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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 20/03/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE In persona del Giudice monocratico Dott. Raffaele Zibellini all'esito dell'udienza del 19.3.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e discusso in forma scritta la causa, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra
GI GI (CF: ), rappresentato e difeso C.F._1 dall'Avv. Giovanni Coscarella. ricorrente-opponente
contro
(CF: ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del l.r.p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Umile Cistaro. resistente-opposta
Controparte_2
FATTO E DIRITTO (CF: ), in persona del l.r.p.t., rappresentato e P.IVA_2 difeso dall'Avv. Antonio de Cicco. resistente-opposta
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data il 20.4.2022 il sig. ER LI proponeva opposizione innanzi la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza avverso l'intimazione di pagamento n. 03420219000933734000, notificata a mezzo raccomandata A/R in data 5.2.2022 dalla Controparte_3
con la quale gli era stato intimato di pagare la complessiva somma di €
[...]
583.021,37.
A tal fine eccepiva i motivi così rubricati: -Erronea indicazione dei termini di adempimento ed illegittimo computo degli interessi per violazione dei termini di cui al D.L. 146/2021 e Legge di Bilancio 2022; -Violazione dell'obbligo di conservazione ed esibizione delle cartelle prescritto dall´art. 26 comma 4, D.P.R. 602/1973; -Prescrizione dei crediti e decadenza dall'azione ex art. 25, DPR 602/73;
-Nullità per Difetto di Esercizio del potere di Rappresentanza: Violazione dell'art. 42 D.P.R. 600/73; -Illegittima applicazione di interessi abnormi e ultra legali;
- Violazione del disposto di cui ai c. i. 537\543, art. 1 L. n° 228\2012 per omessa definizione delle precedenti richieste di annullamento e/o sospensione degli atti prodromici.
1.1. Con sentenza pronunciata in data 25.9.2023 la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza dichiarava il proprio difetto di giurisdizione “limitatamente all'impugnata intimazione di pagamento riguardante crediti conseguenti a: contravvenzioni al codice stradale;
finanziamento bancario ammesso ad intervento agevolativo del fondo di garanzia ex L. 662/96; crediti di natura previdenziale e assicurativa i.n.a.i.l.,”.
1.2. Con ricorso del 3.1.2024 il sig. ER LI ha riassunto il giudizio dinanzi all'intestato limitatamente alla cartella n. 03420160028712933000, avente ad CP_4 oggetto un credito di € 43.737,13 relativo al recupero di un finanziamento assistito da garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese gestito dalla la quale si era Controparte_2 surrogata nei diritti della banca finanziatrice che aveva provveduto ad escutere la garanzia. Ha rassegnato le seguenti conclusioni: “Previa e adottata ogni opportuna declaratoria del caso, contrariis reiectis: L'accertamento e la dichiarazione di irregolarità, nullità ed invalidità dell'attuale e qui allegata intimazione di pagamento, e del ruolo esattoriale di riferimento, testé gravata e riferita al contribuente, dacché afflitta dai seguenti vizi: I) preliminarmente per avvenuta prescrizione quinquennale delle cartelle- ruolo ordinario non notificate negli ultimi cinque anni, ricomprese nel dettaglio di debito dell'intimazione; II) per invalidità e\o nullità e\o inesistenza e\o irregolarità e difetto di notifica degli atti ut supra mentovati, riportati nel dettaglio di debito, anche non oggetto di prescrizione, in merito ai quali non è stato consentito nemmeno accesso integrale per l'acquisizione degli atti notificatori;
III) per nullità derivata da originario difetto del potere di formazione ed adozione dell'atto in capo al soggetto sottoscrittore (per gli enti di P.A. titolari della pretesa a ruolo) ivi indicato, a CP_5 mente e per effetto del combinato disposto delle statuizioni di cui: al n° 37 del 2015, resa dalla Corte Costituzionale e segg, n°04641\2015, dal Consiglio di Stato, n.ri 22810, 22800 e 22803 del 9\11\15, dalla Corte di Cassazione, tutte ai sensi del Dpr n° 600\73, art. 42. Ed art. 17 Contratto Comparto agenzie fiscali. IV) per illegittimità ed illiceità, in ogni caso, dei carichi rappresentati dall'addebito abnorme di accessori ultra legali. Ciò, limitatamente alle cartelle e agli atti antecedenti al 13\07\2011, i quali sono inficiati da non dovuta e prevista capitalizzazione delle sanzioni per i ruoli tributari erariali in violazione sia dell'art. 7 della L. n°106\2011 (comma 2 sexies e 2 septies i quali
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dispongono espressamente che gli interessi di mora si applicano “solo sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi”); sia dell'art. 17 co. 1, D. lgs n°112\99 atteso il calcolo avvenuto dell'aggio di riscossione (L. 2\2009), non sul solo tributo, ma anche con il computo attuarializzato di sanzioni ed interessi applicati ex art. 20 (per ritardata iscrizione a ruolo) ed art. 30 (interessi di mora per i tributi erariali) del D.P.R. n°602\73. V) per ulteriore illegittimo mancato svolgimento e definizione di procedure incoate a mente del disposto di cui al c.a. 537 -543 L. 24\12\2012, n°228, con le quali veniva instata la tutela inibitoria all'uopo prevista, ricorrendone i presupposti legittimanti, e riferite alle cartelle esattoriali riportate nell'intimazione di pagamento impugnata con il presente ricorso. Con ogni effetto ed onere. E con vittoria delle spese di lite.”.
2. Si sono costituite l' e il Controparte_6 [...] chiedendo il rigetto dell'opposizione siccome Controparte_2 infondata in fatto e in diritto.
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3. Va anzitutto rilevato che le seguenti doglianze: -Erronea indicazione dei termini di adempimento ed illegittimo computo degli interessi per violazione dei termini di cui al D.L. 146/2021 e Legge di Bilancio 2022; -Nullità per Difetto di Esercizio del potere di Rappresentanza: Violazione dell'art. 42 D.P.R. 600/73, afferendo a profili formali dell'atto impugnato, integrano un motivo di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 comma 1 c.p.c. (si veda in tal senso, da ultimo, Tribunale Catania sez. lav., 16/07/2020, n.2603: “deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarita' formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullita' della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullita' della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)”). Pertanto tali censure non possono costituire oggetto di esame, in quanto tardivamente sollevate oltre il termine di venti giorni previsto dalla norma sopra richiamata. Come noto, la verifica dell'osservanza del termine perentorio per proporre opposizione agli atti esecutivi è compiuta di ufficio dal giudice sulla base dei documenti acquisiti al processo (Cassazione civile sez. III, 30/12/2014, n.27533). Nel caso di specie l'intimazione di pagamento in parola è stata notificata a mezzo raccomandata in data 5.2.2022, mentre il ricorso in opposizione è stato depositato presso la Cancelleria Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza in data 20.4.2022.
4. È infondata la doglianza concernente la violazione dell'obbligo di conservazione ed esibizione delle cartelle prescritto dall'art. 26 comma 4, D.P.R. 602/1973 posto che, “nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, "non sussiste un onere, in capo all'agente (della riscossione), di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa" (cfr. Cass. n. 10326 del 2014); ciò perché "La cartella esattoriale non è altro che la stampa del
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ruolo in unico originale notificata alla parte, ed il titolo esecutivo è costituito dal ruolo. L'amministrazione non è quindi in grado di produrre le cartelle esattoriali, il cui unico originale è in possesso della parte debitrice" - Cass. n. 12888 del 2015 -. Secondo questa Corte, pertanto, la produzione dell'estratto di ruolo -unitamente alla relata di notifica - è idonea ad individuare univocamente gli elementi essenziali contenuti nella cartella, ivi compresa la notifica della stessa” (Cassazione civile sez. VI, 19/10/2021, n.28817). Nel caso di specie l' ha prodotto non solo l'estratto di ruolo ma anche la CP_7 relata di notifica attestante l'avvenuta regolare notifica della cartella n. 03420160028712933000, in alcun modo contestata dall'opponente.
5. Quanto alla eccepita prescrizione si osserva quanto segue. L' come anticipato, ha prodotto documentazione che comprova il fatto che CP_7 la notifica della cartella n. 03420160028712933000 è regolarmente avvenuta in data 3.3.2017 ai sensi dell'art. 60 comma 1 lett. b) bis del D.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 139 c.p.c.. Va rilevato che il credito portato dalla stessa è relativo ad un contratto di finanziamento pubblico da restituire mediante rate mensili posticipate, sicché si applica l'ordinario termine di prescrizione decennale (cfr. Cass. Civ., n. 30546 del 20.12.2017). Considerato che le somme in questione risultano essere state iscritte a ruolo nel 2016, il termine di prescrizione è stato interrotto una priva volta mediante la notifica della suddetta cartella e una seconda volta con la notifica della intimazione di pagamento per cui è causa n. 03420219000933734000 avvenuta il 5.2.2022. L'eccezione di prescrizione è quindi infondata.
5.1. Del pari infondata è l'eccezione di decadenza dall'azione ex art. 25 del D.P.R. n. 602/73. Invero, la decadenza di cui all'art. 25 citato non ha valenza generale, trovando applicazione soltanto in relazione alle pretese erariali e non già in ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo, posto che soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza, che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/05/2023, n.12614). La cartella in oggetto non ha ad oggetto crediti tributari.
6. La doglianza concernente l'illegittima applicazione di interessi abnormi e ultra legali è stata espressamente limitata dall'opponente alle “cartelle a ruolo riguardanti gli atti e richieste di pagamento antecedenti il 13\07\2011” per cui la sua disamina è superflua nella presente sede, visto che il credito in disamina è stata iscritta a ruolo nel 2016.
7. Quanto, da ultimo, alla eccepita violazione del disposto di cui ai commi 537-543, dell'art. 1 della L. n. 228/2012, basti osservare come non vi sia alcuna prova che l'opponente, prima dell'introduzione del giudizio di opposizione, abbia trasmesso al concessionario della riscossione, per come previsto dal comma 538 della
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menzionata norma, una dichiarazione “con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati: a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo e' reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.”. Anche tale motivo di opposizione è quindi infondato.
8. Alla luce delle suesposte motivazioni l'opposizione merita di essere rigettata.
9. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, in applicazione del D.M. n. 55/2014 e successivi aggiornamenti, in base al valore del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta ed assorbita:
RIGETTA l'opposizione proposta da ER LI;
NN ER LI al pagamento delle spese di lite in favore dell' Controparte_1
che si liquidano in complessivi € 3.000,00, oltre spese generali, IVA se
[...] dovuta e CPA come per legge;
NN ER LI al pagamento delle spese di lite in favore del
[...] che si liquidano in complessivi € 3.000,00, oltre Controparte_2 spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge;
Castrovillari, 19/03/2025.
Il Giudice Dott. Raffaele Zibellini
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