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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 21/07/2025, n. 1159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1159 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 1210/2025, promosso con ricorso depositato in data 7.3.2025 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Serena giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Capua, via Pomerio n. 31;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Federico Partele giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Pieve del Grappa, p.le
Martiri del Grappa n. 6;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 17.7.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e il Parte_1 Controparte_1
25.10.1975, in Comune di Maddaloni (CE), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla rituale trascrizione dell'emananda sentenza.
2) Porsi a carico del OR a decorrere dal mese di agosto 2025, un assegno mensile di divorzio pari ad Parte_1
€ 500,00, soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat e da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese su carta PostePay o comunque su di un conto corrente intestato alla sig.ra , o nella diversa misura che Controparte_1
sarà ritenuta di giustizia, confermando che l' in persona del legale Controparte_2
rappresentate pro-tempore, c.f. con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n.21 (tenuto a corrispondere P.IVA_1
la pensione mensile al OR , versi direttamente alla ORa l'assegno mensile di Parte_1 Controparte_1
divorzio, detraendolo dagli emolumenti spettanti al OR Parte_1
3) Dare atto che il OR si impegna a pagare integralmente la somma di cui al decreto ingiuntivo ottenuto dal Pt_1
Condominio Vallorgana.
4) Dare atto che la ORa una volta andato a buon fine tale ultimo pagamento, si impegna a rimettere la querela CP_1
presentata nei confronti del OR (R.G. 2392/2024 P.M.). Pt_1
5) Spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.3.2025, il OR adìva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere la Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la ORa in data 25.10.1975 a CP_1
2 Per_ Maddaloni. Dalla loro unione erano nate le figlie , e , Per_1 Persona_2 Per_3
quest'ultima deceduta in data 10.1.2025, maggiorenni ed autosufficienti.
Venuta meno l'affectio maritalis, le parti si separavano consensualmente e le condizioni concordate venivano omologate con decreto del 14.1.2010.
Dalla data dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione non interveniva alcuna riconciliazione, essendo venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra le parti.
Il OR , pertanto, proponeva ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle Pt_1
condizioni meglio specificate nel proprio atto introduttivo.
Con decreto del 10.3.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
In data 29.4.2025 si costituiva in giudizio la resistente, aderendo alla domanda divorzile del marito ma chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
Le parti, dunque, depositavano le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
Dopo un primo rinvio su richiesta concorde delle parti, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 17.7.2025, i coniugi raggiungevano un accordo. I difensori precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate e si riportavano ai termini dell'accordo.
Il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. A di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Maddaloni in data 25.10.1975 e che l'atto è stato trascritto al n.
206, parte II, serie A, anno 1975 del relativo registro.
Dalle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non si sono più riconciliate né hanno convissuto dopo l'udienza presidenziale nella procedura di separazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
3 Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Maddaloni è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In merito alle condizioni di divorzio concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che esse possano essere accolte, posto che appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti.
Spese di lite compensate, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
il 25.10.1975, in Comune di Maddaloni (CE), matrimonio trascritto al n. 206, parte II, CP_1
serie A, anno 1975 del relativo registro.
2) Pone a carico del OR , a decorrere dal mese di agosto 2025, un assegno mensile di Parte_1
divorzio pari ad € 500,00, soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat e da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese su carta PostePay o comunque su di un conto corrente intestato alla sig.ra o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, confermando che l' Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentate pro-tempore, c.f. Controparte_2
, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n.21 (tenuto a corrispondere la pensione P.IVA_1
mensile al OR ), versi direttamente alla ORa l'assegno mensile Parte_1 Controparte_1
di divorzio, detraendolo dagli emolumenti spettanti al OR . Parte_1
3) Dà atto che il OR si impegna a pagare integralmente la somma di cui al decreto ingiuntivo Pt_1
ottenuto dal Condominio Vallorgana.
4) Dà atto che la ORa , una volta andato a buon fine tale ultimo pagamento, si impegna a CP_1
rimettere la querela presentata nei confronti del OR (R.G. 2392/2024 P.M.). Pt_1
5) Spese di lite compensate.
4 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Maddaloni di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 17.7.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani – Presidente dott.ssa Marina Righi – Giudice dott.ssa Giulia Civiero – Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento per la cessazione degli effetti civili del matrimonio R.G. n. 1210/2025, promosso con ricorso depositato in data 7.3.2025 da:
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Serena giusta mandato allegato telematicamente al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso sito in Capua, via Pomerio n. 31;
c.f.: CodiceFiscale_1
- ricorrente - contro
Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Federico Partele giusta mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso sito in Pieve del Grappa, p.le
Martiri del Grappa n. 6;
c.f.: CodiceFiscale_2 - resistente - con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
Causa decisa dal Tribunale di Treviso nella camera di consiglio del 17.7.2025 sulle seguenti conclusioni congiunte delle parti:
Per parte ricorrente e resistente:
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e il Parte_1 Controparte_1
25.10.1975, in Comune di Maddaloni (CE), ordinando all'Ufficiale di Stato Civile di provvedere alla rituale trascrizione dell'emananda sentenza.
2) Porsi a carico del OR a decorrere dal mese di agosto 2025, un assegno mensile di divorzio pari ad Parte_1
€ 500,00, soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat e da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese su carta PostePay o comunque su di un conto corrente intestato alla sig.ra , o nella diversa misura che Controparte_1
sarà ritenuta di giustizia, confermando che l' in persona del legale Controparte_2
rappresentate pro-tempore, c.f. con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n.21 (tenuto a corrispondere P.IVA_1
la pensione mensile al OR , versi direttamente alla ORa l'assegno mensile di Parte_1 Controparte_1
divorzio, detraendolo dagli emolumenti spettanti al OR Parte_1
3) Dare atto che il OR si impegna a pagare integralmente la somma di cui al decreto ingiuntivo ottenuto dal Pt_1
Condominio Vallorgana.
4) Dare atto che la ORa una volta andato a buon fine tale ultimo pagamento, si impegna a rimettere la querela CP_1
presentata nei confronti del OR (R.G. 2392/2024 P.M.). Pt_1
5) Spese di lite compensate.
Per il Pubblico Ministero:
Visto.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7.3.2025, il OR adìva il Tribunale di Treviso al fine di ottenere la Pt_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la ORa in data 25.10.1975 a CP_1
2 Per_ Maddaloni. Dalla loro unione erano nate le figlie , e , Per_1 Persona_2 Per_3
quest'ultima deceduta in data 10.1.2025, maggiorenni ed autosufficienti.
Venuta meno l'affectio maritalis, le parti si separavano consensualmente e le condizioni concordate venivano omologate con decreto del 14.1.2010.
Dalla data dell'udienza presidenziale nel giudizio di separazione non interveniva alcuna riconciliazione, essendo venuta meno definitivamente la comunione materiale e spirituale tra le parti.
Il OR , pertanto, proponeva ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle Pt_1
condizioni meglio specificate nel proprio atto introduttivo.
Con decreto del 10.3.2025, il Giudice relatore delegato fissava l'udienza per la prima comparizione dei coniugi dinnanzi a sé.
In data 29.4.2025 si costituiva in giudizio la resistente, aderendo alla domanda divorzile del marito ma chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione.
Le parti, dunque, depositavano le memorie integrative di cui all'art. 473 bis.17 cod. proc. civ.
Dopo un primo rinvio su richiesta concorde delle parti, all'udienza di prima comparizione tenutasi in data 17.7.2025, i coniugi raggiungevano un accordo. I difensori precisavano le conclusioni congiunte sopra epigrafate e si riportavano ai termini dell'accordo.
Il Giudice relatore rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
* * *
Dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. A di parte ricorrente) risulta che le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Maddaloni in data 25.10.1975 e che l'atto è stato trascritto al n.
206, parte II, serie A, anno 1975 del relativo registro.
Dalle dichiarazioni rese e dal comportamento processuale delle parti, risulta che le stesse non si sono più riconciliate né hanno convissuto dopo l'udienza presidenziale nella procedura di separazione.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
3 Ai sensi dell'art. 5 della predetta legge, l'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Maddaloni è tenuto a procedere all'annotazione della presente sentenza nei relativi registri.
In merito alle condizioni di divorzio concordate tra le parti, il Tribunale ritiene che esse possano essere accolte, posto che appaiono congrue in relazione alle condizioni economiche e reddituali dei coniugi, come documentate in atti.
Spese di lite compensate, in ragione dell'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 [...]
il 25.10.1975, in Comune di Maddaloni (CE), matrimonio trascritto al n. 206, parte II, CP_1
serie A, anno 1975 del relativo registro.
2) Pone a carico del OR , a decorrere dal mese di agosto 2025, un assegno mensile di Parte_1
divorzio pari ad € 500,00, soggetto a rivalutazione annuale sulla base degli indici Istat e da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese su carta PostePay o comunque su di un conto corrente intestato alla sig.ra o nella diversa misura che sarà ritenuta di giustizia, confermando che l' Controparte_1 [...]
, in persona del legale rappresentate pro-tempore, c.f. Controparte_2
, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n.21 (tenuto a corrispondere la pensione P.IVA_1
mensile al OR ), versi direttamente alla ORa l'assegno mensile Parte_1 Controparte_1
di divorzio, detraendolo dagli emolumenti spettanti al OR . Parte_1
3) Dà atto che il OR si impegna a pagare integralmente la somma di cui al decreto ingiuntivo Pt_1
ottenuto dal Condominio Vallorgana.
4) Dà atto che la ORa , una volta andato a buon fine tale ultimo pagamento, si impegna a CP_1
rimettere la querela presentata nei confronti del OR (R.G. 2392/2024 P.M.). Pt_1
5) Spese di lite compensate.
4 Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Maddaloni di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 17.7.2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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