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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XVI, sentenza 16/02/2026, n. 2406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2406 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2406/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TA PE, Presidente
AR IN, TO
PINTO DIEGO ROSARIO ANTONI, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15496/2024 depositato il 12/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Divisione Contribuenti - Via Del Giorgione 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240176340853000 IRAP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1080/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12.10.2024 Ricorrente 1, ( P.IVA_1) con sede in Roma, alla Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante p. t., prof. Nominativo_1, (CF_1), elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in 00197 Roma (RM), Indirizzo_3 , presso lo studio dell'avvocato Difensore_1 , C.F.: CF_Difensore_1 che lo rappresenta e difende in questo procedimento giusta delega in calce all'atto depositato (fax per notificazioni Telefono_1; p.e.c.: Email_1, presentava ricorso
contro
:
- Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante p.t. in Via Giorgione 106, 00147 Roma elettivamente domiciliata al seguente indirizzo p,e,c: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it;
- Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III Roma – Ufficio Territoriale delle Entrate di Roma 4 Collatino in persona del legale rappresentante p.t. in Via Marcello Boglione 63 - 00155 Roma (RM) elettivamente domiciliata al seguente indirizzo p.e.c.: dp.3Roma@pce.agenziaentrate.it;
- Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t. in Via Giuseppe Grezar 14,
00142 Roma;
elettivamente domiciliata al seguente indirizzo p.e.c.: protocollo@pec.agenziariscossione. gov.it;
avverso e per l'annullamento, previa sospensione, della cartella di pagamento n. 097 2024 01763408 53
000 emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione notificata in data 18/06/2024 relativa a una verifica del modello IRAP 2021 anno d'imposta 2020 per somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 per un importo complessivo di € 30.689,25.
La ricorrente eccepiva che a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 riceveva in data 19.01.2024 comunicazione n. 04958522122 da parte dell'Agenzia delle Entrate con la quale rilevati errori nel modello di dichiarazione 2021 ai fini Irap e per l'anno d'Imposta 2020 con la quale l'Agenzia richiedeva il versamento dell'importo € 24.151,75 entro 30 giorni dalla ricezione oltre interessi e sanzioni.
La ricorrente a seguito di verifica interna e interlocuzioni avuti con l'Ufficio in data 01.02.2024 presentava dichiarazione integrativa n. 11524224318 - 0000001 con la quale provvedeva a correggere l'errore della dichiarazione originale con conseguente azzeramento della pretesa tributaria della suddetta comunicazione eccezion fata dell'importo di euro 59,40.
Per questa ragione chiedeva di annullare l'atto impugnato ritenuto illegittimo, nullo e inefficacie.
Con vittoria di spese da distrarsi a favore del costituito procuratore.
In data 19.01.2026 presentava ulteriori memorie con le quali lette le controdeduzioni dell'Agenzia delle
Entrate ricostruiva tutta la vicenda ed evidenziava la discordanza di quanto asserito dalla stessa che pur avendo la possibilità di annullare l'iscrizione a ruolo dell'errata pretesa tributaria, ha consentito l'emissione della cartella da parte della Riscossione costringendo la ricorrente alla presentazione del ricorso. Solo successivamente alla presentazione del ricorso ha provveduto allo sgravio di quanto non dovuto. Per questa ragione a conferma di quanto richiesto con l'atto introduttivo insiste a richiedere a questa Corte oltre ad annullare l'atto impugnato di condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio in data 29.11.2024 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III Roma – Ufficio
Legale, il quale evidenziava che la presentazione della dichiarazioni integrativa da parte della ricorrente non fosse sufficiente a far pronunciare l'annullamento dell'atto anche perché la stessa aveva riconosciuto il debito residuo di euro 54,00. Necessitava di un'attività di controllo utile ad asseverare che il credito corretto non fosse stato utilizzato.
Pertanto nelle more di quest'ultime attività pur non opponendosi alla richiesta di sospensione chiedeva a questa Corte di confermare la legittimità della cartella nelle more della predetta istruttoria e rigettare il ricorso introduttivo. Con riserva di ogni provvedimento e vittoria di spese.
Successivamente in data 19.09.2025 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III Roma – Ufficio Legale presentava ulteriori memorie con le quali dichiarava che all'esito delle liquidazioni delle dichiarazioni integrative, lo scrivente Ufficio legale prendeva atto degli esiti delle medesime, con le quali la contribuente si allineava alla comunicazione bonaria;
conseguentemente l'Ufficio sgravava parzialmente la cartella impugnata, giusta provvedimento prot. n. 2025S0497264 che allegava gli atti. Per la restante somma di euro
54,00 oltre accessori la ricorrente aveva già dichiarato acquiescenza nell'atto introduttivo. Rebus sic stantibus, si rileva la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Attesa l'acquiescenza dell'importo residuo e di tutti gli errori della ricorrente nel presentare diverse dichiarazioni integrativa chiedeva la parziale cessata materi del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, sez. 16, in seduta collegiale, letti gli atti di giudizio e analizzata la documentazione tutta allegata dichiara la cessata materia del contendere ed estinzione del giudizio.
Quanto alle spese di lite, atteso che, prima di emettere il provvedimento di sgravio della cartella impugnata,
l'Ufficio avrebbe potuto provvedere prima dell'emissione della stessa al suo annullamento costringendo la ricorrente a presentare ricorso per vedersi valere le proprie ragioni, condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle stesse.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e al rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026
Il TO Il Presidente
dr. Vincenzo Sarcina dr. Giuseppe Leotta
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 16, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TA PE, Presidente
AR IN, TO
PINTO DIEGO ROSARIO ANTONI, Giudice
in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15496/2024 depositato il 12/10/2024
proposto da
Ricorrente 1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Divisione Contribuenti - Via Del Giorgione 106 00147 Roma RM
elettivamente domiciliato presso agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3 - Via Marcello Boglione 63 00155 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.3roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720240176340853000 IRAP 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1080/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come in atti
Resistente:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12.10.2024 Ricorrente 1, ( P.IVA_1) con sede in Roma, alla Indirizzo_1, in persona del legale rappresentante p. t., prof. Nominativo_1, (CF_1), elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in 00197 Roma (RM), Indirizzo_3 , presso lo studio dell'avvocato Difensore_1 , C.F.: CF_Difensore_1 che lo rappresenta e difende in questo procedimento giusta delega in calce all'atto depositato (fax per notificazioni Telefono_1; p.e.c.: Email_1, presentava ricorso
contro
:
- Agenzia delle Entrate in persona del legale rappresentante p.t. in Via Giorgione 106, 00147 Roma elettivamente domiciliata al seguente indirizzo p,e,c: agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it;
- Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III Roma – Ufficio Territoriale delle Entrate di Roma 4 Collatino in persona del legale rappresentante p.t. in Via Marcello Boglione 63 - 00155 Roma (RM) elettivamente domiciliata al seguente indirizzo p.e.c.: dp.3Roma@pce.agenziaentrate.it;
- Agenzia delle Entrate – Riscossione, in persona del legale rappresentante p.t. in Via Giuseppe Grezar 14,
00142 Roma;
elettivamente domiciliata al seguente indirizzo p.e.c.: protocollo@pec.agenziariscossione. gov.it;
avverso e per l'annullamento, previa sospensione, della cartella di pagamento n. 097 2024 01763408 53
000 emessa dalla Agenzia delle Entrate Riscossione notificata in data 18/06/2024 relativa a una verifica del modello IRAP 2021 anno d'imposta 2020 per somme dovute a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 600 del 1973 per un importo complessivo di € 30.689,25.
La ricorrente eccepiva che a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 riceveva in data 19.01.2024 comunicazione n. 04958522122 da parte dell'Agenzia delle Entrate con la quale rilevati errori nel modello di dichiarazione 2021 ai fini Irap e per l'anno d'Imposta 2020 con la quale l'Agenzia richiedeva il versamento dell'importo € 24.151,75 entro 30 giorni dalla ricezione oltre interessi e sanzioni.
La ricorrente a seguito di verifica interna e interlocuzioni avuti con l'Ufficio in data 01.02.2024 presentava dichiarazione integrativa n. 11524224318 - 0000001 con la quale provvedeva a correggere l'errore della dichiarazione originale con conseguente azzeramento della pretesa tributaria della suddetta comunicazione eccezion fata dell'importo di euro 59,40.
Per questa ragione chiedeva di annullare l'atto impugnato ritenuto illegittimo, nullo e inefficacie.
Con vittoria di spese da distrarsi a favore del costituito procuratore.
In data 19.01.2026 presentava ulteriori memorie con le quali lette le controdeduzioni dell'Agenzia delle
Entrate ricostruiva tutta la vicenda ed evidenziava la discordanza di quanto asserito dalla stessa che pur avendo la possibilità di annullare l'iscrizione a ruolo dell'errata pretesa tributaria, ha consentito l'emissione della cartella da parte della Riscossione costringendo la ricorrente alla presentazione del ricorso. Solo successivamente alla presentazione del ricorso ha provveduto allo sgravio di quanto non dovuto. Per questa ragione a conferma di quanto richiesto con l'atto introduttivo insiste a richiedere a questa Corte oltre ad annullare l'atto impugnato di condannare parte resistente al pagamento delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore costituito.
Si costituiva in giudizio in data 29.11.2024 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale III Roma – Ufficio
Legale, il quale evidenziava che la presentazione della dichiarazioni integrativa da parte della ricorrente non fosse sufficiente a far pronunciare l'annullamento dell'atto anche perché la stessa aveva riconosciuto il debito residuo di euro 54,00. Necessitava di un'attività di controllo utile ad asseverare che il credito corretto non fosse stato utilizzato.
Pertanto nelle more di quest'ultime attività pur non opponendosi alla richiesta di sospensione chiedeva a questa Corte di confermare la legittimità della cartella nelle more della predetta istruttoria e rigettare il ricorso introduttivo. Con riserva di ogni provvedimento e vittoria di spese.
Successivamente in data 19.09.2025 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale III Roma – Ufficio Legale presentava ulteriori memorie con le quali dichiarava che all'esito delle liquidazioni delle dichiarazioni integrative, lo scrivente Ufficio legale prendeva atto degli esiti delle medesime, con le quali la contribuente si allineava alla comunicazione bonaria;
conseguentemente l'Ufficio sgravava parzialmente la cartella impugnata, giusta provvedimento prot. n. 2025S0497264 che allegava gli atti. Per la restante somma di euro
54,00 oltre accessori la ricorrente aveva già dichiarato acquiescenza nell'atto introduttivo. Rebus sic stantibus, si rileva la sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Attesa l'acquiescenza dell'importo residuo e di tutti gli errori della ricorrente nel presentare diverse dichiarazioni integrativa chiedeva la parziale cessata materi del contendere con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Roma, sez. 16, in seduta collegiale, letti gli atti di giudizio e analizzata la documentazione tutta allegata dichiara la cessata materia del contendere ed estinzione del giudizio.
Quanto alle spese di lite, atteso che, prima di emettere il provvedimento di sgravio della cartella impugnata,
l'Ufficio avrebbe potuto provvedere prima dell'emissione della stessa al suo annullamento costringendo la ricorrente a presentare ricorso per vedersi valere le proprie ragioni, condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle stesse.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge e al rimborso di quanto versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il 30 gennaio 2026
Il TO Il Presidente
dr. Vincenzo Sarcina dr. Giuseppe Leotta