Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1011/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale in persona dei seguenti magistrati:
Dott. Alberto Rizzo Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1011/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
TRANCHINO EMANUEL
e
(c.f. , con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
RUBBIANI RICCARDO
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di prima udienza presidenziale n. cronol. 2239/2019 del 18/09/2019 seguito da decreto di omologazione n. cronol. 2327/2019 del 25/09/2019 (RG n. pagina 1 di 9
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio, contratto in Castelnuovo NE
(MO) il giorno 06 giugno 1999, trascritto nel Registro dei Matrimoni del Comune di Castelnuovo NE (MO), al n˚12 parte 1, dell'anno 1999, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile della medesima amministrazione comunale di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza e alle presenti condizioni;
B) AFFIDAMENTO E COLLOCAMENTO DEI FIGLI
Per quanto riguarda i figli, le parti concordano che:
- la minore venga affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori Persona_1 con collocamento prevalente presso la madre;
- per le figlie e alcuna regolamentazione risulta al momento Per_2 Persona_3 necessaria, in quanto entrambe le figlie vivono da sole risultando autonome ed autosufficienti, precisamente: (economicamente autosufficiente a far Per_2
Per_ data dal mese di Giugno 2023) e (economicamente autosufficiente a far data dal mese di maggio 2024);
C) ASSEGNO DI MANTENIMENTO:
C - I) - Per quanto riguarda il mantenimento delle figlie e le Per_2 Persona_3 parti concordano che nulla risulta più dovuto (e quindi dal deposito del ricorso, essendo da tempo maturate le condizioni di auto sufficienza), atteso che entrambe le figlie, ad oggi, risultano essere maggiorenni, autonome ed autosufficienti. Si precisa che, sino al deposito del ricorso, non ha CP_1
pagina 2 di 9 interrotto il contributo al mantenimento e non intende richiedere (come difatti non richiede) la ripetizione delle relative somme comunque corrisposte.
C - II) - Per quanto riguarda la figlia le parti invece concordano nella Persona_1 corresponsione di un assegno di mantenimento ammontante ad euro 500,00 mensile, sino a quando la stessa non risulterà essere autonoma ed autosufficiente. Tale somma dovrà essere rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT con decorrenza dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del ricorso. Ancora, detto importo dovrà essere versato dal signor alla sig.ra Per_1 il giorno cinque di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente Pt_1 bancario IBAN IT51 J030 3266 7000 1000 0242 682 intestato alla signora Pt_1
[...]
C - III) - Per quanto riguarda il contributo al mantenimento della sig.ra Pt_1
le parti - ai sensi dell'art. 5, comma 8 della Legge 898/1970 - concordano
[...] per la corresponsione di un assegno di mantenimento una tantum / in unica soluzione utile alla definizione di ogni aspetto patrimoniale. Tale accordo è stato raggiunto e motivato, nonché determinato nella misura sotto specificata, tenendo conto: dei redditi di del contributo all'affitto che si CP_1 CP_1 obbliga a corrispondere - pari ad euro 500,00 mensile (come indicato al punto D., immediatamente successivo), e della ricerca di lavoro stabile da parte di Pt_1
In particolare, si sono tenute in considerazione le seguenti circostanze,
[...] conformi alle intese già concordate in sede di separazione, e precisamente: punto
2. e 7. Condizioni separazione (sopra riportati) - disponibilità casa familiare, secondo i quali la assegnazione della casa familiare di è avvenuta in CP_1 funzione dell'interesse delle figlie e sino all'autosufficienza economica di queste, oltre a quelle indicate al punto n. 6 e 7; Ancora, si da atto che la sig.ra già Pt_1 in costanza di separazione è stata occupata per un periodo di tempo come da certificazione che si allega. Sul punto, non ha interrotto il contributo CP_1 al mantenimento ed in considerazione delle intese raggiunte non intende richiedere la ripetizione delle relative somme comunque corrisposte. Inoltre, si dà atto che ha ad oggi allacciato una relazione con un nuovo Parte_1 compagno, come peraltro il sig. La somma concordata tra le parti, per la Per_1
pagina 3 di 9 corresponsione per definizione in unica soluzione ammonta ad euro 50.000,00 da corrispondersi:
- 25.000,00 entro e non oltre il deposito del presente atto;
- 25.000,00 entro e non oltre 30 giorni dal deposito del provvedimento. Tale somma, dovrà essere versate dal signor alla sig.ra mediante Per_1 Pt_1 accredito sul conto corrente bancario IBAN IT51 J030 3266 7000 1000 0242 682 intestato alla signora Ancora, il sig. mediante la Parte_1 Per_1 corresponsione dell'importo suddetto ha inteso elargire un contributo di natura compensativa a favore della IG.ra in considerazione delle modalità del Pt_1 rapporto intrattenuto sino alla separazione.
D) ABITAZIONE FAMILIARE
Per quanto riguarda l'assegnazione della casa familiare, a prescindere da quanto indicato nelle condizioni di separazione, le parti - visto l'esigenza della minore di avvicinarsi ai servizi della città di Modena per ragioni di studio e logistiche - concordano quanto segue:
- il sig. dal deposito del presente atto, provvederà a riconoscere - oltre al Per_1 contributo al mantenimento indicato al punto CI e CII) - l'ulteriore somma di euro
500,00 mensili non rivalutabili alla sig.ra come contributo all'affitto Parte_1 sino all'autosufficienza economica della figlia minore così da Persona_1 permettere alla figlia di avvicinarsi ai servizi della Città di Modena, atteso che la minore ha manifestato la volontà di trasferirsi a Modena. Le parti concordano quindi, che tale somma, di euro 500,00 come contributo all'affitto, dovrà essere corrisposta dal sig. nell'interesse della minore mensilmente e sino Per_1 all'autosufficienza economica della stessa (ed in ogni caso per un periodo non inferiore a 5 anni dal deposito del presente atto) e che tale contributo all'affitto si sostituisca difatti all'assegnazione della casa familiare (e quindi della disponibilità dell'immobile) come previsto nelle condizioni di separazione. Ancora, detto importo dovrà essere versato dal signor alla sig.ra il giorno cinque Per_1 Pt_1 di ogni mese, mediante accredito sul conto corrente bancario IBAN IT51 J030
3266 7000 1000 0242 682 intestato alla signora Parte_1
La sig.ra dal canto suo, dovrà: Pt_1
pagina 4 di 9 - individuare un altro immobile, sito nella città di Modena, ove la stessa risiederà Perso unitamente alla figlia e sino a quando la stessa non sarà autosufficiente;
- provvedere - entro 30 giorni dal deposito del provvedimento - alla liberazione - da persone e cose - dell'unità immobiliare sita in Castelnuovo NE (MO) alla
Via Cesare Pavese n. 13, precedentemente assegnata alla stessa come abitazione familiare e riconsegnarla al sig. atteso che quest'ultimo - visto l'esigenza Per_1 della minore di trasferirsi nella città di Modena - provvederà a corrispondere la somma di euro 500,00 mensili come contributo all'affitto. Per quanto riguarda gli arredi e le suppellettili presenti nell'abitazione familiare, la sig.ra Pt_1 provvederà a trasferire nella nuova abitazione che individuerà nella città di
Modena, solamente beni ad essa appartenenti, impegnandosi a rilasciare l'immobile in condizioni normali, tenuto conto del periodo d'uso trascorso, ed in ordine. Perso E) La figlia minore come sopra indicato ed a prescindere dal collocamento presso la madre, viene affidata in modo condiviso tra i genitori, così da consentire alla stessa di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con essi, di ricevere cura, educazione ed istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. La responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori, i quali, pertanto, assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia in relazione ai criteri educativi, le scelte scolastiche e di vita, quali ad esempio la scelta della scuola, educazione religiosa, tipologia di somministrazione delle cure mediche, eventuali cure specialistiche, viaggi all'estero, tenendo conto della sua capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. La responsabilità in ordine alle decisioni relative all'ordinaria conduzione della vita della minore invece, sarà esercitata in via esclusiva da genitore presso il quale la minore di volta in volta sarà collocata. I genitori si impegnano reciprocamente a rivolgersi all'altro genitore qualora sorgano dei problemi che impediscano loro di far fronte, per periodi rilevanti, all'accudimento diretto della figlia e, solamente in caso di impossibilità del predetto ad organizzarsi diversamente.
In relazione al diritto di visita, Il IG Per_1
pagina 5 di 9 Perso
- potrà far visita alla figlia ogniqualvolta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni di studio e i periodi di riposo della minore e previa comunicazione alla madre.
- avrà il diritto/dovere di tenere la figlia con se, presso la Sua abitazione, due fine settimana alternati con pernottamento dal venerdì sera alla domenica, organizzandosi di volta in volta direttamente con la figlia (per il trasporto, le tempistiche e l'abbigliamento);
- avrà il diritto/dovere di tenere la figlia con se anche durante la settimana, subito dopo scuola, per due sere con pernotto presso la Sua abitazione, organizzandosi di volta in volta direttamente con la figlia (per il trasporto, le tempistiche e l'abbigliamento). Il tutto - in relazione all'età della minore - compatibilmente con Perso gli impegni di studio, la volontà della figlia (quasi diciottenne) ed i propri periodi di riposo, previa comunicazione alla madre. Inoltre, fermo restando Perso quanto sopra in relazione all'età della figlia, trascorrerà, col padre un periodo di quindici giorni nel corso delle ferie estive (da concordarsi con la madre entro il
30 aprile di ogni anno) e la metà delle vacanze natalizie e di quelle pasquali, alternando le festività più importanti;
ella trascorrerà, infine, col proprio padre anche altri periodi durante l'anno, purché previamente concordati con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici e di relazione. Il tutto - in relazione all'età della minore - compatibilmente con gli impegni di studio, la volontà della figlia Perso ed i propri periodi di riposo, previa comunicazione alla madre. Le parti si impegnano ad applicare la suddetta regolamentazione con la dovuta elasticità nell'interesse esclusivo della figlia, concordando eventuali variazioni o scambi - sia nel periodo di ferie estive, pasquali o natalizie - sia di orario e di giornata nei periodi ordinari, che si rendessero necessari. Le parti dichiarano di essere edotte del reciproco dovere di comunicarsi l'indirizzo del luogo ove, con la figlia, rispettivamente trascorreranno periodi di ferie e/o si recheranno in occasione dei fine settimana. Ciascuno di essi avrà il diritto di avere notizie degli stessi e di conferire con loro, a mezzo telefono;
Ciascun coniuge si impegna ad esercitare il diritto di tenere con sé la figlia minore nel massimo rispetto degli impegni scolastici, delle esigenze educative, sportive e di salute, nonché di un ordinato pagina 6 di 9 Perso programma di vita, il tutto nell'interesse della figlia minore Ad ogni modo - e relativamente al diritto di visita - l'accordo dei coniugi prevale su qualsivoglia pattuizione, purché salvaguardi sempre il benessere e la volontà dei minori.
F) Le parti concordano altresì circa le spese straordinarie, confermando le condizioni previste in separazione. Nella specie, il 70 % delle spese straordinarie sarà sostenuto dal sig. ed il 30% delle spese straordinarie sarà sostenuto Per_1 dalla sig.ra Pt_1
Di seguito breve elencazione:
• Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari.
• Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari.
• Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa.
• Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria.
• Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter ); c) viaggi e vacanze pagina 7 di 9 • Tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che l'ha sostenuta entro 10 giorni dall'esibizione della documentazione attestante la spesa stessa.
• Per quanto non disposto, le parti dovranno attenersi a quanto indicato nel protocollo del Tribunale di Modena. A tale proposito, infine, le Parti espressamente concordano che tale ripartizione delle spese straordinarie cesserà al momento in cui troverà nuovamente occupazione stabile, in Parte_1 conformità a quanto già stabilito in sede di separazione: per cui quando Pt_1 avrà trovato lavoro stabile la quota di spese straordinarie verrà ripartita al
[...]
50% per ciascuno dei due coniugi.
G) Le parti concordano che la IG.ra avrà altresì diritto all'integrale Pt_1
Perso percezione dell'assegno unico relativo alla figlia il quale potrà essere richiesto dalla stessa anche in via autonoma;
H) Prendere atto che con deposito del presente ricorso i coniugi dichiarano di avere ripartito fra loro ogni bene comune e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo passato, presente e futuro e quindi di aver risolto qualsiasi questione patrimoniale e non, soprattutto in considerazione della somma corrisposta una tantum;
I) I ricorrenti si obbligano a dare attuazione all'accordo raggiunto, al quale attribuiscono e riconoscono concordemente immediata e vincolante efficacia sin dalla data di sottoscrizione dello stesso;
L) Prendere atto che le spese della presente procedura si intendono compensate e che i rispettivi difensori rinunciano alla solidarietà professionale”.
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc. civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle pagina 8 di 9 parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto in CASTELNUOVO
RANGONE il 06/06/1999 fra , nata in [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...] alle condizioni sopra CP_1 trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELNUOVO
RANGONE di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 1999 Atto n. 12 Parte I
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 5/6/2025
Il Giudice estensore
Francesca Cerrone
Il Presidente
Alberto Rizzo
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