Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 08/05/2026, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01367/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00513/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 513 del 2026, proposto da
Geotech Engineering s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Niccolò Biagini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Misterbianco, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Adele Maria Ollà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
LY s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Carmelo Martino Anzalone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
del proprio diritto a prendere visione dei verbali oggetto dell’istanza di accesso agli atti formulata in data 22.12.2025 ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 36/2023 e, per quanto occorra, degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e registrata al protocollo del Comune di Misterbianco in data 23.12.2025 con n. 0076156, volta ad ottenere l’ostensione della documentazione relativa ai dispositivi effettivamente installati e alle verifiche/collaudi/prove svolte in fase esecutiva nell’ambito dell’appalto “Servizi di videosorveglianza con noleggio fototrappole” – CIG B7143BFD93;
e per la condanna
dell’Amministrazione intimata a consentire l’integrale accesso mediante visione, ostensione ed estrazione di copie dei provvedimenti e della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Misterbianco e di LY s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 il dott. Francesco Fichera e uditi per le parti presenti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e RI
1. In data 30.05.2025 il Comune di Misterbianco (CT) pubblicava sul MEPA la RDO Aperta n. 5399728 per l’affidamento del “Servizio di noleggio, installazione e gestione sistema di videosorveglianza mobile costituito da n. 10 fototrappole - periodo di 24 mesi”, CIG n. B7143BFD93.
In esito ai risultati della procedura, con determina n. 1827 del 19.06.2025 il Comune aggiudicava l’affidamento in favore della società LY s.r.l. per un importo complessivo, al netto del ribasso offerto, di € 65.356,43.
La società Geotech Engineering s.r.l., odierna ricorrente, si classificava al secondo posto nella relativa graduatoria e, in data 28.07.2025, richiedeva “ la documentazione presentata dall’aggiudicataria e relativa all’art. 9, comma 2, punto 8 delle Condizioni Particolari di R.D.O. (Scheda tecnica della fototrappola offerta) ”.
Il Comune trasmetteva a LY s.r.l. copia dell’istanza, rappresentando a quest’ultima la facoltà di proporre opposizione motivata entro dieci giorni dalla sua ricezione.
In assenza di opposizione, in data 10.09.2025 l’Amministrazione comunale consentiva alla società ricorrente il detto accesso.
Ad esito dell’analisi della scheda tecnica della società aggiudicataria, in data 6.10.2025 la società ricorrente trasmetteva al Comune un’istanza di verifica di conformità ai sensi dell’art. 116 del D.lgs. 36/2023 e di richiesta di adozione dei provvedimenti conseguenti.
In assenza di riscontro, in data 13.11.2025 la società inviava al Comune un ulteriore sollecito a definire il procedimento, cui faceva seguito la nota del 21.11.2025 adottata dal VII Settore Funzionale “Ambiente, rifiuti, transizione ecologica” del Comune di Misterbianco, non protocollata, mediante cui l’Ente evidenziava che “ le caratteristiche delle fototrappole installate siano pari o anche superiori a previste in sede di offerta ”, rappresentando, altresì, di aver provveduto, periodicamente, “... ad effettuare delle prove che hanno confermato il funzionamento dei dispositivi ”.
In data 22.12.2025 la parte ricorrente presentava una nuova istanza di accesso agli atti ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 36/2023 e degli artt. 22 e ss. della L. 241/1990, chiedendo l’ostensione nella fase esecutiva dell’appalto della “... documentazione relativa ai dispositivi effettivamente installati ed alle attività di verifica/controllo svolte dalla Stazione Appaltante in fase esecutiva. In particolare, si richiedono tutti gli atti e documenti, comunque denominati, dai quali risultino: l’identificazione univoca delle fototrappole/camere installate (marca, modello, codici prodotto o numeri seriali), le schede tecniche e i manuali dei dispositivi effettivamente installati (nonché ogni eventuale certificazione e dichiarazione del produttore), i verbali delle prove richiamate nella Vostra nota ed eventuali verbali di sopralluogo e installazione, nonché tutti gli atti di collaudo/verifica di conformità o, se non ancora eseguiti, la documentazione istruttoria e la programmazione delle attività ”, nonché, nel caso in cui fossero state verificate variazioni in corso di esecuzione del contratto, “ gli atti relativi ad eventuali varianti/modifiche o sostituzioni intervenute rispetto all’offerta tecnica e/o al capitolato ”.
2. In assenza di riscontro da parte del Comune, con ricorso notificato in data 20.02.2026 e depositato il 6.03.2026 Geotech Engineering s.r.l. ha chiesto al Tribunale di accertare il proprio diritto a prendere visione dei verbali oggetto dell’istanza di accesso agli atti formulata in data 22.12.2025 ai sensi dell’art. 35 del D.lgs. 36/2023 e, per quanto occorra, degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 e registrata al protocollo del Comune di Misterbianco in data 23.12.2025 con il n. 0076156, volta ad ottenere l’ostensione della documentazione relativa ai dispositivi effettivamente installati e alle verifiche/collaudi/prove svolte in fase esecutiva nell’ambito dell’appalto “Servizi di videosorveglianza con noleggio fototrappole” – CIG B7143BFD93.
La parte ha altresì chiesto di condannare l’Amministrazione intimata a consentire l’integrale accesso mediante visione, ostensione ed estrazione di copie dei provvedimenti e della documentazione richiesta, nonché di nominare, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta chiamato a provvedere in luogo dell’Ente comunale.
Il ricorso è stato presentato per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione o falsa applicazione degli artt. 22 e ss L. 241/90 e artt. 24 e 113 Cost.; illegittimità del diniego tacito di accesso agli atti; violazione del diritto di difesa e di effettività della tutela giurisdizionale ; 2) Violazione dell’art. 97 Cost.; violazione del principio di trasparenza e buona amministrazione dell’azione amministrativa; eccesso di potere per illogicità manifesta .
2.1. Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta che l’Amministrazione comunale abbia illegittimamente denegato, tacitamente, la propria richiesta ostensiva, sebbene quest’ultima fosse stata presentata per difendere i propri interessi giuridici, nella qualità di soggetto classificatosi al secondo posto della graduatoria relativa alla procedura di affidamento per cui è causa e, conseguentemente, avente un interesse diretto, concreto e attuale a subentrare, al ricorrere dei relativi presupposti, all’esecuzione del contratto in luogo dell’attuale aggiudicataria.
2.2. Con la seconda doglianza la ricorrente si duole che la condotta inerte del Comune abbia costretto la stessa ad intraprendere la presente iniziativa giudiziaria, con conseguente aggravio di costi, in contrasto con i principi costituzionali di pubblicità, trasparenza, buona amministrazione, imparzialità e ragionevolezza.
3. La società LY s.r.l., parte controinteressata, si è costituita in giudizio in data 6.03.2026, chiedendo il rigetto del ricorso, versando in atti, in data 14.04.2026, la propria opposizione inviata al Comune di Misterbianco in ordine all’istanza di accesso del 22.12.2025 formulata dalla parte ricorrente.
4. Il Comune di Misterbianco, Amministrazione intimata, si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 10.03.2026 e, nella successiva data del 14.04.2026, ha versato in atti la nota prot. n. 17795/2026 del 20.03.2026, mediante cui l’Ente comunale, in “riscontro” all’istanza di accesso presentata dalla società ricorrente in data 22.12.2025, ha consentito l’accesso ai seguenti documenti: 1) la dichiarazione di conformità del prodotto offerto da LY s.r.l., acquisita in occasione della prima installazione; 2) a titolo semplificativo, una determinazione del Responsabile del Settore Liquidazione avente ad oggetto la periodica liquidazione del canone nei confronti della ditta aggiudicataria.
L’Amministrazione ha altresì chiarito di avere effettuato prove di funzionamento dei dispositivi volte verificare l’esatta corrispondenza tra quanto offerto in sede di gara dalla società aggiudicataria e quanto effettivamente installato in esecuzione del contratto, rilevando, in ultimo, di non essere “... in possesso delle informazioni relative al codice prodotto e/o numeri seriale delle camera installate ”.
5. Con successiva memoria del 16.04.2026 il Comune resistente ha eccepito la “inammissibilità” del ricorso per tardività e difetto di interesse in quanto finalizzato, secondo la prospettazione dell’Ente, a “... rimettere in discussione la fase dell’aggiudicazione e la conformità dell’offerta dell’aggiudicataria rispetto alla lex specialis ”, tenuto conto che l’aggiudicazione disposta mediante determinazione del Responsabile del Settore n. 1827 del 19.06.2025 non sarebbe stata impugnata nei termini dalla società ricorrente.
La parte ha altresì eccepito l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, tenuto conto del contenuto della nota di riscontro prot. n. 17795/2026 del 20.03.2026.
In ultimo, l’Ente ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito evidenziando la natura esplorativa dell’istanza di accesso per cui è causa.
6. Con memoria del 20.04.2026 la parte controinteressata ha sollevato la medesima eccezione di inammissibilità del ricorso già proposta dell’Ente comunale resistente, riportando similari argomentazioni giuridiche.
La parte ha altresì replicato alle censure di merito proposte dalla parte ricorrente, evidenziando che con nota port. n. 69628 del 21.11.2025 il Comune abbia escluso di voler avviare il procedimento di risoluzione del contratto in essere con LY e che la mancata impugnazione di quest’ultima da parte della società ricorrente faccia venir meno il presupposto su cui si fonderebbe l’asserito interesse all’accesso, ossia la possibilità di una risoluzione contrattuale.
La parte, in ultimo, ha rilevato che la documentazione richiesta contenga segreti tecnici e commerciali che sarebbero tali da inibire l’accesso.
7. Con memoria del 30.04.2026 la parte ricorrente ha replicato all’eccezione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dal Comune resistente, insistendo per l’accoglimento della propria domanda processuale.
8. Alla camera di consiglio del 6.05.2026, presenti i difensori della parte resistente e della parte controinteressata come da verbale, l’Amministrazione resistente ha eccepito la tardività della memoria versata in atti dalla parte ricorrente in data 30.04.2026; la controinteressata si è associata, formulando la medesima eccezione. La causa, quindi, è stata posta in decisione.
9. Deve preliminarmente vagliarsi l’eccezione di tardività della memoria versata in atti dalla parte ricorrente in data 30.04.2026, così come sollevata dall’Amministrazione resistente e dalla parte controinteressata, la quale è fondata.
9.1. Ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., “ Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi ”.
Nei procedimenti in camera di consiglio i suddetti termini, per effetto di quanto disposto dall’art. 87, commi 2 e 3, c.p.a., sono “ dimezzati rispetto a quelli del processo ordinario ”.
Ne consegue che la memoria versata in atti dalla società ricorrente in data 30.04.2026 sia da ritenersi tardiva e, pertanto, inutilizzabile, rispetto al termine dimidiato di dieci giorni liberi prima dell’udienza previsto dal combinato disposto delle norme processuali sopra citate.
10. Deve altresì preliminarmente scrutinarsi, secondo il corretto ordine di esame delle questioni, l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione resistente, la quale è da ritenersi infondata.
10.1. Per costante orientamento pretorio, ai partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici è consentito l'accesso documentale ai relativi atti, secondo quanto previsto dagli artt. 35 e ss. del D.lgs. n. 36 del 2023 e 22 e ss. della L. n. 241 del 1990.
Secondo quanto precisato, in particolare, dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, “ è ravvisabile un interesse concreto e attuale, ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241 del 1990, e una conseguente legittimazione, ad avere accesso agli atti della fase esecutiva di un contratto pubblico da parte di un concorrente alla gara, in relazione a vicende che potrebbero condurre alla risoluzione per inadempimento dell’aggiudicatario e quindi allo scorrimento della graduatoria o alla riedizione della gara, purché tale istanza non si traduca in una generica volontà da parte del terzo istante di verificare il corretto svolgimento del rapporto contrattuale ” (cfr. Cons. Stato, Ad. Pl., 2 aprile 2020, n. 10).
Tale diritto di accesso, pertanto, viene pacificamente riconosciuto anche per la fase esecutiva del rapporto, nelle ipotesi di possibile inadempimento contrattuale, allorché il privato richiedente (solitamente il secondo classificato ad una gara pubblica) abbia di mira la possibile risoluzione del contratto del primo classificato, purché l’interesse difensivo preesista all'istanza di accesso e non si traduca dunque in una richiesta con mere finalità esplorative (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. V, 10 maggio 2022, n. 3642; T.A.R. Liguria, sez. I, 7 novembre 2025, n. 1335; T.A.R. Basilicata, sez. I, 25 febbraio 2025, n. 136; T.A.R. Veneto, sez. I, 4 febbraio 2025, n. 170).
La pretesa qualificata a ottenere l’ostensione degli atti afferenti all'esecuzione del contratto di appalto sussiste a prescindere dalla natura privatistica dell'attività svolta dall'Amministrazione in detta fase, trattandosi pur sempre di condotta funzionalizzata alla cura dell'interesse pubblico e, dunque, rientrante pleno iure nel perimetro dell'accessibilità (cfr. ex multis , Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2009, n. 1115; Cons. Stato, Ad. Pl., 22 aprile 1999, n. 5).
Parimenti irrilevante è il fatto che il secondo classificato abbia impugnato o meno l’aggiudicazione disposta dall’Amministrazione.
L’interesse all’ostensione documentale, infatti, non è correlato a un vizio “a monte” della fase di aggiudicazione, ma risulta strettamente connesso alla volontà di conoscere eventuali vizi afferenti la successiva fase di esecuzione al fine, se del caso, di subentrare nell’esecuzione del contratto.
11. L’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dall’Ente resistente è, invece, fondata.
11.1. Il silenzio diniego serbato dall’Amministrazione comunale, invero, è venuto meno con l’adozione della nota prot. n. 17795/2026 del 20.03.2026, la quale costituisce un riscontro espresso all’istanza di accesso del 22.12.2025 e rappresenta una nuova manifestazione del potere amministrativo in capo all’Ente che si sostituisce a quella tacitamente espressa mediante il silenzio diniego.
Si rammenta, infatti, che il decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso agli atti non consuma il potere della pubblica amministrazione, la quale può sempre emanare, in seguito, un diniego (o un accoglimento, anche parziale) espresso e motivato.
Un diniego esplicito, anche se rilasciato dopo la formazione del silenzio-diniego, costituisce un atto di conferma a carattere rinnovativo, che modifica la realtà giuridica, riapre i termini per la proposizione del ricorso giurisdizionale e deve, pertanto, essere specificamente impugnato, pena l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso originariamente proposto (cfr., ex multis , T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 14 luglio 2023, n. 11958).
Mediante la nota del 20.03.2026, invero, sono rimaste inevase numerose richieste ostensive presentate con l’istanza del 22.12.2025, atteso che il Comune, “riscontrando” in modo espresso la predetta richiesta di accesso, non ha soddisfatto la pretesa della ricorrente e ha precisato, altresì, che “... in merito all’istanza del 22.12.2025, la Stazione Appaltante non è in possesso delle informazioni relative al codice prodotto e/o numeri seriale delle camere installate ”.
Quanto riportato nella suddetta nota, quindi, rappresenta una manifestazione esplicita e ulteriore del potere amministrativo in capo all’Ente che si sostituisce a quella tacitamente formatasi mediante silenzio, divenendo l’unico atto effettivamente incidente sulla sfera giuridica della parte ricorrente in quanto adottato a seguito di un’istruttoria e ad esito di una valutazione discrezionale.
Tale nota, non avendo valenza meramente endoprocedimentale a carattere non decisorio, non assume quindi le vesti di atto soprassessorio, non potendosi parimenti affermare che essa sia stata utilizzata quale mero atto interlocutorio finalizzato a eludere l’obbligo di provvedere. In quanto suscettibile di arrecare un “nuovo” pregiudizio attuale e concreto al soggetto istante, la nota, dunque, avrebbe dovuto essere gravata mediante ricorso per motivi aggiunti.
12. Il ricorso, in definitiva, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm..
13. Tenuto conto della peculiarità della vicenda controversa e della natura della presente pronuncia, il Collegio ritiene che sussistano eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
UR TO, Presidente
Valeria Ventura, Primo Referendario
Francesco Fichera, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Francesco Fichera | UR TO |
IL SEGRETARIO