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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. IV, sentenza 12/02/2026, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 610/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'ONOFRIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4135/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Marcellino - C/o Casa Comunale 81030 San Marcellino CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Italia Resistente 1 S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL PAGAMENTO n. 202500047010 TARI 2018
- SOLL PAGAMENTO n. 202500047010 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 302/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso Ricorrente_1 srl impugna il sollecito di pagamento n. 202500047010, notificato il 07.08.2025 con il quale vengono pretesi €. 2.163,88 di TARI - Tassa rifiuti, anni di imposta 2018 e 2019. Eccepisce
l'omessa notifica dell'atto presupposto che si assume notificato il 4 marzo 2025 mai in realtà portato validamente a conoscenza della ricorrente. Parte resistente, costituitasi, ha concluso per il rigetto dell'avverso ricorso. Il giudice ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per quanto di ragione. Parte ricorrente eccepisce la nullità della notifica dell'atto presupposto avvenuto con compiuta giacenza con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Come chiarito dal giudice di legittimità, la notifica ad una persona giuridica può validamente essere eseguita presso la sede dell'ente a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo;
infatti, laddove l'art. 145, terzo comma, c.p.c. consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., deve ritenersi parimenti ammissibile la notifica compiuta con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8, secondo comma, I.n. 890 del 1982, che costituiscono modalità sostanzialmente equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c. (cfr. Cass., ord., 6 marzo 2018, n. 6654; in tal senso, anche Cass., Sez. Un.,
n. 11012 del 2021); tuttavia, tale forma notificatoria - operante solo nel caso in cui sia impedita la notificazione presso la sede della società o presso il legale rappresentante, ai sensi degli arti. 138, 139 e 141 c.p.c. - non può attuarsi nei confronti dell'ente in quanto tale;
- per l'esattezza, è solo il vano esperimento delle forme previste dall'art. 145, primo e secondo comma, per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche che consente l'utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., ma in questi casi la notifica deve essere fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale
(cfr. Cass., ord., 30 gennaio 2017, n. 2232; Cass. 7 giugno 2012, n. 9237; Cass. 13 settembre 2011, n.
18762; Cass. 2022\8825). Con riguardo al caso di specie va dichiarata nulla la notifica dell'avviso di accertamento, in quanto effettuata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nei confronti dell'ente in quanto tale e non già del suo legale rappresentante, con conseguente annullamento dell'atto impugnato per la nullità della notifica dell'atto presupposto. Le spese processuali seguono infine la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 250,00 oltre spese generali, iva e cp in favore del dott. Difensore_1 antistatario.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 4, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
D'ONOFRIO GIOVANNI, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4135/2025 depositato il 15/10/2025
proposto da
Ricorrente 1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Marcellino - C/o Casa Comunale 81030 San Marcellino CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Italia Resistente 1 S.r.l. - 05846321213
Difeso da
Difensore 2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL PAGAMENTO n. 202500047010 TARI 2018
- SOLL PAGAMENTO n. 202500047010 TARI 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 302/2026 depositato il 03/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso Ricorrente_1 srl impugna il sollecito di pagamento n. 202500047010, notificato il 07.08.2025 con il quale vengono pretesi €. 2.163,88 di TARI - Tassa rifiuti, anni di imposta 2018 e 2019. Eccepisce
l'omessa notifica dell'atto presupposto che si assume notificato il 4 marzo 2025 mai in realtà portato validamente a conoscenza della ricorrente. Parte resistente, costituitasi, ha concluso per il rigetto dell'avverso ricorso. Il giudice ha deciso la causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto per quanto di ragione. Parte ricorrente eccepisce la nullità della notifica dell'atto presupposto avvenuto con compiuta giacenza con conseguente annullamento dell'atto impugnato. Come chiarito dal giudice di legittimità, la notifica ad una persona giuridica può validamente essere eseguita presso la sede dell'ente a mezzo del servizio postale, non essendovi alcuna previsione di legge ostativa al riguardo;
infatti, laddove l'art. 145, terzo comma, c.p.c. consente la notifica alla società con le modalità previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., deve ritenersi parimenti ammissibile la notifica compiuta con gli avvisi di deposito di cui all'art. 8, secondo comma, I.n. 890 del 1982, che costituiscono modalità sostanzialmente equivalenti alla notificazione ex art. 140 c.p.c. (cfr. Cass., ord., 6 marzo 2018, n. 6654; in tal senso, anche Cass., Sez. Un.,
n. 11012 del 2021); tuttavia, tale forma notificatoria - operante solo nel caso in cui sia impedita la notificazione presso la sede della società o presso il legale rappresentante, ai sensi degli arti. 138, 139 e 141 c.p.c. - non può attuarsi nei confronti dell'ente in quanto tale;
- per l'esattezza, è solo il vano esperimento delle forme previste dall'art. 145, primo e secondo comma, per la notificazione degli atti processuali alle persone giuridiche che consente l'utilizzazione delle forme previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., ma in questi casi la notifica deve essere fatta alla persona fisica che rappresenta l'ente e non già all'ente in forma impersonale
(cfr. Cass., ord., 30 gennaio 2017, n. 2232; Cass. 7 giugno 2012, n. 9237; Cass. 13 settembre 2011, n.
18762; Cass. 2022\8825). Con riguardo al caso di specie va dichiarata nulla la notifica dell'avviso di accertamento, in quanto effettuata, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nei confronti dell'ente in quanto tale e non già del suo legale rappresentante, con conseguente annullamento dell'atto impugnato per la nullità della notifica dell'atto presupposto. Le spese processuali seguono infine la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
condanna parte resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 250,00 oltre spese generali, iva e cp in favore del dott. Difensore_1 antistatario.