Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2005, n. 7539
CASS
Sentenza 12 aprile 2005

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Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente assume la veste sostanziale di convenuto e, quindi, l'eccezione con la quale deduce la nullità delle clausole del contratto posto a base del provvedimento monitorio non costituisce una domanda nuova e può essere proposta, per la prima volta, anche in grado di appello, in quanto con essa l'opponente prospetta l'inesistenza di un fatto costitutivo del diritto fatto valere dall'opposto, sulla scorta di un vizio che, determinando la nullità dell'atto posto a base della pretesa, è rilevabile anche d'ufficio (Nella specie, la Corte Cass. ha ritenuto ammissibile l'eccezione con la quale l'opponente aveva dedotto la nullità, per difetto di forma scritta, della clausola del contratto di conto corrente bancario che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi ad un tasso superiore a quello legale).

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  • 1Contratto autonomo di garanzia, indipendenza rispetto alla validità della prestazione principaleAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 gennaio 2008
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2005, n. 7539
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7539
Data del deposito : 12 aprile 2005

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