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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/02/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 12343/2021
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12343/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra rappresentata e difesa dall'avv.to DI SALVATORE STEFANO Parte_1
ATTRICE
E
rappresentata e difesa dall'avv.to FERLITO Controparte_1
FRANCESCO
CONVENUTA
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, a evocato in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Firenze chiedendo l'accertamento Controparte_1
della nullità della clausola di determinazione degli interessi del contratto di locazione finanziaria n. 542405 del 25 febbraio 2009 e la rideterminazione e sostituzione del saggio di interesse applicabile sulle rate, condannando la convenuta a restituire all'attrice le somme illegittimamente percepite.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha rilevato l'indeterminatezza delle clausole contrattuali relative all'individuazione del regime finanziario applicato al piano di ammortamento. In particolare, l'attrice ha dedotto che il cd. Tasso Leasing o Tasso
Interno di Attualizzazione risulta indeterminato e che non è esplicitato il regime di 1 capitalizzazione degli interessi adottato, attraverso il quale viene sviluppato il piano di rimborso, sostenendo che la preventiva conoscenza di tali informazioni sia fondamentale affinché il cliente si renda conto dell'onere economico del contratto.
Ha dedotto inoltre che nella perizia svolta dal proprio consulente di parte è emerso che il
Tasso Leasing effettivo applicato è superiore a quello previsto contrattualmente.
Perciò, parte attrice ha chiesto la sostituzione della clausola contrattuale con le previsioni legislative di cui all'art. 1284 c.c., ossia la rideterminazione degli interessi al saggio legale per tempo vigente e in regime di capitalizzazione semplice, o all'art. 117, comma 7, TUB.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda di parte Controparte_1
attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Parte convenuta ha dedotto che non vi è alcuna previsione normativa che imponga l'obbligo di dichiarare nel contratto il regime di capitalizzazione semplice o composto e che, pertanto, il contratto di locazione finanziaria concluso dalle parti non è indeterminato circa il tasso di interessi contrattualmente pattuito. Ha sottolineato che non solo è stato riportato il Tasso Interno di Attualizzazione, nella forma del Tasso Nominale Annuo, pari al 4,45%, ma sono state inoltre riportate tutte le condizioni del rapporto contrattuale quali l'importo finanziato, il numero di rate e la loro frequenza, l'ammontare di ciascuna rata e ogni altra spesa a carico dell'utilizzatore, in ossequio all'art. 117 TUB.
Parte convenuta ha specificato pure che il Tasso Leasing può essere espresso sia nella forma del tasso annuo nominale (TAN) che del tasso annuo effettivo (TAE), ma l'art. 117, comma 4, TUB prevede solamente che sia indicato il tasso di interesse, senza alcuna ulteriore qualificazione.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 2 ottobre 2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******
La domanda di parte attrice, per i motivi di seguito illustrati, non merita accoglimento.
1. La locazione finanziaria o leasing è caratterizzata «da un'operazione di finanziamento tendente
a consentire al c.d. utilizzatore il godimento di un bene (transitorio o finalizzato al definitivo acquisto del bene stesso) grazie all'apporto economico di un soggetto abilitato al credito (il c.d. concedente) il quale, con
2 la propria risorsa finanziaria, consente all'utilizzatore di soddisfare un interesse che, diversamente, non avrebbe avuto la possibilità o l'utilità di realizzare, attraverso il pagamento di un canone che si compone, in parte, del costo del bene ed, in parte, degli interessi dovuti al finanziatore per l'anticipazione del capitale.
Affiancata a questa v'è, necessariamente, un'altra operazione, quella tendente all'acquisto del bene del quale l'utilizzatore intende godere, ossia un'ordinaria compravendita stipulata tra fornitore e concedente, attraverso la quale il secondo diventa proprietario del bene che darà in locazione all'utilizzatore da lui finanziato» (Cass. SS.UU. n. 19785/2015).
2. Nel caso di specie, la società attrice, ha lamentato l'indeterminatezza del tasso interno di attualizzazione (cd. tasso leasing), poiché non era indicato il regime finanziario (a capitalizzazione semplice o composta) per il calcolo di tale tasso leasing e che, in ogni caso, il tasso leasing effettivo risulta superiore a quello previsto dal contratto.
2.1 Occorre precisare che nei contratti di leasing finanziario, in ragione della peculiarità dell'operazione negoziale, in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso di leasing, o meglio il tasso interno di attualizzazione, in forza del quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti, precisando che per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e i relativi interessi (Istruzione di
Vigilanza di Banca d'Italia, circolare n.229 del 21 Aprile 1999 e seguenti modificazioni).
2.2 La previsione del tasso leasing integra, infatti, una funzione diversa da quella del tasso di interesse corrispettivo ex art. 1284 c.c.: il richiamo alla considerazione anche del prezzo di opzione conferma che il tasso interno di attualizzazione non assume quale parametro solamente una fattispecie giuridica di finanziamento, ma anche di eventuale acquisto del bene offerto in godimento. Pertanto, il tasso leasing è volto a rappresentare il costo in termini economici dell'operazione negoziale o, in altri termini, a consentire la valutazione in termini di convenienza.
In merito, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che «il canone pattuito - anche se la sua funzione causale è prevalentemente finanziaria, dovendo garantire, per la società di leasing, il rientro del capitale maggiorato degli interessi finanziari e degli utili di rischio di impresa - ha comunque natura di
3 corrispettivo per l'uso del bene, essendo ragguagliato al valore di utilizzazione di quest'ultimo per la durata della vita tecnico-economica dello stesso. Alla stregua di siffatta ricostruzione della suddetta figura contrattuale, gli interessi finanziari pattuiti per assolvere la relativa funzione remuneratoria, dipendendo dalle dette variabili economiche, sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma da questo e dalla natura sinallagmatica del godimento del bene, con la conseguenza che, in proposito, non si applica la disciplina di cui all'art. 1284 c.c.» (Cass. n. 14760/2008).
3. Fatta questa premessa, deve essere respinta la tesi attorea di indeterminabilità del tasso leasing e del regime finanziario applicato per il calcolo di quest'ultimo.
Peraltro, tale doglianza si pone pure logicamente in contrasto con l'ulteriore doglianza con cui l'attrice lamenta che il tasso leasing effettivo risulta essere superiore a quello previsto contrattualmente, sottintendendo perciò che il tasso leasing non risulti indeterminato.
3.1 In ogni caso, in merito all'indeterminatezza del tasso interno di attualizzazione applicato al contratto di leasing del 25 febbraio 2009 risulta per tabulas, dalla lettura del contratto stesso, che vi sono contenute tutte le indicazioni richieste dalla normativa.
L'art. 117 del D. Lgs. n. 385/1993 (cd. TUB, Testo Unico Bancario), inserito nella sezione
VI relativa alla trasparenza delle condizioni contrattuali, prescrive al comma 4 che «I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora».
Inoltre, al comma 8 del citato articolo si prevede che per alcuni contratti determinati la
Banca d'Italia possa prescrivere un ulteriore contenuto tipico determinato, pena la nullità del contratto («La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia», art. 117 comma 8 TUB).
L'istituto di vigilanza, deputato alla concreta applicazione della normativa primaria, ha adempiuto richiedendo nelle «operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti» (Istruzione di Vigilanza di Banca d'Italia: circolare n. 229 del 21 aprile 1999, successivamente modificata).
4 3.2 Ebbene, le regole di contenuto/forma di cui all'art. 117 TUB non appaiono violate nel contratto di cui si discute, in quanto il tasso leasing (indicatore finanziario di costo specifico per i contratti di leasing) è stato espressamente indicato, pari al 4,45% con la specifica che si tratta di tasso nominale annuo. Parimenti sono state espressamente indicate tutte le condizioni contrattuali di cui all'art. 117, comma 4, TUB: sono indicate le modalità esecuzione del contratto, ossia l'ammontare dei canoni, il loro numero e la loro scadenza, nonché il prezzo di opzione per l'acquisto del bene immobile.
3.3 Peraltro, in materia di indeterminabilità dell'oggetto del contratto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che «in tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata» (Cass. n. 28824/2023, ma anche Cass. n.
12889/2021 e Cass. n. 17110/2019).
Perciò, anche se non si volesse ritenere che l'esplicita indicazione del tasso interno di attualizzazione al 4,45% sia sufficiente a rendere edotto della convenienza economica del contratto, in termini di rischio e spesa e in ossequio alla ratio dell'art. 117 TUB di salvaguardia della trasparenza nei confronti del cliente, l'indicazione di tutti gli elementi sulla modalità di esecuzione del contratto (216 canoni, di cui un primo canone di €
103.950,00 e successivi 215 canoni mensili di € 3.875,25 ciascuno, e prezzo di opzione per l'eventuale acquisto dell'immobile pari a € 34.650,00, unitamente alla produzione del relativo piano di ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi) depone per l'oggettiva determinabilità delle condizioni applicabili al rapporto contrattuale.
4. Il contratto non può dirsi ad oggetto indeterminato neppure per la mancata indicazione del regime finanziario applicato ai fini dell'elaborazione del piano di ammortamento.
4.1 In riferimento ad un contratto di leasing risulta terminologicamente più corretto parlare di piano finanziario in luogo di piano di ammortamento, nonostante quest'ultimo termine sia comunemente diffuso, in ragione della causa mista che caratterizza lo specifico
5 contratto. Difatti, accanto alla natura finanziaria, il contratto di leasing prevede anche il godimento del bene da parte dell'utilizzatore cui può seguire l'esercizio dell'opzione finale di acquisto.
Ciò comporta che l'utilizzatore non si obbliga a rimborsare solamente il capitale, come nel caso del contratto di mutuo, ma anche a retribuire il concedente per il godimento che l'utilizzatore fa del bene. Dunque, il canone periodico da versare, chiaramente indicato nel contratto e nel piano finanziario, è espressione della natura mista dell'obbligazione assunta contrattualmente.
4.2 Il piano finanziario non costituisce un elemento essenziale del contratto del contratto di leasing e la sua eventuale mancanza non comporta alcun vizio quando sono evidenziate chiaramente nel contratto le condizioni economiche applicate, come nel caso di specie
(supra, punto 3.2) (in tal senso, anche Corte di Appello di Firenze, sent. n. 1124/2020, che a sua volta richiama Corte di Appello di Milano, sent. n. 1253/2019, in merito all'obbligo di consegna del piano di ammortamento esclusivamente per i rapporti bancari di mutuo e nei rapporti con i consumatori).
Se il piano di ammortamento di finanziario non costituisce un elemento essenziale del contratto, tale per cui la sua eventuale assenza non comporta l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto purché siano comunque indicate tutte le condizioni economiche,
a maggior ragione non è causa di indeterminatezza la mancata indicazione del regime finanziario applicato per il calcolo del piano.
4.3 Parimenti destituita di fondamento è la doglianza inerente all'indeterminatezza e/o indeterminabilità del regime di capitalizzazione nel contratto di leasing.
La mancata conoscenza del regime di capitalizzazione, semplice o composta, nei contratti con sola causa di finanziamento, con il quale vengono conteggiati gli interessi nel piano di ammortamento finanziario a rate costanti non comporta alcuna conseguenza in termini di indeterminatezza e impossibilità di valutazione del costo economico dell'operazione per la cliente attrice, a fronte della disponibilità del piano di ammortamento.
Difatti, il piano di ammortamento finanziario riporta per ogni rata, di importo costante, sia la quota di interessi che di capitale, oltre il capitale residuo, così che la parte è stata
6 messa in condizione di valutare il costo economico dell'operazione negoziale prima della conclusione del contratto.
4.4 Peraltro, trattandosi di un regime di ammortamento finanziario a rate costanti (cd. alla francese), non si verifica alcuna capitalizzazione degli interessi, ma solo il frazionamento restitutorio, in quanto ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi. Poiché la rata è di importo costante, in ossequio all'autonomia negoziale delle parti, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi.
Si aggiunga, inoltre, che in ogni caso la formula di capitalizzazione ad interesse composto, utilizzata per la determinazione del piano di ammortamento, e l'unica applicabile nell'ipotesi in cui, nel rispetto dell'art. 1194 c.c., le parti concordino, come nel caso di specie, che con il pagamento di ogni rata siano corrisposti anche gli interessi via via maturati in modo tale che, alla fine della durata prestabilita dell'ammortamento, il mutuatario abbia completato il rimborso sia del capitale, sia degli interessi.
4.5 Ad ulteriore conferma, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite con sent. n. 15130/2024 in riferimento al quesito posto in via pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Salerno sulla possibilità che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi comporti l'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e di conseguenza la nullità parziale delle relative clausole contrattuali oppure la violazione del dovere di trasparenza sui costi ex art. 117, comma 4,
TUB.
Sebbene la Suprema Corte si sia pronunciata sul regime di ammortamento alla francese afferente ad un contratto di mutuo bancario, si ritiene che i principi di diritto e la ricostruzione giuridica operata nella motivazione sia parimenti applicabile anche al caso del piano di ammortamento finanziario relativo ad un contratto di leasing.
A supporto di ciò, si rileva pure che in una causa riguardante un contratto di leasing di cui si contestava la mancata esplicitazione della capitalizzazione nel piano di ammortamento alla francese, il Collegio della terza sezione civile della Corte di Cassazione nella causa
7 iscritta al numero di RG 7205/2021 ha disposto con ordinanza n. 4297/2024 il rinvio del giudizio in attesa della decisione a sezioni unite ritenendo che quest'ultima sia applicabile anche al piano di ammortamento finanziario nei contratti di leasing.
Difatti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è interessata al piano di ammortamento cd. alla francese quale modalità di rimborso di un capitale caratterizzata da rate costanti contenenti una quota di capitale, via via crescente, e una quota di interessi, via via decrescenti, sul capitale residuo. Tale modalità di pagamento delle rate, operate le opportune differenziazioni supra richiamate, è traslabile anche al piano che caratterizza il pagamento dei canoni di un contratto di leasing.
La Suprema Corte ha affermato che «L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura
(artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria,
Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità
e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Il maggior carico di interessi del prestito non dipende […] da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti»
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. (Cass. SS.UU. n.
15130/2024).
In altri termini, il piano di ammortamento costituisce un modo di restituzione di un capitale ed esso non incide sul tasso di interesse applicato. Il piano di restituzione del debito che, a fronte della volontà negoziale delle parti di mantenere delle rate costanti, comporta fisiologicamente il differimento del termine di restituzione e la debenza di più
8 interessi, si pone su un piano diverso da quello del calcolo degli interessi al tasso previsto contrattualmente sul capitale residuo.
Secondo il giudice della nomofilachia «deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale» (Cass. SS.UU. n.
15130/2024).
5. Parte attrice ha ulteriormente lamentato che il tasso leasing dichiarato è difforme dal tasso effettivo applicato e ha chiesto la sostituzione del tasso effettivamente applicato con il tasso di interesse legale ex art. 1284 c.c. o quello individuato dall'art. 117, comma 7,
TUB.
Bisogna osservare che nel contratto è stato indicato il tasso leasing al 4,45% in forma di tasso nominale annuo (TAN). È noto che il TAN costituisce un parametro di tasso di interesse diverso dal tasso effettivo annuo (anche cd. TAE), che rappresenta l'insieme degli oneri e delle singole voci di costo elencate nel contratto. È pertanto ben possibile, e fisiologico, che i due parametri di tasso di interesse differiscano.
5.1 Peraltro, non vi sarebbe neanche spazio per l'operatività del meccanismo sostitutivo del tasso convenuto con quello previsto ex lege dall'art. 117, comma 7, TUB, proprio perché tale disposizione opera - per quel che interessa il caso specifico - solo se non è indicato il tasso di interesse ai sensi del comma 4 dell'articolo: evenienza, come visto, da escludersi nella fattispecie.
6. Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, deve essere rigettata la domanda attorea, proposta in via principale, di accertamento della nullità delle clausole contrattuali concernenti le condizioni economiche del contratto di leasing stipulato il 20 Marzo 2007, in cui è succeduta quale cessionaria utilizzatrice la società Sirio s.r.l., e la domanda in via subordinata di accertamento dell'applicazione di un tasso di interesse difforme da quello pattuito e contestuale sostituzione con il saggio di interesse ritenuto applicabile.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore della causa non inferiore a € 26.000,00 e non superiore a
€ 260.000,00 ex art. 5, comma 6, D.M. n.55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022
9 (petitum di valore indeterminabile), operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria, e una del 50% su quella decisoria, stante la reiterazione delle difese già svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
- RESPINGE ogni domanda attorea proposta da ei confronti di Parte_1
Controparte_2
- CONDANNA lla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese legali del presente giudizio che si liquidano complessivamente in €
[...]
7.575,30, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge.
Firenze, 12 Febbraio 2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
10
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE DI FIRENZE Sezione Terza Civile Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Federica
Samà, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12343/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi vertente tra rappresentata e difesa dall'avv.to DI SALVATORE STEFANO Parte_1
ATTRICE
E
rappresentata e difesa dall'avv.to FERLITO Controparte_1
FRANCESCO
CONVENUTA
RAGIONI in FATTO e in DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, a evocato in giudizio Parte_1
innanzi al Tribunale di Firenze chiedendo l'accertamento Controparte_1
della nullità della clausola di determinazione degli interessi del contratto di locazione finanziaria n. 542405 del 25 febbraio 2009 e la rideterminazione e sostituzione del saggio di interesse applicabile sulle rate, condannando la convenuta a restituire all'attrice le somme illegittimamente percepite.
A fondamento della propria domanda, parte attrice ha rilevato l'indeterminatezza delle clausole contrattuali relative all'individuazione del regime finanziario applicato al piano di ammortamento. In particolare, l'attrice ha dedotto che il cd. Tasso Leasing o Tasso
Interno di Attualizzazione risulta indeterminato e che non è esplicitato il regime di 1 capitalizzazione degli interessi adottato, attraverso il quale viene sviluppato il piano di rimborso, sostenendo che la preventiva conoscenza di tali informazioni sia fondamentale affinché il cliente si renda conto dell'onere economico del contratto.
Ha dedotto inoltre che nella perizia svolta dal proprio consulente di parte è emerso che il
Tasso Leasing effettivo applicato è superiore a quello previsto contrattualmente.
Perciò, parte attrice ha chiesto la sostituzione della clausola contrattuale con le previsioni legislative di cui all'art. 1284 c.c., ossia la rideterminazione degli interessi al saggio legale per tempo vigente e in regime di capitalizzazione semplice, o all'art. 117, comma 7, TUB.
Si è costituita che ha chiesto il rigetto della domanda di parte Controparte_1
attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Parte convenuta ha dedotto che non vi è alcuna previsione normativa che imponga l'obbligo di dichiarare nel contratto il regime di capitalizzazione semplice o composto e che, pertanto, il contratto di locazione finanziaria concluso dalle parti non è indeterminato circa il tasso di interessi contrattualmente pattuito. Ha sottolineato che non solo è stato riportato il Tasso Interno di Attualizzazione, nella forma del Tasso Nominale Annuo, pari al 4,45%, ma sono state inoltre riportate tutte le condizioni del rapporto contrattuale quali l'importo finanziato, il numero di rate e la loro frequenza, l'ammontare di ciascuna rata e ogni altra spesa a carico dell'utilizzatore, in ossequio all'art. 117 TUB.
Parte convenuta ha specificato pure che il Tasso Leasing può essere espresso sia nella forma del tasso annuo nominale (TAN) che del tasso annuo effettivo (TAE), ma l'art. 117, comma 4, TUB prevede solamente che sia indicato il tasso di interesse, senza alcuna ulteriore qualificazione.
La causa, documentalmente istruita, sulle conclusioni delle parti così come rassegnate a verbale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 2 ottobre 2024, assegnati i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
******
La domanda di parte attrice, per i motivi di seguito illustrati, non merita accoglimento.
1. La locazione finanziaria o leasing è caratterizzata «da un'operazione di finanziamento tendente
a consentire al c.d. utilizzatore il godimento di un bene (transitorio o finalizzato al definitivo acquisto del bene stesso) grazie all'apporto economico di un soggetto abilitato al credito (il c.d. concedente) il quale, con
2 la propria risorsa finanziaria, consente all'utilizzatore di soddisfare un interesse che, diversamente, non avrebbe avuto la possibilità o l'utilità di realizzare, attraverso il pagamento di un canone che si compone, in parte, del costo del bene ed, in parte, degli interessi dovuti al finanziatore per l'anticipazione del capitale.
Affiancata a questa v'è, necessariamente, un'altra operazione, quella tendente all'acquisto del bene del quale l'utilizzatore intende godere, ossia un'ordinaria compravendita stipulata tra fornitore e concedente, attraverso la quale il secondo diventa proprietario del bene che darà in locazione all'utilizzatore da lui finanziato» (Cass. SS.UU. n. 19785/2015).
2. Nel caso di specie, la società attrice, ha lamentato l'indeterminatezza del tasso interno di attualizzazione (cd. tasso leasing), poiché non era indicato il regime finanziario (a capitalizzazione semplice o composta) per il calcolo di tale tasso leasing e che, in ogni caso, il tasso leasing effettivo risulta superiore a quello previsto dal contratto.
2.1 Occorre precisare che nei contratti di leasing finanziario, in ragione della peculiarità dell'operazione negoziale, in luogo del tasso di interesse è indicato il tasso di leasing, o meglio il tasso interno di attualizzazione, in forza del quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti, precisando che per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa, andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e i relativi interessi (Istruzione di
Vigilanza di Banca d'Italia, circolare n.229 del 21 Aprile 1999 e seguenti modificazioni).
2.2 La previsione del tasso leasing integra, infatti, una funzione diversa da quella del tasso di interesse corrispettivo ex art. 1284 c.c.: il richiamo alla considerazione anche del prezzo di opzione conferma che il tasso interno di attualizzazione non assume quale parametro solamente una fattispecie giuridica di finanziamento, ma anche di eventuale acquisto del bene offerto in godimento. Pertanto, il tasso leasing è volto a rappresentare il costo in termini economici dell'operazione negoziale o, in altri termini, a consentire la valutazione in termini di convenienza.
In merito, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che «il canone pattuito - anche se la sua funzione causale è prevalentemente finanziaria, dovendo garantire, per la società di leasing, il rientro del capitale maggiorato degli interessi finanziari e degli utili di rischio di impresa - ha comunque natura di
3 corrispettivo per l'uso del bene, essendo ragguagliato al valore di utilizzazione di quest'ultimo per la durata della vita tecnico-economica dello stesso. Alla stregua di siffatta ricostruzione della suddetta figura contrattuale, gli interessi finanziari pattuiti per assolvere la relativa funzione remuneratoria, dipendendo dalle dette variabili economiche, sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma da questo e dalla natura sinallagmatica del godimento del bene, con la conseguenza che, in proposito, non si applica la disciplina di cui all'art. 1284 c.c.» (Cass. n. 14760/2008).
3. Fatta questa premessa, deve essere respinta la tesi attorea di indeterminabilità del tasso leasing e del regime finanziario applicato per il calcolo di quest'ultimo.
Peraltro, tale doglianza si pone pure logicamente in contrasto con l'ulteriore doglianza con cui l'attrice lamenta che il tasso leasing effettivo risulta essere superiore a quello previsto contrattualmente, sottintendendo perciò che il tasso leasing non risulti indeterminato.
3.1 In ogni caso, in merito all'indeterminatezza del tasso interno di attualizzazione applicato al contratto di leasing del 25 febbraio 2009 risulta per tabulas, dalla lettura del contratto stesso, che vi sono contenute tutte le indicazioni richieste dalla normativa.
L'art. 117 del D. Lgs. n. 385/1993 (cd. TUB, Testo Unico Bancario), inserito nella sezione
VI relativa alla trasparenza delle condizioni contrattuali, prescrive al comma 4 che «I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora».
Inoltre, al comma 8 del citato articolo si prevede che per alcuni contratti determinati la
Banca d'Italia possa prescrivere un ulteriore contenuto tipico determinato, pena la nullità del contratto («La Banca d'Italia può prescrivere che determinati contratti, individuati attraverso una particolare denominazione o sulla base di specifici criteri qualificativi, abbiano un contenuto tipico determinato. I contratti difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della banca o dell'intermediario finanziario per la violazione delle prescrizioni della Banca d'Italia», art. 117 comma 8 TUB).
L'istituto di vigilanza, deputato alla concreta applicazione della normativa primaria, ha adempiuto richiedendo nelle «operazioni di leasing finanziario è indicato il tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto di imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione di acquisto finale (al netto di imposte) contrattualmente previsti» (Istruzione di Vigilanza di Banca d'Italia: circolare n. 229 del 21 aprile 1999, successivamente modificata).
4 3.2 Ebbene, le regole di contenuto/forma di cui all'art. 117 TUB non appaiono violate nel contratto di cui si discute, in quanto il tasso leasing (indicatore finanziario di costo specifico per i contratti di leasing) è stato espressamente indicato, pari al 4,45% con la specifica che si tratta di tasso nominale annuo. Parimenti sono state espressamente indicate tutte le condizioni contrattuali di cui all'art. 117, comma 4, TUB: sono indicate le modalità esecuzione del contratto, ossia l'ammontare dei canoni, il loro numero e la loro scadenza, nonché il prezzo di opzione per l'acquisto del bene immobile.
3.3 Peraltro, in materia di indeterminabilità dell'oggetto del contratto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che «in tema di leasing immobiliare, la mancata indicazione, nel contratto, del "tasso leasing" non determina la violazione dell'art. 117, comma 4, T.U.B. ove lo stesso sia determinabile per relationem, con rinvio a criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, senza alcun margine di incertezza né di discrezionalità in capo alla società di leasing, dovendosi individuare la ratio della norma nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza, declinata in senso economico, essendo trasparente il contratto che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata» (Cass. n. 28824/2023, ma anche Cass. n.
12889/2021 e Cass. n. 17110/2019).
Perciò, anche se non si volesse ritenere che l'esplicita indicazione del tasso interno di attualizzazione al 4,45% sia sufficiente a rendere edotto della convenienza economica del contratto, in termini di rischio e spesa e in ossequio alla ratio dell'art. 117 TUB di salvaguardia della trasparenza nei confronti del cliente, l'indicazione di tutti gli elementi sulla modalità di esecuzione del contratto (216 canoni, di cui un primo canone di €
103.950,00 e successivi 215 canoni mensili di € 3.875,25 ciascuno, e prezzo di opzione per l'eventuale acquisto dell'immobile pari a € 34.650,00, unitamente alla produzione del relativo piano di ammortamento comprensivo di quota capitale e quota interessi) depone per l'oggettiva determinabilità delle condizioni applicabili al rapporto contrattuale.
4. Il contratto non può dirsi ad oggetto indeterminato neppure per la mancata indicazione del regime finanziario applicato ai fini dell'elaborazione del piano di ammortamento.
4.1 In riferimento ad un contratto di leasing risulta terminologicamente più corretto parlare di piano finanziario in luogo di piano di ammortamento, nonostante quest'ultimo termine sia comunemente diffuso, in ragione della causa mista che caratterizza lo specifico
5 contratto. Difatti, accanto alla natura finanziaria, il contratto di leasing prevede anche il godimento del bene da parte dell'utilizzatore cui può seguire l'esercizio dell'opzione finale di acquisto.
Ciò comporta che l'utilizzatore non si obbliga a rimborsare solamente il capitale, come nel caso del contratto di mutuo, ma anche a retribuire il concedente per il godimento che l'utilizzatore fa del bene. Dunque, il canone periodico da versare, chiaramente indicato nel contratto e nel piano finanziario, è espressione della natura mista dell'obbligazione assunta contrattualmente.
4.2 Il piano finanziario non costituisce un elemento essenziale del contratto del contratto di leasing e la sua eventuale mancanza non comporta alcun vizio quando sono evidenziate chiaramente nel contratto le condizioni economiche applicate, come nel caso di specie
(supra, punto 3.2) (in tal senso, anche Corte di Appello di Firenze, sent. n. 1124/2020, che a sua volta richiama Corte di Appello di Milano, sent. n. 1253/2019, in merito all'obbligo di consegna del piano di ammortamento esclusivamente per i rapporti bancari di mutuo e nei rapporti con i consumatori).
Se il piano di ammortamento di finanziario non costituisce un elemento essenziale del contratto, tale per cui la sua eventuale assenza non comporta l'indeterminatezza dell'oggetto del contratto purché siano comunque indicate tutte le condizioni economiche,
a maggior ragione non è causa di indeterminatezza la mancata indicazione del regime finanziario applicato per il calcolo del piano.
4.3 Parimenti destituita di fondamento è la doglianza inerente all'indeterminatezza e/o indeterminabilità del regime di capitalizzazione nel contratto di leasing.
La mancata conoscenza del regime di capitalizzazione, semplice o composta, nei contratti con sola causa di finanziamento, con il quale vengono conteggiati gli interessi nel piano di ammortamento finanziario a rate costanti non comporta alcuna conseguenza in termini di indeterminatezza e impossibilità di valutazione del costo economico dell'operazione per la cliente attrice, a fronte della disponibilità del piano di ammortamento.
Difatti, il piano di ammortamento finanziario riporta per ogni rata, di importo costante, sia la quota di interessi che di capitale, oltre il capitale residuo, così che la parte è stata
6 messa in condizione di valutare il costo economico dell'operazione negoziale prima della conclusione del contratto.
4.4 Peraltro, trattandosi di un regime di ammortamento finanziario a rate costanti (cd. alla francese), non si verifica alcuna capitalizzazione degli interessi, ma solo il frazionamento restitutorio, in quanto ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi. Poiché la rata è di importo costante, in ossequio all'autonomia negoziale delle parti, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce. Il meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi.
Si aggiunga, inoltre, che in ogni caso la formula di capitalizzazione ad interesse composto, utilizzata per la determinazione del piano di ammortamento, e l'unica applicabile nell'ipotesi in cui, nel rispetto dell'art. 1194 c.c., le parti concordino, come nel caso di specie, che con il pagamento di ogni rata siano corrisposti anche gli interessi via via maturati in modo tale che, alla fine della durata prestabilita dell'ammortamento, il mutuatario abbia completato il rimborso sia del capitale, sia degli interessi.
4.5 Ad ulteriore conferma, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni
Unite con sent. n. 15130/2024 in riferimento al quesito posto in via pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. dal Tribunale di Salerno sulla possibilità che l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione composto degli interessi comporti l'indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e di conseguenza la nullità parziale delle relative clausole contrattuali oppure la violazione del dovere di trasparenza sui costi ex art. 117, comma 4,
TUB.
Sebbene la Suprema Corte si sia pronunciata sul regime di ammortamento alla francese afferente ad un contratto di mutuo bancario, si ritiene che i principi di diritto e la ricostruzione giuridica operata nella motivazione sia parimenti applicabile anche al caso del piano di ammortamento finanziario relativo ad un contratto di leasing.
A supporto di ciò, si rileva pure che in una causa riguardante un contratto di leasing di cui si contestava la mancata esplicitazione della capitalizzazione nel piano di ammortamento alla francese, il Collegio della terza sezione civile della Corte di Cassazione nella causa
7 iscritta al numero di RG 7205/2021 ha disposto con ordinanza n. 4297/2024 il rinvio del giudizio in attesa della decisione a sezioni unite ritenendo che quest'ultima sia applicabile anche al piano di ammortamento finanziario nei contratti di leasing.
Difatti, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite si è interessata al piano di ammortamento cd. alla francese quale modalità di rimborso di un capitale caratterizzata da rate costanti contenenti una quota di capitale, via via crescente, e una quota di interessi, via via decrescenti, sul capitale residuo. Tale modalità di pagamento delle rate, operate le opportune differenziazioni supra richiamate, è traslabile anche al piano che caratterizza il pagamento dei canoni di un contratto di leasing.
La Suprema Corte ha affermato che «L'indagine sulla determinatezza o indeterminatezza dell'oggetto del contratto non va compiuta con riferimento alla convenienza del contratto e delle sue clausole che è profilo non rilevante ai fini del giudizio sulla validità del contratto con riguardo sia alla sua struttura
(artt. 1325 e 1346 c.c.) e alla integrità del consenso negoziale (cfr., in tema di intermediazione finanziaria,
Cass. n. 13446/2023, 18039/2012), sia al controllo di meritevolezza del contratto (cfr., in tema di leasing traslativo, Cass. SU n. 5657/2023). Pertanto la doglianza, facendo leva sulla maggiore onerosità
e, quindi, sulla minore convenienza del (regime finanziario del) prestito per il mutuatario rispetto ad altri possibili piani di ammortamento (tuttavia) non concordati dalle parti (sulla natura negoziale dei suddetti piani cfr. Cass. n. 5703/2002), non è pertinente rispetto alla censura di indeterminatezza dell'oggetto del contratto.
Il maggior carico di interessi del prestito non dipende […] da un fenomeno di produzione di «interessi su interessi», cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su interessi «scaduti»
(propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto. (Cass. SS.UU. n.
15130/2024).
In altri termini, il piano di ammortamento costituisce un modo di restituzione di un capitale ed esso non incide sul tasso di interesse applicato. Il piano di restituzione del debito che, a fronte della volontà negoziale delle parti di mantenere delle rate costanti, comporta fisiologicamente il differimento del termine di restituzione e la debenza di più
8 interessi, si pone su un piano diverso da quello del calcolo degli interessi al tasso previsto contrattualmente sul capitale residuo.
Secondo il giudice della nomofilachia «deve escludersi che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale» (Cass. SS.UU. n.
15130/2024).
5. Parte attrice ha ulteriormente lamentato che il tasso leasing dichiarato è difforme dal tasso effettivo applicato e ha chiesto la sostituzione del tasso effettivamente applicato con il tasso di interesse legale ex art. 1284 c.c. o quello individuato dall'art. 117, comma 7,
TUB.
Bisogna osservare che nel contratto è stato indicato il tasso leasing al 4,45% in forma di tasso nominale annuo (TAN). È noto che il TAN costituisce un parametro di tasso di interesse diverso dal tasso effettivo annuo (anche cd. TAE), che rappresenta l'insieme degli oneri e delle singole voci di costo elencate nel contratto. È pertanto ben possibile, e fisiologico, che i due parametri di tasso di interesse differiscano.
5.1 Peraltro, non vi sarebbe neanche spazio per l'operatività del meccanismo sostitutivo del tasso convenuto con quello previsto ex lege dall'art. 117, comma 7, TUB, proprio perché tale disposizione opera - per quel che interessa il caso specifico - solo se non è indicato il tasso di interesse ai sensi del comma 4 dell'articolo: evenienza, come visto, da escludersi nella fattispecie.
6. Alla luce delle considerazioni svolte, dunque, deve essere rigettata la domanda attorea, proposta in via principale, di accertamento della nullità delle clausole contrattuali concernenti le condizioni economiche del contratto di leasing stipulato il 20 Marzo 2007, in cui è succeduta quale cessionaria utilizzatrice la società Sirio s.r.l., e la domanda in via subordinata di accertamento dell'applicazione di un tasso di interesse difforme da quello pattuito e contestuale sostituzione con il saggio di interesse ritenuto applicabile.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e si liquidano come in dispositivo, considerato il valore della causa non inferiore a € 26.000,00 e non superiore a
€ 260.000,00 ex art. 5, comma 6, D.M. n.55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022
9 (petitum di valore indeterminabile), operata una decurtazione del 40% sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art. 183 co VI cpc ma non si è proceduto all'espletamento di alcuna attività probatoria, e una del 50% su quella decisoria, stante la reiterazione delle difese già svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattese,
- RESPINGE ogni domanda attorea proposta da ei confronti di Parte_1
Controparte_2
- CONDANNA lla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese legali del presente giudizio che si liquidano complessivamente in €
[...]
7.575,30, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA, CPA come per legge.
Firenze, 12 Febbraio 2025
La Giudice dott.ssa Federica Samà
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D.lgs. n. 196 del 2003 e successive modificazioni e integrazioni.
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