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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 25/03/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
2) Dott.ssa Virginia Zuppetta Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1000 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 1432/20 del tribunale di Lecce, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 12.7.2023
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Parte_1 C.F._1
Zanardelli n.60, presso lo studio dell'avv. Mauro Calò che la rappresenta e difende, come da mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(p.i. ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi ed elettivamente domiciliata in
Lecce, alla via Garibaldi n. 43, presso lo studio dell'avv. Carlo Ciardo, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 6 luglio 2017, la sig.ra ha proposto opposizione CP_3
avverso la cartella di pagamento n. 05920180006359039000, emessa e notificata in data 16 giugno
2017 dall' di Lecce, con la quale era intimato Controparte_4
alla stessa il pagamento della somma di €. 28.729,45. Chiedeva l'opponente che ne fosse dichiarata
1 la nullità, deducendo la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto oltre all'insussistenza del credito per integrale adempimento dell'obbligazione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della suddetta cartella. Premetteva l'opponente di aver stipulato un contratto di finanziamento agevolato ex L. 608/96, di aver completato il pagamento delle rate di ammortamento e di aver ricevuto la notifica della cartella succitata in data 16.06.18, senza aver mai ricevuto atti interruttivi e tantomeno l'atto presupposto.
Si costituiva in giudizio la sola Controparte_5 che eccepiva la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, chiedeva il rigetto
[...] dell'opposizione con conferma della cartella opposta essendo stata la notifica della stessa preceduta dal c.d. atto prodromico ossia dall'invio dell'ingiunzione di pagamento ai sensi r.d. 14 aprile 639/10
e notificato nelle forme dell'atto giudiziario in data 7.8.2015.
Rigettata l'eccezione di nullità e la richiesta di sospensione dell'esecutività della cartella, concessi i termini di cui all'art. 183, VI° co. cpc., il giudice riteneva la causa matura per la decisione e, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa era assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 cpc..
Il tribunale di Lecce in data 19.06.20 emetteva la sentenza n. 1432/20 con cui rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra interponeva appello avverso la CP_3
sentenza del tribunale di Lecce, chiedendo la declaratoria di nullità della stessa per insufficienza di motivazione, per errata interpretazione del contratto di finanziamento, della legge e delle risultanze documentali, oltre che per falsa applicazione della disciplina sulla querela di falso e per non aver dichiarato la nullità della cartella opposta e prescritto il diritto di credito azionato.
Si costituiva la Controparte_5 contestando i motivi d'appello in quanto infondati in fatto e diritto e ne chiedeva il
[...] rigetto con conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 20.05.2021 era ordinata la rinnovazione della notifica dell'atto di appello e, eseguita la stessa, alla successiva udienza del 12.07.2023 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell' , non essendosi Controparte_2
la stessa costituita in giudizio nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di appello.
La , dopo aver eccepito, la nullità della sentenza per insufficienza della motivazione ha esposto CP_3
i seguenti specifici motivi di appello.
2 Con il primo motivo di gravame denominato “Errata interpretazione del contratto – Errata applicazione della legge” ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che “in sede di sottoscrizione del contratto – vedi punto XIV del contratto di finanziamento
– la opponente ha assunto l'obbligo di comunicare preventivamente a Sviluppo Italia SPA qualsivoglia variazione di indirizzo relativo al suo domicilio e/o residenza”. Deduce la che CP_3 detto obbligo era condizionato all'efficacia del contratto di finanziamento mentre il rapporto contrattuale era stato risolto in data 23 settembre 2005 ovvero due anni prima del cambio di residenza, avvenuto nell'anno 2007.
Con il secondo motivo di gravame rubricato “Errata interpretazione delle risultanze documentali”
l'appellante critica la sentenza di primo grado per non aver considerato che la notifica dell'ingiunzione di pagamento, come risultava dalla produzione documentale prodotta in atti, era stata effettuata in un luogo diverso da quello di residenza con conseguente nullità della stessa.
Con il terzo motivo di gravame denominato “Falsa applicazione della disciplina sulla querela di falso” la ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha affermato CP_3 che la firma apposta sull'avviso di ricevimento avrebbe dovuto essere contestata con la procedura di querela di falso senza considerare che detta azione può essere esperita solo sull'originale del documento disconosciuto che non aveva provveduto a produrre in giudizio. Il giudice di CP_5
primo grado – continua l'appellante – “ha falsamente applicato la legge affermando la natura di atto pubblico di un documento il cui originale non è stato mai esibito all'Ufficio e non è mai entrato a far parte del fascicolo (cartaceo)”. Il tribunale non si sarebbe quindi avveduto che “nessun valido atto interruttivo è stato posto in essere dalla successivamente alla comunicazione di risoluzione CP_5
del contratto del 23.09.2005, con la conseguenza che il diritto di credito azionato è ampiamente prescritto”.
Quest'ultimo motivo è fondato.
Per costante giurisprudenza di legittimità, la copia dell'avviso di ricezione non può avere efficacia di atto pubblico se tempestivamente disconosciuta (tra le tante Cass. civ. ord. n. 2482/2020, Cass. civ.
7689/2020) con obbligo, in tal caso, di produrre l'originale in capo alla parte che ha depositato la copia. Ove non sia prodotto l'originale del documento in questione, non è richiesta la proposizione della querela di falso per stabilire la sua inefficacia probatoria.
In particolare la Suprema Corte con sentenza n.5077/17 in un caso analogo a quello in esame ha così chiarito: “Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 2719 cod. civ. esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni,
3 che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ.. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde" Ne consegue quindi che in caso di eccezione relativa alla mancata notificazione di un atto prodromico a quello impugnato, la produzione da parte dell' di copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento CP_6
relativi alla notificazione degli atti impositivi prodromici alla cartella di pagamento impugnata, se disconosciute tempestivamente dal contribuente, onera l'Amministrazione finanziaria a versare in atti gli originali, pena la nullità della notifica per mancata prova. Qualora l'Amministrazione non adempia a detto onere, la notifica dovrà essere considerata come mai avvenuta rendendo così priva di titolo la pretesa contenuta nella cartella di pagamento. La Cassazione con la citata sentenza ha richiamato il consolidato orientamento (Cfr. Cass. n. 13425 del 2014, n. 19680 del 2008, n. 1525 del 2004) secondo cui, a fronte di uno specifico disconoscimento della copia fotostatica, è onere della parte resistente produrre l'originale del documento. Tale orientamento è stato confermato di recente anche da
Cass.n.19850/24.
Nella fattispecie non è contestato che l'odierna appellante abbia disconosciuto tempestivamente la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento prodotto in copia da sicché la società CP_5
avrebbe dovuto produrre il documento in originale al fine di consentire alla la proposizione CP_3
della querela di falso il cui giudizio deve necessariamente svolgersi sull'originale.
In mancanza di produzione dell'originale dell'avviso di ricevimento dell'ingiunzione prodotto solo in copia lo stesso non può essere valutato come prova dell'avvenuta ricezione del plico contenente l'ingiunzione di pagamento.
L'appellante ha fornito prova, nel corso del giudizio di primo grado, di aver ricevuto in data
23.09.2005 comunicazione di risoluzione del contratto di finanziamento agevolato del 01.03.2001 e di aver ricevuto in data 10.06.2018 la cartella impugnata. Per quanto rilevato innanzi, difetta la prova, gravante sulla parte appellata, della valida notificazione dell'atto presupposto (ingiunzione di pagamento) e di atto interruttivo idoneo ai fini di escludere la prescrizione del credito fatto valere in giudizio.
In mancanza di prova sulla notificazione dell'atto presupposto, la cartella impugnata deve considerarsi nulla (Cass. SS.UU. 04.03.08 n. 5791) oltre che prescritto il relativo credito per decorso decennale dalla comunicazione di risoluzione contrattuale (23.09.2005) alla notifica della cartella esattoriale opposta (10.06.18).
4 L'accoglimento del terzo motivo di gravame assorbe gli altri motivi di appello rendendo ultronea la disamina delle ulteriori questioni espresse dalle parti. Il principio della "ragione più liquida", invero, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione.
La sentenza va riformata e la soccombenza delle appellate ne determina la condanna solidale al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio mediante applicazione dei parametri di cui al dm 55/2014 come novellato, in favore dell'appellante, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti della Controparte_5
e . avverso la sentenza n. 1432/2020 del
[...] Controparte_7
tribunale di Lecce, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità della cartella di pagamento n. 05920180006359039000;
- condanna Controparte_5
e . in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al
[...] Controparte_7 pagamento in favore dell'avv. Mauro Calò, dichiaratosi distrattario, in solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio che si liquidano quanto al primo grado in
€ 1.200,00 per compensi professionali (come da sentenza impugnata), e quanto al presente grado di giudizio in € 5.000,00 per compensi professionali oltre per entrambi i gradi di giudizio al rimborso forfettario, spese generali del 15% e cap ed iva come per legge.
- dichiara il diritto dell'appellante alla restituzione di quanto eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice Onorario Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Maurizio Petrelli
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce, sezione prima civile, composta dai magistrati:
1) Dott. Maurizio Petrelli Presidente
2) Dott.ssa Virginia Zuppetta Consigliere
3) Dott.ssa Patrizia Ingravallo Giudice onorario ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1000 del ruolo generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 1432/20 del tribunale di Lecce, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 12.7.2023
TRA
(c.f. ) elettivamente domiciliata in Lecce, alla via Parte_1 C.F._1
Zanardelli n.60, presso lo studio dell'avv. Mauro Calò che la rappresenta e difende, come da mandato in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
(p.i. ) in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Trisorio Liuzzi ed elettivamente domiciliata in
Lecce, alla via Garibaldi n. 43, presso lo studio dell'avv. Carlo Ciardo, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
NONCHE' CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, notificato in data 6 luglio 2017, la sig.ra ha proposto opposizione CP_3
avverso la cartella di pagamento n. 05920180006359039000, emessa e notificata in data 16 giugno
2017 dall' di Lecce, con la quale era intimato Controparte_4
alla stessa il pagamento della somma di €. 28.729,45. Chiedeva l'opponente che ne fosse dichiarata
1 la nullità, deducendo la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto presupposto oltre all'insussistenza del credito per integrale adempimento dell'obbligazione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della suddetta cartella. Premetteva l'opponente di aver stipulato un contratto di finanziamento agevolato ex L. 608/96, di aver completato il pagamento delle rate di ammortamento e di aver ricevuto la notifica della cartella succitata in data 16.06.18, senza aver mai ricevuto atti interruttivi e tantomeno l'atto presupposto.
Si costituiva in giudizio la sola Controparte_5 che eccepiva la nullità dell'atto di citazione e, nel merito, chiedeva il rigetto
[...] dell'opposizione con conferma della cartella opposta essendo stata la notifica della stessa preceduta dal c.d. atto prodromico ossia dall'invio dell'ingiunzione di pagamento ai sensi r.d. 14 aprile 639/10
e notificato nelle forme dell'atto giudiziario in data 7.8.2015.
Rigettata l'eccezione di nullità e la richiesta di sospensione dell'esecutività della cartella, concessi i termini di cui all'art. 183, VI° co. cpc., il giudice riteneva la causa matura per la decisione e, precisate dalle parti le rispettive conclusioni, la causa era assegnata a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 cpc..
Il tribunale di Lecce in data 19.06.20 emetteva la sentenza n. 1432/20 con cui rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alla rifusione delle spese del giudizio.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la sig.ra interponeva appello avverso la CP_3
sentenza del tribunale di Lecce, chiedendo la declaratoria di nullità della stessa per insufficienza di motivazione, per errata interpretazione del contratto di finanziamento, della legge e delle risultanze documentali, oltre che per falsa applicazione della disciplina sulla querela di falso e per non aver dichiarato la nullità della cartella opposta e prescritto il diritto di credito azionato.
Si costituiva la Controparte_5 contestando i motivi d'appello in quanto infondati in fatto e diritto e ne chiedeva il
[...] rigetto con conferma dell'impugnata sentenza.
All'udienza del 20.05.2021 era ordinata la rinnovazione della notifica dell'atto di appello e, eseguita la stessa, alla successiva udienza del 12.07.2023 le parti precisavano le conclusioni e la Corte tratteneva la causa per la decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va dichiarata la contumacia dell' , non essendosi Controparte_2
la stessa costituita in giudizio nonostante la regolarità della notificazione dell'atto di appello.
La , dopo aver eccepito, la nullità della sentenza per insufficienza della motivazione ha esposto CP_3
i seguenti specifici motivi di appello.
2 Con il primo motivo di gravame denominato “Errata interpretazione del contratto – Errata applicazione della legge” ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che “in sede di sottoscrizione del contratto – vedi punto XIV del contratto di finanziamento
– la opponente ha assunto l'obbligo di comunicare preventivamente a Sviluppo Italia SPA qualsivoglia variazione di indirizzo relativo al suo domicilio e/o residenza”. Deduce la che CP_3 detto obbligo era condizionato all'efficacia del contratto di finanziamento mentre il rapporto contrattuale era stato risolto in data 23 settembre 2005 ovvero due anni prima del cambio di residenza, avvenuto nell'anno 2007.
Con il secondo motivo di gravame rubricato “Errata interpretazione delle risultanze documentali”
l'appellante critica la sentenza di primo grado per non aver considerato che la notifica dell'ingiunzione di pagamento, come risultava dalla produzione documentale prodotta in atti, era stata effettuata in un luogo diverso da quello di residenza con conseguente nullità della stessa.
Con il terzo motivo di gravame denominato “Falsa applicazione della disciplina sulla querela di falso” la ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui il tribunale ha affermato CP_3 che la firma apposta sull'avviso di ricevimento avrebbe dovuto essere contestata con la procedura di querela di falso senza considerare che detta azione può essere esperita solo sull'originale del documento disconosciuto che non aveva provveduto a produrre in giudizio. Il giudice di CP_5
primo grado – continua l'appellante – “ha falsamente applicato la legge affermando la natura di atto pubblico di un documento il cui originale non è stato mai esibito all'Ufficio e non è mai entrato a far parte del fascicolo (cartaceo)”. Il tribunale non si sarebbe quindi avveduto che “nessun valido atto interruttivo è stato posto in essere dalla successivamente alla comunicazione di risoluzione CP_5
del contratto del 23.09.2005, con la conseguenza che il diritto di credito azionato è ampiamente prescritto”.
Quest'ultimo motivo è fondato.
Per costante giurisprudenza di legittimità, la copia dell'avviso di ricezione non può avere efficacia di atto pubblico se tempestivamente disconosciuta (tra le tante Cass. civ. ord. n. 2482/2020, Cass. civ.
7689/2020) con obbligo, in tal caso, di produrre l'originale in capo alla parte che ha depositato la copia. Ove non sia prodotto l'originale del documento in questione, non è richiesta la proposizione della querela di falso per stabilire la sua inefficacia probatoria.
In particolare la Suprema Corte con sentenza n.5077/17 in un caso analogo a quello in esame ha così chiarito: “Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, l'art. 2719 cod. civ. esige l'espresso disconoscimento della conformità con l'originale delle copie fotografiche o fotostatiche e si applica tanto al disconoscimento della conformità della copia al suo originale quanto al disconoscimento dell'autenticità di scrittura o di sottoscrizione, dovendosi ritenere, in assenza di espresse indicazioni,
3 che in entrambi i casi la procedura sia soggetta alla disciplina di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ.. Ne consegue che la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta, tanto nella sua conformità all'originale quanto nella scrittura e sottoscrizione, ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte della produzione dell'originale, fatta salva la facoltà del giudice di accertare tale conformità anche aliunde" Ne consegue quindi che in caso di eccezione relativa alla mancata notificazione di un atto prodromico a quello impugnato, la produzione da parte dell' di copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento CP_6
relativi alla notificazione degli atti impositivi prodromici alla cartella di pagamento impugnata, se disconosciute tempestivamente dal contribuente, onera l'Amministrazione finanziaria a versare in atti gli originali, pena la nullità della notifica per mancata prova. Qualora l'Amministrazione non adempia a detto onere, la notifica dovrà essere considerata come mai avvenuta rendendo così priva di titolo la pretesa contenuta nella cartella di pagamento. La Cassazione con la citata sentenza ha richiamato il consolidato orientamento (Cfr. Cass. n. 13425 del 2014, n. 19680 del 2008, n. 1525 del 2004) secondo cui, a fronte di uno specifico disconoscimento della copia fotostatica, è onere della parte resistente produrre l'originale del documento. Tale orientamento è stato confermato di recente anche da
Cass.n.19850/24.
Nella fattispecie non è contestato che l'odierna appellante abbia disconosciuto tempestivamente la sottoscrizione apposta sull'avviso di ricevimento prodotto in copia da sicché la società CP_5
avrebbe dovuto produrre il documento in originale al fine di consentire alla la proposizione CP_3
della querela di falso il cui giudizio deve necessariamente svolgersi sull'originale.
In mancanza di produzione dell'originale dell'avviso di ricevimento dell'ingiunzione prodotto solo in copia lo stesso non può essere valutato come prova dell'avvenuta ricezione del plico contenente l'ingiunzione di pagamento.
L'appellante ha fornito prova, nel corso del giudizio di primo grado, di aver ricevuto in data
23.09.2005 comunicazione di risoluzione del contratto di finanziamento agevolato del 01.03.2001 e di aver ricevuto in data 10.06.2018 la cartella impugnata. Per quanto rilevato innanzi, difetta la prova, gravante sulla parte appellata, della valida notificazione dell'atto presupposto (ingiunzione di pagamento) e di atto interruttivo idoneo ai fini di escludere la prescrizione del credito fatto valere in giudizio.
In mancanza di prova sulla notificazione dell'atto presupposto, la cartella impugnata deve considerarsi nulla (Cass. SS.UU. 04.03.08 n. 5791) oltre che prescritto il relativo credito per decorso decennale dalla comunicazione di risoluzione contrattuale (23.09.2005) alla notifica della cartella esattoriale opposta (10.06.18).
4 L'accoglimento del terzo motivo di gravame assorbe gli altri motivi di appello rendendo ultronea la disamina delle ulteriori questioni espresse dalle parti. Il principio della "ragione più liquida", invero, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione.
La sentenza va riformata e la soccombenza delle appellate ne determina la condanna solidale al pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio mediante applicazione dei parametri di cui al dm 55/2014 come novellato, in favore dell'appellante, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Lecce, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti della Controparte_5
e . avverso la sentenza n. 1432/2020 del
[...] Controparte_7
tribunale di Lecce, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità della cartella di pagamento n. 05920180006359039000;
- condanna Controparte_5
e . in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., al
[...] Controparte_7 pagamento in favore dell'avv. Mauro Calò, dichiaratosi distrattario, in solido fra loro, alla rifusione delle spese processuali del doppio grado di giudizio che si liquidano quanto al primo grado in
€ 1.200,00 per compensi professionali (come da sentenza impugnata), e quanto al presente grado di giudizio in € 5.000,00 per compensi professionali oltre per entrambi i gradi di giudizio al rimborso forfettario, spese generali del 15% e cap ed iva come per legge.
- dichiara il diritto dell'appellante alla restituzione di quanto eventualmente versato in esecuzione della sentenza di primo grado.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del 5 marzo 2025.
Il Giudice Onorario Ausiliario Il Presidente
Avv. Patrizia Ingravallo Dott. Maurizio Petrelli
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