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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/11/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
RGL 299/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
11/11/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. di RG 299/2022 avente ad oggetto opposizione ad avviso di addebito– promossa
tra
, con l'avv. M. Malavenda e l'avv. A. Nocera;
Parte_1
-ricorrente–
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
-resistente contumace-
conclusioni dalle parti: come rassegnate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/01/2022 parte ricorrente di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39420210001442962000 notificato
CP_ dall in data 29.12.2021 per l'importo di euro 1.659,95 relativo all'omesso versamento di contributi fissi dovuti alla gestione commercianti, per il periodo dal gennaio a dicembre 2019. Ha eccepito l'insussistenza dell'obbligo contributivo posto a suo carico, dichiarando che l'attività era cessata definitivamente in data 31/12/2005. Ha, dunque, concluso chiedendo dichiararsi la nullità dell'avviso di addebito impugnato.
Per l , regolarmente citata, nessuno si costituiva e pertanto, dovrà essere CP_1
dichiarata la sua contumacia.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
La cartella impugnata ha ad oggetto contributi fissi relativi all' anno 2019.
Il ricorrente ha documentato la cessazione dell'attività di commerciante dichiarando detta cessazione in data 31/12/2005.
Sul punto il ricorrente produce missiva dell del 10.01.2011 con cui, a seguito di CP_1
accertamento sulla predetta posizione, comunicava di avere provveduto alla cancellazione dell'impresa con effetto dal 31.12.2005 (alligazioni fascicolo n. 2)
Infine, va ricordato che "In materia di previdenza a favore degli artigiani e
commercianti, la cessazione l'attività commerciale o di quella artigiana comporta
l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa
cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista i fini della
cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma" (Cass. civ.
sez. lav 12 aprile 2010 n. 8651).
Ne consegue che parte opponente non è tenuta al pagamento dei contributi fissi richiesti relativamente alle annualità successive alla cessazione di attività.
Va dunque dichiarata la nullità dell'avviso di addebito n. 39420210001442962000,
formato il 09.11.2021, e ricevuto a mezzo posta in data 29.12.2021, per la illegittima iscrizione a ruolo per i crediti contributivi.
Le spese seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la contumacia dell;
CP_1 - dichiara la nullità dell'atto impugnato, per i crediti asseritamente vantati dall CP_1
per l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi dagli stessi portati;
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate CP_1
complessivamente in € 1.300,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Provvedimento redatto con l'ausilio del funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato
telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 12/11/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E C I V I L E D I L O C R I
C o n t r o v e r s i e l a v o r o e p r e v i d e n z a
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
11/11/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. di RG 299/2022 avente ad oggetto opposizione ad avviso di addebito– promossa
tra
, con l'avv. M. Malavenda e l'avv. A. Nocera;
Parte_1
-ricorrente–
contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
-resistente contumace-
conclusioni dalle parti: come rassegnate nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26/01/2022 parte ricorrente di cui in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'avviso di addebito n. 39420210001442962000 notificato
CP_ dall in data 29.12.2021 per l'importo di euro 1.659,95 relativo all'omesso versamento di contributi fissi dovuti alla gestione commercianti, per il periodo dal gennaio a dicembre 2019. Ha eccepito l'insussistenza dell'obbligo contributivo posto a suo carico, dichiarando che l'attività era cessata definitivamente in data 31/12/2005. Ha, dunque, concluso chiedendo dichiararsi la nullità dell'avviso di addebito impugnato.
Per l , regolarmente citata, nessuno si costituiva e pertanto, dovrà essere CP_1
dichiarata la sua contumacia.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
La cartella impugnata ha ad oggetto contributi fissi relativi all' anno 2019.
Il ricorrente ha documentato la cessazione dell'attività di commerciante dichiarando detta cessazione in data 31/12/2005.
Sul punto il ricorrente produce missiva dell del 10.01.2011 con cui, a seguito di CP_1
accertamento sulla predetta posizione, comunicava di avere provveduto alla cancellazione dell'impresa con effetto dal 31.12.2005 (alligazioni fascicolo n. 2)
Infine, va ricordato che "In materia di previdenza a favore degli artigiani e
commercianti, la cessazione l'attività commerciale o di quella artigiana comporta
l'estinzione dell'obbligo di versare i relativi contributi dalla data della stessa
cessazione, indipendentemente dalla notificazione dell'evento prevista i fini della
cancellazione dall'elenco dei prestatori della specifica attività autonoma" (Cass. civ.
sez. lav 12 aprile 2010 n. 8651).
Ne consegue che parte opponente non è tenuta al pagamento dei contributi fissi richiesti relativamente alle annualità successive alla cessazione di attività.
Va dunque dichiarata la nullità dell'avviso di addebito n. 39420210001442962000,
formato il 09.11.2021, e ricevuto a mezzo posta in data 29.12.2021, per la illegittima iscrizione a ruolo per i crediti contributivi.
Le spese seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara la contumacia dell;
CP_1 - dichiara la nullità dell'atto impugnato, per i crediti asseritamente vantati dall CP_1
per l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi dagli stessi portati;
- condanna la resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate CP_1
complessivamente in € 1.300,00, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Provvedimento redatto con l'ausilio del funzionario AUPP Dott. Alessandro Acri e depositato
telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 12/11/2025
IL GIUDICE dott. Davide De Leo