Sentenza 12 aprile 2005
Massime • 1
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente assume la veste sostanziale di convenuto e, quindi, l'eccezione con la quale deduce la nullità delle clausole del contratto posto a base del provvedimento monitorio non costituisce una domanda nuova e può essere proposta, per la prima volta, anche in grado di appello, in quanto con essa l'opponente prospetta l'inesistenza di un fatto costitutivo del diritto fatto valere dall'opposto, sulla scorta di un vizio che, determinando la nullità dell'atto posto a base della pretesa, è rilevabile anche d'ufficio (Nella specie, la Corte Cass. ha ritenuto ammissibile l'eccezione con la quale l'opponente aveva dedotto la nullità, per difetto di forma scritta, della clausola del contratto di conto corrente bancario che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi ad un tasso superiore a quello legale).
Commentario • 1
- 1. Contratto autonomo di garanzia, indipendenza rispetto alla validità della prestazione principaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 gennaio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2005, n. 7539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7539 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPUCCIO Giammarco - Presidente -
Dott. MARZIALE Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA IO elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n. 32, presso l'avv. LIUZZI Antonio che con l'avv. Valerio Valori del Foro di Pisa, lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E IA s.p.a., in persona del presidente, elettivamente domiciliata in Roma, Via Cosseria n. 5, presso l'avv. ROMANELLI Enrico unitamente all'avv. Nicola Berardinelli del Foro di Pistoia che la rappresenta e difende giusta in virtù di procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze n. 1816/00 del 7 novembre 2000. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 20 gennaio 2005 dal Dott. Giuseppe Marziale;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. APICE Umberto il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con atto notificato il 29 novembre 1995, il signor RI MA conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Pistola, la Cassa di Risparmio di Pistoia e IA (d'ora innanzi: BA), proponendo opposizione avverso il decreto con il quale, il 3 ottobre 1995, il Presidente del Tribunale gli aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 281.403.250, oltre interessi e spese, in favore della BA. Il MA deduceva che l'ammontare del credito fatto valere nei suoi confronti era maggiore di quello realmente esistente, facendo presente che alla BA erano stati versati due assegni (per un importo complessivo di L. 49.000.000) ed erano stati altresì ceduti, salvo buon fine, alcuni assegni.
La BA riconosceva in corso di causa che tali deduzioni erano in parte fondate.
1.1 - Quindi il Tribunale, con sentenza del 2 dicembre 1997, revocava il decreto opposto, rideterminando in circa L. 166.000.000, oltre interessi, la somma dovuta dal MA, dopo aver puntualizzato che l'opponente aveva contestato per la prima volta solo in comparsa conclusionale l'ammontare degli interessi e che tale deduzione era da ritenersi inammissibile perché tardiva.
1.2 - L'appello proposto dal MA era accolto solo parzialmente dalla Corte territoriale che, all'esito di una consulenza tecnica, accertava in L. 198.096.024 (di cui L. 122.753.270 in linea capitale) la somma da lui dovuta alla BA all'atto del deposito della sentenza impugnata, ribadendo che la contestazione dell'esistenza di una convenzione scritta avente ad oggetto il pagamento di interessi in misura superiore a quella legale e la loro capitalizzazione trimestrale era formulata tardivamente nella precedente fase di giudizio e che la nullità della clausola, sotto tali profili, non poteva essere fetta valere neppure in quella sede, per il divieto sancito dall'art. 345, primo comma, c.p.c.. 1.3 - Il MA chiede, con tre motivi di ricorso, la cassazione di tale sentenza.
La BA resiste.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 - Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché vizio di motivazione - censura la sentenza impugnata per aver affermato, sia pure entro limiti più ristretti di quelli originariamente indicati con l'atto di citazione (retro, p. 1.2) - l'esistenza del credito fatto valere dalla BA, pur non avendo quest'ultima assolto il proprio onere probatorio.
2.1 - La censura è infondata. Si ricava, infatti, dalla sentenza impugnata che le contestazioni mosse alla pretesa della BA si fondavano sull'esistenza di (pretesi) pagamenti parziali. Il debitore, pertanto, aveva dedotto l'esistenza di fatti estintivi (o modificativi) del diritto fatto valere nei suoi confronti e non vi è dubbio che, in base ai principi, egli fosse tenuto a fornire la prova di tali circostanze di fatto (art. 2697, secondo comma, c.c.).
3 - Con il secondo motivo, il ricorrente - denunziando violazione falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 1421 c.c. - censura la sentenza impugnata per non aver considerato: a) che già con l'atto di citazione erano state (implicitamente) contestate sia l'applicazione del tasso in misura superiore a quella legale che la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito;
b) che, comunque, le questioni essendo dirette a far valere la nullità della clausola, erano certamente rilevabili d'ufficio e che, pertanto, nessuna ostacolo, di carattere procedurale, così nel primo come nel secondo grado di giudizio, poteva opporsi all'accertamento del vizio denunziato.
3.1 - Il rilievo sub a) è ammissibile, ma infondato.
L'interpretazione della domanda, essendo diretta ad individuare l'effettiva volontà coltivata dalla parte e gli scopi di utilità pratica da essa perseguiti tramite il ricorso all'autorità giurisdizionale (Cass. 17 marzo 1998, n. 2848; 16 gennaio 1997, n. 381) è frutto di un giudizio "di fatto", come tale riservato in via esclusiva al giudice del merito (e quindi sottratto al controllo di legittimità detta Corte di Cassazione, salvo che sotto il profilo della correttezza, coerenza e completezza della motivazione), eccezion fatta, tuttavia, per le ipotesi in cui, come nel caso di specie, l'interpretazione della domanda sia correlata all'esistenza di un vizio procedurale. In dette ipotesi, infatti, il giudice di legittimità, se riscontra il vizio denunziato, non può limitarsi a porre nel nulla (cassandola) la statuizione impugnata e ad enunciare, se del caso, il principio di diritto al quale il giudice di rinvio dovrà attenersi (art. 384, primo comma, c.p.c.), ma è tenuto a sostituire la propria alla statuizione cassata, procedendo alla diretta applicazione della norma violata, previa verifica dell'esistenza, nel caso concreto, della fattispecie astrattamente prevista dal legislatore (Casa., sez. un., 10 luglio 2003, n. 10840;
Cass. 20 agosto 2002, n. 12259; 20 aprile 2004, n. 7533; 19 maggio 2004, n. 9471). 3.1.1 - Orbene, nel caso di specie, l'esame dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo pone in evidenza che il MA si era limitato a dedurre l'esistenza di pagamenti parziali e, quindi, di fatti estintivi del credito fatto valere nei suoi confronti dalla BA, senza nulla eccepire in ordine all'Invalidità (nullità) delle clausole in tema di interessi. Deve pertanto escludersi, come correttamente deciso dai giudici del merito, che quest'ultimo tema d'indagine fosse stato introdotto, sia pur implicitamente, in tale occasione dall'opponente. Sotto tale profilo la sentenza impugnata resiste, quindi, ai rilievi del ricorrente.
3.3 - Va tuttavia rilevato che la Corte territoriale, prendendo atto che la nullità della clausola sulla determinazione degli interessi era stata dedotta dall'opponente nella precedente fase di giudizio in comparsa conclusionale di primo grado e, successivamente, con l'atto d'appello, ha ribadito che tale deduzione, sia nell'uno che nell'altro caso, era da ritenersi tardiva, "poiché introduceva un tema d'indagine assolutamente nuovo e tale da alterare i presupposti della domanda stessa, risolvendosi in un mutamento della causa petendi, in spregio al divieto di sostituire l'azione proposta con una diversa, perché fondata su fatti diversi o su una diversa causa petendi.
Così argomentando, la Corte ha però omesso di considerare che il MA si trovava, da un punto di vista sostanziale, nella posizione di convenuto, in quanto si opponeva all'accoglimento della pretesa avanzata nei suoi confronti dalla BA diretta ad ottenere, con la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, il pagamento del saldo di conto corrente. Parte integrante di tale pretesa era costituita dalla obbligazione relativa degli interessi;
obbligazione che, secondo quanto dedotto dalla BA trovava fondamento in una duplice pattuizione, avente ad oggetto, rispettivamente, la determinazione del saggio in misura superiore a quella legale e la loro capitalizzazione trimestrale.
Deducendo la nullità di tali clausole, il MA non aveva proposto alcuna domanda nuova, poiché si era limitato ad opporsi all'accoglimento della domanda avversaria, eccependo l'inesistenza di un fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio, sulla base di vizi sanzionati a pena di nullità (rispettivamente in relazione a quanto disposto dall'art. 1283 c.c. e dall'art. 1284, ultimo comma, c.c.) e, come tale, rilevabile anche d'ufficio (art. 1421 c.c). Non
vi è quindi dubbio che tale vizio, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, potesse essere rilevato anche in fase d'appello (art. 345, secondo comma, c.p.c.) e che tale deduzione fosse, conseguentemente, pienamente ammissibile (Cass., sez. un. 4 novembre 2004, n. 21095).
4 - Le questioni oggetto del terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce che la determinazione del saggio degli interessi e la loro capitalizzazione erano state convenute dalle parti in violazione di quanto stabilito dagli artt 1284 e 1283 c.c. rimangono assorbite, trattandosi di questioni che non sono state neppure specificamente affrontate dalla sentenza impugnata perché (a torto) ritenute ormai precluse.
5 - L'accoglimento del secondo motivo, nei limiti indicati nei pp. 3.1, 3.1.1, 3.2, comporta la cassazione della sentenza impugnata e il conseguente rinvio della causa ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze, che dovrà pertanto accertare se la determinazione convenzionale del tasso degli interessi e delle loro modalità di capitalizzazione sia stata, o meno, conforme a quanto inderogabilmente stabilito dall'artt. 1284, terzo comma, c.c. e dall'art. 1283 c.c. Il giudice del rinvio provvedere, inoltre, alla liquidazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo;
in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2005