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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/05/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
n. 8139/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8139 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
, C.F , rapp.ta e difesa in virtù dagli vv.ti Vincenzo Parte_1 C.F._1
Cerbone e Antonio Ciollaro, presso il cui studio in Napoli alla via Generale Orsini n.46 elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Alessandro Fusco Moffa, presso il cui studio in San Giorgio la Molara alla Piazza S. Pietro n. 2 elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 06.05.2025, celebratasi nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, le parti hanno depositato note scritte disgiunte, riportandosi ai rispettivi scritti, insistevano affinché il Tribunale adito si pronunciasse in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. pagina 1 di 7 Il PM apponeva il visto in data 11.04.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al ruolo al n. r.g. 1168/2024, la ricorrente, adiva il Tribunale di Parte_1
Benevento, al fine della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
In particolare, la stessa deduceva di aver intrapreso una relazione more uxorio con il resistente, dalla quale nasceva una figlia, il 18.01.2019 in Massa di Somma (NA), riconosciuta da entrambi Per_1
i genitori;
che la loro relazione si interrompeva il 26.02.2024; che, a decorrere dall'intervenuta interruzione della convivenza, il resistente si era disinteressato della figlia minore, sia dal punto di vista morale ed affettivo, nonché economico.
Ciò premesso, evidenziata l'impossibilità di instaurare un rapporto sereno con il resistente, nell'interesse della minore, chiedeva all'intestato Tribunale pronunciarsi in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, disponendo l'affido congiunto della figlia con collocazione prevalente della stessa presso la residenza materna, sita in Casoria, Per_1 alla via L. Sanfelice n. 22, la corresponsione da parte del resistente dell'assegno di contributo al mantenimento pari ad importo mensile di € 1.250,00, (a decorrere dalla data di nascita della minore ed escluso il periodo di sussistenza della permanenza) oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie, nonché autorizzando la minore alla frequentazione della scuola paritaria di Casoria Persona_2
(NA).
Incardinato il giudizio e costituitasi parte resistente, con ordinanza emessa in data 03.10.2024, all'esito della remissione al Collegio per la decisione, il Tribunale di Benevento, dichiarava la propria incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Napoli Nord, assegnando i termini di legge per l'eventuale riassunzione.
Riassunto tempestivamente il giudizio presso questo Tribunale, territorialmente competente, - evidenziato, altresì, che nelle more del deposito del ricorso introduttivo presso il Tribunale di
Benevento, sino alla prima udienza del 12.09.2024, veniva autorizzata l'iscrizione della minore presso la scuola paritaria “ - si costituiva il resistente, il quale, chiedendo il Per_1 Persona_2
rigetto del ricorso, contestava integralmente la veridicità delle avverse allegazioni difensive, nonché concludeva per l'affido congiunto della minore e collocazione prevalente della stessa presso il padre, nonché affinché fosse disposto in capo alla ricorrente l'obbligo di concorrere al mantenimento della minore facendosi carico, solo ed esclusivamente, del 50% delle spese straordinarie, oltre Per_1 richiesta dell'assegno unico nella misura del 50%.
All'esito dell'udienza del 03.12.2024, ove si procedeva all'audizione delle parti comparse personalmente, nonché assistite dai propri difensori, con provvedimento reso in data 04.12.2024, in via pagina 2 di 7 provvisoria ex art 473 bis 22 c.p.c., il Giudice disponeva l'affido congiunto ad entrambi i genitori della minore, con residenza privilegiata dello stesso presso la residenza materna, sita in Casoria, disponeva a carico del resistente la corresponsione dell'assegno mensile di contributo al mantenimento del minore pari di € 400,00, oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 03.04.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con note depositate, da ambo le parti, in pari data, i procuratori, riportandosi al contenuto de rispettivi scritti difensivi, chiedevano l'assegnazione della causa in decisione.
Il Giudice, rilevata la pendenza di giudizio di reclamo avverso i provvedimenti provvisori resi con ordinanza del 04.12.2024, rinviava in prosieguo al 06.05.2025.
A detta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, il Giudice, preso atto dell'avvenuto deposito del provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Napoli, nel giudizio di reclamo avverso i provvedimenti provvisori- ove, in parziale modifica dell'ordinanza impugnata veniva disposto un differente calendario di visita del padre, nonché rimodulato in € 550,00 l'assegno di contributo al mantenimento della minore (eccezion fatta per i mesi di luglio ed agosto, ove veniva disposto nella misura di € 400,00), ed assegno unico integralmente percepito dalla resistente- assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Sull'affido della figlia minore nata a [...] il [...]. Per_1
Relativamente all'affidamento della figlia minore deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Orbene, nel caso di specie, non sono state addotte circostanze ostative ed il padre, secondo quanto dichiarato anche dalle parti in udienza, vede costantemente la figlia, sebbene a fine settimana alterni.
Ciò posto, considerate le risultanze di causa, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non sussistano elementi ostativi all'applicazione del regime di affido condiviso della minore ad entrambi i Per_1
genitori (oltretutto richiesto da ambo le parti), con collocamento privilegiato della stessa presso la madre, nell'abitazione sita in Casoria, alla via Luisa San Felice n. 22.
pagina 3 di 7 A tal riguardo, si evidenzia che la disposta collocazione prevalente presso la ricorrente risponde al preminente interesse della minore, atteso che la stessa ha trascorso la maggiori parte della sua vita con la madre, presso la dimora sita in Casoria, nonché è ivi iscritta alla scuola paritaria “Istituto Giacomo
Orsini”, giusto provvedimento emesso dal Tribunale di Benevento in data 29.07.2024.
Pertanto, rileva il Collegio che la dedotta convivenza della ricorrente con la di lei madre consente, di fatto, una più agevole gestione della minore, consentendo alla madre di contemperare gli impegni di lavoro e quelli scolastici e ludici della bambina.
In ordine al diritto di visita del genitore non collocatario, condividendo quanto già disposto dal Corte di
Appello di Napoli, adita in funzione di giudice del reclamo, il padre potrà vedere e tenere con se la minore a settimane alterne dalle ore 15,00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica, con lo stesso orario dalle ore 15 alle ore 21 per un giorno infrasettimanale o previo accordo, ove ciò non fosse possibile per impegni lavorativi del , nel week end in concomitanza con i turni lavorativi della CP_1
genitrice e per il medesimo tempo complessivo;
per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi tra le parti entro il mese di maggio di ogni anno durante i quali la madre , previo accordo e compatibilmente con i programmi di viaggio, potrà tenere con se la figlia per un pomeriggio a settimana dalle ore 15 alle ore 21 ; per le vacanza natalizie dalle ore 10,00 del 23 alle ore 20,00 del 25 dicembre per quest'anno e l'anno successivo dal 30 al 6 gennaio incluso, salvo diverso accordo tra le parti, sempre ad anni alterni il giorno precedente la Pasqua e Pasqua, o il Lunedì il Albis e quello successivo ove non scolastico, il giorno del compleanno ed onomastico del genitore con quest'ultimo, il giorno del compleanno ed onomastico della minore con ciascun genitore ad anni alterni. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori.
Sulla domanda di mantenimento della figlia minore Per_1
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, soccorrono i criteri contenuti nel novello art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c.
In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 6), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811;
Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n.
17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza della minore presso il padre,
pagina 4 di 7 nonché il minor impegno del padre nella cura della stessa rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Ciò posto, tenuto conto del rapporto di convivenza del minore con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento della figlia il Tribunale è chiamato, Per_1 in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento della minore, in considerazione della circostanza che essendo piuttosto ridotti i tempi di permanenza della minore presso il padre, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre alle normali spese di cura e sostentamento.
In secondo luogo, devono essere considerate le differenti condizioni reddituali dei coniugi, come emersa dall'istruttoria.
La ricorrente ha dichiarato di svolgere attività lavorativa come impiegata presso LE RL con un reddito di € 9.746,00 come da certificazione Unica 2024 e di vivere con la madre in un'abitazione di proprietà di quest'ultima, mentre il resistente, libero professionista, ha dichiarato di esercitare la professione forense, con un reddito di € 23.416,00 per l'anno 2022, 20.367,00 per anno 2023 nonché di essere gravato da un mutuo con una rata di € 510,00 mensili, acceso per l'acquisto dell'immobile in cui vive.
A tal fine, si osserva che il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti.
Ciò posto questo Collegio, condividendo quanto già evidenziato dalla Corte di Appello di Napoli adita in via di reclamo, osserva che, attesa la giustificata indisponibilità del padre – per impegni professionali- a farsi carico della figlia nei pomeriggi infrasettimanali, appare necessaria la frequenza di di una scuola paritaria che assicuri il tempo pieno, al fine di consentire alla madre Per_1 un'agile gestione della minore rispetto ai propri impegni lavorativi.
Pertanto, dovrà tenersi conto di tale esigenza nel determinare l'importo complessivo dell'assegno di mantenimento.
Quanto ai rateizzi mensili di cui al mutuo mensile che il resistente deve pagare per l'immobile di sua esclusiva proprietà ed in cui vive, essi non afferiscono alle scelte di vita familiare e, pertanto, non possono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, nè influire sul tenore di vita della figlia.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, aderendo anche a quanto disposto dalla Corte di
Appello, tenuto conto dei redditi delle parti ( comprensivi anche del patrimonio immobiliare ) , dei pagina 5 di 7 tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore ritiene sia equo determinare a carico del padre, quale contributo per il mantenimento della figlia la somma di € 550,00 per i mesi Per_1 da settembre a giugno ed in € 400,00 per luglio ed agosto, da corrispondersi a entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici
Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia, come da
Protocollo sottoscritto in data 25.10.2019.
Inoltre l'assegno unico per la minore verrà percepito interamente dalla ricorrente che si occupa in via prevalente della bambina anche alla luce della recente ordinanza della Cassazione che con l'ordinanza n. 4672/2025 ha ribadito la legittimità della sua attribuzione al genitore collocatario, come stabilito dal
CP_ D.Lgs. 230/2021. La Corte ha aderito alla Circolare dell' n. 23/22 la quale specifica che “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario… lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento”. Questa misura, infatti, è progettata per semplificare la gestione economica nell'interesse del minore, garantendo un sostegno finanziario adeguato.
Attesa la natura e l'esito del giudizio, vanno integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore nata a [...] il Per_1
18.01.2019, ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, nell'abitazione sita in
Casoria, alla via Luisa San Felice n. 22, e diritto di visita del padre come disposto in motivazione;
b) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1
cinque di ogni mese, la somma mensile di Euro 550,00 per il mantenimento della figlia minore ad eccezione dei mesi di luglio ed agosto per i quali va disposto contributo mensile di Per_1 importo pari ad € 400,00, oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale e straordinarie per le figlie, come previste e disciplinate da protocollo di intesa di questo tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord sottoscritto il 25.10.19 ( che deve intendersi in questa sede riportato e trascritto). Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
pagina 6 di 7 c) Dispone che l'assegno unico per sia percepito interamente dalla madre Controparte_3
Parte_1
d) Dichiara interamene compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 21.05.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est
2) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice
3) Dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8139 del Ruolo Generale Affari Civili dell'anno 2024, avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
TRA
, C.F , rapp.ta e difesa in virtù dagli vv.ti Vincenzo Parte_1 C.F._1
Cerbone e Antonio Ciollaro, presso il cui studio in Napoli alla via Generale Orsini n.46 elettivamente domicilia, in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Alessandro Fusco Moffa, presso il cui studio in San Giorgio la Molara alla Piazza S. Pietro n. 2 elettivamente domicilia, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 06.05.2025, celebratasi nella modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c, le parti hanno depositato note scritte disgiunte, riportandosi ai rispettivi scritti, insistevano affinché il Tribunale adito si pronunciasse in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. pagina 1 di 7 Il PM apponeva il visto in data 11.04.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso iscritto al ruolo al n. r.g. 1168/2024, la ricorrente, adiva il Tribunale di Parte_1
Benevento, al fine della regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
In particolare, la stessa deduceva di aver intrapreso una relazione more uxorio con il resistente, dalla quale nasceva una figlia, il 18.01.2019 in Massa di Somma (NA), riconosciuta da entrambi Per_1
i genitori;
che la loro relazione si interrompeva il 26.02.2024; che, a decorrere dall'intervenuta interruzione della convivenza, il resistente si era disinteressato della figlia minore, sia dal punto di vista morale ed affettivo, nonché economico.
Ciò premesso, evidenziata l'impossibilità di instaurare un rapporto sereno con il resistente, nell'interesse della minore, chiedeva all'intestato Tribunale pronunciarsi in ordine alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, disponendo l'affido congiunto della figlia con collocazione prevalente della stessa presso la residenza materna, sita in Casoria, Per_1 alla via L. Sanfelice n. 22, la corresponsione da parte del resistente dell'assegno di contributo al mantenimento pari ad importo mensile di € 1.250,00, (a decorrere dalla data di nascita della minore ed escluso il periodo di sussistenza della permanenza) oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie, nonché autorizzando la minore alla frequentazione della scuola paritaria di Casoria Persona_2
(NA).
Incardinato il giudizio e costituitasi parte resistente, con ordinanza emessa in data 03.10.2024, all'esito della remissione al Collegio per la decisione, il Tribunale di Benevento, dichiarava la propria incompetenza per territorio, in favore del Tribunale di Napoli Nord, assegnando i termini di legge per l'eventuale riassunzione.
Riassunto tempestivamente il giudizio presso questo Tribunale, territorialmente competente, - evidenziato, altresì, che nelle more del deposito del ricorso introduttivo presso il Tribunale di
Benevento, sino alla prima udienza del 12.09.2024, veniva autorizzata l'iscrizione della minore presso la scuola paritaria “ - si costituiva il resistente, il quale, chiedendo il Per_1 Persona_2
rigetto del ricorso, contestava integralmente la veridicità delle avverse allegazioni difensive, nonché concludeva per l'affido congiunto della minore e collocazione prevalente della stessa presso il padre, nonché affinché fosse disposto in capo alla ricorrente l'obbligo di concorrere al mantenimento della minore facendosi carico, solo ed esclusivamente, del 50% delle spese straordinarie, oltre Per_1 richiesta dell'assegno unico nella misura del 50%.
All'esito dell'udienza del 03.12.2024, ove si procedeva all'audizione delle parti comparse personalmente, nonché assistite dai propri difensori, con provvedimento reso in data 04.12.2024, in via pagina 2 di 7 provvisoria ex art 473 bis 22 c.p.c., il Giudice disponeva l'affido congiunto ad entrambi i genitori della minore, con residenza privilegiata dello stesso presso la residenza materna, sita in Casoria, disponeva a carico del resistente la corresponsione dell'assegno mensile di contributo al mantenimento del minore pari di € 400,00, oltre ISTAT ed il 50% delle spese straordinarie.
All'udienza del 03.04.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con note depositate, da ambo le parti, in pari data, i procuratori, riportandosi al contenuto de rispettivi scritti difensivi, chiedevano l'assegnazione della causa in decisione.
Il Giudice, rilevata la pendenza di giudizio di reclamo avverso i provvedimenti provvisori resi con ordinanza del 04.12.2024, rinviava in prosieguo al 06.05.2025.
A detta udienza, sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, il Giudice, preso atto dell'avvenuto deposito del provvedimento emesso dalla Corte di Appello di Napoli, nel giudizio di reclamo avverso i provvedimenti provvisori- ove, in parziale modifica dell'ordinanza impugnata veniva disposto un differente calendario di visita del padre, nonché rimodulato in € 550,00 l'assegno di contributo al mantenimento della minore (eccezion fatta per i mesi di luglio ed agosto, ove veniva disposto nella misura di € 400,00), ed assegno unico integralmente percepito dalla resistente- assegnava la causa al Collegio per la decisione.
Sull'affido della figlia minore nata a [...] il [...]. Per_1
Relativamente all'affidamento della figlia minore deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
Orbene, nel caso di specie, non sono state addotte circostanze ostative ed il padre, secondo quanto dichiarato anche dalle parti in udienza, vede costantemente la figlia, sebbene a fine settimana alterni.
Ciò posto, considerate le risultanze di causa, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, non sussistano elementi ostativi all'applicazione del regime di affido condiviso della minore ad entrambi i Per_1
genitori (oltretutto richiesto da ambo le parti), con collocamento privilegiato della stessa presso la madre, nell'abitazione sita in Casoria, alla via Luisa San Felice n. 22.
pagina 3 di 7 A tal riguardo, si evidenzia che la disposta collocazione prevalente presso la ricorrente risponde al preminente interesse della minore, atteso che la stessa ha trascorso la maggiori parte della sua vita con la madre, presso la dimora sita in Casoria, nonché è ivi iscritta alla scuola paritaria “Istituto Giacomo
Orsini”, giusto provvedimento emesso dal Tribunale di Benevento in data 29.07.2024.
Pertanto, rileva il Collegio che la dedotta convivenza della ricorrente con la di lei madre consente, di fatto, una più agevole gestione della minore, consentendo alla madre di contemperare gli impegni di lavoro e quelli scolastici e ludici della bambina.
In ordine al diritto di visita del genitore non collocatario, condividendo quanto già disposto dal Corte di
Appello di Napoli, adita in funzione di giudice del reclamo, il padre potrà vedere e tenere con se la minore a settimane alterne dalle ore 15,00 del venerdì alle ore 21,00 della domenica, con lo stesso orario dalle ore 15 alle ore 21 per un giorno infrasettimanale o previo accordo, ove ciò non fosse possibile per impegni lavorativi del , nel week end in concomitanza con i turni lavorativi della CP_1
genitrice e per il medesimo tempo complessivo;
per 15 giorni consecutivi durante il periodo estivo da concordarsi tra le parti entro il mese di maggio di ogni anno durante i quali la madre , previo accordo e compatibilmente con i programmi di viaggio, potrà tenere con se la figlia per un pomeriggio a settimana dalle ore 15 alle ore 21 ; per le vacanza natalizie dalle ore 10,00 del 23 alle ore 20,00 del 25 dicembre per quest'anno e l'anno successivo dal 30 al 6 gennaio incluso, salvo diverso accordo tra le parti, sempre ad anni alterni il giorno precedente la Pasqua e Pasqua, o il Lunedì il Albis e quello successivo ove non scolastico, il giorno del compleanno ed onomastico del genitore con quest'ultimo, il giorno del compleanno ed onomastico della minore con ciascun genitore ad anni alterni. Il tutto salvo diverso accordo tra i genitori.
Sulla domanda di mantenimento della figlia minore Per_1
In ordine alle statuizioni di contenuto economico, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli, soccorrono i criteri contenuti nel novello art. 337 ter c.c. e prima previsti dai numeri da 1 a 5 dell'art. 155, comma 4, c.c.
In virtù di tali norme, per determinare il mantenimento, in primo luogo va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 6), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811;
Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n.
17055; Cass. n. 10119/2006).
In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza della minore presso il padre,
pagina 4 di 7 nonché il minor impegno del padre nella cura della stessa rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Ciò posto, tenuto conto del rapporto di convivenza del minore con la madre e, dunque, della partecipazione diretta della stessa al mantenimento della figlia il Tribunale è chiamato, Per_1 in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento della minore, in considerazione della circostanza che essendo piuttosto ridotti i tempi di permanenza della minore presso il padre, parimenti ridotta è la partecipazione diretta del padre alle normali spese di cura e sostentamento.
In secondo luogo, devono essere considerate le differenti condizioni reddituali dei coniugi, come emersa dall'istruttoria.
La ricorrente ha dichiarato di svolgere attività lavorativa come impiegata presso LE RL con un reddito di € 9.746,00 come da certificazione Unica 2024 e di vivere con la madre in un'abitazione di proprietà di quest'ultima, mentre il resistente, libero professionista, ha dichiarato di esercitare la professione forense, con un reddito di € 23.416,00 per l'anno 2022, 20.367,00 per anno 2023 nonché di essere gravato da un mutuo con una rata di € 510,00 mensili, acceso per l'acquisto dell'immobile in cui vive.
A tal fine, si osserva che il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti.
Ciò posto questo Collegio, condividendo quanto già evidenziato dalla Corte di Appello di Napoli adita in via di reclamo, osserva che, attesa la giustificata indisponibilità del padre – per impegni professionali- a farsi carico della figlia nei pomeriggi infrasettimanali, appare necessaria la frequenza di di una scuola paritaria che assicuri il tempo pieno, al fine di consentire alla madre Per_1 un'agile gestione della minore rispetto ai propri impegni lavorativi.
Pertanto, dovrà tenersi conto di tale esigenza nel determinare l'importo complessivo dell'assegno di mantenimento.
Quanto ai rateizzi mensili di cui al mutuo mensile che il resistente deve pagare per l'immobile di sua esclusiva proprietà ed in cui vive, essi non afferiscono alle scelte di vita familiare e, pertanto, non possono essere tenuti in considerazione ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, nè influire sul tenore di vita della figlia.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Collegio, aderendo anche a quanto disposto dalla Corte di
Appello, tenuto conto dei redditi delle parti ( comprensivi anche del patrimonio immobiliare ) , dei pagina 5 di 7 tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore ritiene sia equo determinare a carico del padre, quale contributo per il mantenimento della figlia la somma di € 550,00 per i mesi Per_1 da settembre a giugno ed in € 400,00 per luglio ed agosto, da corrispondersi a entro Parte_1
il giorno 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici
Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per la figlia, come da
Protocollo sottoscritto in data 25.10.2019.
Inoltre l'assegno unico per la minore verrà percepito interamente dalla ricorrente che si occupa in via prevalente della bambina anche alla luce della recente ordinanza della Cassazione che con l'ordinanza n. 4672/2025 ha ribadito la legittimità della sua attribuzione al genitore collocatario, come stabilito dal
CP_ D.Lgs. 230/2021. La Corte ha aderito alla Circolare dell' n. 23/22 la quale specifica che “qualora il giudice, in ipotesi di affidamento condiviso, stabilisca il collocamento del minore presso il richiedente l'assegno unico e/o universale per i figli si può optare per il pagamento al 100% al genitore collocatario… lo stesso giudice, in caso di procedimento giudiziale può stabilire che l'assegno unico debba attribuirsi al genitore collocatario per intero, in aggiunta all'assegno di mantenimento”. Questa misura, infatti, è progettata per semplificare la gestione economica nell'interesse del minore, garantendo un sostegno finanziario adeguato.
Attesa la natura e l'esito del giudizio, vanno integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ed ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Dispone l'affidamento condiviso della figlia minore nata a [...] il Per_1
18.01.2019, ad entrambi i genitori, con residenza privilegiata presso la madre, nell'abitazione sita in
Casoria, alla via Luisa San Felice n. 22, e diritto di visita del padre come disposto in motivazione;
b) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro il giorno Controparte_1 Parte_1
cinque di ogni mese, la somma mensile di Euro 550,00 per il mantenimento della figlia minore ad eccezione dei mesi di luglio ed agosto per i quali va disposto contributo mensile di Per_1 importo pari ad € 400,00, oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario
Nazionale e straordinarie per le figlie, come previste e disciplinate da protocollo di intesa di questo tribunale con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli Nord sottoscritto il 25.10.19 ( che deve intendersi in questa sede riportato e trascritto). Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
pagina 6 di 7 c) Dispone che l'assegno unico per sia percepito interamente dalla madre Controparte_3
Parte_1
d) Dichiara interamene compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 21.05.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Anna Scognamiglio
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