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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 809 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Gennaro Iacone Presidente dr. Milena Cortigiano Consigliere relatore dr. Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio all'udienza del 5.3.2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1256/2022 R. G. sezione lavoro
TRA
nata in data [...] a [...], nella qualità di erede e coniuge superstite di Parte_1
, nato a [...] il [...] e deceduto il 12.05.2013, rappresentata e Persona_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avvocato Alessandra Palumbo
Appellante
E
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 Controparte_2 procura generale notarile alle liti, dall'avvocato Carlo Maria Liguori ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Nuova Poggioreale angolo S. Lazzaro
Appellato
IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ricorso al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 27.02.2019 , premesso di essere coniuge superstite ed erede di , Parte_1 Persona_1
deceduto in data 12.5.2013, esponeva: che il sig. nell'espletamento della sua attività lavorativa, sia come magazziniere nei Per_1
magazzini della ditta che come spedizioniere doganale per la stessa ditta presso il Porto di CP_3
Napoli, aveva avuto “un costante contatto con materiali e sostanze nocive, materie prime, lavorati
e prodotti dai macchinari aziendali e dei quali gli stessi macchinari (materiale refrattario) erano rivestiti. Ad esempio le coperture delle tettoie dei magazzini e dei depositi, erano tutti rivestiti di materiale refrattario sempre in amianto”; che il datore di lavoro non aveva mai fornito adeguati mezzi individuali di protezione, né predisposto nei diversi reparti/aree aziendali idonei dispositivi e/o accorgimenti di protezione
(maschere antigas, fumi e polveri, condotte di aspirazione degli stessi, ecc.); che a riprova di quanto riferito l' con due attestati dell'11.2.2002 aveva dichiarato che il sig. CP_1
era stato esposto all'amianto per le mansioni di spedizioniere dall'1.1.1961 al Persona_1
31.12.1979 e dall'1.2.1985 al 31.12.1990; che il coniuge era deceduto in conseguenza e per gli effetti di una “Neoplasia polmonare
(microcitoma) con ripetizioni encefaliche linfonodali” derivante dall'esposizione all'amianto; che, pertanto, la ricorrente aveva proposto istanza diretta al riconoscimento della malattia professionale e della rendita ai superstiti ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, ma che con provvedimento del 19.10.2016 l' aveva archiviato la pratica per assenza del certificato CP_1
necroscopico, delle cartelle cliniche e della certificazione medica;
che la ricorrente aveva proposto ricorso in opposizione ex art.104 D.P.R. 1124/1965, rimasto senza esito.
Tanto premesso, chiedeva, previo accertamento della natura professionale della malattia contratta dal defunto che ne aveva determinato la morte, di accertare e dichiarare il suo Persona_1 diritto alla rendita ai superstiti con condanna dell' al pagamento della relativa prestazione, vinte CP_1
le spese di lite.
L' , costituitosi, eccepiva la prescrizione del diritto all'azione e nel merito, dedotta la CP_1 mancata prova dell'adibizione a lavorazioni e mansioni fonti di rischio e del rischio di contrarre malattie e contestata la sussistenza del nesso eziologico, stante anche l'origine multifattoriale della patologia descritta in ricorso, invocava il rigetto della domanda.
Disposta ed espletata consulenza medico legale, con sentenza n. 5340/2021 il Tribunale rigettava il ricorso, dichiarava non dovute le spese di lite e poneva a carico dell' le spese di consulenza CP_1
tecnica, liquidate separatamente. A sostegno della decisione, rilevava il Tribunale che dalla consulenza espletata non era emersa l'esistenza di un nesso causale tra malattia che aveva cagionato il decesso del de cuius, “Neoplasia polmonare (microcitoma) con metastasi encefaliche e linfonodali”, e l'attività lavorativa svolta. Ed invero, “come precisato dal consulente <<dalla documentazione disponibile non sono state riscontrate patologie antecedenti e correlabili all ad amianto stato possibile riscontrare plausibili indicatori di esposizione tempo al rischio concreto invocato il che consente mettere la patologia oncologica in nesso derivazione causale concausale determinante con l dedotta giudizio medica pur mettendo evidenza neoplastica termini probabilit almeno qualificata stessa>> (cfr. perizia Dott. del 12.06.2021)” (cfr. sentenza di primo grado). Persona_2
Affermata la condivisibilità delle conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, osservava, peraltro, il Tribunale che la ricorrente non aveva neppure depositato le osservazioni alla bozza redatte dal consulente di parte dr.
, che la parte, nelle note di trattazione per l'udienza del 15.06.2021, deduceva Persona_3
essere state inviate al c.t.u. ma non esaminate perché tardive, impedendo così al giudice di valutarne l'ammissibilità e la rilevanza ai fini di un eventuale approfondimento istruttorio.
Avverso la pronuncia di rigetto, proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data
27.5.2022, e ne invocava la riforma. Parte_1
Con il primo motivo di gravame, premesso che, per un mero errore materiale, al ricorso
CP_ introduttivo del primo grado del giudizio era stato allegato un attestato dell' ex art. 13 comma 8
l. 257/92, di esposizione all'amianto dall'1/6/1991 al 31/12/1979 relativo ad altro soggetto, unitamente ad un secondo attestato, riguardante, invece, il sig. , relativo al periodo Per_1
1/2/1985- 31/12/1990, ed evidenziato che la ricorrente a sostegno dell'esposizione ad amianto e ad altri agenti patogeni per l'intero arco della vita lavorativa del de cuius aveva richiesto l'ammissione della prova testimoniale, lamentava che il giudice di primo grado, facendo proprie le conclusioni rassegnate dal Consulente Tecnico d'Ufficio, avesse errato nel ritenere non sufficientemente provata l'esposizione all'amianto e non provato il nesso eziologico. La sentenza di primo grado era illogica e contraddittoria, dal momento che il giudice aveva dapprima soprasseduto sulla richiesta d istruttoria, finalizzata proprio a dimostrare il dato oggettivo dello svolgimento di mansioni lavorative a costante contatto con sostanze nocive, per poi far proprie le conclusioni del
CTU, basate su una presunta assenza di prova di quel dato oggettivo. Con il secondo motivo censurava l'elaborato peritale e sosteneva l'inclusione della neoplasia polmonare (microcitoma) con ripetizioni encefaliche linfonodali tra le malattie tabellate - “ voce 57 nuova tabella malattie professisonali dell'industria, all. 4 , modificata dal d.m. 9 aprile 2008 e nella lista I (malattia la cui origine lavorativa è di elevata probabilità) gruppo 6 I 4.03 C34 giusto decreto del 10/06/14” - con presunzione di sussistenza del nesso causale con l'attività lavorativa svolta e onere della prova, a carico dell' , dell'insufficienza del rischio. CP_1
Con il terzo motivo, di cui al paragrafo “Le malattie ad eziologia plurima o multi-fattoriale – equivalenza causale ex art. 91 c.p.”, richiamata la sentenza n. 2523/2020 della Suprema Corte chiedeva riconoscersi il nesso di causalità sulla scorta del principio dell'equivalenza causale.
Costituitosi l' , la Corte, stante il mancato deposito da parte dell'appellante della produzione CP_1
di primo grado, non rinvenibile neppure nel fascicolo telematico di ufficio di primo grado in quanto cartacea, onerava al relativo deposito parte appellante, che vi provvedeva telematicamente in data
4.9.2024 ed, altresì, mediante deposito della produzione cartacea all'udienza del 18.9.2024.
Disposta, all'udienza del 18.9.2024, la nomina di un consulente tecnico d'ufficio medico-legale e depositata in data 31.1.2025 la relazione peritale, all'udienza del 5.3.2025 la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2, Preliminarmente va esaminata e respinta l'eccezione di prescrizione del diritto all'azione ex artt. 112 del TU n. 1124/1965, non esaminata dal giudice di primo grado e riproposta dall' CP_1
nella memoria di costituzione in questo grado di giudizio.
Gli articoli 111 e 112 del TU 1124/1965 così recitano:
“111. Il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal presente titolo per la liquidazione amministrativa delle indennità.
La prescrizione prevista dall'art. 112 del presente decreto rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità.
Tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita nel termine di centocinquanta giorni, per il procedimento previsto dall'art. 104, e di duecentodieci, per quello indicato nell'art. 83.
Trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di proporre la azione giudiziaria.
112. L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.
L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.
Le azioni spettanti all'Istituto assicuratore, in forza del presente titolo, verso i datori di lavoro e verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dall'azione penale, salvo nei casi previsti negli artt. 10 e 11.
La prescrizione dell'azione di cui al primo comma è interrotta quando gli aventi diritto all'indennità, ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformità delle relative norme.
Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile”.
Come affermato dalla Suprema Corte “Il diritto alla rendita in favore dei superstiti, di cui all'art.
85 del d.P.R. n. 1124 del 1965, è soggetto alla prescrizione triennale, prevista dall'art. 112 del medesimo D.P.R., decorrente dal giorno della morte dell'assicurato. Nè, tenuto conto delle diversità esistenti tra il suddetto termine e quello di decadenza (sottolineate anche dalla Corte cost. nella sentenza n. 14 del 1994), appare ipotizzabile alcuna violazione del principio di uguaglianza in riferimento alla suddetta decorrenza e, in particolare, alla sua non coincidenza con quello della comunicazione che l' è tenuto ad inviare ai familiari dell'assicurato da cui decorre il termine CP_1 di decadenza in questione” (cfr. Cass.
8.4.02 n. 4997).
La Suprema Corte, con la sentenza 7 maggio 2019, n. 11928, intervenuta a Sezione Unite a risolvere il contrasto in ordine alla durata della sospensione, ha affermato che la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni resta sospesa per tutta la durata della liquidazione CP_1 amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell' . Con il decorso del termine di 150 giorni (art. 104), o di 210 giorni (art. CP_4
83), è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria e all'assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata. Pertanto, la Corte ha avallato l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il termine triennale di prescrizione rimane sospeso fino alla definizione del procedimento amministrativo da parte dell' Ne deriva CP_1 che il termine di prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell' è sospeso durante CP_1
la pendenza del procedimento amministrativo anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge.
Le Sezioni Unite, infatti, hanno sottolineato che, decorso il termine di 150 giorni, l' non è CP_1 privato della facoltà di adottare un provvedimento né il suo comportamento silente assume un rilievo significativo: la condotta inerte dell' va qualificata come mero inadempimento e non CP_4
come espressione di un silenzio-rigetto.
La Corte ha, in conclusione, ritenuto, che “ai sensi dell'art. 111 comma secondo del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni previste dal titolo primo capo quinto del citato d.P.R. resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell . Con il decorso del termine di centocinquantagiorni, previsto dall'art. CP_4
104, o di duecentodieci giorni, di cui all'art. 83 dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed all'assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata” (Cass., sentenza n. 7 maggio 2019, n. 11928).
Nel caso in esame il decesso dell'assicurato risale al 12.5.2013 e ha agito in Parte_1
giudizio con ricorso del 27.2.2019 e, dunque, entro il triennio stabilito dalla legge, dovendosi tener conto della sospensione del decorso della prescrizione dalla domanda amministrativa (data indicata nella documentazione come 12.5.2013) e fino al provvedimento di rigetto del CP_1
19.10.2016.
3. Nel merito l'appello di deve essere rigettato per le motivazioni che si Parte_1
vanno ad illustrare.
Nel ricorso di primo grado è stato dedotto che il sig. , per tutto l'arco della sua Persona_1
vita lavorativa (periodo neppure specificato), ha lavorato espletando le attività di addetto al magazzino e di spedizioniere. La certificazione prodotta dalla stessa ricorrente attesta una CP_1
esposizione del lavoratore a tale rischio limitata al periodo 01.02.1985/31.12.1990 (cfr. certificazione in atti).
Per l'eventuale ulteriore periodo (neppure indicato) nulla risulta documentato. In ogni caso, le deduzioni contenute in ricorso, tra l'altro sinteticamente riferite, nell'ambito di un unico arco temporale neppure precisato, a mansioni diverse e a sedi di lavoro diverse, si risolvono in affermazioni del tutto generiche, neppure circostanziate nel tempo e nello spazio, mancando qualsivoglia riferimento ai periodi lavorativi (nulla è dedotto in ricorso, e tanto meno documentato, né in ordine al complessivo periodo lavorativo, né in ordine ai singoli periodi in cui avrebbe il lavorato presso i magazzini della ditta o presso il Porto, e con le diverse mansioni di Per_1
addetto al magazzino e spedizioniere), alla tipologia di attività produttiva o commerciale svolta dalla datrice di lavoro e al settore in cui essa operava, agli effettivi ambienti di lavoro e alla loro localizzazione, ai macchinari e ai materiali in essi contenuti, alla tipologia dei prodotti eventualmente realizzati e al tempo di permanenza nei diversi spazi, dati neppure evincibili dalla documentazione in atti.
Piuttosto, stando a quanto si legge nel ricorso in opposizione ex art. 104 DPR 1124/1965 avanzato da , l'unico periodo lavorativo sembrerebbe essere solo quello dall'1.2.1985 al CP_5
31.12.1990 (“Il de cuius ha lavorato alle dipendenze della ditta Danzas S.p.a dall'1.2.1985 al
31.12.1990”; cfr. ricorso in opposizione ex art. 104 DPR 1124/1965, del 22.7.2018, di cui alla produzione di primo grado di parte ricorrente).
Rileva, pertanto, il Collegio che il tenore e, in ogni caso, la carenza e la genericità delle allegazioni ha precluso l'accoglimento dell'istanza di ammissione della prova per testi, in quanto destinata a vertere su circostanze del tutto generiche. A questo proposito, va rammentato che, per insegnamento della Suprema Corte, “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa” (Cass. sent. 1808/2015; Cass. sent. 9547/2009), come non è accaduto nel caso di specie.
Né la parte può invocare, a sostegno della dedotta esposizione protrattasi per tutto il periodo lavorativo, neppure specificato, la non contestazione dal parte dell' , per l'assoluta genericità CP_1
delle deduzioni.
In ogni caso, va ribadito che con l'attestato rilasciato in data 11.1.2002 l' ha certificato CP_1
l'esposizione all'amianto per il periodo 1.2.1985-31.12.1990 per le mansioni di spedizioniere nell'ambiente di lavoro “Area Porto”, sicchè per tale periodo vi è prova dell'eposizione.
4. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto è necessario richiamare i principi enunciati dai giudici di legittimità in materia.
Come chiarito dalla Suprema Corte “sin dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1919 del 09/03/1990, nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali - quale risulta per effetto dell'ampliamento della protezione alle malattie professionali non tabellate operato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988 - la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle
e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass. n. 3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass. n. 13024 del 2017, Cass. n. 23653 del 2016)” (cfr. Cass., sentenza n. 2523/2020).
La Suprema Corte ha poi precisato che “in caso di malattie pure previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (principio ribadito ancora da ultimo da Cass. n. 8773 del 10/04/2018,Cass.n. 13814 del
31/05/2017,Cass. n. 23653 del 21/11/2016 Cass. n. 17438 del 12/10/2012).
8. La soluzione non costituisce deroga ai principi propri del sistema tabellare, ma conseguenza del fatto che il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Le tabelle richiamate all'art. 3 del D.P.R. n. 1124 del 1965 vengono rinnovate tenendo conto delle acquisizioni della scienza medica nelle forme e nei modi previsti dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, attraverso i lavori dell'apposita Commissione scientifica, ed hanno ad oggetto lavorazioni astrattamente individuate come tipiche. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore.
9. La presunzione legale in questione non è assoluta, rimanendo la possibilità per l di fornire CP_1
la prova contraria, ad esempio dimostrando che la malattia, per la sua rapida evolutività, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo, oppure che il lavoratore è stato concretamente esposto all'agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non sufficiente nel caso concreto a cagionare la malattia, o che sussista un fattore extralavorativo che sia stato di per sé idoneo a determinarla (Cass. n. 19312 del
25/09/2004, Cass. n. 14023 del 26/07/2004).
10. A questo proposito, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (così da ultimo v. Cass. n. 27952 del 31/10/2018, Cass. n. 23653 del 2016, n. 6105 del
26/03/2015). Ne discende che, per vincere la presunzione di eziologia professionale, la prova contraria dell dovrà avere ad oggetto l'efficacia causale esclusiva dell'eventuale fattore CP_1 morbigeno extralavorativo.
11.Qualora l' non fornisca tale prova contraria, deve ritenersi sussistente il nesso causale in CP_1
virtù della suddetta presunzione legale.
12.Quanto detto vale, come anticipato, quando siano previste in tabella sia la lavorazione che la specifica malattia ad essa correlata” (cfr. Cass., sentenza n. 2523/2020).
5. Applicati i principi sopra enunciati al caso in esame, osserva la Corte che l'istante ha dato prova dell'esposizione del coniuge all'amianto nel periodo 1.2.1985-31.12.1990 nello svolgimento delle mansioni di spedizioniere, quale dipendente della Danzas S.p.a., nell'ambiente di lavoro
“Area Porto”.
E' anche documentato, e confermato dalla consulenza svolta in questo grado di giudizio, che al sig. sia stato diagnosticato nel maggio 2012 “Cancro polmonare non tipizzato Persona_1 del LSD: T4N3Mx”, che successivamente è stato tipizzato come “microcitoma” e che lo ha condotto al decesso in data 12.5.2013.
La patologia, che rileva nella causa in esame, rientra tra le malattie «contratte nelle lavorazioni che espongono all'inalazione delle fibre di asbesto» in quanto ricompresa nella voce n. 57, “Carcinoma polmonare C34”, della Nuova Tabella delle malattie professionali dell'industria, all. 4, come modificata dal D.M. 9 aprile 2008.
Si tratta, quindi, di malattia nosologicamente definita nella tabella, in relazione alla quale in caso di esposizione al relativo rischio la presunzione legale di origine professionale opera in modo immediato, salva la prova contraria.
Tanto evidenziato, deve osservarsi che, sulla scorta della documentazione in atti, ritualmente acquisita fin dal primo grado, e all'esito delle consulenze tecniche disposte nel corso del giudizio, in considerazione delle contestazioni mosse dall' sull'effettiva sussistenza di un nesso CP_1
causale, e, in particolare, alla luce di quanto risultante da quella di secondo grado, deve escludersi che la malattia in questione contratta nel 2012 sia di origine professionale, essendo, piuttosto, emersa, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, l'esistenza di un diverso ed esclusivo fattore causale extralavorativo.
E', dunque, emersa la prova - idonea a vincere la presunzione legale di nesso causale - avente ad oggetto l'esistenza di un diverso ed esclusivo fattore causale extralavorativo.
Ed, invero, il CTU nominato in questo grado di giudizio ha escluso la sussistenza del nesso causale tra l'esposizione e la malattia contratta dal de cuius.
Il dott. medico chirurgo, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, ha Persona_4
affermato che il signor era affetto da Carcinoma a piccole cellule del polmone. Persona_1
In particolare, al sig. è stato diagnosticato nel maggio 2012 “Cancro polmonare Persona_1 non tipizzato del LSD: T4N3Mx”, che successivamente è stato tipizzato come “microcitoma”.
Secondo il consulente, i mezzi di produzione della patologia neoplastica, sulla base dei dati anamnestici relativi alle modalità degli stessi e sulla scorta della natura e delle caratteristiche anatomo-cliniche delle lesioni, non sono compatibili con la situazione lavorativa del de cuius.
Sebbene il sia stato esposto all'amianto durante la sua vita lavorativa, l'anamnesi ha Per_1
evidenziato fattori eziologici esterni che hanno avuto un ruolo causale o concausale predominante con la patologia neoplastica del polmone. Pur non potendosi in via teorica escludere con certezza eventuali fattori eziologici concausali, nel caso de quo il ruolo decisamente importante nella genesi della patologia neoplastica polmonare è ricoperto da una storia personale di tabagismo.
Ed invero, nella cartella clinica n. 19978/2012, redatta dai sanitari della Divisione di Malattie
Respiratorie, Fisiopatologia e Riabilitazione Respiratoria dell'Azienda Ospedaliera dei Colli di
Napoli, composta da n. 55 pagine, con data di ricovero 16.05.2012 e data di dimissione 18.05.2012, esaminata in copia dal CTU, si riporta:
Diagnosi di dimissione: “Cancro polmonare non tipizzato del LSD: T4N3Mx”. Osservazioni:
“Rientrerà per praticare nuovo FNAC con citoassistenza”.
Anamnesi familiare: “Padre deceduto per neoplasia polmonare. Madre deceduta per cirrosi epatica. Un fratello ed una sorella in abs”.
Fattori di rischio: “Fumatore di circa 40 sigarette/die da circa 30 anni”.
Il sig. presentava, dunque, nella sua vita extralavorativa un fattore eziologico di Per_1
fondamentale importanza rappresentato da una storia personale di tabagismo, che da sola è in grado di giustificare la genesi della patologia neoplastica polmonare.
A giudizio del CTU, se si elimina la storia personale di tabagismo, la patologia neoplastica polmonare per la sola esposizione all'asbesto non si sarebbe mai manifestata, visto che dalla
Letteratura Medica Internazionale l'associazione tra carcinoma a piccole cellule del polmone costituisce solo un'ipotesi basata esclusivamente su uno studio epidemiologico che necessita di ulteriori conferme.
Quindi, nel caso specifico, si ritiene chiaramente "più probabile che non" l'inesistenza del nesso di causa tra l'esposizione all'asbesto e la comparsa della patologia neoplastica a carico del polmone.
Il CTU, anche in risposta alle osservazione del consulente tecnico di parte, ha ribadito che la suddetta patologia, rappresentata da un carcinoma polmonare a piccole cellule, allo stato della
Letteratura Medica risulta essere secondaria quasi esclusivamente all'effetto nocivo del fumo di sigaretta. Infatti, lo studio della letteratura ha portato a rilevare solo un recente lavoro scientifico, citato in relazione, ove si parla di possibilità circa l'esistenza del nesso causale ma la cui attendibilità non è ancora valida in quanto non trova conferme in altri studi. Deve, pertanto, escludersi che la malattia in questione contratta nel 2012 sia di origine professionale, essendo, piuttosto, emersa, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, l'esistenza di un diverso ed esclusivo fattore causale extralavorativo.
Reputa la Corte che la consulenza tecnica espletata in appello risulti esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica in atti e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
D'altra parte, nel caso in esame, non risultano dedotte dall'appellante in sede di discussione fondate omissioni, carenze o deficienze diagnostiche, né affermazioni illogiche e scientificamente errate, motivo per cui questo Collegio non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, mediante richieste di chiarimenti o rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006
n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
6. Per le motivazioni sopra esposte l'appello va rigettato.
Quanto alle spese di lite di questo grado di giudizio, in presenza di idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. parte appellante va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte.
Le spese di ctu, da liquidarsi con separato decreto si pongono a carico dell' , in CP_1
considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Va, infine, dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
P.Q.M.
La Corte così decide:
rigetta l'appello; dichiara parte appellante non tenuta al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio;
pone le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 5.3.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone
In Nome Del Popolo Italiano
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dr. Gennaro Iacone Presidente dr. Milena Cortigiano Consigliere relatore dr. Chiara De Franco Consigliere riunita in camera di consiglio all'udienza del 5.3.2025, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1256/2022 R. G. sezione lavoro
TRA
nata in data [...] a [...], nella qualità di erede e coniuge superstite di Parte_1
, nato a [...] il [...] e deceduto il 12.05.2013, rappresentata e Persona_1 difesa, in virtù di procura in atti, dall'avvocato Alessandra Palumbo
Appellante
E
in persona del pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di CP_1 Controparte_2 procura generale notarile alle liti, dall'avvocato Carlo Maria Liguori ed elettivamente domiciliato in Napoli alla via Nuova Poggioreale angolo S. Lazzaro
Appellato
IN FATTO E IN DIRITTO 1. Con ricorso al Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, depositato in data 27.02.2019 , premesso di essere coniuge superstite ed erede di , Parte_1 Persona_1
deceduto in data 12.5.2013, esponeva: che il sig. nell'espletamento della sua attività lavorativa, sia come magazziniere nei Per_1
magazzini della ditta che come spedizioniere doganale per la stessa ditta presso il Porto di CP_3
Napoli, aveva avuto “un costante contatto con materiali e sostanze nocive, materie prime, lavorati
e prodotti dai macchinari aziendali e dei quali gli stessi macchinari (materiale refrattario) erano rivestiti. Ad esempio le coperture delle tettoie dei magazzini e dei depositi, erano tutti rivestiti di materiale refrattario sempre in amianto”; che il datore di lavoro non aveva mai fornito adeguati mezzi individuali di protezione, né predisposto nei diversi reparti/aree aziendali idonei dispositivi e/o accorgimenti di protezione
(maschere antigas, fumi e polveri, condotte di aspirazione degli stessi, ecc.); che a riprova di quanto riferito l' con due attestati dell'11.2.2002 aveva dichiarato che il sig. CP_1
era stato esposto all'amianto per le mansioni di spedizioniere dall'1.1.1961 al Persona_1
31.12.1979 e dall'1.2.1985 al 31.12.1990; che il coniuge era deceduto in conseguenza e per gli effetti di una “Neoplasia polmonare
(microcitoma) con ripetizioni encefaliche linfonodali” derivante dall'esposizione all'amianto; che, pertanto, la ricorrente aveva proposto istanza diretta al riconoscimento della malattia professionale e della rendita ai superstiti ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, ma che con provvedimento del 19.10.2016 l' aveva archiviato la pratica per assenza del certificato CP_1
necroscopico, delle cartelle cliniche e della certificazione medica;
che la ricorrente aveva proposto ricorso in opposizione ex art.104 D.P.R. 1124/1965, rimasto senza esito.
Tanto premesso, chiedeva, previo accertamento della natura professionale della malattia contratta dal defunto che ne aveva determinato la morte, di accertare e dichiarare il suo Persona_1 diritto alla rendita ai superstiti con condanna dell' al pagamento della relativa prestazione, vinte CP_1
le spese di lite.
L' , costituitosi, eccepiva la prescrizione del diritto all'azione e nel merito, dedotta la CP_1 mancata prova dell'adibizione a lavorazioni e mansioni fonti di rischio e del rischio di contrarre malattie e contestata la sussistenza del nesso eziologico, stante anche l'origine multifattoriale della patologia descritta in ricorso, invocava il rigetto della domanda.
Disposta ed espletata consulenza medico legale, con sentenza n. 5340/2021 il Tribunale rigettava il ricorso, dichiarava non dovute le spese di lite e poneva a carico dell' le spese di consulenza CP_1
tecnica, liquidate separatamente. A sostegno della decisione, rilevava il Tribunale che dalla consulenza espletata non era emersa l'esistenza di un nesso causale tra malattia che aveva cagionato il decesso del de cuius, “Neoplasia polmonare (microcitoma) con metastasi encefaliche e linfonodali”, e l'attività lavorativa svolta. Ed invero, “come precisato dal consulente <<dalla documentazione disponibile non sono state riscontrate patologie antecedenti e correlabili all ad amianto stato possibile riscontrare plausibili indicatori di esposizione tempo al rischio concreto invocato il che consente mettere la patologia oncologica in nesso derivazione causale concausale determinante con l dedotta giudizio medica pur mettendo evidenza neoplastica termini probabilit almeno qualificata stessa>> (cfr. perizia Dott. del 12.06.2021)” (cfr. sentenza di primo grado). Persona_2
Affermata la condivisibilità delle conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, osservava, peraltro, il Tribunale che la ricorrente non aveva neppure depositato le osservazioni alla bozza redatte dal consulente di parte dr.
, che la parte, nelle note di trattazione per l'udienza del 15.06.2021, deduceva Persona_3
essere state inviate al c.t.u. ma non esaminate perché tardive, impedendo così al giudice di valutarne l'ammissibilità e la rilevanza ai fini di un eventuale approfondimento istruttorio.
Avverso la pronuncia di rigetto, proponeva appello, con ricorso a questa Corte depositato in data
27.5.2022, e ne invocava la riforma. Parte_1
Con il primo motivo di gravame, premesso che, per un mero errore materiale, al ricorso
CP_ introduttivo del primo grado del giudizio era stato allegato un attestato dell' ex art. 13 comma 8
l. 257/92, di esposizione all'amianto dall'1/6/1991 al 31/12/1979 relativo ad altro soggetto, unitamente ad un secondo attestato, riguardante, invece, il sig. , relativo al periodo Per_1
1/2/1985- 31/12/1990, ed evidenziato che la ricorrente a sostegno dell'esposizione ad amianto e ad altri agenti patogeni per l'intero arco della vita lavorativa del de cuius aveva richiesto l'ammissione della prova testimoniale, lamentava che il giudice di primo grado, facendo proprie le conclusioni rassegnate dal Consulente Tecnico d'Ufficio, avesse errato nel ritenere non sufficientemente provata l'esposizione all'amianto e non provato il nesso eziologico. La sentenza di primo grado era illogica e contraddittoria, dal momento che il giudice aveva dapprima soprasseduto sulla richiesta d istruttoria, finalizzata proprio a dimostrare il dato oggettivo dello svolgimento di mansioni lavorative a costante contatto con sostanze nocive, per poi far proprie le conclusioni del
CTU, basate su una presunta assenza di prova di quel dato oggettivo. Con il secondo motivo censurava l'elaborato peritale e sosteneva l'inclusione della neoplasia polmonare (microcitoma) con ripetizioni encefaliche linfonodali tra le malattie tabellate - “ voce 57 nuova tabella malattie professisonali dell'industria, all. 4 , modificata dal d.m. 9 aprile 2008 e nella lista I (malattia la cui origine lavorativa è di elevata probabilità) gruppo 6 I 4.03 C34 giusto decreto del 10/06/14” - con presunzione di sussistenza del nesso causale con l'attività lavorativa svolta e onere della prova, a carico dell' , dell'insufficienza del rischio. CP_1
Con il terzo motivo, di cui al paragrafo “Le malattie ad eziologia plurima o multi-fattoriale – equivalenza causale ex art. 91 c.p.”, richiamata la sentenza n. 2523/2020 della Suprema Corte chiedeva riconoscersi il nesso di causalità sulla scorta del principio dell'equivalenza causale.
Costituitosi l' , la Corte, stante il mancato deposito da parte dell'appellante della produzione CP_1
di primo grado, non rinvenibile neppure nel fascicolo telematico di ufficio di primo grado in quanto cartacea, onerava al relativo deposito parte appellante, che vi provvedeva telematicamente in data
4.9.2024 ed, altresì, mediante deposito della produzione cartacea all'udienza del 18.9.2024.
Disposta, all'udienza del 18.9.2024, la nomina di un consulente tecnico d'ufficio medico-legale e depositata in data 31.1.2025 la relazione peritale, all'udienza del 5.3.2025 la Corte decideva la causa come da dispositivo in atti.
*****
2, Preliminarmente va esaminata e respinta l'eccezione di prescrizione del diritto all'azione ex artt. 112 del TU n. 1124/1965, non esaminata dal giudice di primo grado e riproposta dall' CP_1
nella memoria di costituzione in questo grado di giudizio.
Gli articoli 111 e 112 del TU 1124/1965 così recitano:
“111. Il procedimento contenzioso non può essere istituito se non dopo esaurite tutte le pratiche prescritte dal presente titolo per la liquidazione amministrativa delle indennità.
La prescrizione prevista dall'art. 112 del presente decreto rimane sospesa durante la liquidazione in via amministrativa dell'indennità.
Tale liquidazione, peraltro, deve essere esaurita nel termine di centocinquanta giorni, per il procedimento previsto dall'art. 104, e di duecentodieci, per quello indicato nell'art. 83.
Trascorsi tali termini senza che la liquidazione sia avvenuta, l'interessato ha facoltà di proporre la azione giudiziaria.
112. L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.
L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.
Le azioni spettanti all'Istituto assicuratore, in forza del presente titolo, verso i datori di lavoro e verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dall'azione penale, salvo nei casi previsti negli artt. 10 e 11.
La prescrizione dell'azione di cui al primo comma è interrotta quando gli aventi diritto all'indennità, ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformità delle relative norme.
Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo. L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile”.
Come affermato dalla Suprema Corte “Il diritto alla rendita in favore dei superstiti, di cui all'art.
85 del d.P.R. n. 1124 del 1965, è soggetto alla prescrizione triennale, prevista dall'art. 112 del medesimo D.P.R., decorrente dal giorno della morte dell'assicurato. Nè, tenuto conto delle diversità esistenti tra il suddetto termine e quello di decadenza (sottolineate anche dalla Corte cost. nella sentenza n. 14 del 1994), appare ipotizzabile alcuna violazione del principio di uguaglianza in riferimento alla suddetta decorrenza e, in particolare, alla sua non coincidenza con quello della comunicazione che l' è tenuto ad inviare ai familiari dell'assicurato da cui decorre il termine CP_1 di decadenza in questione” (cfr. Cass.
8.4.02 n. 4997).
La Suprema Corte, con la sentenza 7 maggio 2019, n. 11928, intervenuta a Sezione Unite a risolvere il contrasto in ordine alla durata della sospensione, ha affermato che la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni resta sospesa per tutta la durata della liquidazione CP_1 amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell' . Con il decorso del termine di 150 giorni (art. 104), o di 210 giorni (art. CP_4
83), è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria e all'assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata. Pertanto, la Corte ha avallato l'orientamento giurisprudenziale, secondo il quale il termine triennale di prescrizione rimane sospeso fino alla definizione del procedimento amministrativo da parte dell' Ne deriva CP_1 che il termine di prescrizione delle azioni per conseguire le prestazioni dell' è sospeso durante CP_1
la pendenza del procedimento amministrativo anche ove questo non si concluda nel termine di 150 giorni previsto dalla legge.
Le Sezioni Unite, infatti, hanno sottolineato che, decorso il termine di 150 giorni, l' non è CP_1 privato della facoltà di adottare un provvedimento né il suo comportamento silente assume un rilievo significativo: la condotta inerte dell' va qualificata come mero inadempimento e non CP_4
come espressione di un silenzio-rigetto.
La Corte ha, in conclusione, ritenuto, che “ai sensi dell'art. 111 comma secondo del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 la prescrizione dell'azione per conseguire le prestazioni previste dal titolo primo capo quinto del citato d.P.R. resta sospesa per tutta la durata della liquidazione amministrativa della prestazione e fino all'adozione di un provvedimento di accoglimento o di diniego da parte dell . Con il decorso del termine di centocinquantagiorni, previsto dall'art. CP_4
104, o di duecentodieci giorni, di cui all'art. 83 dello stesso decreto, è rimossa la condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria ed all'assicurato è data facoltà di agire in giudizio a tutela della posizione giuridica soggettiva rivendicata” (Cass., sentenza n. 7 maggio 2019, n. 11928).
Nel caso in esame il decesso dell'assicurato risale al 12.5.2013 e ha agito in Parte_1
giudizio con ricorso del 27.2.2019 e, dunque, entro il triennio stabilito dalla legge, dovendosi tener conto della sospensione del decorso della prescrizione dalla domanda amministrativa (data indicata nella documentazione come 12.5.2013) e fino al provvedimento di rigetto del CP_1
19.10.2016.
3. Nel merito l'appello di deve essere rigettato per le motivazioni che si Parte_1
vanno ad illustrare.
Nel ricorso di primo grado è stato dedotto che il sig. , per tutto l'arco della sua Persona_1
vita lavorativa (periodo neppure specificato), ha lavorato espletando le attività di addetto al magazzino e di spedizioniere. La certificazione prodotta dalla stessa ricorrente attesta una CP_1
esposizione del lavoratore a tale rischio limitata al periodo 01.02.1985/31.12.1990 (cfr. certificazione in atti).
Per l'eventuale ulteriore periodo (neppure indicato) nulla risulta documentato. In ogni caso, le deduzioni contenute in ricorso, tra l'altro sinteticamente riferite, nell'ambito di un unico arco temporale neppure precisato, a mansioni diverse e a sedi di lavoro diverse, si risolvono in affermazioni del tutto generiche, neppure circostanziate nel tempo e nello spazio, mancando qualsivoglia riferimento ai periodi lavorativi (nulla è dedotto in ricorso, e tanto meno documentato, né in ordine al complessivo periodo lavorativo, né in ordine ai singoli periodi in cui avrebbe il lavorato presso i magazzini della ditta o presso il Porto, e con le diverse mansioni di Per_1
addetto al magazzino e spedizioniere), alla tipologia di attività produttiva o commerciale svolta dalla datrice di lavoro e al settore in cui essa operava, agli effettivi ambienti di lavoro e alla loro localizzazione, ai macchinari e ai materiali in essi contenuti, alla tipologia dei prodotti eventualmente realizzati e al tempo di permanenza nei diversi spazi, dati neppure evincibili dalla documentazione in atti.
Piuttosto, stando a quanto si legge nel ricorso in opposizione ex art. 104 DPR 1124/1965 avanzato da , l'unico periodo lavorativo sembrerebbe essere solo quello dall'1.2.1985 al CP_5
31.12.1990 (“Il de cuius ha lavorato alle dipendenze della ditta Danzas S.p.a dall'1.2.1985 al
31.12.1990”; cfr. ricorso in opposizione ex art. 104 DPR 1124/1965, del 22.7.2018, di cui alla produzione di primo grado di parte ricorrente).
Rileva, pertanto, il Collegio che il tenore e, in ogni caso, la carenza e la genericità delle allegazioni ha precluso l'accoglimento dell'istanza di ammissione della prova per testi, in quanto destinata a vertere su circostanze del tutto generiche. A questo proposito, va rammentato che, per insegnamento della Suprema Corte, “La richiesta di provare per testimoni un fatto esige non solo che questo sia dedotto in un capitolo specifico e determinato, ma anche che sia collocato univocamente nel tempo e nello spazio, al duplice scopo di consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un'adeguata difesa” (Cass. sent. 1808/2015; Cass. sent. 9547/2009), come non è accaduto nel caso di specie.
Né la parte può invocare, a sostegno della dedotta esposizione protrattasi per tutto il periodo lavorativo, neppure specificato, la non contestazione dal parte dell' , per l'assoluta genericità CP_1
delle deduzioni.
In ogni caso, va ribadito che con l'attestato rilasciato in data 11.1.2002 l' ha certificato CP_1
l'esposizione all'amianto per il periodo 1.2.1985-31.12.1990 per le mansioni di spedizioniere nell'ambiente di lavoro “Area Porto”, sicchè per tale periodo vi è prova dell'eposizione.
4. Tanto premesso in punto di fatto, in punto di diritto è necessario richiamare i principi enunciati dai giudici di legittimità in materia.
Come chiarito dalla Suprema Corte “sin dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 1919 del 09/03/1990, nel sistema dell'assicurazione contro le malattie professionali - quale risulta per effetto dell'ampliamento della protezione alle malattie professionali non tabellate operato dalla Corte
Costituzionale con la sentenza n. 179 del 1988 - la distinzione tra le malattie comprese nelle tabelle
e quelle ivi non comprese rileva sul piano della prova del nesso di causalità. Costituisce infatti principio consolidato quello secondo il quale l'inclusione nella tabella sia della lavorazione svolta che della malattia contratta (purché insorta entro il periodo massimo d'indennizzabilità eventualmente previsto) comporta l'applicazione della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato. In tal caso, dunque, al lavoratore è sufficiente dimostrare lo svolgimento professionale della lavorazione indicata in tabella e di essere affetto dalla malattia ivi prevista, per essere esonerato dalla prova dell'esistenza del nesso di causalità tra l'uno e l'altra, avendo già l'ordinamento compiuto la correlazione causale tra i due termini (v. Cass. n. 3207 del 2019, Cass. n. 16248 del 2018, Cass. n. 13024 del 2017, Cass. n. 23653 del 2016)” (cfr. Cass., sentenza n. 2523/2020).
La Suprema Corte ha poi precisato che “in caso di malattie pure previste in tabella, ma ad eziologia plurima o multifattoriale, il lavoratore deve comunque fornire la prova, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, dell'idoneità dell'esposizione al rischio a causare l'evento morboso (principio ribadito ancora da ultimo da Cass. n. 8773 del 10/04/2018,Cass.n. 13814 del
31/05/2017,Cass. n. 23653 del 21/11/2016 Cass. n. 17438 del 12/10/2012).
8. La soluzione non costituisce deroga ai principi propri del sistema tabellare, ma conseguenza del fatto che il sistema tabellare esonera il lavoratore dalla prova del nesso di causalità tra la lavorazione tabellata e la malattia, ma non dalla prova dell'adibizione professionale alla prima. Le tabelle richiamate all'art. 3 del D.P.R. n. 1124 del 1965 vengono rinnovate tenendo conto delle acquisizioni della scienza medica nelle forme e nei modi previsti dal D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 10, attraverso i lavori dell'apposita Commissione scientifica, ed hanno ad oggetto lavorazioni astrattamente individuate come tipiche. Per far scattare la presunzione di nesso causale in concreto ed in relazione al caso specifico, la prova del lavoratore dovrà dunque avere ad oggetto (oltre alla contrazione della malattia tabellata) lo svolgimento di una lavorazione che rientri nel perimetro legale della correlazione causale presunta e dunque che sia ritenuta idonea, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia. Solo in tal caso la fattispecie concreta potrà ritenersi aderente a quella astratta prevista dalla tabella e potrà scattare la presunzione di eziologia professionale con specifico riferimento a quel lavoratore.
9. La presunzione legale in questione non è assoluta, rimanendo la possibilità per l di fornire CP_1
la prova contraria, ad esempio dimostrando che la malattia, per la sua rapida evolutività, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo, oppure che il lavoratore è stato concretamente esposto all'agente patogeno connesso alla lavorazione tabellata in misura non sufficiente nel caso concreto a cagionare la malattia, o che sussista un fattore extralavorativo che sia stato di per sé idoneo a determinarla (Cass. n. 19312 del
25/09/2004, Cass. n. 14023 del 26/07/2004).
10. A questo proposito, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (così da ultimo v. Cass. n. 27952 del 31/10/2018, Cass. n. 23653 del 2016, n. 6105 del
26/03/2015). Ne discende che, per vincere la presunzione di eziologia professionale, la prova contraria dell dovrà avere ad oggetto l'efficacia causale esclusiva dell'eventuale fattore CP_1 morbigeno extralavorativo.
11.Qualora l' non fornisca tale prova contraria, deve ritenersi sussistente il nesso causale in CP_1
virtù della suddetta presunzione legale.
12.Quanto detto vale, come anticipato, quando siano previste in tabella sia la lavorazione che la specifica malattia ad essa correlata” (cfr. Cass., sentenza n. 2523/2020).
5. Applicati i principi sopra enunciati al caso in esame, osserva la Corte che l'istante ha dato prova dell'esposizione del coniuge all'amianto nel periodo 1.2.1985-31.12.1990 nello svolgimento delle mansioni di spedizioniere, quale dipendente della Danzas S.p.a., nell'ambiente di lavoro
“Area Porto”.
E' anche documentato, e confermato dalla consulenza svolta in questo grado di giudizio, che al sig. sia stato diagnosticato nel maggio 2012 “Cancro polmonare non tipizzato Persona_1 del LSD: T4N3Mx”, che successivamente è stato tipizzato come “microcitoma” e che lo ha condotto al decesso in data 12.5.2013.
La patologia, che rileva nella causa in esame, rientra tra le malattie «contratte nelle lavorazioni che espongono all'inalazione delle fibre di asbesto» in quanto ricompresa nella voce n. 57, “Carcinoma polmonare C34”, della Nuova Tabella delle malattie professionali dell'industria, all. 4, come modificata dal D.M. 9 aprile 2008.
Si tratta, quindi, di malattia nosologicamente definita nella tabella, in relazione alla quale in caso di esposizione al relativo rischio la presunzione legale di origine professionale opera in modo immediato, salva la prova contraria.
Tanto evidenziato, deve osservarsi che, sulla scorta della documentazione in atti, ritualmente acquisita fin dal primo grado, e all'esito delle consulenze tecniche disposte nel corso del giudizio, in considerazione delle contestazioni mosse dall' sull'effettiva sussistenza di un nesso CP_1
causale, e, in particolare, alla luce di quanto risultante da quella di secondo grado, deve escludersi che la malattia in questione contratta nel 2012 sia di origine professionale, essendo, piuttosto, emersa, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, l'esistenza di un diverso ed esclusivo fattore causale extralavorativo.
E', dunque, emersa la prova - idonea a vincere la presunzione legale di nesso causale - avente ad oggetto l'esistenza di un diverso ed esclusivo fattore causale extralavorativo.
Ed, invero, il CTU nominato in questo grado di giudizio ha escluso la sussistenza del nesso causale tra l'esposizione e la malattia contratta dal de cuius.
Il dott. medico chirurgo, specialista in medicina legale e delle assicurazioni, ha Persona_4
affermato che il signor era affetto da Carcinoma a piccole cellule del polmone. Persona_1
In particolare, al sig. è stato diagnosticato nel maggio 2012 “Cancro polmonare Persona_1 non tipizzato del LSD: T4N3Mx”, che successivamente è stato tipizzato come “microcitoma”.
Secondo il consulente, i mezzi di produzione della patologia neoplastica, sulla base dei dati anamnestici relativi alle modalità degli stessi e sulla scorta della natura e delle caratteristiche anatomo-cliniche delle lesioni, non sono compatibili con la situazione lavorativa del de cuius.
Sebbene il sia stato esposto all'amianto durante la sua vita lavorativa, l'anamnesi ha Per_1
evidenziato fattori eziologici esterni che hanno avuto un ruolo causale o concausale predominante con la patologia neoplastica del polmone. Pur non potendosi in via teorica escludere con certezza eventuali fattori eziologici concausali, nel caso de quo il ruolo decisamente importante nella genesi della patologia neoplastica polmonare è ricoperto da una storia personale di tabagismo.
Ed invero, nella cartella clinica n. 19978/2012, redatta dai sanitari della Divisione di Malattie
Respiratorie, Fisiopatologia e Riabilitazione Respiratoria dell'Azienda Ospedaliera dei Colli di
Napoli, composta da n. 55 pagine, con data di ricovero 16.05.2012 e data di dimissione 18.05.2012, esaminata in copia dal CTU, si riporta:
Diagnosi di dimissione: “Cancro polmonare non tipizzato del LSD: T4N3Mx”. Osservazioni:
“Rientrerà per praticare nuovo FNAC con citoassistenza”.
Anamnesi familiare: “Padre deceduto per neoplasia polmonare. Madre deceduta per cirrosi epatica. Un fratello ed una sorella in abs”.
Fattori di rischio: “Fumatore di circa 40 sigarette/die da circa 30 anni”.
Il sig. presentava, dunque, nella sua vita extralavorativa un fattore eziologico di Per_1
fondamentale importanza rappresentato da una storia personale di tabagismo, che da sola è in grado di giustificare la genesi della patologia neoplastica polmonare.
A giudizio del CTU, se si elimina la storia personale di tabagismo, la patologia neoplastica polmonare per la sola esposizione all'asbesto non si sarebbe mai manifestata, visto che dalla
Letteratura Medica Internazionale l'associazione tra carcinoma a piccole cellule del polmone costituisce solo un'ipotesi basata esclusivamente su uno studio epidemiologico che necessita di ulteriori conferme.
Quindi, nel caso specifico, si ritiene chiaramente "più probabile che non" l'inesistenza del nesso di causa tra l'esposizione all'asbesto e la comparsa della patologia neoplastica a carico del polmone.
Il CTU, anche in risposta alle osservazione del consulente tecnico di parte, ha ribadito che la suddetta patologia, rappresentata da un carcinoma polmonare a piccole cellule, allo stato della
Letteratura Medica risulta essere secondaria quasi esclusivamente all'effetto nocivo del fumo di sigaretta. Infatti, lo studio della letteratura ha portato a rilevare solo un recente lavoro scientifico, citato in relazione, ove si parla di possibilità circa l'esistenza del nesso causale ma la cui attendibilità non è ancora valida in quanto non trova conferme in altri studi. Deve, pertanto, escludersi che la malattia in questione contratta nel 2012 sia di origine professionale, essendo, piuttosto, emersa, in termini di rilevante o ragionevole probabilità scientifica, l'esistenza di un diverso ed esclusivo fattore causale extralavorativo.
Reputa la Corte che la consulenza tecnica espletata in appello risulti esauriente e persuasiva, perché coerente con la documentazione clinica in atti e redatta secondo corrette valutazioni tecniche.
D'altra parte, nel caso in esame, non risultano dedotte dall'appellante in sede di discussione fondate omissioni, carenze o deficienze diagnostiche, né affermazioni illogiche e scientificamente errate, motivo per cui questo Collegio non ritiene di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, mediante richieste di chiarimenti o rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass., 10/03/2006
n. 5277; Cass., 10/11/2011n. 23413).
6. Per le motivazioni sopra esposte l'appello va rigettato.
Quanto alle spese di lite di questo grado di giudizio, in presenza di idonea dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. parte appellante va dichiarata non tenuta alla rifusione delle spese processuali in favore della controparte.
Le spese di ctu, da liquidarsi con separato decreto si pongono a carico dell' , in CP_1
considerazione della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. in atti.
Va, infine, dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
P.Q.M.
La Corte così decide:
rigetta l'appello; dichiara parte appellante non tenuta al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio;
pone le spese di CTU, da liquidarsi con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge
24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
Così deciso in Napoli, il 5.3.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott.ssa Milena Cortigiano Dott. Gennaro Iacone