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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 11/07/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5330/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 5330/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Elisabetta Fraccalanza Controparte_1
e con il patrocinio dell'avv. Marilena Verde _2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale dei coniugi e alle seguenti Controparte_1 _2
CONDIZIONI
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la residenza ove ritiene più opportuno;
pagina 1 di 5 2) Assegnare la casa coniugale sita in Abano Terme (PD) via Monte Lonzina n. 4 alla IG.ra CP_1 affinché ci viva con il figlio;
si dà atto che il IG. si è già trasferito presso l'abitazione Per_1 _2 dei nonni paterni;
3) Disporre l'affidamento condiviso e alternato del figlio , a settimane alterne dal lunedì al Per_1 lunedì, con ampio diritto di visita del genitore nella settimana non di sua spettanza ma di spettanza dell'altro.
Il figlio trascorrerà con ciascun genitore un periodo durante le vacanze estive di due settimane anche non consecutive, da concordare entro maggio di ogni anno, metà delle com- vacanze natalizie e metà di quelle pasquali, che comprendano la giornata del Natale e della Pasqua ad anni alterni.
Le decisioni di maggior interesse per il figlio e relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i coniugi, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione la potestà sarà esercitata separatamente da ciascun genitore;
4) I coniugi concordano che il figlio sarà mantenuto da ciascun genitore in via diretta per il tempo di permanenza del figlio presso ciascuno, e che le spese straordinarie per il figlio saranno Per_1 sostenute dalla IG.ra , anche utilizzando la pensione percepita mensilmente dal figlio, senza CP_1 obbligo di contribuzione da parte del padre.
5) Le parti concordano che l'assegno unico a favore del figlio sarà trattenuto interamente dalla madre,
e che i rimborsi relativi ai lavori di ristrutturazione della casa coniugale del 730 dal 2025 sino al 2028 saranno percepiti per l'intero dal IGnor _2
6) I coniugi concordano che il IG. terminerà di pagare in via esclusiva la cessione del quinto _2 sul suo stipendio per l'importo mensile di € 237,00;
7) I coniugi convengono che nessun assegno di mantenimento venga corrisposto dall'uno in favore dell'altro; Pers
8) I coniugi concordano che il gatto ed il cane di razza OR AN continueranno CP_3
a vivere presso la casa coniugale ma saranno intestati entrambi alla IG.ra , la quale valuterà CP_1 se e quando dare in affido il cane;
9) I IG.ri e con l'intento di definire ogni questione patrimoniale tra loro in essere CP_1 _2 con riferimento a tutti gli aspetti patrimoniali ed economici sorti in dipendenza del matrimonio e quindi a definizione di ogni pregresso rapporto patrimoniale /economico e a tacitazione di ogni pretesa e diritto dei coniugi, convengono quanto segue:
pagina 2 di 5 I. Il IG. si obbliga a cedere e trasferire l'intera sua quota del 50% in favore del coniuge _2
, che si obbliga ad accettare, senza che la stessa sia tenuta a pagare alcun Controparte_1 corrispettivo al IGnor dell'immobile adibito a casa coniugale sito in Comune di Abano Terme _2
(PD) via Monte Lonzina n. 4 (Foglio 15 Mapp. 963 - p. T-1, z.c. 1, Cat. A/3, Cl. 2, vani 5,5, e Foglio n.
15, Mapp. N. 963 – ente urbano di mq. 460); a seguito di tale cessione la IG.ra diverrà CP_1 esclusiva proprietaria dell'appartamento su citato;
II. Il relativo trasferimento sarà effettuato con separato rogito notarile, da stipulare entro e non oltre giorni 30 dal deposito della sentenza di separazione, spese notarili e tutte occorrende a carico della IGnora , con rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale eventualmente spettante;
CP_1
III. La IGnora si accollerà la quota netta del 50% del mutuo cointestato impegnandosi a CP_1 chiedere all'Istituto di credito – come condizione espressa della stipulazione ex art. 1273, comma 2, c.c.
- la liberazione del IGnor senza versamento di alcun corrispettivo al marito, entro 30 giorni _2 dal deposito della sentenza di separazione;
IV. Ai soli fini fiscali, trattandosi di definizione di rapporti familiari, le parti si richiamano alla valutazione catastale, chiedendo, però, le esenzioni da ogni imposta e tassa ex art. 19 L. 74/1987, richiamata anche la sentenza della Corte Costituzionale 154/1999;
10) Con l'esecuzione degli accordi di cui sopra, i ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni altra questione di dare/avere reciproca a qualsiasi titolo esistente tra loro e di non avere più alcuna ragione di debito/credito reciproca;
11) I coniugi si danno sin d'ora reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei loro rispettivi passaporti o documenti equipollenti ed al rilascio di ogni altro documento per il figlio valido per l'espatrio;
12) Spese della procedura interamente compensate;
13) Ai sensi dell'art. 473-bis.49 e 51 c.p.c., decorso il termine previsto dall'art. 3 co. II lett. b Legge
1/12/1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e in data 25/08/2013 in Abano Terme (PD), con atto trascritto nel Controparte_1 _2
Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Vigonza (PD), Atto n. 24, parte II, serie A, anno 2013, ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza nei Registri dello Stato Civile, con ogni conseguenza di legge, alle condizioni di cui alla separazione in ordine all'assegnazione della casa coniugale, dell'affidamento e mantenimento del figlio minore”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 3 di 5 , nata a [...] il [...], e , nato a [...]_1 _2
(PD) il 13.8.1984, contraevano matrimonio concordatario in data 25.8.2013 a Vigonza (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 24, parte II, serie A, anno 2013.
Dalla loro unione nasceva un figlio, , il 28.9.2016 Per_1
In data 22.5.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51
c.p.c. formulando domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, alle condizioni di cui in epigrafe.
La parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza dell'1.7.2025 confermavano le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto, la separazione va omologata quanto alle condizioni sub 1, 2, 3, 4,7, 12.
Le condizioni sub 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 frutto della libera autonomia delle parti, non necessitano di alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
In ogni caso il Tribunale da atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare per la quota del 50% di cui al punto 8 delle conclusioni sopra riportate, a totale tacitazione di tutti i rapporti economici e patrimoniali intercorsi tra le parti.
Le parti sono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, questo collegio si è limitato a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori, dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere pagina 4 di 5 Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 _2 autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito nel registro
Atti di matrimonio del Comune di Vigonza, al n. 24, parte II, serie A, anno 2013;
3. omologa per ogni effetto di legge la separazione alle condizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4,7;
4. da atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 8 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione degli interessi economici nascenti dal matrimonio, con esonero di questo Tribunale da ogni verifica di regolarità di detto trasferimento secondo le leggi civili, urbanistiche e tributarie;
5. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
6. spese al definitivo.
Così deciso in Padova, nella camera di conIGlio del 9.07.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. v.g. 5330/2025 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Elisabetta Fraccalanza Controparte_1
e con il patrocinio dell'avv. Marilena Verde _2
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Oggetto: separazione consensuale e scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti:
“OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale dei coniugi e alle seguenti Controparte_1 _2
CONDIZIONI
1) Autorizzare i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la residenza ove ritiene più opportuno;
pagina 1 di 5 2) Assegnare la casa coniugale sita in Abano Terme (PD) via Monte Lonzina n. 4 alla IG.ra CP_1 affinché ci viva con il figlio;
si dà atto che il IG. si è già trasferito presso l'abitazione Per_1 _2 dei nonni paterni;
3) Disporre l'affidamento condiviso e alternato del figlio , a settimane alterne dal lunedì al Per_1 lunedì, con ampio diritto di visita del genitore nella settimana non di sua spettanza ma di spettanza dell'altro.
Il figlio trascorrerà con ciascun genitore un periodo durante le vacanze estive di due settimane anche non consecutive, da concordare entro maggio di ogni anno, metà delle com- vacanze natalizie e metà di quelle pasquali, che comprendano la giornata del Natale e della Pasqua ad anni alterni.
Le decisioni di maggior interesse per il figlio e relative all'istruzione, all'educazione e alla salute saranno assunte di comune accordo tra i coniugi, mentre per le decisioni di ordinaria amministrazione la potestà sarà esercitata separatamente da ciascun genitore;
4) I coniugi concordano che il figlio sarà mantenuto da ciascun genitore in via diretta per il tempo di permanenza del figlio presso ciascuno, e che le spese straordinarie per il figlio saranno Per_1 sostenute dalla IG.ra , anche utilizzando la pensione percepita mensilmente dal figlio, senza CP_1 obbligo di contribuzione da parte del padre.
5) Le parti concordano che l'assegno unico a favore del figlio sarà trattenuto interamente dalla madre,
e che i rimborsi relativi ai lavori di ristrutturazione della casa coniugale del 730 dal 2025 sino al 2028 saranno percepiti per l'intero dal IGnor _2
6) I coniugi concordano che il IG. terminerà di pagare in via esclusiva la cessione del quinto _2 sul suo stipendio per l'importo mensile di € 237,00;
7) I coniugi convengono che nessun assegno di mantenimento venga corrisposto dall'uno in favore dell'altro; Pers
8) I coniugi concordano che il gatto ed il cane di razza OR AN continueranno CP_3
a vivere presso la casa coniugale ma saranno intestati entrambi alla IG.ra , la quale valuterà CP_1 se e quando dare in affido il cane;
9) I IG.ri e con l'intento di definire ogni questione patrimoniale tra loro in essere CP_1 _2 con riferimento a tutti gli aspetti patrimoniali ed economici sorti in dipendenza del matrimonio e quindi a definizione di ogni pregresso rapporto patrimoniale /economico e a tacitazione di ogni pretesa e diritto dei coniugi, convengono quanto segue:
pagina 2 di 5 I. Il IG. si obbliga a cedere e trasferire l'intera sua quota del 50% in favore del coniuge _2
, che si obbliga ad accettare, senza che la stessa sia tenuta a pagare alcun Controparte_1 corrispettivo al IGnor dell'immobile adibito a casa coniugale sito in Comune di Abano Terme _2
(PD) via Monte Lonzina n. 4 (Foglio 15 Mapp. 963 - p. T-1, z.c. 1, Cat. A/3, Cl. 2, vani 5,5, e Foglio n.
15, Mapp. N. 963 – ente urbano di mq. 460); a seguito di tale cessione la IG.ra diverrà CP_1 esclusiva proprietaria dell'appartamento su citato;
II. Il relativo trasferimento sarà effettuato con separato rogito notarile, da stipulare entro e non oltre giorni 30 dal deposito della sentenza di separazione, spese notarili e tutte occorrende a carico della IGnora , con rinuncia ad ogni diritto di ipoteca legale eventualmente spettante;
CP_1
III. La IGnora si accollerà la quota netta del 50% del mutuo cointestato impegnandosi a CP_1 chiedere all'Istituto di credito – come condizione espressa della stipulazione ex art. 1273, comma 2, c.c.
- la liberazione del IGnor senza versamento di alcun corrispettivo al marito, entro 30 giorni _2 dal deposito della sentenza di separazione;
IV. Ai soli fini fiscali, trattandosi di definizione di rapporti familiari, le parti si richiamano alla valutazione catastale, chiedendo, però, le esenzioni da ogni imposta e tassa ex art. 19 L. 74/1987, richiamata anche la sentenza della Corte Costituzionale 154/1999;
10) Con l'esecuzione degli accordi di cui sopra, i ricorrenti dichiarano di aver regolato ogni altra questione di dare/avere reciproca a qualsiasi titolo esistente tra loro e di non avere più alcuna ragione di debito/credito reciproca;
11) I coniugi si danno sin d'ora reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei loro rispettivi passaporti o documenti equipollenti ed al rilascio di ogni altro documento per il figlio valido per l'espatrio;
12) Spese della procedura interamente compensate;
13) Ai sensi dell'art. 473-bis.49 e 51 c.p.c., decorso il termine previsto dall'art. 3 co. II lett. b Legge
1/12/1970 n. 898 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi e in data 25/08/2013 in Abano Terme (PD), con atto trascritto nel Controparte_1 _2
Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Vigonza (PD), Atto n. 24, parte II, serie A, anno 2013, ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza nei Registri dello Stato Civile, con ogni conseguenza di legge, alle condizioni di cui alla separazione in ordine all'assegnazione della casa coniugale, dell'affidamento e mantenimento del figlio minore”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione pagina 3 di 5 , nata a [...] il [...], e , nato a [...]_1 _2
(PD) il 13.8.1984, contraevano matrimonio concordatario in data 25.8.2013 a Vigonza (PD), trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile dello stesso Comune, al n. 24, parte II, serie A, anno 2013.
Dalla loro unione nasceva un figlio, , il 28.9.2016 Per_1
In data 22.5.2025 le parti depositavano congiuntamente ricorso ai sensi degli artt. 473bis 49 e 473bis.51
c.p.c. formulando domanda di separazione e, contestualmente, di divorzio, alle condizioni di cui in epigrafe.
La parti con dichiarazioni sottoscritte depositate per l'udienza dell'1.7.2025 confermavano le condizioni di separazione di cui al ricorso, come riportate in epigrafe.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727 del 16.10.2023), va riconosciuta l'ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta merita accoglimento.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
La condizioni concordate dai coniugi sono coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata, prive di profili d'illegittimità e adeguatamente tutelanti dell'interesse della prole anche in quanto rispettose delle norme di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.; pertanto, la separazione va omologata quanto alle condizioni sub 1, 2, 3, 4,7, 12.
Le condizioni sub 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 frutto della libera autonomia delle parti, non necessitano di alcun provvedimento di questo Tribunale per produrre effetti.
In ogni caso il Tribunale da atto che le parti hanno concordato il trasferimento immobiliare per la quota del 50% di cui al punto 8 delle conclusioni sopra riportate, a totale tacitazione di tutti i rapporti economici e patrimoniali intercorsi tra le parti.
Le parti sono informate e danno atto di essere a conoscenza che, non trattandosi di atto notarile, questo collegio si è limitato a raccogliere i loro accordi in ordine al trasferimento della proprietà, da intendersi quale condizione del ricorso proposto, senza assumere alcun tipo di responsabilità in merito a cause di invalidità, alla correttezza dell'individuazione catastale dell'immobile, alla titolarità dei beni oggetto di alienazione, all'esistenza di pesi, oneri o vincoli di qualunque genere ed alla regolarità urbanistica, catastale ed impiantistica. Le parti e i difensori, dovranno curare la trascrizione esonerando il cancelliere pagina 4 di 5 Con separata ordinanza va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al giudice relatore affinché, decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 e verificato il passaggio in giudicato della presente sentenza, acquisisca la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la conferma da parte delle stesse delle condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_1 _2 autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di rito nel registro
Atti di matrimonio del Comune di Vigonza, al n. 24, parte II, serie A, anno 2013;
3. omologa per ogni effetto di legge la separazione alle condizioni di cui ai punti 1, 2, 3, 4,7;
4. da atto che le parti, a regolamentazione dei loro interessi, hanno concordato il trasferimento immobiliare di cui al punto 8 delle conclusioni sopra riportate, quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della regolamentazione degli interessi economici nascenti dal matrimonio, con esonero di questo Tribunale da ogni verifica di regolarità di detto trasferimento secondo le leggi civili, urbanistiche e tributarie;
5. dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza;
6. spese al definitivo.
Così deciso in Padova, nella camera di conIGlio del 9.07.25
Il Presidente
Chiara-Ilaria Bitozzi
pagina 5 di 5