Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 66
CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità per carenza presupposto oggettivo TARI

    La Corte ha ritenuto che l'attività svolta non sia riconducibile a un semplice agriturismo, ma a un'attività idonea alla produzione di rifiuti speciali, per la quale la ricorrente non ha provato di aver adottato modalità di gestione autonome, pertanto i rifiuti vanno considerati ordinari e tassati come tali.

  • Rigettato
    Illegittimità della tariffa TARI applicata

    La Corte ha ritenuto che, dato il rigetto del presupposto impositivo, anche questa domanda sia infondata.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'irrogazione delle sanzioni

    La Corte ha ritenuto le sanzioni correttamente irrogate sussistendo l'elemento soggettivo e non essendovi obiettiva incertezza sulla reale attività svolta. Ha altresì escluso l'applicabilità del cumulo giuridico e della continuazione per la diversa indole delle violazioni contestate.

  • Rigettato
    Richiesta di restituzione somme

    La richiesta è stata respinta in quanto il ricorso è stato rigettato.

  • Rigettato
    Richiesta di rifusione spese

    La richiesta è stata respinta in quanto la parte ricorrente è soccombente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 66
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna
    Numero : 66
    Data del deposito : 26 gennaio 2026

    Testo completo