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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 07/04/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 402 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2017, e vertente tra
- RO PV S.r.l. e, quale sua mandataria, doBank S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana Scrivo in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro,
Via M. Greco n. 16;
- appellante contro
Di FA CA e SP EN, rappresentati e difesi dall'Avv.
Daniela Falcone in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliati in Catanzaro,
Via Acri n. 67, presso lo studio dell'Avv. Maria Giuseppina Amendola;
- appellati e
ID OM, in proprio e in qualità di erede di SP TO, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Capolupo e Rocco Lo Duca in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Cosenza,
Via Medaglie d'Oro n. 106;
- appellata e
SP AU, SP AN, SP ZI e SP LL, in qualità di eredi di SP TO;
- appellate contumaci sulle seguenti CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: a) dichiarare nei confronti di SP EN e Di FA CA improponibile, inammissibile e comunque infondata la spiegata opposizione e, per l'effetto, rigettarla confermando il decreto opposto, con condanna degli stessi al pagamento, in solido tra loro e con gli altri fideiussori, dell'importo di €uro 248.790,70, oltre interessi maturati dal 28-
12-2007 sino al soddisfo e spese del monitorio;
b) in via subordinata, sempre nei confronti di SP EN e Di FA CA, condannare gli stessi al pagamento, in solido tra loro e con gli altri fideiussori e in favore dell'appellante, del minor importo pari ad €uro 186.350,20, così come determinato nella Ctu acquisita agli atti del giudizio di primo grado, oltre interessi maturati e maturandi dalla domanda al soddisfo, ovvero a quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
c) nei confronti di ID OM, in proprio e quale erede di SP TO, dichiarare improponibile, inammissibile e comunque infondata la spiegata opposizione e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento dell'importo di €uro
248.790,70, oltre interessi maturati e maturandi dalla domanda sino al soddisfo;
in subordine, condannare la stessa al pagamento, in solido con gli altri fideiussori e in favore dell'appellante, del minor importo pari ad €uro
186.350,20, così come determinato nella Ctu acquisita agli atti del giudizio di primo grado, oltre interessi maturati e maturandi dalla domanda al soddisfo, ovvero a quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
d) condannare, in ogni caso, tutto gli appellati al pagamento di spese e compensi del doppio grado del giudizio e i Sig.ri
SP EN e Di FA CA anche di quelle del monitorio.
- Per gli appellati Di FA CA e SP EN: Voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
in ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del giudizio di secondo grado, oltre accessori come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore concludente.
- Per l'appellata ID OM, in proprio e nella qualità: Conclude per il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, improcedibile e improponibile, nonché infondato in fatto e in diritto, e per la conseguente conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Gli opponenti con separati atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo hanno chiesto dichiararsi l'inefficacia dello stesso, provvisoriamente esecutiva e in primis per la notifica avvenuta oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c. e nel merito dichiararsi il difetto di prova del credito, invalidità della fideiussione, illegittimità della capitalizzazione trimestrale dei conti passivi e l'applicazione di condizioni economiche non pattuite, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 289/2008 per l'importo di €uro 248.790,70 e rigetto della domanda, in subordine accertarsi l'effettivo saldo di c/c epurate dalle poste passive illegittime.
Si costituivano in giudizio con comparse separate la Unicredit Banca d'Impresa
S.p.a. e, per essa, in qualità di mandataria, la Unicredit Management Bank S.p.a., gli altri convenuti e l'intervenuto volontario e deducevano l'infondatezza della proposta opposizione chiedendone il rigetto e la conferma dell'opposto decreto e contestuale richiesta di riunione dei due giudizi che veniva così disposta.
Veniva poi sospesa la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto attesa la probabile fondatezza della eccezione dei nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed in considerazione della delibera CICR del 9-2-2000.
Nel corso del giudizio spiegava poi intervento la Aspra Finance S.p.a. in qualità di cessionaria di Unicredit Corporate Banking S.p.a..
Veniva esclusa Ctu contabile stante l'incompletezza della documentazione contabile prodotta dalla banca e la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Rimessa sul ruolo la causa ritenuta necessaria una consulenza contabile al fine di accertare l'usurarietà degli interessi, avendo riguardo al momento della pattuizione tenendo conto delle commissioni di massimo scoperto e, in caso affermativo, determinare il saldo contabile, escludendo interessi e commissioni, previo azzeramento del saldo di partenza del primo degli estratti conto in atti, ove positivo per la Banca.
Terminata la consulenza contabile,la causa andava in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..”.
Con sentenza del Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 4-8-2016 n. 1741, veniva accolta l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli opposti al pagamento in solido tra loro delle spese e competenze del giudizio e di quelle relative alla espletata Ctu. Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, mediante atto di citazione ritualmente notificato, la RO PV S.r.l., cessionaria del credito oggetto di controversia, e, per essa quale sua mandataria, la doBank S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo l'ingiustizia ed erroneità delle statuizioni con essa adottate per i motivi qui di seguito indicati.
A mezzo di un primo ordine di doglianze parte appellante denunciava il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., di travisamento della prova e dei fatti e di insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione della decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che la domanda fosse rimasta sfornita di prova in esito al giudizio, sulla scorta della rilevata mancata produzione in atti con riferimento ai rapporti bancari dedotti in causa dei relativi contratti e di tutti gli estratti conto afferenti al periodo in contestazione necessari al fine di consentire il riconteggio per l'intera durata del rapporto dalla sua accensione sino alla estinzione e la conseguente rideterminazione del saldo finale, nonchè sulla considerazione di non poter condividere sul punto le diverse e ulteriori, ma non richieste, operazioni contabili effettuate dal nominato in quella sede.
Sosteneva in proposito parte appellante, posto che comunque già la decisione del giudice di primo grado di disporre nel giudizio consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile aveva evidenziato come, nonostante le lacune documentali in questione, fosse stato ritenuto percorribile, utile e conforme a giustizia procedere al ricalcolo ai fini della rideteminazione del saldo di conto corrente, che la pronuncia gravata era frutto di travisamento dei fatti e della prova in quanto fondata su un presupposto erroneo, laddove il Ctu di primo grado non aveva mai affermato l'inesistenza del contratto ovvero di tutti gli estratti conto, essendo stato il primo prodotto dalla banca ricorrente con il fascicolo relativo della fase monitoria e i secondi carenti esclusivamente con riferimento all'arco temporale di durata del rapporto 2001-2003.
Aggiungeva, inoltre, come, a fronte del riconteggio del saldo operato dal Ctu il quale peraltro in nessun momento aveva prospettato di non poter procedere a siffatta rielaborazione, il primo giudice non avesse adeguatamente esplicitato le ragioni per cui aveva reputato di non avvalersi delle risultanze del relativo elaborato ai fini della decisione ed anzi avesse in tema contraddittoriamente motivato in ordine alla situazione di carenza ed incompletezza della documentazione prodotta agli atti di causa, dopo averla tuttavia ritenuta non ostativa alla ravvisata necessità, previa rimessione sul ruolo della causa in precedenza trattenuta in decisione, di disporre l'approfondimento istruttorio mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Ancora la sentenza di primo grado veniva impugnata nella parte in cui aveva affermato l'infondatezza della pretesa creditoria posta alla base della domanda intentata in sede monitoria nei confronti degli ingiunti nella loro qualità di fideiussori per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1945 e 1956 c.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2504-bis c.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322,
1326 e ss c.c., nonchè per travisamento dei fatti e difetto di motivazione.
Assumeva la banca appellante innanzi tutto come la decisione di primo grado fosse affetta dal vizio di omessa pronuncia o altrimenti di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento alla questione sollevata in quella sede sin dalla prima difesa circa la improponibilità delle eccezioni proposte dai fideiussori a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, sulla scorta del dedotto contrario rilievo che i predetti opponenti con la sottoscrizione dei contratti di fideiussione versati in atti si erano obbligati a pagare alla banca creditrice, immediatamente e a semplice richiesta scritta della stessa, quanto dovuto dal debitore principale, e ciò anche in ipotesi di invalidità dell'obbligazione garantita in deroga all'art. 1945 c.c..
Si doleva sotto altro profilo che la non tenutezza dei fideiussori opponenti a decreto ingiuntivo al pagamento di alcunché nei propri confronti era stata nella specie ingiustificatamente ritenuta sulla base dell'erronea applicazione del disposto di cui all'art. 1956 c.c., alla quale invece il caso in esame sarebbe stato da considerare più correttamente sottratto, avuto riguardo alla circostanza che i predetti erano tutti soci a parità di quote della società Eribruzia S.r.l. garantita e, inoltre, tra di essi, lo
SP TO ricopriva anche la carica di amministratore unico di essa. Dal siffatto cumulo nei soggetti fideiussori della qualità di socio e/o di amministratore e di garanti della società debitrice principale, infatti, non poteva che farsi discendere la qualificazione del comportamento passivo dai suddetti tenuto come implicita autorizzazione alla banca a concedere ulteriore credito alla società debitrice, della quale è verosimile che i medesimi conoscessero le condizioni patrimoniali e l'incidenza del loro eventuale mutamento in peius sulla possibilità di realizzazione del credito ovvero della cui evoluzione si sarebbero comunque dovuti tenere adeguatamente informati sulla base della regolamentazione pattuita nel contratto di garanzia da loro sottoscritto, laddove peraltro si adduceva in argomento l'assolutà erroneità e inconferenza a fini decisori della ulteriore considerazione indicata in sentenza a supporto della conclusione circa la non dovutezza di alcun pagamento all'istituto di credito da parte dei fideiussori opponenti secondo cui non era stato provato che costoro avessero richiesto nuovi finanziamenti alla banca, non potendo il fideiussore chiedere la concessione di un finanziamenti relativamente ad un rapporto di conto corrente intestato ad altri e in luogo del soggetto titolare di esso.
Da ultimo, a mezzo del proposto gravame la decisione di primo grado veniva censurata anche nella parte in cui aveva statuito l'operatività della garanzia fideiussoria prestata da Di FA CA, SP EN, ID
OM e SP TO con esclusivo riferimento alle obbligazioni contratte dalla società debitrice principale Eribruzia S.r.l., già incorporante la società La
MM IA di SP OM & C. S.n.c., a partire dall'8-8-2005, data di avvenuta sottoscrizione del contratto di fideiussione in favore della prima e stipulato in prosecuzione di precedente fideiussione del 5-6-2000, in difetto della produzione del relativo contratto di garanzia. Nello specifico si opponeva in tema come sul punto il giudice di prime cure avesse erroneamente disatteso il portato del dato normativo di riferimento relativo all'inquadramento ex art. 2504-bis.c.c. della fusione per incorporazione tra società come vicenda meramente evolutivo- modificativa del medesimo soggetto giuridico, con esclusione di qualsiasi effetto estintivo della società incorporata e produzione invece di quello di contestuale sostituzione della società incorporante in tutti i rapporti giuridici, anche processuali, della società incorporata anteriori alla fusione e senza soluzione di continuità, oltre che in maniera arbitraria e immotivata negato forza vincolante al contenuto del regolamento negoziale sottoscritto in data 8-8-2005 dai predetti fideiussori con il quale i medesimi avevano assunto nei confronti di Eribruzia S.r.l. l'obbligo di prestare garanzia per l'adempimento di obbligazioni derivanti da operazioni bancarie sia che fossero state già consentite, sia che lo fossero in futuro, con espresso richiamo al pregresso contratto del 5-6-2000 con il quale i medesimi si erano costituiti fideiussori di La MM IA di SP OM & C. S.n.c., successivamente incorporata in Eribruzia S.r.l., e in prosecuzione del quale era da intendersi che fosse avvenuta la stipulazione della garanzia fideiussoria in favore di quest'ultima.
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituivano in giudizio con distinte comparse di risposta depositate in atti, rispettivamente, il 26-9-2017 e il 21-10-2019, Di FA CA e SP
EN e SP TO e ID OM, tutti per resistere al gravame di cui contestavano la fondatezza e chiedevano il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Nel corso del giudizio veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile di primo grado come da ordinanza in atti, con la quale venivano posti al Ctu nominato nella persona della Dott.ssa Agnese Le Pera i i quesiti qui di seguito testualmente riportati: “ ..proceda il Ctu - letti gli atti del procedimento ed esaminata la documentazione prodotta con riferimento ai rapporti bancari dedotti in causa (contratto di conto corrente, conto anticipi su fatture, fideiussione) - a ricostruire i movimenti di dare/avere tra le parti in relazione ai rapporti in questione e ad accertarne l'esatto saldo contabile alla data di chiusura, verificando, in particolare: 1) il carattere usurario o meno del tasso di interessi convenzionale desumibile dagli atti ovvero in concreto applicato dall'istituto di credito nel corso del rapporto, tenendo conto del tasso soglia previsto dalla normativa antiusura di cui alla Legge n. 108/1996; 2) se la banca abbia applicato addebiti per commissione di massimo scoperto sulla base di clausola contrattualmente prevista;
3) se, nell'ipotesi in cui la banca abbia operato la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la relativa clausola sia stata specificamente approvata per iscritto e ne abbia previsto la reciprocità tra le parti
(interessi debitori e interessi creditori) e il conteggio con la medesima periodicità; e provvedendo, pertanto, alla rideterminazione dell'ammontare della pretesa creditoria azionata in sede monitoria dalla banca, escludendo dal computo
l'applicazione degli interessi in caso di accertata usurarietà degli stessi (punto 1) e della commissione di massimo scoperto in caso di mancata pattuizione di essa in contratto (punto 2), nonché applicando gli interessi debitori senza alcuna capitalizzazione qualora non risultino soddisfatte le condizioni di cui al punto 3 che precede;
proceda ancora il Ctu alla ricostruzione delle movimentazioni eseguite sul conto utilizzando gli estratti conto prodotti in atti, con la puntualizzazione che, in caso di riscontrata mancata disponibilità di tutti gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione, la ricostruzione dell'andamento del rapporto dovrà essere operata partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile, se a credito per il cliente, laddove, invece, nel caso in cui il primo estratto conto disponibile presenti un saldo a debito per il cliente, partendo dal “saldo zero”.”;…”.
All'udienza collegiale fissata per le formalità di conferimento dell'incarico e il giuramento del Ctu la Corte disponeva l'integrazione dei quesiti suindicati, devolvendo all'ausiliario l'ulteriore compito di effettuare un doppio conteggio, uno dei quali tenesse conto dell'importo di €uro 146.300,00 addebitato dopo la chiusura del conto corrente. Depositata agli atti di causa la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, il giudizio veniva successivamente interrotto a seguito della dichiarazione del procuratore dell'appellato SP TO di morte del proprio assistito.
Nel prosieguo, dunque, su ricorso della banca appellante il giudizio veniva riassunto nei confronti di SP AU, SP AN, SP ZI,
SP LL e ID OM (quest'ultima già costituita in giudizio come appellata in proprio), nelle rispettive qualità di figlie e coniuge e tutte di eredi legittime dello SP TO, con fissazione di nuova udienza per la sua prosecuzione, in esito alla quale, in assenza di costituzione in giudizio, malgrado la rituale notifica del ricorso in riassunzione, di SP AU, SP
AN, SP ZI, SP LL, le quali restavano contumaci, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, all'udienza collegiale del 9-7-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel procedere al vaglio dell'impugnazione in disamina osserva in primo luogo la
Corte come siano da condividere i motivi di gravame che investono la decisione di primo grado nella parte in cui ha ravvisato i presupposti per l'accoglimento delle eccezioni di invalidità e/o di inefficacia e/o estinzione del contratto di fideiussione sottoscritto dagli odierni appellati SP TO, SP EN, Di
FA CA e ID OM in favore di Unicredit Banca d'Impresa
S.p.a. l'8-8-2005, in quella sede dai medesimi sollevate a sostegno della proposta opposizione al decreto ingiuntivo n. 289/2008 del Tribunale di Cosenza, richiesto ed ottenuto dall'istituto di credito nei loro confronti, in qualità di fideiussori, per il pagamento, in solido, del complessivo importo di €uro 248.790,70, siccome riveniente dalla sommatoria dei saldi di chiusura a debito dei rapporti di conto corrente ordinario n. 5075064 (€uro 221.310,07) e di conto anticipi su fatture n.
30024591 ( €uro 25.863,99) con esso intrattenuti a far data, rispettivamente, dal 31-
1-2001 e dal 29-3-2004 dalla società debitrice principale garantita Eribruzia S.r.l., oltre interessi e spese del monitorio. Ed invero, con riferimento alla liberazione dei fideiussori da ogni obbligazione per come ritenuta con la pronuncia gravata ai sensi e per gli effetti di cui al disposto dell'art. 1956 c.c. (a norma del quale, per l'appunto, il garante di un'obbligazione futura è liberato dalle proprie obbligazioni ogni qualvolta il creditore garantito, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali del debitore sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, abbia concesso ulteriore credito al debitore principale senza specifica autorizzazione del fideiussore), deve osservarsi che tale disciplina mira a tutelare la posizione del fideiussore da comportamenti contrari a buona fede da parte della banca la quale, consapevole di poter fare affidamento sul distinto patrimonio del garante, concede nuovo credito al debitore, successivamente al rilascio della fideiussione e senza l'autorizzazione del garante, pur essendo a conoscenza del significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore medesimo.
Rientra quindi nell'onus probandi gravante sul fideiussore che eccepisca la propria liberazione ex art. 1956 c.c. la dimostrazione del duplice requisito della concessione di nuovo credito da parte della banca e della consapevolezza di quest'ultima del significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, mentre in conformità della ratio della norma in questione, che è quella di salvaguardare il fideiussore da comportamenti della banca per lui pregiudizievoli e contrari a buona fede, presupposto implicito della sua applicazione è che il fideiussore sia meritevole di detta tutela, ovvero che egli non sia, né possa altrimenti essere a conoscenza dell'aggravamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale, invece potenzialmente conoscibili dalla banca.
In applicazione, dunque, di tale principio la giurisprudenza ha in via esemplificativa escluso la necessità della richiesta da parte della banca della speciale autorizzazione del fideiussore nei caso in sui la concreta ed effettiva conoscenza delle condizioni patrimoniali della società debitrice da parte del fideiussore può presumersi, poiché costui è anche amministratore della società (cfr. Cass. Civ., n. 3761/2006; n.
12456/1997), ovvero ne è socio (cfr. Cass. Civ. n. 8850/1998), o ancora è il reale beneficiario del nuovo credito bancario (cfr. Cass. Civ., n. 4208/2002; n. 3385/1989).
In sostanza, in un rapporto di conto corrente ed apertura di credito, in genere, la banca non deve chiedere al fideiussore la speciale autorizzazione di cui all'art. 1956
, comma 1, c.c. per fornire nuovo credito al debitore, qualora possa ragionevolmente presumersi che lo stesso avesse conoscenza concreta ed effettiva delle mutate condizioni patrimoniali della debitrice e del loro progressivo deterioramento, poiché tale conoscenza fa venire meno qualsiasi esigenza di tutela del fideiussore, rendendo inapplicabile la disciplina dettata dall'art. 1956 c.c..
Ciò posto, va rilevato come nel caso che qui occupa i soggetti fideiussori risultassero tutti inseriti nella struttura della società garantita Eribruzia S.r.l., essendone i soci, e rivestendo altresì, tra i suddetti, lo SP TO all'interno di essa la carica di amministratore unico, con la conseguenza di potersi ragionevolmente presumere la piena conoscenza da parte dei medesimi del sopravvenuto mutamento in peius da un certo momento in poi della situazione economica e patrimoniale della società debitrice principale e, dunque, per tale via anche ritenere, al contrario di quanto affermato sul punto dal primo giudice nella decisione appellata, che costoro, con il loro comportamento passivo, avessero autorizzato la banca creditrice a far credito alla società della quale non potevano ignorare il nuovo stato patrimoniale in riferimento alla possibilità di realizzare il credito, né essendo, d'altra parte, neppure fondatamente ascrivibile alle circostanze fattuali ivi indicate la valenza di elementi idonei a far ritenere superata con riferimento alla concreta fattispecie in disamina la presunzione di conoscenza e, comunque, di conoscibilità surrichiamata.
In tal senso, poi, giova in via ulteriore evidenziare al riguardo come in ogni caso nel contratto di fideiussione sottoscritto in atti dai predetti SP TO, SP
EN, Di FA CA e ID OM fosse contenuta una specifica clausola in forza della quale i medesimi si obbligavano espressamente a tenersi al corrente in ordine alle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca, derivandone per costoro nel caso in esame, sul presupposto di non poter legittimamente dedurre di avere ignorato senza colpa la reale situazione patrimoniale della debitrice principale essendo specificamente tenuti per contratto ad informarsene, la preclusione a far valere la violazione dell'art. 1956 c.c. per avere concesso credito a quest'ultima senza la loro autorizzazione nei confronti della banca, ad opera della quale neppure può ritenersi essere stato dimostrato agli atti di causa alcuna avvenuta acquisizione in via autonoma di precisa cognizione in merito al deterioramento della situazione patrimoniale della soggetto garantito.
Parimenti la statuita esclusione di responsabilità dei fideiussori per le obbligazioni assunte dalla società garantita nei confronti dell'istituto di credito in epoca antecedente alla data di sottoscrizione del contratto di fideiussione stipulato l'8-8-
2005 in favore della banca nell'interesse della società debitrice Eribruzia S.r.l., per difetto di adeguata documentazione agli atti di causa del relativo regolamento negoziale, di cui alla sentenza impugnata, non si sottrae alle censure mosse a mezzo del proposto gravame.
Ed invero, una volta premessa l'assoluta inconferenza in argomento del richiamo dei fideiussori opponenti in prime cure e attuali appellati al preteso effetto estintivo della pregressa garanzia fideiussoria da loro prestata in favore della società “La
MM IA di SP EN & C. S.n.c.”, a seguito dell'avvenuta fusione per incorporazione di quest'ultima nella Eribruzia S.r.l., atteso che la pretesa creditoria nella specie azionata dalla banca a titolo di garanzia attiene ai rapporti bancari di conto corrente e di conto anticipi fatture che risultano essere stati instaurati direttamente in capo alla Eribruzia S.r.l. negli anni 2001 e 2004 e, quindi, in epoca successiva alla incorporazione in essa della sopra citata società La MM
IA risalente al 28-12-2000, e come tali, da ritenersi estranei alla vicenda successoria intervenuta tra incorporata ed incorporante, soccorre in via risolutiva ed assorbente, di contro a quanto affermato nella pronuncia gravata, il rilievo che per mezzo del contratto dell'8-8-2005 i suddetti SP TO, SP EN,
Di FA CA e ID OM si costituivano fideiussori, sino alla concorrenza dell'importo di €uro 380.000,00, per l'adempimento delle obbligazioni della Eribruzia verso la Unicredit Banca d'Impresa S.p.a. dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura sia che fossero state a quella data “già consentite”, sia che “venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato”, con chiaro ed inequivoco riferimento, pertanto, alla estensione della garanzia prestata anche a tutte le obbligazioni già maturate a carico del debitore principale anteriormente all'8-8-2005 in virtù dei preesistenti rapporti in essere con l'istituto di credito.
Ciò nondimeno, reputa il Collegio giudicante che il complesso delle suesposte osservazioni non sia comunque sufficiente a condurre all'accoglimento del proposto gravame, dovendosi al contrario pervenire a diverse conclusioni valutative per quel che concerne le questioni attinenti all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, siccome reiterate dalla banca a sostegno della richiesta sul punto invocata a mezzo dell'appello di statuire, in riforma della decisione di primo grado, di rigetto dell'opposizione delle controparti e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, atteggiandosi la stessa meritevole di essere respinta.
Occorre in via del tutto preliminare disattendere la prospettazione in quella sede addotta dall'istituto di credito medesimo circa la improponibilità ad opera degli allora opponenti e attuali appellati delle contrapposte eccezioni di illegittima applicazione al rapporto bancario oggetto di controversia di capitalizzazione trimestrale di conti passivi, di interessi passivi ultralegali e di addebiti per condizioni economiche non pattuite, e del cui omesso esame da parte del primo giudice esso si duole con l'appello in esame, sul presupposto dell'avvenuta sottoscrizione di costoro in suo favore della clausola contenuta nel contratto di fideiussione di pagamento a semplice prima richiesta.
Ed invero, giova rilevare di contro come nella mera presenza all'interno del contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta” non possa per ciò solo ritenersi implicita la deroga al regime dettato dall'art. 1945 c.c., che, peraltro, nel prevedere che il fideiussore possa opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dalla incapacità, sottende una esigenza di protezione del fideiussore meritevole di tutela anche quando manchi un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale.
Più nello specifico, si è affermato in argomento che una clausola di tal fatta all'interno dell'accordo di garanzia non rivesta valenza decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione ovvero un contratto autonomo di garanzia, essendo a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l'effettiva volontà delle parti e lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo della intervenuta stipulazione (cfr. Cass. Civ. n. 31105/2024,
n. 19693/2022, n. 16825/2016).
Orbene, deve rilevarsi come, in difetto di elementi indicativi in tal senso desumibili dal complessivo contesto negoziale e dall'assetto di interessi che le parti hanno voluto con esso realizzare, è da escludersi che nella concreta fattispecie in disamina le parti abbiano perseguito un intento contrario a quello di mantenere il carattere accessorio dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione del debitore principale, laddove non è neppure inutile segnalare come la clausola espressamente pattuita al n. 7 del contratto di garanzia in discussione nella sua formulazione letterale non faccia alcun riferimento diverso dall'impegno assunto dai fideiussori al pagamento immediato a semplice richiesta scritta, senza ulteriore menzione di eventuali preclusioni alla proponibilità da parte dei medesimi di eccezioni, con conseguente incompatibilità di essa con una pretesa comune volontà delle parti di derogare alla disciplina di cui all'art. 1945 c.c..
La proponibilità, dunque, da parte dei fideiussori delle sopra richiamate di nullità e/o illegittimità a supporto della contestata fondatezza della pretesa creditoria azionata nei loro confronti ha indotto la Corte, sul presupposto valutativo a fronte della documentazione bancaria costituita dagli estratti conto prodotti in giudizio che la parziale incompletezza di essa, in costanza delle ravvisate nella specie per fare ricorso al criterio del c.d. “saldo zero” (cfr. Cass. Civ. n. 11543/2019), non fosse di ostacolo alcuno a procedere al necessario approfondimento istruttorio in tema, a disporre ex novo nell'ambito del presente grado di giudizio consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, al precipuo fine di ricostruire l'andamento del rapporto bancario dedotto in causa e ricalcolarne il relativo saldo finale, previa epurazione di esso di ogni eventuale accertato addebito riveniente dall'applicazione nel corso di esso di clausole contrattuali illegittime ad opera della banca creditrice.
Orbene, il CTU nominato dalla Corte Dott.ssa A. Le Pera ha svolto la propria indagine esclusivamente con riferimento all'evoluzione del conto corrente ordinario inter partes n. 5075064 per il periodo 1 gennaio 2004/30 settembre 2007, non essendo stati prodotti in atti gli estratti conto relativi all'arco temporale antecedente di durata di esso, malgrado l'accensione di detto rapporto fosse da far risalire alla data di sottoscrizione della relativa lettera di apertura da parte della Eribruzia del 31-
1-2001, né altrimenti disponibile, al di fuori del contratto sottoscritto il 29-3-2004, alcuna documentazione contabile afferente allo sviluppo del conto anticipi su fatture n. 30024591, accessorio al primo, e indispensabile per poter determinare la provenienza del saldo contabile finale in ragione dell'ulteriore importo nella specie parimenti azionato dalla banca nei confronti dei soggetti obbligati a titolo di garanzia.
Nello specifico, il Ctu predetto ha accertato il carattere usuraio del tasso di interessi convenzionale applicato dall'istituto di credito nel corso del rapporto esaminato a partire dall'1-1-2004 (c.d. usura sopravvenuta), in difetto della possibilità di verificare nel caso concreto il superamento del tasso soglia al momento della pattuizione degli interessi, l'avvenuta pattuizione nel contratto di conto corrente di corrispondenza della commissione di massimo scoperto con la sola indicazione nella relativa clausola della misura percentuale di essa, senza specificazione alcuna della base di riferimento e delle modalità di calcolo, nonchè la praticata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi da parte della banca sempre a partire dall'epoca di disponibilità degli estratti conto dell'1-1-2004 senza che fosse stato recepito da quest'ultima nel testo del contratto stipulato in data 31-1-2001 il contenuto della delibera del CICR 9-2-2000 di attuazione dell'art. 120 T.U.B. in punto di prevista uniforme periodicità di capitalizzazione degli interessi, attivi e passivi. In merito, poi, alla ulteriore somma di €uro 143.600,00 risultante annotata a debito sul conto corrente ordinario, con registrazione di essa il 17-9-2007 e data valuta 11-
9-2007 e descritta causale “addebiti prodotti derivati/mercato monetario”, precisava come non fosse stata riscontrata la presenza in atti di alcun contratto ovvero altra documentazione contabile relativi all'operazione in questione.
All'esito, pertanto, della compiuta rielaborazione delle evidenze contabili in atti partendo dal primo degli estratti conto disponibili dell'1-1-2004, previo azzeramento del saldo in esso esposto a debito per la società correntista pari ad €uro 56.851,09, espungendo ogni addebito effettuato per CMS essendone la pattuizione nulla per indeterminatezza, oltre che per capitalizzazione trimestrale di interessi ovvero in alternativa senza applicazione di interessi passivi in toto, il CTU è pervenuto a rideterminare il saldo finale di conto corrente, comprensivo di spese di gestione del conto, in ambedue le suindicate ipotesi in ragione di un importo a debito per il cliente
(rispettivamente, di €uro 99.754,62 e di €uro 92.757,04) includendo in esso i
146.300,00 €uro addebitati il 17-9-2007, mentre al contrario in un importo a credito per il cliente (rispettivamente, di €uro 44.298,19 e di €uro 50.842,96) senza conteggiare nel saldo l'importo suindicato di €uro 146.300,00.
Ciò posto, ritiene il Collegio giudicante di recepire le conclusioni rassegnate dal
CTU in esito alla espletata indagine che, tenendo conto della non computabilità nel saldo finale di chiusura del rapporto esposto nella documentazione contabile in atti della somma di €uro 146.300,00, sono giunte in sede di ricalcolo dello stesso ad accertare l'esistenza di un saldo creditorio in favore della società correntista.
A siffatta valutazione conduce, infatti, il rilievo che il consistente importo suindicato annotato a debito in atti è completamente estraneo rispetto al rapporto di conto corrente per cui è causa, non emergendone la provenienza, né altrimenti alcun collegamento con le movimentazioni di dare/avere annotate nella pertinente documentazione contabile, laddove lo stesso vi risulta registrato solo in data 17-9-
2007 e, dunque, all'indomani della comunicazione effettuata dalla banca ai fideiussori con nota del 6-9-2007 in ordine al recesso dal contratto di conto corrente e alla revoca con effetto immediato di ogni affidamento concesso in favore di
Eribruzia S.r.l., e con indicata imputazione ad una pretesa distinta operazione avente ad oggetto l'acquisto di prodotti finanziari, di cui non stata esibita alcuna documentazione giustificativa, con conseguente preclusione di ogni possibile attività di ricostruzione di questo e, quindi, neppure di accertamento in ordine alla effettiva tenutezza del cliente al pagamento della somma citata in favore della banca, considerazioni, queste ultime, peraltro già affermate sul punto dal giudicante nella decisione di primo grado e avverso le quali non risulta addotta doglianza alcuna nel proposto gravame.
Deve poi rilevarsi sul punto come le operazioni di ricalcolo del saldo di conto corrente vero e proprio, mediante epurazione di esso da ogni posta passiva risultata nel caso in esame illegittimamente applicata dall'istituto di credito in virtù di clausole nulle o contrarie a norme imperative, siano state correttamente effettuate dal Ctu in conformità dei principi interpretativi regolanti la materia, oltre che improntate ad una attendibile metodologia accertativa.
A tale ultimo riguardo, infatti, ogni contrario rilievo addotto nell'interesse di parte appellante circa la pretesa erroneità della formula di calcolo impiegata dal predetto ausiliario, in sede di positiva verifica della esistenza nel caso concreto dell'usura sopravvenuta, è da ritenersi superato in ragione del fatto che, anche nell'ipotesi del riconteggio del saldo computando le somme dovute per addebiti da interessi passivi con capitalizzazione semplice sul presupposto che invece nella specie non fosse configurabile alcuna applicazione di interessi usurari ovvero che comunque anche l'accertamento dell'usura sopravvenuta non avrebbe in ogni caso potuto comportare l'azzeramento delle poste annotate a debito in conto per interessi passivi, il saldo suddetto verrebbe sempre e comunque, una volta decurtata la somma di €uro
146.300,00 per i motivi sopra richiamati, ad essere rideterminato a credito per il cliente nei termini in precedenza esposti, con la conseguenza di doversi pertanto ritenere totalmente infondata la pretesa creditoria azionata in monitorio dalla banca nei confronti degli odierni appellati ovvero dei loro danti causa in forza della garanzia fideiussoria dai medesimi prestata.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello in disamina, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, mentre in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore degli appellati costituiti delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue, oltre a porsi definitivamente a carico di essa le spese relative alla Ctu espletata nell'ambito di esso, liquidate come da decreto in atti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da RO PV S.r.l. e, per essa quale sua mandataria, da doBank S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Di FA CA, SP EN, ID OM e SP TO, con atto di citazione notificato il 20-2-2017, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 4-8-2016 n. 1741, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati costituiti delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro 5.750,00 in favore di Di FA CA e SP
EN e in complessivi €uro 4.550,00 in favore di ID OM in proprio e n.q., oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario di Di FA
CA e SP EN che ne ha fatto richiesta;
- pone definitivamente a carico di parte appellante le spese della Ctu espletata nel presente grado di giudizio liquidate come da decreto in atti;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1) Dott. Alberto Nicola Filardo Presidente
2) Dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) Dott.ssa Teresa Barillari Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 402 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili dell'anno 2017, e vertente tra
- RO PV S.r.l. e, quale sua mandataria, doBank S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Luciana Scrivo in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Catanzaro,
Via M. Greco n. 16;
- appellante contro
Di FA CA e SP EN, rappresentati e difesi dall'Avv.
Daniela Falcone in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliati in Catanzaro,
Via Acri n. 67, presso lo studio dell'Avv. Maria Giuseppina Amendola;
- appellati e
ID OM, in proprio e in qualità di erede di SP TO, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Capolupo e Rocco Lo Duca in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, sito in Cosenza,
Via Medaglie d'Oro n. 106;
- appellata e
SP AU, SP AN, SP ZI e SP LL, in qualità di eredi di SP TO;
- appellate contumaci sulle seguenti CONCLUSIONI
- Per l'appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita: a) dichiarare nei confronti di SP EN e Di FA CA improponibile, inammissibile e comunque infondata la spiegata opposizione e, per l'effetto, rigettarla confermando il decreto opposto, con condanna degli stessi al pagamento, in solido tra loro e con gli altri fideiussori, dell'importo di €uro 248.790,70, oltre interessi maturati dal 28-
12-2007 sino al soddisfo e spese del monitorio;
b) in via subordinata, sempre nei confronti di SP EN e Di FA CA, condannare gli stessi al pagamento, in solido tra loro e con gli altri fideiussori e in favore dell'appellante, del minor importo pari ad €uro 186.350,20, così come determinato nella Ctu acquisita agli atti del giudizio di primo grado, oltre interessi maturati e maturandi dalla domanda al soddisfo, ovvero a quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
c) nei confronti di ID OM, in proprio e quale erede di SP TO, dichiarare improponibile, inammissibile e comunque infondata la spiegata opposizione e, per l'effetto, condannare la stessa al pagamento dell'importo di €uro
248.790,70, oltre interessi maturati e maturandi dalla domanda sino al soddisfo;
in subordine, condannare la stessa al pagamento, in solido con gli altri fideiussori e in favore dell'appellante, del minor importo pari ad €uro
186.350,20, così come determinato nella Ctu acquisita agli atti del giudizio di primo grado, oltre interessi maturati e maturandi dalla domanda al soddisfo, ovvero a quella maggiore o minore che risulterà di giustizia;
d) condannare, in ogni caso, tutto gli appellati al pagamento di spese e compensi del doppio grado del giudizio e i Sig.ri
SP EN e Di FA CA anche di quelle del monitorio.
- Per gli appellati Di FA CA e SP EN: Voglia l'Ecc.ma
Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello perché destituito di fondamento giuridico e fattuale e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza impugnata;
in ogni caso condannare parte appellante alle spese e competenze professionali difensive del giudizio di secondo grado, oltre accessori come per legge, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del procuratore concludente.
- Per l'appellata ID OM, in proprio e nella qualità: Conclude per il rigetto dell'appello in quanto inammissibile, improcedibile e improponibile, nonché infondato in fatto e in diritto, e per la conseguente conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza impugnata: “Gli opponenti con separati atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo hanno chiesto dichiararsi l'inefficacia dello stesso, provvisoriamente esecutiva e in primis per la notifica avvenuta oltre il termine di cui all'art. 644 c.p.c. e nel merito dichiararsi il difetto di prova del credito, invalidità della fideiussione, illegittimità della capitalizzazione trimestrale dei conti passivi e l'applicazione di condizioni economiche non pattuite, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 289/2008 per l'importo di €uro 248.790,70 e rigetto della domanda, in subordine accertarsi l'effettivo saldo di c/c epurate dalle poste passive illegittime.
Si costituivano in giudizio con comparse separate la Unicredit Banca d'Impresa
S.p.a. e, per essa, in qualità di mandataria, la Unicredit Management Bank S.p.a., gli altri convenuti e l'intervenuto volontario e deducevano l'infondatezza della proposta opposizione chiedendone il rigetto e la conferma dell'opposto decreto e contestuale richiesta di riunione dei due giudizi che veniva così disposta.
Veniva poi sospesa la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto attesa la probabile fondatezza della eccezione dei nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed in considerazione della delibera CICR del 9-2-2000.
Nel corso del giudizio spiegava poi intervento la Aspra Finance S.p.a. in qualità di cessionaria di Unicredit Corporate Banking S.p.a..
Veniva esclusa Ctu contabile stante l'incompletezza della documentazione contabile prodotta dalla banca e la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Rimessa sul ruolo la causa ritenuta necessaria una consulenza contabile al fine di accertare l'usurarietà degli interessi, avendo riguardo al momento della pattuizione tenendo conto delle commissioni di massimo scoperto e, in caso affermativo, determinare il saldo contabile, escludendo interessi e commissioni, previo azzeramento del saldo di partenza del primo degli estratti conto in atti, ove positivo per la Banca.
Terminata la consulenza contabile,la causa andava in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..”.
Con sentenza del Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 4-8-2016 n. 1741, veniva accolta l'opposizione e, per l'effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto, con condanna degli opposti al pagamento in solido tra loro delle spese e competenze del giudizio e di quelle relative alla espletata Ctu. Avverso la suddetta pronuncia proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte
d'Appello, mediante atto di citazione ritualmente notificato, la RO PV S.r.l., cessionaria del credito oggetto di controversia, e, per essa quale sua mandataria, la doBank S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, deducendo l'ingiustizia ed erroneità delle statuizioni con essa adottate per i motivi qui di seguito indicati.
A mezzo di un primo ordine di doglianze parte appellante denunciava il vizio di violazione e/o falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., di travisamento della prova e dei fatti e di insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione della decisione di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che la domanda fosse rimasta sfornita di prova in esito al giudizio, sulla scorta della rilevata mancata produzione in atti con riferimento ai rapporti bancari dedotti in causa dei relativi contratti e di tutti gli estratti conto afferenti al periodo in contestazione necessari al fine di consentire il riconteggio per l'intera durata del rapporto dalla sua accensione sino alla estinzione e la conseguente rideterminazione del saldo finale, nonchè sulla considerazione di non poter condividere sul punto le diverse e ulteriori, ma non richieste, operazioni contabili effettuate dal nominato in quella sede.
Sosteneva in proposito parte appellante, posto che comunque già la decisione del giudice di primo grado di disporre nel giudizio consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile aveva evidenziato come, nonostante le lacune documentali in questione, fosse stato ritenuto percorribile, utile e conforme a giustizia procedere al ricalcolo ai fini della rideteminazione del saldo di conto corrente, che la pronuncia gravata era frutto di travisamento dei fatti e della prova in quanto fondata su un presupposto erroneo, laddove il Ctu di primo grado non aveva mai affermato l'inesistenza del contratto ovvero di tutti gli estratti conto, essendo stato il primo prodotto dalla banca ricorrente con il fascicolo relativo della fase monitoria e i secondi carenti esclusivamente con riferimento all'arco temporale di durata del rapporto 2001-2003.
Aggiungeva, inoltre, come, a fronte del riconteggio del saldo operato dal Ctu il quale peraltro in nessun momento aveva prospettato di non poter procedere a siffatta rielaborazione, il primo giudice non avesse adeguatamente esplicitato le ragioni per cui aveva reputato di non avvalersi delle risultanze del relativo elaborato ai fini della decisione ed anzi avesse in tema contraddittoriamente motivato in ordine alla situazione di carenza ed incompletezza della documentazione prodotta agli atti di causa, dopo averla tuttavia ritenuta non ostativa alla ravvisata necessità, previa rimessione sul ruolo della causa in precedenza trattenuta in decisione, di disporre l'approfondimento istruttorio mediante espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
Ancora la sentenza di primo grado veniva impugnata nella parte in cui aveva affermato l'infondatezza della pretesa creditoria posta alla base della domanda intentata in sede monitoria nei confronti degli ingiunti nella loro qualità di fideiussori per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1945 e 1956 c.c., violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2504-bis c.c., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322,
1326 e ss c.c., nonchè per travisamento dei fatti e difetto di motivazione.
Assumeva la banca appellante innanzi tutto come la decisione di primo grado fosse affetta dal vizio di omessa pronuncia o altrimenti di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia con riferimento alla questione sollevata in quella sede sin dalla prima difesa circa la improponibilità delle eccezioni proposte dai fideiussori a fondamento dell'opposizione a decreto ingiuntivo, sulla scorta del dedotto contrario rilievo che i predetti opponenti con la sottoscrizione dei contratti di fideiussione versati in atti si erano obbligati a pagare alla banca creditrice, immediatamente e a semplice richiesta scritta della stessa, quanto dovuto dal debitore principale, e ciò anche in ipotesi di invalidità dell'obbligazione garantita in deroga all'art. 1945 c.c..
Si doleva sotto altro profilo che la non tenutezza dei fideiussori opponenti a decreto ingiuntivo al pagamento di alcunché nei propri confronti era stata nella specie ingiustificatamente ritenuta sulla base dell'erronea applicazione del disposto di cui all'art. 1956 c.c., alla quale invece il caso in esame sarebbe stato da considerare più correttamente sottratto, avuto riguardo alla circostanza che i predetti erano tutti soci a parità di quote della società Eribruzia S.r.l. garantita e, inoltre, tra di essi, lo
SP TO ricopriva anche la carica di amministratore unico di essa. Dal siffatto cumulo nei soggetti fideiussori della qualità di socio e/o di amministratore e di garanti della società debitrice principale, infatti, non poteva che farsi discendere la qualificazione del comportamento passivo dai suddetti tenuto come implicita autorizzazione alla banca a concedere ulteriore credito alla società debitrice, della quale è verosimile che i medesimi conoscessero le condizioni patrimoniali e l'incidenza del loro eventuale mutamento in peius sulla possibilità di realizzazione del credito ovvero della cui evoluzione si sarebbero comunque dovuti tenere adeguatamente informati sulla base della regolamentazione pattuita nel contratto di garanzia da loro sottoscritto, laddove peraltro si adduceva in argomento l'assolutà erroneità e inconferenza a fini decisori della ulteriore considerazione indicata in sentenza a supporto della conclusione circa la non dovutezza di alcun pagamento all'istituto di credito da parte dei fideiussori opponenti secondo cui non era stato provato che costoro avessero richiesto nuovi finanziamenti alla banca, non potendo il fideiussore chiedere la concessione di un finanziamenti relativamente ad un rapporto di conto corrente intestato ad altri e in luogo del soggetto titolare di esso.
Da ultimo, a mezzo del proposto gravame la decisione di primo grado veniva censurata anche nella parte in cui aveva statuito l'operatività della garanzia fideiussoria prestata da Di FA CA, SP EN, ID
OM e SP TO con esclusivo riferimento alle obbligazioni contratte dalla società debitrice principale Eribruzia S.r.l., già incorporante la società La
MM IA di SP OM & C. S.n.c., a partire dall'8-8-2005, data di avvenuta sottoscrizione del contratto di fideiussione in favore della prima e stipulato in prosecuzione di precedente fideiussione del 5-6-2000, in difetto della produzione del relativo contratto di garanzia. Nello specifico si opponeva in tema come sul punto il giudice di prime cure avesse erroneamente disatteso il portato del dato normativo di riferimento relativo all'inquadramento ex art. 2504-bis.c.c. della fusione per incorporazione tra società come vicenda meramente evolutivo- modificativa del medesimo soggetto giuridico, con esclusione di qualsiasi effetto estintivo della società incorporata e produzione invece di quello di contestuale sostituzione della società incorporante in tutti i rapporti giuridici, anche processuali, della società incorporata anteriori alla fusione e senza soluzione di continuità, oltre che in maniera arbitraria e immotivata negato forza vincolante al contenuto del regolamento negoziale sottoscritto in data 8-8-2005 dai predetti fideiussori con il quale i medesimi avevano assunto nei confronti di Eribruzia S.r.l. l'obbligo di prestare garanzia per l'adempimento di obbligazioni derivanti da operazioni bancarie sia che fossero state già consentite, sia che lo fossero in futuro, con espresso richiamo al pregresso contratto del 5-6-2000 con il quale i medesimi si erano costituiti fideiussori di La MM IA di SP OM & C. S.n.c., successivamente incorporata in Eribruzia S.r.l., e in prosecuzione del quale era da intendersi che fosse avvenuta la stipulazione della garanzia fideiussoria in favore di quest'ultima.
Concludeva, pertanto, rassegnando le richieste finali meglio specificate in epigrafe.
Si costituivano in giudizio con distinte comparse di risposta depositate in atti, rispettivamente, il 26-9-2017 e il 21-10-2019, Di FA CA e SP
EN e SP TO e ID OM, tutti per resistere al gravame di cui contestavano la fondatezza e chiedevano il rigetto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Nel corso del giudizio veniva disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile di primo grado come da ordinanza in atti, con la quale venivano posti al Ctu nominato nella persona della Dott.ssa Agnese Le Pera i i quesiti qui di seguito testualmente riportati: “ ..proceda il Ctu - letti gli atti del procedimento ed esaminata la documentazione prodotta con riferimento ai rapporti bancari dedotti in causa (contratto di conto corrente, conto anticipi su fatture, fideiussione) - a ricostruire i movimenti di dare/avere tra le parti in relazione ai rapporti in questione e ad accertarne l'esatto saldo contabile alla data di chiusura, verificando, in particolare: 1) il carattere usurario o meno del tasso di interessi convenzionale desumibile dagli atti ovvero in concreto applicato dall'istituto di credito nel corso del rapporto, tenendo conto del tasso soglia previsto dalla normativa antiusura di cui alla Legge n. 108/1996; 2) se la banca abbia applicato addebiti per commissione di massimo scoperto sulla base di clausola contrattualmente prevista;
3) se, nell'ipotesi in cui la banca abbia operato la capitalizzazione trimestrale degli interessi, la relativa clausola sia stata specificamente approvata per iscritto e ne abbia previsto la reciprocità tra le parti
(interessi debitori e interessi creditori) e il conteggio con la medesima periodicità; e provvedendo, pertanto, alla rideterminazione dell'ammontare della pretesa creditoria azionata in sede monitoria dalla banca, escludendo dal computo
l'applicazione degli interessi in caso di accertata usurarietà degli stessi (punto 1) e della commissione di massimo scoperto in caso di mancata pattuizione di essa in contratto (punto 2), nonché applicando gli interessi debitori senza alcuna capitalizzazione qualora non risultino soddisfatte le condizioni di cui al punto 3 che precede;
proceda ancora il Ctu alla ricostruzione delle movimentazioni eseguite sul conto utilizzando gli estratti conto prodotti in atti, con la puntualizzazione che, in caso di riscontrata mancata disponibilità di tutti gli estratti conto relativi al rapporto in contestazione, la ricostruzione dell'andamento del rapporto dovrà essere operata partendo dal saldo del primo estratto conto disponibile, se a credito per il cliente, laddove, invece, nel caso in cui il primo estratto conto disponibile presenti un saldo a debito per il cliente, partendo dal “saldo zero”.”;…”.
All'udienza collegiale fissata per le formalità di conferimento dell'incarico e il giuramento del Ctu la Corte disponeva l'integrazione dei quesiti suindicati, devolvendo all'ausiliario l'ulteriore compito di effettuare un doppio conteggio, uno dei quali tenesse conto dell'importo di €uro 146.300,00 addebitato dopo la chiusura del conto corrente. Depositata agli atti di causa la relazione di consulenza tecnica d'ufficio, il giudizio veniva successivamente interrotto a seguito della dichiarazione del procuratore dell'appellato SP TO di morte del proprio assistito.
Nel prosieguo, dunque, su ricorso della banca appellante il giudizio veniva riassunto nei confronti di SP AU, SP AN, SP ZI,
SP LL e ID OM (quest'ultima già costituita in giudizio come appellata in proprio), nelle rispettive qualità di figlie e coniuge e tutte di eredi legittime dello SP TO, con fissazione di nuova udienza per la sua prosecuzione, in esito alla quale, in assenza di costituzione in giudizio, malgrado la rituale notifica del ricorso in riassunzione, di SP AU, SP
AN, SP ZI, SP LL, le quali restavano contumaci, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Quindi, all'udienza collegiale del 9-7-2024, di cui veniva disposta la trattazione mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente del Collegio in atti, la Corte, sulle note depositate in via telematica dai procuratori delle parti e viste le richieste conclusive in esse rispettivamente rassegnate, assegnava la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel procedere al vaglio dell'impugnazione in disamina osserva in primo luogo la
Corte come siano da condividere i motivi di gravame che investono la decisione di primo grado nella parte in cui ha ravvisato i presupposti per l'accoglimento delle eccezioni di invalidità e/o di inefficacia e/o estinzione del contratto di fideiussione sottoscritto dagli odierni appellati SP TO, SP EN, Di
FA CA e ID OM in favore di Unicredit Banca d'Impresa
S.p.a. l'8-8-2005, in quella sede dai medesimi sollevate a sostegno della proposta opposizione al decreto ingiuntivo n. 289/2008 del Tribunale di Cosenza, richiesto ed ottenuto dall'istituto di credito nei loro confronti, in qualità di fideiussori, per il pagamento, in solido, del complessivo importo di €uro 248.790,70, siccome riveniente dalla sommatoria dei saldi di chiusura a debito dei rapporti di conto corrente ordinario n. 5075064 (€uro 221.310,07) e di conto anticipi su fatture n.
30024591 ( €uro 25.863,99) con esso intrattenuti a far data, rispettivamente, dal 31-
1-2001 e dal 29-3-2004 dalla società debitrice principale garantita Eribruzia S.r.l., oltre interessi e spese del monitorio. Ed invero, con riferimento alla liberazione dei fideiussori da ogni obbligazione per come ritenuta con la pronuncia gravata ai sensi e per gli effetti di cui al disposto dell'art. 1956 c.c. (a norma del quale, per l'appunto, il garante di un'obbligazione futura è liberato dalle proprie obbligazioni ogni qualvolta il creditore garantito, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali del debitore sono divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito, abbia concesso ulteriore credito al debitore principale senza specifica autorizzazione del fideiussore), deve osservarsi che tale disciplina mira a tutelare la posizione del fideiussore da comportamenti contrari a buona fede da parte della banca la quale, consapevole di poter fare affidamento sul distinto patrimonio del garante, concede nuovo credito al debitore, successivamente al rilascio della fideiussione e senza l'autorizzazione del garante, pur essendo a conoscenza del significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore medesimo.
Rientra quindi nell'onus probandi gravante sul fideiussore che eccepisca la propria liberazione ex art. 1956 c.c. la dimostrazione del duplice requisito della concessione di nuovo credito da parte della banca e della consapevolezza di quest'ultima del significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, mentre in conformità della ratio della norma in questione, che è quella di salvaguardare il fideiussore da comportamenti della banca per lui pregiudizievoli e contrari a buona fede, presupposto implicito della sua applicazione è che il fideiussore sia meritevole di detta tutela, ovvero che egli non sia, né possa altrimenti essere a conoscenza dell'aggravamento delle condizioni patrimoniali del debitore principale, invece potenzialmente conoscibili dalla banca.
In applicazione, dunque, di tale principio la giurisprudenza ha in via esemplificativa escluso la necessità della richiesta da parte della banca della speciale autorizzazione del fideiussore nei caso in sui la concreta ed effettiva conoscenza delle condizioni patrimoniali della società debitrice da parte del fideiussore può presumersi, poiché costui è anche amministratore della società (cfr. Cass. Civ., n. 3761/2006; n.
12456/1997), ovvero ne è socio (cfr. Cass. Civ. n. 8850/1998), o ancora è il reale beneficiario del nuovo credito bancario (cfr. Cass. Civ., n. 4208/2002; n. 3385/1989).
In sostanza, in un rapporto di conto corrente ed apertura di credito, in genere, la banca non deve chiedere al fideiussore la speciale autorizzazione di cui all'art. 1956
, comma 1, c.c. per fornire nuovo credito al debitore, qualora possa ragionevolmente presumersi che lo stesso avesse conoscenza concreta ed effettiva delle mutate condizioni patrimoniali della debitrice e del loro progressivo deterioramento, poiché tale conoscenza fa venire meno qualsiasi esigenza di tutela del fideiussore, rendendo inapplicabile la disciplina dettata dall'art. 1956 c.c..
Ciò posto, va rilevato come nel caso che qui occupa i soggetti fideiussori risultassero tutti inseriti nella struttura della società garantita Eribruzia S.r.l., essendone i soci, e rivestendo altresì, tra i suddetti, lo SP TO all'interno di essa la carica di amministratore unico, con la conseguenza di potersi ragionevolmente presumere la piena conoscenza da parte dei medesimi del sopravvenuto mutamento in peius da un certo momento in poi della situazione economica e patrimoniale della società debitrice principale e, dunque, per tale via anche ritenere, al contrario di quanto affermato sul punto dal primo giudice nella decisione appellata, che costoro, con il loro comportamento passivo, avessero autorizzato la banca creditrice a far credito alla società della quale non potevano ignorare il nuovo stato patrimoniale in riferimento alla possibilità di realizzare il credito, né essendo, d'altra parte, neppure fondatamente ascrivibile alle circostanze fattuali ivi indicate la valenza di elementi idonei a far ritenere superata con riferimento alla concreta fattispecie in disamina la presunzione di conoscenza e, comunque, di conoscibilità surrichiamata.
In tal senso, poi, giova in via ulteriore evidenziare al riguardo come in ogni caso nel contratto di fideiussione sottoscritto in atti dai predetti SP TO, SP
EN, Di FA CA e ID OM fosse contenuta una specifica clausola in forza della quale i medesimi si obbligavano espressamente a tenersi al corrente in ordine alle condizioni patrimoniali del debitore e, in particolare, di informarsi presso lo stesso dello svolgimento dei suoi rapporti con la banca, derivandone per costoro nel caso in esame, sul presupposto di non poter legittimamente dedurre di avere ignorato senza colpa la reale situazione patrimoniale della debitrice principale essendo specificamente tenuti per contratto ad informarsene, la preclusione a far valere la violazione dell'art. 1956 c.c. per avere concesso credito a quest'ultima senza la loro autorizzazione nei confronti della banca, ad opera della quale neppure può ritenersi essere stato dimostrato agli atti di causa alcuna avvenuta acquisizione in via autonoma di precisa cognizione in merito al deterioramento della situazione patrimoniale della soggetto garantito.
Parimenti la statuita esclusione di responsabilità dei fideiussori per le obbligazioni assunte dalla società garantita nei confronti dell'istituto di credito in epoca antecedente alla data di sottoscrizione del contratto di fideiussione stipulato l'8-8-
2005 in favore della banca nell'interesse della società debitrice Eribruzia S.r.l., per difetto di adeguata documentazione agli atti di causa del relativo regolamento negoziale, di cui alla sentenza impugnata, non si sottrae alle censure mosse a mezzo del proposto gravame.
Ed invero, una volta premessa l'assoluta inconferenza in argomento del richiamo dei fideiussori opponenti in prime cure e attuali appellati al preteso effetto estintivo della pregressa garanzia fideiussoria da loro prestata in favore della società “La
MM IA di SP EN & C. S.n.c.”, a seguito dell'avvenuta fusione per incorporazione di quest'ultima nella Eribruzia S.r.l., atteso che la pretesa creditoria nella specie azionata dalla banca a titolo di garanzia attiene ai rapporti bancari di conto corrente e di conto anticipi fatture che risultano essere stati instaurati direttamente in capo alla Eribruzia S.r.l. negli anni 2001 e 2004 e, quindi, in epoca successiva alla incorporazione in essa della sopra citata società La MM
IA risalente al 28-12-2000, e come tali, da ritenersi estranei alla vicenda successoria intervenuta tra incorporata ed incorporante, soccorre in via risolutiva ed assorbente, di contro a quanto affermato nella pronuncia gravata, il rilievo che per mezzo del contratto dell'8-8-2005 i suddetti SP TO, SP EN,
Di FA CA e ID OM si costituivano fideiussori, sino alla concorrenza dell'importo di €uro 380.000,00, per l'adempimento delle obbligazioni della Eribruzia verso la Unicredit Banca d'Impresa S.p.a. dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura sia che fossero state a quella data “già consentite”, sia che “venissero in seguito consentite al predetto nominativo o a chi gli fosse subentrato”, con chiaro ed inequivoco riferimento, pertanto, alla estensione della garanzia prestata anche a tutte le obbligazioni già maturate a carico del debitore principale anteriormente all'8-8-2005 in virtù dei preesistenti rapporti in essere con l'istituto di credito.
Ciò nondimeno, reputa il Collegio giudicante che il complesso delle suesposte osservazioni non sia comunque sufficiente a condurre all'accoglimento del proposto gravame, dovendosi al contrario pervenire a diverse conclusioni valutative per quel che concerne le questioni attinenti all'accertamento della fondatezza della pretesa creditoria azionata in sede monitoria, siccome reiterate dalla banca a sostegno della richiesta sul punto invocata a mezzo dell'appello di statuire, in riforma della decisione di primo grado, di rigetto dell'opposizione delle controparti e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, atteggiandosi la stessa meritevole di essere respinta.
Occorre in via del tutto preliminare disattendere la prospettazione in quella sede addotta dall'istituto di credito medesimo circa la improponibilità ad opera degli allora opponenti e attuali appellati delle contrapposte eccezioni di illegittima applicazione al rapporto bancario oggetto di controversia di capitalizzazione trimestrale di conti passivi, di interessi passivi ultralegali e di addebiti per condizioni economiche non pattuite, e del cui omesso esame da parte del primo giudice esso si duole con l'appello in esame, sul presupposto dell'avvenuta sottoscrizione di costoro in suo favore della clausola contenuta nel contratto di fideiussione di pagamento a semplice prima richiesta.
Ed invero, giova rilevare di contro come nella mera presenza all'interno del contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta” non possa per ciò solo ritenersi implicita la deroga al regime dettato dall'art. 1945 c.c., che, peraltro, nel prevedere che il fideiussore possa opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale, salva quella derivante dalla incapacità, sottende una esigenza di protezione del fideiussore meritevole di tutela anche quando manchi un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale.
Più nello specifico, si è affermato in argomento che una clausola di tal fatta all'interno dell'accordo di garanzia non rivesta valenza decisiva ai fini di stabilire se le parti abbiano inteso stipulare una fideiussione ovvero un contratto autonomo di garanzia, essendo a tal fine necessario accertare, per mezzo di una indagine diretta a ricostruire, facendo uso degli ordinari strumenti interpretativi nella disponibilità del giudice, l'effettiva volontà delle parti e lo scopo che queste hanno inteso perseguire per mezzo della intervenuta stipulazione (cfr. Cass. Civ. n. 31105/2024,
n. 19693/2022, n. 16825/2016).
Orbene, deve rilevarsi come, in difetto di elementi indicativi in tal senso desumibili dal complessivo contesto negoziale e dall'assetto di interessi che le parti hanno voluto con esso realizzare, è da escludersi che nella concreta fattispecie in disamina le parti abbiano perseguito un intento contrario a quello di mantenere il carattere accessorio dell'obbligazione di garanzia rispetto all'obbligazione del debitore principale, laddove non è neppure inutile segnalare come la clausola espressamente pattuita al n. 7 del contratto di garanzia in discussione nella sua formulazione letterale non faccia alcun riferimento diverso dall'impegno assunto dai fideiussori al pagamento immediato a semplice richiesta scritta, senza ulteriore menzione di eventuali preclusioni alla proponibilità da parte dei medesimi di eccezioni, con conseguente incompatibilità di essa con una pretesa comune volontà delle parti di derogare alla disciplina di cui all'art. 1945 c.c..
La proponibilità, dunque, da parte dei fideiussori delle sopra richiamate di nullità e/o illegittimità a supporto della contestata fondatezza della pretesa creditoria azionata nei loro confronti ha indotto la Corte, sul presupposto valutativo a fronte della documentazione bancaria costituita dagli estratti conto prodotti in giudizio che la parziale incompletezza di essa, in costanza delle ravvisate nella specie per fare ricorso al criterio del c.d. “saldo zero” (cfr. Cass. Civ. n. 11543/2019), non fosse di ostacolo alcuno a procedere al necessario approfondimento istruttorio in tema, a disporre ex novo nell'ambito del presente grado di giudizio consulenza tecnica d'ufficio in materia contabile, al precipuo fine di ricostruire l'andamento del rapporto bancario dedotto in causa e ricalcolarne il relativo saldo finale, previa epurazione di esso di ogni eventuale accertato addebito riveniente dall'applicazione nel corso di esso di clausole contrattuali illegittime ad opera della banca creditrice.
Orbene, il CTU nominato dalla Corte Dott.ssa A. Le Pera ha svolto la propria indagine esclusivamente con riferimento all'evoluzione del conto corrente ordinario inter partes n. 5075064 per il periodo 1 gennaio 2004/30 settembre 2007, non essendo stati prodotti in atti gli estratti conto relativi all'arco temporale antecedente di durata di esso, malgrado l'accensione di detto rapporto fosse da far risalire alla data di sottoscrizione della relativa lettera di apertura da parte della Eribruzia del 31-
1-2001, né altrimenti disponibile, al di fuori del contratto sottoscritto il 29-3-2004, alcuna documentazione contabile afferente allo sviluppo del conto anticipi su fatture n. 30024591, accessorio al primo, e indispensabile per poter determinare la provenienza del saldo contabile finale in ragione dell'ulteriore importo nella specie parimenti azionato dalla banca nei confronti dei soggetti obbligati a titolo di garanzia.
Nello specifico, il Ctu predetto ha accertato il carattere usuraio del tasso di interessi convenzionale applicato dall'istituto di credito nel corso del rapporto esaminato a partire dall'1-1-2004 (c.d. usura sopravvenuta), in difetto della possibilità di verificare nel caso concreto il superamento del tasso soglia al momento della pattuizione degli interessi, l'avvenuta pattuizione nel contratto di conto corrente di corrispondenza della commissione di massimo scoperto con la sola indicazione nella relativa clausola della misura percentuale di essa, senza specificazione alcuna della base di riferimento e delle modalità di calcolo, nonchè la praticata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi da parte della banca sempre a partire dall'epoca di disponibilità degli estratti conto dell'1-1-2004 senza che fosse stato recepito da quest'ultima nel testo del contratto stipulato in data 31-1-2001 il contenuto della delibera del CICR 9-2-2000 di attuazione dell'art. 120 T.U.B. in punto di prevista uniforme periodicità di capitalizzazione degli interessi, attivi e passivi. In merito, poi, alla ulteriore somma di €uro 143.600,00 risultante annotata a debito sul conto corrente ordinario, con registrazione di essa il 17-9-2007 e data valuta 11-
9-2007 e descritta causale “addebiti prodotti derivati/mercato monetario”, precisava come non fosse stata riscontrata la presenza in atti di alcun contratto ovvero altra documentazione contabile relativi all'operazione in questione.
All'esito, pertanto, della compiuta rielaborazione delle evidenze contabili in atti partendo dal primo degli estratti conto disponibili dell'1-1-2004, previo azzeramento del saldo in esso esposto a debito per la società correntista pari ad €uro 56.851,09, espungendo ogni addebito effettuato per CMS essendone la pattuizione nulla per indeterminatezza, oltre che per capitalizzazione trimestrale di interessi ovvero in alternativa senza applicazione di interessi passivi in toto, il CTU è pervenuto a rideterminare il saldo finale di conto corrente, comprensivo di spese di gestione del conto, in ambedue le suindicate ipotesi in ragione di un importo a debito per il cliente
(rispettivamente, di €uro 99.754,62 e di €uro 92.757,04) includendo in esso i
146.300,00 €uro addebitati il 17-9-2007, mentre al contrario in un importo a credito per il cliente (rispettivamente, di €uro 44.298,19 e di €uro 50.842,96) senza conteggiare nel saldo l'importo suindicato di €uro 146.300,00.
Ciò posto, ritiene il Collegio giudicante di recepire le conclusioni rassegnate dal
CTU in esito alla espletata indagine che, tenendo conto della non computabilità nel saldo finale di chiusura del rapporto esposto nella documentazione contabile in atti della somma di €uro 146.300,00, sono giunte in sede di ricalcolo dello stesso ad accertare l'esistenza di un saldo creditorio in favore della società correntista.
A siffatta valutazione conduce, infatti, il rilievo che il consistente importo suindicato annotato a debito in atti è completamente estraneo rispetto al rapporto di conto corrente per cui è causa, non emergendone la provenienza, né altrimenti alcun collegamento con le movimentazioni di dare/avere annotate nella pertinente documentazione contabile, laddove lo stesso vi risulta registrato solo in data 17-9-
2007 e, dunque, all'indomani della comunicazione effettuata dalla banca ai fideiussori con nota del 6-9-2007 in ordine al recesso dal contratto di conto corrente e alla revoca con effetto immediato di ogni affidamento concesso in favore di
Eribruzia S.r.l., e con indicata imputazione ad una pretesa distinta operazione avente ad oggetto l'acquisto di prodotti finanziari, di cui non stata esibita alcuna documentazione giustificativa, con conseguente preclusione di ogni possibile attività di ricostruzione di questo e, quindi, neppure di accertamento in ordine alla effettiva tenutezza del cliente al pagamento della somma citata in favore della banca, considerazioni, queste ultime, peraltro già affermate sul punto dal giudicante nella decisione di primo grado e avverso le quali non risulta addotta doglianza alcuna nel proposto gravame.
Deve poi rilevarsi sul punto come le operazioni di ricalcolo del saldo di conto corrente vero e proprio, mediante epurazione di esso da ogni posta passiva risultata nel caso in esame illegittimamente applicata dall'istituto di credito in virtù di clausole nulle o contrarie a norme imperative, siano state correttamente effettuate dal Ctu in conformità dei principi interpretativi regolanti la materia, oltre che improntate ad una attendibile metodologia accertativa.
A tale ultimo riguardo, infatti, ogni contrario rilievo addotto nell'interesse di parte appellante circa la pretesa erroneità della formula di calcolo impiegata dal predetto ausiliario, in sede di positiva verifica della esistenza nel caso concreto dell'usura sopravvenuta, è da ritenersi superato in ragione del fatto che, anche nell'ipotesi del riconteggio del saldo computando le somme dovute per addebiti da interessi passivi con capitalizzazione semplice sul presupposto che invece nella specie non fosse configurabile alcuna applicazione di interessi usurari ovvero che comunque anche l'accertamento dell'usura sopravvenuta non avrebbe in ogni caso potuto comportare l'azzeramento delle poste annotate a debito in conto per interessi passivi, il saldo suddetto verrebbe sempre e comunque, una volta decurtata la somma di €uro
146.300,00 per i motivi sopra richiamati, ad essere rideterminato a credito per il cliente nei termini in precedenza esposti, con la conseguenza di doversi pertanto ritenere totalmente infondata la pretesa creditoria azionata in monitorio dalla banca nei confronti degli odierni appellati ovvero dei loro danti causa in forza della garanzia fideiussoria dai medesimi prestata.
In definitiva, sulla scorta del complesso delle osservazioni che precedono, s'impone l'adozione di statuizioni conclusive di rigetto dell'appello in disamina, con conseguente conferma integrale della sentenza impugnata, mentre in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza, parte appellante deve essere condannata alla rifusione in favore degli appellati costituiti delle spese e competenze relative al presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo che segue, oltre a porsi definitivamente a carico di essa le spese relative alla Ctu espletata nell'ambito di esso, liquidate come da decreto in atti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da RO PV S.r.l. e, per essa quale sua mandataria, da doBank S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di Di FA CA, SP EN, ID OM e SP TO, con atto di citazione notificato il 20-2-2017, avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, depositata il 4-8-2016 n. 1741, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante alla rifusione in favore degli appellati costituiti delle spese del presente grado di giudizio, che liquida per compensi ex D.M. n. 55/2014 e succ. mod. in complessivi €uro 5.750,00 in favore di Di FA CA e SP
EN e in complessivi €uro 4.550,00 in favore di ID OM in proprio e n.q., oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario di Di FA
CA e SP EN che ne ha fatto richiesta;
- pone definitivamente a carico di parte appellante le spese della Ctu espletata nel presente grado di giudizio liquidate come da decreto in atti;
- dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n.
115/2002, per porre a carico di parte appellante l'obbligo del versamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'impugnazione.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2025.
Il Presidente
Il Consigliere Estensore (Dott. Alberto Nicola Filardo)
(Dott.ssa Teresa Barillari)