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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/04/2025, n. 918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 918 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10963/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLGONA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Zucconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10963/2021 promossa da: nato il [...], a [...], c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ZINI LUCA ed elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA C. JUSSI N. 9 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA ATTORE/I
contro nato il [...], a [...], , CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. GRAZIAN IVANOE DANILO ed elettivamente domiciliato in VIA AMENDOLA 4 40121 BOLOGNA CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da memoria conclusiva
Per l'opposta: come da foglio di conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma17, della legge 69/09, con omissione dello «svolgimento del processo»
pagina 1 di 9 (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Va ulteriormente ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva inoltre che per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (si veda Cass. civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145 per cui la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e
116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito).
Ciò detto pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Preliminarmente appare opportuno sottolineare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione (Cass., 24 novembre 2005, n.24815; Cass. 12 aprile 2005 n.7539;
pagina 2 di 9 Cass. 24 ottobre 2003 n. 16011; Cass. 23 aprile 2003 n. 6421.Cass. 5.3.2002, n.
3156), con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. –tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Preliminarmente, va rilevato che, come stabilito dalla Cassazione civile con sentenza n. 17689 del 2 luglio 2019, nell'opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della prova non subisce modificazioni rispetto ai principi ordinari, gravando sulla parte opposta, quale attrice sostanziale, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa creditoria.
Nel merito della questione, la SI.ra con ricorso per ingiunzione CP_1 pagamento somma datato 01.06.2021, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di
Bologna, nel procedimento R.G.N. 7103/2021, il decreto ingiuntivo n. 2801/2021 del 22.06.2021, pubblicato il successivo 24.06.2021, che veniva notificato al SI.
in data 17.07.2021, e a mezzo del quale si ingiungeva allo stesso il Parte_2 pagamento del complessivo importo di €. 9.600,00=, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese della procedura liquidate in €. 575,00= per compenso professionale, in €.145,50= per anticipazioni, oltre il 15% per spese generali, CPA,
IVA ed oltre successive occorrende.
La SI.ra , indicava che tali somme erano dovute in ragione di una CP_1 scrittura privata, datata 26.02.2018, con la quale lei e il SI. , Parte_2 terminata la loro convivenza more uxorio, disciplinavano il mantenimento della figlia nata dalla loro unione a Bologna il 09.10.2012, prevedendo la Per_1 corresponsione da parte del padre di una somma pari ad €. 300,00= mensili, in realtà mai versata, così che dal 15 ottobre 2018 al 01 giugno 2021, il SI. Pt_2
avrebbe dovuto corrisponderle a tale titolo l'importo ingiunto di €. 9.600,00=.
[...]
Nel presente giudizio in opposizione al ridetto decreto ingiuntivo, le parti si costituivano e depositavano i rispettivi scritti difensivi, venendo concessa la pagina 3 di 9 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per il minore importo di €
9.000,00=.
In particolare il SI. eccepiva che, a differenza di quanto previsto, Pt_2 concordemente, i genitori attuavano il mantenimento diretto della figlia, come confermato dalla mancanza di qualsivoglia richiesta di pagamento di somme di denaro a tale titolo da parte della madre nei confronti del padre, prima del ricorso per decreto ingiuntivo per il quale è causa.
A sostegno di tale tesi, indicava il che la madre, SI.ra non aveva Pt_2 CP_1 neppure mai chiesto somme a titolo di spese straordinarie della bambina, come dalla stessa confessato in sede di interrogatorio formale.
Prosegue la difesa di nel sostenere che, le condotte tenute dalla SI.ra Pt_2 CP_1
, in pregiudizio del preminente interesse morale e materiale della figlia,
[...] determinavano il SI. medesimo a disciplinarne giudizialmente l'affidamento, Pt_2 la collocazione e la residenza abitativa, la misura e il modo in cui ciascun genitore doveva contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione della bambina.
Come già esposto in atti, il SI. in data 28.04.2021 con ricorso ex art. Parte_2
316 e ss. c.c. e 337 bis e ss. c.c., radicava dinnanzi all'intestato Tribunale di Bologna il procedimento contraddistinto al n. 5469/2021 R.G. - G.I. dott.ssa Silvia Migliori - chiedendo di disciplinare giudizialmente i rapporti genitoriali e la conseguente responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, con suddivisione Pers paritetica dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore e come sempre avvenuto, con mantenimento diretto della stessa da parte loro e ripartizione al 50% delle spese straordinarie (Cfr. doc. 5).
Eccepisce parte opponente una condotta della SI.ra contraria a buona fede, CP_1 nonchè l'abuso del diritto, con finalità illegittimamente reattiva, dell'avversa domanda monitoria per la quale è causa, rispetto al radicato e definito procedimento camerale contraddistinto al R.G.N. 5469/2021, circostanze che ulteriormente confermerebbero e legittimerebbero la richiesta revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 2801/2021 del Tribunale di Bologna ed il rigetto di tutte le avverse domande.
pagina 4 di 9 Si costituiva regolarmente in giudizio la SI.ra la quale dava atto che ella e il CP_1
Sig. avevano convissuto secondo il modello famigliare della convivenza di Pt_2 fatto (art. 1 co. 36 e ss. L. 76/2016) fino alla intervenuta cessazione della relazione e regolando con accordo privato le questioni personali ed economiche di interesse della figlia. Aggiungeva inoltre che il Sig. mai ha disconosciuto, Parte_2 nemmeno nel presente giudizio, la propria sottoscrizione del documento in data 26 febbraio 2018. Sottolineava inoltre che, nell'ordinanza resa dal Giudice dott.ssa
Silvia Migliori in data 8 luglio 2021 nel procedimento n. 5469/21 R.G. incardinato dalla controparte ex art. 316 e ss. cod. civ. e 337 bis e ss. cod. civ., la Sig.ra CP_1
e il Sig. , presenti personalmente, dichiaravano espressamene:
[...] Parte_2
“le parti si impegnano al rispetto scrupoloso della scrittura privata che hanno sottoscritto nel 2018 fino all'esito della CTU” (infra documento n. 11): eccependo pertanto che, tale dichiarazione riveste valore confessorio ex art. 2733 cod. proc. civ.
e, trattandosi di una ricognizione di debito, detta dichiarazione fa piena prova anche ai sensi dell'art. 2720 cod. civ., dispensando la difesa dell'opposta dall'onere di provare il rapporto fondamentale ex art. 1988 cod. civ. e con interruzione di ogni eventuale termine prescrizionale (art. 2944 cod. civ.) o decadenza (art. 2966 cod. civ.).
Posto quanto sopra, va premesso che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di un credito certo, liquido ed eSIibile, fondato su prova scritta: la scrittura privata stilata dai genitori non è stata disconosciuta dall'opponente, la somma ingiunta si riferisce ai ratei di mantenimento per la figlia minore e non economicamente autosufficiente della coppia.
Va inoltre premesso che, per analogia a quanto avviene in sede di separazione e divorzio, allo stato, appare pressoché pacifico ( anche a seguito di una lunga e complessa evoluzione giurisprudenziale) che le parti possono validamente regolamentare gli interessi di carattere patrimoniale ai margini del giudizio di separazione, in quanto – come dimostra non di rado la prassi e la casistica in materia – «gli accordi omologati non esauriscono necessariamente ogni rapporto tra i coniugi», potendosi ben ipotizzare accordi anteriori, contemporanei ovvero successivi alla separazione o al divorzio, nella forma della scrittura privata o dell'atto pubblico
(Cass., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24621).
pagina 5 di 9 Le eccezioni concernenti la scrittura privata sono pertanto infondate, dal momento che l'accordo ivi versato è pienamente valido ed efficace. Ed infatti, in primo luogo non vi era alcun bisogno di omologa da parte del Tribunale per l'efficacia, ex art. 1372 c.c., di detta convenzione tra le parti, atteso che l'intervento giudiziario, nella famiglia di fatto, anche con riguardo al mantenimento, è previsto come indispensabile soltanto nel caso in cui i genitori naturali, nella loro autonomia, non abbiano raggiunto tra loro un accordo (cfr., in motivazione, Cass. sent. n. 4273 del 1991). Soluzione che trova ora esplicita conferma nella l. n. 54 del
2006 - applicabile, ai sensi dell'art. 4, ult. co., anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati - che, nel riscrivere l'art. 155 c.c., ha previsto che fonte primaria del regolamento dell'obbligazione di mantenimento dei figli è l'accordo tra i coniugi, mentre il giudice interviene solo ove vi sia la necessità di riequilibrare gli obblighi reciproci dei genitori in attuazione del principio di proporzionalità (art. 155, comma 4°, c.c.).
Da ultimo si veda ancora Cassazione civile sez. I, 11/01/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 11/01/2022), n.663 che così recita: ”Devono essere quindi affermati i seguenti principi di diritto: "In tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cu all'art. 337 ter c.c., comma 4, anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell'autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un'omologazione o controllo giudiziale preventivo;
tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l'adempimento di un obbligo ex lege, l'autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, nell'effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all'interesse morale e materiale della prole".
La scrittura sottoscritta e non modificata, volontariamente o attraverso un provvedimento giudiziale, esplica la sua efficacia nella misura in cui essa è a pieno titolo valida e contempera le eSIenze della minore.
pagina 6 di 9 Sotto il profilo degli obblighi di mantenimento poi, va ricordato che l'articolo 316-bis del Codice civile stabilisce un principio fondamentale: i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Tale norma si applica tanto ai figli nati nel matrimonio quanto ai figli nati fuori dal matrimonio, sancendo un principio di parità di trattamento e di responsabilità genitoriale.
L'articolo 337-ter del Codice civile integra questo quadro, specificando che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevendo cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi.
Il giudice, nei procedimenti che riguardano i figli, deve adottare provvedimenti con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale del minore.
Vi è da dire che è pacificamente emerso nel corso del giudizio che la madre SI.ra si era resa di fatto irreperibile e che la medesima, ha pagato quanto dovuto in CP_1 ragione del procedimento per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore, solo ad esito della corresponsione della somma in questo procedimento ingiunta.
Alla luce di quanto sopra, ne discende il necessario rigetto della spiegata opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo nella minore somma come già riconosciuto in sede provvisoria.
Ciò esime da ogni altra considerazione.
Non vi è necessità di ulteriore istruzione, avendo il giudice a disposizione ogni elemento utile ai fini del decidere.
Spese di lite a carico di parte opponente – soccombente, con compensazione di ¼ considerato la parziale soccombenza di parte opposta, spese che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
pagina 7 di 9 - Conferma parzialmente il decreto ingiuntivo opposto pronunciato dal Giudice del Tribunale di Bologna, dott.ssa Elisabetta Candidi Tommasi in data 22 giugno 2021, n. 2801, pubblicato il 24 giugno 2021 con il quale è stato ingiunto al Sig. di pagare in favore della Sig.ra la Parte_2 CP_1 somma di €. 9.600,00, oltre agli interessi al saggio legale maturati dalla data del mancato pagamento sino al saldo effettivo e le spese del procedimento monitorio liquidate in €. 145,50 per esborsi, €. 575,00 per compensi professionali, maggiorati del 15% ex t.u.L.P., c.p.a. ed i.v.a. come per legge e successive occorrende;
- Conferma pertanto la debenza della somma di € 9.000,00, già regolarmente versata alla SI.ra ; CP_1
- Dichiara tenuto e condanna alla refusione, in favore di Parte_2 CP_1
delle spese di lite che quantifica complessivamente in € 2.540,00
[...]
(4/4) oltre spese generali Iva e CPA come per legge, con compensazione di 1/4.
Così deciso in Bologna il giorno 29 Marzo 2025
Il Giudice Onorario
Dottoressa Alessia Zucconi
pagina 8 di 9 pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLGONA
PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessia Zucconi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 10963/2021 promossa da: nato il [...], a [...], c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ZINI LUCA ed elettivamente C.F._1 domiciliato in VIA C. JUSSI N. 9 40068 SAN LAZZARO DI SAVENA ATTORE/I
contro nato il [...], a [...], , CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso dall'avv. GRAZIAN IVANOE DANILO ed elettivamente domiciliato in VIA AMENDOLA 4 40121 BOLOGNA CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Per l'opponente: come da memoria conclusiva
Per l'opposta: come da foglio di conclusioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma17, della legge 69/09, con omissione dello «svolgimento del processo»
pagina 1 di 9 (salvo richiamarlo dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
Va ulteriormente ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta – risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva inoltre che per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto – rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (si veda Cass. civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145 per cui la conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e
116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito).
Ciò detto pertanto, le questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Preliminarmente appare opportuno sottolineare che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Da tale premessa derivano i due seguenti corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione (Cass., 24 novembre 2005, n.24815; Cass. 12 aprile 2005 n.7539;
pagina 2 di 9 Cass. 24 ottobre 2003 n. 16011; Cass. 23 aprile 2003 n. 6421.Cass. 5.3.2002, n.
3156), con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe a lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
Inoltre, il giudice dell'opposizione non valuta più, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del d.i. –tale esame è utile eventualmente ai soli fini del governo delle spese – ma deve ampliare il proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria dell'attore opposto sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
Preliminarmente, va rilevato che, come stabilito dalla Cassazione civile con sentenza n. 17689 del 2 luglio 2019, nell'opposizione a decreto ingiuntivo l'onere della prova non subisce modificazioni rispetto ai principi ordinari, gravando sulla parte opposta, quale attrice sostanziale, l'onere di dimostrare i fatti costitutivi della pretesa creditoria.
Nel merito della questione, la SI.ra con ricorso per ingiunzione CP_1 pagamento somma datato 01.06.2021, chiedeva ed otteneva dal Tribunale di
Bologna, nel procedimento R.G.N. 7103/2021, il decreto ingiuntivo n. 2801/2021 del 22.06.2021, pubblicato il successivo 24.06.2021, che veniva notificato al SI.
in data 17.07.2021, e a mezzo del quale si ingiungeva allo stesso il Parte_2 pagamento del complessivo importo di €. 9.600,00=, oltre agli interessi come da domanda ed alle spese della procedura liquidate in €. 575,00= per compenso professionale, in €.145,50= per anticipazioni, oltre il 15% per spese generali, CPA,
IVA ed oltre successive occorrende.
La SI.ra , indicava che tali somme erano dovute in ragione di una CP_1 scrittura privata, datata 26.02.2018, con la quale lei e il SI. , Parte_2 terminata la loro convivenza more uxorio, disciplinavano il mantenimento della figlia nata dalla loro unione a Bologna il 09.10.2012, prevedendo la Per_1 corresponsione da parte del padre di una somma pari ad €. 300,00= mensili, in realtà mai versata, così che dal 15 ottobre 2018 al 01 giugno 2021, il SI. Pt_2
avrebbe dovuto corrisponderle a tale titolo l'importo ingiunto di €. 9.600,00=.
[...]
Nel presente giudizio in opposizione al ridetto decreto ingiuntivo, le parti si costituivano e depositavano i rispettivi scritti difensivi, venendo concessa la pagina 3 di 9 provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per il minore importo di €
9.000,00=.
In particolare il SI. eccepiva che, a differenza di quanto previsto, Pt_2 concordemente, i genitori attuavano il mantenimento diretto della figlia, come confermato dalla mancanza di qualsivoglia richiesta di pagamento di somme di denaro a tale titolo da parte della madre nei confronti del padre, prima del ricorso per decreto ingiuntivo per il quale è causa.
A sostegno di tale tesi, indicava il che la madre, SI.ra non aveva Pt_2 CP_1 neppure mai chiesto somme a titolo di spese straordinarie della bambina, come dalla stessa confessato in sede di interrogatorio formale.
Prosegue la difesa di nel sostenere che, le condotte tenute dalla SI.ra Pt_2 CP_1
, in pregiudizio del preminente interesse morale e materiale della figlia,
[...] determinavano il SI. medesimo a disciplinarne giudizialmente l'affidamento, Pt_2 la collocazione e la residenza abitativa, la misura e il modo in cui ciascun genitore doveva contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione della bambina.
Come già esposto in atti, il SI. in data 28.04.2021 con ricorso ex art. Parte_2
316 e ss. c.c. e 337 bis e ss. c.c., radicava dinnanzi all'intestato Tribunale di Bologna il procedimento contraddistinto al n. 5469/2021 R.G. - G.I. dott.ssa Silvia Migliori - chiedendo di disciplinare giudizialmente i rapporti genitoriali e la conseguente responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore, con suddivisione Pers paritetica dei tempi di permanenza di presso ciascun genitore e come sempre avvenuto, con mantenimento diretto della stessa da parte loro e ripartizione al 50% delle spese straordinarie (Cfr. doc. 5).
Eccepisce parte opponente una condotta della SI.ra contraria a buona fede, CP_1 nonchè l'abuso del diritto, con finalità illegittimamente reattiva, dell'avversa domanda monitoria per la quale è causa, rispetto al radicato e definito procedimento camerale contraddistinto al R.G.N. 5469/2021, circostanze che ulteriormente confermerebbero e legittimerebbero la richiesta revoca dell'opposto decreto ingiuntivo n. 2801/2021 del Tribunale di Bologna ed il rigetto di tutte le avverse domande.
pagina 4 di 9 Si costituiva regolarmente in giudizio la SI.ra la quale dava atto che ella e il CP_1
Sig. avevano convissuto secondo il modello famigliare della convivenza di Pt_2 fatto (art. 1 co. 36 e ss. L. 76/2016) fino alla intervenuta cessazione della relazione e regolando con accordo privato le questioni personali ed economiche di interesse della figlia. Aggiungeva inoltre che il Sig. mai ha disconosciuto, Parte_2 nemmeno nel presente giudizio, la propria sottoscrizione del documento in data 26 febbraio 2018. Sottolineava inoltre che, nell'ordinanza resa dal Giudice dott.ssa
Silvia Migliori in data 8 luglio 2021 nel procedimento n. 5469/21 R.G. incardinato dalla controparte ex art. 316 e ss. cod. civ. e 337 bis e ss. cod. civ., la Sig.ra CP_1
e il Sig. , presenti personalmente, dichiaravano espressamene:
[...] Parte_2
“le parti si impegnano al rispetto scrupoloso della scrittura privata che hanno sottoscritto nel 2018 fino all'esito della CTU” (infra documento n. 11): eccependo pertanto che, tale dichiarazione riveste valore confessorio ex art. 2733 cod. proc. civ.
e, trattandosi di una ricognizione di debito, detta dichiarazione fa piena prova anche ai sensi dell'art. 2720 cod. civ., dispensando la difesa dell'opposta dall'onere di provare il rapporto fondamentale ex art. 1988 cod. civ. e con interruzione di ogni eventuale termine prescrizionale (art. 2944 cod. civ.) o decadenza (art. 2966 cod. civ.).
Posto quanto sopra, va premesso che il decreto ingiuntivo è stato emesso sulla base di un credito certo, liquido ed eSIibile, fondato su prova scritta: la scrittura privata stilata dai genitori non è stata disconosciuta dall'opponente, la somma ingiunta si riferisce ai ratei di mantenimento per la figlia minore e non economicamente autosufficiente della coppia.
Va inoltre premesso che, per analogia a quanto avviene in sede di separazione e divorzio, allo stato, appare pressoché pacifico ( anche a seguito di una lunga e complessa evoluzione giurisprudenziale) che le parti possono validamente regolamentare gli interessi di carattere patrimoniale ai margini del giudizio di separazione, in quanto – come dimostra non di rado la prassi e la casistica in materia – «gli accordi omologati non esauriscono necessariamente ogni rapporto tra i coniugi», potendosi ben ipotizzare accordi anteriori, contemporanei ovvero successivi alla separazione o al divorzio, nella forma della scrittura privata o dell'atto pubblico
(Cass., sez. III, 3 dicembre 2015, n. 24621).
pagina 5 di 9 Le eccezioni concernenti la scrittura privata sono pertanto infondate, dal momento che l'accordo ivi versato è pienamente valido ed efficace. Ed infatti, in primo luogo non vi era alcun bisogno di omologa da parte del Tribunale per l'efficacia, ex art. 1372 c.c., di detta convenzione tra le parti, atteso che l'intervento giudiziario, nella famiglia di fatto, anche con riguardo al mantenimento, è previsto come indispensabile soltanto nel caso in cui i genitori naturali, nella loro autonomia, non abbiano raggiunto tra loro un accordo (cfr., in motivazione, Cass. sent. n. 4273 del 1991). Soluzione che trova ora esplicita conferma nella l. n. 54 del
2006 - applicabile, ai sensi dell'art. 4, ult. co., anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati - che, nel riscrivere l'art. 155 c.c., ha previsto che fonte primaria del regolamento dell'obbligazione di mantenimento dei figli è l'accordo tra i coniugi, mentre il giudice interviene solo ove vi sia la necessità di riequilibrare gli obblighi reciproci dei genitori in attuazione del principio di proporzionalità (art. 155, comma 4°, c.c.).
Da ultimo si veda ancora Cassazione civile sez. I, 11/01/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 11/01/2022), n.663 che così recita: ”Devono essere quindi affermati i seguenti principi di diritto: "In tema di mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati, alla luce del disposto di cu all'art. 337 ter c.c., comma 4, anche un accordo negoziale intervenuto tra i genitori non coniugati e non conviventi, al fine di disciplinare le modalità di contribuzione degli stessi ai bisogni e necessità dei figli, è riconosciuto valido come espressione dell'autonomia privata e pienamente lecito nella materia, non essendovi necessità di un'omologazione o controllo giudiziale preventivo;
tuttavia, avendo tale accordo ad oggetto l'adempimento di un obbligo ex lege, l'autonomia contrattuale delle parti assolve allo scopo solo di regolare le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta ed incontra un limite, sotto il profilo della perdurante e definitiva vincolatività fra le parti del negozio concluso, nell'effettiva corrispondenza delle pattuizioni in esso contenute all'interesse morale e materiale della prole".
La scrittura sottoscritta e non modificata, volontariamente o attraverso un provvedimento giudiziale, esplica la sua efficacia nella misura in cui essa è a pieno titolo valida e contempera le eSIenze della minore.
pagina 6 di 9 Sotto il profilo degli obblighi di mantenimento poi, va ricordato che l'articolo 316-bis del Codice civile stabilisce un principio fondamentale: i genitori devono adempiere ai loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Tale norma si applica tanto ai figli nati nel matrimonio quanto ai figli nati fuori dal matrimonio, sancendo un principio di parità di trattamento e di responsabilità genitoriale.
L'articolo 337-ter del Codice civile integra questo quadro, specificando che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ricevendo cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi.
Il giudice, nei procedimenti che riguardano i figli, deve adottare provvedimenti con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale del minore.
Vi è da dire che è pacificamente emerso nel corso del giudizio che la madre SI.ra si era resa di fatto irreperibile e che la medesima, ha pagato quanto dovuto in CP_1 ragione del procedimento per la regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento della figlia minore, solo ad esito della corresponsione della somma in questo procedimento ingiunta.
Alla luce di quanto sopra, ne discende il necessario rigetto della spiegata opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo nella minore somma come già riconosciuto in sede provvisoria.
Ciò esime da ogni altra considerazione.
Non vi è necessità di ulteriore istruzione, avendo il giudice a disposizione ogni elemento utile ai fini del decidere.
Spese di lite a carico di parte opponente – soccombente, con compensazione di ¼ considerato la parziale soccombenza di parte opposta, spese che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Visto l'art. 281 sexies c.p.c.
Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
pagina 7 di 9 - Conferma parzialmente il decreto ingiuntivo opposto pronunciato dal Giudice del Tribunale di Bologna, dott.ssa Elisabetta Candidi Tommasi in data 22 giugno 2021, n. 2801, pubblicato il 24 giugno 2021 con il quale è stato ingiunto al Sig. di pagare in favore della Sig.ra la Parte_2 CP_1 somma di €. 9.600,00, oltre agli interessi al saggio legale maturati dalla data del mancato pagamento sino al saldo effettivo e le spese del procedimento monitorio liquidate in €. 145,50 per esborsi, €. 575,00 per compensi professionali, maggiorati del 15% ex t.u.L.P., c.p.a. ed i.v.a. come per legge e successive occorrende;
- Conferma pertanto la debenza della somma di € 9.000,00, già regolarmente versata alla SI.ra ; CP_1
- Dichiara tenuto e condanna alla refusione, in favore di Parte_2 CP_1
delle spese di lite che quantifica complessivamente in € 2.540,00
[...]
(4/4) oltre spese generali Iva e CPA come per legge, con compensazione di 1/4.
Così deciso in Bologna il giorno 29 Marzo 2025
Il Giudice Onorario
Dottoressa Alessia Zucconi
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