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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bologna, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bologna |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 66/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARULLI MARCO, Presidente
GIORGI GIOVANNI, Relatore
CERCONE LUCIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 172/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castenaso - Piazza Raffaele Bassi, 1 40055 Castenaso BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2377 DEL 21/11/2024 TEFA 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2377 DEL 21/11/2024 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE L'Agriturismo, come sopra rappresentato e difeso, chiede che questa On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado voglia, contrariis rejectis:
- annullare l'avviso di accertamento in epigrafe indicato e il contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni, in accoglimento dei suesposti motivi di ricorso, dichiarando conseguentemente non dovute le somme pretese;
- condannare il Comune di Castenaso alla restituzione delle somme che la ricorrente si vedesse costretta a versare nelle more del presente giudizio;
- condannare il Comune di Castenaso alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 92 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno
2009, n. 69.
CONCLUSIONI DELLA PARTE RESISTENTE
Chiede di respingere il ricorso di parte avversa perché infondato. Salvis iuribus.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 27 gennaio 2025 e depositato in data 26 febbraio 2025, dando luogo alla causa con RGR 172/2025, la parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 2377, del 21 novembre 2024, emesso dal Comune di Castenaso, e notificato alla parte ricorrente in data 27 novembre 2024, relativo alla Tassa sui rifiuti e relativa addizionale, relativa al periodo
2023, per un ammontare, comprensivo di tributi, interessi e sanzioni, complessivamente pari a euro
17.041,00.
La parte ricorrente affidava il proprio ricorso a quattro motivi.
Con il primo motivo sosteneva, in via principale, l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 641, l. 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 6 del “Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti (TARI)” del Comune di Castenaso.
A dire del ricorrente la pretesa impositiva del Comune era infondata per carenza del presupposto oggettivo di applicazione della TARI. Il Comune infatti non avrebbe considerato la circostanza che la parte ricorrente esercitava attività agrituristica e che pertanto i locali e le aree in suo possesso site in Indirizzo_1 non erano suscettibili di produrre rifiuti urbani bensì rifiuti speciali, posti al di fuori dall'ambito di applicazione del tributo. Con la conseguenza che, sempre a dire della ricorrente, l'atto impugnato doveva ritenersi illegittimo per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 641, l. 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 6 del
“Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti (TARI)” del Comune di Castenaso, proprio perché l'Ente impositore aveva errato nel ritenere i locali e le aree detenute da Ricorrente_1 “suscettibili di produrre rifiuti urbani” e, quindi, soggette a TARI.
Come secondo motivo, la ricorrente, in subordine, sosteneva comunque l'illegittimità della Tariffa della TARI applicata al caso di specie. Secondo il ricorrente infatti, ferma restando la non debenza della
TARI per le annualità 2021 e 2022, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte di Giustizia avesse ritenuto sussistente nel caso di specie il presupposto impositivo della TARI, avrebbe comunque dovuto dichiarare illegittimo il quantum accertato dal Comune e, conseguentemente, annullare la pretesa impositiva ovvero rideterminarla per assenza di una specifica tariffa riferita all'attività agrituristica. In particolare parte ricorrente lamentava come l'atto impositivo risultasse errato in quanto il Comune, non curandosi dello svolgimento dell'attività agrituristica svolta dalla ricorrente, aveva applicato per analogia tariffe (prima quella riferita agli alberghi con ristorazione e poi quella dei ristoranti) concernenti esercizi commerciali diversi dal caso di specie.
Con il terzo motivo, proposto in via ulteriormente subordinata, lamentava l'avvenuta irrogazione delle sanzioni e sosteneva l'illegittimità di determinazione delle medesime.
Si costituiva il Comune resistente con proprie controdeduzioni, depositate in data 30 dicembre 2025, contestando il fondamento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026 le parti discutevano la causa e questa veniva decisa con la motivazione di cui appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare meritevole di accoglimento.
Preliminarmente deve essere osservato come questa Corte non ritenga che l'attività svolta effettivamente dalla ricorrente negli immobili in questione sia quella di un semplice “agriturismo”. Tale convincimento questa
Corte ritrae: a) dalla categoria catastale degli immobili in questione (tutti accatastati in A/10, su iniziativa dell'Agenzia del Territorio che ha riclassato l'iniziale richiesta della proprietà); b) dalla tipologia degli immobili
(villa con piscina e zone accessorie); c) dall'avvenuta emissione da dal SUAP Terre di Pianura, l'ordinanza n. 231/2019 di sospensione dell'attività agrituristica svolta nel fabbricato denominata Ricorrente_1, Indirizzo_1 nel comune di Castenaso, per mancanza di presupposti normativi, così come si legge nell'avviso di accertamento impugnato;
d) dalla tipologia dell'attività svolta dalla ricorrente nei locali in oggetto
(ricevimento e ristorazione non limitata).
Trattasi quindi senza dubbio di attività idonea alla produzione di rifiuti speciali, per la quale la ricorrente avrebbe dovuto comprovare di avere adottato modalità di svolgimento autonomo dei rifiuti, ai sensi dell'art. 1 c. 649 della L. 147/2013.
In mancanza dell'osservanza di tali obblighi, non comprovata dalla parte ricorrente, tutti i rifiuti devono essere considerati e di conseguenza tassati come ordinari.
Il tutto così come già ritenuto da questa stessa Corte, con propria sentenza n. 213/2025, versata in atti dal Comune resistente.
Tali considerazioni rendono ragione dei motivi primo e secondo del ricorso.
Circa il terzo motivo, relativo alle sanzioni deve essere osservato quanto segue.
Ritiene questa Corte che le sanzioni siano state correttamente irrogate, sia in quanto sussiste l'elemento soggettivo in capo alla ricorrente, sia in quanto non appare esservi alcuna situazione di obiettiva incertezza, attesa l'evidenza della reale attività svolta dalla parte ricorrente, non riconducibile a quella agrituristica. Circa l'invocata applicazione del cumulo giuridico e della continuazione, deve essere osservato che il Comune impositore, per le annualità dal 2017 al 2022, ha accertato e sanzionato un'omessa dichiarazione
(con sanzione al 100%), mentre per l'anno d'imposta in questione si tratta di omesso versamento (con sanzione al 30%). Non vi è pertanto identità di indole, né identità di disegno criminoso, né identità di norma violata. Con la conseguenza che non possono trovare applicazione gli istituti invocati dalla ricorrente.
Il ricorso deve essere pertanto respinto, mentre le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.200 omnicomprensive.
Così deciso in Bologna, in data 14 gennaio 2026, nella Camera di Consiglio della sezione II dell'intestata
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bologna.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BOLOGNA Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARULLI MARCO, Presidente
GIORGI GIOVANNI, Relatore
CERCONE LUCIO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 172/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castenaso - Piazza Raffaele Bassi, 1 40055 Castenaso BO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2377 DEL 21/11/2024 TEFA 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2377 DEL 21/11/2024 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI DELLA PARTE RICORRENTE L'Agriturismo, come sopra rappresentato e difeso, chiede che questa On.le Corte di Giustizia Tributaria di primo grado voglia, contrariis rejectis:
- annullare l'avviso di accertamento in epigrafe indicato e il contestuale provvedimento di irrogazione delle sanzioni, in accoglimento dei suesposti motivi di ricorso, dichiarando conseguentemente non dovute le somme pretese;
- condannare il Comune di Castenaso alla restituzione delle somme che la ricorrente si vedesse costretta a versare nelle more del presente giudizio;
- condannare il Comune di Castenaso alla rifusione delle spese e degli onorari di giudizio ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell'art. 92 c.p.c., come modificato dalla l. 18 giugno
2009, n. 69.
CONCLUSIONI DELLA PARTE RESISTENTE
Chiede di respingere il ricorso di parte avversa perché infondato. Salvis iuribus.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 27 gennaio 2025 e depositato in data 26 febbraio 2025, dando luogo alla causa con RGR 172/2025, la parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 2377, del 21 novembre 2024, emesso dal Comune di Castenaso, e notificato alla parte ricorrente in data 27 novembre 2024, relativo alla Tassa sui rifiuti e relativa addizionale, relativa al periodo
2023, per un ammontare, comprensivo di tributi, interessi e sanzioni, complessivamente pari a euro
17.041,00.
La parte ricorrente affidava il proprio ricorso a quattro motivi.
Con il primo motivo sosteneva, in via principale, l'illegittimità dell'atto impugnato per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 641, l. 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 6 del “Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti (TARI)” del Comune di Castenaso.
A dire del ricorrente la pretesa impositiva del Comune era infondata per carenza del presupposto oggettivo di applicazione della TARI. Il Comune infatti non avrebbe considerato la circostanza che la parte ricorrente esercitava attività agrituristica e che pertanto i locali e le aree in suo possesso site in Indirizzo_1 non erano suscettibili di produrre rifiuti urbani bensì rifiuti speciali, posti al di fuori dall'ambito di applicazione del tributo. Con la conseguenza che, sempre a dire della ricorrente, l'atto impugnato doveva ritenersi illegittimo per violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 641, l. 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'art. 6 del
“Regolamento per la disciplina del Tributo sui Rifiuti (TARI)” del Comune di Castenaso, proprio perché l'Ente impositore aveva errato nel ritenere i locali e le aree detenute da Ricorrente_1 “suscettibili di produrre rifiuti urbani” e, quindi, soggette a TARI.
Come secondo motivo, la ricorrente, in subordine, sosteneva comunque l'illegittimità della Tariffa della TARI applicata al caso di specie. Secondo il ricorrente infatti, ferma restando la non debenza della
TARI per le annualità 2021 e 2022, nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte di Giustizia avesse ritenuto sussistente nel caso di specie il presupposto impositivo della TARI, avrebbe comunque dovuto dichiarare illegittimo il quantum accertato dal Comune e, conseguentemente, annullare la pretesa impositiva ovvero rideterminarla per assenza di una specifica tariffa riferita all'attività agrituristica. In particolare parte ricorrente lamentava come l'atto impositivo risultasse errato in quanto il Comune, non curandosi dello svolgimento dell'attività agrituristica svolta dalla ricorrente, aveva applicato per analogia tariffe (prima quella riferita agli alberghi con ristorazione e poi quella dei ristoranti) concernenti esercizi commerciali diversi dal caso di specie.
Con il terzo motivo, proposto in via ulteriormente subordinata, lamentava l'avvenuta irrogazione delle sanzioni e sosteneva l'illegittimità di determinazione delle medesime.
Si costituiva il Comune resistente con proprie controdeduzioni, depositate in data 30 dicembre 2025, contestando il fondamento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 14 gennaio 2026 le parti discutevano la causa e questa veniva decisa con la motivazione di cui appresso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non appare meritevole di accoglimento.
Preliminarmente deve essere osservato come questa Corte non ritenga che l'attività svolta effettivamente dalla ricorrente negli immobili in questione sia quella di un semplice “agriturismo”. Tale convincimento questa
Corte ritrae: a) dalla categoria catastale degli immobili in questione (tutti accatastati in A/10, su iniziativa dell'Agenzia del Territorio che ha riclassato l'iniziale richiesta della proprietà); b) dalla tipologia degli immobili
(villa con piscina e zone accessorie); c) dall'avvenuta emissione da dal SUAP Terre di Pianura, l'ordinanza n. 231/2019 di sospensione dell'attività agrituristica svolta nel fabbricato denominata Ricorrente_1, Indirizzo_1 nel comune di Castenaso, per mancanza di presupposti normativi, così come si legge nell'avviso di accertamento impugnato;
d) dalla tipologia dell'attività svolta dalla ricorrente nei locali in oggetto
(ricevimento e ristorazione non limitata).
Trattasi quindi senza dubbio di attività idonea alla produzione di rifiuti speciali, per la quale la ricorrente avrebbe dovuto comprovare di avere adottato modalità di svolgimento autonomo dei rifiuti, ai sensi dell'art. 1 c. 649 della L. 147/2013.
In mancanza dell'osservanza di tali obblighi, non comprovata dalla parte ricorrente, tutti i rifiuti devono essere considerati e di conseguenza tassati come ordinari.
Il tutto così come già ritenuto da questa stessa Corte, con propria sentenza n. 213/2025, versata in atti dal Comune resistente.
Tali considerazioni rendono ragione dei motivi primo e secondo del ricorso.
Circa il terzo motivo, relativo alle sanzioni deve essere osservato quanto segue.
Ritiene questa Corte che le sanzioni siano state correttamente irrogate, sia in quanto sussiste l'elemento soggettivo in capo alla ricorrente, sia in quanto non appare esservi alcuna situazione di obiettiva incertezza, attesa l'evidenza della reale attività svolta dalla parte ricorrente, non riconducibile a quella agrituristica. Circa l'invocata applicazione del cumulo giuridico e della continuazione, deve essere osservato che il Comune impositore, per le annualità dal 2017 al 2022, ha accertato e sanzionato un'omessa dichiarazione
(con sanzione al 100%), mentre per l'anno d'imposta in questione si tratta di omesso versamento (con sanzione al 30%). Non vi è pertanto identità di indole, né identità di disegno criminoso, né identità di norma violata. Con la conseguenza che non possono trovare applicazione gli istituti invocati dalla ricorrente.
Il ricorso deve essere pertanto respinto, mentre le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bologna, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.200 omnicomprensive.
Così deciso in Bologna, in data 14 gennaio 2026, nella Camera di Consiglio della sezione II dell'intestata
Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Bologna.