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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 05/03/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice, dott. Matteo Marini ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento N. R.G. 2764/2023 promosso da:
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. SANSONETTI GIANLUCA;
- parte attrice opponente - contro
C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'avv. COLUCCINO LUIGI e BENTIVEGNA CLAUDIO;
- parte convenuta opposta –
Oggetto: opposizione decreto ingiuntivo
Conclusioni parte attrice: “in via preliminare: dichiarare l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto stante la tardività della notifica e per tutti i motivi di cui in atti;
in via preliminare: dichiarare la nullità e/o annullabilità del decreto ingiuntivo opposto stante la carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire della per i Controparte_1 motivi indicati in narrativa;
sempre in via preliminare: accertata l'intervenuta prescrizione di qualsivoglia rapporto debitorio dichiarare che nulla è dal sig. Perra dovuto per le causali di cui al decreto e revocare nei suoi confronti il decreto opposto;
nel merito: accertare e di- chiarare che le somme richieste nel decreto opposto non sono dovute per i motivi indicati in narrativa, revocando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto perché nullo e/o inef- ficace. Con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del procuratore Conclusioni parte convenuta: “accertare e dichiarare l'infondatezza della do- manda attorea per le motivazioni dettagliate in narrativa e, per l'effetto, rigettare la stessa, con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio. Si chiede sin d'ora, senza che ciò possa costituire inversione dell'onere probatorio, di essere ammessi alla prova con- traria e diretta che si rendesse necessaria e che verrà precisata a seguito delle difese di controparte”. MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1.- 4 ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo 13 Controparte_2 gennaio 2023 n. 108 con cui ha intimato a il pagamento della Parte_1 somma di € 17.564,92.
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo deducendo: Parte_1
a) la sua inefficacia in quanto tardivamente notificato;
b) la carenza di legittimazione attiva e/o interesse ad agire di CP_3
[...]
c) “l'assenza di qualsivoglia contratto di apertura di conto corrente ovvero la nullità dello stesso”;
d) “l'intervenuta prescrizione dell'avverso credito sia per la sorte capitale che in subordine solo limitatamente agli interessi applicati”;
Alle deduzioni così come sopra articolate ha replicato parte convenuta la quale ha opposto che:
a) la notifica del decreto ingiuntivo non era nulla ma solo tardiva;
b) la propria legittimazione attiva era dimostrata dalle pubblicazioni nella
Gazzetta Ufficiale delle cessioni del credito con l'identificativo del debitore;
c) l'eccezione di prescrizione, oltre a risultare generica, è infondata in quanto il suo dies a quo corrisponderebbe con il passaggio a sofferenza del conto avvenuta il 13 ottobre 2011 ed il relativo termine sarebbe stato interrotto con let- tera 11 ottobre 2018;
d) il contratto di apertura del conto corrente e l'estratto ex art. 50 TUB co- stituivano piena prova del credito vantato.
Si deve dare atto che, contrariamente a quanto riportato nel verbale dopo trattazione scritta dell'udienza del 4 febbraio 2025, le uniche note scritte perve- nute sono state quelle dell'opponente.
2.- L'opposizione non è fondata e merita di essere respinta.
Infatti, per la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo notificato fuori termine deve essere azionato l'autonomo procedimento ex art. 188 disp. att.
c.p.c. mentre ove invece la parte opti per l'opposizione, si instaura un procedi- mento di opposizione che, come per quello ordinario a fronte di decreto notificato nei termini, attiene al merito della pretesa azionata col ricorso.
Con riguardo alla legittimazione attiva, se da un lato si deve riconoscere l'interesse del debitore all'eccezione in quanto diretta a verificare che il proprio
2 pagamento sia per lui liberatorio - in quanto eseguito a favore del pieno legittima- to a riceverlo – dall'altro, la dimostrazione di questa circostanza incombe sul cre- ditore. Ciò è esattamente quello che ha efficacemente fatto Controparte_1 depositando la lettera 3 novembre 2021 con la quale ex art. 1264 c.c. aveva co- municato al debitore l'avvenuta cessione del credito a suo favore intimandone anche il pagamento (doc. 7), diffida di cui è stata prodotta ricevuta di ricevimento
23 dicembre 2021 la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta dal debitore.
Con riguardo al contratto di apertura del conto corrente, la lamentata as- senza di sottoscrizione è contraddetta dal doc. 11 dal quale emerge la presenza della sottoscrizione del correntista mentre l'estratto ex art. 50 TUB prodotto non
è stato oggetto di nessuna specifica contestazione da parte dell'opponente.
Venendo poi all'eccezione di prescrizione, l'attore ha individuato l'inizio del decorso con la chiusura del rapporto del 13 ottobre 2011 e la scadenza nel 13 ot- tobre 2021 con la conseguenza che è con riferimento a dette cadenze temporali che essa deve essere valutata. A fronte di ciò, l'opposta ha dedotto che l'interruzione del decorso era stata efficacemente eseguita con la comunicazione contenuta nel doc. 10 il quale però si riferisce a intimazione del giugno 2011 mentre il doc. 8 è costituito a una successiva 11 ottobre 2018 ricevuta dall'opponente il 24 ottobre 2018 (doc. 8 bis) che ha efficacemente prodotto l'effetto interruttivo che ha evitato la prescrizione del credito.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- rigetta l'opposizione promossa da avverso il decreto in- Parte_1 giuntivo 13 gennaio 2023 n. 108;
- condanna a rifondere le spese legali sostenute da Parte_1 [...] che si liquidano in € 2.000,00 oltre accessori come per legge. CP_1
Pistoia, 06/02/2025.
Il giudice dott. Matteo Marini
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