Trib. Firenze, sentenza 12/02/2025, n. 500
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Sentenza 12 febbraio 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dalla Giudice dott.ssa Federica Samà del Tribunale di Firenze, riguarda una controversia tra una società di leasing e un utilizzatore. L'attrice ha richiesto l'accertamento della nullità di una clausola contrattuale relativa al tasso di interesse applicato, sostenendo che fosse indeterminato e che il tasso effettivo fosse superiore a quello pattuito. Ha chiesto, pertanto, la sostituzione del tasso con quello legale. La convenuta ha contestato tali affermazioni, evidenziando che il contratto rispettava le normative vigenti e che il tasso era chiaramente indicato.

Il giudice ha respinto la domanda dell'attrice, argomentando che il contratto di leasing conteneva tutte le informazioni necessarie per la trasparenza economica, in conformità con l'art. 117 TUB. Ha chiarito che il tasso leasing, pur essendo diverso dal tasso effettivo, era legittimamente indicato e che la mancanza di specifiche sul regime di capitalizzazione non comportava indeterminatezza. Inoltre, ha sottolineato che il piano di ammortamento era sufficientemente dettagliato per consentire all'attrice di valutare il costo dell'operazione. Pertanto, la domanda è stata rigettata e l'attrice condannata alle spese legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Firenze, sentenza 12/02/2025, n. 500
    Giurisdizione : Trib. Firenze
    Numero : 500
    Data del deposito : 12 febbraio 2025

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