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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/04/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1283/2024
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1283/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 10 aprile 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1283/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANGALLO ANTONIO Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VICO I CROTONE, 25 89034
BOVALINOpresso il difensore avv. PANGALLO ANTONIO GIUSEPPE
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIPOLLI STEFANO e dell'avv. CP_1 P.IVA_2
PEDERZINI GIOVANNA ( ) VIA A. NARDI N. 5 41100 MODENA;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE 99 40122 BOLOGNApresso il difensore avv.
CIPOLLI STEFANO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'impresa individuale ha opposto il decreto Parte_1
ingiuntivo pronunziato ad istanza di portante condanna CP_1
al pagamento della somma di € 11.043,52. In particolare, si assume pagina 2 di 4 che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va reietta.
Assume l'opponente che la penale oggetto del monito non sarebbe dovuta, dato che il contratto di fornitura di merce concluso dal con l'agente di zona non sarebbe stato approvato dalla casa e Pt_1
non sarebbe perciò vincolante.
In realtà, risulta dall'art. 1 delle condizioni generali di contratto che: “la proposta di commissione si intende accettata dal
venditore nel caso in cui quest'ultimo non la rifiuta espressamente e
per iscritto inderogabilmente entro i seguenti termini: 31 marzo per
la stagione commerciale autunno inverno, 30 settembre per la stagione
commerciale primavera estate”.
Le parti hanno espressamente previsto che il silenzio della venditrice sia “significativo”, avendo il peculiare significato di accettazione della proposta contrattuale.
Consegue allora che il contratto di vendita si è concluso inter
partes, in forza del silenzio serbato dal venditore, il quale non ha rifiutato espressamente la proposta.
Stante quindi l'applicabilità della penale prevista nell'importo pari al 50% del prezzo della merce non consegnata, l'opposizione in quanto infondata è pertanto reietta.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da impresa con atto di citazione in Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo in data 11 marzo 2024,
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
4600 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge.
Modena lì, 10 aprile 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 4 di 4
Tribunale Ordinario di Modena
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1283/2024 tra
Parte_1
ATTORE e
CP_1
CONVENUTO
Oggi 10 aprile 2025 innanzi al dott. Roberto Masoni, i difensori delle parti si sono riportati ai rispettivi atti difensivi ed in particolare alle note scritte autorizzate sostitutive dell'odierna udienza. Dopo discussione orale virtuale, il giudice decide la causa.
Il Giudice
(dott. Roberto Masoni)
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
(SEZIONE SECONDA CIVILE)
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente:
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1283/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PANGALLO ANTONIO Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VICO I CROTONE, 25 89034
BOVALINOpresso il difensore avv. PANGALLO ANTONIO GIUSEPPE
ATTORE Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CIPOLLI STEFANO e dell'avv. CP_1 P.IVA_2
PEDERZINI GIOVANNA ( ) VIA A. NARDI N. 5 41100 MODENA;
, C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA SAN FELICE 99 40122 BOLOGNApresso il difensore avv.
CIPOLLI STEFANO
CONVENUTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'impresa individuale ha opposto il decreto Parte_1
ingiuntivo pronunziato ad istanza di portante condanna CP_1
al pagamento della somma di € 11.043,52. In particolare, si assume pagina 2 di 4 che il decreto ingiuntivo opposto sarebbe ingiusto, insistendo per la revoca del monito.
La convenuta opposta si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto dell'opposizione.
II. L'opposizione a decreto ingiuntivo è infondata e va reietta.
Assume l'opponente che la penale oggetto del monito non sarebbe dovuta, dato che il contratto di fornitura di merce concluso dal con l'agente di zona non sarebbe stato approvato dalla casa e Pt_1
non sarebbe perciò vincolante.
In realtà, risulta dall'art. 1 delle condizioni generali di contratto che: “la proposta di commissione si intende accettata dal
venditore nel caso in cui quest'ultimo non la rifiuta espressamente e
per iscritto inderogabilmente entro i seguenti termini: 31 marzo per
la stagione commerciale autunno inverno, 30 settembre per la stagione
commerciale primavera estate”.
Le parti hanno espressamente previsto che il silenzio della venditrice sia “significativo”, avendo il peculiare significato di accettazione della proposta contrattuale.
Consegue allora che il contratto di vendita si è concluso inter
partes, in forza del silenzio serbato dal venditore, il quale non ha rifiutato espressamente la proposta.
Stante quindi l'applicabilità della penale prevista nell'importo pari al 50% del prezzo della merce non consegnata, l'opposizione in quanto infondata è pertanto reietta.
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vengono liquidate come da dispositivo.
pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza, domanda e/o eccezione disattesa, nella causa promossa da impresa con atto di citazione in Parte_1
opposizione a decreto ingiuntivo in data 11 marzo 2024,
1. rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo e dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo;
2. dichiara tenuta e condanna parte opponente al rimborso delle spese processuali che si liquidano in complessivi €
4600 (di cui € 100 per anticipazioni), oltre accessori di legge.
Modena lì, 10 aprile 2025
Il Giudice
(dr. Roberto Masoni)
pagina 4 di 4