Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 11/06/2025, n. 11425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11425 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 11425/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10261/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10261 del 2021, proposto da
CI ES e SI ES, rappresentati e difesi dall'avvocato Giancarlo Piras, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via G. Ferrari 12;
contro
Comune di Tarquinia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della determinazione n. 630 del 17.6.2021, rispettivamente notificata in data 28.6.2021 e 8.7.2021, emessa dal responsabile del settore pianificazione e controlli edilizi del Comune di Tarquinia, avente ad oggetto “ atto di accertamento di inottemperanza alla ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi (art. 31 DPR 380/2001, art.15 L.R. 15/2008, DGC n. 81/2015) delle opere edilizie abusive e relativa area censite al Catasto foglio 11 part.1940 (ex 335) ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 16 maggio 2025 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I signori CI e SI ES hanno impugnato la determinazione n. 630 del 17.6.2021, rispettivamente notificata in data 28.6.2021 e 8.7.2021, emessa dal responsabile del settore pianificazione e controlli edilizi del Comune di Tarquinia, avente ad oggetto “ atto di accertamento di inottemperanza alla ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi (art. 31 DPR 380/2001, art.15 L.R. 15/2008, DGC n. 81/2015) delle opere edilizie abusive e relativa area censite al Catasto foglio 11 part.1940 (ex 335) ”, con cui è stato disposto lo “ sgombero degli immobili abusivamente realizzali e della superficie di terreno individuata in catasto alla p.lla 1940 fg. 111 del Comune di Tarquinia; (…) di assegnare gg. 60 decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento per ottemperare a propria cura e spese a quanto disposto al precedente art. 1; che qualora non verrò dato seguito a quanto disposto entro il termine assegnato si procederò d'ufficio con addebito e riscossione coattiva delle somme impegnate per lo sgombero da parte degli uffici competenti; gli immobili oggetto del presente atto di accertamento per i quali il medesimo costituisce titolo per la immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari ai sensi del co. 3 art. 15 LR 15/2008 e ss.mm.ii. che si verifica di diritto a favore dell'ente cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo co. 6 art. 15 e co. 3 art. 26 LR 15/2008 e ss.mm.ii. come di seguito indicati: area per una superficie complessiva di mq. 1160 comprensiva dell'area di sedime degli immobili sopra citati e dell'area necessaria secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche come determinata nel presente atto ed ivi illustrato e motivato, individuata nella complessiva consistenza catastalmente alla particella 1940 del fg. 111 al Comune di Tarquinia loc. San Giorgio ”; manufatti descritti in premessa, nonché tutte le altre opere eventualmente nel frattempo abusivamente realizzate presenti sulla p.lla 1940 del foglio 111, abusivamente realizzati e oggetto della mancata esecuzione delle ordinanze n. 62 del 2.3.2019 e n. 89 del 28.5.2018 ”.
A fondamento del ricorso hanno dedotto i seguenti motivi:
1°) “ violazione e falsa applicazione dell’art. 31 DPR. 380/01; art. 15 della L. R. L. n. 15/2008. Eccesso di potere, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; difetto di motivazione e sviamento di potere. Violazione diritto di difesa ”.
I ricorrenti, in prima battuta, hanno lamentato che “ l’accertamento circa la mancata demolizione è stato in realtà effettuato in data 5.9.2019 in un verbale accertamento inadempienza all’ordine di demolizione (…) alquanto scarno nei contenuti poiché si limita ad accertare, corredato da una documentazione fotografica (come si dirà infra inconferente), la mancata demolizione delle opere realizzate ”; e che, in ogni caso, “ le ordinanze demolitorie n. 89/2018 e 62/2019 sono state autonomamente impugnate innanzi a codesto ecc.mo Tribunale con i ricorsi n.11879/2018 e n.6195/2019 i quali risultano tutt’ora pendenti. Il verbale del 9.9.2019 ha poi fatto scaturire due distinte ordinanze-ingiunzioni per la complessiva somma di € 40.000,00 immediatamente opposte innanzi al Tribunale Civile di Civitavecchia con ricorso n. 380/2020; detto ricorso risulta tutt’ora pendente, la prossima udienza è fissata per il 25-11-2021 per la decisione in ordine sulla giurisdizione del giudice ordinario ” (cfr. pag. 4).
Hanno, inoltre, contestato l’identificazione e la consistenza degli abusi rilevati dall’Amministrazione, soggiungendo che “ l’Ente non ha preso minimamente in considerazione una circostanza (…) estremamente rilevante: con lettera del 22.10.2019 prot. 38505 i ricorrenti hanno comunicato e documentato al Comune di Tarquinia l’avvenuta demolizione delle opere e riduzione in pristino del loro lotto di terreno ”; hanno, altresì, contestato che “ il provvedimento impugnato non indica l’area di sedime ma riferisce una “superficie complessiva occupata dalla opere” pari a 182,26 mq circa, determina conseguentemente la superficie oggetto di sgombero in mq 1458,00 (…), quest’ultima superficie superiore alla proprietà dei ricorrenti (mq 1160,00) e dispone conseguentemente lo sgombero dell’intero lotto ! Dalla ricevuta di avvenuta dichiarazione di fabbricato ed allegati (…) risulta una superficie pari a mq 93 corrispondente ai tre manufatti a suo tempo realizzati ” (cfr. pag. 5).
2°) “ Abuso e sviamento di potere, manifesta illogicità e contraddittorietà di comportamento. violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione ”.
Con tale motivo i ricorrenti hanno, poi, dedotto che “ con deliberazione della Giunta Municipale n.13 del 25.1.2018, avente ad oggetto “indirizzo per la pianificazione attuativa dei comprensori in località San Giorgio”, il Comune di Tarquinia deliberava di voler provvedere alla redazione di Piani di iniziativa pubblica per regolarizzare e porre fine alla situazione edilizio/urbanistica dei comprensori di San Giorgio (inseriti peraltro specificamente sin dal 1975 nel P.R.G. come Zona C di “espansione residenziale” ma mai attuati pur dopo decenni di controversie giudiziarie) ”: iniziativa che avrebbe preluso al proposito di adottare una “ variante speciale per il recupero dei nuclei abusivi di cui alla legge regionale n. 28 del 1980 ” (cfr. pag. 6).
Hanno soggiunto che “ con deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 14 agosto 2020 (…) è stato approvato il Piano di lottizzazione convenzionato “Consorzio Lottisti Villaggio San Giorgio” la cui realizzazione, ai fini della acquisizione dei titoli edilizi abilitativi, è subordinata alla stipula della convenzione urbanistica da sottoscrivere con le parti. La delibera n. 155 del 2020 approvando ex art. 1 della Legge Regione Lazio n. 36/1987 ha dato attuazione alle previsioni del PRG approvato dalla Regione Lazio con Deliberazione (…) n. 3865 del 1975. La possibilità di ottenere un titolo edilizio dopo la stipula di apposita convenzione andrebbe a vanificarsi con l’esecuzione del provvedimento impugnato in questa sede vieppiù allorquando si intima, senza alcuna coerente motivazione, lo sgombero dell’intero lotto ” (cfr. pag. 8).
Il Comune di Tarquinia non si è costituito in giudizio e all’udienza svoltasi da remoto, ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., il 16 maggio 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tanto illustrato, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto, non cogliendo nel segno alcuno dei due motivi proposti, che per affinità tematica possono essere esaminati congiuntamente.
I ricorrenti hanno affermato di aver proceduto alla (spontanea) demolizione delle opere abusive, ma – per difetto di prova – tale circostanza non è verificabile da parte del Collegio (anche) in ragione della mancata costituzione del Comune di Tarquinia, cui il ricorso risulta essere stato notificato in data 5.10.2021.
È, perciò, priva di adeguata confutazione la rilevata inottemperanza agli ordini di demolizione, registrata nel verbale del 9.11.2019.
Con riferimento, poi, agli evocati contenziosi riguardanti le ordinanze di demolizione n. 62 del 2.3.2019 e n. 89 del 28.5.2018, occorre considerare che avverso il primo provvedimento pende, ad oggi, ricorso iscritto al RG 6195/2019, mentre il giudizio riguardante l’impugnazione del secondo provvedimento è stato dichiarato estinto per perenzione con decreto n. 1175 del 1° marzo 2024: il che depone per l’accertata abusività dell’attività edilizia posta in essere dal ricorrente con riguardo ai “ tre manufatti non residenziali ” realizzati nell’immobile distinto in catasto al foglio 111 particella 335, sub 3 e 4.
A prescindere dall’effettiva situazione, l’impugnato provvedimento è legittimo, non cogliendo nel segno alcuno dei motivi proposti, che per affinità tematica possono essere esaminati in modo congiunto.
Non è revocabile in dubbio che all’ordinanza di demolizione n. 62 del 2.3.2019 (debitamente notificata ai signori CI ES e SI ES) non è stata data dai responsabili dell’abusiva attività edificatoria alcuna spontanea ottemperanza, come rilevato in esito al sopralluogo del 9.9.2019 dal personale della Polizia Locale di Tarquinia, cui è seguita l’emissione in data 15.6.2020 del “ verbale di accertamento inadempienza all'ordine di demolizione opere abusive ” ai sensi dell’art. 41, comma 1 del DPR 380/2001.
Vanno richiamate, pertanto, le statuizioni maturate in giurisprudenza (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 9 febbraio 2024, n. 1337), ossia che l’Amministrazione può agire autoritativamente ordinando lo sgombero nell’ambito del procedimento repressivo-ripristinatorio degli abusi edilizi, così come tratteggiato dalla disciplina del DPR 380/2001, per il rilascio dell’immobile occupato da soggetti privati, al fine di conseguirne l’immissione in possesso e procedere da sé alla demolizione.
Il Collegio non ravvisa idonee ragioni per discostarsi dal predetto orientamento, non ritenendo nella specie dirimente né la circostanza che si possa trattare di beni immobili già acquisiti al patrimonio dell’Ente, né, tantomeno, l’intento dell’Amministrazione di approvare un piano di lottizzazione: profili di doglianza da ritenere, comunque, irrilevanti, riferendosi l’ordine di sgombero all’area di intervento ove si è concentrata l’accertata attività di abusiva edificazione dei ricorrenti (“ area per una superficie complessiva di mq. 1160 comprensiva dell'area di sedime degli immobili sopra citati ”).
Né i ricorrenti hanno allegato idonea ed adeguata prova dell’erronea delimitazione dell’area di sedime oggetto di acquisizione comunale.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Non si fa luogo alla pronuncia sulle spese in considerazione della mancata costituzione del Comune di Tarquinia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rita Tricarico, Presidente
Angelo Fanizza, Consigliere, Estensore
Luigi Edoardo Fiorani, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Angelo Fanizza | Rita Tricarico |
IL SEGRETARIO