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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/07/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Marcella Celesti Presidente Dott. Valeria Di Stefano Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 702/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – ripetizio- ne d'indebito promossa da
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dagli avv.ti Manlio Galeano e Maria Rosaria Battiato –
Appellante contro
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Salvatore Sortino – Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 140 del 10.2.2022, il Tribunale di Ragusa, giudice del lavoro,
a definizione del giudizio iscritto al n. 1264/2015 R.G., così statuiva: «1) di- chiara illegittimo il provvedimento impugnato e non indebite le somme perce- pite dal ricorrente a titolo di ASpI dal 28.9.2013 al 30.8.2014; 2) per l'effetto, condanna l a restituire le somme eventualmente trattenute sulla pensione Pt_1 del ricorrente per l'indebito contestato con il superiore provvedimento, oltre interessi sino al soddisfo;
3) condanna l' a rifondere le spese di lite, che si Pt_1 liquidano in € 1.800,00, oltre IVA CPA e spese generali al 15%, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario».
Impugnava la sentenza la parte soccombente con atto del 3.8.2022.
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Resisteva l'appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025, fissata ai sen- si dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, variamente articolato, l impugna la Pt_1 sentenza per “violazione dell'art.2 co. 40 lett. c) l.92/2012 e dell'art.11 prel. e dell'art.115 cpc”; deduce che il Tribunale adito ha trascurato di considerare che la lettera c) del co. 40 dell'art. 2 della Legge n. 92/2012 «introduce una serie di ipotesi in cui la prestazione decade: tra queste, nella fattispecie viene in rilievo la lett. c) che riconnette l'effetto decadenziale al “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”».
Avendo l'Assenza maturato i requisiti per il pensionamento alla data del
28.9.2013 avrebbe errato il primo giudice a ritenere che solo con la domanda amministrativa di pensionamento si costituisce il diritto alla pensione conside- rato che la presentazione della domanda è un evento rimesso alla volontà del dipendente.
La sentenza sarebbe, poi, errata anche nel capo in cui ha ritenuto che «una di- versa interpretazione, del resto, contrasterebbe con l'art. 38 Cost., perché senza ragione lascerebbe un soggetto privo di ogni fonte di sostentamento» in quanto
– in assenza di rioccupazione – l'Assenza avrebbe ben potuto chiedere la pen- sione e non l'indennità gravando, le due prestazioni, su fondi di gestione diver- si.
Critica, altresì, la sentenza nel capo in cui ha fatto riferimento alla circolare
180/2019 in quanto «inesistente». Piuttosto, richiamata la circolare Pt_1
142/2015, l'esigenza di tutela riguarda solo i casi in cui vi sia un «apprezzabile scarto tra la domanda di pensione e l'effettiva decorrenza, e ciò sull'evidente presupposto che il soggetto non va lasciato senza tutela, come nel caso della c.d. opzione donna» ipotesi che non ricorre, «nel caso di pensione che a seguito di domanda amministrativa ha decorrenza dal mese successivo (come nel caso del sig. Assenza».
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In definitiva, ad avviso dell'appellante, una volta «che si sia aperta la finestra di accesso in data anteriore alla decorrenza dell l'ASPI percepita tra il CP_2
2013 e il 2014 è indebita e deve essere restituita».
2. L'appello è fondato.
2.1. Va richiamata brevemente la vicenda in fatto.
L'appellato ha percepito l'indennità ASpI per il periodo dal 28.9.2013 al
30.8.2014.
In data 3.9.2014, ha fatto domanda di pensione di anzianità.
l in occasione della liquidazione del trattamento pensionistico, ritenuto Pt_1 che l'interessato era in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione sin dal
2013, ha ritenuto integrata l'ipotesi di decadenza dall'art. 2, comma 40, lett. c),
L. 92/2012 e, pertanto, ne ha chiesto la restituzione.
È incontestato che l'appellato, alla data della presentazione della domanda per l'ASpI e, quindi, il 3.9.2014, avesse già maturato i requisiti per accedere alla pensione di anzianità, come affermato in sentenza con statuizione passata in giudicato.
2.2. La causa può essere decisa, ex art. 118 disp. att. c.p.c., col richiamo ad un precedente conforme di questa Corte, sentenza nr. 334/2024 del 21/3/2024, del- la quale si condivide l'impianto motivazionale.
Si legge nel citato precedente: «In diritto si richiamano, ex art. 118 disp. att.
c.p.c., la sentenza di questa Corte n. 361/2023 del 13.04.2023 nonché la sen- tenza della Corte di appello di Torino n. 373/2019 pubbl. il 05/06/2019, rese su fattispecie sovrapponibili a quella in esame, integralmente condivise.
L'art. 2, comma 1, della legge n. 92/2012, nel testo vigente ratione temporis, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data è istituita, presso la
Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione”. Il successivo co. 40 stabilisce che: “Si decade dalla fruizione delle indennità di cui al pre-
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sente articolo nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la co- municazione di cui al comma 17; c) raggiungimento dei requisiti per il pensio- namento di vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordi- nario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'ASPI.”; il comma 42 precisa che "la decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire".
L'art. 11, lett. d), del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, prevede la medesima deca- denza in relazione alla prestazione prevista dall'art. 1, (Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), istituita a decorrere dal 1 mag- gio 2015.
La superiore previsione normativa è volta ad evitare non solo la duplicazione di prestazioni previdenziali, Naspi e pensione, nell'unità di tempo, allorché il soggetto si trovi contemporaneamente nella situazione di percepire la Naspi e di aver maturato il diritto alla pensione per la quale abbia presentato la do- manda amministrativa di riconoscimento dello stato di quiescenza, ma anche di evitare la corresponsione di una prestazione avente “la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione” allorché il soggetto abbia raggiunto i requisiti “per il pensionamento di vecchiaia o anticipato” e tanto perché la
ASpI (dal 2015 NASpI) si colloca si colloca all'interno di un complesso siste- ma normativo che prevede un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo.
Inoltre, secondo la citata norma, la decadenza (dal diritto) si realizza dal mo- mento in cui si verifica l'evento che la determina (cioè il raggiungimento dei requisiti per la fruizione della pensione) e non già dall'effettivo pensionamen- to, con l'obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire.
Non può condividersi, pertanto, l'orientamento giurisprudenziale richiamato
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da parte appellata, che subordina la decadenza alla effettiva erogazione della prestazione pensionistica a seguito della proposizione della relativa domanda, sul presupposto che la domanda di pensione sia requisito costitutivo del diritto alla pensione di anzianità insieme alle altre condizioni di legge, non potendo procedersi ad alcuna liquidazione di ufficio prima della domanda (cfr. Cassa- zione n.7146/2008) e ritenendo una diversa interpretazione della normativa vi- gente non conforme ai principi costituzionali di cui all'art 38 Cost., in quanto il lavoratore si troverebbe privo di retribuzione e di indennità NASpI senza aver percepito l'assegno di pensione liquidato in data successiva a seguito di domanda amministrativa, così rimanendo egli di fatto privo di qualsiasi fonte di sostentamento.
Ed invero, “La ratio legis dell'art. 2, co. 40, lett. c), L. 92/2012 non è quella … di prevedere una incompatibilità tra due prestazioni volta ad evitare il cumulo delle stesse, perché se così fosse il legislatore avrebbe potuto fare ricorso alla diversa categoria giuridica dell'opzione tra le due prestazioni, anziché stabili- re la decadenza da una di esse. L'intento del legislatore sembra, piuttosto, quello di non consentire l'accesso a prestazioni a sostegno del reddito genera- lizzate e temporanee (qual è la NASpI) volte a consentire la ricerca di una nuova occupazione, a quei soggetti che hanno maturato il diritto alla percezio- ne di un trattamento pensionistico vita natural durante, in virtù di un rapporto assicurativo preordinato proprio a quello scopo (assicurazione generale ob- bligatoria I.V.S.), in forza del quale la pensione viene erogata senza soluzione di continuità rispetto al rapporto di lavoro e alla relativa retribuzione, per soddisfare il diritto del lavoratore assicurato a mantenere mezzi adeguati alle sue esigenze di vita (art. 38, 2° comma, Cost.)… Infine, non si può sospettare l'art. 2, co. 40, lett. c), L. 92/2012 di illegittimità costituzionale, perché la norma non lascia affatto privo di tutela l'assicurato, richiedendo soltanto che il soggetto titolare dei requisiti per il pensionamento, manifesti la volontà di ottenere la pensione, presentando la relativa domanda amministrativa, in con- formità al principio secondo cui il titolare del diritto ad una prestazione previ- denziale deve manifestare la propria volontà di farlo valere, e la manifestazio-
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ne di tale volontà costituisce il momento di decorrenza del diritto stesso (v.
Cass. nn. 17909/2011, 11518/2009, 10407/2005, 15812/2002): l'art. 38, 2° comma, Cost. garantisce sì “il diritto del lavoratore a che siano assicurati mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso di … vecchiaia e disoccupazio- ne involontaria”, ma alla condizione che egli presenti la relativa domanda amministrativa, e non può tutelare chi non manifesta neppure la volontà di av- valersi della protezione sociale. Il mancato esercizio di un diritto da parte del suo titolare non può essere configurato come lesione di un suo diritto costitu- zionalmente garantito” (cfr. citata Corte di appello di Torino).
Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non rileva la buona fede dell'appellato; ed invero, “Nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall' in relazione alle somme corrisposte a titolo Pt_1 indennità di disoccupazione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avve- nuta “sine titulo”, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033, c.c., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi
….” (Cass. sez lav., 19/08/2003, n.12146)».
3. L'appellato, a sua volta, ha riproposto ex art. 346 c.p.c. la domanda subordi- nata per danni nel senso che «se l avesse rigettato la domanda per Pt_1
l'ASpI, il sig. avrebbe potuto presentare domanda di pensione già dal CP_1
2013 e percepire, dallo stesso anno, i ratei di pensione nella misura lorda di €
1.343,46 (doc. n. 3, fascicolo di primo grado), di gran lunga superiore all'assegno mensile ASpI di circa € 830,00, corrisposto dal 28/09/2013 al
30/08/2014 (€ 9.126,54 : 11 mesi = € 829,68). Da qui anche la perfetta buona fede dell'odierno ricorrente nel percepire e consumare l'indennità ricevuta».
3.1. La domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Invero, secondo Cass. 1049/2024 che ha ripreso Cass. 12146/2003 citata nel precedente qui richiamato, «secondo la giurisprudenza di questa Corte, "Nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall' in relazione Pt_1 alle somme corrisposte a titolo indennità di disoccupazione, qualora risulti ac- certato che l'erogazione è avvenuta 'sine titulo', la ripetibilità delle somme non
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può essere esclusa ex art. 2033, cod. civ., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restitu- zione dei frutti e degli interessi, non essendo inoltre neppure applicabile alla succitata fattispecie l'art. 1, commi duecentosessantesimo ss., legge n. 662 del
1996, che concerne esclusivamente le prestazioni pensionistiche" (Cass. n.
12146/03)».
L'istituto non aveva alcun obbligo giuridico di rigettare la domanda ASpI semmai essendo a carico del richiedente rappresentare all'istituto di poter ac- cedere alla pensione piuttosto che chiedere l'ASPI.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per entrambi i gradi di giu- dizio come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e suc- cessive modifiche tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svol- ta, in assenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da;
Controparte_1 condanna l'appellato alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi che liquida per il primo grado in € 2.540,00 oltre rimborso spese generali, e per il presente grado in € 2.906,00 oltre rimborso spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 26.6.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Marcella Celesti
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati: Dott. Marcella Celesti Presidente Dott. Valeria Di Stefano Consigliere Dott. Giuseppe Agozzino Giudice ausiliario relatore ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 702/2022 R.G., avente ad oggetto: appello – ripetizio- ne d'indebito promossa da
Parte_1
( , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dagli avv.ti Manlio Galeano e Maria Rosaria Battiato –
Appellante contro
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall'avv. Salvatore Sortino – Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza nr. 140 del 10.2.2022, il Tribunale di Ragusa, giudice del lavoro,
a definizione del giudizio iscritto al n. 1264/2015 R.G., così statuiva: «1) di- chiara illegittimo il provvedimento impugnato e non indebite le somme perce- pite dal ricorrente a titolo di ASpI dal 28.9.2013 al 30.8.2014; 2) per l'effetto, condanna l a restituire le somme eventualmente trattenute sulla pensione Pt_1 del ricorrente per l'indebito contestato con il superiore provvedimento, oltre interessi sino al soddisfo;
3) condanna l' a rifondere le spese di lite, che si Pt_1 liquidano in € 1.800,00, oltre IVA CPA e spese generali al 15%, da distrarsi in favore del procuratore del ricorrente dichiaratosi antistatario».
Impugnava la sentenza la parte soccombente con atto del 3.8.2022.
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Resisteva l'appellato.
La causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025, fissata ai sen- si dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, variamente articolato, l impugna la Pt_1 sentenza per “violazione dell'art.2 co. 40 lett. c) l.92/2012 e dell'art.11 prel. e dell'art.115 cpc”; deduce che il Tribunale adito ha trascurato di considerare che la lettera c) del co. 40 dell'art. 2 della Legge n. 92/2012 «introduce una serie di ipotesi in cui la prestazione decade: tra queste, nella fattispecie viene in rilievo la lett. c) che riconnette l'effetto decadenziale al “raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato”».
Avendo l'Assenza maturato i requisiti per il pensionamento alla data del
28.9.2013 avrebbe errato il primo giudice a ritenere che solo con la domanda amministrativa di pensionamento si costituisce il diritto alla pensione conside- rato che la presentazione della domanda è un evento rimesso alla volontà del dipendente.
La sentenza sarebbe, poi, errata anche nel capo in cui ha ritenuto che «una di- versa interpretazione, del resto, contrasterebbe con l'art. 38 Cost., perché senza ragione lascerebbe un soggetto privo di ogni fonte di sostentamento» in quanto
– in assenza di rioccupazione – l'Assenza avrebbe ben potuto chiedere la pen- sione e non l'indennità gravando, le due prestazioni, su fondi di gestione diver- si.
Critica, altresì, la sentenza nel capo in cui ha fatto riferimento alla circolare
180/2019 in quanto «inesistente». Piuttosto, richiamata la circolare Pt_1
142/2015, l'esigenza di tutela riguarda solo i casi in cui vi sia un «apprezzabile scarto tra la domanda di pensione e l'effettiva decorrenza, e ciò sull'evidente presupposto che il soggetto non va lasciato senza tutela, come nel caso della c.d. opzione donna» ipotesi che non ricorre, «nel caso di pensione che a seguito di domanda amministrativa ha decorrenza dal mese successivo (come nel caso del sig. Assenza».
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In definitiva, ad avviso dell'appellante, una volta «che si sia aperta la finestra di accesso in data anteriore alla decorrenza dell l'ASPI percepita tra il CP_2
2013 e il 2014 è indebita e deve essere restituita».
2. L'appello è fondato.
2.1. Va richiamata brevemente la vicenda in fatto.
L'appellato ha percepito l'indennità ASpI per il periodo dal 28.9.2013 al
30.8.2014.
In data 3.9.2014, ha fatto domanda di pensione di anzianità.
l in occasione della liquidazione del trattamento pensionistico, ritenuto Pt_1 che l'interessato era in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione sin dal
2013, ha ritenuto integrata l'ipotesi di decadenza dall'art. 2, comma 40, lett. c),
L. 92/2012 e, pertanto, ne ha chiesto la restituzione.
È incontestato che l'appellato, alla data della presentazione della domanda per l'ASpI e, quindi, il 3.9.2014, avesse già maturato i requisiti per accedere alla pensione di anzianità, come affermato in sentenza con statuizione passata in giudicato.
2.2. La causa può essere decisa, ex art. 118 disp. att. c.p.c., col richiamo ad un precedente conforme di questa Corte, sentenza nr. 334/2024 del 21/3/2024, del- la quale si condivide l'impianto motivazionale.
Si legge nel citato precedente: «In diritto si richiamano, ex art. 118 disp. att.
c.p.c., la sentenza di questa Corte n. 361/2023 del 13.04.2023 nonché la sen- tenza della Corte di appello di Torino n. 373/2019 pubbl. il 05/06/2019, rese su fattispecie sovrapponibili a quella in esame, integralmente condivise.
L'art. 2, comma 1, della legge n. 92/2012, nel testo vigente ratione temporis, prevede che “A decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data è istituita, presso la
Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione”. Il successivo co. 40 stabilisce che: “Si decade dalla fruizione delle indennità di cui al pre-
R.G. 702_2022 4
sente articolo nei seguenti casi: a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un'attività in forma autonoma senza che il lavoratore effettui la co- municazione di cui al comma 17; c) raggiungimento dei requisiti per il pensio- namento di vecchiaia o anticipato;
d) acquisizione del diritto all'assegno ordi- nario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l'indennità erogata dall'ASPI.”; il comma 42 precisa che "la decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l'evento che la determina, con obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire".
L'art. 11, lett. d), del d.lgs. 4 marzo 2015, n. 22, prevede la medesima deca- denza in relazione alla prestazione prevista dall'art. 1, (Nuova prestazione di
Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI), istituita a decorrere dal 1 mag- gio 2015.
La superiore previsione normativa è volta ad evitare non solo la duplicazione di prestazioni previdenziali, Naspi e pensione, nell'unità di tempo, allorché il soggetto si trovi contemporaneamente nella situazione di percepire la Naspi e di aver maturato il diritto alla pensione per la quale abbia presentato la do- manda amministrativa di riconoscimento dello stato di quiescenza, ma anche di evitare la corresponsione di una prestazione avente “la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennità mensile di disoccupazione” allorché il soggetto abbia raggiunto i requisiti “per il pensionamento di vecchiaia o anticipato” e tanto perché la
ASpI (dal 2015 NASpI) si colloca si colloca all'interno di un complesso siste- ma normativo che prevede un collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo.
Inoltre, secondo la citata norma, la decadenza (dal diritto) si realizza dal mo- mento in cui si verifica l'evento che la determina (cioè il raggiungimento dei requisiti per la fruizione della pensione) e non già dall'effettivo pensionamen- to, con l'obbligo di restituire l'indennità che eventualmente si sia continuato a percepire.
Non può condividersi, pertanto, l'orientamento giurisprudenziale richiamato
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da parte appellata, che subordina la decadenza alla effettiva erogazione della prestazione pensionistica a seguito della proposizione della relativa domanda, sul presupposto che la domanda di pensione sia requisito costitutivo del diritto alla pensione di anzianità insieme alle altre condizioni di legge, non potendo procedersi ad alcuna liquidazione di ufficio prima della domanda (cfr. Cassa- zione n.7146/2008) e ritenendo una diversa interpretazione della normativa vi- gente non conforme ai principi costituzionali di cui all'art 38 Cost., in quanto il lavoratore si troverebbe privo di retribuzione e di indennità NASpI senza aver percepito l'assegno di pensione liquidato in data successiva a seguito di domanda amministrativa, così rimanendo egli di fatto privo di qualsiasi fonte di sostentamento.
Ed invero, “La ratio legis dell'art. 2, co. 40, lett. c), L. 92/2012 non è quella … di prevedere una incompatibilità tra due prestazioni volta ad evitare il cumulo delle stesse, perché se così fosse il legislatore avrebbe potuto fare ricorso alla diversa categoria giuridica dell'opzione tra le due prestazioni, anziché stabili- re la decadenza da una di esse. L'intento del legislatore sembra, piuttosto, quello di non consentire l'accesso a prestazioni a sostegno del reddito genera- lizzate e temporanee (qual è la NASpI) volte a consentire la ricerca di una nuova occupazione, a quei soggetti che hanno maturato il diritto alla percezio- ne di un trattamento pensionistico vita natural durante, in virtù di un rapporto assicurativo preordinato proprio a quello scopo (assicurazione generale ob- bligatoria I.V.S.), in forza del quale la pensione viene erogata senza soluzione di continuità rispetto al rapporto di lavoro e alla relativa retribuzione, per soddisfare il diritto del lavoratore assicurato a mantenere mezzi adeguati alle sue esigenze di vita (art. 38, 2° comma, Cost.)… Infine, non si può sospettare l'art. 2, co. 40, lett. c), L. 92/2012 di illegittimità costituzionale, perché la norma non lascia affatto privo di tutela l'assicurato, richiedendo soltanto che il soggetto titolare dei requisiti per il pensionamento, manifesti la volontà di ottenere la pensione, presentando la relativa domanda amministrativa, in con- formità al principio secondo cui il titolare del diritto ad una prestazione previ- denziale deve manifestare la propria volontà di farlo valere, e la manifestazio-
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ne di tale volontà costituisce il momento di decorrenza del diritto stesso (v.
Cass. nn. 17909/2011, 11518/2009, 10407/2005, 15812/2002): l'art. 38, 2° comma, Cost. garantisce sì “il diritto del lavoratore a che siano assicurati mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso di … vecchiaia e disoccupazio- ne involontaria”, ma alla condizione che egli presenti la relativa domanda amministrativa, e non può tutelare chi non manifesta neppure la volontà di av- valersi della protezione sociale. Il mancato esercizio di un diritto da parte del suo titolare non può essere configurato come lesione di un suo diritto costitu- zionalmente garantito” (cfr. citata Corte di appello di Torino).
Inoltre, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di prime cure, non rileva la buona fede dell'appellato; ed invero, “Nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall' in relazione alle somme corrisposte a titolo Pt_1 indennità di disoccupazione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avve- nuta “sine titulo”, la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033, c.c., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi
….” (Cass. sez lav., 19/08/2003, n.12146)».
3. L'appellato, a sua volta, ha riproposto ex art. 346 c.p.c. la domanda subordi- nata per danni nel senso che «se l avesse rigettato la domanda per Pt_1
l'ASpI, il sig. avrebbe potuto presentare domanda di pensione già dal CP_1
2013 e percepire, dallo stesso anno, i ratei di pensione nella misura lorda di €
1.343,46 (doc. n. 3, fascicolo di primo grado), di gran lunga superiore all'assegno mensile ASpI di circa € 830,00, corrisposto dal 28/09/2013 al
30/08/2014 (€ 9.126,54 : 11 mesi = € 829,68). Da qui anche la perfetta buona fede dell'odierno ricorrente nel percepire e consumare l'indennità ricevuta».
3.1. La domanda risarcitoria non può trovare accoglimento.
Invero, secondo Cass. 1049/2024 che ha ripreso Cass. 12146/2003 citata nel precedente qui richiamato, «secondo la giurisprudenza di questa Corte, "Nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta dall' in relazione Pt_1 alle somme corrisposte a titolo indennità di disoccupazione, qualora risulti ac- certato che l'erogazione è avvenuta 'sine titulo', la ripetibilità delle somme non
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può essere esclusa ex art. 2033, cod. civ., per la buona fede dell'accipiens, in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restitu- zione dei frutti e degli interessi, non essendo inoltre neppure applicabile alla succitata fattispecie l'art. 1, commi duecentosessantesimo ss., legge n. 662 del
1996, che concerne esclusivamente le prestazioni pensionistiche" (Cass. n.
12146/03)».
L'istituto non aveva alcun obbligo giuridico di rigettare la domanda ASpI semmai essendo a carico del richiedente rappresentare all'istituto di poter ac- cedere alla pensione piuttosto che chiedere l'ASPI.
4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano per entrambi i gradi di giu- dizio come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 e suc- cessive modifiche tenuto conto del valore della controversia e dell'attività svol- ta, in assenza della dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta in primo grado da;
Controparte_1 condanna l'appellato alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi che liquida per il primo grado in € 2.540,00 oltre rimborso spese generali, e per il presente grado in € 2.906,00 oltre rimborso spese generali.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 26.6.2025
Il Giudice ausiliario estensore La Presidente dott. Giuseppe Agozzino dott.ssa Marcella Celesti
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