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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/06/2025, n. 4457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4457 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47150/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE – SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei Magistrati
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente
Dott.ssa Alima Zana Giudice
Dott. Nicola Fascilla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47150/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di Parte_1 P.IVA_1 citazione, dagli avvocati Raffaella Rampazzo e Paolo Sansone ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Milano in via Bazzoni n. 2
ATTRICE
CONTRO
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati Giuseppina Squillace e Salvatore Gallo ed elettivamente domiciliata presso la propria sede a Milano in via Taramelli n. 26
CONVENUTA
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE:
“1) In principalità, si chiede di accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della pretesa-richiesta di CP_2 di escussione della cauzione di €.248.862,86, conseguentemente accertarsi e dichiararsi
[...] l'indebito pagamento da parte dell'attrice della somma di €.248.862,86 a e pertanto Controparte_2 condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione Controparte_2
pagina 1 di 10 all'attrice della somma di €.248.862,86 versata con bonifico in data 29/6/2022, con interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del pagamento fino alla restituzione;
2) in via subordinata, ove codesto Ecc.mo Tribunale non ritenesse di accogliere le tesi sviluppate in via principale, si chiede di disapplicare l'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto l'incameramento automatico della cauzione provvisoria costituita da un offerente a seguito dell'esclusione di quest'ultimo da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico si pone in contrasto con norme e principi del diritto europeo espressi dagli artt. 6, 7 e 13 della Cedu (nonché dagli artt. 1,
Protocollo 1, e 4, Protocollo 7, della medesima Cedu), dagli artt. 16, 17, 47, 49, 50 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dall'art. 6 Tue, dagli artt. artt. 18, 49, 50, 54, 56, 57, 63, 101 TFUE, nonché con la Direttiva, 24/2014/UE conseguentemente si chiede di accertarsi e dichiararsi l'indebito pagamento da parte dell'attrice della somma di €.248.862,86 a e Controparte_2 pertanto condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione Controparte_2 all'attrice della somma di €.248.862,86 versata con bonifico in data 29/6/2022, con interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del pagamento fino alla restituzione;
3) in via ulteriormente subordinata si chiede di rimettere alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 del TFUE la seguente questione: <<se gli artt. e della carta dei diritti fondamentali dell europea l protocollo convenzione cedu- del tue i principi di proporzionalit concorrenza libert stabilimento libera prestazione servizi cui agli artt.49 tfue ed economicit alla direttiva parlamento consiglio ostino ad una norma interna quale d.lgs. n. che prevede cauzione provvisoria conseguenza automatica economico da procedura affidamento un contratto fornitura a prescindere dalla circostanza lo stesso sia o meno risultato aggiudicatario>>;
4) in via ulteriormente subordinata sia alla domanda di ripetizione integrale di quanto indebitamente pagato da sia all'istanza (subordinata) di rinvio pregiudiziale e/o costituzionale, considerata Pt_1 l'eccessiva onerosità della cauzione provvisoria, si chiede di dichiararsi la nullità o in subordine di ridursi la cauzione nella misura di giustizia, perché manifestamente eccessiva;
5) in via ulteriormente gradata si chiede che sia rimessa alla Corte Costituzionale la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 93 D. Lgs. n. 50/2016 per contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede il potere in capo al giudice di equamente ridurre la somma da ritenere a titolo di garanzia provvisoria, come precisata nella memoria autorizzata depositata il
20/04/2023;
6) previo rigetto delle istanze avanzate dalla convenuta e delle eccezioni formulate, inammissibili e infondate come meglio precisato negli atti di giudizio e nella memoria n.3 depositata il 14/09/2023, si chiede la condanna di controparte alla rifusione all'attrice degli oneri del giudizio. In via istruttoria eventuale, qualora codesto Ecc.mo Tribunale non ravvisasse sufficientemente provato l'incremento dei prezzi di tutte le materie prime, della logistica e dell'energia dei noli ed il conseguente aumento dei costi di produzione dell'attrice, documentato nella relazione tecnica contabile prodotta in giudizio, non specificamente contestata dalla convenuta, si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale disponga consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: <<determini il ctu nel periodo da marzo a novembre l dei prezzi delle materie prime inox alluminio ferro plastica derivati del petrolio costi dell della logistica e noli componentistica elettronica tessuti verniciature prodotti finiti con conseguente incremento di produzione oggetto lotti aggiudicati all>>”
pagina 2 di 10
PER LA CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, contrariis reiectis:
- respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza e infondatezza della pretesa dell'attrice e, conseguentemente, riconoscere la legittimità della pretesa di ad ottenere il pagamento della CP_2 cauzione provvisoria rilasciata da per la gara “ - Procedura aperta ai sensi Pt_1 CP_3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di ausili per disabili”;
- accertare e dichiarare la sussistenza e la fondatezza degli inadempimenti accertati da a carico CP_2 di tali da giustificare l'escussione della cauzione e respingere, per l'effetto, la richiesta Pt_1 dell'attrice volta ad accertare l'illegittimità della pretesa di escussione della cauzione e l'indebito pagamento della somma di € 248.862,86 con conseguente restituzione all'attrice della somma di €. 248.862,86 con gli interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del pagamento fino alla restituzione;
- accertare e dichiarare la legittimità e la validità dei provvedimenti di per come motivati e CP_2 giustificati, nonché l'inadempimento di rispetto alle obbligazioni assunte in gara e per l'effetto Pt_1 rigettare la domanda dell'attrice poiché del tutto infondata, riconoscendo legittimo il pagamento della somma di € 248.862,86 a titolo di cauzione provvisoria;
- accertare, per l'effetto, l'adempimento di rispetto all'obbligo di buona fede e correttezza di cui CP_2 agli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché alle norme del Codice dei contratti e, per i motivi esposti, accertare e dichiarare la contrarietà del comportamento dell'attrice rispetto alle obbligazioni assunte, nonché rispetto agli obblighi di buona fede e correttezza e, conseguentemente, accertare la legittimità dei provvedimenti di anche con riferimento alla richiesta di escussione della cauzione;
CP_2
- accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza rispetto al provvedimento di e per l'effetto CP_2 dichiarare la legittimità del pagamento della somma di € 248.862,86 e per l'effetto respingere la richiesta di restituzione all'attrice della somma di €. 248.862,86 con gli interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del pagamento fino alla restituzione;
- pronunciare ed emettere comunque ogni ulteriore necessario provvedimento idoneo alla tutela di
; CP_2
- pronunciare ed emettere ogni ulteriore necessario provvedimento per il giudizio.
In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie, nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, (in seguito “ o anche “ ”) Parte_1 Pt_1 Pt_2
ha convenuto in giudizio (di seguito solo Controparte_1
” ovvero anche ), esponendo che: CP_2 CP_4
CP_
- con determina del 7 gennaio 2021 (doc. 1 att.) aveva bandito una gara per l'affidamento di una pagina 3 di 10 fornitura di dispositivi medici, di cui la Società si era aggiudicata 16 lotti1 con provvedimento del 28 ottobre 2021 (doc. 17 att.), a fronte dell'offerta economica presentata il 10 marzo 2021 (doc. 5 att.);
- nel corso della procedura di gara, a causa della pandemia in corso in quel periodo – che aveva determinato un notevole incremento dei prezzi delle materie prime, dei noli e della logistica, non prevedibile al momento della formulazione dell'offerta e tale da rendere l'esecuzione del contratto diseconomica e addirittura dannosa – la Società aveva chiesto una revisione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016 (applicabile ratione temporis) o comunque dell'art. 1664 c.c. (doc. 8 att.);
- dopo un'iniziale richiesta di documentazione che comprovasse il suddetto aumento dei costi, prontamente riscontrata dalla Società (docc.
9-10 att.), l'Ente i) con atto del 2 novembre 2021 aveva rigettato l'istanza di revisione prezzi (doc. 11 att.) e ii) il successivo 12 novembre aveva comunicato l'avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione, subordinata alla mancata conferma degli obblighi assunti dall'aggiudicataria (doc. 19 att.);
- a fronte del rifiuto opposto dalla Società alla stipula del contratto, la stazione appaltante aveva revocato l'aggiudicazione con provvedimento del 12 dicembre 2021 e aveva disposto l'escussione della cauzione (docc. 26-27-28 att.);
- con ricorso al TAR Lombardia-Milano, la Società i) in via principale aveva impugnato il provvedimento di revoca, chiedendone l'annullamento e ii) in subordine aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità della pretesa di escussione della cauzione da parte dell'Ente (doc. A att.);
- con sentenza del 10 giugno 2022 il TAR aveva rigettato la domanda di annullamento, mentre sulla domanda subordinata inerente alla cauzione aveva dichiarato il proprio difetto relativo di giurisdizione in favore del giudice ordinario (doc. B att.);
- in ottemperanza alla richiesta di Aria pervenuta il 17 giugno, la Società aveva corrisposto l'importo della cauzione in data 29 giugno 2022, con riserva di ripetizione delle somme (docc. D-E-F att.).
CP_ La Società ha quindi agito dinanzi a questo Tribunale, per ottenere la condanna di alla restituzione, a titolo di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), della cauzione pari ad Euro 248.862,86, oltre interessi2. CP_ 1).1 Con comparsa di costituzione e risposta del 28 febbraio 2023 si è costituita in giudizio , che ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata, essendo l'incameramento della cauzione del tutto legittimo.
1).2 Alla prima udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c., parte attrice i) da un lato, ha eccepito la contrarietà al diritto UE della disciplina del Codice dei contratti pubblici del 2016 in materia di cauzione e ii) dall'altro, ha formulato in subordine una domanda nuova di riduzione dell'importo della cauzione, in quanto manifestamente eccessiva.
Ai sensi dell'art. 101, co. 2 c.p.c., il giudice istruttore ha attivato il contraddittorio delle parti sulla questione pregiudiziale comunitaria, assegnando loro un termine per il deposito di memorie. In questa sede la Società – in via subordinata e condizionata al rigetto della domanda principale restitutoria – oltre a reiterare la questione comunitaria invocando la disapplicazione della norma interna o quantomeno un rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 267
TFUE, ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 93 del Codice dei contratti pubblici nella parte in cui non prevede la possibilità di una riduzione dell'importo della cauzione, analogamente a quanto prevede l'art. 1384 c.c. rispetto alla clausola penale.
1).3 All'udienza del 23 maggio 2023 il giudice ha assegnato i termini per lo scambio delle memorie di trattazione, all'esito del quale, ritenuto superfluo lo svolgimento di istruttoria e quindi considerata la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata in forma cartolare nel febbraio 2025.
Spirati il 30 aprile 2025 i termini per il deposito degli scritti conclusivi, la causa è pervenuta al Collegio per la decisione.
CP_ 2) La domanda principale formulata dall'attrice ha ad oggetto la condanna di alla restituzione della cauzione, corrisposta direttamente dalla Società a mezzo bonifico bancario.
La cauzione di cui si discute è quella prevista dall'art. 93 del Codice dei contratti pubblici del 2016.
Tale disposizione stabilisce che le offerte degli operatori economici devono essere corredate da una garanzia di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica: è la c.d. garanzia provvisoria, così denominata per distinguerla dalla garanzia definitiva, che invece assiste la corretta esecuzione del contratto. Sotto il profilo civilistico la garanzia provvisoria può assumere i) la forma di cauzione una domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito, che è una domanda nuova e diversa rispetto a quella proposta dinanzi al giudice amministrativo, dal momento che il pagamento asseritamente non dovuto è avvenuto dopo la pronuncia del TAR. pagina 5 di 10 ovvero ii) la forma di garanzia autonoma o di polizza fideiussoria. L'efficacia della garanzia è pari almeno a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salva la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di richiedere una durata diversa, minore o maggiore, in relazione alla presumibile durata della procedura nonché di imporre al garante l'obbligo di rinnovare la garanzia, se al momento della scadenza di quest'ultima non è ancora intervenuta l'aggiudicazione.
La garanzia assolve ad una duplice funzione: i) nella fase iniziale della gara, evidenzia la serietà e l'affidabilità dell'offerta; ii) dopo l'aggiudicazione, invece, essa assicura la PA dal rischio di mancata sottoscrizione del contratto per qualsiasi fatto, anche successivo alla formulazione dell'offerta, imputabile al concorrente affidatario, costituendo una forma di liquidazione anticipata e forfettaria del danno3. Tale considerazione trova conferma nella disciplina dello svincolo della garanzia, che nei confronti degli operatori non aggiudicatari viene disposto con la comunicazione dell'esito della gara mentre per il vincitore avviene solo al momento della stipula.
Quanto alla natura giuridica, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha posto fine al dibattito sorto sul punto, prendendo posizione a favore della tesi che qualifica la cauzione provvisoria come rimedio di autotutela riconducibile all'istituto della caparra confirmatoria, con la sola differenza, rispetto a quest'ultima, che la relativa dazione è precedente alla conclusione del contratto4. L'atto di escussione, dunque, è una misura di carattere strettamente patrimoniale, priva di qualsivoglia connotazione sanzionatoria o repressiva5.
Nello specifico, l'escussione della garanzia si fonda sulla combinazione di due elementi: i) un elemento materiale, rappresentato dalla verificazione di un fatto riconducibile all'aggiudicatario e ii) un elemento temporale, in quanto il presupposto materiale dev'essersi verificato – nella versione del Codice del
2016 applicabile ratione temporis – “dopo l'aggiudicazione”. Secondo la giurisprudenza amministrativa, il presupposto materiale può consistere sia nell'accertamento della mancanza dei requisiti di partecipazione inizialmente dichiarati dall'affidatario, sia nella scelta di quest'ultimo di uscire dalla gara, rifiutando la stipula del contratto6. In seguito al correttivo del 2017, il “fatto” dev'essere obiettivamente riconducibile all'aggiudicatario, a prescindere dal dolo o dalla colpa di quest'ultimo: si tratta, dunque, di un modello di responsabilità oggettiva, che si fonda esclusivamente sulla sussistenza di un rapporto di causalità materiale tra la condotta dell'aggiudicatario e la mancata stipula del contratto.
2).1 Venendo al caso di specie, secondo la prospettazione di parte attrice la cauzione non sarebbe dovuta – e quindi il relativo versamento sarebbe indebito – perché l'offerta, a causa della pandemia, sarebbe divenuta anti-economica e, dunque, la mancata stipula del contratto sarebbe dovuta ad un fatto non imputabile all'aggiudicatario.
La deduzione non è condivisa dal Collegio. Dai documenti prodotti in giudizio è infatti emerso che la CP_ Società, a fronte della richiesta di chiarimenti formulata da il 29 settembre 2021 (doc. 5 conv.), il successivo 1 ottobre ha confermato la sostenibilità dell'offerta economica presentata in gara (docc. 6 e
7 conv.). Rassicurata dallo stesso operatore economico, alla fine del mese di ottobre l'Ente ha adottato il provvedimento di aggiudicazione (docc.
8-9 conv.) e successivamente ha altresì trasmesso la Pt_1
documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto, manifestando così la propria volontà di tener fede agli impegni assunti (doc. 11 conv.). Solo dopo tale momento, precisamente nel novembre
2021, la Società ha comunicato il proprio rifiuto di procedere alla stipula, causando l'avvio del procedimento di autotutela che ha condotto alla revoca dell'aggiudicazione.
Ora, vero è che la giurisprudenza amministrativa – circoscrivendo alla fase esecutiva del rapporto contrattuale la possibilità di ottenere la revisione dei prezzi – ha riconosciuto all'aggiudicatario la possibilità di rifiutare la sottoscrizione del contratto in caso di aumento dei costi7, ma è altrettanto vero che tale sopravvenienza deve verificarsi dopo la formulazione dell'offerta, modificandone la convenienza economica. Nel caso di specie, invece, al momento della formulazione dell'offerta da parte della Società la pandemia era già ampiamente in atto. Peraltro, ciò nonostante, ha avuto la Pt_1
CP_ possibilità di svincolarsi dalla procedura nel momento in cui le è stata richiesta da la conferma degli impegni assunti ma la Società, invece di rifiutare la stipula dando luogo all'esclusione dalla procedura e allo scorrimento della graduatoria, ha preferito confermare il proprio impegno, rendendo definitiva l'aggiudicazione e quindi rendendo obbligatoria la conclusione del contratto. Ancora, la
Società non ha neppure dedotto che nel periodo compreso tra la conferma degli impegni assunti
(ottobre 2021) e il rifiuto di stipulare il contratto (novembre 2021) si siano verificati degli accadimenti nuovi, idonei a giustificare il rifiuto opposto all'Ente.
Sussistono dunque tutte le condizioni previste dall'art. 93, co. 6 che legittimano l'escussione della 7 TAR Lombardia-Brescia n. 239 del 10 marzo 2022 e TAR Lombardia-Milano n. 1343 del 10 giugno 2022. pagina 7 di 10 cauzione, dal momento che la mancata stipula del contratto è addebitabile esclusivamente al rifiuto della Società, intervenuto dopo l'aggiudicazione.
2).2 A fondamento della domanda restitutoria l'attrice deduce altresì che la garanzia sarebbe stata escussa in un momento in cui era inefficace, in quanto già scaduta ai sensi dell'art. 93, co. 5 del Codice.
Anche tale deduzione risulta infondata. Di fatti, dal momento che il rinnovo della garanzia è previsto solo nell'ipotesi in cui l'aggiudicazione non sia ancora intervenuta al momento della relativa scadenza, se ne deduce che la garanzia può essere legittimamente escussa allorché essa sia efficace al momento dell'aggiudicazione.
Ebbene, nel caso di specie, i) l'offerta è stata formulata dalla Società nel marzo 2021, ii) il bando di gara prevedeva un termine di efficacia della garanzia provvisoria maggiore di quello di legge e pari a
280 giorni (i.e. 8 mesi), mentre iii) l'aggiudicazione è intervenuta nell'ottobre 2021, quindi 7 mesi dopo l'offerta: ne consegue che al momento dell'aggiudicazione la garanzia era ancora efficace e, pertanto, la relativa escussione deve ritenersi pienamente legittima.
3) L'infondatezza della domanda principale dell'attrice impone l'esame delle eccezioni esplicitamente formulate da quest'ultima in via subordinata.
3).1 La prima eccezione ha ad oggetto la contrarietà della disciplina dell'art. 93, co. 6 del Codice al diritto euro-unitario, sotto il profilo i) della violazione del principio di proporzionalità e ii) dell'automaticità dell'incameramento della cauzione.
L'eccezione è infondata.
Preliminarmente, è opportuno chiarire che la garanzia provvisoria non è espressamente disciplinata dalla direttiva UE n. 24 del 20148 ma il legislatore europeo non ne ha vietato l'introduzione, lasciando piuttosto gli Stati membri liberi di adottare una propria disciplina in materia. Ne consegue che la previsione della garanzia non si pone di per sé in contrasto col diritto UE.
Ciò posto, non coglie nel segno la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità. In primo luogo, l'ammontare della garanzia è stabilito per legge nella misura del 2% del prezzo base indicato nel bando: una tale misura già prima facie non può neppure sospettarsi di essere affetta da sproporzionalità. D'altra parte, l'esigenza di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità è avvertita dal legislatore italiano, che proprio a tale principio ha agganciato il potere dell'amministrazione di incrementare l'importo della cauzione, che in ogni caso non può superare la 8 La direttiva europea sugli appalti pubblici alla quale il Codice del 2016 dava attuazione. pagina 8 di 10 misura del 4% del prezzo base.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia richiamata dall'attrice9 non è pertinente, dal momento che ha ad oggetto la vecchia disciplina del codice del 2006 e comunque riguarda il diverso caso dell'escussione della garanzia nei confronti degli operatori economici non aggiudicatari. Per quanto concerne l'aggiudicatario, va in ogni caso evidenziato che nella disciplina del Codice del 2016 – confermata sul punto dal nuovo Codice del 2023 (art. 106) – l'escussione della cauzione non è automatica ma è subordinata alla sussistenza di un fatto (sì non necessariamente colpevole ma pur sempre) materialmente riconducibile all'operatore economico.
3).2 In via ulteriormente subordinata eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 93 del Pt_1
Codice del 2016, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di ridurre l'ammontare della cauzione, laddove quest'ultimo risulti eccessivo.
L'eccezione, benché rilevante, è manifestamente infondata. Ferma restando la natura giuridica della cauzione, riconducibile alla caparra confirmatoria e non alla clausola penale, la riducibilità della stessa non è comunque necessaria, perché la disciplina è stata congegnata dal legislatore proprio al fine di assicurare che l'ammontare della cauzione risulti equilibrato e proporzionato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso.
4) Il superamento delle censure di incostituzionalità non preclude comunque l'esame della domanda attorea di riduzione dell'importo della cauzione, che tuttavia è anch'essa infondata e, come tale, va rigettata, perché il giudice non ha il potere di ridurre l'ammontare della cauzione. Depongono a favore di tale conclusione i medesimi argomenti invocati a sostegno della irriducibilità della caparra confirmatoria. Anzitutto, quando la legge ha voluto prevedere il potere giudiziale di riduzione lo ha fatto espressamente, come nel caso dell'art. 1384 c.c. per la clausola penale: ubi lex voluti dixit ubi noluti tacuit. Inoltre, l'art. 1384 è norma eccezionale, perché deroga al principio generale di insindacabilità dell'equilibrio economico del contratto e come tale non è applicabile analogicamente.
Peraltro, tale soluzione può ritenersi giustificata alla luce delle profonde differenze, sia strutturali sia funzionali, che sussistono tra la caparra e la penale.10
5) Le spese di lite devono essere poste interamente a carico della Società attrice soccombente e vengono liquidate dal Tribunale nella misura di Euro 11.268,00 per compensi (applicazione dei compensi all'interno dello scaglione da Euro 52.001 a 260.000: per la fase di studio il compenso medio di Euro 2.552,00, per la fase introduttiva il compenso medio di Euro 1.628,00, per la fase di trattazione il compenso minimo di Euro 2.835,00 e per la fase decisoria il compenso medio di Euro 4.253,00), oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a., se dovuta, alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. RIGETTA tutte le domande proposte da parte attrice contro parte convenuta Parte_1
CP_2
2. CONDANNA a pagare in favore di le spese di lite, che si liquidano Parte_1 CP_2
in Euro per 11.268,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a., se dovuta, alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
dott. Nicola Fascilla dott.ssa Amina Simonetti
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Precisamente i lotti 3-4-5-6-14-16-17-21-24-26-27-28-29-30-31-33. 2 Benché l'atto di citazione sia intestato ai sensi dell'art. 59 della L. 69 del 2009, nel caso di specie non può parlarsi di translatio iudicii, perché quest'ultima presuppone una prosecuzione del processo e quindi la riassunzione delle medesime domande originariamente proposte dinanzi al giudice privo di giurisdizione, mentre nel caso di specie l'attrice ha formulato pagina 4 di 10 3 V. Consiglio di Stato nn. 2264 del 2020 e 2408 del 2020. 4 Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 34 del 2014 e Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 7 del 2022. 5 Consiglio di Stato n. 2531 del 2016. V. anche Corte Cost. n. 198 del 2022. 6 V. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 7 del 2022. pagina 6 di 10 9 CGUE del 26 settembre 2024, cause riunite C-403/23 e C-404/23. 10 Cfr. sul punto anche Corte Cost. 248/2013 nonché Corte Cost. 77/2014. pagina 9 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE XV CIVILE – SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei Magistrati
Dott.ssa Amina Simonetti Presidente
Dott.ssa Alima Zana Giudice
Dott. Nicola Fascilla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47150/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di Parte_1 P.IVA_1 citazione, dagli avvocati Raffaella Rampazzo e Paolo Sansone ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo a Milano in via Bazzoni n. 2
ATTRICE
CONTRO
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avvocati Giuseppina Squillace e Salvatore Gallo ed elettivamente domiciliata presso la propria sede a Milano in via Taramelli n. 26
CONVENUTA
CONCLUSIONI PER L'ATTRICE:
“1) In principalità, si chiede di accertarsi e dichiararsi l'illegittimità della pretesa-richiesta di CP_2 di escussione della cauzione di €.248.862,86, conseguentemente accertarsi e dichiararsi
[...] l'indebito pagamento da parte dell'attrice della somma di €.248.862,86 a e pertanto Controparte_2 condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione Controparte_2
pagina 1 di 10 all'attrice della somma di €.248.862,86 versata con bonifico in data 29/6/2022, con interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del pagamento fino alla restituzione;
2) in via subordinata, ove codesto Ecc.mo Tribunale non ritenesse di accogliere le tesi sviluppate in via principale, si chiede di disapplicare l'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto l'incameramento automatico della cauzione provvisoria costituita da un offerente a seguito dell'esclusione di quest'ultimo da una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico si pone in contrasto con norme e principi del diritto europeo espressi dagli artt. 6, 7 e 13 della Cedu (nonché dagli artt. 1,
Protocollo 1, e 4, Protocollo 7, della medesima Cedu), dagli artt. 16, 17, 47, 49, 50 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dall'art. 6 Tue, dagli artt. artt. 18, 49, 50, 54, 56, 57, 63, 101 TFUE, nonché con la Direttiva, 24/2014/UE conseguentemente si chiede di accertarsi e dichiararsi l'indebito pagamento da parte dell'attrice della somma di €.248.862,86 a e Controparte_2 pertanto condannarsi in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione Controparte_2 all'attrice della somma di €.248.862,86 versata con bonifico in data 29/6/2022, con interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del pagamento fino alla restituzione;
3) in via ulteriormente subordinata si chiede di rimettere alla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 267 del TFUE la seguente questione: <<se gli artt. e della carta dei diritti fondamentali dell europea l protocollo convenzione cedu- del tue i principi di proporzionalit concorrenza libert stabilimento libera prestazione servizi cui agli artt.49 tfue ed economicit alla direttiva parlamento consiglio ostino ad una norma interna quale d.lgs. n. che prevede cauzione provvisoria conseguenza automatica economico da procedura affidamento un contratto fornitura a prescindere dalla circostanza lo stesso sia o meno risultato aggiudicatario>>;
4) in via ulteriormente subordinata sia alla domanda di ripetizione integrale di quanto indebitamente pagato da sia all'istanza (subordinata) di rinvio pregiudiziale e/o costituzionale, considerata Pt_1 l'eccessiva onerosità della cauzione provvisoria, si chiede di dichiararsi la nullità o in subordine di ridursi la cauzione nella misura di giustizia, perché manifestamente eccessiva;
5) in via ulteriormente gradata si chiede che sia rimessa alla Corte Costituzionale la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 93 D. Lgs. n. 50/2016 per contrasto con gli artt. 2 e 3 della Costituzione nella parte in cui non prevede il potere in capo al giudice di equamente ridurre la somma da ritenere a titolo di garanzia provvisoria, come precisata nella memoria autorizzata depositata il
20/04/2023;
6) previo rigetto delle istanze avanzate dalla convenuta e delle eccezioni formulate, inammissibili e infondate come meglio precisato negli atti di giudizio e nella memoria n.3 depositata il 14/09/2023, si chiede la condanna di controparte alla rifusione all'attrice degli oneri del giudizio. In via istruttoria eventuale, qualora codesto Ecc.mo Tribunale non ravvisasse sufficientemente provato l'incremento dei prezzi di tutte le materie prime, della logistica e dell'energia dei noli ed il conseguente aumento dei costi di produzione dell'attrice, documentato nella relazione tecnica contabile prodotta in giudizio, non specificamente contestata dalla convenuta, si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale disponga consulenza tecnica d'ufficio sul seguente quesito: <<determini il ctu nel periodo da marzo a novembre l dei prezzi delle materie prime inox alluminio ferro plastica derivati del petrolio costi dell della logistica e noli componentistica elettronica tessuti verniciature prodotti finiti con conseguente incremento di produzione oggetto lotti aggiudicati all>>”
pagina 2 di 10
PER LA CONVENUTA:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano adito, contrariis reiectis:
- respingere tutte le domande formulate in quanto totalmente infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio indicati nel corpo del presente atto e, per l'effetto, accertare e dichiarare l'insussistenza e infondatezza della pretesa dell'attrice e, conseguentemente, riconoscere la legittimità della pretesa di ad ottenere il pagamento della CP_2 cauzione provvisoria rilasciata da per la gara “ - Procedura aperta ai sensi Pt_1 CP_3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di ausili per disabili”;
- accertare e dichiarare la sussistenza e la fondatezza degli inadempimenti accertati da a carico CP_2 di tali da giustificare l'escussione della cauzione e respingere, per l'effetto, la richiesta Pt_1 dell'attrice volta ad accertare l'illegittimità della pretesa di escussione della cauzione e l'indebito pagamento della somma di € 248.862,86 con conseguente restituzione all'attrice della somma di €. 248.862,86 con gli interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del pagamento fino alla restituzione;
- accertare e dichiarare la legittimità e la validità dei provvedimenti di per come motivati e CP_2 giustificati, nonché l'inadempimento di rispetto alle obbligazioni assunte in gara e per l'effetto Pt_1 rigettare la domanda dell'attrice poiché del tutto infondata, riconoscendo legittimo il pagamento della somma di € 248.862,86 a titolo di cauzione provvisoria;
- accertare, per l'effetto, l'adempimento di rispetto all'obbligo di buona fede e correttezza di cui CP_2 agli artt. 1175 e 1375 c.c., nonché alle norme del Codice dei contratti e, per i motivi esposti, accertare e dichiarare la contrarietà del comportamento dell'attrice rispetto alle obbligazioni assunte, nonché rispetto agli obblighi di buona fede e correttezza e, conseguentemente, accertare la legittimità dei provvedimenti di anche con riferimento alla richiesta di escussione della cauzione;
CP_2
- accertare e dichiarare l'intervenuta acquiescenza rispetto al provvedimento di e per l'effetto CP_2 dichiarare la legittimità del pagamento della somma di € 248.862,86 e per l'effetto respingere la richiesta di restituzione all'attrice della somma di €. 248.862,86 con gli interessi e rivalutazione monetaria a decorrere dalla data del pagamento fino alla restituzione;
- pronunciare ed emettere comunque ogni ulteriore necessario provvedimento idoneo alla tutela di
; CP_2
- pronunciare ed emettere ogni ulteriore necessario provvedimento per il giudizio.
In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie, nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con atto di citazione regolarmente notificato, (in seguito “ o anche “ ”) Parte_1 Pt_1 Pt_2
ha convenuto in giudizio (di seguito solo Controparte_1
” ovvero anche ), esponendo che: CP_2 CP_4
CP_
- con determina del 7 gennaio 2021 (doc. 1 att.) aveva bandito una gara per l'affidamento di una pagina 3 di 10 fornitura di dispositivi medici, di cui la Società si era aggiudicata 16 lotti1 con provvedimento del 28 ottobre 2021 (doc. 17 att.), a fronte dell'offerta economica presentata il 10 marzo 2021 (doc. 5 att.);
- nel corso della procedura di gara, a causa della pandemia in corso in quel periodo – che aveva determinato un notevole incremento dei prezzi delle materie prime, dei noli e della logistica, non prevedibile al momento della formulazione dell'offerta e tale da rendere l'esecuzione del contratto diseconomica e addirittura dannosa – la Società aveva chiesto una revisione dei corrispettivi, ai sensi dell'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 50 del 2016 (applicabile ratione temporis) o comunque dell'art. 1664 c.c. (doc. 8 att.);
- dopo un'iniziale richiesta di documentazione che comprovasse il suddetto aumento dei costi, prontamente riscontrata dalla Società (docc.
9-10 att.), l'Ente i) con atto del 2 novembre 2021 aveva rigettato l'istanza di revisione prezzi (doc. 11 att.) e ii) il successivo 12 novembre aveva comunicato l'avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione, subordinata alla mancata conferma degli obblighi assunti dall'aggiudicataria (doc. 19 att.);
- a fronte del rifiuto opposto dalla Società alla stipula del contratto, la stazione appaltante aveva revocato l'aggiudicazione con provvedimento del 12 dicembre 2021 e aveva disposto l'escussione della cauzione (docc. 26-27-28 att.);
- con ricorso al TAR Lombardia-Milano, la Società i) in via principale aveva impugnato il provvedimento di revoca, chiedendone l'annullamento e ii) in subordine aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità della pretesa di escussione della cauzione da parte dell'Ente (doc. A att.);
- con sentenza del 10 giugno 2022 il TAR aveva rigettato la domanda di annullamento, mentre sulla domanda subordinata inerente alla cauzione aveva dichiarato il proprio difetto relativo di giurisdizione in favore del giudice ordinario (doc. B att.);
- in ottemperanza alla richiesta di Aria pervenuta il 17 giugno, la Società aveva corrisposto l'importo della cauzione in data 29 giugno 2022, con riserva di ripetizione delle somme (docc. D-E-F att.).
CP_ La Società ha quindi agito dinanzi a questo Tribunale, per ottenere la condanna di alla restituzione, a titolo di indebito oggettivo (art. 2033 c.c.), della cauzione pari ad Euro 248.862,86, oltre interessi2. CP_ 1).1 Con comparsa di costituzione e risposta del 28 febbraio 2023 si è costituita in giudizio , che ha chiesto il rigetto della domanda attorea in quanto infondata, essendo l'incameramento della cauzione del tutto legittimo.
1).2 Alla prima udienza di comparizione ex art. 183 c.p.c., parte attrice i) da un lato, ha eccepito la contrarietà al diritto UE della disciplina del Codice dei contratti pubblici del 2016 in materia di cauzione e ii) dall'altro, ha formulato in subordine una domanda nuova di riduzione dell'importo della cauzione, in quanto manifestamente eccessiva.
Ai sensi dell'art. 101, co. 2 c.p.c., il giudice istruttore ha attivato il contraddittorio delle parti sulla questione pregiudiziale comunitaria, assegnando loro un termine per il deposito di memorie. In questa sede la Società – in via subordinata e condizionata al rigetto della domanda principale restitutoria – oltre a reiterare la questione comunitaria invocando la disapplicazione della norma interna o quantomeno un rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell'art. 267
TFUE, ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 93 del Codice dei contratti pubblici nella parte in cui non prevede la possibilità di una riduzione dell'importo della cauzione, analogamente a quanto prevede l'art. 1384 c.c. rispetto alla clausola penale.
1).3 All'udienza del 23 maggio 2023 il giudice ha assegnato i termini per lo scambio delle memorie di trattazione, all'esito del quale, ritenuto superfluo lo svolgimento di istruttoria e quindi considerata la causa matura per la decisione, ha fissato l'udienza di precisazione delle conclusioni, celebrata in forma cartolare nel febbraio 2025.
Spirati il 30 aprile 2025 i termini per il deposito degli scritti conclusivi, la causa è pervenuta al Collegio per la decisione.
CP_ 2) La domanda principale formulata dall'attrice ha ad oggetto la condanna di alla restituzione della cauzione, corrisposta direttamente dalla Società a mezzo bonifico bancario.
La cauzione di cui si discute è quella prevista dall'art. 93 del Codice dei contratti pubblici del 2016.
Tale disposizione stabilisce che le offerte degli operatori economici devono essere corredate da una garanzia di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica: è la c.d. garanzia provvisoria, così denominata per distinguerla dalla garanzia definitiva, che invece assiste la corretta esecuzione del contratto. Sotto il profilo civilistico la garanzia provvisoria può assumere i) la forma di cauzione una domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito, che è una domanda nuova e diversa rispetto a quella proposta dinanzi al giudice amministrativo, dal momento che il pagamento asseritamente non dovuto è avvenuto dopo la pronuncia del TAR. pagina 5 di 10 ovvero ii) la forma di garanzia autonoma o di polizza fideiussoria. L'efficacia della garanzia è pari almeno a 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, salva la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di richiedere una durata diversa, minore o maggiore, in relazione alla presumibile durata della procedura nonché di imporre al garante l'obbligo di rinnovare la garanzia, se al momento della scadenza di quest'ultima non è ancora intervenuta l'aggiudicazione.
La garanzia assolve ad una duplice funzione: i) nella fase iniziale della gara, evidenzia la serietà e l'affidabilità dell'offerta; ii) dopo l'aggiudicazione, invece, essa assicura la PA dal rischio di mancata sottoscrizione del contratto per qualsiasi fatto, anche successivo alla formulazione dell'offerta, imputabile al concorrente affidatario, costituendo una forma di liquidazione anticipata e forfettaria del danno3. Tale considerazione trova conferma nella disciplina dello svincolo della garanzia, che nei confronti degli operatori non aggiudicatari viene disposto con la comunicazione dell'esito della gara mentre per il vincitore avviene solo al momento della stipula.
Quanto alla natura giuridica, l'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha posto fine al dibattito sorto sul punto, prendendo posizione a favore della tesi che qualifica la cauzione provvisoria come rimedio di autotutela riconducibile all'istituto della caparra confirmatoria, con la sola differenza, rispetto a quest'ultima, che la relativa dazione è precedente alla conclusione del contratto4. L'atto di escussione, dunque, è una misura di carattere strettamente patrimoniale, priva di qualsivoglia connotazione sanzionatoria o repressiva5.
Nello specifico, l'escussione della garanzia si fonda sulla combinazione di due elementi: i) un elemento materiale, rappresentato dalla verificazione di un fatto riconducibile all'aggiudicatario e ii) un elemento temporale, in quanto il presupposto materiale dev'essersi verificato – nella versione del Codice del
2016 applicabile ratione temporis – “dopo l'aggiudicazione”. Secondo la giurisprudenza amministrativa, il presupposto materiale può consistere sia nell'accertamento della mancanza dei requisiti di partecipazione inizialmente dichiarati dall'affidatario, sia nella scelta di quest'ultimo di uscire dalla gara, rifiutando la stipula del contratto6. In seguito al correttivo del 2017, il “fatto” dev'essere obiettivamente riconducibile all'aggiudicatario, a prescindere dal dolo o dalla colpa di quest'ultimo: si tratta, dunque, di un modello di responsabilità oggettiva, che si fonda esclusivamente sulla sussistenza di un rapporto di causalità materiale tra la condotta dell'aggiudicatario e la mancata stipula del contratto.
2).1 Venendo al caso di specie, secondo la prospettazione di parte attrice la cauzione non sarebbe dovuta – e quindi il relativo versamento sarebbe indebito – perché l'offerta, a causa della pandemia, sarebbe divenuta anti-economica e, dunque, la mancata stipula del contratto sarebbe dovuta ad un fatto non imputabile all'aggiudicatario.
La deduzione non è condivisa dal Collegio. Dai documenti prodotti in giudizio è infatti emerso che la CP_ Società, a fronte della richiesta di chiarimenti formulata da il 29 settembre 2021 (doc. 5 conv.), il successivo 1 ottobre ha confermato la sostenibilità dell'offerta economica presentata in gara (docc. 6 e
7 conv.). Rassicurata dallo stesso operatore economico, alla fine del mese di ottobre l'Ente ha adottato il provvedimento di aggiudicazione (docc.
8-9 conv.) e successivamente ha altresì trasmesso la Pt_1
documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto, manifestando così la propria volontà di tener fede agli impegni assunti (doc. 11 conv.). Solo dopo tale momento, precisamente nel novembre
2021, la Società ha comunicato il proprio rifiuto di procedere alla stipula, causando l'avvio del procedimento di autotutela che ha condotto alla revoca dell'aggiudicazione.
Ora, vero è che la giurisprudenza amministrativa – circoscrivendo alla fase esecutiva del rapporto contrattuale la possibilità di ottenere la revisione dei prezzi – ha riconosciuto all'aggiudicatario la possibilità di rifiutare la sottoscrizione del contratto in caso di aumento dei costi7, ma è altrettanto vero che tale sopravvenienza deve verificarsi dopo la formulazione dell'offerta, modificandone la convenienza economica. Nel caso di specie, invece, al momento della formulazione dell'offerta da parte della Società la pandemia era già ampiamente in atto. Peraltro, ciò nonostante, ha avuto la Pt_1
CP_ possibilità di svincolarsi dalla procedura nel momento in cui le è stata richiesta da la conferma degli impegni assunti ma la Società, invece di rifiutare la stipula dando luogo all'esclusione dalla procedura e allo scorrimento della graduatoria, ha preferito confermare il proprio impegno, rendendo definitiva l'aggiudicazione e quindi rendendo obbligatoria la conclusione del contratto. Ancora, la
Società non ha neppure dedotto che nel periodo compreso tra la conferma degli impegni assunti
(ottobre 2021) e il rifiuto di stipulare il contratto (novembre 2021) si siano verificati degli accadimenti nuovi, idonei a giustificare il rifiuto opposto all'Ente.
Sussistono dunque tutte le condizioni previste dall'art. 93, co. 6 che legittimano l'escussione della 7 TAR Lombardia-Brescia n. 239 del 10 marzo 2022 e TAR Lombardia-Milano n. 1343 del 10 giugno 2022. pagina 7 di 10 cauzione, dal momento che la mancata stipula del contratto è addebitabile esclusivamente al rifiuto della Società, intervenuto dopo l'aggiudicazione.
2).2 A fondamento della domanda restitutoria l'attrice deduce altresì che la garanzia sarebbe stata escussa in un momento in cui era inefficace, in quanto già scaduta ai sensi dell'art. 93, co. 5 del Codice.
Anche tale deduzione risulta infondata. Di fatti, dal momento che il rinnovo della garanzia è previsto solo nell'ipotesi in cui l'aggiudicazione non sia ancora intervenuta al momento della relativa scadenza, se ne deduce che la garanzia può essere legittimamente escussa allorché essa sia efficace al momento dell'aggiudicazione.
Ebbene, nel caso di specie, i) l'offerta è stata formulata dalla Società nel marzo 2021, ii) il bando di gara prevedeva un termine di efficacia della garanzia provvisoria maggiore di quello di legge e pari a
280 giorni (i.e. 8 mesi), mentre iii) l'aggiudicazione è intervenuta nell'ottobre 2021, quindi 7 mesi dopo l'offerta: ne consegue che al momento dell'aggiudicazione la garanzia era ancora efficace e, pertanto, la relativa escussione deve ritenersi pienamente legittima.
3) L'infondatezza della domanda principale dell'attrice impone l'esame delle eccezioni esplicitamente formulate da quest'ultima in via subordinata.
3).1 La prima eccezione ha ad oggetto la contrarietà della disciplina dell'art. 93, co. 6 del Codice al diritto euro-unitario, sotto il profilo i) della violazione del principio di proporzionalità e ii) dell'automaticità dell'incameramento della cauzione.
L'eccezione è infondata.
Preliminarmente, è opportuno chiarire che la garanzia provvisoria non è espressamente disciplinata dalla direttiva UE n. 24 del 20148 ma il legislatore europeo non ne ha vietato l'introduzione, lasciando piuttosto gli Stati membri liberi di adottare una propria disciplina in materia. Ne consegue che la previsione della garanzia non si pone di per sé in contrasto col diritto UE.
Ciò posto, non coglie nel segno la censura relativa alla violazione del principio di proporzionalità. In primo luogo, l'ammontare della garanzia è stabilito per legge nella misura del 2% del prezzo base indicato nel bando: una tale misura già prima facie non può neppure sospettarsi di essere affetta da sproporzionalità. D'altra parte, l'esigenza di assicurare il rispetto del principio di proporzionalità è avvertita dal legislatore italiano, che proprio a tale principio ha agganciato il potere dell'amministrazione di incrementare l'importo della cauzione, che in ogni caso non può superare la 8 La direttiva europea sugli appalti pubblici alla quale il Codice del 2016 dava attuazione. pagina 8 di 10 misura del 4% del prezzo base.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia richiamata dall'attrice9 non è pertinente, dal momento che ha ad oggetto la vecchia disciplina del codice del 2006 e comunque riguarda il diverso caso dell'escussione della garanzia nei confronti degli operatori economici non aggiudicatari. Per quanto concerne l'aggiudicatario, va in ogni caso evidenziato che nella disciplina del Codice del 2016 – confermata sul punto dal nuovo Codice del 2023 (art. 106) – l'escussione della cauzione non è automatica ma è subordinata alla sussistenza di un fatto (sì non necessariamente colpevole ma pur sempre) materialmente riconducibile all'operatore economico.
3).2 In via ulteriormente subordinata eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 93 del Pt_1
Codice del 2016, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di ridurre l'ammontare della cauzione, laddove quest'ultimo risulti eccessivo.
L'eccezione, benché rilevante, è manifestamente infondata. Ferma restando la natura giuridica della cauzione, riconducibile alla caparra confirmatoria e non alla clausola penale, la riducibilità della stessa non è comunque necessaria, perché la disciplina è stata congegnata dal legislatore proprio al fine di assicurare che l'ammontare della cauzione risulti equilibrato e proporzionato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso.
4) Il superamento delle censure di incostituzionalità non preclude comunque l'esame della domanda attorea di riduzione dell'importo della cauzione, che tuttavia è anch'essa infondata e, come tale, va rigettata, perché il giudice non ha il potere di ridurre l'ammontare della cauzione. Depongono a favore di tale conclusione i medesimi argomenti invocati a sostegno della irriducibilità della caparra confirmatoria. Anzitutto, quando la legge ha voluto prevedere il potere giudiziale di riduzione lo ha fatto espressamente, come nel caso dell'art. 1384 c.c. per la clausola penale: ubi lex voluti dixit ubi noluti tacuit. Inoltre, l'art. 1384 è norma eccezionale, perché deroga al principio generale di insindacabilità dell'equilibrio economico del contratto e come tale non è applicabile analogicamente.
Peraltro, tale soluzione può ritenersi giustificata alla luce delle profonde differenze, sia strutturali sia funzionali, che sussistono tra la caparra e la penale.10
5) Le spese di lite devono essere poste interamente a carico della Società attrice soccombente e vengono liquidate dal Tribunale nella misura di Euro 11.268,00 per compensi (applicazione dei compensi all'interno dello scaglione da Euro 52.001 a 260.000: per la fase di studio il compenso medio di Euro 2.552,00, per la fase introduttiva il compenso medio di Euro 1.628,00, per la fase di trattazione il compenso minimo di Euro 2.835,00 e per la fase decisoria il compenso medio di Euro 4.253,00), oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a., se dovuta, alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. RIGETTA tutte le domande proposte da parte attrice contro parte convenuta Parte_1
CP_2
2. CONDANNA a pagare in favore di le spese di lite, che si liquidano Parte_1 CP_2
in Euro per 11.268,00 per compensi, oltre 15% per rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a., se dovuta, alle rispettive aliquote di legge.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
dott. Nicola Fascilla dott.ssa Amina Simonetti
pagina 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Precisamente i lotti 3-4-5-6-14-16-17-21-24-26-27-28-29-30-31-33. 2 Benché l'atto di citazione sia intestato ai sensi dell'art. 59 della L. 69 del 2009, nel caso di specie non può parlarsi di translatio iudicii, perché quest'ultima presuppone una prosecuzione del processo e quindi la riassunzione delle medesime domande originariamente proposte dinanzi al giudice privo di giurisdizione, mentre nel caso di specie l'attrice ha formulato pagina 4 di 10 3 V. Consiglio di Stato nn. 2264 del 2020 e 2408 del 2020. 4 Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 34 del 2014 e Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 7 del 2022. 5 Consiglio di Stato n. 2531 del 2016. V. anche Corte Cost. n. 198 del 2022. 6 V. Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria n. 7 del 2022. pagina 6 di 10 9 CGUE del 26 settembre 2024, cause riunite C-403/23 e C-404/23. 10 Cfr. sul punto anche Corte Cost. 248/2013 nonché Corte Cost. 77/2014. pagina 9 di 10