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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 3120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3120 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3120/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
DI AR SALVATORE, Relatore
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16971/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N.20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120259026755874000 IRPEF-ALTRO 1995 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2560/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria l'intimazione di pagamento n. 07120259026755874, recante la pretesa complessiva di euro 72.051,53 a titolo di IRPEF e contributo al Servizio Sanitario Nazionale per l'anno d'imposta 1993, oltre ad accessori di legge. L'atto impugnato è stato notificato in data 25 agosto 2025. Il ricorso è stato tempestivamente notificato il 7 ottobre 2025. Il ricorrente si è costituito nel processo nel termine di legge, in data 8 ottobre 2025.
Oggetto della controversia è la legittimità dell'azione di riscossione intrapresa dall'Agente della Riscossione sulla base della cartella di pagamento n. 07120060066651316000 notificata nel 2006. A sostegno delle proprie ragioni, parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, degli interessi e delle sanzioni per decorso dei termini di legge, lamentando l'assenza di validi atti interruttivi notificati nel periodo intercorrente tra una precedente intimazione del 2014 e l'atto oggetto dell'odierno giudizio, nonché
l'inapplicabilità della sospensione dei termini legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente convenuta, depositando memorie difensive e documenti. L'Ente resistente ha contestato le avverse deduzioni ed ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che la pretesa creditoria sarebbe stata validamente interrotta e mantenuta in essere da atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, segnatamente una precedente intimazione di pagamento notificata il 21 luglio 2014 e una proposta di compensazione notificata il 7 agosto 2023.
In corso di causa, il ricorrente ha depositato una memoria aggiuntiva deducendo l'inesistenza di validi atti interruttivi notificati nel periodo intercorrente tra la citata intimazione del 2014 e l'atto oggetto dell'odierno giudizio. In particolare, la difesa del contribuente ha contestato l'efficacia interruttiva della proposta di compensazione del 2023, rilevando la nullità della relativa notifica in quanto eseguita a mani di persona sconosciuta e non convivente, presso un indirizzo civico che ricomprende una pluralità di fabbricati distinti, circostanza che, secondo la prospettazione di parte, non garantirebbe la certezza della conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Preliminarmente, deve rilevarsi l'inammissibilità delle doglianze mosse dal ricorrente, Ricorrente_1, avverso i vizi propri della cartella di pagamento presupposta. Dall'esame della documentazione in atti, emerge in maniera incontrovertibile che la pretesa erariale è stata oggetto di un precedente atto di intimazione, ritualmente notificato al contribuente in data 21 luglio 2014. Tale atto non risulta essere stato oggetto di tempestiva impugnazione nei termini di legge.
Come già affermato in altri precedenti, non vi è dubbio alcuno che tra gli atti necessariamente impugnabili rientri l'intimazione di pagamento ex art. 50 co. 2° DPR n. 602/1973. Si tratta, infatti, di atto tipico della sequenza procedimentale, in tutto equiparabile all'avviso di mora di cui all'art. 46 del citato DPR, in cui sostituzione è stato introdotto dall'art. 16 comma 1° d.lgs. n. 46 del 1999, quindi espressamente soggetto ad impugnazione ex art. 19 lettera e) del d.lgs. n. 546 del 1992 nel termine di de-cadenza di giorni sessanta di cui al successivo art. 21 [tra le altre, cfr. Cass. sez. 5, sent. n. 31240 del 29.11.2019; sent. n. 1658 del
24.1.2013; ord. n. 2227 del 30.1.2018. Si veda, altresì, la pronuncia n. 22108/2024 emessa dalla Suprema
Corte in data 5 agosto 2024, ove si legge testualmente: < invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi:
Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartel-la di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018,
n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093)>>].
Giammai, poi, potrebbe essere fatta valere la prescrizione maturata precedentemente, in quanto per costante orientamento della Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020,
n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass.,
Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima:
Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Sulla questione è intervenuta ancor più di recente la Suprema Corte con la sentenza n. 6436/2025 dell'11 marzo 2025, la quale ha ulteriormente precisato che < relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato>>.
Con la stessa pronuncia, poi, il giudice di legittimità, ha preso chiara posizione (con argomentazioni che qui si condividono integralmente) in ordine alla questione dell'obbligatorietà o facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 in ragione della sua riconducibilità o meno all'elenco di atti di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 (per il che si veda, da ultimo, Cass. 7578/2025 del 31 dicembre 2025).
Ebbene si è precisato ancora una volta che l'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all'art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente: <
è dubbio, pertanto, che si tratti del medesimo atto e che, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n.
602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 546 del
1992>>; con la conseguenza che < valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica>>.
Conseguentemente, la mancata impugnazione dell'avviso di intimazione sopra indicato non consente alcuna ulteriore contestazione della sottostante cartella di pagamento e della relativa notifica, neppure con riguardo alla eventuale prescrizione maturata precedentemente. Tanto premesso in ordine alla definitività del titolo, occorre scrutinare l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente con riferimento al lasso temporale intercorso successivamente alla notifica della citata intimazione del 21 luglio 2014.
A decorrere dalla notifica del precedente avviso di intimazione, ha avuto inizio un nuovo termine prescrizionale. Con riferimento ai tributi erariali (IRPEF, IVA e relative addizionali), deve trovare applicazione il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., non operando per tali crediti la prescrizione breve quinquennale, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e la natura non periodica della prestazione tributaria (cfr. Cass. n. 33266/2019; Tribunale di Lucca, ordinanza in riparto tra la giurisdizione ordinaria e tributaria.pdf). Nel caso di specie, considerando il dies a quo del 21 luglio 2014 e tenendo conto del periodo di sospensione (di 542 giorni) dei termini di versamento e notifica derivante dalla normativa emergenziale
"Covid-19" (art. 68 D.L. 18/2020 e successive proroghe), il termine decennale non era ancora decorso al momento in cui è stato notificato l'atto di intimazione oggetto della presente impugnazione. Pertanto, limitatamente alla sorta capitale per tributi erariali, l'eccezione di prescrizione è infondata e deve essere rigettata.
A diversa conclusione deve pervenirsi per quanto concerne i crediti relativi alle sanzioni, agli interessi, nonché ai contributi dovuti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Per tali voci, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, ex art. 2948, n. 4, c.c. o, specificamente per le sanzioni, ex art. 20 D.Lgs. 472/1997 (cfr. Cass. SS.UU. n. 23397/2016; Cass. n. 32308/2019).
In particolare, con riguardo all'applicazione dei termini di prescrizione relativi agli accessori del tributo, ovvero sanzioni e interessi, in relazione all'obbligazione tributaria principale, merita di essere sottolineato che:
- a) il diritto alla riscossione degli interessi si prescrive nel termine di cinque anni, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2948, comma 1, n. 4, del codice civile, secondo cui l'obbligazione relativa riveste natura autonoma rispetto al debito principale. Tale previsione si fonda sulla periodicità con cui gli interessi maturano, configurando un'obbligazione che, pur derivando dal debito principale, acquisisce e mantiene una propria individualità e autonomia nel tempo;
- b) parimenti, il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme tributarie soggiace al termine di prescrizione quinquennale, come previsto dall'articolo 20, comma 3, del D.
Lgs. n. 472 del 1997;
- c) per quanto attiene al tributo principale, in assenza di specifiche disposizioni normative che prevedano un termine più breve, il diritto alla sua riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale, ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile. Ciò è motivato dalla natura annuale ma autonomamente unitaria della prestazione tributaria, il cui debito deriva da una nuova e indipendente valutazione dei presupposti impositivi per ogni periodo d'imposta.
Una deroga fondamentale al regime prescrizionale autonomo degli accessori si configura unicamente qualora il diritto alla riscossione del tributo e dei suoi accessori sia stato accertato con sentenza passata in giudicato.
In tale specifica ipotesi, il termine di prescrizione applicabile diviene quello decennale, in forza del principio dell'actio iudicati di cui all'articolo 2953 del codice civile.
La ratio di tale disposizione risiede nella "conversione" del diritto: una volta che il diritto originario, per il cui esercizio era previsto un termine di prescrizione breve, è stato definitivamente accertato in sede giurisdizionale, il titolo della pretesa non è più l'atto o il fatto originario, ma la pronuncia del giudice. Tale pronuncia genera un "nuovo" diritto all'esecuzione del giudicato, soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale.
È importante, poi, operare una chiara distinzione tra la definitività di una pretesa tributaria derivante dalla mancata impugnazione di un atto amministrativo (quale un avviso di accertamento o una cartella di pagamento) e la definitività conseguente a una sentenza passata in giudicato. La mera omessa impugnazione di una cartella di pagamento, sebbene renda il credito tributario irretrattabile sul piano sostanziale, non ha l'effetto di convertire l'originario termine di prescrizione breve (ove previsto) in quello ordinario decennale ex articolo 2953 c.c. Pertanto, quando la pretesa è divenuta definitiva in via amministrativa, essa rimane soggetta al termine di prescrizione proprio del tributo o dell'accessorio come originariamente stabilito dalla legge.
In sintesi, il principio di unitarietà del termine di prescrizione, con conseguente applicazione del termine decennale di cui all'articolo 2953 c.c., trova la sua esclusiva operatività quando il diritto alla riscossione del tributo principale e dei suoi accessori (sanzioni e interessi) è stato definitivamente accertato da una sentenza passata in giudicato. Al di fuori di tale specifica circostanza, gli accessori del tributo mantengono la propria autonomia sotto il profilo prescrizionale, soggiacendo ai termini brevi stabiliti dalle rispettive normative di settore (quinquennale per interessi e sanzioni), mentre il tributo principale, salvo diverse previsioni di legge, si prescrive nel termine decennale ordinario (in tal senso, fra le più recenti, si veda Cass. 5220/2024. In senso contrario, si veda Cass. Terza Sezione Civile n. 32374/2025).
Ebbene, con riferimento al caso di specie, tra la notifica dell'atto interruttivo del 21 luglio 2014 e la notifica dell'atto impugnato è intercorso un lasso di tempo superiore al quinquennio, anche computando i periodi di sospensione Covid. Né assume rilevanza, ai fini interruttivi per tali crediti, la proposta di compensazione notificata al ricorrente nel 2023. Tale atto, infatti, è pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario in un momento in cui la prescrizione quinquennale era già irrimediabilmente maturata. Inoltre, deve osservarsi che la proposta di compensazione costituisce un atto la cui impugnazione è meramente facoltativa e non obbligatoria per il contribuente (cfr. Cass. SS.UU. n. 19704/2015 sulla facoltà di impugnazione anticipata).
La natura non necessariamente impositiva e la facoltatività dell'impugnazione non consentono di attribuire a tale atto, notificato post tempus, l'idoneità a rivitalizzare un credito ormai estinto o a far decorrere un nuovo termine prescrizionale a fronte di una inerzia dell'Amministrazione protrattasi oltre i termini di legge. Ne discende che, limitatamente alle somme richieste a titolo di sanzioni, interessi e contributi SSN, il ricorso è fondato e l'atto impugnato deve essere annullato per intervenuta prescrizione.
In ragione del parziale accoglimento della domanda e della reciproca soccombenza, determinata dalla fondatezza dell'eccezione di prescrizione solo per una parte dei crediti azionati e dal rigetto per la restante parte erariale, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (come riformulato e letto alla luce di Corte Cost. n. 77/2018).
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritti i crediti relativi a sanzioni, interessi e contributi SSN portati dall'atto impugnato;
Rigetta il ricorso per la restante parte relativa ai tributi erariali;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli in data 5 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 7, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SBRIZZI SALVATORE, Presidente
DI AR SALVATORE, Relatore
CIAMBELLINI MICHELE, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16971/2025 depositato il 08/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G.grezar N.14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco N.20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120259026755874000 IRPEF-ALTRO 1995 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2560/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, Ricorrente_1 ha impugnato dinanzi a questa Corte di Giustizia Tributaria l'intimazione di pagamento n. 07120259026755874, recante la pretesa complessiva di euro 72.051,53 a titolo di IRPEF e contributo al Servizio Sanitario Nazionale per l'anno d'imposta 1993, oltre ad accessori di legge. L'atto impugnato è stato notificato in data 25 agosto 2025. Il ricorso è stato tempestivamente notificato il 7 ottobre 2025. Il ricorrente si è costituito nel processo nel termine di legge, in data 8 ottobre 2025.
Oggetto della controversia è la legittimità dell'azione di riscossione intrapresa dall'Agente della Riscossione sulla base della cartella di pagamento n. 07120060066651316000 notificata nel 2006. A sostegno delle proprie ragioni, parte ricorrente ha eccepito l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, degli interessi e delle sanzioni per decorso dei termini di legge, lamentando l'assenza di validi atti interruttivi notificati nel periodo intercorrente tra una precedente intimazione del 2014 e l'atto oggetto dell'odierno giudizio, nonché
l'inapplicabilità della sospensione dei termini legata all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente convenuta, depositando memorie difensive e documenti. L'Ente resistente ha contestato le avverse deduzioni ed ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, sostenendo che la pretesa creditoria sarebbe stata validamente interrotta e mantenuta in essere da atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, segnatamente una precedente intimazione di pagamento notificata il 21 luglio 2014 e una proposta di compensazione notificata il 7 agosto 2023.
In corso di causa, il ricorrente ha depositato una memoria aggiuntiva deducendo l'inesistenza di validi atti interruttivi notificati nel periodo intercorrente tra la citata intimazione del 2014 e l'atto oggetto dell'odierno giudizio. In particolare, la difesa del contribuente ha contestato l'efficacia interruttiva della proposta di compensazione del 2023, rilevando la nullità della relativa notifica in quanto eseguita a mani di persona sconosciuta e non convivente, presso un indirizzo civico che ricomprende una pluralità di fabbricati distinti, circostanza che, secondo la prospettazione di parte, non garantirebbe la certezza della conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A parere di questa Corte il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.
Preliminarmente, deve rilevarsi l'inammissibilità delle doglianze mosse dal ricorrente, Ricorrente_1, avverso i vizi propri della cartella di pagamento presupposta. Dall'esame della documentazione in atti, emerge in maniera incontrovertibile che la pretesa erariale è stata oggetto di un precedente atto di intimazione, ritualmente notificato al contribuente in data 21 luglio 2014. Tale atto non risulta essere stato oggetto di tempestiva impugnazione nei termini di legge.
Come già affermato in altri precedenti, non vi è dubbio alcuno che tra gli atti necessariamente impugnabili rientri l'intimazione di pagamento ex art. 50 co. 2° DPR n. 602/1973. Si tratta, infatti, di atto tipico della sequenza procedimentale, in tutto equiparabile all'avviso di mora di cui all'art. 46 del citato DPR, in cui sostituzione è stato introdotto dall'art. 16 comma 1° d.lgs. n. 46 del 1999, quindi espressamente soggetto ad impugnazione ex art. 19 lettera e) del d.lgs. n. 546 del 1992 nel termine di de-cadenza di giorni sessanta di cui al successivo art. 21 [tra le altre, cfr. Cass. sez. 5, sent. n. 31240 del 29.11.2019; sent. n. 1658 del
24.1.2013; ord. n. 2227 del 30.1.2018. Si veda, altresì, la pronuncia n. 22108/2024 emessa dalla Suprema
Corte in data 5 agosto 2024, ove si legge testualmente: < invero, atto tipico, assimilato all'avviso di cui all'art. 50, comma 2, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (sulla corrispondenza del quale al “vecchio” avviso di mora ex art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nel testo previgente, cui fa espresso riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, vedansi:
Cass., Sez. Un., 31 marzo 2008, n. 8279; Cass., Sez. 5^, 24 gennaio 2013, n. 1658; Cass., Sez. 5^, 30 gennaio 2018, n. 2227; Cass., Sez. 5^, 27 novembre 2019, n. 30911), il cui scopo è quello di invitare il contribuente al pagamento, entro cinque giorni, prima di dare avvio all'esecuzione forzata, nel caso in cui la cartel-la di pagamento sia stata notificata da più di un anno (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2018,
n. 28689; Cass., Sez. 6^-5, 14 settembre 2022, n. 27093)>>].
Giammai, poi, potrebbe essere fatta valere la prescrizione maturata precedentemente, in quanto per costante orientamento della Suprema Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato (tra le tante: Cass.,
Sez. 5^, 29 luglio 2011, n. 16641; Cass., Sez. 5^, 10 aprile 2013, n. 8704; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2020,
n. 3005; Cass., Sez. 5^, 29 novembre 2021, n. 37259; Cass., Sez. 6^-5, 28 aprile 2022, n. 13260; Cass.,
Sez. 5^, 13 dicembre 2023, n. 34902); si è anche detto che l'affermazione del principio secondo cui il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (da ultima:
Cass., Sez. 5^, 22 aprile 2024, n. 10736).
Sulla questione è intervenuta ancor più di recente la Suprema Corte con la sentenza n. 6436/2025 dell'11 marzo 2025, la quale ha ulteriormente precisato che < relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato>>.
Con la stessa pronuncia, poi, il giudice di legittimità, ha preso chiara posizione (con argomentazioni che qui si condividono integralmente) in ordine alla questione dell'obbligatorietà o facoltatività dell'impugnazione dell'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973 in ragione della sua riconducibilità o meno all'elenco di atti di cui all'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 (per il che si veda, da ultimo, Cass. 7578/2025 del 31 dicembre 2025).
Ebbene si è precisato ancora una volta che l'avviso di cui all'art. 50, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973, corrisponde al precedente «avviso di mora» di cui all'art. 46 d.P.R. cit. nella versione precedente: <
è dubbio, pertanto, che si tratti del medesimo atto e che, di conseguenza, l'avviso di cui all'art. 50 d.P.R. n.
602 del 1973 è riconducibile all'avviso di mora cui fa riferimento l'art. 19, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 546 del
1992>>; con la conseguenza che < valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica>>.
Conseguentemente, la mancata impugnazione dell'avviso di intimazione sopra indicato non consente alcuna ulteriore contestazione della sottostante cartella di pagamento e della relativa notifica, neppure con riguardo alla eventuale prescrizione maturata precedentemente. Tanto premesso in ordine alla definitività del titolo, occorre scrutinare l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente con riferimento al lasso temporale intercorso successivamente alla notifica della citata intimazione del 21 luglio 2014.
A decorrere dalla notifica del precedente avviso di intimazione, ha avuto inizio un nuovo termine prescrizionale. Con riferimento ai tributi erariali (IRPEF, IVA e relative addizionali), deve trovare applicazione il termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., non operando per tali crediti la prescrizione breve quinquennale, attesa l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e la natura non periodica della prestazione tributaria (cfr. Cass. n. 33266/2019; Tribunale di Lucca, ordinanza in riparto tra la giurisdizione ordinaria e tributaria.pdf). Nel caso di specie, considerando il dies a quo del 21 luglio 2014 e tenendo conto del periodo di sospensione (di 542 giorni) dei termini di versamento e notifica derivante dalla normativa emergenziale
"Covid-19" (art. 68 D.L. 18/2020 e successive proroghe), il termine decennale non era ancora decorso al momento in cui è stato notificato l'atto di intimazione oggetto della presente impugnazione. Pertanto, limitatamente alla sorta capitale per tributi erariali, l'eccezione di prescrizione è infondata e deve essere rigettata.
A diversa conclusione deve pervenirsi per quanto concerne i crediti relativi alle sanzioni, agli interessi, nonché ai contributi dovuti al Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Per tali voci, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere applicabile il termine di prescrizione quinquennale, ex art. 2948, n. 4, c.c. o, specificamente per le sanzioni, ex art. 20 D.Lgs. 472/1997 (cfr. Cass. SS.UU. n. 23397/2016; Cass. n. 32308/2019).
In particolare, con riguardo all'applicazione dei termini di prescrizione relativi agli accessori del tributo, ovvero sanzioni e interessi, in relazione all'obbligazione tributaria principale, merita di essere sottolineato che:
- a) il diritto alla riscossione degli interessi si prescrive nel termine di cinque anni, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 2948, comma 1, n. 4, del codice civile, secondo cui l'obbligazione relativa riveste natura autonoma rispetto al debito principale. Tale previsione si fonda sulla periodicità con cui gli interessi maturano, configurando un'obbligazione che, pur derivando dal debito principale, acquisisce e mantiene una propria individualità e autonomia nel tempo;
- b) parimenti, il diritto alla riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni di norme tributarie soggiace al termine di prescrizione quinquennale, come previsto dall'articolo 20, comma 3, del D.
Lgs. n. 472 del 1997;
- c) per quanto attiene al tributo principale, in assenza di specifiche disposizioni normative che prevedano un termine più breve, il diritto alla sua riscossione si prescrive nell'ordinario termine decennale, ai sensi dell'articolo 2946 del codice civile. Ciò è motivato dalla natura annuale ma autonomamente unitaria della prestazione tributaria, il cui debito deriva da una nuova e indipendente valutazione dei presupposti impositivi per ogni periodo d'imposta.
Una deroga fondamentale al regime prescrizionale autonomo degli accessori si configura unicamente qualora il diritto alla riscossione del tributo e dei suoi accessori sia stato accertato con sentenza passata in giudicato.
In tale specifica ipotesi, il termine di prescrizione applicabile diviene quello decennale, in forza del principio dell'actio iudicati di cui all'articolo 2953 del codice civile.
La ratio di tale disposizione risiede nella "conversione" del diritto: una volta che il diritto originario, per il cui esercizio era previsto un termine di prescrizione breve, è stato definitivamente accertato in sede giurisdizionale, il titolo della pretesa non è più l'atto o il fatto originario, ma la pronuncia del giudice. Tale pronuncia genera un "nuovo" diritto all'esecuzione del giudicato, soggetto al termine di prescrizione ordinario decennale.
È importante, poi, operare una chiara distinzione tra la definitività di una pretesa tributaria derivante dalla mancata impugnazione di un atto amministrativo (quale un avviso di accertamento o una cartella di pagamento) e la definitività conseguente a una sentenza passata in giudicato. La mera omessa impugnazione di una cartella di pagamento, sebbene renda il credito tributario irretrattabile sul piano sostanziale, non ha l'effetto di convertire l'originario termine di prescrizione breve (ove previsto) in quello ordinario decennale ex articolo 2953 c.c. Pertanto, quando la pretesa è divenuta definitiva in via amministrativa, essa rimane soggetta al termine di prescrizione proprio del tributo o dell'accessorio come originariamente stabilito dalla legge.
In sintesi, il principio di unitarietà del termine di prescrizione, con conseguente applicazione del termine decennale di cui all'articolo 2953 c.c., trova la sua esclusiva operatività quando il diritto alla riscossione del tributo principale e dei suoi accessori (sanzioni e interessi) è stato definitivamente accertato da una sentenza passata in giudicato. Al di fuori di tale specifica circostanza, gli accessori del tributo mantengono la propria autonomia sotto il profilo prescrizionale, soggiacendo ai termini brevi stabiliti dalle rispettive normative di settore (quinquennale per interessi e sanzioni), mentre il tributo principale, salvo diverse previsioni di legge, si prescrive nel termine decennale ordinario (in tal senso, fra le più recenti, si veda Cass. 5220/2024. In senso contrario, si veda Cass. Terza Sezione Civile n. 32374/2025).
Ebbene, con riferimento al caso di specie, tra la notifica dell'atto interruttivo del 21 luglio 2014 e la notifica dell'atto impugnato è intercorso un lasso di tempo superiore al quinquennio, anche computando i periodi di sospensione Covid. Né assume rilevanza, ai fini interruttivi per tali crediti, la proposta di compensazione notificata al ricorrente nel 2023. Tale atto, infatti, è pervenuto nella sfera di conoscenza del destinatario in un momento in cui la prescrizione quinquennale era già irrimediabilmente maturata. Inoltre, deve osservarsi che la proposta di compensazione costituisce un atto la cui impugnazione è meramente facoltativa e non obbligatoria per il contribuente (cfr. Cass. SS.UU. n. 19704/2015 sulla facoltà di impugnazione anticipata).
La natura non necessariamente impositiva e la facoltatività dell'impugnazione non consentono di attribuire a tale atto, notificato post tempus, l'idoneità a rivitalizzare un credito ormai estinto o a far decorrere un nuovo termine prescrizionale a fronte di una inerzia dell'Amministrazione protrattasi oltre i termini di legge. Ne discende che, limitatamente alle somme richieste a titolo di sanzioni, interessi e contributi SSN, il ricorso è fondato e l'atto impugnato deve essere annullato per intervenuta prescrizione.
In ragione del parziale accoglimento della domanda e della reciproca soccombenza, determinata dalla fondatezza dell'eccezione di prescrizione solo per una parte dei crediti azionati e dal rigetto per la restante parte erariale, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (come riformulato e letto alla luce di Corte Cost. n. 77/2018).
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, dichiara prescritti i crediti relativi a sanzioni, interessi e contributi SSN portati dall'atto impugnato;
Rigetta il ricorso per la restante parte relativa ai tributi erariali;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Napoli in data 5 febbraio 2026
Il Giudice est. Il Presidente