,00 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%,
I.V.A. e C.P.A. come per legge;
4) compensa interamente le spese del presente grado di giudizio tra gli appellanti e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
e l'appellata
[...] CP
5) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
30/5/2002, n. 115 per il versamento di ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.1.2025
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Mariangela Fuina
Il Presidente
Dott.ssa Barbara Del Bono