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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/04/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2034/2024 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio pendente
TRA
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Angela Aversa
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 C.F._2
Rosanna Martellotta
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/10/2024 ha chiesto la revoca Parte_1 dell'assegno di mantenimento per la FI . Controparte_1
La ricorrente ha dedotto che con la sentenza n. 118/2007 del 16/02/2007 il Tribunale di
Castrovillari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Mottafollone il 25/07/1981 tra e la stessa ricorrente e Parte_2 Parte_1 aveva statuito l'obbligo a suo carico di corrispondere ad € 270,00 quale Parte_2
contributo al mantenimento della FI, odierna resistente.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che era deceduto e Parte_2
che la FI , pur essendo ormai divenuta maggiorenne e indipendente dal punto CP_1
di vista economico, continuava a percepire il predetto assegno.
Tanto premesso, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “chiede che l'On.le
Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia: pronunciarsi e dunque disporre la revoca dell'assegno di mantenimento per
[...]
, nata a [...] il [...], con ogni pronuncia conseguente. CP_1
Con vittoria di spese e competenze in favore dell'Erario.”
Con comparsa depositata in data 02/12/2024 si è costituta in giudizio la resistente che ha eccepito in via preliminare l'incompetenza per territorio ex art.18 c.p.c. del Tribunale adito in favore del Tribunale di Cosenza, essendo la stessa residente in [...]e ha sostenuto nel merito l'infondatezza della domanda, in assenza di prova della sua indipendenza economica.
Tanto premesso, la resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustre Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare l'incompentenza di Codesto Tribunale in favore di quello di Cosenza e nel merito, per difetto degli ulteriori presupposti anche probatori per tutti i motivi analiticamente esposti, voglia rigettare la domanda.”.
All'esito della prima udienza, le parti hanno discusso oralmente la causa e il Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Il Tribunale osserva: al fine di esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale proposta da parte resistente è necessario evidenziare che con la domanda proposta parte ricorrente, volendo ottenere la revoca dell'obbligo di mantenimento della FI, odierna resistente, che scaturisce dalla sentenza di divorzio n. 118/2007 del 16/02/2007, ha introdotto una domanda di modifica delle statuizioni contenute nella predetta sentenza.
Si tratta di domanda per la quale l'art.12 quater legge divorzio, introdotto dalla legge n.74/1987, tuttora vigente, fa chiaro riferimento alla disponibilità dei generali criteri alternativi di determinazione della competenza per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla legge stessa, tra le quali non vi è ragione per non includere le controversie concernenti l'obbligo dei coniugi di contribuire al mantenimento dei figli (cfr.S.U.n.381/1991; Sez.1
n.3721/1984; n.4099/2001; n.22394/2008).
Applicando, dunque, i criteri previsti dalle norme generali (artt.18-20 cod.proc.civ.) sulla determinazione della competenza per territorio, deve ritenersi che l'eccezione proposta dalla resistente sia infondata, essendo il Tribunale adito competente quale giudice del luogo in cui, con l'emissione della sentenza di divorzio, è sorta l'obbligazione dedotta in questo procedimento dalla parte ricorrente.
Tanto premesso, la domanda proposta è inammissibile per difetto di legittimazione passiva della resistente, non operando nei suoi confronti il giudicato della sentenza di divorzio, che aveva statuito l'obbligo in favore del genitore allora convivente con la FI minore (poi divenuta maggiorenne) in capo all'altro genitore, di contribuire al mantenimento della FI.
Deve rilevarsi a tal proposito che al predetto obbligo corrisponde un diritto spettante al genitore "iure proprio", anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente;
la legittimazione del genitore concorre, peraltro, con quella del figlio, la quale trova il suo fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento.
Ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone.
(Cass. Sez. 1, 08/09/2014, n. 18869, Rv. 632191 - 01)
Pertanto, non potendosi ravvisare nel caso in esame un'ipotesi di solidarietà attiva (che, a differenza di quella passiva, non si presume), trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone deve ritenersi che la resistente, non essendo soggetto attivo dell'obbligazione di cui si chiede la revoca, non abbia legittimazione passiva nel presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente.
Valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 (determinato ex art. 13 c.p.c.) sono liquidate in €
2.540,00 ( fase di studio: € 460,00; fase introduttiva: € 389,00; fase istruttoria: € 840,00; fase decisionale: € 851,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa:
1. DICHIARA l'inammissibilità della domanda;
2. CONDANNA a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'Avv. Rosanna Martellotta.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso nella camera di consiglio del 03/4/2025.
LA GIUDICE REL.-EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Gaetano Laviola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Castrovillari, in composizione collegiale, composto da:
Dott. Gaetano Laviola Presidente
Dott. Matteo Prato Giudice
Dott.ssa Simona Graziuso Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2034/2024 Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili avente per oggetto: modifica delle condizioni di divorzio pendente
TRA
(C.F. rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Angela Aversa
RICORRENTE
E
(c.f.: ) rappresentata e difesa dall' Avv. Controparte_1 C.F._2
Rosanna Martellotta
RESISTENTE
e con l'intervento dell'Ufficio di Procura presso il Tribunale di Castrovillari
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/10/2024 ha chiesto la revoca Parte_1 dell'assegno di mantenimento per la FI . Controparte_1
La ricorrente ha dedotto che con la sentenza n. 118/2007 del 16/02/2007 il Tribunale di
Castrovillari aveva dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in
Mottafollone il 25/07/1981 tra e la stessa ricorrente e Parte_2 Parte_1 aveva statuito l'obbligo a suo carico di corrispondere ad € 270,00 quale Parte_2
contributo al mantenimento della FI, odierna resistente.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto che era deceduto e Parte_2
che la FI , pur essendo ormai divenuta maggiorenne e indipendente dal punto CP_1
di vista economico, continuava a percepire il predetto assegno.
Tanto premesso, la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “chiede che l'On.le
Tribunale adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, voglia: pronunciarsi e dunque disporre la revoca dell'assegno di mantenimento per
[...]
, nata a [...] il [...], con ogni pronuncia conseguente. CP_1
Con vittoria di spese e competenze in favore dell'Erario.”
Con comparsa depositata in data 02/12/2024 si è costituta in giudizio la resistente che ha eccepito in via preliminare l'incompetenza per territorio ex art.18 c.p.c. del Tribunale adito in favore del Tribunale di Cosenza, essendo la stessa residente in [...]e ha sostenuto nel merito l'infondatezza della domanda, in assenza di prova della sua indipendenza economica.
Tanto premesso, la resistente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Illustre Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, dichiarare l'incompentenza di Codesto Tribunale in favore di quello di Cosenza e nel merito, per difetto degli ulteriori presupposti anche probatori per tutti i motivi analiticamente esposti, voglia rigettare la domanda.”.
All'esito della prima udienza, le parti hanno discusso oralmente la causa e il Giudice ha rimesso la causa in decisione al Collegio.
Il Tribunale osserva: al fine di esaminare l'eccezione di incompetenza territoriale proposta da parte resistente è necessario evidenziare che con la domanda proposta parte ricorrente, volendo ottenere la revoca dell'obbligo di mantenimento della FI, odierna resistente, che scaturisce dalla sentenza di divorzio n. 118/2007 del 16/02/2007, ha introdotto una domanda di modifica delle statuizioni contenute nella predetta sentenza.
Si tratta di domanda per la quale l'art.12 quater legge divorzio, introdotto dalla legge n.74/1987, tuttora vigente, fa chiaro riferimento alla disponibilità dei generali criteri alternativi di determinazione della competenza per le cause relative ai diritti di obbligazione di cui alla legge stessa, tra le quali non vi è ragione per non includere le controversie concernenti l'obbligo dei coniugi di contribuire al mantenimento dei figli (cfr.S.U.n.381/1991; Sez.1
n.3721/1984; n.4099/2001; n.22394/2008).
Applicando, dunque, i criteri previsti dalle norme generali (artt.18-20 cod.proc.civ.) sulla determinazione della competenza per territorio, deve ritenersi che l'eccezione proposta dalla resistente sia infondata, essendo il Tribunale adito competente quale giudice del luogo in cui, con l'emissione della sentenza di divorzio, è sorta l'obbligazione dedotta in questo procedimento dalla parte ricorrente.
Tanto premesso, la domanda proposta è inammissibile per difetto di legittimazione passiva della resistente, non operando nei suoi confronti il giudicato della sentenza di divorzio, che aveva statuito l'obbligo in favore del genitore allora convivente con la FI minore (poi divenuta maggiorenne) in capo all'altro genitore, di contribuire al mantenimento della FI.
Deve rilevarsi a tal proposito che al predetto obbligo corrisponde un diritto spettante al genitore "iure proprio", anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente;
la legittimazione del genitore concorre, peraltro, con quella del figlio, la quale trova il suo fondamento nella titolarità del diritto al mantenimento.
Ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone.
(Cass. Sez. 1, 08/09/2014, n. 18869, Rv. 632191 - 01)
Pertanto, non potendosi ravvisare nel caso in esame un'ipotesi di solidarietà attiva (che, a differenza di quella passiva, non si presume), trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone deve ritenersi che la resistente, non essendo soggetto attivo dell'obbligazione di cui si chiede la revoca, non abbia legittimazione passiva nel presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico della ricorrente.
Valutata la complessità della causa, l'attività espletata e tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (nonché degli aumenti e diminuzioni a tali valori medi legittimamente operabili in base all'art. 4, comma 1 D.M. 10 marzo 2014, n. 55) relativamente ai procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al Tribunale di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 (determinato ex art. 13 c.p.c.) sono liquidate in €
2.540,00 ( fase di studio: € 460,00; fase introduttiva: € 389,00; fase istruttoria: € 840,00; fase decisionale: € 851,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa:
1. DICHIARA l'inammissibilità della domanda;
2. CONDANNA a rifondere a le Parte_1 Controparte_1 spese di lite che si liquidano in complessivi € 2.540,00 oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute come per legge e rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, con distrazione in favore dell'Avv. Rosanna Martellotta.
DISPONE, per l'ipotesi di diffusione del presente provvedimento, l'omissione delle generalità
e degli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso nella camera di consiglio del 03/4/2025.
LA GIUDICE REL.-EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Simona Graziuso Dott. Gaetano Laviola