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1 luglio 2023
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Art. 93. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36)) ((48)) ----------- AGGIORNAMENTO (48)
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l'art. 226, comma 2) che "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati gia' inviati gli avvisi a presentare le offerte; c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia; d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data".
Commentari • 128
- 1. GARANZIA PROVVISORIA CHE CORREDA L’OFFERTA DEI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA DI GARA E AMBITO DI OPERATIVITA’https://www.primogrado.com/copia-di-diritto-eurounitario · 13 agosto 2022 · 4.332893
[…] Tale forma di garanzia si caratterizza in modo peculiare rispetto al contratto di fideiussione disciplinato dal codice civile, agli artt. 1936 e ss.. L'art. 93, comma 4, del Codice dei contratti pubblici deroga alle disposizioni appena citate, disponendo che deve essere prevista la rinuncia: i) al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ii) al rapporto di accessorietà, dovendo operare questa forma di garanzia a semplice richiesta; iii) all'eccezione che consente di fare valere la garanzia anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale. […]
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Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 01/10/2019, n. 1031Provvedimento: […] Nel presente giudizio la ricorrente, classificatasi al secondo posto, impugna l'aggiudicazione definitiva disposta in favore della controinteressata, deducendo che il raggruppamento, resosi aggiudicatario, avrebbe dovuto essere escluso per aver presentato un'offerta tardiva, plurima e priva di sottoscrizione, per aver violato l'art. 93 del codice dei contratti pubblici e poiché privo di un requisito speciale di partecipazione (presenza all'interno del raggruppamento di un “giovane professionista”).Leggi di più...
- sottoscrizione dell'offerta·
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- giurisprudenza in materia di appalti pubblici·
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- art. 93 del codice dei contratti pubblici·
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