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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/10/2025, n. 1574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1574 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4407/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dei Signori:
Dott. Mario Farina Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4407 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2017, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in Carbonia presso lo studio dell'avv. Maurizio Musu che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...]; CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
INTERVENUTO PER LEGGE
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente:
1) Dichiarare che il sig. è figlio naturale del sigg. Parte_1 Persona_1
2) Ordinare all'ufficiale dello stato civile di eseguire le prescritte annotazioni;
3) Con vittoria di spese e onorari;
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“Accoglimento della domanda”
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, avanti l'intestato Parte_1
Tribunale, esponendo: Persona_1
egli è figlio naturale di nato a [...] il [...] essendo nato dalla relazione dello Persona_1
stesso US con la sig.ra nata a [...] il [...]; CP_2
la relazione tra i due p stata interrotta per volere del quando la era incinta al sesto mese;
Per_1 Pt_1
il rifiutò di procedere al riconoscimento del figlio naturale lasciandolo alle esclusive cure della Per_1
madre;
dopo qualche anno, nel 1981, riprese a frequentare la propria madre, e Persona_1 CP_2
tale relazione durò fino all'anno 2000;
durante tale relazione egli frequentò il padre e quest'ultimo sopportò le spese per la patente e palesò
pubblicamente il rapporto parentale senza peraltro procedere al riconoscimento;
di tale relazione e frequentazione danno contezza in una dichiarazione scritta la stessa e le CP_2
sorelle e Persona_2 Persona_3
Ciò posto ha citato in giudizio formulando le conclusioni riportate in epigrafe. Persona_1
Si è costituito in giudizio il convenuto nella persona dell'amministratore di sostegno Persona_1
a ciò autorizzato dal giudice titolare. Ha allegato che l'amministrato non è in grado di CP_3
pagina 2 di 5 riferire in ordine alla relazione con e al concepimento dell'attore essendo affetto da grave CP_2
malattia neurodegenerativa per la quale si trova ricoverato presso un RSA. Ha comunque domandato che fossero disposti tutti gli accertamenti ritenuti necessari per verificare la fondatezza della domanda attrice.
Nelle more è deceduto il convenuto e la parte attrice, a seguito dell'interruzione del Persona_1
processo, ha tempestivamente provveduto alla riassunzione nei confronti dell'unico erede CP_1
che non si è costituito in giudizio.
[...]
La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova per testi e CTU ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
*******
La domanda attrice è fondata.
Deve darsi atto che i testimoni indicati dall'attore nelle persone di , e CP_2 Persona_2 [...]
hanno confermato le circostanze allegate in citazione. Hanno pertanto confermato Per_3
l'intrapresa della relazione tra e e la conseguente gravidanza della prima, CP_2 Persona_1
la nascita di e i rapporti tra padre naturale e figlio nel corso degli anni dal 1981 al 2000. Parte_1
Ciò detto a seguito del decesso della parte convenuto e comunque della sua incapacità ad eventualmente ammettere le circostanza introdotto dall'attore si è proceduto a Ctu genetica, previa riesumazione della salma di . Persona_1
Il Tribunale, sulla scorta dell'orientamento oramai consolidato per cui "le prove ematologiche e genetiche hanno assunto l'idoneità a fornire, anche da sole, la certezza sia in senso negativo, sia anche in senso positivo del rapporto biologico di paternità" (cfr tra le altre Cass., 13 settembre 2013 n. 2014),
ritiene, anche sotto tale profilo, che la domanda per il riconoscimento promossa da parte attrice sia fondata e debba essere accolta.
Nella specie, difatti, le risultanze delle analisi del DNA consentono di affermare la "compatibilità
genetica" tra la parte giacché è emerso che la percentuale di probabilità di paternità è pari al 99,999%. pagina 3 di 5 Si tratta di una probabilità elevatissima, pressoché equivalente a certezza e rende incontrovertibile la determinazione di paternità naturale. D'altronde dalle risultanze ottenute non vi è alcuna ragione di discostarsi, atteso che è stata adottata una metodologia scientifica, che tiene conto delle attuali cognizioni delle scienze biologiche.
Deve precisarsi che, come emerge dalla lettura della relazione peritale a firma del dott. Persona_4
l'esame è stato eseguito sui campioni biologici prelevati dalla salma di , previa Persona_1
esumazione della stessa e sui campioni biologici prelevati dalla parte attrice.
Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi raggiunta la prova del rapporto di filiazione tra il defunto e l'attore e, conseguentemente, dichiararsi che quest'ultimo è figlio Persona_1 Parte_1
biologico dello stesso . Persona_1
Come riportato in espositiva, dapprima il convenuto , nella persona Persona_1
dell'amministratore di sostegno, di fatto non ha contestato l'avversa domanda rendendosi disponibile agli accertamenti ritenuti necessari. A seguito del suo decesso l'unico erede non si è costituito in giudizio e non ha opposto, pertanto, alcuna difesa.
Ritiene il Collegio di dovere disporre la compensazione delle spese atteso che l'accertamento giudiziale, con disposizione della consulenza tecnica, si è reso necessario in ragione della situazione clinica del convenuto e del successivo decesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1. Dichiara che , nato a [...] il [...], è figlio di , nato Parte_1 Persona_1
a Giba il 13.9.1953 e deceduto il 27.1.2018;
2. Dichiara compensate le spese del giudizio
3. Spese di consulenza tecnica che si liquidano con separato decreto a carico della parte attrice.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale in data 14.10.2025. pagina 4 di 5
Il Presidente
Dott. Mario Farina
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dei Signori:
Dott. Mario Farina Presidente
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4407 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno
2017, promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...], elettivamente domiciliato Parte_1
in Carbonia presso lo studio dell'avv. Maurizio Musu che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata all'atto di citazione;
ATTORE
CONTRO
, nato a [...] il [...], residente in [...]; CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO,
INTERVENUTO PER LEGGE
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente:
1) Dichiarare che il sig. è figlio naturale del sigg. Parte_1 Persona_1
2) Ordinare all'ufficiale dello stato civile di eseguire le prescritte annotazioni;
3) Con vittoria di spese e onorari;
Nell'interesse del Pubblico Ministero:
“Accoglimento della domanda”
SVOGLIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, avanti l'intestato Parte_1
Tribunale, esponendo: Persona_1
egli è figlio naturale di nato a [...] il [...] essendo nato dalla relazione dello Persona_1
stesso US con la sig.ra nata a [...] il [...]; CP_2
la relazione tra i due p stata interrotta per volere del quando la era incinta al sesto mese;
Per_1 Pt_1
il rifiutò di procedere al riconoscimento del figlio naturale lasciandolo alle esclusive cure della Per_1
madre;
dopo qualche anno, nel 1981, riprese a frequentare la propria madre, e Persona_1 CP_2
tale relazione durò fino all'anno 2000;
durante tale relazione egli frequentò il padre e quest'ultimo sopportò le spese per la patente e palesò
pubblicamente il rapporto parentale senza peraltro procedere al riconoscimento;
di tale relazione e frequentazione danno contezza in una dichiarazione scritta la stessa e le CP_2
sorelle e Persona_2 Persona_3
Ciò posto ha citato in giudizio formulando le conclusioni riportate in epigrafe. Persona_1
Si è costituito in giudizio il convenuto nella persona dell'amministratore di sostegno Persona_1
a ciò autorizzato dal giudice titolare. Ha allegato che l'amministrato non è in grado di CP_3
pagina 2 di 5 riferire in ordine alla relazione con e al concepimento dell'attore essendo affetto da grave CP_2
malattia neurodegenerativa per la quale si trova ricoverato presso un RSA. Ha comunque domandato che fossero disposti tutti gli accertamenti ritenuti necessari per verificare la fondatezza della domanda attrice.
Nelle more è deceduto il convenuto e la parte attrice, a seguito dell'interruzione del Persona_1
processo, ha tempestivamente provveduto alla riassunzione nei confronti dell'unico erede CP_1
che non si è costituito in giudizio.
[...]
La causa è stata istruita con produzioni documentali, prova per testi e CTU ed è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni sopra riportate.
*******
La domanda attrice è fondata.
Deve darsi atto che i testimoni indicati dall'attore nelle persone di , e CP_2 Persona_2 [...]
hanno confermato le circostanze allegate in citazione. Hanno pertanto confermato Per_3
l'intrapresa della relazione tra e e la conseguente gravidanza della prima, CP_2 Persona_1
la nascita di e i rapporti tra padre naturale e figlio nel corso degli anni dal 1981 al 2000. Parte_1
Ciò detto a seguito del decesso della parte convenuto e comunque della sua incapacità ad eventualmente ammettere le circostanza introdotto dall'attore si è proceduto a Ctu genetica, previa riesumazione della salma di . Persona_1
Il Tribunale, sulla scorta dell'orientamento oramai consolidato per cui "le prove ematologiche e genetiche hanno assunto l'idoneità a fornire, anche da sole, la certezza sia in senso negativo, sia anche in senso positivo del rapporto biologico di paternità" (cfr tra le altre Cass., 13 settembre 2013 n. 2014),
ritiene, anche sotto tale profilo, che la domanda per il riconoscimento promossa da parte attrice sia fondata e debba essere accolta.
Nella specie, difatti, le risultanze delle analisi del DNA consentono di affermare la "compatibilità
genetica" tra la parte giacché è emerso che la percentuale di probabilità di paternità è pari al 99,999%. pagina 3 di 5 Si tratta di una probabilità elevatissima, pressoché equivalente a certezza e rende incontrovertibile la determinazione di paternità naturale. D'altronde dalle risultanze ottenute non vi è alcuna ragione di discostarsi, atteso che è stata adottata una metodologia scientifica, che tiene conto delle attuali cognizioni delle scienze biologiche.
Deve precisarsi che, come emerge dalla lettura della relazione peritale a firma del dott. Persona_4
l'esame è stato eseguito sui campioni biologici prelevati dalla salma di , previa Persona_1
esumazione della stessa e sui campioni biologici prelevati dalla parte attrice.
Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi raggiunta la prova del rapporto di filiazione tra il defunto e l'attore e, conseguentemente, dichiararsi che quest'ultimo è figlio Persona_1 Parte_1
biologico dello stesso . Persona_1
Come riportato in espositiva, dapprima il convenuto , nella persona Persona_1
dell'amministratore di sostegno, di fatto non ha contestato l'avversa domanda rendendosi disponibile agli accertamenti ritenuti necessari. A seguito del suo decesso l'unico erede non si è costituito in giudizio e non ha opposto, pertanto, alcuna difesa.
Ritiene il Collegio di dovere disporre la compensazione delle spese atteso che l'accertamento giudiziale, con disposizione della consulenza tecnica, si è reso necessario in ragione della situazione clinica del convenuto e del successivo decesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1. Dichiara che , nato a [...] il [...], è figlio di , nato Parte_1 Persona_1
a Giba il 13.9.1953 e deceduto il 27.1.2018;
2. Dichiara compensate le spese del giudizio
3. Spese di consulenza tecnica che si liquidano con separato decreto a carico della parte attrice.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale in data 14.10.2025. pagina 4 di 5
Il Presidente
Dott. Mario Farina
pagina 5 di 5