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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 17/04/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. PU 51-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente relatore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da (C.F.: ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
10.06.1973 e residente a [...], rappresentato dall'Avv. LORENZO MONDINI e assistito dal dott. Michele Cortucci, con l'ausilio dell'OCC, dott. Elisabetta Batocco;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 07/04/2025 ha avanzato proposta Parte_1 di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII, cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:
a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a
Pagina 1 liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
f) la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;
ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, il debitore ha accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari ad euro 1.968.085,43) derivante per la maggior parte da garanzie fideiussorie rilasciate nei confronti di diversi istituti di credito confidando nell'adempimento delle obbligate principali di cui era socio e/amministratore; atteso che il debitore risulta percettore di un reddito netto mensile pari a 1.950,00/2.000,00 quasi integralmente assorbito per assicurare al proprio nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;
detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni;
i. crediti:
1) conto corrente n. 1003431713 acceso presso che alla Controparte_1 data del 28.1.25 presenta un saldo attivo di euro 63,89;
2) conto corrente Hype n. EM001748863 che alla data del 7.8.25 presenta un saldo attivo di euro 11,22;
3) conto corrente n.LT573250071141248514 che alla data del 31.12.24 CP_2 reca un saldo di euro 230,07;
Pagina 2 ii. stipendio al netto della somma trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e dei propri familiari di cui in appresso;
quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il proprio sostentamento ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare, composto solo dal ricorrente, e della documentazione allegata, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in € 1.150,00 la somma necessaria al mantenimento del ricorrente, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura;
Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCII,
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore Parte_1
(C.F.: );
[...] C.F._1
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa
Giuliana Filippello;
NOMINA liquidatore l'OCC, Dott.ssa Elisabetta Batocco;
AUTORIZZA il liquidatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
Pagina 3 DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore in € 1.150,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli eventuali immobili di proprietà nonché, se del caso, al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;
DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del
Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente estensore Dott.ssa Giuliana Filippello
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE di ANCONA
Sezione II Civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Giuliana Filippello Presidente relatore
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani Giudice
Dott. Andrea Marani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA letto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni promosso da (C.F.: ), nato ad [...] il Parte_1 C.F._1
10.06.1973 e residente a [...], rappresentato dall'Avv. LORENZO MONDINI e assistito dal dott. Michele Cortucci, con l'ausilio dell'OCC, dott. Elisabetta Batocco;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
OSSERVA
Con ricorso depositato in data 07/04/2025 ha avanzato proposta Parte_1 di liquidazione controllata dei propri beni ex art. 268 e ss. CCII, cui è stata allegata la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2, CCII;
ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese e con specifico riferimento ai presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, che:
a) sussiste la competenza del Tribunale adito ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCII, atteso che il centro degli interessi principali del debitore risulta in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Ancona;
b) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 269 CCII in quanto il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a
Pagina 1 liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economico-patrimoniale e finanziaria del debitore, ed indica, altresì, le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
d) l'OCC ha attestato, nella propria relazione, di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, comma 3, CCII;
e) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCII, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;
f) la relazione dell'OCC contiene l'attestazione di cui all'art. 268, comma 3, quarto periodo, dalla quale si evince che, attraverso l'apertura della liquidazione controllata, è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori nei termini di seguito meglio specificati;
ricorre, nella specie, una situazione di sovraindebitamento secondo la definizione dell'art. 2, co. 1, lett c), CCII, in quanto, come desumibile dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso oltre che dalla relazione dell'OCC, il debitore ha accumulato una consistente esposizione debitoria (complessivamente pari ad euro 1.968.085,43) derivante per la maggior parte da garanzie fideiussorie rilasciate nei confronti di diversi istituti di credito confidando nell'adempimento delle obbligate principali di cui era socio e/amministratore; atteso che il debitore risulta percettore di un reddito netto mensile pari a 1.950,00/2.000,00 quasi integralmente assorbito per assicurare al proprio nucleo familiare un dignitoso tenore di vita, ne deriva la sostanziale incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni ed una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte;
detto patrimonio è infatti costituito dai seguenti beni;
i. crediti:
1) conto corrente n. 1003431713 acceso presso che alla Controparte_1 data del 28.1.25 presenta un saldo attivo di euro 63,89;
2) conto corrente Hype n. EM001748863 che alla data del 7.8.25 presenta un saldo attivo di euro 11,22;
3) conto corrente n.LT573250071141248514 che alla data del 31.12.24 CP_2 reca un saldo di euro 230,07;
Pagina 2 ii. stipendio al netto della somma trattenibile dal debitore per il sostentamento suo e dei propri familiari di cui in appresso;
quanto alla determinazione del limite di reddito trattenibile dal debitore per il proprio sostentamento ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, in considerazione della composizione del nucleo familiare, composto solo dal ricorrente, e della documentazione allegata, oltre che della valutazione di congruità espressa al riguardo dall'OCC, può essere quantificata in € 1.150,00 la somma necessaria al mantenimento del ricorrente, dovendosi considerare appresa alla procedura la somma eventualmente eccedente tale limite, unitamente ad ogni ulteriore entrata che dovesse sopraggiungere (a qualsiasi titolo) per la durata triennale della procedura;
Alla luce delle suesposte considerazioni ritiene, conclusivamente, il Collegio che si possa escludere il ricorrere, nel caso di specie, di un fenomeno di occasionale inadempienza, trattandosi piuttosto di una condizione di definitiva incapacità del ricorrente di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni con mezzi ordinari e che, per l'effetto sussistano i presupposti di cui agli artt. 268, 269, CCII e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCII;
P.Q.M.
visti gli artt. 2, 27, 150, 268, 269 e 270 CCII,
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni del debitore Parte_1
(C.F.: );
[...] C.F._1
NOMINA giudice delegato per la procedura di liquidazione controllata la Dott.ssa
Giuliana Filippello;
NOMINA liquidatore l'OCC, Dott.ssa Elisabetta Batocco;
AUTORIZZA il liquidatore all'apertura di un conto corrente di cui sia consentita la gestione da remoto (funzionalità c.d. “home banking”);
ORDINA al debitore, sopra meglio generalizzato, il deposito entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 del CCII;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine perentorio di novanta giorni dalla notifica della presente sentenza entro il quale devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;
Pagina 3 DISPONE che, ai sensi dell'art. 270, comma 5 e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, possa essere iniziata o proseguita su beni compresi nella procedura, dandosi atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
FISSA ex art. 268, comma 4, lett. b) CCII, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore in € 1.150,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà versato dalla parte al liquidatore unitamente ad ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere per la durata triennale della procedura;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza, a cura del liquidatore, al Conservatore dei Registri Immobiliari competente in relazione agli eventuali immobili di proprietà nonché, se del caso, al PRA, ai fini della trascrizione nonché di provvedere al deposito della relativa nota di trascrizione nel fascicolo telematico;
DISPONE che la cancelleria provveda alla comunicazione della presente sentenza al debitore ed al liquidatore, affinché questi provveda all'inserimento sul sito internet del
Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – nonché alla notifica ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;
AUTORIZZA la prenotazione a debito delle spese relative al presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 D.P.R. 30.05.2002 n. 115.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 17 aprile 2025.
Il Presidente estensore Dott.ssa Giuliana Filippello
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