Articolo 1 della Legge 18 gennaio 1956, n. 22
Articolo 2
Versione
21 gennaio 1956
Art. 1.
A decorrere dall'anno accademico 1955-56, al ruolo organico dei posti di professore della Facolta' di economia e commercio dell'Universita' di Roma, di cui alla tabella D annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 , e successive modificazioni, e' aggiunto un posto di ruolo di professore.
Entrata in vigore il 21 gennaio 1956