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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 06/11/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele presidente dr. Virginia Zuppetta consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 546 del ruolo generale delle cause dell'anno 2019
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Centonze e Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Lecce alla via Toma n. 45, in virtù di mandato in calce dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di cassazione della sentenza n. 132/2017
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce presso i cui uffici ope legis domicilia
APPELLATO
All'udienza del 15/02/2025, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. conveniva innanzi al Tribunale di Lecce il per fare accertare e Parte_1 Controparte_1
dichiarare il suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi degli artt. 22, comma l2 quater, e 5 comma 6, t.u. imm.; assumeva di essere stato vittima di sfruttamento lavorativo, di aver presentato denuncia e manifestato la volontà di cooperare nel processo penale a carico del suo datore di lavoro, con il quale aveva reciso ogni rapporto.
Si costituiva in giudizio il , eccependo il difetto di giurisdizione. Controparte_1
Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2598/2015 del 12.5.2015, depositata in pari data, rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la posizione giuridica soggettiva dell'attore dovesse essere qualificata come diritto soggettivo e rigettava, altresì, la domanda attorea.
La sentenza veniva impugnata innanzi alla Corte di Appello di Lecce per l'erronea interpretazione della norma contenuta nell'art. 22, comma 12 quater, t.t. imm.
Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto dell'appello e, con appello Controparte_1
incidentale, eccepiva nuovamente il difetto di giurisdizione.
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 132/2017 del 15.11.2016, depositata in dara 06.02.2017, rigettava l'appello principale ritenendo insussistente il requisito della cooperazione dell'appellante nel giudizio penale a carico del datore di lavoro e rigettava l'appello incidentale proposto dal
[...]
, confermando l'impugnata sentenza. CP_1
Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo la violazione Parte_1
e falsa applicazione della norma contenuta nell'art. 22, comma l2 quater t.u. imm. in relazione al requisito della cooperazione.
Con ordinanza n. 7846/2019, emessa n data 19.02.2019, depositata il 20.03.2019, la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, cassava la suddetta sentenza n. l33/20l7, così motivava: “"...la corretta interpretazione della norma contenuta nel predetto art. 22, comma 12 quater pretende che il giudice investito dell'accertamento dei presupposti applicativi della sopra indicata protezione per ragioni di giustizia non debba arrestare il suo esame al solo scrutinio del contenuto della denuncia (come erroneamente compito dalla corte territoriale), ma debba, al contrario, estenderlo anche al comportamento coevo e successivo tenuto dal denunciante, in modo tale da verificare se, dopo la denuncia, quest'ultimo abbia confermato l'iniziale atteggiamento collaborativo, cooperando con l'autorità giudiziaria per
l'accertamento dei reati connessi allo sfruttamento lavorativo degli stranieri". … "... restringere lo scrutinio dell'effettiva
2 volontà collaborativa del denunciante al solo esame del contenuto della denuncia (che, comunque, contiene - come nel caso in esame – una notizia criminis a carico del datore di lavoro) significa operare una esegesi parziale e riduttiva della norma in esame che non tiene in considerazione lo svolgersi dell'intero iter procedimentale nel corso del quale deve vagliarsi l'effettiva e concreta volontà collaborativa, rectius, cooperativa" dello straniero denunciante.
È pur vero ("') che la manifestazione effettiva - e non solo potenziale – della volontà collaborativa del denunziante si concretizza, nella maggior parte delle ipotesi, solo a distanza di molto tempo dalla presentazione della denuncia, allorquando, cioè, il denunciante viene chiamato a deporre nel processo penale e che, peraltro, la soluzione anticipata del giudizio mediante riti alternativi non richiede neanche la successiva escussione dibattimentale del denunciante, che integra, peraltro, anche la posizione di persona offesa dal reato. Tuttavia, non va neanche dimenticato come la verifica del mantenimento della volontà di cooperazione – già manifestata con la presentazione della denuncia - potrà essere comunque riscontrata, anche prima della celebrazione del dibattimento (ovvero in mancanza di esso), attraverso la verifica dell'assenza cli eventuali ritrattazioni predibattimentali ovvero altre condotte contrarie alla volontà di mantenere fermo il contenuto della denuncia".
A seguito della decisione della Suprema Corte, il sig. ha riassunto il giudizio innanzi alla Parte_1
Corte di Appello di Lecce, in altra composizione, chiedendo:
“1. Accertare e dichiarare che il sig. è titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di Parte_1
soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 22, comma l2-quater e dell'art. 5, comma 6, t.u. imm.
2. Condannare il , in persona del pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di lite Controparte_1 CP_2
dei gradi del giudizio di merito, della presente fase di merito, nonché del giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, da rifondere ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002.”
Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso e il diniego del rilascio del permesso CP_1
di soggiorno per motivi umanitari, ritenendo insussistente il requisito della cooperazione nel procedimento penale instaurato a carico del datore di lavoro, richiesto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 22 comma 12-quater, t.u. imm.
Il Procuratore Generale, con parere del 23.6.2023 si è così pronunciato:
“- il pp n. 3685 ai è concluso con sentenza di condanna per taluni degli imputati (vedasi copia del dispositivo allegato); -
l'appellante si è costituito parte civile nel predetto procedimento e ha reso dichiarazioni testimoniali che hanno concorso alla formazione dell'impianto probatorio su cui si è fondata la decisione di primo grado.”
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 12/02/2025., la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese scritte.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve osservarsi che l'oggetto del presente procedimento, come previsto dall'ordinanza di rinvio, è limitato all'esame della effettiva volontà collaborativa del denunciante sig. , quale Parte_1
presupposto necessario al rilascio de1 permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 22, comma l2-quater e dell'art. 5, comma 6, t.u. imm.
A tal fine deve essere valutato il comportamento del denunciante, in modo tale da verificare se, anche dopo la denuncia, abbia confermato l'iniziale atteggiamento collaborativo, cooperando con l'autorità giudiziaria per l'accertamento dei reati connessi allo sfruttamento lavorativo degli stranieri
A questa corte, quindi, spetta, come sottolineato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del rinvio e successivamente confermato anche di recente con l'ordinanza n. 11090/2023, di “verificare non solo
l'avvenuta presentazione della denuncia ed il suo contenuto, ma anche esaminare il comportamento del denunciante coevo e successivo ad essa, al fine di verificare l'effettiva e concreta volontà cooperativa dello straniero con gli inquirenti”, assicurandosi che il denunciante sia stato disponibile a collaborare attivamente con gli inquirenti, fornendo ulteriori informazioni o chiarimenti senza ritrattazione, ritardi ingiustificati nel fornire informazioni, o qualsiasi altra condotta che possa suggerire una mancanza di reale volontà cooperativa.
Il Procuratore della Repubblica nel parere del 23.6.2023 si è così pronunciato:
“- il pp n. 3685 ai è concluso con sentenza di condanna per taluni degli imputati (vedasi copia del dispositivo allegato); -
l'appellante si è costituito parte civile nel predetto procedimento e ha reso dichiarazioni testimoniali che hanno concorso alla formazione dell'impianto probatorio su cui si è fondata la decisione di primo grado.”
E dagli atti allegati al parere è possibile verificare la disponibilità del sig. a collaborare e a Parte_1
testimoniare.
Da tutto quanto argomentato, la corte rileva che nella fattispecie sono ravvisabili i presupposti di legge per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 22, comma l2-quater e dell'art. 5, comma 6, t.u. imm..
Le spese di tutti i gradi di giudizio, compreso il giudizio di legittimità, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La corte d'appello di Lecce, prima sezione civile, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza della corte di cassazione, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce
4 n.2598/2015 del 12.5.2015, riconosce il diritto del sig. a ottenere il rilascio de1 permesso Parte_1
di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 22, comma l2-quater e dell'art. 5, comma 6, t.u. imm..
Condanna il appellato al pagamento in favore di e per lui in favore dell'Erario, CP_1 Parte_1
vista l'ammissione al gratuito patrocinio, delle spese processuali dei quattro gradi di giudizio che liquida quanto al primo in € 3.500,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%, quanto al secondo grado in € 3.000,00 oltre
IVA, CAP e RF al 15%, quanto al giudizio di legittimità in € 3.000,00 oltre contributo unificato, IVA,
CAP e RF al 15% e quanto al presente giudizio di rinvio in € 3.000,00 oltre contributo unificato, IVA,
CAP e RF al 15%.
Lecce, 28.10.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Riccardo Mele)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI LECCE prima sezione civile
La Corte di Appello, sezione prima civile, riunita in camera di consiglio nella seguente composizione: dr. Riccardo Mele presidente dr. Virginia Zuppetta consigliere avv. Clemi Tinto giudice ausiliario est. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 546 del ruolo generale delle cause dell'anno 2019
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Centonze e Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Lecce alla via Toma n. 45, in virtù di mandato in calce dell'atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c. a seguito di cassazione della sentenza n. 132/2017
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. , in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce presso i cui uffici ope legis domicilia
APPELLATO
All'udienza del 15/02/2025, le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto e la causa è stata riservata per la decisione.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. conveniva innanzi al Tribunale di Lecce il per fare accertare e Parte_1 Controparte_1
dichiarare il suo diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi degli artt. 22, comma l2 quater, e 5 comma 6, t.u. imm.; assumeva di essere stato vittima di sfruttamento lavorativo, di aver presentato denuncia e manifestato la volontà di cooperare nel processo penale a carico del suo datore di lavoro, con il quale aveva reciso ogni rapporto.
Si costituiva in giudizio il , eccependo il difetto di giurisdizione. Controparte_1
Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 2598/2015 del 12.5.2015, depositata in pari data, rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la posizione giuridica soggettiva dell'attore dovesse essere qualificata come diritto soggettivo e rigettava, altresì, la domanda attorea.
La sentenza veniva impugnata innanzi alla Corte di Appello di Lecce per l'erronea interpretazione della norma contenuta nell'art. 22, comma 12 quater, t.t. imm.
Si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto dell'appello e, con appello Controparte_1
incidentale, eccepiva nuovamente il difetto di giurisdizione.
La Corte di Appello di Lecce, con sentenza n. 132/2017 del 15.11.2016, depositata in dara 06.02.2017, rigettava l'appello principale ritenendo insussistente il requisito della cooperazione dell'appellante nel giudizio penale a carico del datore di lavoro e rigettava l'appello incidentale proposto dal
[...]
, confermando l'impugnata sentenza. CP_1
Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso per Cassazione deducendo la violazione Parte_1
e falsa applicazione della norma contenuta nell'art. 22, comma l2 quater t.u. imm. in relazione al requisito della cooperazione.
Con ordinanza n. 7846/2019, emessa n data 19.02.2019, depositata il 20.03.2019, la Suprema Corte, in accoglimento del ricorso, cassava la suddetta sentenza n. l33/20l7, così motivava: “"...la corretta interpretazione della norma contenuta nel predetto art. 22, comma 12 quater pretende che il giudice investito dell'accertamento dei presupposti applicativi della sopra indicata protezione per ragioni di giustizia non debba arrestare il suo esame al solo scrutinio del contenuto della denuncia (come erroneamente compito dalla corte territoriale), ma debba, al contrario, estenderlo anche al comportamento coevo e successivo tenuto dal denunciante, in modo tale da verificare se, dopo la denuncia, quest'ultimo abbia confermato l'iniziale atteggiamento collaborativo, cooperando con l'autorità giudiziaria per
l'accertamento dei reati connessi allo sfruttamento lavorativo degli stranieri". … "... restringere lo scrutinio dell'effettiva
2 volontà collaborativa del denunciante al solo esame del contenuto della denuncia (che, comunque, contiene - come nel caso in esame – una notizia criminis a carico del datore di lavoro) significa operare una esegesi parziale e riduttiva della norma in esame che non tiene in considerazione lo svolgersi dell'intero iter procedimentale nel corso del quale deve vagliarsi l'effettiva e concreta volontà collaborativa, rectius, cooperativa" dello straniero denunciante.
È pur vero ("') che la manifestazione effettiva - e non solo potenziale – della volontà collaborativa del denunziante si concretizza, nella maggior parte delle ipotesi, solo a distanza di molto tempo dalla presentazione della denuncia, allorquando, cioè, il denunciante viene chiamato a deporre nel processo penale e che, peraltro, la soluzione anticipata del giudizio mediante riti alternativi non richiede neanche la successiva escussione dibattimentale del denunciante, che integra, peraltro, anche la posizione di persona offesa dal reato. Tuttavia, non va neanche dimenticato come la verifica del mantenimento della volontà di cooperazione – già manifestata con la presentazione della denuncia - potrà essere comunque riscontrata, anche prima della celebrazione del dibattimento (ovvero in mancanza di esso), attraverso la verifica dell'assenza cli eventuali ritrattazioni predibattimentali ovvero altre condotte contrarie alla volontà di mantenere fermo il contenuto della denuncia".
A seguito della decisione della Suprema Corte, il sig. ha riassunto il giudizio innanzi alla Parte_1
Corte di Appello di Lecce, in altra composizione, chiedendo:
“1. Accertare e dichiarare che il sig. è titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di Parte_1
soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 22, comma l2-quater e dell'art. 5, comma 6, t.u. imm.
2. Condannare il , in persona del pro tempore, al pagamento delle spese e competenze di lite Controparte_1 CP_2
dei gradi del giudizio di merito, della presente fase di merito, nonché del giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, da rifondere ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002.”
Il , costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto del ricorso e il diniego del rilascio del permesso CP_1
di soggiorno per motivi umanitari, ritenendo insussistente il requisito della cooperazione nel procedimento penale instaurato a carico del datore di lavoro, richiesto ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 22 comma 12-quater, t.u. imm.
Il Procuratore Generale, con parere del 23.6.2023 si è così pronunciato:
“- il pp n. 3685 ai è concluso con sentenza di condanna per taluni degli imputati (vedasi copia del dispositivo allegato); -
l'appellante si è costituito parte civile nel predetto procedimento e ha reso dichiarazioni testimoniali che hanno concorso alla formazione dell'impianto probatorio su cui si è fondata la decisione di primo grado.”
Precisate le conclusioni all'udienza collegiale del 12/02/2025., la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito delle difese scritte.
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve osservarsi che l'oggetto del presente procedimento, come previsto dall'ordinanza di rinvio, è limitato all'esame della effettiva volontà collaborativa del denunciante sig. , quale Parte_1
presupposto necessario al rilascio de1 permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 22, comma l2-quater e dell'art. 5, comma 6, t.u. imm.
A tal fine deve essere valutato il comportamento del denunciante, in modo tale da verificare se, anche dopo la denuncia, abbia confermato l'iniziale atteggiamento collaborativo, cooperando con l'autorità giudiziaria per l'accertamento dei reati connessi allo sfruttamento lavorativo degli stranieri
A questa corte, quindi, spetta, come sottolineato dalla Corte di Cassazione con la sentenza del rinvio e successivamente confermato anche di recente con l'ordinanza n. 11090/2023, di “verificare non solo
l'avvenuta presentazione della denuncia ed il suo contenuto, ma anche esaminare il comportamento del denunciante coevo e successivo ad essa, al fine di verificare l'effettiva e concreta volontà cooperativa dello straniero con gli inquirenti”, assicurandosi che il denunciante sia stato disponibile a collaborare attivamente con gli inquirenti, fornendo ulteriori informazioni o chiarimenti senza ritrattazione, ritardi ingiustificati nel fornire informazioni, o qualsiasi altra condotta che possa suggerire una mancanza di reale volontà cooperativa.
Il Procuratore della Repubblica nel parere del 23.6.2023 si è così pronunciato:
“- il pp n. 3685 ai è concluso con sentenza di condanna per taluni degli imputati (vedasi copia del dispositivo allegato); -
l'appellante si è costituito parte civile nel predetto procedimento e ha reso dichiarazioni testimoniali che hanno concorso alla formazione dell'impianto probatorio su cui si è fondata la decisione di primo grado.”
E dagli atti allegati al parere è possibile verificare la disponibilità del sig. a collaborare e a Parte_1
testimoniare.
Da tutto quanto argomentato, la corte rileva che nella fattispecie sono ravvisabili i presupposti di legge per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 22, comma l2-quater e dell'art. 5, comma 6, t.u. imm..
Le spese di tutti i gradi di giudizio, compreso il giudizio di legittimità, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La corte d'appello di Lecce, prima sezione civile, decidendo in sede di rinvio a seguito di sentenza della corte di cassazione, accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Lecce
4 n.2598/2015 del 12.5.2015, riconosce il diritto del sig. a ottenere il rilascio de1 permesso Parte_1
di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 22, comma l2-quater e dell'art. 5, comma 6, t.u. imm..
Condanna il appellato al pagamento in favore di e per lui in favore dell'Erario, CP_1 Parte_1
vista l'ammissione al gratuito patrocinio, delle spese processuali dei quattro gradi di giudizio che liquida quanto al primo in € 3.500,00 oltre IVA, CAP e RF al 15%, quanto al secondo grado in € 3.000,00 oltre
IVA, CAP e RF al 15%, quanto al giudizio di legittimità in € 3.000,00 oltre contributo unificato, IVA,
CAP e RF al 15% e quanto al presente giudizio di rinvio in € 3.000,00 oltre contributo unificato, IVA,
CAP e RF al 15%.
Lecce, 28.10.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
(avv. Clemi Tinto) (dott. Riccardo Mele)
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