Rigetto
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 13/06/2025, n. 5180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5180 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 05180/2025REG.PROV.COLL.
N. 01500/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1500 del 2025, proposto da
MA AR, rappresentato e difeso dall'Avvocato Massimiliano Cappa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Calasetta, non costituito in giudizio;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 00817/2024;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 il Cons. Francesca Picardi e uditi per le parti l’Avvocato Cappa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.MA AR ha impugnato, con ricorso notificato in data 26 luglio 2024, il provvedimento tacito di diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti, formulata, a mezzo p.e.c., nei confronti del Comune di Calasetta in data 24 giugno 2024 ed avente ad oggetto la cartella esattoriale 09720170011337855000, risultante dal sito dell’Agenzia delle Entrate.
Nel corso del giudizio di primo grado il Comune costituitosi ha depositato la documentazione richiesta, inviata anche alla parte.
2. Il T.a.r. ha dichiarato improcedibile il ricorso per la cessazione della materia del contendere, compensando integralmente le spese di lite.
3. Avverso tale sentenza l’originario ricorrente ha proposto appello, deducendo: 1) l’erronea applicazione, nel caso di specie, di un precedente del Consiglio di Stato non pertinente (Cons. Stato, Sez. III, 9 gennaio 2019, n. 183) e la conseguente erroneità del mancato stralcio dei documenti prodotti dal Comune tardivamente nel presente giudizio (stralcio che avrebbe determinato l’accoglimento del ricorso); 2) l’erroneità della sentenza nella parte in cui ha fondato la decisione su documenti confluiti nel giudizio in palese violazione delle norme sul processo amministrativo telematico, anziché stralciarli, come ritualmente richiesto. In definitiva, l’appellante ha denunciato la violazione degli artt. 73, primo comma, 83, terzo commma, c.p.a., 34 del decreto del Ministero della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, 111 Cost., 115 c.p.c. e 2697 c.c., ed ha lamentato la compensazione delle spese, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., non essendo stato applicato il principio della soccombenza virtuale.
4. I motivi di appello, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi ed in parte sovrapponibili, non meritano accoglimento.
A prescindere dalla motivazione della sentenza gravata e dalla pertinenza del precedente richiamato, la decisione è corretta.
In primo luogo, la documentazione prodotta dal Comune in corso di causa non ha valore probatorio, ma corrisponde a quella oggetto dell’istanza di accesso e, cioè, al bene della vita anelato dal ricorrente, odierno appellante. Non rilevano, pertanto, i termini processuali, che scansionano il giudizio, ma non impediscono alla parte resistente l’evasione, anche al di fuori del processo, dell’istanza di accesso agli atti. L’appellante ha contestato la possibilità di tenere conto della documentazione ai fini della decisione, in considerazione della tardività ed irritualità della produzione in giudizio, ma ha ormai ottenuto l’ostensione della documentazione richiesta e, cioè, il bene della vita, per cui la materia del contendere è effettivamente cessata.
In ordine al regime delle spese processuali del primo grado di giudizio, alla cessazione della materia del contendere non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, potendo essere premiato il comportamento processuale dell’Amministrazione, conforme al principio di lealtà, ai sensi dell'art. 88 c.p.c., con la compensazione delle spese (v., per tutte, Cass. civ., Sez. 5, 26 ottobre 2011, n. 22231). Nel caso di specie, la compensazione delle spese non presenta alcun profilo di illegittimità, tenuto conto della complessiva vicenda, della proposizione del ricorso a distanza di pochi giorni dalla scadenza del termine di cui all’art. 25, comma 4, legge n. 241 del 1990 e dell’ostensione, da parte del Comune, della documentazione richiesta, avvenuta nel corso del presente giudizio, ma in un lasso temporale contenuto, tenuto conto del contenuto dell’istanza.
5.In conclusione, l’appello deve essere rigettato. Nulla per le spese, non essendosi costituito il Comune.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Picardi | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO